Ordinanza cautelare 23 marzo 2023
Sentenza 26 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 26/05/2023, n. 8937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8937 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/05/2023
N. 08937/2023 REG.PROV.COLL.
N. 04048/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4048 del 2023, proposto da
AU Di RE, rappresentato e difeso dall'avvocato Danilo Granata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica;
- Ministero dell’Economia e delle Finanze;
- Ministero dell’Interno;
- Ispettorato Nazionale del Lavoro;
- Commissione interministeriale Ripam;
- Associazione Formez PA;
- Commissione d’esame;
in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12
- OM s.r.l., in persona del legale rappresentante, non costituita in giudizio
nei confronti
PA IS, RT HI, OR Tornabene, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- dell’Avviso recante l’aggiornamento on line dei punteggi dei concorsandi per il Profilo Ispettore Tecnico (ISP), tra cui il ricorrente, in riferimento alla prova scritta del Concorso Ripam - Ispettorato Nazionale del Lavoro, per il reclutamento di 1.249 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato pubblicato in data 18 novembre 2022 sul sito di Formez Pa;
- della Graduatoria di merito del Concorso INL – profilo ISP pubblicata in data 28 dicembre 2022 sul sito di Formez PA, e del relativo decreto di approvazione, nella parte in cui non viene incluso il ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: a. tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi; b. i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio; c. ogni altro atto istruttorio, sebbene, allo stato non conosciuto; d. l’esito della prova scritta del ricorrente pubblicato sull’area personale del sito di Formez Pa, per come rettificato in data 18 novembre 2022; e. tutti gli atti ed i verbali approvati in relazione alla formazione ed individuazione del quesito indicato in narrativa; f. i verbali di correzione della prova scritta della ricorrente inerenti la rettifica del 18 novembre 2022; g. il Verbale n. 17 dell’8 ottobre 2022 della Commissione di concorso; h. gli atti e/o verbali della società OM s.r.l. relativi al quesito di cui in narrativa a cui fa riferimento il Verbale n. 17 - 2022; i. ove occorrente, degli atti di valutazione dei titoli inviati prima della pubblicazione della graduatoria;
per il conseguente accertamento
del diritto del ricorrente all’assegnazione del punteggio positivo pieno (+ 0,75 pt.) previa eliminazione della penalità ingiustamente assegnata (- 0,25) sul quesito indicato in ricorso con conseguente aumento del punteggio ottenuto, ammissione alla fase di valutazione dei titoli e inserimento in Graduatoria;
con conseguente condanna in forma specifica
delle Amministrazioni intimate, ognuna per quanto di spettanza, a ripristinare il punteggio di cui ai provvedimenti di rettifica del 4 agosto 2022 e 5 settembre 2022, con conseguente inserimento in Graduatoria previa valutazione dei titoli;
in ogni caso, con l’ordine nei confronti della P.a. di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela dei diritti del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 maggio 2023 il dott. RT Politi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Espone parte ricorrente di aver preso parte al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 1.249 (milleduecentoquarantanove) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell’Area III, posizione economica F1, nei ruoli dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
In esito alla prevista prova scritta – consistente in un test di quaranta quesiti a risposta multipla, da risolvere in sessanta minuti, con un punteggio massimo attribuibile di trenta punti (al riguardo, precisandosi che a ciascuna risposta sarebbero stati attribuiti +0,75 punti per la risposta esatta, 0 punti per la mancata risposta e -0,25 punti per la risposta errata) – l’interessato risultava non idoneo.
2. Evidenzia la parte che uno dei somministrati quesiti testualmente recitava:
“A norma dell'art. 2 della Dir. 2006/42/CE, i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute per la protezione dell’ambiente, stabiliti in allegato alla medesima direttiva riguardano”
con le seguenti opzioni di risposta:
1) “unicamente i trattori agricoli e forestali”;
2) “le quasi-macchine e le macchine progettate o utilizzate specificamente per uso nucleare”;
3) “unicamente le macchine per l'applicazione di pesticidi”.
In sede di prima correzione, all’esito della prova scritta, veniva considerata corretta la sola risposta n. 3) (“unicamente le macchine per l'applicazione di pesticidi”).
Il ricorrente, invece, aveva flaggato l’opzione n. 2 (“le quasi-macchine e le macchine progettate o utilizzate specificatamente per uso nucleare”), incorrendo quindi in penalità.
Successivamente, la Commissione esaminatrice procedeva ad una rinnovata valutazione della formulazione del quesito in discorso; e decideva (cfr. verbale n. 6 del 28 luglio 2022) “che vadano considerate esatte tutte le risposte, poiché il quesito è formulato in maniera errata”, con conseguente riformulazione della graduatoria provvisoria.
Il ricorrente risultava, quindi, idoneo; ed al medesimo, in data 15 settembre 2022, veniva notificato il numero degli idonei per ogni singolo profilo del concorso in oggetto, fra i quali veniva ad essere ricompresa anche l’interessata.
Tuttavia, con verbale n. 17 dell’8 ottobre 2022, la Commissione nuovamente rivalutava il contestato quesito; e, pur dando atto della “difficoltà tecnica nell’esegesi e nella ricostruzione del dato normativo”, riteneva corretta soltanto l’opzione n. 3 (“unicamente le macchine per l’applicazione dei pesticidi”), sulla base delle seguenti motivazioni (formulate da OM s.r.l., società alla quale era stata affidata la rielaborazione dei quesiti):
“alla ricostruzione aggiornata del dato normativo consegue necessariamente un’unica risposta corretta quella indicata con lett. B ovvero “unicamente le macchine per l’applicazione dei pesticidi”.
3. A sostegno della proposta impugnativa, la parte ha dedotto i seguenti argomenti di censura:
Carenza di istruttoria. Motivazione perplessa, contraddittoria, apparente e carente. Violazione del principio del giusto procedimento. Eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità. Ingiustizia grave e manifesta. Contraddittorietà tra atti amministrativi. Violazione di Linee Guida. Violazione della par condicio concorsorum. Violazione del principio del giusto procedimento. Violazione dell’art. 1, comma 2, del D.P.R. n. 487/1994. Violazione dell’art. 51 Cost. Violazione del legittimo affidamento
Parte ricorrente, quanto al quesito oggetto di contestazione, ha rilevato che:
- “l’articolo 2 – citato espressamente nel quesito della domanda – … si riferisce a diverse ed innumerevoli definizioni per inquadrare e meglio specificare l’ambito di applicazione della Direttiva”;
- “lo stesso è materialmente strutturato da un elenco in numerazione alfabetica di definizioni che arriva fino alla lettera l) nel testo originario, poi alla lettera m), e finanche alla lettera n-bis), con le successive modifiche ed integrazioni nel testo consolidato”;
- la lettera “m” è stata aggiunta “in integrazione all’art. 2, secondo comma ed il punto 2.3 dell’allegato 1 in seguito dalla pubblicazione del D.Lgs 17/2010, che viene così integrata con le disposizioni della Direttiva 2009/127/CE, in materia di macchine pesticidi. La lettera m) così recita: m) requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute: disposizioni obbligatorie relative alla progettazione e alla fabbricazione dei prodotti soggetti alla presente direttiva…. Omissis …. – al capoverso successivo della lettera m – I requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute sono stabiliti nell’allegato 1. I requisisti essenziali di sicurezza e di tutela della salute per la protezione dell’ambiente si applicano unicamente alle macchine di cui al punto 2.4 di detto allegato”;
di talché, per ritenere la risposta al quesito inequivocabilmente certa ed univoca, il quesito avrebbe dovuto avere la seguente formulazione:
“A norma dell'art. 2 – lettera m) della Dir. 2006/42/CE, così come integrato dalla lettera n- bis del D.Lgs 124 del 22 giugno 2012 e del punto 2.3 dell’allegato 1 del D.lgs 17/2010, i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute per la protezione dell’ambiente, stabiliti in allegato 1 alla medesima direttiva riguardano:”
E, in tal caso, la risposta n. 3 sarebbe stata certamente univoca, chiara ed intellegibile.
Sostiene la stessa parte che, conseguentemente, “il riferimento normativo è palesemente tronco, incompleto e non sufficientemente chiaro, in ragione alla correlazione tra quesito proposto e risposta certamente univoca, ovvero la sua funzione informativa”.
4. Conclude la parte per l’accoglimento del gravame, con riveniente:
- annullamento, per quanto di interesse dei provvedimenti impugnati;
- e riconoscimento di punteggio implementativo, previa eliminazione della penalità assegnata, quanto al quesito in contestazione,
con conseguente aumento del punteggio complessivo assegnato ed ammissione alla fase di valutazione dei titoli.
5. In data 8 marzo 2023, si sono costituite in giudizio le intimate Amministrazioni; le quali, con memoria depositata in atti il 16 marzo 2023, hanno confutato la fondatezza delle argomentazioni di cui all’atto introduttivo.
6. Il ricorso viene trattenuto per la decisione alla pubblica udienza del 24 maggio 2023.
7. Va preliminarmente rilevato che, con ordinanza resa alla Camera di Consiglio del 22 marzo 2023, questa Sezione:
- ha accolto l’istanza cautelare presentata dalla parte ricorrente, conseguente onerando la competente Amministrazione del riesame della posizione di quest’ultima;
- ha accolto la richiesta di integrazione del contraddittorio a mezzo di pubblici proclami.
8. Nell’escludere, come da precedente e consolidata giurisprudenza di questa Sezione, la fondatezza dell’eccezione di difetto di legittimazione delle Amministrazioni intimate, va parimenti disattesa l’eccezione di irricevibilità del gravame, che risulta notificato nel termine decadenziale decorrente dalla pubblicazione della conclusiva graduatoria (28 dicembre 2022).
9. Ciò preliminarmente posto, non può omettere il Collegio di richiamarsi, quanto al merito della presente controversia, a quanto diffusamente esposto in sede cautelare, circa le coordinate ermeneutiche che assistono l’esercizio dell’apprezzamento – indubbiamente connotato da lata discrezionalità – nell’individuazione del contenuto delle prove (nella fattispecie: consistente nella somministrazione di quesiti a risposta multipla).
In particolare, va rammentato come consolidata giurisprudenza del Giudice d’appello ha ribadito che “ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall’art. 97 Cost. (Cons. St., sez. V, 17 giugno 2015, n. 3060), sicché, in altre parole, in presenza di quesiti a risposta multipla, una volta posta la domanda non può ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell’ente l’individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta” (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, Sez. III, 9 marzo 2022, n. 1705 e 5 gennaio 2021, n. 158).
Con la conseguenza che – come dallo stesso Consiglio di Stato sottolineato con sentenza della Sezione II, 5 ottobre 2020, n. 5820 (già da questa Sezione richiamata in sede cautelare) - “la legittimità dell’operato posto in essere dalla Commissione in sede di correzione emerge, dunque, in relazione alla ravvisata presenza delle seguenti condizioni:
- domande formulate in maniera non equivoca;
- presenza, fra le risposte indicate, di quella corretta”.
10. Quanto sopra ribadito, il quesito in contestazione:
- oltre a presentare una formulazione obiettivamente non completa (atteso che una corretta formulazione dello stesso avrebbe dovuto essere implementata con l’indicazione delle sopravvenienze normative che hanno inciso sulla originaria formulazione dell’art. 2 della Direttiva 2006/42/CE),
- è stato dalla stessa Commissione concorsuale giudicato recante “difficoltà tecnica nell’esegesi e nella ricostruzione del dato normativo”.
Deve, conseguentemente, escludersi che siffatta domanda – riguardata alla luce della risposta, come sopra ritenuta corretta dalla Commissione (ovvero, la n. 3; in esito, peraltro, ad una significativa rimeditazione su una precedente deliberazione, con la quale lo stesso organo aveva ritenuto esatte tutte le risposte somministrate) – soddisfi i requisiti, come sopra individuati, per cui deve considerarsi legittima esclusivamente la prova condotta alla stregua di un quiz a risposta multipla che conduca ad una risposta univoca ovvero che contempli, tra le risposte da scegliere, quella indubitabilmente esatta (cfr., in proposito, anche questo T.A.R.: Sez. II, 17 gennaio 2023, n. 853 e Sez. V, 26 maggio 2022, n. 6851; nonché T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 12 maggio 2021, n.3145).
11. Escluso che le precisazioni fornite, sul quesito in contestazione, dalla società OM (incaricata della formulazione dei quesiti da somministrare), per come riportate nel verbale n. 17 dell’8 ottobre 2022, consentano di pervenire a diverse conclusioni, atteso che la problematica esegesi ricostruttiva della normativa suscettibile di applicazione, ai fini della individuazione della risposta corretta (segnatamente, alla luce degli interventi modificativi che hanno riguardato la Direttiva rilevante ai fini in discorso) rende, obiettivamente, non univoca la risoluzione del somministrato quesito, ritiene conclusivamente il Collegio che il ricorso meriti accoglimento.
12. Vanno pertanto, nei limiti dell’interesse della parte ricorrente, annullati gli atti avversati; rimanendo a carico della procedente Amministrazione il consolidamento della già avvenuta (ma, allo stato, con riserva) rimodulazione del punteggio spettante alla parte stessa ed il conseguente riposizionamento nella conclusiva graduatoria.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei termini e con gli effetti di cui in motivazione.
Condanna le resistenti Amministrazioni, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che vengono liquidate in € 1.000,00 (euro mille/00), oltre accessori come per legge e refusione del contributo unificato, ove versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
RT Politi, Presidente, Estensore
Angelo Fanizza, Consigliere
Marianna Scali, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RT Politi |
IL SEGRETARIO