Sentenza 25 giugno 1964
Massime • 2
Le deposizioni rese da testimoni in violazione dell'art. 246 cod. proc civ che dispone che non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio, danno luogo a nullita avente carattere relativo, in quanto si ricollega alla tutela degli interessi delle parti e non ad un'attivita del giudice, onde essa deve essere opposta in Sede di espletamento della prova e, in Mancanza di una specifica deduzione, resta sanata ai sensi dell'art. 157 dello stesso codice. Tuttavia, la incapacita a testimoniare, di cui al citato art. 246 cod.proc.civ., pur se intervenuta la suddetta sanatoria della nullita, puo essere valutata dal giudice, non gia per eliminare dagli Atti le testimonianze rese dai testimoni incapaci a deporre, ma solo per sminuire l'attendibilita delle testimonianze stesse. ( V 3029/63; 2010/63; 1183/63).*
Le limitazioni legali all'ammissibilita della prova per testi non attengono all'ordine pubblico, ma sono dettate per tutela di interessi privatistici, onde la loro inosservanza non puo essere rilevata d'ufficio, ne dettata dalla parte dopo l'espletamento della prova medesima. Pertanto, la mancata opposizione, della parte interessata, al compimento dell'atto istruttorio richiesto dalla altra parte, assume il valore e la portata di una rinunzia tacita alla precedente eccezione di inammissibilita della prova della medesima parte sollevata, onde la prova espletata deve ritenersi definitivamente acquisita agli Atti. ( nella specie, vi era stata, in un primo tempo, opposizione di una parte all'ammissibilita della prova per testi articolata dall'altra parte, ma, successivamente, l'espletamento della prova stessa era stato richiesto da entrambe le parti di comune accordo e la escussione dei testi non aveva dato luogo ad opposizioni di sorta). ( V 1828/62; 936/62; 425/62; 620/61).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/06/1964, n. 1679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1679 |
| Data del deposito : | 25 giugno 1964 |
Testo completo
Le limitazioni legali all'ammissibilita della prova per testi non attengono all'ordine pubblico, ma sono dettate per tutela di interessi privatistici, onde la loro inosservanza non puo essere rilevata d'ufficio, ne dettata dalla parte dopo l'espletamento della prova medesima. Pertanto, la mancata opposizione, della parte interessata, al compimento dell'atto istruttorio richiesto dalla altra parte, assume il valore e la portata di una rinunzia tacita alla precedente eccezione di inammissibilita della prova della medesima parte sollevata, onde la prova espletata deve ritenersi definitivamente acquisita agli Atti. ( nella specie, vi era stata, in un primo tempo, opposizione di una parte all'ammissibilita della prova per testi articolata dall'altra parte, ma, successivamente, l'espletamento della prova stessa era stato richiesto da entrambe le parti di comune accordo e la escussione dei testi non aveva dato luogo ad opposizioni di sorta). ( V 1828/62; 936/62; 425/62; 620/61).*