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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/02/2025, n. 1201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1201 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
7° SEZIONE
R.G. 7102/2020
La Corte D'Appello di Roma, 7° SEZIONE, in persona dei magistrati:
Dottor Franco Petrolati Presidente
Dr.ssa Assunta Marini Consigliere
Avv. Paolo Caliman Cons. Ausiliario Rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), in persona del l.r.p.t. con Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 sede in Anagni (FR), Strada Comunale la Sala Stanze di Foggia s.n.c., elett.te domiciliata in Colleferro alla Via Consolare Latina n° 144, presso lo studio dello
Avv. Cesidio Cavaioli, ( ,che la rappresenta e difende giusta C.F._1
delega allegata al ricorso in appello;
PEC: Email_1
Ricorrente appellante e
(c.f. , in qualità di titolare Controparte_1 C.F._2
dell'azienda agricola “Le Tufette” corrente in Paliano, Via Bosco Castello n. 50, elettivamente domiciliata in Frosinone alla via Marittima, 202 (ora 188), presso lo studio dell'avv. Sonia Santoro ( ), che la C.F._3
rappresenta e difende giusta procura separata ex art. 83 c.p.c. alla memoria di costituzione;
pec: Resistente Email_2
appellata CONCLUSIONI: per parte appellante quelle formulate nell'atto d'appello e per parte appellata quelle formulate nella memoria di costituzione;
per entrambe quelle rese, mediante note, ex art .127 ter c.p.c. , all'udienza del 19.09.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 733/2020 nel procedimento RG. 2379/2019 avente ad oggetto opposizione a d.i. pagamento somme inerenti rapporto di locazione il Tribunale di Frosinone ha emesso il seguente dispositivo: “Dichiara l'occupazione sine titulo da parte della dell'immobile, sito in Anagni, Strada Com. la Parte_1
Sala Stanza di Foggia snc, per l'effetto condanna la predetta società a corrispondere alla sig. , in qualità di titolare della Ditta Controparte_1
Individuale “ Le Tufette”, l'importo di € 34.608,00 a titolo di occupazione protratta dell'immobile , l'importo di € 1.200,00 a titolo di danni da conduzione, oltre interessi e rivalutazione nei termini di cui in motivazione.2) Condanna la Parte_1
in pers.L.R., alla refusione delle spese di lite che liquida in € 560,00 per
[...] spese, € 4.800,00 oltre al rimborso spese generali in ragione del 15% dei compensi, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Frosinone all'udienza del
30.10.20 mediante lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione.”.
Il procedimento di primo grado ha avuto il seguente svolgimento : “ Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. regolarmente depositato, conveniva in Controparte_1
giudizio innanzi al Tribunale di Frosinone la chiedendo la Parte_1
condanna della società convenuta al risarcimento dei danni ovvero al pagamento degli importi di occupazione protrattasi oltre la scadenza del relativo contratto di locazione commerciale dell'immobile sito in Anagni, ossia per altri dodici mesi, fino al 19/12/2011, giorno di riconsegna delle chiavi, nonostante la disdetta del
31.5.2010 da parte della società resistente per risoluzione anticipata dal contratto da cessarsi al 31/10/2010, nonché la condanna della stessa al risarcimento dei
pag. 2/9 danni scaturiti dall'incuria e dalla negligenza nella conduzione dell'immobile. Si costituiva la impugnando la domanda, in fatto e diritto, eccependo Parte_1
la carenza di legittimazione attiva, la carenza dello jus postulandi, la prescrizione;
chiedeva il rigetto del ricorso nel merito, evidenziando, quanto alta richiesta di danni, il fatto che nel verbale di riconsegna non vi erano i danni lamentati. La causa veniva rinviata all'udienza del 16/10/2020 per le conclusioni e successivamente all'udienza del 30/10/2020 ai sensi dell'art. 447 bis c.p.c. per la sola lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione”.
Seguiva sentenza gravata.
Avverso detta sentenza veniva formulato ricorso in appello dalla società conduttrice in epigrafe contestandola sotto diversi profili e chiedendone la riforma con vittoria di spese.
Si costituiva l'appellata , , parte Controparte_1 Controparte_2 locatrice, che impugnava l'atto d'appello chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
Le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., del
19.02.2024 per i provvedimenti di cui agli art. 437 e 447 bis c.p.c., riservandosi per il prosieguo.
L'appello è articolato nei seguenti motivi:
§-1- Primo motivo - Carenza di legittimazione attiva, violazione dell'art. 100
c.p.c. e 1372 c.c. La parte appellante si duole che il Tribunale non abbia accolto l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della sulla CP_1
considerazione che la Ditta Individuale “Le Tufette” e la , Controparte_1
persona fisica, siano due soggetti giuridici distinti.
§.-2- Secondo motivo di impugnazione - Riforma dell'impugnata sentenza nella motivazione adottata al secondo capoverso della pagina 3, violazione dell'art.
pag. 3/9 83/84 c.p.c. - carenza di jus postulandi . L'appellante società deduce un difetto di procura rilasciata in fase di giudizio perché differente rispetto al testo di quella rilasciata in fase di mediazione, in quanto prevista genericamente per l'azione di risarcimento dei danni nei confronti della Parte_1
§.-3- L'appellante si duole della motivazione della sentenza per mancata dichia- razione della prescrizione quinquennale in violazione degli artt.1206-1218 c.c.;
1591 c.c.; 2947– 2948 n°3 c.c. art.421 c.p.c.,, riconoscendo una non decorsa prescrizione decennale per indennità di occupazione in favore della ricorrente.
Il Tribunale di Frosinone e la hanno dunque attribuito alle somme CP_1
dovute e richieste giudizialmente natura indennitaria anziché di canone di locazione, derivandone così, per l'esercizio dell'azione promossa una prescrizione decennale, allorquando, sino alla data del 06.12.2011, (data dell'ordinanza del Tribunale che dichiarava l'avvenuta risoluzione) hanno sempre mantenuto ed avuto, natura di canoni di locazione ex art. 1576 c.c.
§.-4-Errata liquidazione dei danni materiali . Violazione degli art. 112/115/116
c.p.c. e 1223/2720 c.c. per erronea e contraddittoria motivazione della prova raccolta. Il Giudice di primo grado senza motivazione logica, anzi in palese contraddizione con il verbale di riconsegna debitamente sottoscritto, pur rigettando la domanda della ricorrente in tema di danno patrimoniale all'immobile, riconosce un danno di valore approssimato ad € 1.200,00
(rivalutato ad oggi € 1.353,00) “per tutti i danni occulti che non potevano essere riscontrati con facilità al momento del rilascio dell'immobile”; malgrado la CTP in atti indichi in maniera dettagliata tutta una serie di danni assolutamente ben visibili e non descriva o, lasci ipotizzare, nessun danno occulto.
§.
5- Liquidazione delle spese processuali. Deduce l'appellante che anche il punto di sentenza, inerente le spese giudiziali non potrà che essere riformato pag. 4/9 con conseguente rigetto della domanda della ricorrente e la sua condanna per le spese del doppio grado di giudizio a favore della odierna appellante.
In via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto del presente appello, l'adita
Corte dovrebbe riformare la liquidazione del compenso professionale, in ragione della ridotta quantificazione del danno a soli € 1.200,00 come quantificati ultra petita dal primo Giudice.
La Corte così ragiona.
Si rileva l'effetto estensivo del giudicato derivante dalla sentenza, richiamata dalle parti, emessa dal Tribunale di Frosinone n. 1091/2016.
Infatti in detto giudizio sorto dall'atto di citazione in opposizione il Tribunale ha
Con così motivato:” la opponente conveniva in giudizio la Parte_1 CP_1
titolare dell'Azienda Agricola Le Tufette per ivi sentire revocare il d.i.
[...]
n.47/11 emesso dal tribunale di Frosinone che ingiungeva il pagamento delta somma di € 11.536,00 a titolo canoni di locazione commerciale per i mesi da settembre a dicembre 2010 oltre le spese del monitorio. …………………………..
Sosteneva inoltre di aver comunicato con lettera del 3.5.2010 la disdetta del contratto di locazione per la scadenza del 31.10.2010 e che in pendenza della locazione aveva effettuato lavori di miglioria per € 15.285.53; pertanto in via riconvenzionale chiedeva la condanna dell'opposta al pagamento della somma di
€ 18.838,78 per le dette causali.
Si deve ritenere che con Ordinanza del 6 dicembre 2011 il Giudice dichiarava la risoluzione del Contratto di locazione del 02.01.2007 ed ordinava la restituzione dell'immobile rigettando la domanda provvisoria esecuzione del DI.
In data 18.12.2011 la rilasciava l'immobile:” È accertato che si deve Parte_1
tener conto del solo contratto (tra le parti) del 2007 registrato in data 18.01.2007
e che solo in data 18.12.2011 l'immobile veniva rilasciato dopo il provvedimento
pag. 5/9 del Tribunale e che la somma ingiunta riguardava i canoni da settembre a dicembre 2010. Il Decreto Ingiuntivo opposto è legittimo.
Occorre osservare che il conduttore aveva rilasciato l'immobile dopo l'Ordine del
Giudice. Se è vero che la conduttrice, oggi opponente, aveva comunicato di rilasciare l'immobile disdettando lo stesso contratto, di fatto aveva continuato a detenere lo stesso.
Non risulta che la conduttrice abbia messo in mora l'odierna opposta per la riconsegna delle chiavi dell'immobile senza quindi dar seguito alla manifesta- zione espressa con disdetta mentre ha voluto aspettare l'Ordinanza del Giudice che la obbligava al rilascio”.
Risulta quindi agli atti il giudicato sulla pronuncia relativa all'esistenza del contratto di locazione tra la , quale titolare dell'Azienda Controparte_1
Agricola “Le Tufette” e la inoltre risulta l'avvenuta risoluzione in Parte_1 virtù del recesso effettuato in data 05.05.2010 alla scadenza del 30.10.2010; ed il rilascio, solo in data 19.12.2010, successiva alla data di risoluzione, non volontariamente, ma dopo l'ordine del Tribunale.
Ne deriva che essendosi il contratto risolto anticipatamente per effetto della disdetta del 05.05.2010 al 31.10.2010 i successivi importi erano dovuti a solo titolo d'indennità d'occupazione, con termine di prescrizione decennale, ex art. 1591 cc., quindi dovuti dalla . Parte_1
Infatti la responsabilità del conduttore per la ritardata restituzione dell'immobile locato, disciplinata dall'art.1591 c.c., ha natura contrattuale, in quanto deriva dalla violazione dell'obbligo del conduttore tale secondo la stessa definizione del predetto articolo di restituire la cosa locata alla cessazione del contratto. Ne deriva che il diritto al risarcimento del danno derivante dall'inadempimento a tale obbligo ancorchè in parte normativamente determinato con riferimento al pag. 6/9 corrispettivo convenuto, non si prescrive nel termine breve di cui all'art.2948, III comma,c.c., bensì nell'ordinario termine decennale. (Cass. 11118/2013,
22592/13).
Il motivo d'appello va quindi disatteso.
Con riferimento all'eccezione concernente lo ius postulandi, si fa presente che la procura conferita dalla Sig.ra all'avv. Santoro, da interpretare in CP_1
relazione all'atto a cui risulta connessa, contiene senz'altro il potere della stessa a richiedere il risarcimento dei danni in tutte le sue forme, sia quelli derivanti dall'occupazione sine titulo, essendo il contratto di locazione scaduto da tempo, sia quelli derivanti dalla non corretta gestione dell'immobile locato, sicché non vi è alcuna carenza dello jus postulandi.
In ordine alla quantificazione del danno non risulta, dal verbale di restituzione, indicato alcun danno, pertanto il Tribunale ha stabilito in via equitativa l'importo di €1.200,00 per quei danni che non potevano facilmente riscontrarsi al momento del rilascio dell'immobile, liquidato a titolo di danno da conduzione dell'immobile.
Tale configurazione del danno non può essere attribuita alla parte conduttrice se non viene addebitata ai danni eccedenti al normale uso, mentre i danni da conduzione, ovvero rientranti nel normale uso, non possono essere richiesti ricadendo proprio nell'uso della cosa locata. In tal senso la Cassazione
n.29329/2019 che ritiene che è da escludere che il proprietario possa pretendere che il conduttore, al termine del contratto di locazione, riporti l'immobile a nuovo (Cfr Cass. n. 29329/2019).
La sentenza va riformata sul punto con il rigetto della domanda di risarcimento formulata dalla , come in atti, contro la per i Controparte_1 Parte_1
danni alla cosa locata perché non fondata.
pag. 7/9 In ordine alle spese di lite osserva il Collegio che, in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, occorre provvedere alla diversa attribuzione delle spese di lite in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite e non in base al singolo grado.
Atteso il parziale accoglimento dell'appello e la parziale soccombenza della appellata, la Corte ritiene di compensare per ¼ le spese di lite tra le parti e condannare la in atti, perché maggiormente soccombente, al Parte_1
pagamento dei residui 3/4 delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
Le spese di questo grado sono liquidate, per l'intero, secondo il DM 147/22, il valore della causa € 36.000,00, gli scritti difensivi, la non particolare complessità della questione giuridica trattata, in € 4.996,00 oltre € 150,00 per spese ed il
15% per spese generali, IVA se dovuta, C.P.A come per legge;
mentre quelle del primo grado,atteso il DM. 37/2018, ed i medesimi criteri vengono stabilite in €
3.996,00, oltre € 120,00 per spese ed il 15% per spese generali IVA e C.P.A. con la condanna dell'appellante, in atti, al pagamento dei residui ¾ a Parte_1 favore dell'appellata come in atti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, come in atti, nei confronti di , quale titolare Parte_1 Controparte_1
della Ditta individuale, “Le Tufette”, avverso la sentenza del Tribunale di
Frosinone n. 733/2020 così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della gravata sentenza rigetta la domanda formulata da , quale Controparte_1
titolare della ” di risarcimento danni ex art.1590 c.c. nei Controparte_2
confronti della in atti;
Parte_1
pag. 8/9 2) Compensa tra le parti per un quarto le spese di lite per entrambi i gradi del giudizio;
3) Condanna la parte appellante in atti, al pagamento in Parte_1
favore della parte appellata, dei ¾ , delle spese del doppio grado del presente giudizio. Le spese di questo grado sono liquidate per l'intero in
€ 4.996,00, oltre € 150,00 per spese ed il 15 % per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge;
quelle di primo grado liquidate per l'intero in €. 3.996,00, oltre € 120,00 per spese ed il 15% per spese generali IVA e C.P.A.
Così deciso nella camera di consiglio della 7° SEZIONE, in data 19/02/2025.
Il Consigliere Ausiliario Il Presidente relatore/estensore Dottor
Avv. Paolo Caliman Franco Petrolati
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
7° SEZIONE
R.G. 7102/2020
La Corte D'Appello di Roma, 7° SEZIONE, in persona dei magistrati:
Dottor Franco Petrolati Presidente
Dr.ssa Assunta Marini Consigliere
Avv. Paolo Caliman Cons. Ausiliario Rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), in persona del l.r.p.t. con Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 sede in Anagni (FR), Strada Comunale la Sala Stanze di Foggia s.n.c., elett.te domiciliata in Colleferro alla Via Consolare Latina n° 144, presso lo studio dello
Avv. Cesidio Cavaioli, ( ,che la rappresenta e difende giusta C.F._1
delega allegata al ricorso in appello;
PEC: Email_1
Ricorrente appellante e
(c.f. , in qualità di titolare Controparte_1 C.F._2
dell'azienda agricola “Le Tufette” corrente in Paliano, Via Bosco Castello n. 50, elettivamente domiciliata in Frosinone alla via Marittima, 202 (ora 188), presso lo studio dell'avv. Sonia Santoro ( ), che la C.F._3
rappresenta e difende giusta procura separata ex art. 83 c.p.c. alla memoria di costituzione;
pec: Resistente Email_2
appellata CONCLUSIONI: per parte appellante quelle formulate nell'atto d'appello e per parte appellata quelle formulate nella memoria di costituzione;
per entrambe quelle rese, mediante note, ex art .127 ter c.p.c. , all'udienza del 19.09.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 733/2020 nel procedimento RG. 2379/2019 avente ad oggetto opposizione a d.i. pagamento somme inerenti rapporto di locazione il Tribunale di Frosinone ha emesso il seguente dispositivo: “Dichiara l'occupazione sine titulo da parte della dell'immobile, sito in Anagni, Strada Com. la Parte_1
Sala Stanza di Foggia snc, per l'effetto condanna la predetta società a corrispondere alla sig. , in qualità di titolare della Ditta Controparte_1
Individuale “ Le Tufette”, l'importo di € 34.608,00 a titolo di occupazione protratta dell'immobile , l'importo di € 1.200,00 a titolo di danni da conduzione, oltre interessi e rivalutazione nei termini di cui in motivazione.2) Condanna la Parte_1
in pers.L.R., alla refusione delle spese di lite che liquida in € 560,00 per
[...] spese, € 4.800,00 oltre al rimborso spese generali in ragione del 15% dei compensi, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Frosinone all'udienza del
30.10.20 mediante lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione.”.
Il procedimento di primo grado ha avuto il seguente svolgimento : “ Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. regolarmente depositato, conveniva in Controparte_1
giudizio innanzi al Tribunale di Frosinone la chiedendo la Parte_1
condanna della società convenuta al risarcimento dei danni ovvero al pagamento degli importi di occupazione protrattasi oltre la scadenza del relativo contratto di locazione commerciale dell'immobile sito in Anagni, ossia per altri dodici mesi, fino al 19/12/2011, giorno di riconsegna delle chiavi, nonostante la disdetta del
31.5.2010 da parte della società resistente per risoluzione anticipata dal contratto da cessarsi al 31/10/2010, nonché la condanna della stessa al risarcimento dei
pag. 2/9 danni scaturiti dall'incuria e dalla negligenza nella conduzione dell'immobile. Si costituiva la impugnando la domanda, in fatto e diritto, eccependo Parte_1
la carenza di legittimazione attiva, la carenza dello jus postulandi, la prescrizione;
chiedeva il rigetto del ricorso nel merito, evidenziando, quanto alta richiesta di danni, il fatto che nel verbale di riconsegna non vi erano i danni lamentati. La causa veniva rinviata all'udienza del 16/10/2020 per le conclusioni e successivamente all'udienza del 30/10/2020 ai sensi dell'art. 447 bis c.p.c. per la sola lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione”.
Seguiva sentenza gravata.
Avverso detta sentenza veniva formulato ricorso in appello dalla società conduttrice in epigrafe contestandola sotto diversi profili e chiedendone la riforma con vittoria di spese.
Si costituiva l'appellata , , parte Controparte_1 Controparte_2 locatrice, che impugnava l'atto d'appello chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
Le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., del
19.02.2024 per i provvedimenti di cui agli art. 437 e 447 bis c.p.c., riservandosi per il prosieguo.
L'appello è articolato nei seguenti motivi:
§-1- Primo motivo - Carenza di legittimazione attiva, violazione dell'art. 100
c.p.c. e 1372 c.c. La parte appellante si duole che il Tribunale non abbia accolto l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della sulla CP_1
considerazione che la Ditta Individuale “Le Tufette” e la , Controparte_1
persona fisica, siano due soggetti giuridici distinti.
§.-2- Secondo motivo di impugnazione - Riforma dell'impugnata sentenza nella motivazione adottata al secondo capoverso della pagina 3, violazione dell'art.
pag. 3/9 83/84 c.p.c. - carenza di jus postulandi . L'appellante società deduce un difetto di procura rilasciata in fase di giudizio perché differente rispetto al testo di quella rilasciata in fase di mediazione, in quanto prevista genericamente per l'azione di risarcimento dei danni nei confronti della Parte_1
§.-3- L'appellante si duole della motivazione della sentenza per mancata dichia- razione della prescrizione quinquennale in violazione degli artt.1206-1218 c.c.;
1591 c.c.; 2947– 2948 n°3 c.c. art.421 c.p.c.,, riconoscendo una non decorsa prescrizione decennale per indennità di occupazione in favore della ricorrente.
Il Tribunale di Frosinone e la hanno dunque attribuito alle somme CP_1
dovute e richieste giudizialmente natura indennitaria anziché di canone di locazione, derivandone così, per l'esercizio dell'azione promossa una prescrizione decennale, allorquando, sino alla data del 06.12.2011, (data dell'ordinanza del Tribunale che dichiarava l'avvenuta risoluzione) hanno sempre mantenuto ed avuto, natura di canoni di locazione ex art. 1576 c.c.
§.-4-Errata liquidazione dei danni materiali . Violazione degli art. 112/115/116
c.p.c. e 1223/2720 c.c. per erronea e contraddittoria motivazione della prova raccolta. Il Giudice di primo grado senza motivazione logica, anzi in palese contraddizione con il verbale di riconsegna debitamente sottoscritto, pur rigettando la domanda della ricorrente in tema di danno patrimoniale all'immobile, riconosce un danno di valore approssimato ad € 1.200,00
(rivalutato ad oggi € 1.353,00) “per tutti i danni occulti che non potevano essere riscontrati con facilità al momento del rilascio dell'immobile”; malgrado la CTP in atti indichi in maniera dettagliata tutta una serie di danni assolutamente ben visibili e non descriva o, lasci ipotizzare, nessun danno occulto.
§.
5- Liquidazione delle spese processuali. Deduce l'appellante che anche il punto di sentenza, inerente le spese giudiziali non potrà che essere riformato pag. 4/9 con conseguente rigetto della domanda della ricorrente e la sua condanna per le spese del doppio grado di giudizio a favore della odierna appellante.
In via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto del presente appello, l'adita
Corte dovrebbe riformare la liquidazione del compenso professionale, in ragione della ridotta quantificazione del danno a soli € 1.200,00 come quantificati ultra petita dal primo Giudice.
La Corte così ragiona.
Si rileva l'effetto estensivo del giudicato derivante dalla sentenza, richiamata dalle parti, emessa dal Tribunale di Frosinone n. 1091/2016.
Infatti in detto giudizio sorto dall'atto di citazione in opposizione il Tribunale ha
Con così motivato:” la opponente conveniva in giudizio la Parte_1 CP_1
titolare dell'Azienda Agricola Le Tufette per ivi sentire revocare il d.i.
[...]
n.47/11 emesso dal tribunale di Frosinone che ingiungeva il pagamento delta somma di € 11.536,00 a titolo canoni di locazione commerciale per i mesi da settembre a dicembre 2010 oltre le spese del monitorio. …………………………..
Sosteneva inoltre di aver comunicato con lettera del 3.5.2010 la disdetta del contratto di locazione per la scadenza del 31.10.2010 e che in pendenza della locazione aveva effettuato lavori di miglioria per € 15.285.53; pertanto in via riconvenzionale chiedeva la condanna dell'opposta al pagamento della somma di
€ 18.838,78 per le dette causali.
Si deve ritenere che con Ordinanza del 6 dicembre 2011 il Giudice dichiarava la risoluzione del Contratto di locazione del 02.01.2007 ed ordinava la restituzione dell'immobile rigettando la domanda provvisoria esecuzione del DI.
In data 18.12.2011 la rilasciava l'immobile:” È accertato che si deve Parte_1
tener conto del solo contratto (tra le parti) del 2007 registrato in data 18.01.2007
e che solo in data 18.12.2011 l'immobile veniva rilasciato dopo il provvedimento
pag. 5/9 del Tribunale e che la somma ingiunta riguardava i canoni da settembre a dicembre 2010. Il Decreto Ingiuntivo opposto è legittimo.
Occorre osservare che il conduttore aveva rilasciato l'immobile dopo l'Ordine del
Giudice. Se è vero che la conduttrice, oggi opponente, aveva comunicato di rilasciare l'immobile disdettando lo stesso contratto, di fatto aveva continuato a detenere lo stesso.
Non risulta che la conduttrice abbia messo in mora l'odierna opposta per la riconsegna delle chiavi dell'immobile senza quindi dar seguito alla manifesta- zione espressa con disdetta mentre ha voluto aspettare l'Ordinanza del Giudice che la obbligava al rilascio”.
Risulta quindi agli atti il giudicato sulla pronuncia relativa all'esistenza del contratto di locazione tra la , quale titolare dell'Azienda Controparte_1
Agricola “Le Tufette” e la inoltre risulta l'avvenuta risoluzione in Parte_1 virtù del recesso effettuato in data 05.05.2010 alla scadenza del 30.10.2010; ed il rilascio, solo in data 19.12.2010, successiva alla data di risoluzione, non volontariamente, ma dopo l'ordine del Tribunale.
Ne deriva che essendosi il contratto risolto anticipatamente per effetto della disdetta del 05.05.2010 al 31.10.2010 i successivi importi erano dovuti a solo titolo d'indennità d'occupazione, con termine di prescrizione decennale, ex art. 1591 cc., quindi dovuti dalla . Parte_1
Infatti la responsabilità del conduttore per la ritardata restituzione dell'immobile locato, disciplinata dall'art.1591 c.c., ha natura contrattuale, in quanto deriva dalla violazione dell'obbligo del conduttore tale secondo la stessa definizione del predetto articolo di restituire la cosa locata alla cessazione del contratto. Ne deriva che il diritto al risarcimento del danno derivante dall'inadempimento a tale obbligo ancorchè in parte normativamente determinato con riferimento al pag. 6/9 corrispettivo convenuto, non si prescrive nel termine breve di cui all'art.2948, III comma,c.c., bensì nell'ordinario termine decennale. (Cass. 11118/2013,
22592/13).
Il motivo d'appello va quindi disatteso.
Con riferimento all'eccezione concernente lo ius postulandi, si fa presente che la procura conferita dalla Sig.ra all'avv. Santoro, da interpretare in CP_1
relazione all'atto a cui risulta connessa, contiene senz'altro il potere della stessa a richiedere il risarcimento dei danni in tutte le sue forme, sia quelli derivanti dall'occupazione sine titulo, essendo il contratto di locazione scaduto da tempo, sia quelli derivanti dalla non corretta gestione dell'immobile locato, sicché non vi è alcuna carenza dello jus postulandi.
In ordine alla quantificazione del danno non risulta, dal verbale di restituzione, indicato alcun danno, pertanto il Tribunale ha stabilito in via equitativa l'importo di €1.200,00 per quei danni che non potevano facilmente riscontrarsi al momento del rilascio dell'immobile, liquidato a titolo di danno da conduzione dell'immobile.
Tale configurazione del danno non può essere attribuita alla parte conduttrice se non viene addebitata ai danni eccedenti al normale uso, mentre i danni da conduzione, ovvero rientranti nel normale uso, non possono essere richiesti ricadendo proprio nell'uso della cosa locata. In tal senso la Cassazione
n.29329/2019 che ritiene che è da escludere che il proprietario possa pretendere che il conduttore, al termine del contratto di locazione, riporti l'immobile a nuovo (Cfr Cass. n. 29329/2019).
La sentenza va riformata sul punto con il rigetto della domanda di risarcimento formulata dalla , come in atti, contro la per i Controparte_1 Parte_1
danni alla cosa locata perché non fondata.
pag. 7/9 In ordine alle spese di lite osserva il Collegio che, in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, occorre provvedere alla diversa attribuzione delle spese di lite in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite e non in base al singolo grado.
Atteso il parziale accoglimento dell'appello e la parziale soccombenza della appellata, la Corte ritiene di compensare per ¼ le spese di lite tra le parti e condannare la in atti, perché maggiormente soccombente, al Parte_1
pagamento dei residui 3/4 delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
Le spese di questo grado sono liquidate, per l'intero, secondo il DM 147/22, il valore della causa € 36.000,00, gli scritti difensivi, la non particolare complessità della questione giuridica trattata, in € 4.996,00 oltre € 150,00 per spese ed il
15% per spese generali, IVA se dovuta, C.P.A come per legge;
mentre quelle del primo grado,atteso il DM. 37/2018, ed i medesimi criteri vengono stabilite in €
3.996,00, oltre € 120,00 per spese ed il 15% per spese generali IVA e C.P.A. con la condanna dell'appellante, in atti, al pagamento dei residui ¾ a Parte_1 favore dell'appellata come in atti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, come in atti, nei confronti di , quale titolare Parte_1 Controparte_1
della Ditta individuale, “Le Tufette”, avverso la sentenza del Tribunale di
Frosinone n. 733/2020 così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della gravata sentenza rigetta la domanda formulata da , quale Controparte_1
titolare della ” di risarcimento danni ex art.1590 c.c. nei Controparte_2
confronti della in atti;
Parte_1
pag. 8/9 2) Compensa tra le parti per un quarto le spese di lite per entrambi i gradi del giudizio;
3) Condanna la parte appellante in atti, al pagamento in Parte_1
favore della parte appellata, dei ¾ , delle spese del doppio grado del presente giudizio. Le spese di questo grado sono liquidate per l'intero in
€ 4.996,00, oltre € 150,00 per spese ed il 15 % per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge;
quelle di primo grado liquidate per l'intero in €. 3.996,00, oltre € 120,00 per spese ed il 15% per spese generali IVA e C.P.A.
Così deciso nella camera di consiglio della 7° SEZIONE, in data 19/02/2025.
Il Consigliere Ausiliario Il Presidente relatore/estensore Dottor
Avv. Paolo Caliman Franco Petrolati
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