Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 12/06/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 475/ 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Il Tribunale, in composizione collegiale, in camera di consiglio, in persona di:
Dott.ssa Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott.ssa Gloria Carlesso Giudice relatore
Dott.ssa Sabrina Cicero Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento proposto con ricorso congiunto depositato in data 25 febbraio 2025 da
, nata Buenos IR (Argentina) il 19/05/1992, cittadina italiana, C.F. Parte_1
, residente in [...] – avvocato – C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Cinzia Torre (C.F. ) ed elettivamente C.F._2 domiciliata presso il suo studio, in Trieste Via F. Severo n. 37, l'avv. Torre, ai fini delle successive comunicazioni, indica il seguente indirizzo di p.e.c.:
Email_1
e
IC EI, nato a [...] l'[...], cittadino italiano, C.F.
, ivi residente in [...]2 – dipendente – C.F._3 rappresentato e difeso da Andrea Bitetto (C.F. ), avvocato del Foro di C.F._4
Trieste ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Trieste Largo Don Bonifacio n.
1, l'avvocato Bitetto, ai fini delle successive comunicazioni, indica il seguente indirizzo di p.e.c.: Email_2
con l'intervento del Pubblico Ministero,
Oggetto: scioglimento del matrimonio.
In data 31 marzo 2025 i ricorrenti, con il deposito di note congiunte, hanno chiesto al
Tribunale lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni concordate
CONDIZIONI
1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra e IC CA il Parte_1
9 luglio 2022 a S. Floriano del Collio (GO); matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio dell'anno 2022, al numero 9, parte II, serie C;
con ordine di annotazione dell'emananda sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di S Floriano del Collio
(GO);
2. darsi atto che il CA già nel procedimento di separazione si era riconosciuto debitore nei confronti della dell'importo di € 19.200,00; che, ad oggi, il debito residuo Pt_1 ammonta ad € 12.000,00; che egli, pertanto, si impegna a restituire il saldo, continuando a versare, in forma rateizzata, importo mensile di € 800,00, entro il giorno 1 di ciascun mese,
a mezzo bonifico bancario sul c/c della i cui estremi gli sono noti, sino ad estinzione Pt_1
e cioè sino al mese di maggio 2026 compreso;
detto importo non costituisce contributo al mantenimento, né assegno divorzile, bensì restituzione a definitiva regolazione dei rapporti patrimoniali tra le parti;
3. darsi atto che il CA avrà diritto di vedere e tenere con sé i due cani della , Pt_1
e , la seconda settimana di ciascun mese dalla domenica sera, alle ore 2000, al Per_1 Per_2
successivo lunedì sera alle 2000; il recupero e la riconsegna dei cani avverrà per il tramite del padre del CA e/o di altro parente autorizzato;
nella settimana in cui i cani saranno nella disponibilità del CA, egli ne sarà responsabile in qualità di custode;
4. darsi atto che le parti sosterranno al 50% ciascuno le spese veterinarie e/o sanitarie necessarie per entrambi gli animali;
5. nulla a titolo di assegno post-matrimoniale non sussistendone i presupposti;
6. spese e compensi professionali del procedimento compensati.
Motivi della decisione
1. I ricorrenti hanno chiesto al tribunale di pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio e a tale fine hanno esposto e documentato:
a) di aver contratto matrimonio civile il 9 luglio 2022 a San Floriano del Collio (GO), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di quel Comune dell'anno 2022 al numero 3, parte II, Serie C, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
b) dall'unione coniugale non sono nati figli;
c) di essere economicamente autosufficienti essendo dotati di una propria attività e di aver documentato i propri redditi e proprietà; d) che il rapporto coniugale, nel tempo, era andato deteriorandosi, tanto che i coniugi, con atto dd. 28/5/24, hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione consensuale, avendo raggiunto accordo su ogni aspetto;
che pertanto il Tribunale il 16 luglio 2024 ha pronunciato la sentenza n. 106/2024, dep. il 22/7/2024, ad oggi passata in giudicato, con cui è stata pronunciata la loro separazione e recepiti integralmente gli accordi dei coniugi;
e) che dalla pronuncia di separazione, le parti non si sono riconciliate e, pertanto, si è verificato il presupposto del decorso del termine di cui alla L. 55/2015 per ottenere il divorzio.
****
Il Giudice con provvedimento dd 8 marzo 2025 ha fissato il termine del 30/04/2025 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione delle parti e, preso atto del deposito delle note con cui i coniugi hanno ribadito di non volersi riconciliare, ha rimesso la causa al collegio per la decisione con ordinanza dd 21 maggio 2025.
Il Collegio, rilevato che sussistono i presupposti di legge per la pronuncia richiesta e accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere ricostituita, accoglie la domanda delle parti
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e IC CA il 9 luglio Parte_1
2022 a S. Floriano del Collio (GO), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'anno 2022, al numero 9, parte II, serie C del Comune di S Floriano del Collio (GO), alle condizioni concordate dalle Parti da aversi qui integralmente trascritte.
Ordina l'annotazione della presente sentenza a cura dell'ufficiale di Stato civile del
Comune di San Floriano del Collio (GO)
Trieste 21 maggio 2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gloria Carlesso dot.ssa Anna Lucia Fanelli