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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 02/07/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ISERNIA Sezione unica promiscua
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 e 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 426 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 14.05.2025 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. GONNELLA Parte_1
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. VIGILANTI LUCIO CORNELIO, giusta CP_1
in atti;
RESISTENTE
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 09/11/2021, il sig. , premettendo di Parte_1 essere titolare e fruitore di pensione cat. VO dal o al Tribunale di Isernia di: “nel merito, accertato e dichiarato il diritto del sig. a vedersi Parte_1 riconosciuto dall' - Sede di Isernia la corretta attribuzione di tutti i contributi previdenziali versati CP_1 in suo favore, co colare riferimento a quelli maturati nel periodo ricompreso tra il 17.10.1977 ed il 31.10.1977, condannare parte resistente, al ricalcolo della pensione n.10036597 cat. V.O., così come effettivamente dovuta a fare data dal 01.08.2021, ed al versamento delle differenze tra la somma effettivamente dovuta e quanto, in realtà corrisposto;
- per l'effetto, condannare l' - Sede di Isernia al risarcimento di tutti i danni causati al sig. CP_1 in con a dell'errore di calcolo nel quale è incorso l' previdenziale, così Parte_1 CP_2 ia equitativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1226 c.c., unque, ritenuti di giustizia”. Il tutto con il favore delle spese di lite. In sintesi, a supporto della propria domanda il ricorrente afferma di aver lavorato per il periodo prefato dal 17.10.1977 ed il 31.10.1977 presso l'impresa C.M.V. S.p.A. corrente in Venafro, periodo purtuttavia non computato dall' nel montante contributivo CP_1 individuale. Si è costituito l' al fine di resistere all'avversa pretesa e chiedere il rigetto del CP_3 ricorso, in quan missibile, improcedibile e, comunque, infondato, anche in virtù dell'eccezione di prescrizione formulata. La causa, di natura documentale, è giunta alla discussione all'udienza del 14.05.2025, trattata in modalità cartolare, ed è stata decisa tenuto conto delle note ritualmente depositate dalle parti.
***
2. Il ricorso deve essere respinto, in quanto l'eccezione di prescrizione formulata dall' è fondata. CP_1
Not ente, il credito contributivo si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 c.c. n. 4 ed anche dall'art. 129 del r. d. l. n. 1827 del 1935. Altrettanto notoriamente, una volta decorso il termine or ora detto, la contribuzione obbligatoria previdenziale diviene irripetibile e, quand'anche versata, essendo indisponibile il diritto, si verifica un indebito oggettivo, in deroga alla regola di cui all'art. 2940 del cod. civ.. Lo spirare del termine prescrizionale ha efficacia estintiva del debito contributivo, non già meramente preclusiva. Quanto precede determina l'inoperatività del principio dell'automaticità delle prestazioni previdenziali racchiuso nell'art. 2116 del cod. civ.. Infatti, <l'automatismo delle prestazioni opera solo nel caso in cui la contribuzione non sia prescritta, risultato del tentativo di bilanciare il diritto del lavoratore alla tutela previdenziale con l'esigenza di evitare pesanti oneri finanziari per lo Stato, legati alla necessità di garantire la copertura omessa, anche in riferimento a inadempimenti risalenti nel tempo e quindi anche di difficile accertamento. Fino a che l'adempimento è esigibile da parte dell'Ente il rapporto giuridico previdenziale ed il rapporto contributivo conservano la reciproca autonomia, per effetto dell'automatismo delle prestazioni;
con la prescrizione dei contributi entrambi questi rapporti si estinguono, per far sorgere il diritto del lavoratore al risarcimento del danno nei confronti del datore di lavoro inadempiente» (così, testualmente, Il diritto del lavoratore alla integrità CP_4 contributiva, in Informazione , Rivista Trimestrale dell'Avvocatura CP_5 dell' n.3/2007, pag. 551). In giurisprudenza di cui a Cass., Sez. Lav., CP_1
16. , n. 3930. Orbene, nella fattispecie odiernamente sottoposta si rileva che, nel dicembre del 2020, quando il sig. ha richiesto la regolarizzazione della propria posizione Parte_1 contributiva, il c tributivo asseritamente ingiustamente non riconosciuto per il periodo lavorato tra l'ottobre e il dicembre del 1977 era già, ictu oculi, inesorabilmente prescritto e irrecuperabile. Il ricorso deve quindi essere rigettato per l'estinzione per prescrizione del credito contributivo in discorso. 3. Considerato il tenore della pronuncia e la qualità delle parti, appaiono sussistere giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Compensa le spese di lite. Così deciso in Isernia, il 02.07.2025, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Il Giudice Elvira Puleio
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 e 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 426 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 14.05.2025 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. GONNELLA Parte_1
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. VIGILANTI LUCIO CORNELIO, giusta CP_1
in atti;
RESISTENTE
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 09/11/2021, il sig. , premettendo di Parte_1 essere titolare e fruitore di pensione cat. VO dal o al Tribunale di Isernia di: “nel merito, accertato e dichiarato il diritto del sig. a vedersi Parte_1 riconosciuto dall' - Sede di Isernia la corretta attribuzione di tutti i contributi previdenziali versati CP_1 in suo favore, co colare riferimento a quelli maturati nel periodo ricompreso tra il 17.10.1977 ed il 31.10.1977, condannare parte resistente, al ricalcolo della pensione n.10036597 cat. V.O., così come effettivamente dovuta a fare data dal 01.08.2021, ed al versamento delle differenze tra la somma effettivamente dovuta e quanto, in realtà corrisposto;
- per l'effetto, condannare l' - Sede di Isernia al risarcimento di tutti i danni causati al sig. CP_1 in con a dell'errore di calcolo nel quale è incorso l' previdenziale, così Parte_1 CP_2 ia equitativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1226 c.c., unque, ritenuti di giustizia”. Il tutto con il favore delle spese di lite. In sintesi, a supporto della propria domanda il ricorrente afferma di aver lavorato per il periodo prefato dal 17.10.1977 ed il 31.10.1977 presso l'impresa C.M.V. S.p.A. corrente in Venafro, periodo purtuttavia non computato dall' nel montante contributivo CP_1 individuale. Si è costituito l' al fine di resistere all'avversa pretesa e chiedere il rigetto del CP_3 ricorso, in quan missibile, improcedibile e, comunque, infondato, anche in virtù dell'eccezione di prescrizione formulata. La causa, di natura documentale, è giunta alla discussione all'udienza del 14.05.2025, trattata in modalità cartolare, ed è stata decisa tenuto conto delle note ritualmente depositate dalle parti.
***
2. Il ricorso deve essere respinto, in quanto l'eccezione di prescrizione formulata dall' è fondata. CP_1
Not ente, il credito contributivo si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 c.c. n. 4 ed anche dall'art. 129 del r. d. l. n. 1827 del 1935. Altrettanto notoriamente, una volta decorso il termine or ora detto, la contribuzione obbligatoria previdenziale diviene irripetibile e, quand'anche versata, essendo indisponibile il diritto, si verifica un indebito oggettivo, in deroga alla regola di cui all'art. 2940 del cod. civ.. Lo spirare del termine prescrizionale ha efficacia estintiva del debito contributivo, non già meramente preclusiva. Quanto precede determina l'inoperatività del principio dell'automaticità delle prestazioni previdenziali racchiuso nell'art. 2116 del cod. civ.. Infatti, <l'automatismo delle prestazioni opera solo nel caso in cui la contribuzione non sia prescritta, risultato del tentativo di bilanciare il diritto del lavoratore alla tutela previdenziale con l'esigenza di evitare pesanti oneri finanziari per lo Stato, legati alla necessità di garantire la copertura omessa, anche in riferimento a inadempimenti risalenti nel tempo e quindi anche di difficile accertamento. Fino a che l'adempimento è esigibile da parte dell'Ente il rapporto giuridico previdenziale ed il rapporto contributivo conservano la reciproca autonomia, per effetto dell'automatismo delle prestazioni;
con la prescrizione dei contributi entrambi questi rapporti si estinguono, per far sorgere il diritto del lavoratore al risarcimento del danno nei confronti del datore di lavoro inadempiente» (così, testualmente, Il diritto del lavoratore alla integrità CP_4 contributiva, in Informazione , Rivista Trimestrale dell'Avvocatura CP_5 dell' n.3/2007, pag. 551). In giurisprudenza di cui a Cass., Sez. Lav., CP_1
16. , n. 3930. Orbene, nella fattispecie odiernamente sottoposta si rileva che, nel dicembre del 2020, quando il sig. ha richiesto la regolarizzazione della propria posizione Parte_1 contributiva, il c tributivo asseritamente ingiustamente non riconosciuto per il periodo lavorato tra l'ottobre e il dicembre del 1977 era già, ictu oculi, inesorabilmente prescritto e irrecuperabile. Il ricorso deve quindi essere rigettato per l'estinzione per prescrizione del credito contributivo in discorso. 3. Considerato il tenore della pronuncia e la qualità delle parti, appaiono sussistere giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Compensa le spese di lite. Così deciso in Isernia, il 02.07.2025, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Il Giudice Elvira Puleio