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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/04/2025, n. 2813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2813 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 37785/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Serena Nicotra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 37785/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MASSIMEI GIANLUCA Parte_1 C.F._1 con studio in VIA DELLE QUATTRO FONTANE 161 00184 ROMA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RIPA DI MEANA Controparte_1 P.IVA_1
VIRGINIA e dell'avv. PIANA ALESSANDRA, con studio in VIA MOZART, 2 20122 MILANO
CONVENUTO
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il ha convenuto in giudizio Parte_2 davanti a questo Tribunale l' per sentire accertare il carattere diffamatorio dell'articolo Controparte_1 pubblicato sul quotidiano sia nell'edizione cartacea che in quella digitale, in data 3 maggio 2023, dal CP_2 Cont titolo “ . Sulla GDF lite tra e , e per ottenere la condanna della Controparte_3 CP_4 CP_5 società convenuta al risarcimento dei danni subiti, da liquidarsi nella complessiva somma di € 1.183.167,14, di cui € 100.000,00 a titolo di danno non patrimoniale e la somma di € 1.083.167,14 a titolo a titolo di danno patrimoniale, nonché la condanna alla rimozione dell'articolo dal sito web del quotidiano.
L'attore ha lamentato che l'articolo in questione conteneva notizie false ed infamanti, lesive della sua reputazione e della immagine di uomo di stato che aveva dedicato la propria vita al servizio della cosa pubblica e che lo avevano pregiudicato irrimediabilmente nella possibilità di essere nominato Comandante Generale della
Guardia di Finanza.
pagina 1 di 9 In particolare, secondo la prospettazione attorea, il quotidiano Domani, oltre ad avere screditato la figura dell'attore, aveva inquinato il contesto ambientale nel quale si stava svolgendo il delicato processo di nomina a
Comandante Generale della Guardia di Finanza, mediante una rappresentazione falsa e distorta della realtà.
L'attore ha quindi allegato che, a causa della illecita condotta della società convenuta, aveva subito un rilevante danno patrimoniale, costituito dalla perdita economica consistente nella differenza tra il trattamento economico del Comandante Generale e quello di Generale di Corpo d'Armata, nonché un grave danno alla sua reputazione ed immagine.
Si è costituita la società convenuta che ha contestato la fondatezza della domanda attorea.
La difesa di ha allegato la liceità dei contenuti espressi nell'articolo in esame costituenti Controparte_1 manifestazione del diritto di cronaca e di critica tutelato dall'art. 21 Cost ed espressi nel rispetto dei principi posti a base di tale scriminante.
In particolare, la convenuta ha dedotto che il giornalista aveva riferito notizie vere, relative a tematiche di indubbio interesse pubblico, in quanto volte a rappresentare le tensioni all'interno della maggioranza di governo in vista della nomina del nuovo comandante generale della Guardia di Finanza.
Si è poi rilevato che l'articolo era rispettoso del limite della continenza, atteso che i toni utilizzati erano sempre misurati ed era del tutto assente l'uso di terminologia offensiva o denigratoria, così come il ricorso a commenti eccedenti rispetto allo scopo informativo direttamente perseguito.
La convenuta ha altresì contestato la sussistenza dei danni lamentati, rilevando, quanto al danno patrimoniale, la non configurabilità di un rapporto causale tra la scelta del Governo di nominare come Comandante generale il dott. anziché l'odierno attore e le notizie contenute nell'articolo in esame. CP_3
La causa, all'esito del deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. e dopo l'udienza di trattazione è stata ritenuta matura per la decisione ed è trattenuta in decisione dopo l'assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per comodità espositiva, la trattazione delle varie questioni dedotte in giudizio sarà affrontata in capi separati.
1. Il thema decidendum
L'attore ha lamentato il carattere diffamatorio delle notizie contenute sulla sua persona nell'articolo di stampa pubblicato sul quotidiano Domani in data 3 maggio 2023.
Le censure dell'attore riguardano, in particolare, la esposizione di fatti specifici non veridici relativi al contenuto dell'indagine avviata dalla Procura di Roma, che si era conclusa con il provvedimento di archiviazione del Gip;
la formulazione di valutazioni volte a connotare politicamente l'agire dell'attore; l'uso di espressioni, insinuazioni ed allusioni volti a minare l'autorevolezza e la credibilità istituzionale della figura attorea.
La società convenuta ha al contrario dedotto la liceità del proprio operato, invocando la configurabilità delle esimenti dell'esercizio del diritto di cronaca e critica.
pagina 2 di 9 Occorre quindi esaminare nel dettaglio le parti censurate dall'attore, al fine di valutarne la portata diffamatoria e di verificare la sussistenza dei presupposti dell'esimente invocata dalla parte convenuta.
2. Presupposti dell'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca e di critica
In via generale, la divulgazione a mezzo stampa di notizie lesive dell'onore è scriminata per legittimo esercizio del diritto di cronaca se ricorrono i seguenti requisiti, così come delineati dalla giurisprudenza di legittimità : a) la verità oggettiva (o anche solo putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca), la quale non sussiste quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano dolosamente o colposamente taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato, ovvero quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive, sottintesi, accostamenti, insinuazioni, allusioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore false rappresentazioni della realtà; b) l'interesse pubblico all'informazione, cioè la cosiddetta pertinenza;
c) la forma "civile" dell'esposizione e della valutazione dei fatti, cioè la cosiddetta continenza (tra le varie Cass., sez.3, 4 settembre 2012 n. 14822).
Rispetto a tale esimente, quella del diritto di critica, che ricorre laddove accanto alla narrazione di determinati fatti vengano espresse le opinioni dell'autore dello scritto, ha un ambito più ampio, sia sotto l'aspetto del parametro della verità che della continenza.
Sotto il primo profilo, la critica si esercita attraverso la manifestazione di giudizi ed opinioni di carattere soggettivo, che, come tali, non si prestano ad un sindacato in termini di verità oggettiva;
al contempo, è consentita all'autore dello scritto la espressione di opinioni e giudizi anche in termini graffianti e con un linguaggio colorito e pungente, purché vi sia pertinenza della critica di cui si tratta all'interesse pubblico, cioè all'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza non del fatto oggetto di critica ma dell'interpretazione di quel fatto (Cass.civ., sez. 3, 16 maggio 2008 n.12420, Cass.civ., sez.3, 26 ottobre 2017 n. 25420).
3. L' articolo in contestazione
Si tratta dell'articolo pubblicato sull'edizione del Domani del 3 maggio 2023, a firma del giornalista Cont
dal seguente titolo “ . Sulla GDF lite tra e e Controparte_7 Controparte_3 CP_4 CP_5 dal sottotitolo “ Con Presidente di Eni, il Governo deve scegliere il nuovo comandante generale della Per_1
Guardia di Finanza. vuole , il fratello dell'ex superpoliziotto. Il Generale CP_5 CP_4 CP_8 Parte_1 azzoppato da un'inchiesta”
L'attore ha in particolare censurato i seguenti brani:
- il sottotitolo dell'articolo, nella parte in cui si afferma che l'attore sarebbe stato “azzoppato da un'inchiesta”, data la valenza lesiva dell'espressione utilizzata, volta a rappresentare in modo infedele l'immagine dell'attore stesso, lasciando intendere il suo coinvolgimento in vicende giudiziarie tanto gravi da “azzopparne” la carriera;
- la narrazione, nel corpo del testo, dei fatti relativi all'inchiesta della Procura di Roma, conclusasi con il decreto di archiviazione, in modo non veritiero e manipolato, e segnatamente nella parte in cui il giornalista ha affermato “ tuttavia, avrebbe sbagliato due cose: ha avvertito con largo Parte_1
pagina 3 di 9 anticipo, quando sarebbe bastata una telefonata dieci minuti prima dell'irruzione e poi ha scritto persino una email rivelando troppi elementi coperti dal segreto”.
Sul punto l'attore ha evidenziato come non gli si potesse attribuire alcuno sbaglio in relazione alle tempistiche dell'avvertimento, richiamando quanto osservato dal Gip nel provvedimento di archiviazione sul fatto che, qualora l'attore avesse voluto recare effettivo nocumento alle indagini con la rivelazione di notizie segrete al Capo di Gabinetto, non avrebbe atteso le 7.30 della mattina del 14 gennaio per rivelare notizie che erano nella sua disponibilità già dalla mattina precedente.
Inoltre, l'attore ha contestato l'asserita rivelazione di “troppi elementi coperti dal segreto”, in quanto ciò che era stato trasmesso al Ministero era solo un appunto sintetico che si limitava a ricalcare l'oggetto dell'ordine di esibizione.
Ulteriore doglianza dell'attore riguarda l'uso del termine “irruzione”, in quanto non vi era stata alcuna irruzione della Finanza ma l'attività svolta riguardava la mera acquisizione di documenti;
- le indebite valutazioni di carattere politico effettuate nell'articolo, nella parte in cui il giornalista ha affermato che l'attore “sembra oggi essere bollato come troppo vicino al centrosinistra” e laddove si è scritto, con riferimento all'inchiesta, che “la questione imbarazza il Governo di destra”.
Secondo la difesa attorea, l'articolo avrebbe attribuito al Generale una partigiana ideologia politica del tutto falsa e gravemente offensiva in considerazione dell'obbligo di apoliticità imposto dal codice dell'Ordinamento Militare.
Preliminarmente, i brani censurati vanno inquadrati nell'ambito dei fatti e dei giudizi complessivamente narrati nell'articolo.
Nella parte iniziale del testo, si rappresenta come la partita per la successione al Generale come Per_1
Comandante generale della Guardia di Finanza sia aperta e vi è l'indicazione dei candidati accreditati come favoriti.
Si fa il nome del Generale di corpo d'armata , indicato come il candidato su cui punterebbe il Persona_2
Ministro dell'Economia Giorgetti e che sarebbe visto con favore anche dal Ministro della Difesa Crosetto;
il nome di , fratello di ex capo della Polizia, che sarebbe “sponsorizzato” Persona_3 Persona_4 dal sottosegretario con delega alla sicurezza Vengono altresì indicati i nomi di CP_8 Persona_5 comandante interregionale dell'Italia centrale, di , attuale capo di Stato maggiore del comando Persona_6 generale della finanza, di ed ancora di , capo dell'ispettorato per gli Istituti Persona_7 Persona_8 di istruzione della Guardia di Finanza.
Si arriva quindi al brano dedicato all'attore, che ha il seguente contenuto: “Nell'elenco di papabili, fino a poche settimane fa, c'è pure un altro nome, che peraltro circolava con insistenza tra gli addetti ai lavori: quello del generale Le sue chance si sono ridotte a zero dopo che è inciampato in un'indagine, Parte_1 scoperta ora da e archiviata di recente dalla procura di Roma. Nonostante sia finita in un nulla di fatto CP_1
è la questione che imbarazza il governo di destra: si trattava di uno stralcio inviato nella Capitale dai pm di
Bergamo sull'inchiesta della gestione della prima fase della pandemia.
pagina 4 di 9 in pratica era stato iscritto nel registro degli indagati per rivelazione di segreto, perché Parte_1 aveva avvertito il capo di gabinetto del ministro (entrambi Persona_9 Persona_10 indagati a Bergamo) di un'immediata visita dei finanzieri al ministero per acquisire materiale utile alle indagini. In realtà non lo avrebbe fatto con dolo: è infatti garbo istituzionale chiamare i Parte_1 vertici ministeriali poco prima di vedersi piombare negli uffici i finanzieri per perquisire o acquisire documenti.
tuttavia, avrebbe sbagliato due cose: ha avvertito con largo anticipo, quando sarebbe bastata una Parte_1 telefonata dieci minuti prima dell'irruzione, e poi ha scritto persino una mail rivelando troppi elementi coperti da segreto. All'epoca - è bene precisarlo – non c'erano ancora indagati iscritti, si trattava di un'acquisizione documentale.
Ma tant'è, il generale per quanto archiviato sembra oggi essere bollato come troppo vicino al centrosinistra per questo garbo dimostrato al braccio destro di , sotto accusa da parte della destra per Per_10 come ha condotto la lotta al virus”
Infine, nella parte finale dell'articolo si fa riferimento alla posizione del Quirinale ed alla stima che
[...]
indicato come braccio destro del Presidente della Repubblica, avrebbe per il Comandante uscente, che Per_11 sarebbe a favore della candidatura di , nonché per il candidato . CP_4 CP_3
4. L'esame delle censure svolte dall'attore
Il primo profilo da esaminare riguarda la narrazione contenuta nell'articolo di stampa dell'inchiesta che aveva visto coinvolto l'attore e che si è conclusa con il provvedimento di archiviazione del Gip.
Le notizie ivi contenute, relative alla fattispecie di reato oggetto di indagine ed alla archiviazione dell'indagine, appaiono corrispondenti agli atti del procedimento prodotti.
In particolare, dal decreto del Gip si evince che l'ipotesi accusatoria riguardava il delitto di cui all'art. 326 c.p., ed aveva ad oggetto la rivelazione da parte dell'attore a capo di Gabinetto del Ministro della Persona_9
Salute Roberto Speranza, notizie d'ufficio apprese nell'ambito della sua attività istituzionale e che dovevano rimanere segrete, rivelazione avvenuta attraverso un messaggio WhatsApp delle ore 7.27 del 14 gennaio 2021, in cui si rappresentava il sopraggiungere di personale della Guardia di Finanza per l'esecuzione di attività di Polizia
Giudiziaria, nonchè attraverso l'invio, con e-mail in orario antecedente alle 7.27, di un appunto informativo che rappresentava il fatto che nella mattinata del 14 gennaio si sarebbe dato esecuzione ad un provvedimento di esibizione e sequestro dei documenti, anche in formato elettronico, inerenti al piano pandemico nazionale e della
Regione RD (cfr. doc. 3 fascicolo attoreo).
Le specifiche contestazioni della difesa attorea riguardano il brano in cui si attribuisce all'attore di avere compiuto due sbagli: avere avvertito con largo anticipo, anziché effettuare una telefonata dieci minuti prima dell'irruzione ed avere scritto una e-mail rivelando troppi elementi coperti dal segreto.
Con riferimento al primo aspetto, si reputano significativi i rilievi svolti dal Gip a pag. 5 e 6 del decreto di archiviazione.
In particolare, il Gip ha evidenziato come le persone informate sui fatti sentite nel corso delle indagini avessero fatto riferimento all'esistenza di una prassi, relativa alle attività di acquisizione documentale presso i CP_9
pagina 5 di 9 prevedente l'interazione con i destinatari dell'attività per finalità funzionali al servizio, con la precisazione dello svolgersi di tale interazione nell'imminenza e contestualità dell'attività da eseguire.
Secondo il giudice, tuttavia, nel caso oggetto del procedimento, il aveva preannunciato Parte_2
l'attività di Polizia Giudiziaria circa due ore prima del suo compimento, fatto questo che ha quindi portato a ritenere configurabile l'elemento oggettivo del reato, sia per la segretezza delle notizie, sia perché la rivelazione
è stata ritenuta in concreto suscettibile di arrecare pregiudizio alle indagini, essendo l'ordine di acquisizione esteso anche ai files presenti nei dispositivi elettronici e dovendosi valutare il requisito della pericolosità con giudizio ex ante e non ex post.
Orbene, quanto scritto dal giornalista sul punto configura, in sostanza, un commento delle citate considerazioni contenute nel decreto di archiviazione, in quanto volto a sottolineare come il rispetto di quelle forme di cd.
“garbo istituzionale” avrebbe potuto essere assicurato con una comunicazione svolta nell'imminenza dell'attività di acquisizione, e quindi pochi minuti prima dell'avvio dell'attività, anziché, come avvenuto nella fattispecie, con una comunicazione avvenuta con maggiore anticipo.
Non si ravvisa quindi alcuna alterazione o manipolazione dei fatti e delle valutazioni esposte nel provvedimento giudiziario.
Né rileva in senso ostativo il fatto che nella parte successiva del provvedimento il Gip abbia dato atto della mancanza di un intento dell'attore di arrecare nocumento alle indagini, proprio sul rilievo del fatto che la rivelazione era avvenuta la mattina del 14 gennaio, a fronte di informazioni in suo possesso già dal giorno prima.
Tale considerazione fonda, invero, la valutazione compiuta nel provvedimento della insussistenza dell'elemento soggettivo del reato, ma non fa venire meno i rilievi svolti in precedenza sulla sussistenza dell'elemento oggettivo, desunto dall'essere avvenuta la rivelazione non nell'imminenza dell'attività, ma con comunicazione risalente a due ore prima dell'accesso.
Alle stesse conclusioni si perviene con riferimento al secondo aspetto.
Anche qui appare dirimente quanto scritto nel provvedimento di archiviazione sul contenuto dell'appunto informativo (cfr. pag. 2 e 3 del provvedimento).
In tale appunto vi era in particolare l'indicazione, al punto 1, dell'oggetto dell'acquisizione documentale, della data, dei destinatari del provvedimento e la indicazione del fatto che nessuno di tali destinatari era iscritto nel registro degli indagati;
al punto 2 veniva precisata la finalità dell'acquisizione, che era volta a fare luce sul presunto mancato aggiornamento del piano pandemico e sul sospetto che quello in essere fosse una mera riproduzione del piano elaborato nel 2006; al punto 3 si illustrava il contesto complessivo delle indagini in corso, con riferimento all'inquadrarsi dell'atto nelle investigazioni compiute nell'ambito di una inchiesta della Procura di Bergamo volta a chiarire le circostanze della mancata chiusura dell'ospedale di Alzano Lombardo e della mancata decretazione della zona rossa nel territorio dei comuni di Alzano Lombardo e Nembro.
A fronte di ciò, l'affermazione del giornalista secondo cui l'attore avrebbe errato nell'inviare una e-mail che rivelava troppi elementi coperti da segreto, appare frutto di una valutazione degli elementi desumibili dal capo di incolpazione e dal provvedimento di archiviazione sul contenuto dell'appunto informativo inviato via e-mail,
pagina 6 di 9 che non era limitato a preannunciare lo svolgimento di una attività di acquisizione documentale ma conteneva indicazioni su oggetto di acquisizione, destinatari e sul contenuto dell'indagine nel cui ambito si era resa necessaria tale attività investigativa.
Si è quindi in presenza di un giudizio critico espresso dall'autore dell'articolo che si fonda su una legittima ricostruzione ed interpretazione dei fatti riassunti nel decreto di archiviazione e che non configura, diversamente da quanto affermato dalla difesa attorea, alcuna manipolazione o mistificazione dei dati relativi alla citata vicenda processuale.
Va poi rilevato che la vicenda oggetto del brano riveste indubbio interesse pubblico, in quanto, attraverso la sintetica indicazione delle caratteristiche e dei profili dei candidati ad un importante ruolo istituzionale, mira ad individuare le preferenze per l'una o l'altra figura da parte dei diversi esponenti del governo ed a ricostruire le conseguenti dinamiche e tensioni sottese a tale scelta all'interno della maggioranza governativa.
Inoltre, la menzione del procedimento penale conclusosi con l'archiviazione riguarda una notizia attuale, considerato che il decreto di archiviazione risale al 11 aprile 2023, ovvero a poco meno di un mese prima della pubblicazione dell'articolo in esame.
L'esposizione dei fatti e dei giudizi è rispettosa anche del canone della continenza, dato l'uso di un linguaggio privo di espressioni gratuitamente denigratorie ed offensive e considerato il ricorso a periodi espressi non in modo assertivo, ma in modo dubitativo, attraverso l'uso del tempo condizionale nella parte in cui si afferma che l'attore “avrebbe sbagliato due cose”.
Venendo alle doglianze attoree sulle indebite valutazioni politiche contenute nell'articolo, consistenti nell'avere attribuito all'attore una non veritiera vicinanza al centrosinistra, occorre richiamare il contenuto del brano censurato, avente il seguente tenore: “Ma tant'è, il generale per quanto archiviato sembra oggi essere bollato come troppo vicino al centrosinistra per questo garbo dimostrato al braccio destro di
, sotto accusa da parte della destra per come ha condotto la lotta al virus”. Per_10
Anche in tal caso non si ravvisano i dedotti profili di illiceità segnalati dalla difesa attorea.
Da un lato, nel brano il giornalista evidenzia, peraltro in forma dubitativa, come il generale sia stato catalogato da terzi come troppo vicino al centrosinistra, il che è cosa diversa dalla diretta attribuzione all'attore si una precisa ideologia politica.
Dall'altro lato, tale riferimento risulta contestualizzato attraverso l'indicazione dei motivi che avrebbero indotto a “bollare” il generale come troppo vicino alla sinistra, costituiti per l'appunto dal fatto che il destinatario della cortesia istituzionale adoperata dall'attore era il braccio destro di un noto politico di sinistra, che peraltro nel suo operato di Ministro era stato oggetto di varie critiche da parte della destra in ragione delle modalità con cui aveva combattuto la diffusione del Coronavirus.
In questo quadro, l'analisi del giornalista sulle ragioni del venire meno delle chances dell'attore di essere nominato comandante generale della Guardia di Finanza risulta fondata sui dati esplicitati nell'articolo, espressa in modo argomentato e presentata come una possibile e plausibile opzione, non come una verità certa.
pagina 7 di 9 Il tenore del pezzo rende, quindi, palese quali sono i fatti obiettivi e quale la lettura e la valutazione del giornalista, il che esclude la possibilità di alterazione della percezione del lettore.
Le stesse considerazioni valgono per il riferimento contenuto all'inizio del brano sul fatto che la questione – ovvero l'oggetto dell'indagine poi conclusosi con l'archiviazione– “imbarazza il governo di destra”, trattandosi di una valutazione del giornalista che viene esplicitata proprio nella parte successiva, laddove si descrivono i fatti oggetto di indagine e le ragioni per cui l'attore sarebbe stato “bollato” come troppo vicino al centro sinistra.
Va poi rilevato, quanto al requisito della continenza, che nel testo non si ravvisano espressioni che lascino sottintendere un giudizio di inidoneità o inadeguatezza dell'attore a ricoprire tale ruolo, risultando chiaro dalla lettura del testo che ciò che, secondo l'opinione del giornalista, è suscettibile di pregiudicare la nomina dell'attore dipende esclusivamente dalla possibile lettura da parte del governo di destra dell'oggetto dell'inchiesta come rivelatore di una sua vicinanza all'opposto schieramento politico.
Pertanto, anche in relazione a tale brano ricorrono i presupposti dell'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca e di critica.
Con riferimento alle altre censure dell'attore, si rileva che l'uso del termine “irruzione” per denominare l'attività che stava per compiere il personale della Guardia di Finanza, anche qualora fosse ritenuto improprio in presenza di un accesso volto a svolgere una attività di acquisizione documentale, configurerebbe in ogni caso una inesattezza secondaria e marginale, del tutto inidonea ad alterare la portata informativa dell'articolo e a mutare in peggio l'offensività della narrazione (cfr. in tal senso Cass.civ. sez. 3, 8 aprile 2020 n. 7757, Cass.civ. sez. 3,26 giugno 2020 n.12903).
Peraltro, va sottolineato che, nel periodo immediatamente successivo del brano, si dà atto del fatto che non vi erano indagati e che l'attività da svolgere era una acquisizione di documenti.
Per quanto riguarda la lamentata offensività del sottotitolo “Il Generale IN azzoppato da un'inchiesta”, si deve valutare se sia configurabile un autonomo profilo di diffamatorietà correlato al contenuto di detto sottotitolo e se, come sostenuto dall'attore, il complesso delle informazioni veicolate nel sottotitolo e nell'articolo sia idoneo a fornire una rappresentazione distorta della realtà, oltre che lesiva della reputazione attorea, ingenerando nei lettori l'idea del suo coinvolgimento in vicende giudiziarie tanto gravi da “azzopparne” la carriera.
Al riguardo, va premesso che, secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione “ In tema di esercizio dell'attività giornalistica, il carattere diffamatorio di un articolo non va valutato sulla base di una lettura atomistica delle singole espressioni in esso contenute, dovendosi, invece, procedere ad un giudizio complessivo, nel quale, tuttavia, il titolo può assumere una specifica valenza allorché sia formulato in termini tali da recare un'affermazione compiuta, chiara, univoca ed integralmente percepibile senza la lettura del testo, risultando, così, idoneo di per sè, proprio in ragione della sua icastica perentorietà, ad impressionare e fuorviare il lettore più frettoloso, ingenerando giudizi lesivi dell'altrui reputazione;
peraltro, la valutazione della idoneità del solo titolo a rivestire una potenzialità diffamatoria, va effettuata considerando che tale profilo ha assunto, nel tempo, maggiore rilevanza in considerazione della rapidità di diffusione delle informazioni attraverso la rete
pagina 8 di 9 “internet”, che induce i fruitori ad un'informazione sintetica, spesso limitata alla lettura dei soli titoli presenti nella relativa “home page”. (Cass. civ. sez. 3, ord. 16 maggio 2017 n. 12012; nello stesso senso anche Cass.civ., sez. 3, 27 gennaio 2009 n. 1976).
Nel caso in esame si rileva che il sottotitolo, così come formulato, appare suggestivo del fatto che l'attore sia stato messo fuori gioco dalla competizione per la nomina a comandante generale a causa di una inchiesta.
Tuttavia, ciò non si ritiene sufficiente a riconoscere autonoma portata diffamatoria al sottotitolo, in quanto la genericità del riferimento ivi contenuto e la assenza di specificazione sull'oggetto e sulla natura dell'inchiesta rende in ogni caso necessaria la lettura dell'intero contenuto dell'articolo proprio al fine della individuazione del tipo di investigazione e dei fatti indagati.
Al contempo la lettura globale del testo in tutte le sue componenti esclude la sussistenza dell'illecito alla luce dei rilievi sopra formulati in ordine alla veridicità dei fatti riportati, alla indicazione dell'archiviazione della indagine, alla esplicitazione delle ragioni per cui, secondo l'opinione del giornalista, il coinvolgimento in tale inchiesta è stato interpretato come motivo ostativo alla scelta dell'attore come comandante generale della
Guardia di Finanza.
In questo contesto, il sottotitolo non assume neppure carattere fuorviante in quanto riassume la tesi espressa nell'articolo sull'incidenza negativa dell'oggetto dell'inchiesta sulle possibilità di nomina dell'attore.
In base ai formulati rilievi, le domande dell'attore nei confronti della società convenuta vanno respinte.
5. Le spese del giudizio
Tenuto conto della soccombenza dell'attore, va disposta la condanna dello stesso alla rifusione in favore della convenuta delle spese di lite, che si liquidano in applicazione del DM 55/2014, tenuto conto del valore della domanda attorea, con aumento del 10% ex art. 5 del decreto e con riduzione dei valori medi per la fase istruttoria e decisoria, considerato che non si è proceduto ad istruttoria e data la natura documentale della causa.
P.Q.M.
Il Giudice Istruttore in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta le domande svolte da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
- condanna l'attore alla rifusione in favore della parte convenuta delle spese di lite che liquida in €
15.586,45 per compensi, oltre spese generali, IVA (se non detraibile) e CPA come per legge.
Milano, 3 aprile 2025
Il Giudice
dott. Serena Nicotra
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Serena Nicotra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 37785/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MASSIMEI GIANLUCA Parte_1 C.F._1 con studio in VIA DELLE QUATTRO FONTANE 161 00184 ROMA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RIPA DI MEANA Controparte_1 P.IVA_1
VIRGINIA e dell'avv. PIANA ALESSANDRA, con studio in VIA MOZART, 2 20122 MILANO
CONVENUTO
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il ha convenuto in giudizio Parte_2 davanti a questo Tribunale l' per sentire accertare il carattere diffamatorio dell'articolo Controparte_1 pubblicato sul quotidiano sia nell'edizione cartacea che in quella digitale, in data 3 maggio 2023, dal CP_2 Cont titolo “ . Sulla GDF lite tra e , e per ottenere la condanna della Controparte_3 CP_4 CP_5 società convenuta al risarcimento dei danni subiti, da liquidarsi nella complessiva somma di € 1.183.167,14, di cui € 100.000,00 a titolo di danno non patrimoniale e la somma di € 1.083.167,14 a titolo a titolo di danno patrimoniale, nonché la condanna alla rimozione dell'articolo dal sito web del quotidiano.
L'attore ha lamentato che l'articolo in questione conteneva notizie false ed infamanti, lesive della sua reputazione e della immagine di uomo di stato che aveva dedicato la propria vita al servizio della cosa pubblica e che lo avevano pregiudicato irrimediabilmente nella possibilità di essere nominato Comandante Generale della
Guardia di Finanza.
pagina 1 di 9 In particolare, secondo la prospettazione attorea, il quotidiano Domani, oltre ad avere screditato la figura dell'attore, aveva inquinato il contesto ambientale nel quale si stava svolgendo il delicato processo di nomina a
Comandante Generale della Guardia di Finanza, mediante una rappresentazione falsa e distorta della realtà.
L'attore ha quindi allegato che, a causa della illecita condotta della società convenuta, aveva subito un rilevante danno patrimoniale, costituito dalla perdita economica consistente nella differenza tra il trattamento economico del Comandante Generale e quello di Generale di Corpo d'Armata, nonché un grave danno alla sua reputazione ed immagine.
Si è costituita la società convenuta che ha contestato la fondatezza della domanda attorea.
La difesa di ha allegato la liceità dei contenuti espressi nell'articolo in esame costituenti Controparte_1 manifestazione del diritto di cronaca e di critica tutelato dall'art. 21 Cost ed espressi nel rispetto dei principi posti a base di tale scriminante.
In particolare, la convenuta ha dedotto che il giornalista aveva riferito notizie vere, relative a tematiche di indubbio interesse pubblico, in quanto volte a rappresentare le tensioni all'interno della maggioranza di governo in vista della nomina del nuovo comandante generale della Guardia di Finanza.
Si è poi rilevato che l'articolo era rispettoso del limite della continenza, atteso che i toni utilizzati erano sempre misurati ed era del tutto assente l'uso di terminologia offensiva o denigratoria, così come il ricorso a commenti eccedenti rispetto allo scopo informativo direttamente perseguito.
La convenuta ha altresì contestato la sussistenza dei danni lamentati, rilevando, quanto al danno patrimoniale, la non configurabilità di un rapporto causale tra la scelta del Governo di nominare come Comandante generale il dott. anziché l'odierno attore e le notizie contenute nell'articolo in esame. CP_3
La causa, all'esito del deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. e dopo l'udienza di trattazione è stata ritenuta matura per la decisione ed è trattenuta in decisione dopo l'assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per comodità espositiva, la trattazione delle varie questioni dedotte in giudizio sarà affrontata in capi separati.
1. Il thema decidendum
L'attore ha lamentato il carattere diffamatorio delle notizie contenute sulla sua persona nell'articolo di stampa pubblicato sul quotidiano Domani in data 3 maggio 2023.
Le censure dell'attore riguardano, in particolare, la esposizione di fatti specifici non veridici relativi al contenuto dell'indagine avviata dalla Procura di Roma, che si era conclusa con il provvedimento di archiviazione del Gip;
la formulazione di valutazioni volte a connotare politicamente l'agire dell'attore; l'uso di espressioni, insinuazioni ed allusioni volti a minare l'autorevolezza e la credibilità istituzionale della figura attorea.
La società convenuta ha al contrario dedotto la liceità del proprio operato, invocando la configurabilità delle esimenti dell'esercizio del diritto di cronaca e critica.
pagina 2 di 9 Occorre quindi esaminare nel dettaglio le parti censurate dall'attore, al fine di valutarne la portata diffamatoria e di verificare la sussistenza dei presupposti dell'esimente invocata dalla parte convenuta.
2. Presupposti dell'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca e di critica
In via generale, la divulgazione a mezzo stampa di notizie lesive dell'onore è scriminata per legittimo esercizio del diritto di cronaca se ricorrono i seguenti requisiti, così come delineati dalla giurisprudenza di legittimità : a) la verità oggettiva (o anche solo putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca), la quale non sussiste quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano dolosamente o colposamente taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato, ovvero quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive, sottintesi, accostamenti, insinuazioni, allusioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore false rappresentazioni della realtà; b) l'interesse pubblico all'informazione, cioè la cosiddetta pertinenza;
c) la forma "civile" dell'esposizione e della valutazione dei fatti, cioè la cosiddetta continenza (tra le varie Cass., sez.3, 4 settembre 2012 n. 14822).
Rispetto a tale esimente, quella del diritto di critica, che ricorre laddove accanto alla narrazione di determinati fatti vengano espresse le opinioni dell'autore dello scritto, ha un ambito più ampio, sia sotto l'aspetto del parametro della verità che della continenza.
Sotto il primo profilo, la critica si esercita attraverso la manifestazione di giudizi ed opinioni di carattere soggettivo, che, come tali, non si prestano ad un sindacato in termini di verità oggettiva;
al contempo, è consentita all'autore dello scritto la espressione di opinioni e giudizi anche in termini graffianti e con un linguaggio colorito e pungente, purché vi sia pertinenza della critica di cui si tratta all'interesse pubblico, cioè all'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza non del fatto oggetto di critica ma dell'interpretazione di quel fatto (Cass.civ., sez. 3, 16 maggio 2008 n.12420, Cass.civ., sez.3, 26 ottobre 2017 n. 25420).
3. L' articolo in contestazione
Si tratta dell'articolo pubblicato sull'edizione del Domani del 3 maggio 2023, a firma del giornalista Cont
dal seguente titolo “ . Sulla GDF lite tra e e Controparte_7 Controparte_3 CP_4 CP_5 dal sottotitolo “ Con Presidente di Eni, il Governo deve scegliere il nuovo comandante generale della Per_1
Guardia di Finanza. vuole , il fratello dell'ex superpoliziotto. Il Generale CP_5 CP_4 CP_8 Parte_1 azzoppato da un'inchiesta”
L'attore ha in particolare censurato i seguenti brani:
- il sottotitolo dell'articolo, nella parte in cui si afferma che l'attore sarebbe stato “azzoppato da un'inchiesta”, data la valenza lesiva dell'espressione utilizzata, volta a rappresentare in modo infedele l'immagine dell'attore stesso, lasciando intendere il suo coinvolgimento in vicende giudiziarie tanto gravi da “azzopparne” la carriera;
- la narrazione, nel corpo del testo, dei fatti relativi all'inchiesta della Procura di Roma, conclusasi con il decreto di archiviazione, in modo non veritiero e manipolato, e segnatamente nella parte in cui il giornalista ha affermato “ tuttavia, avrebbe sbagliato due cose: ha avvertito con largo Parte_1
pagina 3 di 9 anticipo, quando sarebbe bastata una telefonata dieci minuti prima dell'irruzione e poi ha scritto persino una email rivelando troppi elementi coperti dal segreto”.
Sul punto l'attore ha evidenziato come non gli si potesse attribuire alcuno sbaglio in relazione alle tempistiche dell'avvertimento, richiamando quanto osservato dal Gip nel provvedimento di archiviazione sul fatto che, qualora l'attore avesse voluto recare effettivo nocumento alle indagini con la rivelazione di notizie segrete al Capo di Gabinetto, non avrebbe atteso le 7.30 della mattina del 14 gennaio per rivelare notizie che erano nella sua disponibilità già dalla mattina precedente.
Inoltre, l'attore ha contestato l'asserita rivelazione di “troppi elementi coperti dal segreto”, in quanto ciò che era stato trasmesso al Ministero era solo un appunto sintetico che si limitava a ricalcare l'oggetto dell'ordine di esibizione.
Ulteriore doglianza dell'attore riguarda l'uso del termine “irruzione”, in quanto non vi era stata alcuna irruzione della Finanza ma l'attività svolta riguardava la mera acquisizione di documenti;
- le indebite valutazioni di carattere politico effettuate nell'articolo, nella parte in cui il giornalista ha affermato che l'attore “sembra oggi essere bollato come troppo vicino al centrosinistra” e laddove si è scritto, con riferimento all'inchiesta, che “la questione imbarazza il Governo di destra”.
Secondo la difesa attorea, l'articolo avrebbe attribuito al Generale una partigiana ideologia politica del tutto falsa e gravemente offensiva in considerazione dell'obbligo di apoliticità imposto dal codice dell'Ordinamento Militare.
Preliminarmente, i brani censurati vanno inquadrati nell'ambito dei fatti e dei giudizi complessivamente narrati nell'articolo.
Nella parte iniziale del testo, si rappresenta come la partita per la successione al Generale come Per_1
Comandante generale della Guardia di Finanza sia aperta e vi è l'indicazione dei candidati accreditati come favoriti.
Si fa il nome del Generale di corpo d'armata , indicato come il candidato su cui punterebbe il Persona_2
Ministro dell'Economia Giorgetti e che sarebbe visto con favore anche dal Ministro della Difesa Crosetto;
il nome di , fratello di ex capo della Polizia, che sarebbe “sponsorizzato” Persona_3 Persona_4 dal sottosegretario con delega alla sicurezza Vengono altresì indicati i nomi di CP_8 Persona_5 comandante interregionale dell'Italia centrale, di , attuale capo di Stato maggiore del comando Persona_6 generale della finanza, di ed ancora di , capo dell'ispettorato per gli Istituti Persona_7 Persona_8 di istruzione della Guardia di Finanza.
Si arriva quindi al brano dedicato all'attore, che ha il seguente contenuto: “Nell'elenco di papabili, fino a poche settimane fa, c'è pure un altro nome, che peraltro circolava con insistenza tra gli addetti ai lavori: quello del generale Le sue chance si sono ridotte a zero dopo che è inciampato in un'indagine, Parte_1 scoperta ora da e archiviata di recente dalla procura di Roma. Nonostante sia finita in un nulla di fatto CP_1
è la questione che imbarazza il governo di destra: si trattava di uno stralcio inviato nella Capitale dai pm di
Bergamo sull'inchiesta della gestione della prima fase della pandemia.
pagina 4 di 9 in pratica era stato iscritto nel registro degli indagati per rivelazione di segreto, perché Parte_1 aveva avvertito il capo di gabinetto del ministro (entrambi Persona_9 Persona_10 indagati a Bergamo) di un'immediata visita dei finanzieri al ministero per acquisire materiale utile alle indagini. In realtà non lo avrebbe fatto con dolo: è infatti garbo istituzionale chiamare i Parte_1 vertici ministeriali poco prima di vedersi piombare negli uffici i finanzieri per perquisire o acquisire documenti.
tuttavia, avrebbe sbagliato due cose: ha avvertito con largo anticipo, quando sarebbe bastata una Parte_1 telefonata dieci minuti prima dell'irruzione, e poi ha scritto persino una mail rivelando troppi elementi coperti da segreto. All'epoca - è bene precisarlo – non c'erano ancora indagati iscritti, si trattava di un'acquisizione documentale.
Ma tant'è, il generale per quanto archiviato sembra oggi essere bollato come troppo vicino al centrosinistra per questo garbo dimostrato al braccio destro di , sotto accusa da parte della destra per Per_10 come ha condotto la lotta al virus”
Infine, nella parte finale dell'articolo si fa riferimento alla posizione del Quirinale ed alla stima che
[...]
indicato come braccio destro del Presidente della Repubblica, avrebbe per il Comandante uscente, che Per_11 sarebbe a favore della candidatura di , nonché per il candidato . CP_4 CP_3
4. L'esame delle censure svolte dall'attore
Il primo profilo da esaminare riguarda la narrazione contenuta nell'articolo di stampa dell'inchiesta che aveva visto coinvolto l'attore e che si è conclusa con il provvedimento di archiviazione del Gip.
Le notizie ivi contenute, relative alla fattispecie di reato oggetto di indagine ed alla archiviazione dell'indagine, appaiono corrispondenti agli atti del procedimento prodotti.
In particolare, dal decreto del Gip si evince che l'ipotesi accusatoria riguardava il delitto di cui all'art. 326 c.p., ed aveva ad oggetto la rivelazione da parte dell'attore a capo di Gabinetto del Ministro della Persona_9
Salute Roberto Speranza, notizie d'ufficio apprese nell'ambito della sua attività istituzionale e che dovevano rimanere segrete, rivelazione avvenuta attraverso un messaggio WhatsApp delle ore 7.27 del 14 gennaio 2021, in cui si rappresentava il sopraggiungere di personale della Guardia di Finanza per l'esecuzione di attività di Polizia
Giudiziaria, nonchè attraverso l'invio, con e-mail in orario antecedente alle 7.27, di un appunto informativo che rappresentava il fatto che nella mattinata del 14 gennaio si sarebbe dato esecuzione ad un provvedimento di esibizione e sequestro dei documenti, anche in formato elettronico, inerenti al piano pandemico nazionale e della
Regione RD (cfr. doc. 3 fascicolo attoreo).
Le specifiche contestazioni della difesa attorea riguardano il brano in cui si attribuisce all'attore di avere compiuto due sbagli: avere avvertito con largo anticipo, anziché effettuare una telefonata dieci minuti prima dell'irruzione ed avere scritto una e-mail rivelando troppi elementi coperti dal segreto.
Con riferimento al primo aspetto, si reputano significativi i rilievi svolti dal Gip a pag. 5 e 6 del decreto di archiviazione.
In particolare, il Gip ha evidenziato come le persone informate sui fatti sentite nel corso delle indagini avessero fatto riferimento all'esistenza di una prassi, relativa alle attività di acquisizione documentale presso i CP_9
pagina 5 di 9 prevedente l'interazione con i destinatari dell'attività per finalità funzionali al servizio, con la precisazione dello svolgersi di tale interazione nell'imminenza e contestualità dell'attività da eseguire.
Secondo il giudice, tuttavia, nel caso oggetto del procedimento, il aveva preannunciato Parte_2
l'attività di Polizia Giudiziaria circa due ore prima del suo compimento, fatto questo che ha quindi portato a ritenere configurabile l'elemento oggettivo del reato, sia per la segretezza delle notizie, sia perché la rivelazione
è stata ritenuta in concreto suscettibile di arrecare pregiudizio alle indagini, essendo l'ordine di acquisizione esteso anche ai files presenti nei dispositivi elettronici e dovendosi valutare il requisito della pericolosità con giudizio ex ante e non ex post.
Orbene, quanto scritto dal giornalista sul punto configura, in sostanza, un commento delle citate considerazioni contenute nel decreto di archiviazione, in quanto volto a sottolineare come il rispetto di quelle forme di cd.
“garbo istituzionale” avrebbe potuto essere assicurato con una comunicazione svolta nell'imminenza dell'attività di acquisizione, e quindi pochi minuti prima dell'avvio dell'attività, anziché, come avvenuto nella fattispecie, con una comunicazione avvenuta con maggiore anticipo.
Non si ravvisa quindi alcuna alterazione o manipolazione dei fatti e delle valutazioni esposte nel provvedimento giudiziario.
Né rileva in senso ostativo il fatto che nella parte successiva del provvedimento il Gip abbia dato atto della mancanza di un intento dell'attore di arrecare nocumento alle indagini, proprio sul rilievo del fatto che la rivelazione era avvenuta la mattina del 14 gennaio, a fronte di informazioni in suo possesso già dal giorno prima.
Tale considerazione fonda, invero, la valutazione compiuta nel provvedimento della insussistenza dell'elemento soggettivo del reato, ma non fa venire meno i rilievi svolti in precedenza sulla sussistenza dell'elemento oggettivo, desunto dall'essere avvenuta la rivelazione non nell'imminenza dell'attività, ma con comunicazione risalente a due ore prima dell'accesso.
Alle stesse conclusioni si perviene con riferimento al secondo aspetto.
Anche qui appare dirimente quanto scritto nel provvedimento di archiviazione sul contenuto dell'appunto informativo (cfr. pag. 2 e 3 del provvedimento).
In tale appunto vi era in particolare l'indicazione, al punto 1, dell'oggetto dell'acquisizione documentale, della data, dei destinatari del provvedimento e la indicazione del fatto che nessuno di tali destinatari era iscritto nel registro degli indagati;
al punto 2 veniva precisata la finalità dell'acquisizione, che era volta a fare luce sul presunto mancato aggiornamento del piano pandemico e sul sospetto che quello in essere fosse una mera riproduzione del piano elaborato nel 2006; al punto 3 si illustrava il contesto complessivo delle indagini in corso, con riferimento all'inquadrarsi dell'atto nelle investigazioni compiute nell'ambito di una inchiesta della Procura di Bergamo volta a chiarire le circostanze della mancata chiusura dell'ospedale di Alzano Lombardo e della mancata decretazione della zona rossa nel territorio dei comuni di Alzano Lombardo e Nembro.
A fronte di ciò, l'affermazione del giornalista secondo cui l'attore avrebbe errato nell'inviare una e-mail che rivelava troppi elementi coperti da segreto, appare frutto di una valutazione degli elementi desumibili dal capo di incolpazione e dal provvedimento di archiviazione sul contenuto dell'appunto informativo inviato via e-mail,
pagina 6 di 9 che non era limitato a preannunciare lo svolgimento di una attività di acquisizione documentale ma conteneva indicazioni su oggetto di acquisizione, destinatari e sul contenuto dell'indagine nel cui ambito si era resa necessaria tale attività investigativa.
Si è quindi in presenza di un giudizio critico espresso dall'autore dell'articolo che si fonda su una legittima ricostruzione ed interpretazione dei fatti riassunti nel decreto di archiviazione e che non configura, diversamente da quanto affermato dalla difesa attorea, alcuna manipolazione o mistificazione dei dati relativi alla citata vicenda processuale.
Va poi rilevato che la vicenda oggetto del brano riveste indubbio interesse pubblico, in quanto, attraverso la sintetica indicazione delle caratteristiche e dei profili dei candidati ad un importante ruolo istituzionale, mira ad individuare le preferenze per l'una o l'altra figura da parte dei diversi esponenti del governo ed a ricostruire le conseguenti dinamiche e tensioni sottese a tale scelta all'interno della maggioranza governativa.
Inoltre, la menzione del procedimento penale conclusosi con l'archiviazione riguarda una notizia attuale, considerato che il decreto di archiviazione risale al 11 aprile 2023, ovvero a poco meno di un mese prima della pubblicazione dell'articolo in esame.
L'esposizione dei fatti e dei giudizi è rispettosa anche del canone della continenza, dato l'uso di un linguaggio privo di espressioni gratuitamente denigratorie ed offensive e considerato il ricorso a periodi espressi non in modo assertivo, ma in modo dubitativo, attraverso l'uso del tempo condizionale nella parte in cui si afferma che l'attore “avrebbe sbagliato due cose”.
Venendo alle doglianze attoree sulle indebite valutazioni politiche contenute nell'articolo, consistenti nell'avere attribuito all'attore una non veritiera vicinanza al centrosinistra, occorre richiamare il contenuto del brano censurato, avente il seguente tenore: “Ma tant'è, il generale per quanto archiviato sembra oggi essere bollato come troppo vicino al centrosinistra per questo garbo dimostrato al braccio destro di
, sotto accusa da parte della destra per come ha condotto la lotta al virus”. Per_10
Anche in tal caso non si ravvisano i dedotti profili di illiceità segnalati dalla difesa attorea.
Da un lato, nel brano il giornalista evidenzia, peraltro in forma dubitativa, come il generale sia stato catalogato da terzi come troppo vicino al centrosinistra, il che è cosa diversa dalla diretta attribuzione all'attore si una precisa ideologia politica.
Dall'altro lato, tale riferimento risulta contestualizzato attraverso l'indicazione dei motivi che avrebbero indotto a “bollare” il generale come troppo vicino alla sinistra, costituiti per l'appunto dal fatto che il destinatario della cortesia istituzionale adoperata dall'attore era il braccio destro di un noto politico di sinistra, che peraltro nel suo operato di Ministro era stato oggetto di varie critiche da parte della destra in ragione delle modalità con cui aveva combattuto la diffusione del Coronavirus.
In questo quadro, l'analisi del giornalista sulle ragioni del venire meno delle chances dell'attore di essere nominato comandante generale della Guardia di Finanza risulta fondata sui dati esplicitati nell'articolo, espressa in modo argomentato e presentata come una possibile e plausibile opzione, non come una verità certa.
pagina 7 di 9 Il tenore del pezzo rende, quindi, palese quali sono i fatti obiettivi e quale la lettura e la valutazione del giornalista, il che esclude la possibilità di alterazione della percezione del lettore.
Le stesse considerazioni valgono per il riferimento contenuto all'inizio del brano sul fatto che la questione – ovvero l'oggetto dell'indagine poi conclusosi con l'archiviazione– “imbarazza il governo di destra”, trattandosi di una valutazione del giornalista che viene esplicitata proprio nella parte successiva, laddove si descrivono i fatti oggetto di indagine e le ragioni per cui l'attore sarebbe stato “bollato” come troppo vicino al centro sinistra.
Va poi rilevato, quanto al requisito della continenza, che nel testo non si ravvisano espressioni che lascino sottintendere un giudizio di inidoneità o inadeguatezza dell'attore a ricoprire tale ruolo, risultando chiaro dalla lettura del testo che ciò che, secondo l'opinione del giornalista, è suscettibile di pregiudicare la nomina dell'attore dipende esclusivamente dalla possibile lettura da parte del governo di destra dell'oggetto dell'inchiesta come rivelatore di una sua vicinanza all'opposto schieramento politico.
Pertanto, anche in relazione a tale brano ricorrono i presupposti dell'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca e di critica.
Con riferimento alle altre censure dell'attore, si rileva che l'uso del termine “irruzione” per denominare l'attività che stava per compiere il personale della Guardia di Finanza, anche qualora fosse ritenuto improprio in presenza di un accesso volto a svolgere una attività di acquisizione documentale, configurerebbe in ogni caso una inesattezza secondaria e marginale, del tutto inidonea ad alterare la portata informativa dell'articolo e a mutare in peggio l'offensività della narrazione (cfr. in tal senso Cass.civ. sez. 3, 8 aprile 2020 n. 7757, Cass.civ. sez. 3,26 giugno 2020 n.12903).
Peraltro, va sottolineato che, nel periodo immediatamente successivo del brano, si dà atto del fatto che non vi erano indagati e che l'attività da svolgere era una acquisizione di documenti.
Per quanto riguarda la lamentata offensività del sottotitolo “Il Generale IN azzoppato da un'inchiesta”, si deve valutare se sia configurabile un autonomo profilo di diffamatorietà correlato al contenuto di detto sottotitolo e se, come sostenuto dall'attore, il complesso delle informazioni veicolate nel sottotitolo e nell'articolo sia idoneo a fornire una rappresentazione distorta della realtà, oltre che lesiva della reputazione attorea, ingenerando nei lettori l'idea del suo coinvolgimento in vicende giudiziarie tanto gravi da “azzopparne” la carriera.
Al riguardo, va premesso che, secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione “ In tema di esercizio dell'attività giornalistica, il carattere diffamatorio di un articolo non va valutato sulla base di una lettura atomistica delle singole espressioni in esso contenute, dovendosi, invece, procedere ad un giudizio complessivo, nel quale, tuttavia, il titolo può assumere una specifica valenza allorché sia formulato in termini tali da recare un'affermazione compiuta, chiara, univoca ed integralmente percepibile senza la lettura del testo, risultando, così, idoneo di per sè, proprio in ragione della sua icastica perentorietà, ad impressionare e fuorviare il lettore più frettoloso, ingenerando giudizi lesivi dell'altrui reputazione;
peraltro, la valutazione della idoneità del solo titolo a rivestire una potenzialità diffamatoria, va effettuata considerando che tale profilo ha assunto, nel tempo, maggiore rilevanza in considerazione della rapidità di diffusione delle informazioni attraverso la rete
pagina 8 di 9 “internet”, che induce i fruitori ad un'informazione sintetica, spesso limitata alla lettura dei soli titoli presenti nella relativa “home page”. (Cass. civ. sez. 3, ord. 16 maggio 2017 n. 12012; nello stesso senso anche Cass.civ., sez. 3, 27 gennaio 2009 n. 1976).
Nel caso in esame si rileva che il sottotitolo, così come formulato, appare suggestivo del fatto che l'attore sia stato messo fuori gioco dalla competizione per la nomina a comandante generale a causa di una inchiesta.
Tuttavia, ciò non si ritiene sufficiente a riconoscere autonoma portata diffamatoria al sottotitolo, in quanto la genericità del riferimento ivi contenuto e la assenza di specificazione sull'oggetto e sulla natura dell'inchiesta rende in ogni caso necessaria la lettura dell'intero contenuto dell'articolo proprio al fine della individuazione del tipo di investigazione e dei fatti indagati.
Al contempo la lettura globale del testo in tutte le sue componenti esclude la sussistenza dell'illecito alla luce dei rilievi sopra formulati in ordine alla veridicità dei fatti riportati, alla indicazione dell'archiviazione della indagine, alla esplicitazione delle ragioni per cui, secondo l'opinione del giornalista, il coinvolgimento in tale inchiesta è stato interpretato come motivo ostativo alla scelta dell'attore come comandante generale della
Guardia di Finanza.
In questo contesto, il sottotitolo non assume neppure carattere fuorviante in quanto riassume la tesi espressa nell'articolo sull'incidenza negativa dell'oggetto dell'inchiesta sulle possibilità di nomina dell'attore.
In base ai formulati rilievi, le domande dell'attore nei confronti della società convenuta vanno respinte.
5. Le spese del giudizio
Tenuto conto della soccombenza dell'attore, va disposta la condanna dello stesso alla rifusione in favore della convenuta delle spese di lite, che si liquidano in applicazione del DM 55/2014, tenuto conto del valore della domanda attorea, con aumento del 10% ex art. 5 del decreto e con riduzione dei valori medi per la fase istruttoria e decisoria, considerato che non si è proceduto ad istruttoria e data la natura documentale della causa.
P.Q.M.
Il Giudice Istruttore in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta le domande svolte da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
- condanna l'attore alla rifusione in favore della parte convenuta delle spese di lite che liquida in €
15.586,45 per compensi, oltre spese generali, IVA (se non detraibile) e CPA come per legge.
Milano, 3 aprile 2025
Il Giudice
dott. Serena Nicotra
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