Articolo 157 della Legge 11 luglio 1980, n. 312
Articolo 156Articolo 158
Versione
13 luglio 1980
>
Versione
8 gennaio 1981
Art. 157. (Conferimento di promozione)

La disposizione di cui all'articolo 155, ultimo comma, si applica anche ai funzionari delle carriere direttive delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che hanno conseguito la qualifica di direttore aggiunto di divisione o equiparata anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e che, alla data del 31 dicembre 1972, rivestivano la qualifica di direttore di sezione o equiparata. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 22 dicembre 1980, n. 873 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che: "Con l'espressione "direttore di divisione o equiparata" contenuta nel testo dell' articolo 157 della legge 11 luglio 1980, n. 312 , deve intendersi il personale della carriera direttiva che ha conseguito l'inquadramento nella VIII categoria professionale, ai sensi degli articoli 29 e 34 della legge 3 aprile 1979, n. 101 , anteriormente alla data di entrata in vigore della stessa legge 11 luglio 1980, n. 312 ".
Entrata in vigore il 8 gennaio 1981
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente