CA
Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 15/09/2025, n. 983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 983 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Barbara Del Bono Presidente
Dr. Francesca Coccoli Consigliere
Dr. Mariangela Fuina Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N° 791 del Ruolo generale dell'anno 2024, promossa da:
(nato ad [...] – AP – il 18.03.1985 ed ivi residente in [...], Parte_1
C.F. , cittadinanza italiana), rappresentato e difeso come in atti dall'avv. C.F._1
Francesco Valentini del foro di Perugia sino alla data dell'8.9.2025 e dall'Avv. Mauro Faiulli come da nomina depositata in data 9.9.2025;
- appellante -
CONTRO
nata a [...] il [...] (C.F. ) Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Mira De Zolt del Foro di Teramo
- appellata -
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Tribunale di Teramo n.845/24 pubblicata in data
22.7.2024
Conclusioni delle parti
Per l'appellante
In via istruttoria:
1. disporre una nuova Ctu sui figli e sui genitori, essendo cambiate le condizioni degli stessi in questi ultimi anni;
2. disporre un nuovo accertamento sugli effettivi redditi, compresi quelli non dichiarati e/o non dichiarabili, e sull'effettivo patrimonio, anche all'estero della sig.ra ; CP_1
3. ordinare alla controparte la produzione dei suoi contratti di lavoro, l'elenco dei relativi c/c a lei intestati e/o a lei riconducibili, con i relativi saldi annuali;
4. ordinare al Centro per l'impiego, ex art. 210 c.p.c., la produzione della scheda professionale della moglie e del relativo certificato storico delle sue occupazioni, a decorrere dall'01.01.2018;
5. trasmettere gli atti alla Polizia Tributaria al fine di verificare la effettiva sussistenza dei presupposti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
6. ammettere le istanze istruttorie rigettate (come sopra meglio illustrato), sia nell'ambito del procedimento principale che nell'ambito dei sub – procedimenti;
7. rigettare le avverse istanze istruttorie, ivi comprese quelle formulate nell'ambito dei sub – procedimenti, perché infondate sia in fatto che in diritto e, pertanto, inammissibili;
8. accertare in quale abitazione la sig.ra , avendone due in locazione, abita stabilmente CP_1 con i figli, considerato che, dove ha la residenza, non vi abita quasi mai.
In via principale:
AFFIDO ESCLUSIVO DEI FIGLI AL PADRE
I minori e , minorenni, in attesa della sentenza di Persona_1 Persona_2 separazione, verranno collocati presso il padre, con la revoca dell'affido congiunto, predisponendo quello esclusivo a quest'ultimo.
Il diritto di visita verrà così disciplinato:
1) I figli trascorreranno, alternativamente, il fine settimana con il padre e con la madre dalle ore 18 del venerdì al rientro a scuola del lunedì. Nel periodo di ferie scolastiche verranno riconsegnati alle ore 07.30 del lunedì presso l'abitazione del genitore spettante .
2) I minori resteranno con la madre il martedì e il giovedì (giorni in cui il padre lavora anche di pomeriggio) dall'uscita da scuola del lunedì e del mercoledì all'ingresso a scuola del giorno successivo nella settimana che resteranno nel fine settimana con il padre, nell'altra settimana in cui trascorreranno il fine settimana con la madre, vi resteranno il mercoledì dall'uscita da scuola all'ingresso a scuola del giorno successivo..
Nel periodo di ferie e/o vacanze scolastiche verranno rispettati gli stessi orari del periodo scolastico.
3) durante le ferie scolastiche estive e resteranno con la madre, Persona_3 R_ tenuto conto delle ferie dei genitori, 15 gg. consecutivi, alternando la turnazione di anno in anno, nel periodo compreso tra la chiusura e la riapertura della scuola. Il periodo in cui i figli saranno in ferie con il singolo genitore verrà stabilito tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno. 4) I due figli trascorreranno il periodo delle vacanze natalizie, ad anni alterni, con la madre, dal 23 alle ore 21 del 30 dicembre e, con il padre, dalla sera del 30 dicembre all'ingresso a scuola del 7 gennaio.
5) Durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, i minori resteranno con la madre dalle ore 19 del mercoledì SAto alle ore 19 del sabato SAto e con il padre dalle ore 19 del Sabato SAto alle ore 21 del martedì dopo Pasqua.
6) I genitori possono trasferirsi con i figli, durante i periodi di vacanza, anche lontano dalla loro abituale dimora, con l'obbligo di comunicarsi reciprocamente e tempestivamente (almeno 20 giorni prima) la data e il luogo dove i minori trascorreranno le vacanze con loro, indicando l'indirizzo completo e il recapito telefonico fisso.
7) Previo accordo sottoscritto, i genitori possono modificare di comune accordo le turnazioni settimanali, le ferie, le vacanze dei figli, secondo le loro esigenze di lavoro o per meglio rispettare le esigenze dei minori.
8) La madre, considerato che ha l'obbligo del mantenimento dei figli, che percepisce l'a.u.u. e che, in base al tenore di vita condotto, ne ha le possibilità economiche per farlo, verserà al padre, entro il
5 di ogni mese, la somma mensile di €. 600,00 (300,00 per ogni figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
9) Le spese straordinarie, quali le spese scolastiche (tasse di iscrizione ed esami di scuola, libri scolastici adottati, stage e viaggi di istruzione deliberati dal consiglio di classe), quelle mediche
(escluse medicine da banco e le prestazioni fornite dal S.S.N.) e tutte le altre spese di volta in volta ritenute concordemente straordinarie, previo accordo congiunto sottoscritto (e tracciabile, preferibilmente a mezzo pec) tra i due genitori, saranno sostenute al 50% da entrambi i genitori.
Tutte le spese straordinarie dovranno essere preventivamente autorizzate da ambedue i genitori e la documentazione fiscale dovrà essere intestata al minore a cui la spesa autorizzata si riferisce.
10) Le spese, ordinarie e straordinarie, che potranno essere portate in detrazione nella dichiarazione dei redditi, saranno detratte da ciascun genitore al 50% o nella misura percentuale delle spese effettivamente sostenute. Ciascun genitore, a fine anno, metterà a disposizione dell'altro la copia delle ricevute in suo possesso.
11) Le parti si impegnano reciprocamente a prestare il consenso eventualmente necessario per ottenere il passaporto o documenti equipollenti per sé, mentre per i minori il consenso sarà richiesto di volta in volta.
12) Gli spostamenti per prendere e riaccompagnare i figli saranno equamente ripartiti tra i genitori, prevedendo in linea di massima, l'onere dello spostamento a carico del genitore che inizia la presenza con loro. 13) Il genitore presso cui momentaneamente non si trovano i minori potrà ogni giorno comunicare telefonicamente con loro. Se non ci sarà accordo sull'orario delle telefonate, lo farà nella fascia oraria 19,30 - 20,30 di ogni giorno e il genitore presente con i figli non boicotterà la conversazione e non distrarrà i figli per non farli parlare con l'altro genitore.
14) Il genitore presso cui si trovano e deve riferire all'altro genitore Persona_3 R_ in modo dettagliato e tempestivo le loro condizioni di salute (informandolo di ogni visita specialistica prevista), il loro rendimento scolastico e le loro attività parascolastiche e sportive.
15) Tutte le scelte riguardanti la crescita psico-affettiva, sociale e culturale, l'indirizzo scolastico- professionale dei figli verranno prese concordemente tra i due genitori.
16) Quando un genitore non potrà tenere momentaneamente i minori, prima di lasciarli a persone terze, chiederà all'altro genitore la disponibilità a sostituirlo.
17) In caso di gravi motivi (lavoro o salute) che portino uno od entrambi i genitori a doversene allontanare, sarà rivisto il regime di frequentazione del genitore meno presente e, eventualmente, rivista di comune accordo la loro collocazione.
***
In via subordinata
Parte_2
e , minorenni, verranno affidati congiuntamente
[...] Persona_2 ad ambedue i genitori, con collocazione presso di loro in modalità paritaria e con residenza anagrafica presso il padre.
Lo stesso chiede che l'affido condiviso paritario sia disciplinato come segue.
a) e trascorreranno, alternativamente, il fine settimana con il Persona_3 R_ padre e con la madre, dalle ore 18 del venerdì al rientro a scuola del lunedì. Nel periodo di ferie scolastiche verranno riconsegnati alle ore 07.30 presso l'abitazione del genitore spettante.
b) i minori resteranno con la madre due giorni alla settimana, dall'uscita da scuola del lunedì all'ingresso a scuola del mercoledì, nella settimana in cui trascorreranno il fine settimana con lei, mentre, quando resteranno nel fine settimana con il padre rimarranno con la madre tre giorni, dall'uscita da scuola del martedì all'entrata a scuola del venerdì.
Nel periodo di chiusura della scuola verranno rispettati gli stessi orari del periodo scolastico.
c) durante le ferie scolastiche estive e resteranno, tenuto Persona_3 R_ conto delle ferie dei genitori, con ciascuno 15 gg. consecutivi, alternando la turnazione di anno in anno, nel periodo compreso tra la chiusura e la riapertura della scuola. Il periodo in cui i figli saranno in ferie con il singolo genitore verrà concordato tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno. d) i due figli trascorreranno il periodo delle vacanze natalizie, ad anni alterni, con la madre, dal 23 alle ore 21 del 30 dicembre e, con il padre, dalla sera del 30 dicembre all'ingresso a scuola del 7 gennaio.
e) durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, i minori resteranno con la madre dalle ore 19 del mercoledì SAto alle ore 19 del sabato SAto e con il padre dalle ore 19 del sabato SAto alle ore
21 del martedì
f) i genitori possono trasferirsi con i figli, durante i periodi di vacanza, anche lontano dalla loro abituale dimora, con l'obbligo di comunicarsi reciprocamente e tempestivamente (almeno 20 giorni prima) la data e il luogo dove i minori trascorreranno le vacanze con loro, indicando l'indirizzo completo e il recapito telefonico fisso.
g) previo accordo sottoscritto, i genitori possono modificare di comune accordo le turnazioni settimanali, le ferie, le vacanze dei figli, secondo le loro esigenze di lavoro o per meglio rispettare le loro esigenze .
h) i genitori, considerato che i figli trascorreranno con ciascuno di loro tempi equivalenti, non si verseranno reciprocamente l'assegno di mantenimento e, poiché provvedono direttamente agli alimenti, entro il giorno 15 di ogni mese, ciascun genitore verserà in un apposito libretto al risparmio, a loro congiuntamente intestato, euro 50,00 (cinquanta/00) a figlio e tutti i contributi pubblici e privati – però non l'a.u.u - che uno o ambedue i genitori percepiranno per i figli o contributi specifici di altra natura, ottenuti perché genitore singolo con figli a carico.
Tali somme serviranno per coprire le spese ordinarie congiuntamente concordate e documentate fiscalmente. A fine anno, la somma eccedente verrà versata, suddivisa al 50%, in un libretto vincolato ed intestato a ciascun minore.
i) le spese straordinarie scolastiche (tasse di iscrizione ed esami di scuola, libri scolastici adottati, stage e viaggi di istruzione deliberati dal consiglio di classe) e mediche (escluse medicine da banco e le prestazioni fornite dal S.S.N.) e tutte le altre spese di volta in volta ritenute concordemente straordinarie, previo accordo congiunto sottoscritto (e tracciabile, preferibilmente a mezzo pec), con la documentazione fiscale intestata al minore a cui si riferiscono, saranno sostenute al 50% da entrambi i genitori .
j) le spese, ordinarie e straordinarie, che potranno essere portate in detrazione nella dichiarazione dei redditi, saranno detratte da ciascun genitore al 50% o nella misura percentuale delle spese effettivamente sostenute. Ciascun genitore, a fine anno, metterà a disposizione dell'altro le ricevute in suo possesso. k) le parti si impegnano reciprocamente a prestare il consenso eventualmente necessario per ottenere il passaporto o i documenti equipollenti per sé, mentre per i minori il consenso sarà richiesto di volta in volta .
l) gli spostamenti per prendere e riaccompagnare i figli saranno equamente ripartiti tra i genitori, prevedendo, in linea di massima, l'onere dello spostamento a carico del genitore che inizia la presenza con loro.
m) il genitore presso cui momentaneamente non si trovano i minori, potrà ogni giorno comunicare telefonicamente con loro. Se non ci sarà accordo sull'orario delle telefonate, lo farà nella fascia oraria 19,30 - 20,30 di ogni giorno.
n) il genitore presso cui si trovano e deve riferire all'altro Persona_3 R_ genitore in modo dettagliato e tempestivo le loro condizioni di salute (informandolo di ogni visita specialistica prevista), il loro rendimento scolastico e le loro attività parascolastiche e sportive.
o) tutte le scelte riguardanti la crescita psico-affettiva, sociale, culturale e l'indirizzo scolastico-professionale dei figli verranno prese concordemente tra i due genitori.
p) quando un genitore non potrà tenere momentaneamente i minori, prima di lasciarli a persone terze, chiederà all'altro genitore la disponibilità a sostituirlo .
q) in caso di gravi motivi (lavoro o salute) che portino uno od entrambi i genitori a doversene allontanare, sarà rivisto il regime di frequentazione del genitore meno presente e, eventualmente, rivista di comune accordo la loro collocazione.
In via ulteriormente subordinata
AFFIDO CONDIVISO CON COLLOCAZIONE PREVALENTE PRESSO IL Pt_3
e , minorenni, verranno affidati congiuntamente Parte_2 Persona_2 ad ambedue i genitori, con collocazione prevalente presso il padre.
Il diritto di visita verrà così predisposto.
1. I figli trascorreranno, alternativamente, il fine settimana con il padre e con la madre, dalle ore 18 del venerdì al rientro a scuola del lunedì. Nel periodo di ferie scolastiche verranno riconsegnati alle ore 07.30 presso l'abitazione del genitore spettante .
2. I minori resteranno con la madre il martedì e il giovedì, dall'uscita da scuola del lunedì e del mercoledì all'ingresso a scuola del giorno successivo, nella settimana che resteranno nel fine settimana con il padre, nell'altra settimana in cui trascorreranno il fine settimana con lei, vi trascorreranno il mercoledì dall'uscita da scuola all'ingresso a scuola del giorno successivo. Nel periodo di ferie e/o vacanze scolastiche verranno rispettati gli stessi orari del periodo scolastico.
3. durante le ferie scolastiche estive e resteranno, tenuto Persona_3 R_ conto delle ferie dei genitori, con ciascuno genitore 15 gg. consecutivi, alternando la turnazione di anno in anno, nel periodo compreso tra la chiusura e la riapertura della scuola.
Il periodo in cui i figli saranno in ferie con il singolo genitore verrà stabilito tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno .
4. I due figli trascorreranno il periodo delle vacanze natalizie, ad anni alterni, con la madre, dal 23 alle ore 21 del 30 dicembre e, con il padre, dalla sera del 30 dicembre all'ingresso a scuola del 7 gennaio .
5. durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, i minori resteranno con la madre dalle ore 19 del mercoledì SAto alle ore 19 del sabato SAto e con il padre dalle ore 19 del sabato
SAto alle ore 21 del martedì .
6. i genitori possono trasferirsi con i figli, durante i periodi di vacanza, anche lontano dalla loro abituale dimora, con l'obbligo di comunicarsi reciprocamente e tempestivamente
(almeno 20 giorni prima) la data e il luogo dove i minori trascorreranno le vacanze con loro, indicando l'indirizzo completo e il recapito telefonico fisso .
7. previo accordo sottoscritto, i genitori possono modificare di comune accordo le turnazioni settimanali, le ferie, le vacanze dei figli, secondo le loro esigenze di lavoro o per meglio rispettare le esigenze dei minori .
8. la madre, considerato che ha l'obbligo del mantenimento dei figli, che percepisce il
50% dell'a.u.u. e che, in base al tenore di vita condotto, ne ha le possibilità economiche per farlo, verserà al padre, entro il 5 di ogni mese, la somma mensile di €. 600,00 (300,00 per ogni figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat .
9. le spese straordinarie scolastiche (tasse di iscrizione ed esami di scuola, libri scolastici adottati, stage e viaggi di istruzione deliberati dal consiglio di classe) e mediche
(escluse medicine da banco e le prestazioni fornite dal S.S.N.) e tutte le altre spese di volta in volta ritenute concordemente straordinarie, previo accordo congiunto scritto (e tracciabile, preferibilmente a mezzo pec) e documentazione fiscale intestata al minore a cui si riferiscono, saranno sostenute al 50% da entrambi i genitori. Tutte le spese straordinarie dovranno essere preventivamente autorizzate da ambedue i genitori e la documentazione fiscale dovrà essere intestata al minore a cui la spesa autorizzata si riferisce .
10. le spese, ordinarie e straordinarie, che potranno essere portate in detrazione nella dichiarazione dei redditi, saranno detratte da ciascun genitore al 50% o nella misura percentuale delle spese effettivamente sostenute. Ciascun genitore, a fine anno, metterà a disposizione dell'altro le ricevute in suo possesso . 11. le parti si impegnano reciprocamente a prestare il consenso eventualmente necessario per ottenere il passaporto o documenti equipollenti per sé, mentre per i minori il consenso sarà richiesto di volta in volta .
12. gli spostamenti per prendere e riaccompagnare i figli saranno equamente ripartiti tra i genitori, prevedendo, in linea di massima, l'onere dello spostamento a carico del genitore che inizia la presenza con loro .
13. il genitore presso cui momentaneamente non si trovano i minori potrà, ogni giorno, comunicare telefonicamente con loro. Se non ci sarà accordo sull'orario delle telefonate, lo farà nella fascia oraria 19,30 -20,30 di ogni giorno.
14. il genitore presso cui si trovano e deve riferire Persona_3 R_ all'altro genitore in modo dettagliato e tempestivo le loro condizioni di salute (informandolo di ogni visita specialistica prevista), il loro rendimento scolastico e le loro attività parascolastiche e sportive.
15. tutte le scelte riguardanti la crescita psico-affettiva, sociale, culturale e l'indirizzo scolastico-professionale dei figli verranno prese concordemente tra i due genitori.
16. quando un genitore non potrà tenere momentaneamente i minori, prima di lasciarli a persone terze, chiederà all'altro genitore la disponibilità a sostituirlo.
17. in caso di gravi motivi (lavoro o salute) che portino uno od entrambi i genitori a doversene allontanare, sarà rivisto il regime di frequentazione del genitore meno presente ed, eventualmente, rivista di comune accordo la loro collocazione.
In ogni caso:
1. dichiarare l'addebito della separazione alla moglie e rigettare quella avversa nei confronti del marito;
2. rigettare le avverse istanze, sia nel merito che istruttorie, relative sia al procedimento principale che ai sub – procedimenti, perché infondate sia in fatto che in diritto e, pertanto, inammissibili;
3. ammettere le istanze del ricorrente ancora non ammesse (si veda il par. n. 7);
4. revocare l'ammissione della sig.ra al patrocinio a spese dello Stato, relativo sia al CP_1 procedimento principale che ai sub – procedimenti;
5. sanzionare la stessa, ex artt. 709ter e 96 c.p.c., per il rifiuto di presentare le dichiarazioni dei redditi, sia in relazione al procedimento principale che ai sub – procedimenti;
6. dichiarare la vittoria di spese ed onorario del ricorrente, sia nel procedimento principale che nei sub – procedimenti nn. 1 e 3.
Per l'appellata: VOGLIA l'Ecc.ma Corte d'Appello di L'Aquila, rigettare l'appello proposto dal IG. Pt_1
, perché inammissibile e/o infondato in fatto ed in diritto.
[...]
A parziale modifica del provvedimento impugnato, accertata la inidoneità e comunque la indisponibilità paterna ad agire con collaborazione con la madre nelle scelte di maggiore interesse per i minori, ovvero la accesa ostilità di questi nei confronti della madre, disporre, nel preminente interesse dei minori, l'affido esclusivo di e alla madre, Persona_1 Persona_2 regolando il diritto di visita paterno alle condizioni come stabilite nei verbali del 15 febbraio 2023
(pronunciata nel proc 3030/20021 sub 2 riunito al sub 1) e del 22 marzo 2023 (pronunciata nel proc
3030/2021 sub 3)che qui abbiansi per trascritte.
Confermare tutte le altre disposizioni comprese quelle riguardanti la misura del mantenimento dei figli minori e . Persona_3 R_
In ogni caso, adottare ogni provvedimento utile ed opportuno nel superiore interesse dei minori e . Persona_1 Persona_2
IN VIA ISTRUTTORIA
Ci si oppone alle avverse richieste istruttorie sicché inammissibili, riportandosi ai precedenti scritti difensivi, agli atti e documenti di causa ed alle articolate richieste istruttorie e si chiede che, in caso di accoglimento della avverse istanze, il Giudice, voglia disporre l'interrogatorio formale del IG.
e prova per testi come articolata e trascritta nelle note ex art 127 ter cpc dell' 11 Parte_1 luglio 2023, nonché ammetta i messi istruttori articolati nelle memorie conclusionali di replica, che si considerino qui integralmente riportate e trascritte, nonché le ulteriori richieste istruttorie ivi formulate.
Con vittoria di spese e compensi professionali.
Fatto e diritto
1.Decidendo sul ricorso proposto da , volto ad ottenere la separazione giudiziale Parte_1 dalla moglie con la quale aveva contratto matrimonio in Egitto in data Controparte_1
11.8.2018 (ricorso con cui si chiedeva inoltre: - a) l'addebito alla moglie della separazione, per grave violazione dei doveri coniugali consistiti in comportamenti violenti ed aggressivi rivolti verso il coniuge e contro gli stessi figli probabilmente legati all'abuso di alcol e psicofarmaci;
-b)
l'affidamento esclusivo -o in subordine congiunto- dei figli nato il Parte_2
31/01/2019 e nata il [...], con collocazione presso il padre e Persona_2 regolamentazione del diritto di visita della madre con modalità protette;
-c) la determinazione del contributo di €300,00 a carico della madre per il mantenimento dei figli oltre al 50% delle spese straordinarie;
domanda avversata dalla resistente con richieste di addebito della separazione al marito in ragione della violazione da parte sua degli obblighi di assistenza morale e materiale non avendola coadiuvata nell'inserimento in Italia malgrado le sue difficoltà linguistiche e le differenze culturali, di affidamento esclusivo a lei -o in subordine congiunto -dei figli, con collocazione presso di lei e determinazione del diritto di visita del padre, di monitoraggio del nucleo familiare da parte dei locali servizi sociali, di determinazione di un contributo a carico del marito per il mantenimento proprio e dei figli e del carico esclusivo delle spese straordinarie di questi ultimi), il Tribunale di
Teramo, con la gravata sentenza, così provvedeva:
“dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
2) rigetta le contrapposte domande di addebito della separazione;
3) conferma l'affidamento condiviso della prole ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, come stabilito con ordinanza istruttoria in data 15 febbraio 2023, richiamata in parte motiva;
4) regola i tempi di permanenza presso il padre come da punto c) della proposta conciliativa giudiziale ex art. 185 bis c.p.c., di cui al verbale d'udienza del 22/03/2023, richiamato in parte motiva;
5) conferma il mantenimento per la prole a carico del padre nella misura mensile di € 500, in ragione di € 250 per ciascun figlio, oltre rivalutazione monetaria Istat, stabilito con ordinanza istruttoria in data 15/02/2024;
6) dispone che le spese straordinarie necessarie per il corretto mantenimento della prole siano poste, salvo diverso accordo, a carico di entrambi i genitori nella misura del 50 % ciascuno, come da protocollo tra il COA e il Tribunale di Teramo in data 05/12/18, con corresponsione in via esclusiva alla madre dell'Assegno Unico Inps;
7) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di mantenimento della resistente;
8) dispone che i SS di Ascoli Piceno continuino a seguire la famiglia, monitorando l'andamento del disposto affidamento della prole ed approntando gli opportuni interventi in favore dei figli minori e di sostegno ai genitori;
9) dichiara integralmente compensate le spese processuali;
10) pone definitivamente a carico di entrambe le parti in quote uguali le spese di ctu, già liquidate con separato decreto;
11) dispone che il competente Ufficiale di Stato civile provveda all'annotazione della presente sentenza;
“
1.1 A fondamento della decisione il giudice di prime cure, in primo luogo riportava il travagliato excursus del procedimento in cui erano state presentate dalle parti molteplici istanze che avevano dato luogo a più procedimenti incidentali . Quanto a quello proposto dal volto ad ottenere l'autorizzazione a traferirsi con i figli in R_ altra abitazione ad Ascoli Piceno, per sopravvenuta inagibilità della casa coniugale in TO, a causa di un guasto del sistema idraulico, autorizzazione concessa in via provvisoria ed urgente, cui era stato riunito quello proposto dalla con il quale la stessa lamentando gli ostacoli CP_1 frapposti dal marito alla frequentazione dei figli da parte sua, chiedeva la modifica dei provvedimenti temporanei ed urgenti- che avevano disposto la collocazione dei figli presso il padre, con facoltà della madre di vederli ogni giorno, procedimenti all'esito dei quali, acquisite le relazioni dei servizi sociali e disposta CTU, si dava conto dell'emissione dell'ordinanza di seguito trascritta:
“pronunciando sulle contrapposte domande di modifica dell'ordinanza presidenziale in data
17/12/2021, relativamente all'affidamento dei figli minori, attualmente collocati presso il padre, residente in [...], luogo ove si è trasferita anche la madre;
ritenuto - sulla scorta dei condivisibili suggerimenti del Dott. nell'allegata ctu in data CP_2
06/12/2022 e delle conformi indicazioni rese dai Servizi Sociali incaricati di seguire la famiglia - di dovere invertire, nel preminente interesse della prole in tenera età, la collocazione della stessa, stabilendola presso la madre e regolando i tempi di permanenza presso il padre;
va premesso che, stante la spiccata conflittualità coniugale e la tenera età dei minori, al ctu è stato chiesto di valutare le capacità genitoriali di e e, sulla base Parte_1 Controparte_1 dei risultati ottenuti, indicare il miglior regime di affidamento dei figli, a tutela del loro sviluppo psicofisico;
considerato che
, in relazione al primo punto, il ctu ha evidenziato che : “Entrambi i genitori separatamente hanno dimostrato di preservare sufficienti capacità genitoriali” “Gli aspetti di disfunzionalità genitoriali, presenti e passati, sono da ascrivere esclusivamente ad una conflittualità di coppia irrisolta…” (cfr. C.T.U. pag. 18); inoltre, all'esito di un'approfondita valutazione clinica di - svolta a pagina 13 della relazione, cui si rimanda - , Controparte_1 il ctu ha concluso che la stessa “è risultata essere una donna libera da psicopatologia..”; tale giudizio è stato ribadito anche nell'allegata relazione dei Servizi Sociali dell'Unione dei Comuni
“Val Vibrata” in cui si dà atto della conforme valutazione psichiatrica del C.S.M. di SAt'Egidio alla Vibrata ( “dai colloqui clinici, dai dati anamnestici, dalla valutazione psicometrica (MMPI-2), si riscontra che la IG.ra non presenta tratti significativi di disfunzionalità Controparte_1 cognitiva, caratteriale e comportamentale tali da pregiudicare la funzione genitoriale”(cfr. relazione S.s. “Val Vibrata” del 14/06/2022 ed allegata relazione psicologica del dr del R_ citato C.S.M ); rilevato, inoltre, che le allegate relazioni dei S.S. evidenziano: il progressivo miglioramento della ripresa del rapporto madre- figli;
la nuova sistemazione abitativa della dalla medesima CP_1 fissata, proprio al fine di stare più vicina alla prole, in prossimità della residenza del padre in
Ascoli Piceno;
la maggiore padronanza della lingua italiana, grazie alla frequentazione della di un corso di lingua italiana, intrapreso al fine di agevolare il proprio inserimento nel CP_1 mondo del lavoro e l'interazione con il contesto sociale di riferimento dei figli;
l'attuale occupazione lavorativa della come donna delle pulizie;
l'assenza di qualsiasi elemento CP_1 sintomatico di assunzione di sostanze stupefacenti o alcoliche, riscontrata all'esito di specifiche analisi cliniche (cfr. relazione S.s. “Val Vibrata” del 14/06/2022); la buona condizione psico-fisica dei minori nell'attuale fase di ripresa della frequentazione materna ( cfr relazioni dei SS di Ascoli
Piceno in data 20/05/2022 e 13/06/2022); ritenuto che vanno disattesi i rilievi critici del c.t.p. dott.ssa depositate in data 9/12/22 e in Per_4 data 23/01/23 (la quale ha contestato , tra l'altro , l'esame psicometrico svolto sulla coppia genitoriale in quanto “atipico, carente, incompleto e superficiale”, la valutazione dei minori, considerata troppo breve e l'indicazione della terapia di coppia) alla luce delle persuasive e puntuali risposte rese dal ctu nelle integrazioni sollecitate e depositate in data 6/12/2022 e
26/12/2022, peraltro in linea con le relazioni dei SS incaricati di seguire il caso, con conseguente rigetto della richiesta di rinnovazione delle indagini peritali avanzata dal R_ considerato, inoltre, che appaiono sicuramente condivisibili, anche in assenza di specifiche contestazioni, le conclusioni del ctu in ordine alla buona situazione dei minori e Persona_1
“ i minori hanno dimostrato un buon equilibrio psico-fisico ed un altrettanto Persona_2 buono attaccamento con entrambe le figure genitoriali”.. “….di tollerare bene la consegna da un genitore all'altro se posta con serenità, affetto, sicurezza e calma.”, “ sono sereni e equilibrati, con un ottimo attaccamento con entrambi i genitori.” .. “È difficile vedendo l'attaccamento, la spontaneità, la fiducia che i minori rivolgono alla madre ipotizzare che la sig.ra CP_1 abbia potuto veramente essere volutamente violenta nei confronti dei bambini: anche nel
[...] passaggio di consegna tra il padre e la madre non si vedono nei figli segni di preoccupazione o protesta che potrebbero far pensare a pregressi episodi di violenza fisica o psicologica.”. (cfr.
C.T.U. pag. 14); va considerata, inoltre, quale aspetto centrale nella vicenda, la tenera età dei minori (nati rispettivamente nel 2019 e 2020) che, una volta esclusa l'incapacità genitoriale della madre (cfr. C.T.U. pag. 13 e pag. 18), impone l'immediata ripresa di un rapporto quotidiano madre-figli, con conseguente collocazione preferenziale dei primi presso la seconda, come suggerito dal ctu;
(cfr. C.T.U. pag. 18); ritenuto, pertanto, che appare opportuno, a modifica dell'attuale regime di affidamento, disporre che i minori siano collocati in via prevalente presso la madre, nell'abitazione sita in Ascoli Piceno, la quale, all'esisto del sopralluogo svolto dal C.T.U. in data 15/10/2022 (in presenza del c.t.p. Dott.ssa ), è stata ritenuta, unitamente all'abitazione paterna “…adeguate alla crescita dei Per_4 bambini: calde, sicure, ben predisposte negli spazi.” (cfr. verbale incontro 15/10/2022 e C.T.U. pag. 9); considerato, conclusivamente, sulla scorta delle considerazioni cui è pervenuto il C.T.U. (all'esito di accurate ed esaustive indagini, condotte sulla base di approfonditi colloqui, somministrazione di test suggeriti dalla migliore letteratura, esame della documentazione prodotta in giudizio) e delle relazioni dei SS incaricati, che debba essere confermato il regime di affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre e recepito integralmente il “piano di affidamento” indicato dal ctu alle pagine 18 e 19 della relazione, in quanto idoneo ad assicurare il corretto sviluppo psicofisico dei minori e garantire la bigenitorialità.
considerato che
alla collocazione dei figli presso la madre debba seguire la necessaria previsione del mantenimento a carico del che appare equo determinare, tenuto conto delle accresciute R_ esigenze di vita dei figli minori, del tenore di vita della famiglia in costanza di matrimonio, dei maggiori tempi di permanenza della prole presso la madre e della buona situazione lavorativa e reddituale dell'obbligato, in € 250,00 per ciascun figlio, oltre rivalutazione monetaria ISTAT;
ritenuto, infine, come ribadito dal ctu, che l'unico vero aspetto pregiudizievole per la situazione psicologica di e è rappresentato dalla persistente Persona_1 Persona_2 conflittualità coniugale, di talchè, in conformità con le indicazione della C.T.U., i servizi sociali territorialmente competenti dovranno seguire con particolare attenzione la delicata fase dell'inversione del collocamento e continuare a monitorare la famiglia ed in particolare
l'andamento del nuovo piano di affidamento - collocamento (cfr. lettera J) suggerito dal C.T.U; ritenuto, infine (ma non da ultimo), che, alla luce delle considerazioni sopra esposte e della tenera età della prole, entrambi i coniugi debbano essere invitati a collaborare nell'attuazione dell'inversione del collocamento, al fine di evitare traumi ai minori e preservare il loro equilibrio psichico
P.Q.M.
A parziale modifica dell'ordinanza presidenziale in data 17/12/2021, previa conferma dell'affidamento condiviso dei figli minori a entrambi i genitori,
1. dispone che i minori e siano collocati in via Persona_1 Persona_2 prevalente presso la madre, nell'abitazione sita a Ascoli Piceno, in Controparte_1
Via Fermo n. 2;
2. dispone che il padre possa frequentare i figli, secondo le modalità indicate dal ctu, a pagina
19, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte;
3. invita entrambi i coniugi a seguire una psicoterapia di coppia secondo le modalità e per le finalità indicate dal ctu a pag. 19 nonché ad attenersi alle altre indicazioni sulla corretta gestione della genitorialità dal medesimo suggerite;
4. dispone che i Servizi Sociali di Ascoli Piceno prestino tutta la necessaria collaborazione, anche con l'ausilio di personale specializzato, all'inversione della collocazione dei minori, al fine di evitare possibili traumi agli stessi;
5. dispone inoltre che i suddetti Servizi Sociali continuino a monitorare la famiglia e a seguire il nuovo regime di affidamento, come indicato alla lettera J) del piano elaborato dal C.T.U.;
6. invita entrambi i genitori ad abbassare i toni della conflittualità e a prestare la massima collaborazione nell'attuazione dell'inversione del collocamento, al fine di evitare traumi ai minori e preservare il loro equilibrio psichico;
7. dispone che il padre corrisponda a a titolo di Parte_1 Controparte_1 contributo al mantenimento per i figli minori e , l'assegno Persona_1 R_ mensile di € 500,00, in ragione di € 250,00 per ciascun figlio, entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT e, a decorrere dal corrente mese, provveda a pagare il 50% delle spese straordinarie come individuate nel Protocollo del
05/12/18 stipulato tra il Tribunale e il COA di Teramo”.
Quanto a quello proposto dal volto ad ottenere la modifica dei provvedimenti inerenti la R_ collocazione della prole presso la madre, dava atto del raggiunto accordo tra le parti sulla proposta conciliativa formulata dal Presidente istruttore all'udienza del 22.3.2023 sulle seguenti condizioni:
“a) invita i coniugi a seguire un percorso di mediazione famigliare presso una struttura pubblica o privata, da individuare di comune accordo, ovvero, a cura dei Servizi Sociali di
Ascoli che continueranno a seguire e monitorare le condizioni di affidamento dei minori;
b) invita i coniugi a seguire un percorso di psicoterapia individuale, a sostegno alla genitorialità;
c) fermo restando l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, i minori staranno con il padre dal venerdì all'uscita di scuola al lunedì mattina a settimane alterne;
la settimana in cui non trascorrono il weekend con il padre,
i bambini staranno con lo stesso due pomeriggi a settimana con un pernotto e precisamente, il lunedì dall'uscita di scuola sino alle ore 20.00 ed il mercoledì, dall'uscita di scuola fino al giovedì mattina. Nella settimana in cui trascorrono il weekend con il padre, i bambini staranno con lo stesso anche il pomeriggio del martedì e del mercoledì dall'uscita di scuola sino all'ora di cena alle ore 20.00. Il tutto a partire da giovedì 30 marzo alle ore 16.30 quando il sig. accompagnerà i bambini a casa della madre e si intratterrà il tempo necessario perché R_ i piccoli si adattino bene alla nuova situazione. Il giorno successivo venerdì, il papà trascorrerà con i figli il weekend come sopra indicato e a seguire . Per quanto riguarda le vacanze pasquali
, i bambini , quest'anno, trascorreranno con la madre dal venerdì SAto 7 aprile alla domenica sera e dalla domenica sera 9 aprile al mercoledì con il padre;
e a seguire alternando i periodi indicati anno per anno;
durante le vacanze natalizie i bambini , ad anni alterni, staranno con un genitore dal 23 al 30 dicembre e con l'altro genitore dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le vacanze estive staranno con il padre una settimana consecutiva a luglio nonché quindici giorni anche consecutivi ad agosto. Analoghi periodi continuativi sono assicurati in via consecutiva alla madre con modalità da concordare. Durante le vacanze sopra indicate il genitore non collocatario potrà sentire telefonicamente i bambini in orario da concordare con
l'altro genitore.
d) revoca dell'assegno di mantenimento in favore della moglie;
corresponsione in via esclusiva alla madre dell'assegno unico, fermo restando il mantenimento per i figli a carico del padre nella misura di € 250,00 ciascuno;
spese straordinarie al 50% tra i genitori come da protocollo con il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Teramo del 5/12/2018. In ciò confermando la richiamata ordinanza in data 15 febbraio 2023”.
Quanto infine al ricorso proposto in data 05/10/2023 da con il quale - lamentando la Parte_1 violazione degli obblighi di assistenza famigliare da parte della madre, l'affidamento dei figli a persone estranee, uno stato di disagio emotivo e di trascuratezza nei figli, ingiustificatamente schierati contro il padre e lasciati da soli a visionare siti per adulti su internet, in assenza della madre nonché la mancata comunicazione dell'effettivo luogo di residenza della moglie- quest'ultimo aveva richiesto, previa rinnovazione della CTU a suo dire errata e schierata, al pari dei servizi sociali, con la moglie, a modifica del disposto regime di affidamento dei figli minori, in via principale, l'affidamento esclusivo della prole;
in via subordinata, l'affidamento condiviso paritario, con residenza anagrafica presso di sé; in via ulteriormente subordinata, l'affidamento condiviso, con collocazione prevalente presso di sé (procedimento in cui si innescavano le richieste della CP_1 di ammonire il per la violazione dell'ordinanza del 22/03/2023 relativamente R_ all'attribuzione in suo favore del 100% dell' assegno unico universale, di condanna del medesimo alla restituzione delle somme indebitamente percepite medio tempore a tale titolo, di condanna del al risarcimento del danno , da liquidarsi in via equitativa, di determinazione di una penale a R_ carico di quest'ultimo per le successive violazioni, di autorizzazione a cambiare la scuola dei figli minori, per iscriverli presso l'istituto scolastico SA IP , in quanto più vicino alla residenza dei figli e di ordine di cancellazione delle frasi sconvenienti ed offensive trascritte nel ricorso , ai sensi dell'art. 89 c.p.c.,) si rigettavano le istanze del marito dandosi atto: -in ordine alle critiche mosse dal all'attendibilità della ctu circa la positiva valutazione delle R_ capacità genitoriali della madre, come le suddette censure fossero una mera ripetizione di analoghe critiche già dedotte dal ricorrente e puntualmente disattese con ordinanza in data 15/02/2023 e comunque da ritenersi superate alla luce dell'accettazione della proposta conciliativa giudiziale di cui al processo verbale d'udienza in presenza in data 22/03/2023, con la conseguenza che, il ricorso, in parte qua, andava dichiarato inammissibile;
-in ordine al secondo nucleo di doglianze, basate su fatti e condotte successivi all'inversione del collocamento dei figli minori, della loro infondatezza alla luce della documentazione in atti ed in particolare delle relazioni dei SS di Ascoli Piceno incaricati di monitorare e supportare i figli minori ed i genitori, il cui operato non meritavao le accuse di “ faziosità” mosse dal ricorrente, avendo gli stessi dato tempestiva e corretta attuazione alle disposizioni giudiziali impartite, in assenza di concrete evidenze in senso contrario (che lo stesso ricorrente, al di là di generiche recriminazioni, non ha neppure dedotto).
Si rilevava ulteriormente che , nella relazione di aggiornamento in data 29/11/2023, l'assistente sociale che segue il caso, all'esito di numerosi colloqui con le parti, visite domiciliari e richieste di informazioni sia alla scuola frequentata dai figli minori che al consultorio famigliare presso cui i genitori avevano iniziato un percorso di mediazione familiare, aveva riferito che : le condizioni abitative dei minori sono risultate sempre adeguate ed i bambini a loro agio nell'ambiente domestico materno;
la madre, lavorando presso un'impresa di pulizie dalle 4, 25 alle ore 8 del mattino, chiede aiuto ad un'amica che di notte dorme con loro;
la stessa, avendo conseguito la patente di guida nel mese di agosto 2023, provvede autonomamente alla preparazione e all'accompagnamento a scuola dei bambini;
non si rilevano criticità per quanto riguarda il primogenito ( nato il [...] ) e le insegnanti della scuola evidenziano un _3 comportamento genitoriale collaborante e presente;
in ordine alla figlia ( nata il R_
28/08/2021 ), le iniziali criticità nella cura dell'aspetto e dell' igiene e nella collaborazione con la madre, riscontrate dalle insegnanti della bimba nel maggio 2023, sono state successivamente superate ed attualmente ( alla data del 29/11/2023 ) le stesse insegnanti danno atto che “l'aspetto e
l'igiene della minore sembrano migliorati dopo che la madre si è confrontata prima con
l'assistente sociale e dopo con le educatrici;
nello specifico la bimba arriva in struttura al mattino con un vestiario idoneo e curato e con il pannolino che risulta più asciutto. I rapporti tra le educatrici e la famiglia sono regolari e sono esclusivamente con il padre e la madre gli unici che possono ritirare la bambina dalla struttura”).
Si riteneva pertanto che non erano ravvisabili elementi sintomatici di carenze genitoriali a carico della madre ovvero di sofferenza o criticità nella situazione dei figli minori tali da giustificare l'invocato affidamento esclusivo al padre ovvero per modificare il disposto regime di collocamento della prole, pur dovendosi dare atto di una persistente alta conflittualità coniugale che rappresenta l'aspetto più problematico e pregiudizievole per la prole.
Quanto poi alle domande proposte dalla madre, si rigettava la richiesta di cambiare l'iscrizione scolastica dei figli minori, tenuto conto del disagio che siffatto cambiamento avrebbe potuto determinare ai minori sotto il profilo educativo, relazionale ad ambientale, soprattutto ad anno scolastico avanzato, mentre in ordine all'assegno unico famigliare, assegnato in via esclusiva alla madre in forza dell'accettazione della proposta conciliativa giudiziale, il veniva richiamato R_ per il futuro al rispetto di tale statuizione, respingendo le ulteriori richieste in quanto generiche ed infondate.
1.2 Ricostruito tale excursus processuale il Tribunale:
-accoglieva la domanda di separazione, nella ricorrenza dei relativi presupposti;
-rigettava la domanda di addebito proposta dal ritenendo: non provati i comportamenti R_ violenti e maltrattanti asseritamente posti in essere dalla moglie in costanza di convivenza (per gli episodi oggetto di denuncia penale da parte del evidenziando che avevano dato luogo a Per_5 procedimenti archiviati per infondatezza delle accuse e per gli altri due episodi su cui avevano riferito i testi, valutando che essi erano riferiti a periodo successivo alla cessazione della convivenza); privo di rilevo il denunciato abbandono della casa coniugale quando la moglie si era recata nel 2019 in Kenia (per aver confermato lo stesso in sede di interrogatorio formale di R_ essere a conoscenza del viaggio , di avere comprato il “biglietto” di viaggio alla moglie e di aver avuto contatti frequenti con la stessa in tutto il periodo);
-rigettava la domanda di addebito proposta dalla ritenendo generici e non provati i dedotti CP_1 comportamenti di violazione dei doveri di assistenza coniugale lamentati dalla stessa e non causativo della crisi coniugale, ormai già irrisolvibile, l'allontanamento dalla casa coniugale attuato dal marito il 13.12.2021.
-relativamente all'affidamento dei figli riteneva di confermare il regime, frutto dell'accordo tra le parti dinanzi citato, di affidamento ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, valorizzando gli esiti della CTU (che suggeriva tale regime) e quanto emerso dalle costanti ed accurate relazioni dei servizi sociali, da cui poteva desumersi l'adeguatezza delle capacità genitoriali di ambedue i coniugi, l'assenza di psicopatologie in entrambe le parti (la madre positivamente valutata sotto il profilo psichiatrico anche dal Centro di salute mentale di SAt'Egidio alla Vibrata come da relazione psicologica del dr del citato CSM, allegata alla relazione dei R_
SS “ Val Vibrata “ in data 14/06/2022), il buon equilibrio psicofisico dei bambini ed un altrettanto buon attaccamento con entrambe le figure genitoriali e considerando altresì la tenera età dei bambini, la disponibilità manifestata dalla madre a trasferire a sua volta la sua residenza ad Ascoli
Piceno, in abitazione visionata e ritenuta idonea, per stare vicino ai bambini, a trovare lavoro e ad occuparsi adeguatamente della prole, come riferito dai Servizi Sociali del posto, in assenza di elementi, anche di carattere presuntivo, che potessero far ritenere che la stessa assumesse sostanze stupefacenti, o abusasse di alcool ovvero di psicofarmaci , come più volte dedotto dal marito;
-valutava infondata la richiesta di modifica del regime di collocamento dei figli formulata dal marito, anche alla luce dell'ultima relazione di aggiornamento dei servizi sociali del 23.11.2023, individuando nel regime in atto quello più idoneo a garantire alla prole il diritto alla bigenitorialità;
-dava atto del persistere della perniciosa conflittualità tra i coniugi, che avevano interrotto in data
09/08/2023 il percorso di mediazione familiare avviato presso il Consultorio familiare di Ascoli
Piceno come da relazione dell'assistente sociale dott.ssa del 16/10/2023 e pertanto Persona_6 delegava i SS al monitoraggio dell'andamento del disposto affidamento della prole, approntando gli opportuni interventi in favore dei figli minori e di sostegno alla genitorialità;
-per quanto concerne il mantenimento dei figli e avuto riguardo al Persona_3 R_ discreto tenore di vita goduto dalla famiglia in costanza di matrimonio ( assicurato dalle risorse economiche del marito, infermiere presso la Asl e titolare di beni immobili, tra cui la casa coniugale), alle oggettive esigenze di vita degli stessi, correlate all'età ( all'attualità di anni 5 , il primogenito, e di 2 anni ), ai maggiori tempi di permanenza presso la madre, ai redditi R_ lavorativi del padre ( pari, al netto delle imposte, a circa € 22.477 cfr Modello 730 del 2022 ) , valutati comparativamente con quelli più modesti della madre ( attualmente occupata come operaia con un reddito di circa 12.319, cfr CUD 2024 ), confermava l'assegno mensile di € 500,00 posto a carico del ricorrente, con l'ordinanza istruttoria in data 22/03/2023 , prevedendo il carico delle spese straordinarie in capo a ciascuno dei genitori al 50%, come da protocollo tra il COA e
Tribunale di Teramo del 05/12/18, con corresponsione in via esclusiva alla madre CP_1
quale genitrice collocataria economicamente più svantaggiata, dell'Assegno Unico Inps.
[...]
-dichiarava cessata la materia del contendere sul mantenimento originariamente richiesto dalla moglie;
-compensava integralmente tra le parti le spese di lite e ripartiva in pari misura il carico di quelle di ctu.
2. ha proposto appello avverso detta statuizione sulla base dei motivi di seguito Parte_1 riassunti.
1) Rigetto della richiesta di addebito della separazione alla moglie, con errata valutazione dei fatti e delle vere cause della conflittualità, sottovalutando le motivazioni addotte dal dott.
R_ Rappresenta che il matrimonio è fallito, come da lui dedotto fin dal ricorso di separazione e riportato nella parte motiva della sentenza appellata, “perché il rapporto coniugale era stato irrimediabilmente compromesso dalle gravi condotte di disinteresse morale e materiale della moglie nei propri confronti e soprattutto nei confronti dei figli in tenera età; in particolare, la stessa aveva mostrato una grave inadeguatezza nell'accudimento dei figli, disinteressandosi dei loro bisogni quotidiani, assumendo comportamenti violenti, oltre a minacce verbali nei suoi confronti instaurando uno stato di terrore in famiglia.”
Lamenta che la moglie aveva abbandonato la casa coniugale ed il figlio di pochi mesi per recarsi in
Kenia a curare i propri affari, per due mesi nell'anno 2019 e anche a seguito della nascita della seconda figlia aveva mostrato segnali di insofferenza alla cura dei figli, abusando di alcol e psicofarmaci, manifestando nel settembre 2021 l'intenzione di abbandonare la casa coniugale e chiedere l'affidamento dei figli ai servizi sociali e la loro collocazione presso una casa famiglia.
Deduce ulteriormente:
-che nel corso di giudizio di separazione, inizialmente disposta la collocazione dei figli presso di lui, la moglie aveva tramato ai suoi danni, rappresentando false situazioni, coadiuvata dal suo difensore e dagli assistenti sociali, al fine di ottenere la collocazione degli stessi presso di sé e il loro e proprio mantenimento, esponendo una presunta ed indimostrata condizione di indigenza e l'intervenuto ed autorizzato trasferimento del marito e dei figli ad Ascoli Piceno, per sopraggiunta inagibilità della casa coniugale, intento realizzato dalla stessa, ormai a sua volta trasferitasi ad
Ascoli Piceno, ove aveva trovato lavoro presso una cooperativa, pur continuando ella tuttavia a trascurare le esigenze dei figli, affidati a conoscenti vari che provvedevano anche alla consegna al padre -e collocati presso indirizzi poco chiari e mai comunicati - mentre lei curava i propri interessi e svaghi;
-che i figli manifestavano in tale condizione di precarietà e disattenzione della madre (anche alla loro igiene ed al vestiario, come più volte rappresentato dalle stesse insegnanti dell'asilo nido della figlia) un forte disagio;
-che la ex moglie spostava a proprio piacimento gli orari previsti per gli incontri dei figli con il padre, gestendo dispoticamente del suo tempo e creandogli difficoltà nell'organizzazione del suo lavoro;
-che tali comportamenti , iniziati in costanza di convivenza e proseguiti dopo la cessazione della coabitazione erano stati ritenuti irrilevanti dal primo giudice sol perché verificatisi quando ormai i coniugi non vivevano più insieme.
2)Mancato contraddittorio tra le parti, come richiesto ripetutamente dal ricorrente tramite i suoi procuratori. Con tale motivo deduce di essere stato costretto dalle pressioni del Giudice, dipese dalla falsa rappresentazione dei fatti ad opera della moglie, a cambiare il collocamento dei figli da lui alla ex moglie senza che nel corso dei vari sub-procedimenti venissero vagliate le sue richieste anche istruttorie;
3)Immotivato accoglimento della richiesta della madre della collocazione prevalente dei due bambini e penalizzante regolamentazione del diritto di visita del padre.
Con tale motivo si duole dell'ingiustizia della statuizione, rese già in corso di procedimento e confermata in sentenza, di collocazione dei figli presso la madre adducendo l'omesso approfondimento della sua inadeguatezza all'esercizio della funzione genitoriale, da egli egregiamente svolta nel periodo in cui i figli erano stati collocati presso di lui, essendo l'ex moglie non animata dal genuino intento di accudire i figli in tenera età (a cagione dei suoi molteplici impegni lavorativi - neppure ben documentati, al pari dei guadagni- e di svago) ed avendo anzi la stessa chiesto la loro collocazione presso una casa famiglia, ma dalla volontà di speculare sul mantenimento dei figli ( nuocendo alle loro esigenze di socializzazione e ed al loro interesse a curare sereni rapporti col padre, ostacolato in ogni modo ), finalmente posto a carico del padre e tutto senza che fosse mai stata predisposta adeguata indagine né sulla verità delle asserzioni materne e prevedendosi tempi e modalità di frequentazione padre-figli inadeguate, in quanto eccessivamente concentrate nell'arco della settimana ad alcuni giorni con periodi troppo lunghi di assenza della figura paterna e senza neppure considerare le sue esigenze lavorative che gli impedivano di incontrare i figli il martedì dovendo pertanto in tale giorno accedere all'orario ridotto con conseguente riduzione dello stipendio.
Chiede pertanto disporsi adeguati accertamenti sullo stato psico-fisico della madre, sulla sua capacità genitoriale e sulla sua attività lavorativa nonché sui suoi redditi.
4) Difetto di capacità genitoriale in capo alla sig.ra . CP_1
Con tale motivo ribadisce i comportamenti inadeguati della madre che accoglie a casa sua uomini occasionalmente incontrati, lasciando i figli a distrarsi col cellulare per non essere disturbata, denigra gestualmente e con parolacce il padre, i suoi parenti e gli stessi figli ad ogni occasione utile, in loro presenza e pretende di gestire gli orari di prelievo o riconsegna dei figli, accampando scuse e affidandoli per la consegna a donne a lui sconosciute ed inaffidabili, come emblematicamente dimostrato dall'episodio occorso il 18.9.2024 in cui la donna presentata dalla madre come zia che aveva il compito di consegnargli la figlia si era, su indicazione della ex moglie, R_ presentata con dei fogli da firmare e solo una volta contattate le forze dell'ordine aveva fatto uscire dal portone di casa la bambina che fortunatamente raggiungeva l'auto paterna, anziché recarsi in strada, seguita poi dalla madre, accompagnata dalle sue amiche, che con fare minaccioso, apriva la portiera dell'auto e ridendo lo riprendeva col cellulare, creando nei minori disorientamento e squilibri psico-fisici.
Chiede pertanto revocarsi la collocazione dei figli presso la madre la loro collocazione presso di sé
e la previsione di incontri tra madre e figli alla presenza di un educatore qualificato.
5) Inattendibilità della Ctu, come contestato dal Ctp e dal ricorrente, perché superficiale, incompleta e ingiustificatamente schierata con la madre e con i servizi sociali .
Con tale motivo reitera le proprie contestazioni all'approccio metodologico del CTU, che aveva superficialmente disatteso le specifiche doglianze formulata dal CTP in sede di osservazioni, aveva svolto le proprie indagini senza conoscere glia atti del procedimento, secretando i test ed utilizzando quelli già somministrati dai servizi sociali di TO e di Ascoli (questi ultimi peraltro elaborati su piattaforma priva di validità giuridica) alterando sinanche la lettura dei risultati .
Si duole della acritica recezione delle fallaci conclusioni del CTU da parte del Tribunale nonostante le fondate e serrate critiche mosse all'elaborato dal proprio CTP e senza alcuna autonoma valutazione di loro attendibilità, ma validate solo con il riscontro della loro rispondenza alle indicazioni rese dai servizi sociali che avevano atteggiamenti francamente ostili nei suoi confronti prodigandosi anche per collocare i minori presso strutture amiche.
6) Omesso approfondimento dello stato di salutepsico-fisica della madre, che potrebbe risultare pericolosa per l'incolumità psico-fisica dei due bambini
Con tale motivo evidenzia di aver dato prova documentale dell'uso di alcol e di psicofarmaci da parte della ex moglie (all. 7 della comparsa conclusionale del dott. del 30.03.2024, R_ contenente certificato depositato dalla stessa presso il Prefetto di Teramo, nell'ambito di un CP_1 ricorso contro una multa per l'inosservanza delle disposizioni anti-Covid, dove la madre ammetteva esplicitamente l'uso di psicofarmaci ed alcol), nonchè dei suoi comportamenti manipolatori e alienanti nei confronti dei minori (elaborato tecnico psicologico redatto dalla Dott.ssa e Per_4 investigazioni allegate), dolendosi del loro mancato esame fondandosi la decisione sulle sole risultanze della CTU;
7) Inattendibilità delle relazioni dei servizi sociali.
Con tale motivo reitera le contestazioni alle relazioni rese dai servizi sociale deducendone la pregiudizialità per i minori, in quanto schierate in favore dell'ex coniuge senza aver neppur approfondito la conoscenza del padre e riferendo circostanze inveritiere e non accertate (effettiva dimora dei minori) o tralasciando dati rilevanti (orari di lavoro della madre, comportamenti ostruttivi e furbeschi dalla stessa posti in essere per ostacolare la permanenza dei figli col padre, mancata partecipazione agli incontri di mediazione), pur da lui segnalati.
8) Omessa cura da parte della madre dell'igiene e dell'abbigliamento dei due minori. Con tale motivo torna a rappresentare quanto segnalato dalle insegnanti dell'asilo nido della figlia sulla mancanza di ricambi per la minore e ribadisce le considerazioni sulla scarsa affidabilità delle relazioni dei servizi sociali che avevano omesso più approfonditi accertamenti sull'effettiva dimora di collocazione dei minori, sul suo reale stato di pulizia e funzionalità, sulla delega all'accudimento notturno dei figli, nelle occasioni in cui la madre restava fuori casa.
9) Sulle modalità con le quali si è giunti all'accordo tra i genitori sull'affido dei figli e le modalità di visita e di mantenimento.
Con tale motivo rappresenta come invece di essere frutto di una sua libera scelta, l'accordo per la collocazione dei minori presso la madre era stato raggiunto sotto minaccia di ben peggiori condizioni.
Lamenta poi l'ingiustizia delle condizioni oggetto dell'accordo, sia dal punto di vista economico
(€500,00 per i figli e l'intero importo dell'A.U.U. inutilmente opposto dal ricorrente appellante, nel corso di uno dei subprocedimenti) sia dal punto di vista del tempo che può trascorrere con i figli, senza che peraltro fosse stato svolto alcun accertamento sugli effettivi redditi della ex moglie che pure aveva acquistato un'altra autovettura e godeva di un alto tenore di vita.
10) Non vincolatività dell'applicato protocollo per le spese straordinarie sottoscritto tra il
Tribunale di Teramo e il locale Ordine degli Avvocati
La doglianza si concreta nell'asserzione che le spese straordinarie devono essere determinate dal giudice caso per caso e non può essere fatto ricorso ad un protocollo tra giudici e avvocati locali, che, senza il consenso di ciascun genitore non ha il crisma della obbligatorietà.
11) Omesso accertamento dello stato di abbandono dei minori a causa dell'assenza ingiustificata della madre collocataria dei figli.
Con tale motivo ribadisce la ricorrenza di comportamenti della madre di disinteresse verso l'accudimento dei figli, lasciati ad estranei presentati come propri familiari e presenti, senza nessun plausibile motivo, anche durante visite specialistiche pediatriche, non comunicate al padre, dal quale comunque aveva preteso, dopo la collocazione dei minori presso di lei, una partecipazione paritaria nella loro gestione quotidiana pur continuando ad incassare il disposto mantenimento.
12) Disinteresse della madre alle condizioni sanitarie dei figli
Con tale motivo contesta il comportamento della madre che non si occupa di far fare ai figli i dovuti controlli medici e non informa il padre delle condizioni di salute dei figli, anche se gli stessi sono influenzati al momento del loro prelievo da parte del padre, manifestando il proprio interesse alle loro condizioni fisiche solo in prossimità delle udienze;
13) Disinteresse della madre al contesto amicale, scolastico e parentale dei figli Con tale motivo deduce l'isolamento in cui la madre, collocataria prevalente, ha condotto i figli lasciando gli stessi in balia di terzi estranei di nazionalità africana, quando lavora o si dedica al proprio svago e senza preoccuparsi del loro inserimento nella società in cui sono collocati e vivono.
14) Omessa documentazione da parte della ex moglie dei reali redditi posseduti.
Lamenta al riguardo come alcun accertamento sia stato disposto sui redditi e consistenze patrimoniali (prodotti anche all'estero) della anche alla luce del tenore di vita dalla stessa CP_1 tenuto e delle continue sostituzioni nella gestione dei due piccoli con il pretesto di dover lavorare.
15) mancata ammissione delle istanze istruttorie
Con tale motivo reitera le istanze istruttorie non ammesse in primo grado.
3. L'appellata nella sua comparsa di costituzione contesta partitamente l'ammissibilità e la fondatezza dell'appello di cui chiede il rigetto, alla luce delle conclusioni come in epigrafe riportate.
4. La causa previo rinvio per acquisizione di atti del fascicolo di primo grado non rinvenuti nel relativo fascicolo telematico, richieste di chiarimenti all'appellata ed ai Servizi Sociali delegati al monitoraggio, è stata trattenuta a decisione all'esito dell'udienza cartolare del 27.5.2025 sulle note di trattazione scritta depositate dalle parti.
Alle note depositate dall'appellante è stata allegata documentazione ulteriore.
5. L'appello esclusa la sua generale inammissibilità per violazione dell'art. 342 cp.c., salvo quanto specificato per i singoli motivi esaminati, è parzialmente fondato e va pertanto accolto solo per un aspetto inerente le condizioni economiche recepite nella sentenza, mentre per il resto deve essere rigettato, non palesandosi, anche all'esito delle ulteriori acquisizioni istruttorie disposte, elementi idonei a dar conto della fondatezza delle doglianze esposte dall'appellante, capaci superare la ponderata e condivisibile statuizione fatta oggetto di impugnazione, come sopra quasi integralmente riportata.
5.1 Infondato è il motivo inerente il rigetto della domanda di addebito.
Al riguardo non si può che concordare con la valutazione del Tribunale tanto in punto di non ricorrenza del dedotto abbandono della casa coniugale asseritamente avvenuto nel 2019 (avendo lo stesso attuale appellante, in sede di interrogatorio formale chiarito di essere a conoscenza del viaggio in Kenia della moglie, di averle comprato il biglietto e di aver interloquito con la stessa durante la sua permanenza fuori dal territorio nazionale) , quanto in punto di omessa dimostrazione o irrilevanza di comportamenti violenti posti in essere dalla moglie rispettivamente in corso di convivenza matrimoniale o successivamente.
Anche nel ricorso in appello gli stessi vengono indistintamente descritti senza operare alcuna scissione tra quelli, a dire dell'appellante, verificatisi prima della cessazione della convivenza e quelli avvenuti successivamente (questi ultimi peraltro correttamente ritenuti irrilevanti ai fini della richiesta di addebito, in quanto sicuramente non causativi della crisi coniugale) , confusione che relega il motivo ai limiti dell'ammissibilità non foss'altro che perché non contiene una chiara e specifica censura alla statuizione resa sul punto, addebitando genericamente ed ingiustamente alla stessa di aver omesso di considerare che questi ultimi sono la mera prosecuzione di un clima di terrore (non dimostrato), instaurato dalla moglie prima della cessazione della convivenza .
Né di per sé potrebbe assumere rilievo determinante ai fini dell'addebito l'allegato comportamento della moglie di essersi rivolta ai servizi sociali, per ricevere aiuto nella gestione della imminente separazione, o sinanche una richiesta di collocazione dei figli presso struttura protetta, considerato il clima di aspro contrasto, purtroppo non ancora sopito, che ha caratterizzato la relazione tra le parti nelle fasi di avvio della cessazione della convivenza, attuata proprio dal marito ancor prima della comparizione delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale, portando con sé i figli di tenera età.
5.2 Anche il secondo motivo di appello con il quale si contesta la violazione del contraddittorio non
è fondato.
Con esso si denuncia la coartazione della sua scelta sul collocamento dei figli presso la madre, fatta apparire frutto di un accordo da cui ha tratto origine il provvedimento reso a seguito dell'udienza del 22.3.2023, che ha recepito le condizioni proposte dal giudice e dunque un'attività
“intimidatoria” che non trova riscontro oggettivo negli atti processuali, mentre con riferimento all'omessa ammissione o considerazione dei mezzi istruttori da lui articolati, neppure vengono indicate le ragioni di contestazione alla motivazione dei provvedimenti di rigetto degli stessi, emessi nel corso del giudizio, risolvendosi in una censura priva di contenuti valutabili.
5.3 Parimenti infondato è il terzo motivo di appello volto a contestare l'adottato regime di collocamento dei figli.
Premesso al riguardo che la regolamentazione della frequentazione dei figli da parte del padre è garantista del rispetto del diritto alla bigenitorialità dei figli, prevedendo ampi momenti di condivisione dei tempi di permanenza presso il padre (fine settima alternati con la madre dal venerdì al lunedì nonché, la settimana in cui non trascorrono il weekend con il padre, possibilità di intrattenersi con gli stessi due pomeriggi a settimana con un pernotto e precisamente, il lunedì dall'uscita di scuola sino alle ore 20.00 ed il mercoledì, dall'uscita di scuola fino al giovedì mattina e, la settimana in cui trascorrono il weekend con il padre, il pomeriggio del martedì e del mercoledì dall'uscita di scuola sino all'ora di cena alle ore 20.00, oltre ad ampi periodi di permanenza durante le festività e vacanze estive) le doglianze esposte dall'appellante appaiono in parte indimostrate, in parte superate, come può evincersi dalle relazioni di aggiornamento dei servizi sociali, depositate nel presente grado di giudizio, nelle quali il principale dato che traspare è quello relativo alle reciproche contestazioni che le parti si muovono, significative della persistente difficoltà di coordinazione dei genitori, che stando a quanto dichiarato da entrambe le parti, non riescono ancora ad arrivare ad una gestione fluida dei tempi e modalità di consegna dei figli, anche tramite terze persone, nei momenti di necessità per impegni della (ma lo stesso potrebbe dirsi per CP_1 incaricati del ove questi delegasse persone di sua fiducia alla consegna o ripresa dei figli), Per_5 arrivando a determinare quella condizione di chiusura, di tensione e di arroccamento sulle rispettive posizioni (cfr. rel. depositata in data 25.11.2024 e successivo aggiornamento) e verosimilmente di aperto scontro tra loro, che è di per sé un ostacolo alla instaurazione di un minimo clima di fiducia reciproca, entro cui collaborare per assicurare ai figli una serena esistenza.
D'altronde i fattori addotti dal a dimostrazione della incapacità materna di occuparsi dei R_ figli ( delega costante a terzi della loro gestione, precarie condizioni igieniche in cui versano, disinteresse della madre al benessere dei figli) non solo non sono dimostrati ma sembrano comunque smentiti dai successivi accertamenti delegati ai servizi sociali che nella espletata visita domiciliare svolta anche alla presenza dell'amica della madre che al bisogno, si occupa di loro, (cfr. relazione depositata in data 12.105.2025) hanno verificato la congruità dell'ambiente domestico in cui vivono i figli quando sono con la madre (superfluo è all'evidenza un analogo accertamento presso l'abitazione paterna, già ritenuta idonea) che ivi si sono mostrati a proprio agio, sereni ed affettuosi con la madre, adeguati nel comportamento, nell'igiene e nell'abbigliamento.
Hanno peraltro riscontrato che il pediatra di base nell'arco dei tre mesi di inizio dalla convenzione, ha visto i bambini in un'occasione, senza registrare criticità.
Un quadro tendenzialmente rassicurante è emerso anche dalle rispettive relazioni redatte dal competente personale del plesso scolastico dei figli (depositate dai Servizi Sociali in data
19.5.2025).
In particolare con riferimento all'accudimento di nella relazione acquisita si segnala che _3 il bambino ha un legame affettivo con entrambi i genitori, che hanno adeguate capacità di prendersi cura di lui, non manifestando preferenze tra l'uno o l'altro (evenienza riscontrata anche nel corso dell'ascolto in spazio neutro effettuato dalla psicologa del centro di Ascolto Dott.ssa Morganti in data 08.05.2025 dopo la manifestata indisponibilità del personale scolastico a far svolgere l'incontro a scuola) e ribadendo che tuttavia il bambino, oltre a manifestare al momento uno stato emotivo poco sereno appare turbato durante i passaggi di consegna dall'uno all'altro genitore, rapportando dunque proprio alla scarsa collaborazione tra i genitori il malessere del bambino, che viene peraltro descritto come molto sensibile e poco capace di gestire situazioni di frustrazione, ma ciò malgrado inserito nell'ambiente scolastico e con ottimi rapporti sia con i compagni che con il corpo insegnante e suggerendo anche alla luce dell'entusiasmo e della serenità mostrata da _3 dopo una prolungata permanenza presso i nonni paterni un coinvolgimento più assiduo di questi ultimi nella sua vita al fine di garantirgli stabilità emotiva e supporto.
Quanto a si segnala, nella relazione acquisita, la sua stabilità emotiva e una condizione R_ generale di benessere psicofisico.
Relativamente all'accudimento della bambina si evidenzia l'adeguatezza dei genitori nella cura fisica, nel supporto emotivo e nella stimolazione cognitiva rappresentandosi come la bambina mostri lo stesso grado di fiducia ed affetto per entrambe le figure genitoriali, senza differenze significative nel suo comportamento quando passa il tempo con l'uno o con l'altro.
In entrambe le relazioni la psicologa dell'istituto -ed in quella su anche le insegnanti- _3 suggeriscono un coinvolgimento dei genitori in incontri dedicati alla genitorialità, per mediare i conflitti tra gli stessi esistenti.
Alla luce di tali riscontri, escluse condizioni patologiche che rendano necessario disporre una diversa collocazione dei figli, ancora di tenera età, ritiene la Corte adeguate le vigenti condizioni, si ribadisce, per come strutturate ampiamente garantiste del loro diritto alla bigenitorialità, pur prendendo atto dei maggiori disagi vissuti da che tuttavia è giocoforza ricondurre _3 proprio alle frizioni insanabili tra i genitori, fonte di tensione per lui (come relazionato nell'incontro svolto in spazio neutro dalla psicologa, in sede di ascolto -che risulta effettuato, alla luce delle sottoscrizioni apposte sulla relazione, alla sola presenza della stessa e dell'assistente sociale e non anche della madre- il bambino alle domande riguardanti i genitori ha avuto una deglutizione anomala, significativa espressione non verbale di una difficoltà a gestire tale argomento ) . I nonni paterni la cui più assidua frequentazione viene valutata dalle insegnanti funzionale al benessere del bambino, ben potranno chiaramente collaborare col padre, quando i bambini sono presso di lui ed offrire quel ruolo moderatore e riequilibratore di condizioni di normalità, fortemente compromesso dalla conflittualità fra i genitori, che appare necessario per il benessere soprattutto di . _3
Quanto alla lamentata mancata considerazione della indisponibilità del padre a stare con i figli nel pomeriggio del martedì per proprie esigenze lavorative, si rileva che la scelta di tale giorno quale momento per esercitare il diritto di visita è necessitato dalla previsione di una cadenza ordinata nella scansione dei tempi di frequentazione di entrambi i genitori, che però è funzionale a dettare regole chiare e che comunque influisce orientativamente su due soli pomeriggi al mese posto che diversa è la regolamentazione dei giorni di permanenza infrasettimanale nella settimana in cui i figli non trascorrono il week end con il padre.
5.4 Passando all'esame del quarto motivo, sulla base dei medesimi rilievi compiuti nel superiore punto, in forza anche dei nuovi accertamenti disposti, è da escludere che la madre presenti gravi carenze nell'esercizio della funzione genitoriale. Peraltro i segnali di insofferenza di cui si lamenta l'appellante, per quanto non dimostrati all'attualità, coincidono con le occasioni in cui la CP_1 deve interfacciarsi con l'ex marito per la consegna dei figli, momenti che devono tutt'ora essere gestiti nel rispetto delle condizioni fissate, dato il forte astio ancora esistente, in difetto di reciproca disponibilità a creare un clima sereno.
In ogni caso nel corso del procedimento non è mai emerso che la madre abbia assunto volontariamente atteggiamenti violenti verso i figli che, come accertato all'esito della CTU e come evidenziato nelle relazioni dei servizi sociali, anche più recenti e del rispettivo corpo insegnante, non manifestano alcun disagio rispetto alla figura materna.
5.5 Venendo all'esame del quinto motivo di appello ritiene la Corte che non ricorrano profili critici idonei a minare la bontà delle indagini espletate e dei risultati valutativi, cui è pervenuto il CTU officiato nel corso del procedimento di primo grado, in punto di :benessere dello stato di salute mentale di entrambi i genitori e rispettiva idoneità all'esercizio delle funzioni genitoriali, nonché generale stato di benessere dei figli,
Il CTU è chiaro nell'escludere profili di inadeguatezza nei comportamenti dei genitori tali da poter costituire fonte di pericolo per i figli, così come nell'evidenziare che nel rapportarsi ai genitori “gli elementi di sofferenza psichica riscontrabile nei minori (ed oggi confermato alla luce dei nuovi accertamenti disposti in particolare per ) sono da attribuire esclusivamente ai residui della _3 loro conflittualità di coppia e ad una cattiva gestione dell'alternanza di accudimento dei figli, in particolare in un atteggiamento di sfiducia reciproca, più o mento conscia e palese, e nella difficoltà di separarsi dai figli al momento della loro consegna all'altro genitore”.
Sotto altro profilo neppure meritano positivo apprezzamento le critiche rivolte alle modalità di espletamento delle operazioni peritali posto che il CTU ha risposto in modo chiaro, dettagliato e convincente, anche alle osservazioni del CT di parte ricorrente, oggi appellante (precisando i metodi valutativi privilegiati nell'espletamento dell'incarico rispetto a quelli esposti dal CTP e spiegando le ragioni di fallacità di questi ultimi;
indicando le ragioni per le quali ha ritenuto necessario far riferimento ai test MMP già somministrati alle parti, piuttosto che a quelli da lui somministrati esplicitate nella loro maggiore attendibilità proprio in quanto la nuova somministrazione degli stessi test può essere influenzata nella sua genuinità da una sorta di allenamento per averli già recentemente svolti).
Né di per sé può essere mossa alcuna accusa di superficialità nell'espletamento dell'incarico, in ragione del contestato momento in cui egli ha acquisito conoscenza della precedente somministrazione dei test da parte dei rispettivi servizi sociali, avendoli comunque considerati ed utilizzati prima dell'espletamento dell'incarico e della risposta ai quesiti. Inoltre ha adeguatamente risposto anche sulla contestata validità delle rispettive piattaforme su cui sono stati processati i test somministrati in precedenza alle parti.
Infine rileva il Collegio che alcuno “schieramento” con la madre o “alleanza” con i servizi sociali è percepibile dalla lettura della CTU, di per sé non rinvenibile nella sostanziale coincidenza con le valutazioni espresse da questi ultimi, pur valorizzata nella sentenza impugnata, ma comunque non desumibile in base al mero presupposto che le pur legittime richieste dell'attuale appellante non siano state accolte.
5.6 Ribadito che non risulta comprovata, per quanto già sopra spiegato, alcuna patologia psichiatrica in capo alla madre, incidente sulla sua capacità di occuparsi dei figli, neppure essa può desumersi dalla ulteriore documentazione prodotta dall'attuale appellante e dalla stessa appellata in primo grado.
L'utilizzo di ansiolitico prescritto nel certificato redatto nel 2020 da Ospedale Keniota di per sé non
è indicativo di patologia psichiatrica.
Le dichiarazioni contenute nel ricorso per annullamento di sanzione amministrativa per violazione delle prescrizioni del lock down sono riferite proprio ad un denunciato episodio d'ansia, verosimilmente aggravato dall'assunzione di alcool senza che ciò attesti alcuna condizione di alcoldipendenza, verificatosi anch'esso nel 2020 e dunque risalente nel tempo.
La relazione della Dott.ssa allegata alla seconda memoria istruttoria del ricorrente, non Per_4 apporta alcun significativo elemento idoneo a documentare un attendibile giudizio sulla ricorrenza di patologie psichiatriche in capo alla . CP_1
Essa è stata svolta senza aver mai neppure interloquito con quest'ultima, su registrazioni video- audio e su messaggistica messa a sua disposizione dal in modo parziale e neppure su R_ materiale integro (alcuni video esaminati non sono chiaramente visibili o sono stati esaminati per spezzoni, con conseguente impossibilità di valutare lo svolgimento degli eventi – come quello dell'asserito sputo al figlio da parte della nella loro reale e completa successione). CP_1
D'altronde per quanto sicuramente sia riportata dalla professionista incaricata del loro esame la descrizione di atteggiamenti fortemente oppositivi, intolleranti e volgari espressi dalla madre davanti e talvolta verbalmente anche contro i figli, essi vanno contestualizzati nel particolare contesto storico in cui sono avvenute le riprese, parzialmente visionate dal CTP, ossia quando i figli, piccolissimi, erano collocati presso il padre e lei poteva vederli presso l'abitazione paterna, dotata di telecamere, per poche ore al giorno, situazione all'evidenza di estremo disagio e stress emotivo, senza che tuttavia sia stato accertato che in condizioni di normalità e di assenza di contatti con l'ex coniuge o con la sua sfera parentale, attui modalità di comportamento disfunzionali e potenzialmente nocive per i figli. 5.7 Le censure mosse dall'appellante all'operato delle assistenti sociali anch'essi accusati di essersi schierati con la madre, non appaiono fondate.
A tacer del fatto che, occasionalmente in considerazione dello sviluppo fattuale della vicenda, i servizi sociali di due diversi Comuni -collocati peraltro in diverse Regioni- hanno avuto modo di occuparsi della stessa, concordando sostanzialmente nelle valutazioni alcun rilievo può essere mosso al loro operato in quanto teso non a favorire una parte rispetto all'altra ma a dare il giusto rilievo agli elementi veramente significativi nella gestione del difficile rapporto di confronto tra i genitori.
Le relazioni, comprese quelle depositate nel presente grado di giudizio e di cui sopra si è dato conto, sono accurate, dettagliate e basate su riscontri oggettivi delle situazioni e stati soggettivi rilevanti senza che peraltro siano riscontrabili le omissioni denunciate dal ricorrente a carico dei diversi operatori che si sono succeduti nel monitoraggio del gruppo familiare.
Vanno comunque disattese anche le doglianze da ultimo mosse ancora dall'appellante nelle note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 27.72025 posto che alcuna anomalia è ravvisabile nelle modalità di espletamento dell'indagine delegata (l'impossibilità di procedere all'incontro dei bambini presso la scuola non è riferibile ai servizi sociali delegati , l'incontro di cui comunque il padre aveva ricevuto notizia della programmazione – senza essersi recato a scuola per aver contezza della diversa programmazione delle modalità di svolgimento- ma di cui ha comunque chiesto riscontro solo nel tardo pomeriggio del giorno successivo che era un venerdì, ricevendo risposta il successivo lunedì, si è svolto alla sola presenza della psicologa del centro per l'ascolto e dell'assistente sociale mentre non risulta che ad esso abbia partecipato la madre;
la psicologa, come sopra chiarito ha dato conto degli elementi ritenuti rilevanti al pari delle insegnanti che successivamente hanno provveduto all'invio della loro relazione;
alcuna necessità di valutare l'idoneità paterna e della sua abitazione era ravvisabile non essendo oggetto di contestazione).
5.8 Quanto alla capacità di accudimento nel vestiario e nell'igiene rileva il Collegio, anche alla luce delle relazioni da ultimo redatte dal personale dell'Istituto scolastico frequentato dai minori, che superati gli iniziali problemi riscontrati nella gestione di attualmente i bambini si R_ presentano puliti ed ordinati, segno evidente della idoneità di entrambi di provvedere a tali esigenze.
Con riguardo invece ai ribaditi riferimenti al doppio domicilio della madre (peraltro cambiato di recente con occupazione di una casa ancora più vicina a quella paterna e parimenti giudicata adeguata, previo accesso, dai servizi sociali nella relazione depositata in data 12.5.2025) gli stessi non hanno trovato riscontro oggettivo.
5.9 Le doglianze afferenti la presunta coartazione dell'accordo su cui si sono determinate le vigenti condizioni di collocazione dei figli , si ripete da ritenersi idonee a salvaguardare il diritto di questi ultimi ad avere stabili e costanti rapporti col padre, sono del tutto indimostrate come già in precedenza rilevato.
Il motivo in esame si concentra per il resto nella ripetizione di censure che sono oggetto di più specifici motivi e pertanto oggetto di esame nel vaglio degli stessi e nell'allegazione del fatto che la moglie strumentalizzi i figli per percepire il contributo al loro mantenimento e pretenda di imporre al padre modifiche dei suoi tempi di permanenza con i figli secondo le proprie esigenze.
In merito, osserva il Collegio che se da un canto appare un'esigenza ineludibile che il padre contribuisca al mantenimento dei figli collocati per maggior tempo con la madre (potendo peraltro escludersi anche alla luce della misura del contributo fissato, salvo quanto di seguito esposto, che esso possa essere destinato ad esigenze diverse da quelle dei figli) dall'altro la eventuale formulazione di richiesta di accudimento da parte sua, in tempi e con modalità diverse da quelle dettate in via giudiziale, ove non accolta, ben può essere rifiutata dallo stesso .
5.10 Con il decimo motivo l'appellante chiede di disapplicare il vigente protocollo per la regolamentazione delle spese straordinarie, sul presupposto che esso non sia obbligatorio (ma ciò non implica ovviamente che ove riconosciuto idoneo possa essere giudizialmente recepito per disciplinare tale aspetto) e senza peraltro esporre in concreto quali previsioni di tale protocollo non soddisfano l'interesse dei minori o proprie particolari esigenze.
Il motivo è pertanto da ritenere inammissibile.
5.11 ; 5.12; 5.13 Ancora l'appellante ribadisce l'inadeguatezza della madre all'accudimento materiale dei figli (motivo già disatteso per le ragioni in precedenza esposte), rappresenta la frequentazione da parte sua di persone che influiscono negativamente sulla serena crescita dei figli, contesta la mancata comunicazione delle condizioni sanitarie dei figli e la trascuratezza del loro stato di salute, nonché l'isolamento sociale dei figli, narrando fatti o episodi che non trovano alcun riscontro ma restano mere affermazioni ed in parte sono smentite dai successivi accertamento disposti (come evidenziato in merito alla visita da parte del pediatra nella relazione depositata dai
Servizi Sociali in data 12.05.2025 ed in merito alla partecipazione da parte dei bambini alle attività del gruppo dei pari, nella relazione redatta dal personale del plesso scolastico depositata il
19.05.2025, fermo restando che lo stesso padre ben può favorire le esigenze di socializzazione dei figli in ambienti ludici o sportivi, disponendo di congrui tempi di frequentazione degli stessi ) .
5.14 Passando all'esame delle censure vertenti sulle condizioni economiche dettate per il mantenimento dei figli rileva innanzi tutto questa Corte che l'appellante ha depositato con le note di trattazione scritta in vista dell'udienza del 27.05.2025 documentazione rilasciatagli in data
24.4.2025 dall'Agenza delle Entrate a seguito di sua richiesta inerente le condizioni reddituali, patrimoniali e finanziarie riferite alla sig. . Tale deposito in quanto effettuato nella prima CP_1 occasione utile successiva alla acquisizione da parte dell è da ritenere Controparte_3 ammissibile. Non altrettanto è a dirsi della CTP che la parte ha pure depositato nella medesima occasione, in quanto non autorizzata e contenente non dati fattuali ma meramente valutativi dei riscontri offerti dall . Controparte_3
In particolare l ha fornito all'appellante: Controparte_3
1. dichiarazioni dei redditi periodi d'imposta 2022 e 2023 ((già in atti)
2. attestazioni dei redditi percepiti da datori di lavoro o assimilati, periodi d'imposta 2019, 2021,
2022, 2023 e 2024
3. elenco atti del Registro
4. rapporti finanziari a partire dall'anno 2018 al 31 marzo 2025 (ultima data disponibile in atti).
Dall'esame oggettivo della documentazione prodotta si evince che la ha intrattenuto a far CP_1 data dal 12.8.2024 (antecedente alla sua costituzione nel presente grado di giudizio) rapporti con la
(e non solo con le come da lei documentato) mediante conti su cui risultano CP_4 CP_5 effettuate movimentazioni che portano a saldi a fine 2024 pari rispettivamente ad €4.128, ad € 6.457 ed ad € 1.598 di cui non dà conto nei propri scritti difensivi ed allegati prodotti.
La stessa appellata peraltro, sebbene sollecitata a fornire documentazione anche relativa agli emolumenti percepiti nel 2024 (e non solo quale socia lavoratrice della cooperativa da lei costituita, unico dato su cui ha risposto) non ha fornito alcun chiarimento al riguardo.
Peraltro sebbene abbia dichiarato alle assistenti sociali di essere allo stato disoccupata e mera percettrice di ha preso in locazione da gennaio 2025 (come da ella dichiarato in sede di visita CP_6 domiciliare ed evincibile dalla documentazione fornita dall ) un'abitazione per Controparte_3 la quale corrisponde un canone mesile ben più elevato del precedente (€680,00).
Alla luce di tale confuso e poco chiaro quadro riferibile alle fonti di reddito della (non CP_1 chiaramente dichiarate) ritiene la Corte di poter supporre che la stessa, ove anche attualmente non lavori, disponga di introiti o rendite che le consentono di partecipare al mantenimento dei figli in misura quantomeno paritaria all'ex marito sicchè calibrando le verosimili necessità obiettive di questi ultimi - avuto riguardo alla loro età - alle presumibili esigenze da soddisfare e valutando che gli ampi tempi di permanenza presso il padre impongano anche a quest'ultimo di provvedere in via diretta al loro sostentamento, appare congruo che l'AUU venga, a far data dalla presente statuizione, ridistribuito al 50% a favore di ciascuno dei genitori, lasciando invariata ogni altra statuizione di tipo economico (contributo al mantenimento ordinario e spese straordinarie) e senza necessità di approfondimenti istruttori sul punto, pur sollecitati, che alcun contributo ulteriore potrebbero offrire. 5.15 Rilevando infine che l'appellata non ha dichiarato in alcun atto del presente procedimento di volersi avvalere del patrocinio a spese dello Stato, cui è stata ammessa in primo grado ed escluso che questa Corte possa interferire su aspetti relativi alla ammissione disposta in primo grado, sul quale comunque l'appellata ha dichiarato pendere autonomo procedimento iscritto presso il
Tribunale di Teramo, ogni indagine richiesta sul punto va disattesa.
5.16 Raccogliendo da ultimo le sollecitazioni espresse dalla psicologa del centro dell'ascolto e dalle insegnanti si reputa opportuno, nell'interesse esclusivo dei figli, invitare le parti ad aderire al percorso di sostegno alla genitorialità dalla stessa proposto.
5.17 Le spese del presente grado di giudizio, liquidate per l'intero come in dispositivo, considerato l'accoglimento dell'appello per una minima parte dei molteplici motivi formulati , vanno poste a carico dell'appellata nella misura di un decimo e compensate tra le parti per i restanti nove decimi.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto tra le parti come in epigrafe riportate, rigettato ogni altro motivo, così provvede:
-dichiara la redistribuzione a far data dalla pubblicazione della presente sentenza dell' Assegno
Unico Universale al 50% in favore di ognuna delle parti.
- invita le parti ad aderire al percorso di sostegno alla genitorialità proposto dalla psicologa del centro d'ascolto.
-condanna l'appellata alla rifusione di un decimo delle spese di lite sostenute dall'appellante, che liquida per l'intero in € 12.154,00 per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A e C.A.P. come per legge, compensando tra le parti i residui nove decimi.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 11.09.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Mariangela Fuina Barbara Del Bono