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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 01/04/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 44/2025
Comunicazioni:
1) Debitore 2) Ricorrente/i 3) Registro Imprese 4) Pubblico Ministero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vicenza - sezione prima civile e procedure concorsuali - riunito in Camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Giuseppe Limitone Presidente
dott.ssa Paola Cazzola Giudice rel.
dott.ssa Silvia Saltarelli Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 44-1 /2025 R.G. e n. 44/ 2025 PU promosso da società con socio unico, con sede legale in Via San Prospero, 4, Milano, codice fiscale, Parte_1 partita I.V.A., numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano MO IA LO
, iscritta nell'Elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi del P.IVA_1 provvedimento della Banca d'Italia del 7 giugno 2017 al n. 35604.8, avente per oggetto esclusivo la realizzazione di operazioni di cartolarizzazione di crediti ai sensi dell'articolo 3 della Legge sulla
Cartolarizzazione, in persona dell'Amministratore Unico, " con Controparte_1
sede legale in Milano, via Dante n. 4, capitale sociale di Euro 10.000,00 i.v., iscrizione al Registro
Imprese di Milano, MO-IA, LO e codice fiscale numero di iscrizione nel P.IVA_2
R.E.A.: MI-2025575, munito degli occorrenti poteri inforza del vigente statuto sociale, società che interviene in persona del consigliere delegato, , nato a [...] il 27 settembre Controparte_2
1978,domiciliato per la carica in Milano (MI), via San Prospero n. 4, e per essa la procuratrice speciale con sede in Milano (MI) alla via San Prospero n. 4, Parte_2
numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano, MO-IA e LO e codice fiscale
, iscritta all'Albo Unico degli Intermediari Finanziari di cui all'art. 106 del Decreto P.IVA_3
Legislativo 1 settembre1993 n. 385 con il n. 13 sopra generalizzata, in persona dell'Amministratore
Delegato e legale rappresentante, dott. , nato a [...]il [...], Controparte_3
pagina 1 di 6 domiciliato per la carica presso la sede sociale, munito degli occorrenti poteri in forza di delibera del
Consiglio di Amministrazione del 16 febbraio 2024, depositata presso il Registro Imprese di
Milano,MO-IA e LO, rappresentata e difesa dallo Studio Barretta Società tra Avvocati s.r.l. e per esso dall'Avv. Adiutrice
Barretta (C.F. - PEC , come da procura speciale del C.F._1 Email_1
18.10.2024, atto Notaio (All. n. 1 e 2 al ricorso) e come da procura in atti, Persona_1
elettivamente domiciliata in Benevento alla C/da Ponte Valentino, Zona ASI Area Z5 e che ex art.16- sexies D.L. 179/2012 introdotto dal D.L. 90/2014 ha eletto quale proprio domicilio digitale l'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero numero di fax 0824/1905499; Email_1
RICORRENTE confronti di
. in persona del legale rappresentante pro tempore con sede legale a CP_4 Controparte_5
Nove (VI) via Padre Roberto n. 29 - codice fiscale - non costituita;
P.IVA_4
RESISTENTE
-Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato in data
11.2.2025;
-esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative agli atti;
-sentito il Giudice Relatore;
-verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza, notificati a cura della
Cancelleria con inserimento nel portale dei servizi telematici gestito dal , Parte_3
all'interno dell'area riservata collegata al codice fiscale del destinatario ex art. 40 c.7 CCII in data
17.2.2025 e perfezionata in data 20.02.2025 (come da certificazione di avvenuta notifica ex art. 40 commi 6 e 7CCII “ Stante l'impossibilità di eseguire la notifica a mezzo di posta elettronica certificata, ovvero la notifica a mezzo posta elettronica certificata ha avuto esito negativo per causa imputabile al destinatario, come da dichiarazione sulla sussistenza dei presupposti allegata, si attesta che sono decorsi 3 giorni dal predetto inserimento e che pertanto la notificazione in oggetto si ha per avvenuta.“ ) per l'udienza del 18.3.2025 entro i termini di legge (art.41 CCII) ;
-considerato che all'udienza del 18.03.2025 nessuno è comparso o si è costituito per la debitrice e che il procuratore della creditrice ricorrente ha concluso chiedendo l'accoglimento della domanda di apertura della liquidazione giudiziale;
tutto ciò premesso pagina 2 di 6 il Collegio, ritenuta la competenza del Tribunale adito, ritiene la debitrice N.&G.
[...]
- che risulta svolgere attività di impresa commerciale (vedi visura CP_5
C.C.I.A.A”commercio all'ingrosso di autoveicoli;
agenzia d'affari collocamento veicoli conto terzi “) - certamente soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali in particolare alla disciplina della liquidazione giudiziale ex artt. 1, 2 e 121 CCII .
Infatti la società debitrice pur onerata della prova ex art. 121 CCII risulta aver superato il limite posto dall'art.2 comma 1 lettera “d” n.3) CCII posto che all'esito dell'istruttoria l'ammontare dei debiti anche non scaduti è superiore ad euro 500.000,00 sul punto si rinvia alla informativa della
Agenzia delle Entrate – Riscossione che indica la presenza di debiti scaduti per euro 30.368.650,04
(si tratta di debiti della società N.&G. verso Amministrazione Finanziaria, Controparte_5
Regione Veneto, CCIAA ed altri enti meglio indicati nella informativa in atti) .
Va aggiunto che il dato suindicato dimostra che N.&G. ha superato Controparte_5 il limite stabilito dall'art.49 c.5 CCII che richiede per far luogo alla apertura della liquidazione giudiziale che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria risulti complessivamente superiore ad euro 30.000,00 tenuto conto oltre al debito di euro 13.341,88 oggetto della domanda della ricorrente (legittimata a far valere il credito di euro 13.341,88 oltre interessi in relazione al contratto di finanziamento del 1.8.2008 con BMW Financial Services Italia spa), dei debiti scaduti per euro 30.368.650,04 indicati nella informativa della Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Il Collegio ritiene, nel caso di specie, ricorrere anche il presupposto oggettivo dell'insolvenza ex art. 121 e art.2, comma 1, lett. b) CCII desumibile da quanto indicato dal creditore ricorrente nel ricorso e dai seguenti elementi, dai quali si evince che la debitrice . Pt_4 Controparte_5
non è più in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte.
In particolare si segnala:
-il mancato pagamento del debito verso la ricorrente;
-il mancato deposito dei bilanci di esercizio (l'ultimo bilancio risale all'esercizio 2006- vedi visura CCIAA-);
-la presenza di debiti scaduti per euro 30.368.650,04 (si tratta di debiti della società CP_4
verso Amministrazione Finanziaria, Regione Veneto, CCIAA ed altri enti) Controparte_5
meglio indicati nella informativa in atti di Agenzia delle Entrate - Riscossione;
-l'irreperibilità del destinatario, stante la notifica del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale e del decreto di convocazione mediante inserimento nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero, all'interno dell'area riservata collegata al codice fiscale del destinatario ex art. 40 comma 7 CCII .
pagina 3 di 6 La situazione sopra rappresentata non appare riconducibile né a momentanea illiquidità, né a semplice crisi, bensì a vera e propria insolvenza, sicché deve dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'impresa debitrice N.&G. Controparte_5
Le spese relative alla registrazione, notificazione, affissione, pubblicazione della sentenza sono a carico della procedura.
La sentenza è immediatamente esecutiva.
P. Q. M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 121 e 198 CCII, dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di con Pt_4 Controparte_5
sede legale a Nove (VI) via Padre Roberto n. 29, codice fiscale;
P.IVA_4
nomina quale Giudice Delegato per la presente procedura la dott.ssa Paola Cazzola;
nomina Curatore _il dott. ; Persona_2
fissa per l'esame dello stato passivo l'udienza del 26.6.2025 ad ore 10.30 dinanzi al Giudice
Delegato; assegna ai creditori e ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale il termine di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, per presentare le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co.
3, CCII;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e155-sexies disp. att. c.p.c.: ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
ad acquisire l'elenco dei clienti e dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal dlgs
5.8.2015, n. 127;
pagina 4 di 6 ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della ditta sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
ordina al debitore di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale;
ordina al Curatore di procedere all'immediato compimento dell'inventario, da considerare atto urgente, a norma dell'art. 195 CCII, preceduto dalla apposizione dei sigilli, a norma dell'art. 193 CCII;
onera il Curatore di provvedere ad ogni adempimento di legge e, in particolare, a: comunicare tempestivamente al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della ditta debitrice;
depositare l'informativa di cui all'art. 130 comma 1 CCII nel termine di 30 giorni dalla data di deposito della presente sentenza;
se non vi provvede il debitore, presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro il termine di legge;
apportare comunque le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'articolo 39 CCII;
depositare le relazioni particolareggiate di cui all'art. 130 commi 4 e 5 CCII nel termine di 60 giorni dalla data di deposito del decreto di esecutività dello stato passivo o, in mancanza, in quello di 180 giorni dalla data di deposito della presente sentenza;
trasmettere al Pubblico Ministero l'informativa e le relazioni di cui ai punti che precedono entro i 5 giorni successivi al deposito;
depositare i rapporti riepilogativi di cui all'art. 130 comma 9 CCII nel termine di quattro mesi dalla data di deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, e, successivamente, ogni sei mesi;
istituire il registro informatico di cui all'art. 136 comma 1 CCII;
predisporre il programma di liquidazione da sottoporre al comitato dei creditori ex art. 213 CCII entro
60 giorni dalla redazione dell'inventario e, in ogni caso, non oltre 150 giorni dalla data di deposito della presente sentenza.
Dispone la prenotazione a debito del presente atto, ai sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;
pagina 5 di 6 dispone che la presente sentenza venga notificata alle persone soggette a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII.
Dichiara la sentenza immediatamente esecutiva.
Così deciso in Vicenza nella Camera di consiglio del 20.03.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Paola Cazzola Dott. Giuseppe Limitone
pagina 6 di 6
Comunicazioni:
1) Debitore 2) Ricorrente/i 3) Registro Imprese 4) Pubblico Ministero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vicenza - sezione prima civile e procedure concorsuali - riunito in Camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Giuseppe Limitone Presidente
dott.ssa Paola Cazzola Giudice rel.
dott.ssa Silvia Saltarelli Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 44-1 /2025 R.G. e n. 44/ 2025 PU promosso da società con socio unico, con sede legale in Via San Prospero, 4, Milano, codice fiscale, Parte_1 partita I.V.A., numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano MO IA LO
, iscritta nell'Elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi del P.IVA_1 provvedimento della Banca d'Italia del 7 giugno 2017 al n. 35604.8, avente per oggetto esclusivo la realizzazione di operazioni di cartolarizzazione di crediti ai sensi dell'articolo 3 della Legge sulla
Cartolarizzazione, in persona dell'Amministratore Unico, " con Controparte_1
sede legale in Milano, via Dante n. 4, capitale sociale di Euro 10.000,00 i.v., iscrizione al Registro
Imprese di Milano, MO-IA, LO e codice fiscale numero di iscrizione nel P.IVA_2
R.E.A.: MI-2025575, munito degli occorrenti poteri inforza del vigente statuto sociale, società che interviene in persona del consigliere delegato, , nato a [...] il 27 settembre Controparte_2
1978,domiciliato per la carica in Milano (MI), via San Prospero n. 4, e per essa la procuratrice speciale con sede in Milano (MI) alla via San Prospero n. 4, Parte_2
numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano, MO-IA e LO e codice fiscale
, iscritta all'Albo Unico degli Intermediari Finanziari di cui all'art. 106 del Decreto P.IVA_3
Legislativo 1 settembre1993 n. 385 con il n. 13 sopra generalizzata, in persona dell'Amministratore
Delegato e legale rappresentante, dott. , nato a [...]il [...], Controparte_3
pagina 1 di 6 domiciliato per la carica presso la sede sociale, munito degli occorrenti poteri in forza di delibera del
Consiglio di Amministrazione del 16 febbraio 2024, depositata presso il Registro Imprese di
Milano,MO-IA e LO, rappresentata e difesa dallo Studio Barretta Società tra Avvocati s.r.l. e per esso dall'Avv. Adiutrice
Barretta (C.F. - PEC , come da procura speciale del C.F._1 Email_1
18.10.2024, atto Notaio (All. n. 1 e 2 al ricorso) e come da procura in atti, Persona_1
elettivamente domiciliata in Benevento alla C/da Ponte Valentino, Zona ASI Area Z5 e che ex art.16- sexies D.L. 179/2012 introdotto dal D.L. 90/2014 ha eletto quale proprio domicilio digitale l'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero numero di fax 0824/1905499; Email_1
RICORRENTE confronti di
. in persona del legale rappresentante pro tempore con sede legale a CP_4 Controparte_5
Nove (VI) via Padre Roberto n. 29 - codice fiscale - non costituita;
P.IVA_4
RESISTENTE
-Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato in data
11.2.2025;
-esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative agli atti;
-sentito il Giudice Relatore;
-verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza, notificati a cura della
Cancelleria con inserimento nel portale dei servizi telematici gestito dal , Parte_3
all'interno dell'area riservata collegata al codice fiscale del destinatario ex art. 40 c.7 CCII in data
17.2.2025 e perfezionata in data 20.02.2025 (come da certificazione di avvenuta notifica ex art. 40 commi 6 e 7CCII “ Stante l'impossibilità di eseguire la notifica a mezzo di posta elettronica certificata, ovvero la notifica a mezzo posta elettronica certificata ha avuto esito negativo per causa imputabile al destinatario, come da dichiarazione sulla sussistenza dei presupposti allegata, si attesta che sono decorsi 3 giorni dal predetto inserimento e che pertanto la notificazione in oggetto si ha per avvenuta.“ ) per l'udienza del 18.3.2025 entro i termini di legge (art.41 CCII) ;
-considerato che all'udienza del 18.03.2025 nessuno è comparso o si è costituito per la debitrice e che il procuratore della creditrice ricorrente ha concluso chiedendo l'accoglimento della domanda di apertura della liquidazione giudiziale;
tutto ciò premesso pagina 2 di 6 il Collegio, ritenuta la competenza del Tribunale adito, ritiene la debitrice N.&G.
[...]
- che risulta svolgere attività di impresa commerciale (vedi visura CP_5
C.C.I.A.A”commercio all'ingrosso di autoveicoli;
agenzia d'affari collocamento veicoli conto terzi “) - certamente soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali in particolare alla disciplina della liquidazione giudiziale ex artt. 1, 2 e 121 CCII .
Infatti la società debitrice pur onerata della prova ex art. 121 CCII risulta aver superato il limite posto dall'art.2 comma 1 lettera “d” n.3) CCII posto che all'esito dell'istruttoria l'ammontare dei debiti anche non scaduti è superiore ad euro 500.000,00 sul punto si rinvia alla informativa della
Agenzia delle Entrate – Riscossione che indica la presenza di debiti scaduti per euro 30.368.650,04
(si tratta di debiti della società N.&G. verso Amministrazione Finanziaria, Controparte_5
Regione Veneto, CCIAA ed altri enti meglio indicati nella informativa in atti) .
Va aggiunto che il dato suindicato dimostra che N.&G. ha superato Controparte_5 il limite stabilito dall'art.49 c.5 CCII che richiede per far luogo alla apertura della liquidazione giudiziale che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria risulti complessivamente superiore ad euro 30.000,00 tenuto conto oltre al debito di euro 13.341,88 oggetto della domanda della ricorrente (legittimata a far valere il credito di euro 13.341,88 oltre interessi in relazione al contratto di finanziamento del 1.8.2008 con BMW Financial Services Italia spa), dei debiti scaduti per euro 30.368.650,04 indicati nella informativa della Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Il Collegio ritiene, nel caso di specie, ricorrere anche il presupposto oggettivo dell'insolvenza ex art. 121 e art.2, comma 1, lett. b) CCII desumibile da quanto indicato dal creditore ricorrente nel ricorso e dai seguenti elementi, dai quali si evince che la debitrice . Pt_4 Controparte_5
non è più in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte.
In particolare si segnala:
-il mancato pagamento del debito verso la ricorrente;
-il mancato deposito dei bilanci di esercizio (l'ultimo bilancio risale all'esercizio 2006- vedi visura CCIAA-);
-la presenza di debiti scaduti per euro 30.368.650,04 (si tratta di debiti della società CP_4
verso Amministrazione Finanziaria, Regione Veneto, CCIAA ed altri enti) Controparte_5
meglio indicati nella informativa in atti di Agenzia delle Entrate - Riscossione;
-l'irreperibilità del destinatario, stante la notifica del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale e del decreto di convocazione mediante inserimento nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero, all'interno dell'area riservata collegata al codice fiscale del destinatario ex art. 40 comma 7 CCII .
pagina 3 di 6 La situazione sopra rappresentata non appare riconducibile né a momentanea illiquidità, né a semplice crisi, bensì a vera e propria insolvenza, sicché deve dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'impresa debitrice N.&G. Controparte_5
Le spese relative alla registrazione, notificazione, affissione, pubblicazione della sentenza sono a carico della procedura.
La sentenza è immediatamente esecutiva.
P. Q. M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 121 e 198 CCII, dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di con Pt_4 Controparte_5
sede legale a Nove (VI) via Padre Roberto n. 29, codice fiscale;
P.IVA_4
nomina quale Giudice Delegato per la presente procedura la dott.ssa Paola Cazzola;
nomina Curatore _il dott. ; Persona_2
fissa per l'esame dello stato passivo l'udienza del 26.6.2025 ad ore 10.30 dinanzi al Giudice
Delegato; assegna ai creditori e ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale il termine di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, per presentare le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co.
3, CCII;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e155-sexies disp. att. c.p.c.: ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
ad acquisire l'elenco dei clienti e dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal dlgs
5.8.2015, n. 127;
pagina 4 di 6 ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della ditta sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
ordina al debitore di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale;
ordina al Curatore di procedere all'immediato compimento dell'inventario, da considerare atto urgente, a norma dell'art. 195 CCII, preceduto dalla apposizione dei sigilli, a norma dell'art. 193 CCII;
onera il Curatore di provvedere ad ogni adempimento di legge e, in particolare, a: comunicare tempestivamente al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della ditta debitrice;
depositare l'informativa di cui all'art. 130 comma 1 CCII nel termine di 30 giorni dalla data di deposito della presente sentenza;
se non vi provvede il debitore, presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro il termine di legge;
apportare comunque le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'articolo 39 CCII;
depositare le relazioni particolareggiate di cui all'art. 130 commi 4 e 5 CCII nel termine di 60 giorni dalla data di deposito del decreto di esecutività dello stato passivo o, in mancanza, in quello di 180 giorni dalla data di deposito della presente sentenza;
trasmettere al Pubblico Ministero l'informativa e le relazioni di cui ai punti che precedono entro i 5 giorni successivi al deposito;
depositare i rapporti riepilogativi di cui all'art. 130 comma 9 CCII nel termine di quattro mesi dalla data di deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, e, successivamente, ogni sei mesi;
istituire il registro informatico di cui all'art. 136 comma 1 CCII;
predisporre il programma di liquidazione da sottoporre al comitato dei creditori ex art. 213 CCII entro
60 giorni dalla redazione dell'inventario e, in ogni caso, non oltre 150 giorni dalla data di deposito della presente sentenza.
Dispone la prenotazione a debito del presente atto, ai sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;
pagina 5 di 6 dispone che la presente sentenza venga notificata alle persone soggette a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII.
Dichiara la sentenza immediatamente esecutiva.
Così deciso in Vicenza nella Camera di consiglio del 20.03.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Paola Cazzola Dott. Giuseppe Limitone
pagina 6 di 6