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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/03/2025, n. 2641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2641 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 51441/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 51441/2021
tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 21 marzo 2025 innanzi al dott. Angelo Claudio Ricciardi, sono comparsi:
Per l'avv. TORACCA LUCIANO, oggi sostituito dalla dott.ssa Maria Elena Parte_1
Marchesi
Per l'avv. Anna Tavano Controparte_1
Il Giudice ascoltata la discussione orale dei difensori, si ritira in camera di consiglio.
Terminata la camera di consiglio pronuncia la sentenza ex art.281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi
pagina1 di 7 N. R.G. 51441/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Claudio Ricciardi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 51441/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TORACCA LUCIANO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in VIA PERGOLESI, 26 20124 presso il difensore avv. CP_1
TORACCA LUCIANO
ATTRICE
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MANDARANO Controparte_1 P.IVA_1
ANTONELLO e dell'avv. BARBAGIOVANNI ENRICO ( ) VIA DELLA C.F._2
GUASTALLA, 6 ; AN NA ( ) VIA DELLA CP_1 C.F._3
GUASTALLA, 6 20122 ; ( VIA DELLA CP_1 Controparte_2 C.F._4
GUASTALLA, 6 20122 ; ( ) VIA GUASTALLA, CP_1 CP_3 C.F._5
6 20122 , elettivamente domiciliato in VIA DELLA GUASTALLA, 6 20122 CP_1 CP_1 presso il difensore avv. MANDARANO ANTONELLO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 27 giugno 2023
pagina2 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale rilevato che:
-il presente giudizio va deciso alla luce dei criteri stabiliti dalla Corte d'Appello di Milano con la sentenza n. 3405 del 4 dicembre 2023, qui richiamata per una più diffusa motivazione in ordine alle diverse questioni oggetto di controversia tra le parti
-in sintesi, in questa sede è sufficiente sottolineare che:
“…l'ingiunzione di pagamento notificata all'appellata il 16.10.2019 è illegittima ed è stata, quindi, correttamente annullata, in quanto lo speciale procedimento di ingiunzione, di cui al R.D. n. 639/1910, di cui lo Stato e gli altri Enti pubblici possono avvalersi non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, non è utilizzabile per far valere una pretesa al risarcimento dei danni derivanti da fatto illecito, poiché tale credito è privo dei requisiti della certezza, della liquidità e della esigibilità1, dato che contrariamente a quanto allegato dal , Controparte_1 come meglio esposto nella trattazione della seconda questione, nella legislazione regionale richiamata non vi sono norme regolanti il pagamento di indennità da occupazione abusiva di alloggi di edilizia residenziale pubblica e determinanti la misura dell'indennità da corrispondere.
…nel caso in cui sia proposta opposizione all'ingiunzione emessa dall'ente pubblico ai sensi del RD 639/1910, il giudice è, in ogni caso, tenuto ad accertare la sussistenza o meno del diritto vantato dall'ingiungente, il quale è onerato della relativa prova, a prescindere dall'esplicita proposizione di una domanda riconvenzionale in tal senso formulata dall'ingiungente in aggiunta alla richiesta di respingere l'opposizione all'ingiunzione fiscale …”
°°°
“…secondo i principi generali, nel caso di occupazione senza titolo di un immobile da parte di un terzo:
. il proprietario ha diritto al risarcimento del danno, consistente nell'aver subito la perdita della possibilità di esercitare, direttamente o mediante la concessione ad altri in cambio di un corrispettivo, il diritto di godimento sul bene in questione (c.d. lucro cessante);
. il danno suddetto, nel caso non possa essere provato nel suo preciso ammontare, può essere liquidato dal giudice con valutazione equitativa;
. nella valutazione equitativa può essere utilizzato come parametro di riferimento il canone locativo di mercato;
. il proprietario può sempre fornire la prova di aver subito un pregiudizio maggiore rispetto al canone locativo di mercato;
. il proprietario ha, altresì, diritto al risarcimento del danno, consistente nell'aver subito la perdita delle spese da lui sostenute per fornire i servizi indispensabili (cd. oneri accessori), di cui ha usufruito l'occupante dell'immobile (c.d. danno emergente).
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la delibera del n. 2684/2009 reg. Controparte_1 gen. e 30/2009 n. reg. [con cui, all'art. 2 lett. c, il Comune ha stabilito che “per gli occupanti abusivi …. la misura del canone verrà attestata sul valore massimo (200% del valore locativo) previsto per gli inquilini collocati nell'area della decadenza come disciplinata ai precedenti punti a) e b)] è, di per sé, irrilevante, in quanto nessuna disposizione di legge (né statale né regionale) attribuisce al Comune (in quanto proprietario dell'immobile) il potere di determinare l'indennità a lui spettante per il caso di occupazione abusiva dell'immobile da parte di un terzo;
indennità che, giuridicamente, non può essere qualificata come canone di locazione, trattandosi, invece, del risarcimento del danno spettante al proprietario dell'immobile, occupato da altri senza alcun diritto.
pagina3 di 7 Nella fattispecie in esame, la Corte ritiene che il canone locativo di mercato non è, di per sé, un parametro utilizzabile per la determinazione equitativa del danno subito dal a causa CP_1 dell'occupazione abusiva dell'immobile da parte di , in quanto l'immobile in questione era Parte_2 stato destinato dal all é il comune ha offerto alcuna prova della CP_1 Controparte_4 sua destinazione al libero mercato, ma, anzi, ha esplicitamente sostenuto che lo stesso faceva parte del patrimonio indisponibile dell'ente pubblico e poteva essere utilizzato soltanto nei modi fissati dalla legge né poteva essere sottratto a questa destinazione, in particolare al servizio di edilizia residenziale pubblica.
Gli immobili destinati al servizio dell'Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) sono sottoposti ad una disciplina legislativa regionale specifica (precisamente alla legge Regione Lombardia n. 27/2009), che prevede quanto segue.
1) All'art. 314 determina l'entità del canone di locazione che deve essere pattuito nei contratti conclusi tra l'ente pubblico proprietario dell'immobile e i soggetti assegnatari dell'immobile in locazione.
2) In particolare, il comma 5, alla lett. a), stabilisce che per i nuclei familiari dell'area “di protezione” con ISEE inferiore a € 4.000 il canone di locazione è fissato nella misura minima, come precisato nell'all.C, che stabilisce il canone minimo in € 20, e per quelli con ISEE da € 4.000 a € 9.000 il canone è fissato, come precisato nell'all. C, tra il 21% e il 36% del valore locativo e, alla lett. d), stabilisce che per i nuclei familiari dell'area cd. “di decadenza”, l'ente proprietario può stabilire una maggiorazione, in relazione ai valori di mercato, del canone previsto dalla lett. c) dell'art. 31 c. 5 L.R. 27/2007 per i nuclei familiari dell'area cd. “di permanenza”, che è stabilito nella misura dal 66 al 150% del valore locativo.
3) Pertanto, il Comune, legittimamente, con la delibera 2684/2009 prot. gen. e 30/2009 n. reg. (in attuazione del potere a lui attribuito dall'art. 31 c. 5 lett. d) L.R. 27/2007) ha determinato, all'art. 2 lett. b), il canone di locazione per i nuclei familiari dell'area cd. di “decadenza”:
. a decorrere dal 1.1.2008 nella percentuale dal 120 al 200% del valore locativo, in relazione all'ISEE (il 120% per ISEE da 28.000 a 33.000 fino al 200% per ISEE oltre 48.000);
. a decorrere dal 1.1.2009 nella percentuale dal 140 al 200% del valore locativo, in relazione all'ISEE (il 140% per ISEE da 35.000 a 38.000 fino al 200% per ISEE oltre 48.000).
4) Il cd. “valore locativo” è un valore convenzionale, calcolato secondo le modalità dell'all. B alla
. 27/20095, che prescinde totalmente dall'entità del canone locativo di mercato (viene infatti Pt_3 el 5% del valore convenzionale dell'immobile, a sua volta determinato sulla base del costo convenzionale al mq. – indicato in € 1.000 per le unità abitative edificate fino al 31.12.1976 e in € 1.250 per le unità abitative edificate successivamente -, moltiplicato per la superficie convenzionale e per i coefficienti relativi alle caratteristiche delle unità abitative).
5) Ai sensi dell'art. 31 c. 4 L.R.Lomb.6 e dell'art. 18 Reg.Lomb. 1/2004 nell'area cd. “della decadenza” rientrano i nuclei familiari con ISEE superiore a € 35.000 o che siano titolari o siano divenuti titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di un alloggio “adeguato” (come definito nell'art. 18 lett. f) e g) del Reg. 1/2004).
In conclusione, quindi, l'immobile in questione, se il suo godimento non fosse stato sottratto al dall'odierna appellata, avrebbe potuto essere concesso in godimento ad altri soggetti, che CP_1 sultati assegnatari di un contratto di locazione di , per un canone Controparte_4 di locazione, che avrebbe potuto essere determinato, a seconda della situazione soggettiva dell'assegnatario, da un minimo pari a € 20 all'anno fino ad un massimo pari al 200% del suddetto valore locativo.
Pertanto, posto che il comune non ha mai neppure allegato che l'immobile in questione, qualora non fosse stato abusivamente occupato da , sarebbe stato utilizzato direttamente dal Parte_2 CP_1 stesso, deve ritenersi che, a causa dell' e abusiva dell'immobile in questione, il co perso la possibilità di incassare un corrispettivo annuo variabile da una somma corrispondente ad € 20 all'anno fino ad una somma corrispondente al 200% del suddetto valore locativo convenzionale pagina4 di 7 dell'immobile e, quindi, appare equo, valutare la perdita subita dall'appellato in una misura intermedia tra l'importo minimo di € 20 all'anno e l'importo massimo del 200% del valore locativo convenzionale, misura intermedia da ritenersi pari, in definitiva, al 100% del suddetto valore locativo (importo, comunque, pacificamente inferiore al valore locativo di mercato) …”
°°°
“… si rileva che, ai sensi dell'art. 2947 c. 3 c.c. il termine di prescrizione per il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, nel caso in cui il suddetto fatto è considerato reato dalla legge, è pari a quello stabilito per il reato, qualora più lungo.
L'invasione arbitraria di edificio altrui allo scopo di occuparlo o di trarne altrimenti profitto, cioè il fatto commesso dall'appellata, costituisce il reato previsto dall'art. 633 c.p., pertanto il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, nella fattispecie in esame, è pari a 6 anni, ai sensi dell'art. 157 c. 1 c.p., essendo, ovviamente, del tutto irrilevante che, nella fattispecie in esame, il Pubblico Ministero abbia ritenuto di chiedere l'archiviazione del procedimento a carico di per tale reato. Parte_2
Con riguardo all'inizio della decorrenza del termine di prescrizione è, invece, irrilevante che il reato di cui all'art. 633 c.p. sia un reato permanente e che, per conseguenza, la prescrizione del reato, ai sensi dell'art. 158 c.p., inizi a decorrere da quando è cessata la permanenza (quindi da quando è cessata l'occupazione abusiva), in quanto l'art. 2947 c. 3 c.c. richiama la disciplina penale solo per l'individuazione della lunghezza del termine di prescrizione e non per l'individuazione del giorno di inizio della decorrenza, che resta quindi quello del giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
Nel caso di occupazione abusiva di immobile il diritto al risarcimento del danno matura e può essere fatto valere, quindi, giorno per giorno …”
°°°
-l'applicazione dei criteri giurisprudenziali sopra richiamati comporta nella specie le seguenti conseguenze
-il ha affermato che l'atto di riscossione con funzione di titolo esecutivo è stato emesso ai CP_1 se . n.639 del 1910 e del D.P.R. n.602 del 1973 che disciplinano la cd. ingiunzione potenziata, confermata anche dalla legge di bilancio 2020
-poiché si verte in tema di risarcimento del danno (da occupazione abusiva), l'ingiunzione va pertanto annullata
-l'annullamento dell'ingiunzione non preclude però l'accertamento della sussistenza o meno della pretesa risarcitoria dell Controparte_5
-nel merito, va innanzitutto ricordato che l'occupazione abusiva da parte di dell'immobile Parte_1 sito in , via Caltagirone n.9, si è protratta dal 21 novembre 2002 (doc.1 conv.) al 18 settembre CP_1
2019 (doc.2 conv.)
-si tratta allora di verificare se, a partire dal 21 novembre 2002, il abbia interrotto il termine di CP_1 prescrizione di sei anni
-ora, la prima intimazione di pagamento idonea ad interrompere il termine prescrizionale di sei anni è quella del 7 ottobre 2013 (doc.3 conv.), alla quale sono seguite le ulteriori comunicazioni del 30 giugno 2014, del 28 ottobre 2014, del 11 febbraio 2015, del 6 novembre 2015 e del 18 ottobre 2017 (docc.nn.4- 8)
-è infine intervenuto l'atto di riscossione del 16 agosto 2021 oggetto del presente giudizio di opposizione (doc.9 conv.)
-ciò premesso, deve ritenersi che il primo atto interruttivo della prescrizione -- e, cioè, quello del 7 ottobre 2013 – non possa che riguardare i canoni maturati dal 7 ottobre 2007 in poi pagina5 di 7 -i canori relativi al periodo dall'inizio dell'occupazione (21 novembre 2002) fino al 7 ottobre 2007 devono invece considerarsi definitivamente prescritti
-per il periodo successivo al 7 ottobre 2013, data della prima intimazione di pagamento, il (nuovo) termine prescrizionale di sei anni è stato regolarmente interrotto dalle intimazioni successive (intervenute con cadenza inferiore ai sei anni fino al definitivo atto di riscossione)
-ora, la richiesta di pagamento del 7 ottobre 2013 riguarda sia il credito maturato dal fino al 30 CP_1 settembre 2009 sia quello maturato dopo il 1° ottobre 2009
-da tale lettera non è però possibile individuare il credito maturato dal dal 7 ottobre 2007 al 30 CP_1 settembre 2009
-pertanto, l'efficacia interruttiva della menzionata intimazione di pagamento rimane circoscritta al credito maturato dall' a partire dal 1° gennaio 2009 e per tutti gli anni successivi, fino al Controparte_5 18 settembre 2019 (doc.2 conv.)
-si tratta, allora, di calcolare l'ammontare del credito risarcitorio maturato dal dal 1° gennaio CP_1
2009 al 18 settembre 2019
-l'applicazione dei criteri giurisprudenziali formulati nella sentenza della Corte d'Appello di Milano indicata in premessa, comporta che la perdita subita dal nel menzionato arco Controparte_1 temporale va valutata in una misura intermedia tra l'importo minimo di € 20 all'anno e l'importo massimo del 200% del valore locativo convenzionale
-si tratta di una misura intermedia pari, in definitiva, al 100% del suddetto valore locativo
-ora, va premesso che la somma di € 34.180,04, indicata nell'ultima diffida di pagamento del 18 ottobre 2017 (doc.8 conv.), è stata calcolata sulla base dell'importo massimo del 200% del valore locativo convenzionale per tutta la durata dell'occupazione abusiva e, cioè, dal 21 novembre 2002 al 18 settembre 2019
-è pertanto necessario dimezzare l'importo di € 34.180,04 al fine di ricondurlo alla misura intermedia del 100%
-in secondo luogo, occorrerà scomputare le indennità inerenti alle annualità dal 21 novembre 2002 al 31 dicembre 2008 e, pertanto, considerare solo le annualità dal 1° gennaio 2009 al 18 settembre 2019
-la somma di € 34.180,04 va pertanto dimezzata in € 17.090,02 e successivamente divisa per i mesi dal 21 novembre 2002 al 18 settembre 2019, così ricavando approssimativamente l'importo annuo di € 2.010,59
-questo importo va poi moltiplicato per gli anni dal 1° gennaio 2009 al 18 settembre 2019, giungendo così alla somma definitiva di € 22.116,49, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 18 ottobre 2017 (doc.8 conv.) al saldo effettivo
-le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione dei valori previsti dalle Tabelle dei compensi con riferimento a ciascuna fase processuale effettivamente esperita e alla somma in concreto riconosciuta al CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ex art.281 sexies c.p.c. nel giudizio di opposizione all'atto di riscossione n.20210430323872151348353 del 16 agosto 2021, così dispone:
1) annulla l'atto di riscossione indicato in epigrafe
2) condanna al pagamento, in favore del , della somma di € 22.116,49, Parte_1 Controparte_1 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 18 ottobre 2017 al saldo effettivo pagina6 di 7 3) condanna alla rifusione, in favore del , delle spese processuali che si Parte_1 Controparte_1 liquidano in 1.689,00 per compenso, olt d oneri riflessi.
Milano, 21 marzo 2025
Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi
pagina7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 51441/2021
tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 21 marzo 2025 innanzi al dott. Angelo Claudio Ricciardi, sono comparsi:
Per l'avv. TORACCA LUCIANO, oggi sostituito dalla dott.ssa Maria Elena Parte_1
Marchesi
Per l'avv. Anna Tavano Controparte_1
Il Giudice ascoltata la discussione orale dei difensori, si ritira in camera di consiglio.
Terminata la camera di consiglio pronuncia la sentenza ex art.281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi
pagina1 di 7 N. R.G. 51441/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Claudio Ricciardi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 51441/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TORACCA LUCIANO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in VIA PERGOLESI, 26 20124 presso il difensore avv. CP_1
TORACCA LUCIANO
ATTRICE
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MANDARANO Controparte_1 P.IVA_1
ANTONELLO e dell'avv. BARBAGIOVANNI ENRICO ( ) VIA DELLA C.F._2
GUASTALLA, 6 ; AN NA ( ) VIA DELLA CP_1 C.F._3
GUASTALLA, 6 20122 ; ( VIA DELLA CP_1 Controparte_2 C.F._4
GUASTALLA, 6 20122 ; ( ) VIA GUASTALLA, CP_1 CP_3 C.F._5
6 20122 , elettivamente domiciliato in VIA DELLA GUASTALLA, 6 20122 CP_1 CP_1 presso il difensore avv. MANDARANO ANTONELLO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 27 giugno 2023
pagina2 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale rilevato che:
-il presente giudizio va deciso alla luce dei criteri stabiliti dalla Corte d'Appello di Milano con la sentenza n. 3405 del 4 dicembre 2023, qui richiamata per una più diffusa motivazione in ordine alle diverse questioni oggetto di controversia tra le parti
-in sintesi, in questa sede è sufficiente sottolineare che:
“…l'ingiunzione di pagamento notificata all'appellata il 16.10.2019 è illegittima ed è stata, quindi, correttamente annullata, in quanto lo speciale procedimento di ingiunzione, di cui al R.D. n. 639/1910, di cui lo Stato e gli altri Enti pubblici possono avvalersi non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, non è utilizzabile per far valere una pretesa al risarcimento dei danni derivanti da fatto illecito, poiché tale credito è privo dei requisiti della certezza, della liquidità e della esigibilità1, dato che contrariamente a quanto allegato dal , Controparte_1 come meglio esposto nella trattazione della seconda questione, nella legislazione regionale richiamata non vi sono norme regolanti il pagamento di indennità da occupazione abusiva di alloggi di edilizia residenziale pubblica e determinanti la misura dell'indennità da corrispondere.
…nel caso in cui sia proposta opposizione all'ingiunzione emessa dall'ente pubblico ai sensi del RD 639/1910, il giudice è, in ogni caso, tenuto ad accertare la sussistenza o meno del diritto vantato dall'ingiungente, il quale è onerato della relativa prova, a prescindere dall'esplicita proposizione di una domanda riconvenzionale in tal senso formulata dall'ingiungente in aggiunta alla richiesta di respingere l'opposizione all'ingiunzione fiscale …”
°°°
“…secondo i principi generali, nel caso di occupazione senza titolo di un immobile da parte di un terzo:
. il proprietario ha diritto al risarcimento del danno, consistente nell'aver subito la perdita della possibilità di esercitare, direttamente o mediante la concessione ad altri in cambio di un corrispettivo, il diritto di godimento sul bene in questione (c.d. lucro cessante);
. il danno suddetto, nel caso non possa essere provato nel suo preciso ammontare, può essere liquidato dal giudice con valutazione equitativa;
. nella valutazione equitativa può essere utilizzato come parametro di riferimento il canone locativo di mercato;
. il proprietario può sempre fornire la prova di aver subito un pregiudizio maggiore rispetto al canone locativo di mercato;
. il proprietario ha, altresì, diritto al risarcimento del danno, consistente nell'aver subito la perdita delle spese da lui sostenute per fornire i servizi indispensabili (cd. oneri accessori), di cui ha usufruito l'occupante dell'immobile (c.d. danno emergente).
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la delibera del n. 2684/2009 reg. Controparte_1 gen. e 30/2009 n. reg. [con cui, all'art. 2 lett. c, il Comune ha stabilito che “per gli occupanti abusivi …. la misura del canone verrà attestata sul valore massimo (200% del valore locativo) previsto per gli inquilini collocati nell'area della decadenza come disciplinata ai precedenti punti a) e b)] è, di per sé, irrilevante, in quanto nessuna disposizione di legge (né statale né regionale) attribuisce al Comune (in quanto proprietario dell'immobile) il potere di determinare l'indennità a lui spettante per il caso di occupazione abusiva dell'immobile da parte di un terzo;
indennità che, giuridicamente, non può essere qualificata come canone di locazione, trattandosi, invece, del risarcimento del danno spettante al proprietario dell'immobile, occupato da altri senza alcun diritto.
pagina3 di 7 Nella fattispecie in esame, la Corte ritiene che il canone locativo di mercato non è, di per sé, un parametro utilizzabile per la determinazione equitativa del danno subito dal a causa CP_1 dell'occupazione abusiva dell'immobile da parte di , in quanto l'immobile in questione era Parte_2 stato destinato dal all é il comune ha offerto alcuna prova della CP_1 Controparte_4 sua destinazione al libero mercato, ma, anzi, ha esplicitamente sostenuto che lo stesso faceva parte del patrimonio indisponibile dell'ente pubblico e poteva essere utilizzato soltanto nei modi fissati dalla legge né poteva essere sottratto a questa destinazione, in particolare al servizio di edilizia residenziale pubblica.
Gli immobili destinati al servizio dell'Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) sono sottoposti ad una disciplina legislativa regionale specifica (precisamente alla legge Regione Lombardia n. 27/2009), che prevede quanto segue.
1) All'art. 314 determina l'entità del canone di locazione che deve essere pattuito nei contratti conclusi tra l'ente pubblico proprietario dell'immobile e i soggetti assegnatari dell'immobile in locazione.
2) In particolare, il comma 5, alla lett. a), stabilisce che per i nuclei familiari dell'area “di protezione” con ISEE inferiore a € 4.000 il canone di locazione è fissato nella misura minima, come precisato nell'all.C, che stabilisce il canone minimo in € 20, e per quelli con ISEE da € 4.000 a € 9.000 il canone è fissato, come precisato nell'all. C, tra il 21% e il 36% del valore locativo e, alla lett. d), stabilisce che per i nuclei familiari dell'area cd. “di decadenza”, l'ente proprietario può stabilire una maggiorazione, in relazione ai valori di mercato, del canone previsto dalla lett. c) dell'art. 31 c. 5 L.R. 27/2007 per i nuclei familiari dell'area cd. “di permanenza”, che è stabilito nella misura dal 66 al 150% del valore locativo.
3) Pertanto, il Comune, legittimamente, con la delibera 2684/2009 prot. gen. e 30/2009 n. reg. (in attuazione del potere a lui attribuito dall'art. 31 c. 5 lett. d) L.R. 27/2007) ha determinato, all'art. 2 lett. b), il canone di locazione per i nuclei familiari dell'area cd. di “decadenza”:
. a decorrere dal 1.1.2008 nella percentuale dal 120 al 200% del valore locativo, in relazione all'ISEE (il 120% per ISEE da 28.000 a 33.000 fino al 200% per ISEE oltre 48.000);
. a decorrere dal 1.1.2009 nella percentuale dal 140 al 200% del valore locativo, in relazione all'ISEE (il 140% per ISEE da 35.000 a 38.000 fino al 200% per ISEE oltre 48.000).
4) Il cd. “valore locativo” è un valore convenzionale, calcolato secondo le modalità dell'all. B alla
. 27/20095, che prescinde totalmente dall'entità del canone locativo di mercato (viene infatti Pt_3 el 5% del valore convenzionale dell'immobile, a sua volta determinato sulla base del costo convenzionale al mq. – indicato in € 1.000 per le unità abitative edificate fino al 31.12.1976 e in € 1.250 per le unità abitative edificate successivamente -, moltiplicato per la superficie convenzionale e per i coefficienti relativi alle caratteristiche delle unità abitative).
5) Ai sensi dell'art. 31 c. 4 L.R.Lomb.6 e dell'art. 18 Reg.Lomb. 1/2004 nell'area cd. “della decadenza” rientrano i nuclei familiari con ISEE superiore a € 35.000 o che siano titolari o siano divenuti titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di un alloggio “adeguato” (come definito nell'art. 18 lett. f) e g) del Reg. 1/2004).
In conclusione, quindi, l'immobile in questione, se il suo godimento non fosse stato sottratto al dall'odierna appellata, avrebbe potuto essere concesso in godimento ad altri soggetti, che CP_1 sultati assegnatari di un contratto di locazione di , per un canone Controparte_4 di locazione, che avrebbe potuto essere determinato, a seconda della situazione soggettiva dell'assegnatario, da un minimo pari a € 20 all'anno fino ad un massimo pari al 200% del suddetto valore locativo.
Pertanto, posto che il comune non ha mai neppure allegato che l'immobile in questione, qualora non fosse stato abusivamente occupato da , sarebbe stato utilizzato direttamente dal Parte_2 CP_1 stesso, deve ritenersi che, a causa dell' e abusiva dell'immobile in questione, il co perso la possibilità di incassare un corrispettivo annuo variabile da una somma corrispondente ad € 20 all'anno fino ad una somma corrispondente al 200% del suddetto valore locativo convenzionale pagina4 di 7 dell'immobile e, quindi, appare equo, valutare la perdita subita dall'appellato in una misura intermedia tra l'importo minimo di € 20 all'anno e l'importo massimo del 200% del valore locativo convenzionale, misura intermedia da ritenersi pari, in definitiva, al 100% del suddetto valore locativo (importo, comunque, pacificamente inferiore al valore locativo di mercato) …”
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“… si rileva che, ai sensi dell'art. 2947 c. 3 c.c. il termine di prescrizione per il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, nel caso in cui il suddetto fatto è considerato reato dalla legge, è pari a quello stabilito per il reato, qualora più lungo.
L'invasione arbitraria di edificio altrui allo scopo di occuparlo o di trarne altrimenti profitto, cioè il fatto commesso dall'appellata, costituisce il reato previsto dall'art. 633 c.p., pertanto il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, nella fattispecie in esame, è pari a 6 anni, ai sensi dell'art. 157 c. 1 c.p., essendo, ovviamente, del tutto irrilevante che, nella fattispecie in esame, il Pubblico Ministero abbia ritenuto di chiedere l'archiviazione del procedimento a carico di per tale reato. Parte_2
Con riguardo all'inizio della decorrenza del termine di prescrizione è, invece, irrilevante che il reato di cui all'art. 633 c.p. sia un reato permanente e che, per conseguenza, la prescrizione del reato, ai sensi dell'art. 158 c.p., inizi a decorrere da quando è cessata la permanenza (quindi da quando è cessata l'occupazione abusiva), in quanto l'art. 2947 c. 3 c.c. richiama la disciplina penale solo per l'individuazione della lunghezza del termine di prescrizione e non per l'individuazione del giorno di inizio della decorrenza, che resta quindi quello del giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
Nel caso di occupazione abusiva di immobile il diritto al risarcimento del danno matura e può essere fatto valere, quindi, giorno per giorno …”
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-l'applicazione dei criteri giurisprudenziali sopra richiamati comporta nella specie le seguenti conseguenze
-il ha affermato che l'atto di riscossione con funzione di titolo esecutivo è stato emesso ai CP_1 se . n.639 del 1910 e del D.P.R. n.602 del 1973 che disciplinano la cd. ingiunzione potenziata, confermata anche dalla legge di bilancio 2020
-poiché si verte in tema di risarcimento del danno (da occupazione abusiva), l'ingiunzione va pertanto annullata
-l'annullamento dell'ingiunzione non preclude però l'accertamento della sussistenza o meno della pretesa risarcitoria dell Controparte_5
-nel merito, va innanzitutto ricordato che l'occupazione abusiva da parte di dell'immobile Parte_1 sito in , via Caltagirone n.9, si è protratta dal 21 novembre 2002 (doc.1 conv.) al 18 settembre CP_1
2019 (doc.2 conv.)
-si tratta allora di verificare se, a partire dal 21 novembre 2002, il abbia interrotto il termine di CP_1 prescrizione di sei anni
-ora, la prima intimazione di pagamento idonea ad interrompere il termine prescrizionale di sei anni è quella del 7 ottobre 2013 (doc.3 conv.), alla quale sono seguite le ulteriori comunicazioni del 30 giugno 2014, del 28 ottobre 2014, del 11 febbraio 2015, del 6 novembre 2015 e del 18 ottobre 2017 (docc.nn.4- 8)
-è infine intervenuto l'atto di riscossione del 16 agosto 2021 oggetto del presente giudizio di opposizione (doc.9 conv.)
-ciò premesso, deve ritenersi che il primo atto interruttivo della prescrizione -- e, cioè, quello del 7 ottobre 2013 – non possa che riguardare i canoni maturati dal 7 ottobre 2007 in poi pagina5 di 7 -i canori relativi al periodo dall'inizio dell'occupazione (21 novembre 2002) fino al 7 ottobre 2007 devono invece considerarsi definitivamente prescritti
-per il periodo successivo al 7 ottobre 2013, data della prima intimazione di pagamento, il (nuovo) termine prescrizionale di sei anni è stato regolarmente interrotto dalle intimazioni successive (intervenute con cadenza inferiore ai sei anni fino al definitivo atto di riscossione)
-ora, la richiesta di pagamento del 7 ottobre 2013 riguarda sia il credito maturato dal fino al 30 CP_1 settembre 2009 sia quello maturato dopo il 1° ottobre 2009
-da tale lettera non è però possibile individuare il credito maturato dal dal 7 ottobre 2007 al 30 CP_1 settembre 2009
-pertanto, l'efficacia interruttiva della menzionata intimazione di pagamento rimane circoscritta al credito maturato dall' a partire dal 1° gennaio 2009 e per tutti gli anni successivi, fino al Controparte_5 18 settembre 2019 (doc.2 conv.)
-si tratta, allora, di calcolare l'ammontare del credito risarcitorio maturato dal dal 1° gennaio CP_1
2009 al 18 settembre 2019
-l'applicazione dei criteri giurisprudenziali formulati nella sentenza della Corte d'Appello di Milano indicata in premessa, comporta che la perdita subita dal nel menzionato arco Controparte_1 temporale va valutata in una misura intermedia tra l'importo minimo di € 20 all'anno e l'importo massimo del 200% del valore locativo convenzionale
-si tratta di una misura intermedia pari, in definitiva, al 100% del suddetto valore locativo
-ora, va premesso che la somma di € 34.180,04, indicata nell'ultima diffida di pagamento del 18 ottobre 2017 (doc.8 conv.), è stata calcolata sulla base dell'importo massimo del 200% del valore locativo convenzionale per tutta la durata dell'occupazione abusiva e, cioè, dal 21 novembre 2002 al 18 settembre 2019
-è pertanto necessario dimezzare l'importo di € 34.180,04 al fine di ricondurlo alla misura intermedia del 100%
-in secondo luogo, occorrerà scomputare le indennità inerenti alle annualità dal 21 novembre 2002 al 31 dicembre 2008 e, pertanto, considerare solo le annualità dal 1° gennaio 2009 al 18 settembre 2019
-la somma di € 34.180,04 va pertanto dimezzata in € 17.090,02 e successivamente divisa per i mesi dal 21 novembre 2002 al 18 settembre 2019, così ricavando approssimativamente l'importo annuo di € 2.010,59
-questo importo va poi moltiplicato per gli anni dal 1° gennaio 2009 al 18 settembre 2019, giungendo così alla somma definitiva di € 22.116,49, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 18 ottobre 2017 (doc.8 conv.) al saldo effettivo
-le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione dei valori previsti dalle Tabelle dei compensi con riferimento a ciascuna fase processuale effettivamente esperita e alla somma in concreto riconosciuta al CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ex art.281 sexies c.p.c. nel giudizio di opposizione all'atto di riscossione n.20210430323872151348353 del 16 agosto 2021, così dispone:
1) annulla l'atto di riscossione indicato in epigrafe
2) condanna al pagamento, in favore del , della somma di € 22.116,49, Parte_1 Controparte_1 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 18 ottobre 2017 al saldo effettivo pagina6 di 7 3) condanna alla rifusione, in favore del , delle spese processuali che si Parte_1 Controparte_1 liquidano in 1.689,00 per compenso, olt d oneri riflessi.
Milano, 21 marzo 2025
Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi
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