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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 31/01/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Ferrari esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 150/2024 promossa da:
(C.F. ), in persona del Procuratore Speciale dottor Controparte_1 P.IVA_1 [...]
con il patrocinio dell'avv. DOARDO ANDREA, elettivamente domiciliata presso lo studio CP_2 del difensore, sito in Padova, via San Biagio n. 24; contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VORANO MARCO, CP_3 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in Venezia, San Polo 2347;
In punto a: sanzione disciplinare conservativa
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore di parte ricorrente chiede e conclude:
“ Nel merito: per le causali esposte confermarsi come legittima, fondata e congrua, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dal trattamento economico per 6 (sei) giorni ai sensi dell'art. 48, lettera c) del CCNL per i Quadri Direttivi e per il Personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali del 19.12.2019, irrogata alla Sig.ra CP_3
con provvedimento datato 01.02.2024 consegnato alla lavoratrice in data 05.02.2024.
[...]
Nel merito in via subordinata: nella denegatissima ipotesi in cui la suddetta sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dal trattamento economico per 6 (sei) giorni, dovesse essere ritenuta dal Giudice all'esito dell'istruttoria svolta come sproporzionata, ridursi la stessa, ferma la specie (sospensione dal servizio e dal trattamento economico) ad un numero di giorni inferiore ritenuto congruo ed equo. ”
***
Il procuratore di parte resistente chiede e conclude:
“Nel merito: voglia per i motivi esposti in narrativa il Tribunale rigettare la domanda avversaria con ogni effetto di legge e di previsione del CCNL in atto;
nel merito in via subordinata voglia il Tribunale ridurre ad equità la sanzione comminata al richiamo orale o ad altra sanzione, ritenuta di Giustizia, e comunque inferiore a quella per cui è causa;
pagina 1 di 6 In via riconvenzionale
Nel merito Si chiede la condanna di per i motivi di cui in narrativa e previo, se del caso, accertamento della CP_1 invalidità della sanzione comminata, a titolo di risarcimento del pregiudizio non patrimoniale patito, al pagamento della somma di euro 10 mila o di quella minore o maggiore ritenuta di Giustizia.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19 febbraio 2024 come sopra rappresentata, Controparte_1
conveniva in giudizio per sentire accogliere le conclusioni indicate in epigrafe, a tal CP_3
fine esponendo che la convenuta, dipendente di presso la filiale di Adria con mansioni di CP_1
aveva comunicato alla datrice che erano in corso, nei suoi confronti, delle indagini Parte_1 preliminari da parte della Procura della Repubblica di Rovigo per il reato previsto dall'art. 482 c.p.
Falsità materiale commessa dal privato, asseritamente commesso il 21 settembre 2021 e fondato sulla denuncia/querela presentata da tale;
successivamente la aveva chiesto al Parte_2 CP_3
datore di lavoro la tutela legale prevista dal CCNL di categoria e la ricorrente si era riservata di valutare la sussistenza dei presupposti di tale tutela all'esito del procedimento penale.
La ricorrente aveva ricostruito la vicenda che aveva portato all'apertura del procedimento penale appurando che la mattina del 21 settembre 2021 presso la filiale di Adria, al cliente Parte_2
, titolare di un contratto di conto corrente e di mutuo e non conosciuto personalmente dalla
[...]
, costei aveva proposto ed illustrato il servizio denominato “XME SALUTE”, ovvero una CP_3
convenzione a costo zero mediante la quale la banca agevolava il cliente nella prenotazione di prestazioni sanitarie ed esami diagnostici presso strutture convenzionate e nonostante il predetto si fosse dichiarato non interessato al servizio, risultavano sottoscritti dallo stesso, con modalità di firma grafometrica, il modulo per operatività su tablet, la proposta del cliente di attivazione del servizio,
l'informativa sulla privacy ed il consenso al trattamento dati personali.
Il aveva presentato reclamo alla banca il 27 settembre 2021, affermando di non aver “mai Parte_2
autorizzato né tanto meno risposto ad alcuna indagine/questionario e mai sottoscritto alcun tipo di contratto (…)” chiedendo l'annullamento della convenzione, e in data 6 luglio 2023 la aveva CP_3 comunicato al datore l'esito del procedimento penale svoltosi nei suoi confronti, riqualificata l'ipotesi di reato in tentata truffa ex artt. 56 e 640 c.p., trasmettendo all'Istituto la richiesta di archiviazione ex art 131 bis c.p. della Procura della Repubblica di Rovigo e il decreto di archiviazione del Giudice delle
Indagini Preliminari.
La ricorrente aveva dunque ritenuto, sulla base delle motivazioni sottese alla decisione del giudice penale, che aveva ritenuto il fatto di particolare tenuità, ma aveva individuato la condotta della pagina 2 di 6 convenuta nell'avere apposto (o fatto apporre) delle false firme riferibili a al fine Parte_2 di attivare in suo favore il servizio “Xme Salute”, anche alla luce delle conclusioni rese dal perito grafologo dott. non solo di non accogliere la richiesta di tutela legale avanzata dalla Persona_1
, ma anche di procedere a contestazione disciplinare nei confronti della stessa, irrogandole CP_3
l'1.2.2024, dopo l'audizione tenuta il 18 ottobre 2023, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dal trattamento economico per giorni 6 (sei).
La aveva impugnato il provvedimento, chiedendo ex art. 7 dello Statuto dei Lavoratori la CP_3
costituzione del Collegio di Conciliazione e Arbitrato, ma non aveva aderito alla Controparte_1
procedura arbitrale e nella presente sede evidenziava che la decisione del G.I.P. non era stata impugnata dalla , che la stessa confermava che le firme presenti sulla documentazione CP_3
disconosciuta non erano state apposte dal cliente e che la condotta posta in essere dalla dipendente si poneva in contrasto con la diligenza qualificata richiesta dall'art. 1176, comma 2 del Codice Civile e costituiva violazione del D.Lgs. 231/2007 recante norme sull'antiriciclaggio, nonché dell'obbligo di identificazione del presentatore e la verifica delle firme secondo criteri oggettivi, tanto più grave considerando che la per il gruppo sin dal maggio 1990 e dal 5 Parte_3 Controparte_1
dicembre 2016 al 22 marzo 2023 (periodo durante il quale erano avvenuti i fatti contestati) aveva ricoperto il ruolo di con inquadramento nella 3° area professionale del CCNL applicato, Parte_1 riservato ai “(..) lavoratori che sono stabilmente incaricati di svolgere, in via continuativa e prevalente, attività caratterizzate da contributi professionali operativi e/o specialistici anche di natura tecnica e/o commerciale e/o amministrativa che richiedono applicazione intellettuale eccedente la semplice diligenza di esecuzione. (…).
Ancora, la ricorrente evidenziava che il Codice Disciplinare prevede una graduazione delle sanzioni in ragione della gravità del comportamento accertato e per la negligenza di una certa gravità, come quella attribuibile alla convenuta, era prevista la sospensione da servizio e da retribuzione per un periodo non superiore a 10 giorni, sicché la sanzione irrogata (sei giorni) era da ritenersi proporzionata alla gravità del fatto.
Si costituiva ritualmente in giudizio , come sopra rappresentata, che resisteva al CP_3
ricorso evidenziando che nessuna cristallizzazione del fatto poteva ritenersi avvenuta a mezzo del decreto di archiviazione, che dimostrava solo la rinuncia dello Stato al processo, e che non aveva CP_1
chiesto di accertare e provare la asserita condotta colposa attribuibile alla dipendente. Contestava la convenuta di aver commesso il fatto, evidenziando la vigenza delle norme anti COVID e precisando di avere effettuato le verifiche previste sulla regolarità della sottoscrizione del cliente, compatibilmente con le ricordate misure sanitarie, si doleva della tardività della contestazione rispetto alla conoscenza pagina 3 di 6 del fatto da parte del datore di lavoro, si doleva della sproporzione della sanzione irrogata rispetto alla gravità del fatto contestato ed in via riconvenzionale chiedeva che la banca ricorrente fosse condannata a risarcirle il danno biologico, morale ed esistenziale patito a motivo della illiceità della sanzione disciplinare irrogatale.
La causa, fallito il tentativo di conciliazione tra le parti, veniva ritenuta sufficientemente documentata e veniva discussa all'odierna udienza mediante note scritte ex art. 127 ter c.p.c., per essere decisa come da dispositivo in calce, che veniva depositato su PCT unitamente alla presente motivazione.
Non essendo state sollevate questioni preliminari, va esaminato il merito del ricorso, che è infondato e va rigettato, alla luce delle seguenti considerazioni, alle quali occorre premettere che il datore di lavoro
è gravato ai sensi dell'art. 5 della l. n. 604 del 1966 dell'onere della prova della condotta che ha determinato l'irrogazione della sanzione disciplinare, e ha ritenuto che detto Controparte_1
onere fosse nella presente sede assolto con la produzione del decreto di archiviazione emesso dal GIP su conforme richiesta del PM (doc. 12 all. ricorso) dal quale emergerebbe che la convenuta avrebbe apposto (o fatto apporre) delle false firme riferibili a al fine di attivare in suo Parte_2 favore il servizio “Xme Salute.
Va soggiunto che la banca ricorrente non ha articolato prova testimoniale sul punto, limitandosi a chiedere di provare per testimoni che il aveva dichiarato alla banca di essersi mostrato Parte_2
disinteressato al citato servizio nel corso del colloquio con la e che il Codice Disciplinare era CP_3
affisso presso la filiale di Adria, circostanze invero di poco rilievo nella prova del fatto, che dunque dovrebbe trovare riscontro unicamente nel citato decreto di archiviazione.
Va rammentato però che la giurisprudenza di legittimità (Sezioni
Unite, Sentenza n. 14551 del 12/06/2017) ha precisato che il decreto di archiviazione emesso dal giudice penale non ha autorità di cosa giudicata nel giudizio disciplinare, non essendo equiparabile ad una sentenza definitiva di assoluzione per insussistenza del fatto o per non averlo l'imputato commesso, sicché dallo stesso non è possibile trarre prova del fatto contestato alla , che pertanto risulta CP_3
privo di adeguata dimostrazione.
Ancora, è fondata la doglianza della convenuta in ordine alla tardività della contestazione disciplinare, mossa alla solo il 9.8.2023 (doc. 14 all. ricorso), laddove la banca era a conoscenza del fatto sin CP_3
dal reclamo del (27.9.2021, doc. 10 all. ricorso) e comunque era al corrente anche della Parte_2
rilevanza penale del fatto una volta che la predetta, il 15.3.2022 (doc. 1 all. ricorso) aveva chiesto la tutela legale comunicando che erano in corso indagini preliminari nei suoi confronti per i fatti oggetto del citato reclamo.
pagina 4 di 6 Occorre ricordare che la giurisprudenza di legittimità ( ex plurimis, Sez. Lavoro,
Ordinanza n. 12231 del 18/05/2018) ha individuato come violazione di natura sostanziale il riconoscimento del principio di tempestività della contestazione disciplinare, ancorandolo all'avvenuto accertamento di un ritardo notevole ed ingiustificato nella formulazione della contestazione, con conseguente lesione del diritto di difesa;
nel caso di specie, parte ricorrente non ha neppure allegato di avere svolto, nel periodo che va dalla conoscenza del fatto e del fatto reato, ulteriori accertamenti (se non l'audizione del cliente, avvenuta nell'aprile 2022), sicché deve ritenersi del tutto ingiustificata – e pregiudizievole del diritto di difesa della , impossibilitata o comunque in grande difficoltà a CP_3
ricordare con precisione quanto avvenuto quasi due anni prima- la contestazione disciplinare dell'agosto 2023.
Il provvedimento sanzionatorio del quale parte ricorrente ha chiesto l'accertamento di legittimità deve ritenersi, conclusivamente, illegittimo ed il ricorso va rigettato.
Quanto alla domanda riconvenzionale proposta dalla , che ha allegato di aver patito di un forte CP_3 stato di ansia, sfociato in una significativa depressione, a motivo dell'irrogazione della sanzione disciplinare impugnata, chiedendo il ristoro del pregiudizio non patrimoniale conseguente al danno biologico, morale ed esistenziale sofferti, deve rilevarsi che la documentazione sanitaria allegata alla memoria difensiva (doc. 8, prescrizione medica di antidepressivo nel gennaio 2024 e doc. 9, certificazione di malattia, senza indicazione della patologia) non consente di ritenere acquisito nemmeno un principio di prova del collegamento causale tra il procedimento disciplinare – iniziato nell'agosto 2023 e terminato nel febbraio 2024 - e la necessità di assumere farmaci ansiolitici, né invero di ricondurre la patologia risultante dal ricordato doc. 8 all'evoluzione del procedimento disciplinare.
Le prove testimoniali richieste nella memoria difensiva non appaiono adeguate a dimostrare quanto dai documenti appena citati non si può desumere, sicché conclusivamente, la domanda riconvenzionale va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo che segue sulla base dei compensi medi previsti dalla tabella 4 allegata al DM 55/2014, come aggiornata dal DM 147/2022, per cause di valore inferiore ad € 1.100,01 come dichiarato in ricorso con riferimento alla domanda di
[...]
, per tutte le fasi, non potendosi considerare il valore della domanda riconvenzionale, CP_1 rigettata, compensi che appaiono congrui all'impegno difensivo prestato ed al risultato ottenuto.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 150/2024 RG CL promossa da Controparte_1
contro , ogni diversa domanda, eccezione, difesa o istanza disattesa, così
[...] CP_3
provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Rigetta la domanda riconvenzionale;
3) Condanna a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida Controparte_1 in € 641,00 per compenso di avvocato, oltre IVA e cpa come per legge, spese generali al 15%.
Così deciso in Rovigo, in data 31 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Silvia Ferrari
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Ferrari esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 150/2024 promossa da:
(C.F. ), in persona del Procuratore Speciale dottor Controparte_1 P.IVA_1 [...]
con il patrocinio dell'avv. DOARDO ANDREA, elettivamente domiciliata presso lo studio CP_2 del difensore, sito in Padova, via San Biagio n. 24; contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VORANO MARCO, CP_3 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in Venezia, San Polo 2347;
In punto a: sanzione disciplinare conservativa
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore di parte ricorrente chiede e conclude:
“ Nel merito: per le causali esposte confermarsi come legittima, fondata e congrua, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dal trattamento economico per 6 (sei) giorni ai sensi dell'art. 48, lettera c) del CCNL per i Quadri Direttivi e per il Personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali del 19.12.2019, irrogata alla Sig.ra CP_3
con provvedimento datato 01.02.2024 consegnato alla lavoratrice in data 05.02.2024.
[...]
Nel merito in via subordinata: nella denegatissima ipotesi in cui la suddetta sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dal trattamento economico per 6 (sei) giorni, dovesse essere ritenuta dal Giudice all'esito dell'istruttoria svolta come sproporzionata, ridursi la stessa, ferma la specie (sospensione dal servizio e dal trattamento economico) ad un numero di giorni inferiore ritenuto congruo ed equo. ”
***
Il procuratore di parte resistente chiede e conclude:
“Nel merito: voglia per i motivi esposti in narrativa il Tribunale rigettare la domanda avversaria con ogni effetto di legge e di previsione del CCNL in atto;
nel merito in via subordinata voglia il Tribunale ridurre ad equità la sanzione comminata al richiamo orale o ad altra sanzione, ritenuta di Giustizia, e comunque inferiore a quella per cui è causa;
pagina 1 di 6 In via riconvenzionale
Nel merito Si chiede la condanna di per i motivi di cui in narrativa e previo, se del caso, accertamento della CP_1 invalidità della sanzione comminata, a titolo di risarcimento del pregiudizio non patrimoniale patito, al pagamento della somma di euro 10 mila o di quella minore o maggiore ritenuta di Giustizia.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19 febbraio 2024 come sopra rappresentata, Controparte_1
conveniva in giudizio per sentire accogliere le conclusioni indicate in epigrafe, a tal CP_3
fine esponendo che la convenuta, dipendente di presso la filiale di Adria con mansioni di CP_1
aveva comunicato alla datrice che erano in corso, nei suoi confronti, delle indagini Parte_1 preliminari da parte della Procura della Repubblica di Rovigo per il reato previsto dall'art. 482 c.p.
Falsità materiale commessa dal privato, asseritamente commesso il 21 settembre 2021 e fondato sulla denuncia/querela presentata da tale;
successivamente la aveva chiesto al Parte_2 CP_3
datore di lavoro la tutela legale prevista dal CCNL di categoria e la ricorrente si era riservata di valutare la sussistenza dei presupposti di tale tutela all'esito del procedimento penale.
La ricorrente aveva ricostruito la vicenda che aveva portato all'apertura del procedimento penale appurando che la mattina del 21 settembre 2021 presso la filiale di Adria, al cliente Parte_2
, titolare di un contratto di conto corrente e di mutuo e non conosciuto personalmente dalla
[...]
, costei aveva proposto ed illustrato il servizio denominato “XME SALUTE”, ovvero una CP_3
convenzione a costo zero mediante la quale la banca agevolava il cliente nella prenotazione di prestazioni sanitarie ed esami diagnostici presso strutture convenzionate e nonostante il predetto si fosse dichiarato non interessato al servizio, risultavano sottoscritti dallo stesso, con modalità di firma grafometrica, il modulo per operatività su tablet, la proposta del cliente di attivazione del servizio,
l'informativa sulla privacy ed il consenso al trattamento dati personali.
Il aveva presentato reclamo alla banca il 27 settembre 2021, affermando di non aver “mai Parte_2
autorizzato né tanto meno risposto ad alcuna indagine/questionario e mai sottoscritto alcun tipo di contratto (…)” chiedendo l'annullamento della convenzione, e in data 6 luglio 2023 la aveva CP_3 comunicato al datore l'esito del procedimento penale svoltosi nei suoi confronti, riqualificata l'ipotesi di reato in tentata truffa ex artt. 56 e 640 c.p., trasmettendo all'Istituto la richiesta di archiviazione ex art 131 bis c.p. della Procura della Repubblica di Rovigo e il decreto di archiviazione del Giudice delle
Indagini Preliminari.
La ricorrente aveva dunque ritenuto, sulla base delle motivazioni sottese alla decisione del giudice penale, che aveva ritenuto il fatto di particolare tenuità, ma aveva individuato la condotta della pagina 2 di 6 convenuta nell'avere apposto (o fatto apporre) delle false firme riferibili a al fine Parte_2 di attivare in suo favore il servizio “Xme Salute”, anche alla luce delle conclusioni rese dal perito grafologo dott. non solo di non accogliere la richiesta di tutela legale avanzata dalla Persona_1
, ma anche di procedere a contestazione disciplinare nei confronti della stessa, irrogandole CP_3
l'1.2.2024, dopo l'audizione tenuta il 18 ottobre 2023, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dal trattamento economico per giorni 6 (sei).
La aveva impugnato il provvedimento, chiedendo ex art. 7 dello Statuto dei Lavoratori la CP_3
costituzione del Collegio di Conciliazione e Arbitrato, ma non aveva aderito alla Controparte_1
procedura arbitrale e nella presente sede evidenziava che la decisione del G.I.P. non era stata impugnata dalla , che la stessa confermava che le firme presenti sulla documentazione CP_3
disconosciuta non erano state apposte dal cliente e che la condotta posta in essere dalla dipendente si poneva in contrasto con la diligenza qualificata richiesta dall'art. 1176, comma 2 del Codice Civile e costituiva violazione del D.Lgs. 231/2007 recante norme sull'antiriciclaggio, nonché dell'obbligo di identificazione del presentatore e la verifica delle firme secondo criteri oggettivi, tanto più grave considerando che la per il gruppo sin dal maggio 1990 e dal 5 Parte_3 Controparte_1
dicembre 2016 al 22 marzo 2023 (periodo durante il quale erano avvenuti i fatti contestati) aveva ricoperto il ruolo di con inquadramento nella 3° area professionale del CCNL applicato, Parte_1 riservato ai “(..) lavoratori che sono stabilmente incaricati di svolgere, in via continuativa e prevalente, attività caratterizzate da contributi professionali operativi e/o specialistici anche di natura tecnica e/o commerciale e/o amministrativa che richiedono applicazione intellettuale eccedente la semplice diligenza di esecuzione. (…).
Ancora, la ricorrente evidenziava che il Codice Disciplinare prevede una graduazione delle sanzioni in ragione della gravità del comportamento accertato e per la negligenza di una certa gravità, come quella attribuibile alla convenuta, era prevista la sospensione da servizio e da retribuzione per un periodo non superiore a 10 giorni, sicché la sanzione irrogata (sei giorni) era da ritenersi proporzionata alla gravità del fatto.
Si costituiva ritualmente in giudizio , come sopra rappresentata, che resisteva al CP_3
ricorso evidenziando che nessuna cristallizzazione del fatto poteva ritenersi avvenuta a mezzo del decreto di archiviazione, che dimostrava solo la rinuncia dello Stato al processo, e che non aveva CP_1
chiesto di accertare e provare la asserita condotta colposa attribuibile alla dipendente. Contestava la convenuta di aver commesso il fatto, evidenziando la vigenza delle norme anti COVID e precisando di avere effettuato le verifiche previste sulla regolarità della sottoscrizione del cliente, compatibilmente con le ricordate misure sanitarie, si doleva della tardività della contestazione rispetto alla conoscenza pagina 3 di 6 del fatto da parte del datore di lavoro, si doleva della sproporzione della sanzione irrogata rispetto alla gravità del fatto contestato ed in via riconvenzionale chiedeva che la banca ricorrente fosse condannata a risarcirle il danno biologico, morale ed esistenziale patito a motivo della illiceità della sanzione disciplinare irrogatale.
La causa, fallito il tentativo di conciliazione tra le parti, veniva ritenuta sufficientemente documentata e veniva discussa all'odierna udienza mediante note scritte ex art. 127 ter c.p.c., per essere decisa come da dispositivo in calce, che veniva depositato su PCT unitamente alla presente motivazione.
Non essendo state sollevate questioni preliminari, va esaminato il merito del ricorso, che è infondato e va rigettato, alla luce delle seguenti considerazioni, alle quali occorre premettere che il datore di lavoro
è gravato ai sensi dell'art. 5 della l. n. 604 del 1966 dell'onere della prova della condotta che ha determinato l'irrogazione della sanzione disciplinare, e ha ritenuto che detto Controparte_1
onere fosse nella presente sede assolto con la produzione del decreto di archiviazione emesso dal GIP su conforme richiesta del PM (doc. 12 all. ricorso) dal quale emergerebbe che la convenuta avrebbe apposto (o fatto apporre) delle false firme riferibili a al fine di attivare in suo Parte_2 favore il servizio “Xme Salute.
Va soggiunto che la banca ricorrente non ha articolato prova testimoniale sul punto, limitandosi a chiedere di provare per testimoni che il aveva dichiarato alla banca di essersi mostrato Parte_2
disinteressato al citato servizio nel corso del colloquio con la e che il Codice Disciplinare era CP_3
affisso presso la filiale di Adria, circostanze invero di poco rilievo nella prova del fatto, che dunque dovrebbe trovare riscontro unicamente nel citato decreto di archiviazione.
Va rammentato però che la giurisprudenza di legittimità (Sezioni
Unite, Sentenza n. 14551 del 12/06/2017) ha precisato che il decreto di archiviazione emesso dal giudice penale non ha autorità di cosa giudicata nel giudizio disciplinare, non essendo equiparabile ad una sentenza definitiva di assoluzione per insussistenza del fatto o per non averlo l'imputato commesso, sicché dallo stesso non è possibile trarre prova del fatto contestato alla , che pertanto risulta CP_3
privo di adeguata dimostrazione.
Ancora, è fondata la doglianza della convenuta in ordine alla tardività della contestazione disciplinare, mossa alla solo il 9.8.2023 (doc. 14 all. ricorso), laddove la banca era a conoscenza del fatto sin CP_3
dal reclamo del (27.9.2021, doc. 10 all. ricorso) e comunque era al corrente anche della Parte_2
rilevanza penale del fatto una volta che la predetta, il 15.3.2022 (doc. 1 all. ricorso) aveva chiesto la tutela legale comunicando che erano in corso indagini preliminari nei suoi confronti per i fatti oggetto del citato reclamo.
pagina 4 di 6 Occorre ricordare che la giurisprudenza di legittimità ( ex plurimis, Sez. Lavoro,
Ordinanza n. 12231 del 18/05/2018) ha individuato come violazione di natura sostanziale il riconoscimento del principio di tempestività della contestazione disciplinare, ancorandolo all'avvenuto accertamento di un ritardo notevole ed ingiustificato nella formulazione della contestazione, con conseguente lesione del diritto di difesa;
nel caso di specie, parte ricorrente non ha neppure allegato di avere svolto, nel periodo che va dalla conoscenza del fatto e del fatto reato, ulteriori accertamenti (se non l'audizione del cliente, avvenuta nell'aprile 2022), sicché deve ritenersi del tutto ingiustificata – e pregiudizievole del diritto di difesa della , impossibilitata o comunque in grande difficoltà a CP_3
ricordare con precisione quanto avvenuto quasi due anni prima- la contestazione disciplinare dell'agosto 2023.
Il provvedimento sanzionatorio del quale parte ricorrente ha chiesto l'accertamento di legittimità deve ritenersi, conclusivamente, illegittimo ed il ricorso va rigettato.
Quanto alla domanda riconvenzionale proposta dalla , che ha allegato di aver patito di un forte CP_3 stato di ansia, sfociato in una significativa depressione, a motivo dell'irrogazione della sanzione disciplinare impugnata, chiedendo il ristoro del pregiudizio non patrimoniale conseguente al danno biologico, morale ed esistenziale sofferti, deve rilevarsi che la documentazione sanitaria allegata alla memoria difensiva (doc. 8, prescrizione medica di antidepressivo nel gennaio 2024 e doc. 9, certificazione di malattia, senza indicazione della patologia) non consente di ritenere acquisito nemmeno un principio di prova del collegamento causale tra il procedimento disciplinare – iniziato nell'agosto 2023 e terminato nel febbraio 2024 - e la necessità di assumere farmaci ansiolitici, né invero di ricondurre la patologia risultante dal ricordato doc. 8 all'evoluzione del procedimento disciplinare.
Le prove testimoniali richieste nella memoria difensiva non appaiono adeguate a dimostrare quanto dai documenti appena citati non si può desumere, sicché conclusivamente, la domanda riconvenzionale va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo che segue sulla base dei compensi medi previsti dalla tabella 4 allegata al DM 55/2014, come aggiornata dal DM 147/2022, per cause di valore inferiore ad € 1.100,01 come dichiarato in ricorso con riferimento alla domanda di
[...]
, per tutte le fasi, non potendosi considerare il valore della domanda riconvenzionale, CP_1 rigettata, compensi che appaiono congrui all'impegno difensivo prestato ed al risultato ottenuto.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 150/2024 RG CL promossa da Controparte_1
contro , ogni diversa domanda, eccezione, difesa o istanza disattesa, così
[...] CP_3
provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Rigetta la domanda riconvenzionale;
3) Condanna a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida Controparte_1 in € 641,00 per compenso di avvocato, oltre IVA e cpa come per legge, spese generali al 15%.
Così deciso in Rovigo, in data 31 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Silvia Ferrari
pagina 6 di 6