Art. 71. Miglioramenti delle pensioni ai superstiti del personale amministrativo
Le pensioni indirette e di reversibilita' ai superstiti a carico della Gestione speciale, aventi decorrenza fino al 1 gennaio 1965 compreso, o anche decorrenza posteriore, purche' il dante causa sia deceduto prima di tale data o se pensionato, abbia liquidato la pensione con decorrenza compresa entro la data stessa, nonche' i supplementi indiretti e di riversibilita' costituiti, con la medesima decorrenza, ai sensi degli articoli 13 del decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595 , e 14 della legge 25 luglio 1952, n. 915 , sono riliquidati, applicando le disposizioni dell' articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 , per quanto riguarda le aliquote di riversibilita' e i limiti di eta' per i figli, con effetto dal 1 febbraio 1965 o dalla data di assegnazione ai superstiti delle pensioni.
L'importo del trattamento di cui al precedente comma e' aumentato dal 20 per cento, con decorrenza 1 gennaio 1965, conglobato, purche' liquidato agli stessi beneficiari e per lo stesso evento:
1) con i supplementi indiretti e di riversibilita' liquidati ai sensi, rispettivamente, degli articoli 27 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818 ;
2) con l'importo delle pensioni supplementari e dei supplementi indiretti e di riversibilita' liquidati, rispettivemente, ai sensi degli articoli 5 e 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 ;
3) con l'importo degli eventuali altri trattamenti di pensione ai superstiti a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, al netto della integrazione al trattamento minimo.
L'importo conglobato delle pensioni e dei supplementi di cui sopra e' integrato al trattamento minimo secondo le norme dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.
Le disposizioni del presente articolo si applicano alle pensioni ed ai supplementi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, nonche' alle pensioni ai superstiti da liquidare in base alle disposizioni vigenti anteriormente alla data medesima, ed ai supplementi indiretti e di riversibilita' da liquidare ai sensi delle disposizioni citate nel primo comma.
L'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo e' a carico della Gestione speciale sino alla data di entrata in vigore della presente legge.
Le pensioni indirette e di reversibilita' ai superstiti a carico della Gestione speciale, aventi decorrenza fino al 1 gennaio 1965 compreso, o anche decorrenza posteriore, purche' il dante causa sia deceduto prima di tale data o se pensionato, abbia liquidato la pensione con decorrenza compresa entro la data stessa, nonche' i supplementi indiretti e di riversibilita' costituiti, con la medesima decorrenza, ai sensi degli articoli 13 del decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595 , e 14 della legge 25 luglio 1952, n. 915 , sono riliquidati, applicando le disposizioni dell' articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 , per quanto riguarda le aliquote di riversibilita' e i limiti di eta' per i figli, con effetto dal 1 febbraio 1965 o dalla data di assegnazione ai superstiti delle pensioni.
L'importo del trattamento di cui al precedente comma e' aumentato dal 20 per cento, con decorrenza 1 gennaio 1965, conglobato, purche' liquidato agli stessi beneficiari e per lo stesso evento:
1) con i supplementi indiretti e di riversibilita' liquidati ai sensi, rispettivamente, degli articoli 27 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818 ;
2) con l'importo delle pensioni supplementari e dei supplementi indiretti e di riversibilita' liquidati, rispettivemente, ai sensi degli articoli 5 e 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 ;
3) con l'importo degli eventuali altri trattamenti di pensione ai superstiti a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, al netto della integrazione al trattamento minimo.
L'importo conglobato delle pensioni e dei supplementi di cui sopra e' integrato al trattamento minimo secondo le norme dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.
Le disposizioni del presente articolo si applicano alle pensioni ed ai supplementi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, nonche' alle pensioni ai superstiti da liquidare in base alle disposizioni vigenti anteriormente alla data medesima, ed ai supplementi indiretti e di riversibilita' da liquidare ai sensi delle disposizioni citate nel primo comma.
L'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo e' a carico della Gestione speciale sino alla data di entrata in vigore della presente legge.