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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/07/2025, n. 3032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3032 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 3019/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile nel giudizio promosso da
(da sposata ), (da sposata Parte_1 Persona_1 Parte_2
, Persona_2 Persona_3 Persona_4
(da sposata , Persona_5 Parte_3
Parte_4 Parte_5 Parte_6 Controparte_1 con gli avvocati Luiz Marcos
[...] Parte_7 Parte_8
Matarazzo Freire e Matteo Paulli ricorrenti nei confronti di
Controparte_2 resistente con l'intervento del Pubblico Ministero ha pronunciato la seguente sentenza
1. I ricorrenti:
− hanno chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana in quanto discendenti di
[...]
, nato a [...] il [...], e trasferitosi nel corso della Persona_6 vita in Brasile;
− hanno rappresentato come segue la linea di discendenza: “I signori sono discendenti di
[...]
nato nella comune di Porto Mantovano il 12/07/1874, figlio di e Persona_6 Per_7
(allegato 1). In data 17 febbraio 1900 il signor Persona_8 [...]
contraeva matrimonio con la signora cittadina italiana Persona_6 Persona_9
(allegato 2). È deceduto il 23 maggio 1962 (allegato 3). Da tale matrimonio nasceva il 06 febbraio Per_1 Per_1 1921, la figlia (allegato 4). Sulla discendenza di In data 01 giugno 1939 la signora Per_1 contraeva matrimonio con il signor cittadino brasiliano, da coniugata passa Persona_11 ad usare il nome (allegato 5). È deceduta il 04 maggio 2010 (allegato 06). Persona_12
Da tale matrimonio nasceva il 04 marzo 1944 il figlio (allegato 7). Sulla Persona_13 discendenza di In data 17 luglio 1971 il signor contraeva matrimonio Persona_13 Persona_13 con la signora cittadina brasiliana, da coniugata passa ad usare il nome Persona_14
(allegato 8). È deceduto il 10 novembre 2023 (allegato 9). Da tale Persona_15 matrimonio, nascevano tre figli, ovvero;
(i) il 24 febbraio 1975 la figlia (allegato Parte_1
10); (ii) il 10 marzo 1977 la figlia (allegato 11); (iii) il 25 luglio 1981 Parte_2 il figlio (allegato 12). Tutti ricorrenti in questo giudizio. Sulla Persona_3 discendenza di Ricorrente in questo giudizio. In data 08 dicembre 2000 la Parte_1 signora contraeva matrimonio con il signor , cittadino Parte_1 Persona_16 brasiliano, da coniugata passa ad usare il nome (allegato 13). Da Persona_1 tale matrimonio, nasceva il 24 luglio 1991 la figlia (allegato 14). Persona_4
Ricorrente in questo giudizio. Sulla discendenza di . Ricorrente Persona_4 in questo giudizio. Dall'unione stabile tra la signora e il signor Persona_4
cittadino brasiliano, nasceva il 26 agosto 2016 la figlia Persona_17 Parte_7
(allegato 15). Minorenne ricorrente rappresentata dai genitori in questo giudizio.
[...]
In data 13 luglio 2018 la signora , contraeva matrimonio con il Persona_4 signor cittadino brasiliano, il contraente passa ad usare il nome Persona_17
Da coniugata passa ad usare il nome Persona_18 Persona_5
(allegato 16). Da tale matrimonio, nasceva il 10 ottobre 2019 il figlio
[...]
(allegato 17). Minorenne ricorrente rappresentato dai genitori in Parte_8 questo giudizio. Sulla discendenza di Ricorrente in questo giudizio. In Parte_2 data 28 novembre 2003 la signora contraeva matrimonio con il signor Parte_2
cittadino brasiliano, da coniugata passa ad usare il nome Persona_19 [...]
(allegato 18). Da tale matrimonio nascevano tre figli, ovvero (i) il 25 Persona_20 maggio 2007 la figlia (allegato 19); (ii) il 30 maggio 2011 la figlia Persona_21
(allegato 20); (iii) il 29 ottobre 2014 il figlio Persona_22 Persona_23
(allegato 21). Tutti minorenni ricorrenti rappresentati dai genitori in questo giudizio. Sulla discendenza di Ricorrente in questo giudizio. In data 09 marzo 2007 il Persona_3 signor contraeva matrimonio con la signora , Persona_3 Persona_24 cittadina brasiliana, da coniugata passa ad usare il nome (allegato 22). Da Persona_25 tale matrimonio nascevano due figli, ovvero (i) il 14 ottobre 2008 la figlia Parte_4
(allegato 23); (ii) il 01 dicembre 2010 il figlio (allegato 24). Entrambi Parte_5 minorenni ricorrenti rappresentati dai genitori in questo giudizio”.
Il resistente è rimasto contumace nonostante la regolare notificazione del ricorso e del CP_2 decreto di fissazione dell'udienza di discussione.
Il Pubblico Ministero ha preso visione del ricorso.
2. In diritto, più in generale, si osserva che: − lo Statuto Albertino non recava una definizione di “regnicolo”;
− l'art. 4 cod. civ. 1865 stabiliva che «è cittadino il figlio di padre cittadino» e il successivo art. 14 prevedeva che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché per il fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
− la l. 13 giugno 1912, n. 555 ha disciplinato in modo organico la materia della cittadinanza, abrogando le norme del codice civile (art. 17), e stabilendo, tra l'altro, che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che per fatto del matrimonio a lei sì comunichi» (art. 10, co. 3);
− la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 l. n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina (sent. 28 gennaio 1983,
n. 30) e dell'art. 10, co. 3, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna (sent. 9 aprile 1975, n. 87);
− la Corte di cassazione ha statuito a sezioni unite che «[l]e norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (sent. 25 febbraio 2009,
n. 4466);
− ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. a), l. 5 febbraio 1992, n. 91 «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini».
In diritto, in particolare, con riguardo alle fattispecie connesse con l'ordinamento brasiliano, si osserva che:
− si era posto il problema della c.d. “grande naturalizzazione”, introdotta con decreto governativo n.
58 A del 15 dicembre 1889, a mente del quale gli italiani presenti in Brasile al 15 novembre 1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana;
− la Corte di cassazione ha enunciato a sezioni unite i seguenti princìpi di diritto: «(i) secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale L. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ognitempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
|| (ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla L. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera – per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo –, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
|| (iii) dagli artt. 3,4,16
Cost. e seg., e art. 22 Cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del
10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
|| (iv) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un “impiego da un governo estero” senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11 c.c. abr., n. 3, sia nella L. n. 555 del 1912, art. 8, n. 3, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato» (sent. 24 agosto 2022, n. 25318).
3. Dai documenti prodotti dai ricorrenti, indicati sopra, emerge la prova dei seguenti fatti:
− l'avo italiano dei ricorrenti, , nato a [...]_6 (Mantova) il 12.7.1874 (doc. 1 fasc. ric.), non ha acquisito la cittadinanza straniera per naturalizzazione (doc. 25 fasc. ric.);
− la linea di discendenza dall'avo descritta nel ricorso trascritto sopra.
Il ricorso merita accoglimento.
4. Parte ricorrente ha evidenziato che i tempi di attesa per la convocazione presso il consolato competente sono indeterminati, ragione per cui ha esperito l'odierna azione. Atteso che verosimilmente ciò dipende dal numero copioso di domande, non si può ritenere che l'amministrazione abbia dato causa all'affare.
L'integrale compensazione delle spese processuali è impedita dalla contumacia del CP_2 resistente.
Per questi motivi
1. Dichiara che (da sposata ), Parte_1 Persona_1 Parte_2
(da sposata , Persona_2 Persona_3 Persona_4
(da sposata ,
[...] Persona_5 Parte_3
Parte_4 Parte_5 Parte_6 Controparte_1
sono cittadini italiani. Parte_7 Parte_8
2. Ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello Stato Civile di Controparte_2 procedere agli adempimenti previsti dalla legge.
3. Nulla sulle spese processuali.
Brescia, 10.7.2025
Il giudice
Christian Colombo