Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 31/03/2025, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4061/2022
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile
Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito, in funzione di GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento, deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, promosso da
C.F._1 وdomiciliato presso lo studio dell'avv. Luigi Parte_1 C.F.
Salvati, sito in Cariati alla Via Matteotti n. 25, che lo rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
Contro
Controparte_1 , cod. fisc./P. I.V.A. n. P.IVA 1 con sede in
Roma, via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Cosenza, alla Via Sabotino n. 54, presso lo studio legale dell'avv. Livio Calabrò, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RESISTENTE
CF P.IVA 2 con sede Controparte_2
,
centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Mirella
Arlotta, elettivamente domiciliato in Castrovillari, Corso Calabria presso gli uffici dell' CP_2, giusta procura in atti;
RESISTENTE
FATTTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.8.2022, il ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 034 2022 90031440 79/000, notificatagli da parte di Controparte 3
33420140001056576000 dell'importo di € 2.438,69, asseritamente notificato il 05.06.2014, -n.
33420140002381123000 dell'importo di € 2.389,65, asseritamente notificato il 25.09.2014, - n.
33420140005434048000 dell'importo di € 2.412,13, asseritamente notificato il 14.01.2015.
Il ricorrente eccepiva, quindi, oltre alla prescrizione del credito per mancata notifica dell'atto presupposto anche difetti relativi al contenuto e alla forma dell'intimazione, nonché alla notifica dell'atto opposto.
Si costituivano in giudizio sia l' CP_4 che l' CP_5 contestando con varie argomentazioni la domanda del ricorrente e chiedendone il rigetto.
Istruito il giudizio e acquisita la documentazione prodotta, la causa viene decisa all'odierna udienza, stante la natura documentale della stessa.
***
1. Osserva, preliminarmente, il Tribunale che deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Invero, sono stati automaticamente annullati, a norma dell'art. 1, commi 222 e ss., della l. n. 197 del
2022, i singoli carichi sottesi agli avvisi di addebito sottesi all'intimazione impugnata.
Infatti, i carichi di cui agli avvisi risultano tutti di importo inferiore a 1.000 euro e affidati dall'ente previdenziale all'agente della riscossione nell'arco di tempo compreso fra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015.
In effetti, ai sensi dell'art. 1, commi 222 e ss., della l. n. 197 del 2022, come modificato dall'art. 3 bis, co. 1, lettera d, del d.l. 29 dicembre 2022 n. 198, convertito con modificazioni dalla 1. 24 febbraio
2023 n. 14 "Sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrate in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 200 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (...)”
Prevedendo un nuovo stralcio dei debiti affidati agli agenti della riscossione, la l. n. 197 del 2022 ripropone una misura di tenore analogo - anche se non perfettamente identico a quelle adottate in
-
precedenza con le disposizioni di cui all'art. 4 del d.l. n. 119 del 2018 e all'articolo 4, commi da 4 a
9, del d.l. n. 41 del 2021, conv. in l. n. 69 del 2021.
Con riferimento all'analoga fattispecie di cui all'art. 4 del d.l. n. 119 cit., in particolare, la Suprema
Corte ha chiarito che si tratta di un annullamento che opera in via automatica e ipso iure in presenza dei presupposti di legge e, quanto ai debiti litigiosi, determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere senza che assuma rilievo neppure la mancata adozione del provvedimento di sgravio. Si tratta, invero, di atto meramente dichiarativo e assolutamente dovuto, giacché previsto dalla citata disposizione al fine di consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili nell'ambito dei rapporti tra l'agente della riscossione e gli enti impositori (cfr. Cass.
n. 15471 del 2019, in motivazione).
Pertanto, rilevato l'istituto disciplinato dalla 1. n. 197/2022, che introduce un annullamento automatico e rilevabile d'ufficio in presenza di presupposti legali (debito fino a 1.000 euro risultante da singolo carico affidato all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015), nel caso di specie, rinvenendone la ricorrenza, deve farsi luogo a declaratoria di cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. n. 9078 del 2024, proprio in tema di annullamento automatico dei carichi previsto dalla 1. n. 197 del 2022, che si richiama a Cass. n. 35535 del 2023, Cass. n. 32772 del 2023
e Cass. n. 18413 del 2023), essendo sopraggiunto un fatto – l'introduzione della norma sopra citata — idoneo a privare le parti di ogni interesse ad una pro-nuncia sul merito della res litigiosa.
3. Non rinvenendo alcuna partita di credito residuale da analizzare, in merito alle spese di lite, le stesse andranno compensate in ragione della dichiarata cessazione della materia del contendere, atteso che l'annullamento opera per effetto di un provvedimento normativo intervenuto successivamente all'instaurarsi del presente giudizio.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI, nella persona del Giudice, dott.ssa Manuela Esposito, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine a tutte le partite di cui agli avvisi di addebito n. CP 4 n. 33420140001056576000, 33420140002381123000 e n. n.
33420140005434048000;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Castrovillari, 31.3.2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Margherita Federico -
Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del
2021.