Cass. civ., sez. III, sentenza 02/12/2014, n. 25422
CASS
Sentenza 2 dicembre 2014

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La clausola di un contratto di compravendita, che preveda che la proprietà del bene si trasferisca all'acquirente - nella specie anche concedente del bene stesso in "leasing" - con la sottoscrizione congiunta del verbale di consegna da parte del venditore e dell'utilizzatore, si qualifica come condizione sospensiva che deve considerarsi avverata, ai sensi dell'art. 1359 cod. civ., qualora l'utilizzatore non sottoscriva il verbale, poiché il venditore, demandando a quest'ultimo l'adempimento del ritiro del bene, assume su di sé, a norma dell'art. 1228 cod. civ., il rischio della sua condotta colposa che fa verificare la condizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 02/12/2014, n. 25422
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 25422
    Data del deposito : 2 dicembre 2014

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