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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 11/09/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII Civile Sezione Procedure Concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Genova in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Braccialini Presidente
Dott.ssa Cristina Tabacchi Giudice
Dott. Tommaso Sdogati Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'apertura della Liquidazione Giudiziale di:
DI (P. IVA Parte_1 Controparte_1
). P.IVA_1
Visto il ricorso con cui la sig.ra ha chiesto che venga aperta la Parte_2
Liquidazione Giudiziale dell'impresa sopra indicata e del suo socio accomandatario sig.
; Controparte_1
vista la documentazione allegata al ricorso;
ritenuto che
sussistono tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta, in quanto:
A) questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 CCII;
B) il debitore è soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 2
e 121 CCII e non ha fornito prova di:
1) di aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad € 300.000,00;
1
TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII Civile Sezione Procedure Concorsuali
2) di aver realizzato, in qualunque modo risulti tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad € 200.000,00;
3) di avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad € 500.000,00;
considerato infatti che l'imprenditore, se nonostante venga raggiunto da istanza di fallimento, in sede di istruttoria prefallimentare non presenti la situazione patrimoniale, economica e finanziaria, non può sottrarsi alla dichiarazione di fallimento invocando semplicemente la propria natura di piccolo imprenditore (Cass.
Civ. n. 5096/16) dato che l'omesso deposito, da parte dell'imprenditore raggiunto da istanza di fallimento, della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata, al pari dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, si risolve in danno dell'imprenditore medesimo, onerato della prova del non superamento dei limiti dimensionali quale causa di esenzione dal fallimento, ai sensi degli artt. 2 e 121 CCI: si tratta invero di limiti dimensionali che vanno desunti dalle produzioni documentali gravanti ex lege a carico del debitore (Cass. Civ. n. 8769/2012); ritenuto pertanto che gravava sul debitore l'onere di provare l'insussistenza delle soglie di cui alle suddette disposizioni legislative;
C) il debitore è infatti stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stato convocato, ai sensi degli art. 40 e 41 CCII in quanto la notifica tramite mail pec, effettuata d'ufficio dalla cancelleria dell'intestato Tribunale in data
20.05.2025 nei confronti della società, andava a buon fine tramite inserimento in
AREA - WEB;
veniva inoltre richiesta, da parte del creditore istante, notifica tramite U.G. che si perfezionava ai sensi dell'art. 143 c.p.c. tramite deposito nella
Casa Comunale di Genova in data 04.06.2025 così come attestato dal predetto U.G. nella relata di notifica versata agli atti dal ricorrente stesso;
nei confronti del socio accomandatario, invece, veniva effettuata nei confronti dell'eredità giacente del sig.
2
TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII Civile Sezione Procedure Concorsuali
, notificata ai sensi dell'art. 139 c.p.c. tramite consegna a mani del Controparte_1
portiere dello stabile sig. in data 28.05.2025; da visura camerale Parte_3
depositata agli atti, il sig. risulta formalmente, a tutt'oggi, socio CP_1
accomandatario dell'intestata società nonostante risulti deceduto in data 15.03.2022
e vi è rinuncia all'eredità da parte della coniuge, sig.ra Parte_4
D) risulta agli atti un ammontare di debiti scaduti superiore ad € 30.000,00 come previsto dall'art. 49, ultimo comma, CCII, avuto riguardo al credito del ricorrente sommato a quello vantato dal così come Controparte_2
risultante dal prospetto inviato dall'ente erariale;
E) l'imprenditore si trova in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 2 e 121 CCII, come risulta dall'esistenza di assenza di patrimonio liquidabile, precetti ed esecuzioni infruttuose per assenza di beni per come versato agli atti dal ricorrente;
tutte circostanze che dimostrano come l'imprenditore non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni;
visto l'art. 256 co. 1 CCII, secondo cui “La sentenza che dichiara l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di una società appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile produce l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale anche nei confronti dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili”; ritenuto quindi che l'apertura della presente liquidazione giudiziale si estenda anche al socio illimitatamente responsabile che, in quanto deceduto, risponderà Controparte_1
tramite eventuali beni costituenti l'eredità giacente;
P.Q.M.
visti gli artt. 2 e 121 CCII;
3
TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII Civile Sezione Procedure Concorsuali
visto l'art. 49, comma 3, lett. F, CCII
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale di Parte_5
(P. IVA ) con sede legale in Genova, Via
[...] P.IVA_1
Simone Schiaffino n. 67/R nonché di Controparte_3
n qualità di socio accomandatario;
[...]
NOMINA giudice delegato il dott. Tommaso Sdogati;
NOMINA curatore il dott. che per la sua comprovata professionalità, è in Persona_1
possesso dei requisiti necessari per la gestione della procedura;
ORDINA al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonchè dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;
ORDINA al curatore di procedere con sollecitudine, ai sensi dell'art. 195 CCII, all'inventariazione dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 193 CCII ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.;
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nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto. Se necessario può nominare uno stimatore;
FISSA per il giorno 13.01.2026 alle ore 12.10 l'adunanza per l'esame dello stato passivo davanti al Giudice Delegato, nel suo ufficio (ubicato nel Palazzo di Giustizia di Genova, piano decino stanza n. 3), avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentita sulle domande di ammissione al passivo;
ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società fallita il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande di insinuazione e dei relativi documenti;
AUTORIZZA
f) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e
155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
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4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice. ORDINA che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45 CCII autorizza la prenotazione a debito delle spese di procedura come per legge.
RICORDA AL CURATORE che, ai sensi dell'art. 130, comma 1 CCII, entro 30gg dalla comunicazione del presente provvedimento, dovrà depositare un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società che, ai sensi dell'art. 130 comma 4 CCII, entro sessanta giorni dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, presenterà al giudice delegato una relazione particolareggiata in ordine al tempo e alle cause dell'insorgere della crisi e del manifestarsi dell'insolvenza del debitore, sulla diligenza spiegata dal debitore nell'esercizio dell'impresa, sulla responsabilità del debitore o di altri e su quanto può interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale;
che, ai sensi dell'art. 213 CCII entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario e in ogni caso non oltre centocinquanta giorni dalla sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale, dovrà predisporre un programma di liquidazione da sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori e che, in particolare, nel programma deve essere indicato il termine entro il quale avrà inizio l'attività di liquidazione dell'attivo ed il termine del suo presumibile completamento. Comunque, entro otto mesi dall'apertura della procedura dovrà avere luogo il primo esperimento di vendita dei beni e dovranno iniziare le attività di recupero dei crediti, salvo diversa autorizzazione espressa del giudice delegato. 6
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Genova, camera di consiglio del 11.09.2025
Il Giudice rel.
Dott. Tommaso Sdogati
Il Presidente
Dott. Roberto Braccialini
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Genova in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Braccialini Presidente
Dott.ssa Cristina Tabacchi Giudice
Dott. Tommaso Sdogati Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'apertura della Liquidazione Giudiziale di:
DI (P. IVA Parte_1 Controparte_1
). P.IVA_1
Visto il ricorso con cui la sig.ra ha chiesto che venga aperta la Parte_2
Liquidazione Giudiziale dell'impresa sopra indicata e del suo socio accomandatario sig.
; Controparte_1
vista la documentazione allegata al ricorso;
ritenuto che
sussistono tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta, in quanto:
A) questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 CCII;
B) il debitore è soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 2
e 121 CCII e non ha fornito prova di:
1) di aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad € 300.000,00;
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TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII Civile Sezione Procedure Concorsuali
2) di aver realizzato, in qualunque modo risulti tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad € 200.000,00;
3) di avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad € 500.000,00;
considerato infatti che l'imprenditore, se nonostante venga raggiunto da istanza di fallimento, in sede di istruttoria prefallimentare non presenti la situazione patrimoniale, economica e finanziaria, non può sottrarsi alla dichiarazione di fallimento invocando semplicemente la propria natura di piccolo imprenditore (Cass.
Civ. n. 5096/16) dato che l'omesso deposito, da parte dell'imprenditore raggiunto da istanza di fallimento, della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata, al pari dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, si risolve in danno dell'imprenditore medesimo, onerato della prova del non superamento dei limiti dimensionali quale causa di esenzione dal fallimento, ai sensi degli artt. 2 e 121 CCI: si tratta invero di limiti dimensionali che vanno desunti dalle produzioni documentali gravanti ex lege a carico del debitore (Cass. Civ. n. 8769/2012); ritenuto pertanto che gravava sul debitore l'onere di provare l'insussistenza delle soglie di cui alle suddette disposizioni legislative;
C) il debitore è infatti stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stato convocato, ai sensi degli art. 40 e 41 CCII in quanto la notifica tramite mail pec, effettuata d'ufficio dalla cancelleria dell'intestato Tribunale in data
20.05.2025 nei confronti della società, andava a buon fine tramite inserimento in
AREA - WEB;
veniva inoltre richiesta, da parte del creditore istante, notifica tramite U.G. che si perfezionava ai sensi dell'art. 143 c.p.c. tramite deposito nella
Casa Comunale di Genova in data 04.06.2025 così come attestato dal predetto U.G. nella relata di notifica versata agli atti dal ricorrente stesso;
nei confronti del socio accomandatario, invece, veniva effettuata nei confronti dell'eredità giacente del sig.
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, notificata ai sensi dell'art. 139 c.p.c. tramite consegna a mani del Controparte_1
portiere dello stabile sig. in data 28.05.2025; da visura camerale Parte_3
depositata agli atti, il sig. risulta formalmente, a tutt'oggi, socio CP_1
accomandatario dell'intestata società nonostante risulti deceduto in data 15.03.2022
e vi è rinuncia all'eredità da parte della coniuge, sig.ra Parte_4
D) risulta agli atti un ammontare di debiti scaduti superiore ad € 30.000,00 come previsto dall'art. 49, ultimo comma, CCII, avuto riguardo al credito del ricorrente sommato a quello vantato dal così come Controparte_2
risultante dal prospetto inviato dall'ente erariale;
E) l'imprenditore si trova in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 2 e 121 CCII, come risulta dall'esistenza di assenza di patrimonio liquidabile, precetti ed esecuzioni infruttuose per assenza di beni per come versato agli atti dal ricorrente;
tutte circostanze che dimostrano come l'imprenditore non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni;
visto l'art. 256 co. 1 CCII, secondo cui “La sentenza che dichiara l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di una società appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile produce l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale anche nei confronti dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili”; ritenuto quindi che l'apertura della presente liquidazione giudiziale si estenda anche al socio illimitatamente responsabile che, in quanto deceduto, risponderà Controparte_1
tramite eventuali beni costituenti l'eredità giacente;
P.Q.M.
visti gli artt. 2 e 121 CCII;
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TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII Civile Sezione Procedure Concorsuali
visto l'art. 49, comma 3, lett. F, CCII
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale di Parte_5
(P. IVA ) con sede legale in Genova, Via
[...] P.IVA_1
Simone Schiaffino n. 67/R nonché di Controparte_3
n qualità di socio accomandatario;
[...]
NOMINA giudice delegato il dott. Tommaso Sdogati;
NOMINA curatore il dott. che per la sua comprovata professionalità, è in Persona_1
possesso dei requisiti necessari per la gestione della procedura;
ORDINA al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonchè dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;
ORDINA al curatore di procedere con sollecitudine, ai sensi dell'art. 195 CCII, all'inventariazione dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 193 CCII ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.;
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TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII Civile Sezione Procedure Concorsuali
nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto. Se necessario può nominare uno stimatore;
FISSA per il giorno 13.01.2026 alle ore 12.10 l'adunanza per l'esame dello stato passivo davanti al Giudice Delegato, nel suo ufficio (ubicato nel Palazzo di Giustizia di Genova, piano decino stanza n. 3), avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentita sulle domande di ammissione al passivo;
ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società fallita il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande di insinuazione e dei relativi documenti;
AUTORIZZA
f) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e
155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
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TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII Civile Sezione Procedure Concorsuali
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice. ORDINA che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45 CCII autorizza la prenotazione a debito delle spese di procedura come per legge.
RICORDA AL CURATORE che, ai sensi dell'art. 130, comma 1 CCII, entro 30gg dalla comunicazione del presente provvedimento, dovrà depositare un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società che, ai sensi dell'art. 130 comma 4 CCII, entro sessanta giorni dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, presenterà al giudice delegato una relazione particolareggiata in ordine al tempo e alle cause dell'insorgere della crisi e del manifestarsi dell'insolvenza del debitore, sulla diligenza spiegata dal debitore nell'esercizio dell'impresa, sulla responsabilità del debitore o di altri e su quanto può interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale;
che, ai sensi dell'art. 213 CCII entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario e in ogni caso non oltre centocinquanta giorni dalla sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale, dovrà predisporre un programma di liquidazione da sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori e che, in particolare, nel programma deve essere indicato il termine entro il quale avrà inizio l'attività di liquidazione dell'attivo ed il termine del suo presumibile completamento. Comunque, entro otto mesi dall'apertura della procedura dovrà avere luogo il primo esperimento di vendita dei beni e dovranno iniziare le attività di recupero dei crediti, salvo diversa autorizzazione espressa del giudice delegato. 6
TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII Civile Sezione Procedure Concorsuali
Genova, camera di consiglio del 11.09.2025
Il Giudice rel.
Dott. Tommaso Sdogati
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Dott. Roberto Braccialini
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