Sentenza 2 dicembre 2014
Massime • 1
La clausola di un contratto di compravendita, che preveda che la proprietà del bene si trasferisca all'acquirente - nella specie anche concedente del bene stesso in "leasing" - con la sottoscrizione congiunta del verbale di consegna da parte del venditore e dell'utilizzatore, si qualifica come condizione sospensiva che deve considerarsi avverata, ai sensi dell'art. 1359 cod. civ., qualora l'utilizzatore non sottoscriva il verbale, poiché il venditore, demandando a quest'ultimo l'adempimento del ritiro del bene, assume su di sé, a norma dell'art. 1228 cod. civ., il rischio della sua condotta colposa che fa verificare la condizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 02/12/2014, n. 25422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25422 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETTI Giovanni B. - Presidente -
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere -
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere -
Dott. SCARANO Luigi Alessandro - Consigliere -
Dott. ROSSETTI Marco - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 13516/2008 proposto da:
LL GA & F.LO AS in persona del socio accomandatario legale rappresentante pro tempore Sig. LL GA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 290, presso lo studio dell'avvocato CASELLATO Adriano, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MANTOVANO ROBERTO giusta procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
SE SR in persona del legale rappresentante A.U. pro tempore Ing. SE IG IC, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AURELIA 190, presso lo studio dell'avvocato TESTA BENEDETTA, rappresentata e difesa dall'avvocato CICCARESE Antonio giusta procura speciale a margine del controricorso;
- controricorrente -
e contro
MCC SPA;
- intimata -
sul ricorso 15735/2008 proposto da:
MCC - MEDIOCREDITO CENTRALE S.P.A. società incorporante la CAPITALIA L. & F. S.P.A. in persona dell'Avv. MANCINI RODOLFO nella qualità di Responsabile del Servizio Legale e Procuratore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO CONTI ROSSINI 26, presso lo studio dell'avvocato PAOLO D'URBANO, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
SE SR in persona del legale rappresentante A.U. pro tempore Ing. SE IG IC, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AURELIA 190, presso lo studio dell'avvocato BENEDETTA TESTA, rappresentata e difesa dagli avvocati ANTONELLA CICCARESE, ANTONIO CICCARESE giusta procura speciale a margine del controricorso;
- controricorrente -
e contro
LL GA & F.LO AS;
- intimata -
avverso la sentenza n. 1390/2007 della CORTE D'APPELO di ROMA, depositata il 22/03/2007, R.G.N. 7559/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/2014 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;
udito l'Avvocato ADRIANO CASELLATO;
udito l'Avvocato PAOLO D'URBANO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso per l'accoglimento del 1 motivo del ricorso principale e del 1 motivo del ricorso incidentale, assorbiti tutti gli altri motivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Nel 1995 la società ET s.r.l. convenne dinanzi al Tribunale di Roma la società IL IE e F.LO s.a.s. (d'ora innanzi, per brevità, "la IL") e la LeasingRoma s.p.a. (successivamente incorporata nella società IT LE s.p.a., e come tale d'ora innanzi indicata), esponendo che:
(-) nel 1993 la IT, che svolgeva professionalmente l'attività di concessione di beni in leasing, le commissionò la realizzazione d'un impianto per la fabbricazione di tubi in cemento, destinato ad essere concesso in leasing alla IL;
(-) il macchinario era stato realizzato a regola d'arte, ma non venne ritirato ne' pagato.
Chiese, pertanto, la condanna di ambedue le società convenute al pagamento del prezzo dovutole.
2. La IT si oppose alla domanda eccependo - per quanto qui ancora rileva:
- l'inammissibilità della domanda a causa della previsione d'una clausola compromissoria;
- di avere esercitato il recesso dal contratto di vendita, consentitogli da apposita clausola.
Chiese pertanto il rigetto della domanda ovvero in subordine, per l'ipotesi di propria condanna, di essere tenuta indenne dalla IL.
3. La IL si costituì eccependo:
- l'inammissibilità della domanda a causa della previsione d'una clausola compromissoria;
- di non essere parte del contratto di vendita, e quindi di non essere tenuta al pagamento del prezzo;
- l'inadempimento della ET, per avere realizzato un macchinario viziato, ed ultimato oltre il termine contrattuale di consegna.
4. Con sentenza 11.11.2002 n. 42563 il Tribunale di Roma accolse la domanda attorea nei confronti della IL, rigettandola invece nei confronti della IT
5. La decisione di primo grado, appellata da tutte le parti, venne parzialmente riformata dalla Corte d'appeLO di Roma con sentenza 22.3.2007 n. 1390. Con tale decisione il giudice di secondo grado:
- confermò il rigetto dell'eccezione di compromesso;
- escluse che la ET si fosse resa inadempiente alle proprie obbligazioni, e che il rifiuto dell'utilizzatore di ritirare il bene fosse giustificato;
- ritiene che la mediocredito non fosse validamente receduta dal contratto di vendita, che perciò restava valido ed efficace;
- condannò la IT al pagamento del prezzo del macchinario in favore della ET, e la IL a tenere indenne la IT;
- condanno la IL in solido con la IT al pagamento in favore della ET del 15% del prezzo, quale acconto che la IL si era obbligata contrattualmente a pagare, per effetto di una delegano solvendi contenuta nel contratto di leasing.
6. La sentenza d'appeLO è stata impugnata dalla IL con 4 motivi.
Ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale la IT, anch'essa con quattro motivi.
La ET ha resistito, con separati controricorsi, ad ambedue i ricorsi (principale ed incidentale).
7. La causa, chiamata all'udienza del 6.2.2014, è stata rinviata a nuovo ruolo, per consentire la rinnovazione della notifica del ricorso incidentale proposto dalla IT nei confronti della ET.
Rinnovato l'atto viziato, la causa è stata quindi discussa all'udienza del 10.10.2014.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso.
1.1. Col primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta dal vizio di violazione di legge di cui all'art. 360 c.p.c., n. 3, si assumono violati gli artt. 1269 e 11270 c.c.. Espone, al riguardo, che la Corte d'appeLO ha condannato la IL a pagare alla ET il 15% del prezzo del macchinario acquistato dalla IT, sul presupposto che il contratto di leasing contenesse una delega in tal senso dalla IT alla IL. Tuttavì a la IT con lettera 20.4.1994 aveva esercitato il diritto di recesso dal contratto di leasing: tale recesso, pertanto, aveva determinato la caducazione dell'efficacia di tutte le clausole del contratto di leasing, ivi compresa quella che demandava alla IL il pagamento del 15% del prezzo. La Corte d'appeLO, pertanto, aveva errato nel condannare la IL ad adempiere un obbligo insussistente.
1.2. Il motivo è inammissibile, per difetto del requisito di autosufficienza.
La ricorrente infatti, pur lamentando la violazione di una clausola contrattuale, non ne trascrive il contenuto, in violazione del principio - più volte affermato da questa Corte - secondo cui il ricorrente per cassazione è tenuto a trascrivere integralmente il contenuto delle clausole asseritamente male interpretate o disapplicate (ex permultis, Sez. 2, Sentenza n. 3075 del 13/02/2006, Rv. 586462; Sez. 3, Sentenza n. 24461 del 18/11/2005, Rv. 584822;
Sez. 3, Sentenza n. 15798 del 28/07/2005, Rv. 584351; Sez. 3, Sentenza n. 15279 del 13/10/2003, Rv. 567433). In ogni caso il motivo sarebbe altresì infondato, posto che la delegano solvendi è un negozio autonomo, che evidentemente il giudice di merito ha ritenuto non travolto dalla risoluzione del contratto cui accedeva, con valutazione non erronea in diritto ed insindacabile in sede di legittimità (Sez. 2, Sentenza n. 8844 del 28/06/2001, Rv. 547808).
2. Il secondo motivo del ricorso principale.
2.1. Col secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta dal vizio di violazione di legge di cui all'art. 360 c.p.c., n.
3. Si assume violato l'art. 1373 c.c.. Espone, al riguardo, che la IT aveva esercitato il proprio diritto di recesso dal contratto di leasing. Per effetto di tale recesso il contratto di leasing si era sciolto, e l'unico soggetto tenuto al pagamento del prezzo d'acquisto del bene restava la IT.
La Corte d'appeLO aveva dunque errato a condannare la IL a rivalere la IT delle somme che questa avrebbe dovuto versare alla ET, perché di tale obbligo mancava la fonte.
2.2. Il motivo è tanto inammissibile quanto infondato. È inammissibile, perché concluso da un quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c. (applicabile ratione temporis al caso di specie) non pertinente. In esso infatti si chiede di stabilire se il recesso del concedente "libera l'utilizzatore dall'obbligo di pagamento del prezzo".
Nell'illustrazione del motivo, invece, il ricorrente si duole di una statuizione diversa, e cioè della condanna della IL a manlevare la concedente IT per le somme che era stata condannata a pagare alla ET.
Pertanto, anche ad affermare che il recesso del concedente dal contratto di leasing liberi l'utilizzatore dall'obbligo di pagare il prezzo al fornitore, resterebbe impregiudicato il problema dei rapporti tra lessore leaser. In secundis, il motivo è comunque infondato perché gli effetti della risoluzione anticipata del contratto di leasing erano espressamente previsti da quest'ultimo, ove si stabiliva l'obbligo dell'utilizzatore di tenere indenne il concedente (art. 21, comma 3, delle condizioni generali, trascritto dalla sentenza impugnata alle pp. 19-20).
3. Il terzo motivo del ricorso principale.
3.1. Col terzo motivo di ricorso il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe incorsa in un vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n.
5. Espone, al riguardo, che la Corte d'appeLO ha ritenuto il contratto di leasing valido ed efficace. Tuttavia ha condannato la IL (utilizzatore) a pagare alla IT (concedente) il controvalore del bene in unica soluzione. Ciò sarebbe iLOgico, perché se il contratto di leasing era valido la IL avrebbe dovuto in virtù di essi pagare alla IT i canoni con le periodicità convenute, e non l'intero prezzo di acquisto del macchinario.
3.2. Il motivo è infondato.
Il ricorrente equivoca, infatti, sulla effettiva portata precettiva della sentenza impugnata, la quale ha:
(a) ritenuto il contratto di vendita stipulato tra la ET (fornitore) e la IT (concedente) valido ed efficace: sulla scorta di tale giudizio ha condannato l'acquirente (IT) a pagare il prezzo al venditore, e l'utilizzatore a tenere indenne l'acquirente;
(b) ritenuto neLO stesso tempo il contratto di leasing risolto (pag. 19-20 della sentenza d'appeLO): sulla scorta di tale giudizio ha condannato l'utilizzatore a rivalere il concedente del prezzo di vendita in una unica soluzione.
Il motivo, di conseguenza, si fonda su un assunto (avere la Corte d'appeLO ritenuto valido ed efficace il contratto di leasing) erroneo.
4. Il quarto motivo del ricorso principale.
4.1. Col quarto ed ultimo motivo di ricorso il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta dal vizio di violazione di legge di cui all'art. 360 c.p.c., n.
3. Assume violati gli artt. 101, 106, 163 bis, 166, 167, 183 e 184 c.p.c.. Espone, al riguardo, che la IT, costituendosi nel giudizio di primo grado, formulò una domanda di manleva nei confronti dell'altra convenuta IL (c.d. "riconvenzionale orizzontale"), chiedendo di essere tenuta indenne in caso di accoglimento della domanda principale. Tale domanda, anche se la IL era costituita, doveva essere ritualmente notificata a quest'ultima società, previo differimento della prima udienza. L'omissione di tali adempimenti aveva provocato una nullità del procedimento e la lesione del diritto di difesa della IL.
4.2. Il motivo è tanto inammissibile quanto infondato. È inammissibile perché la questione sollevata in questa sede è nuova, e comunque la IL nei gradi di merito accettò il contraddittorio sulla domanda di manleva formulata nei suoi confronti dalla IT. In ogni caso, la domanda formulata da uno dei convenuti nei confronti dell'altro non va notificata e non esige il differimento della prima udienza, per la stessa ragione per la quale non si notifica la riconvenzione nei confronti dell'attore: e cioè che, dovendo tale domanda essere proposta a pena di decadenza almeno venti giorni prima della prima udienza, le altre parti hanno ogni agio di prenderne contezza e formulare le proprie difese.
5. Il Primo motivo del ricorso incidentale IT.
5.1. Col primo motivo del ricorso incidentale la IT lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta dal vizio di violazione di legge di cui all'art. 360 c.p.c., n.
3. Assume violati gli artt. 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1212 e 1220 c.c..
Espone, al riguardo, che la società ET, fornitrice del bene che si sarebbe dovuto concedere in leasing, ultimato tale bene l'aveva offerto alla IL con offerta secondo gli usi o non formale.
Essendo mancata una offerta reale, non si era verificato "il trasferimento della proprietà", e di conseguenza non era mai sorto il diritto della ET ad esigere il prezzo dall'acquirente IT.
Il motivo di ricorso è concluso da un quesito di diritto, ex art. 366 bis c.p.c., nel quale si chiede alla Corte di stabilire "se l'offerta non formale sia idonea a produrre gli effetti della consegna virtuale e il conseguente passaggio della proprietà".
5.2. Il motivo, così come prospettato nel quesito di diritto, è infondato.
Il contratto di vendita è un contratto ad effetti reali, non un contratto reale: pertanto il passaggio della proprietà nella vendita si produce con lo scambio di proposta ed accettazione, non certo con la consegna.
6. Il secondo motivo del ricorso incidentale IT.
6.1. Col secondo motivo di ricorso la IT lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta dal vizio di violazione di legge di cui all'art. 360 c.p.c., n. 3, Assume violati gli artt. 1362 e 1363 1364 c.c.. Espone, al riguardo, che il contratto di vendita stipulato tra la IT e la ET subordinava il passaggio di proprietà alla sottoscrizione del verbale di consegna (art. 2 delle condizioni di contratto). Non essendovi stata quest'ultima, la proprietà non si era mai trasferita alla IT. Il contratto di vendita non aveva perciò avuto esecuzione, e il recesso prima dell'esecuzione era di conseguenza consentito al concedente-acquirente. La Corte d'appeLO, di conseguenza, là dove aveva ritenuto che per effetto dell'offerta non formale di consegna la proprietà si era trasferita e il contratto aveva avuto esecuzione, aveva violato l'art. 1362 c.c., attribuendo al testo contrattuale un senso diverso da queLO fatto proprio dalla connessione delle parole.
6.2. Il motivo è infondato, sebbene la motivazione della sentenza impugnata debba essere, sul punto, corretta.
Effettivamente il contratto di vendita prevedeva che la proprietà del macchinario sarebbe passata alla società acquirente-concedente solo per effetto della sottoscrizione, da parte della corsetti e della IL, del "verbale di consegna".
Una clausola di questo tipo costituisce una condizione sospensiva dell'effetto traslativo della proprietà, scaturente dal contratto di vendita. Tale condizione sospensiva, dipendendo dalla volontà del venditore e di un terzo (IL), rientrava nel genus delle condizioni potestative.
Nel caso di specie, la Corte d'appeLO ha accertato in fatto che la IL venne meno al proprio obbligo (scaturente dal contratto di leasing) di ritirare il macchinario approntato dalla ET. Dunque la condizione sospensiva dell'efficacia della vendita venne definitivamente a mancare per effetto della condotta tenuta dalla parte che, per effetto dell'avveramento della condizione, avrebbe assunto l'obbligo di pagamento del canone nel contratto di leasing. Deve dunque trovare applicazione, nel nostro caso, il precetto dell'art. 1359 c.c., alla stregua del quale "la condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all'avveramento di essa". La presunzione legale di avveramento della condizione, resa impossibile dalla condotta colposa della IL, ha dunque determinato il perfezionamento del contratto di vendita, e l'insorgenza del debito di pagamento del prezzo in capo alla IT.
Nè rileva che la IL non fosse parte del contratto di vendita, ai fini dell'applicabilità dell'art. 1359 c.c.: ed infatti la IT, demandando alla IL l'adempimento dell'obbligo di ritirare il prodotto dal fornitore (obbligo che rispetto al venditore grava sull'acquirente, non certo sull'utilizzatore del contratto di leasing), ha assunto il rischio della condotta colposa di questi, ai sensi dell'art. 1228 c.c. (come bene evidenziato dalla sentenza impugnata a p. 17).
Pertanto l'impossibilità di avveramento della condizione sospensiva, dovuto a colpa della IL, nei confronti della ET è stato equivalente all'impossibilità di avveramento ascrivibile a colpa della IT, per i fini di cui all'art. 1359 c.c.. 7. Il terzo motivo del ricorso incidentale IT.
7.1. Col terzo motivo del proprio ricorso la IT sostiene che la sentenza impugnata sarebbe incorsa in un vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n.
5. Espone, al riguardo, che la Corte d'appeLO non ha indicato i motivi per cui, nonostante la chiara previsione contrattuale secondo cui il trasferimento della proprietà del macchinario sarebbe avvenuto solo per effetto della sottoscrizione del verbale di consegna, nella specie mancato, abbia ritenuto comunque avvenuto il suddetto trasferimento della proprietà.
7.2. Il motivo, di contenuto sovrapponibile al secondo, è infondato per le medesime ragioni già indicate al p. 6.2.
8. Il quarto motivo del ricorso incidentale IT.
8.1. Col quarto motivo di ricorso la IT lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta dal vizio di violazione di legge di cui all'art. 360 c.p.c., n.
3. Assume violati gli artt. 1324, 1325, 1362, 1363, 1364, 1367 e 1373 c.c.. Espone, al riguardo, che la Corte d'appeLO ha ritenuto invalido il recesso della IT dal contratto di vendita, sul presupposto che quel contratto consentiva il recesso all'acquirente-concedente solo previa cessione prò soluto al fornitore dei propri diritti verso l'utilizzatore. Tuttavia, poiché nella specie era mancata un dichiarazione di cessione di tali diritti dalla IT alla ET, il recesso era invalido.
Tale statuizione, osserva la ricorrente incidentale, contrasta tuttavia con le condizioni del contratto, il cui art. 12 non subordinava affatto l'efficacia del recesso ad alcuna formula sacramentale.
8.2. Il motivo è inammissibile per due indipendenti ragioni. In primo luogo è inammissibile in quanto la Corte d'appeLO ha reputato inefficace il recesso della IT dal contratto di vendita in base ad una doppia ratio decidendi:
(a) sia perché non contenente la cessione dei diritti spettante alla mediocredito nei confronti della IL;
(b) sia perché l'ha reputato tardivo (pag. 18, penultimo rigo, della sentenza impugnata).
La seconda delle suddette statuizioni non è stata censurata, con la conseguenza che l'accoglimento della prima non varrebbe a travolgere la sentenza, che resterebbe pur sempre sorretta da una adeguata ratio decidendi.
Il quarto motivo di ricorso della IT è, altresì, inammissibile perché la società concedente, pur dolendosi della violazione dell'art. 12 del contratto, non ne ha trascritto il testo nel controricorso, in violazione del principio di autosufficienza di cui si è detto supra, 1.2.
9. Le spese.
Nei rapporti tra la ET da un lato, e la IT e la IL dall'altro, le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 385 c.p.c., comma 1. Nei rapporti reciproci tra la IT e la IL la soccombenza reciproca costituisce un giusto motivo per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
la Corte di cassazione:
-) rigetta il ricorso principale;
-) rigetta il ricorso incidentale;
-) condanna La IT LE s.p.a. e la IL IE e F.LO s.a.s., in solido, alla rifusione in favore di ET s.r.l. delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nella somma di Euro 10.280, di cui Euro 200 per spese vive, oltre I.V.A. ed accessori di legge;
-) dichiara le spese del presente grado di giudizio integralmente compensate tra la IT LE s.p.a. e la IL IE e F.LO s.a.s..
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 10 ottobre 2014. Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2014