Sentenza breve 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. II, sentenza breve 13/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00016/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00728/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di NA (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 728 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-,-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Pierluigi Avallone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune Cassino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Scittarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l’annullamento, previa sospensione
- della Determinazione Dirigenziale del Comune di Cassino - Area servizi - n. -OMISSIS-avente ad oggetto la “Ricollocazione sperimentale del mercato settimanale del sabato – settori merceologici casalinghi, piante e fiori e vendita animali”.
- di ogni altro atto presupposto e conseguente comunque connesso ai precedenti provvedimenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune Cassino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2024 la dott.ssa Viola Montanari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Gli odierni ricorrenti sono tutti titolari di concessioni per l’occupazione di suolo pubblico presso l’area mercatale di Cassino, ed operano tutti nel settore del commercio ambulante al dettaglio di piante e fiori casalinghi e animali.
2. Hanno dedotto in ricorso che con Delibera di G.M. n.-OMISSIS- il Comune di Cassino approvava la “ Modifica del Piano della gestione della sicurezza del centro commerciale urbano e del Plateatico Mercatale”, ritenendo di dover “trasferire presso un’altra area mercatale (Zona San Giovanni – Via degli Eroi) le categorie merceologiche dei casalinghi, delle piante, dei fiori e la vendita di animali per garantire una migliore viabilità del traffico cittadino e nel contempo dover assicurare la piena funzionalità al mercato dell’abbigliamento ”.
3. A tale delibera, faceva seguito, in data 22.08.2024, la Determinazione Dirigenziale n. -OMISSIS- con cui il Comune decideva di assegnare i posteggi individuati nell’ambito del nuovo plateatico mercatale, previa convocazione in data 29.08.2024 degli operatori dei settori sopra indicati (piante fiori e vendita animali); nonché di rilasciare le nuove autorizzazioni con durata fino al 31.12.2032.
4. Tanto premesso, hanno impugnato la determinazione da ultimo indicata proponendo i seguenti motivi:
-I Carenza di motivazione nella determinazione n. -OMISSIS- del 28.08.2024 – eccesso di potere: mancata ponderazione degli interessi pubblici e privati. Contraddittorietà, erroneità e assenza dei presupposti – inesistenza della graduatoria di assegnazione posteggi - violazione della legge 241/1990 e s.m.i. e del regolamento comunale (approvato con delibera di cc n. 27/4 del 19.7.2004); sul punto, hanno specificato che l’area mercatale –in base al medesimo Piano di Gestione – si compone di circa 326 posteggi “ufficiali” e n. 29 “a riserva”. Mentre il 96% dei suddetti posteggi (304 ufficiali e 29 a riserva) è stato ricollocato nella stessa area centrale dove si trovava prima, al contrario, il restante 6% dei mercatali (22 in totale) è stato posizionato in una zona cittadina del tutto nuova (-OMISSIS-), inadeguata sotto il profilo della sicurezza viaria, oltre che distante circa 800 metri dall’area mercato dove si trovano tutti gli altri operatori.
Hanno dedotto che la differenziazione per categorie merceologiche non è coerente con l’obiettivo di realizzare una miglioria nella circolazione stradale; mentre cela la volontà comunale di avvantaggiare il settore dell’abbigliamento.
Tanto più che nell’area di mercato esistono allo stato ben 29 posteggi “A RISERVA”, ossia 29 stalli lasciati liberi dall’Ente concedente proprio allo scopo di venire incontro ad eventuali cambiamenti e assestamenti dell’ultima ora; con conseguente possibilità, già prevista nel nuovo Plateatico, di poter collocare gli odierni ricorrenti (9 in tutto) in altrettanti posteggi attualmente vuoti, senza che ciò comporti il minimo danno a carico degli altri operatori.
-II Eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche e segnatamente: sviamento della funzione amministrativa contraddittorietà, illogicità, carenza dei presupposti fattuali e giuridici; difetto assoluto di istruttoria e di motivazione violazione dell’art. 3 legge n. 241/1990. Irragionevolezza ingiustizia manifeste. Omessa ponderazione di interessi rilevanti ; sul punto, hanno evidenziato che lo spostamento predisposto con l’atto impugnato comunque non garantisce il rispetto delle condizioni previste dal Piano Urbano Traffico, proponendo tre soluzioni alternative.
5. Si è costituito il Comune eccependo l’inammissibilità del ricorso per mancata tempestiva impugnazione della delibera di giunta comunale nr. -OMISSIS-, con la quale è stato disposto il ridetto trasferimento, e chiedendone comunque il rigetto, stante la sua infondatezza in fatto e in diritto.
6. La causa è stata assunta in decisione all’udienza camerale del 18 dicembre 2024 previo avviso alle parti della possibile adozione di una sentenza in forma semplificata ex art. 60 cpa.
7. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
8. I ricorrenti, operatori del mercato di Cassino appartenenti al settore del commercio ambulante al dettaglio di piante e fiori casalinghi e animali, si dolgono della loro ricollocazione in un’area (quella di -OMISSIS-) distante circa 850 mt dalla precedente area “centrale” di mercato, ove, invece, sono collocati tutti gli altri operatori di commercio al dettaglio. Tale ricollocazione in un’area asseritamente inadeguata dal punto di vista igienico e della circolazione stradale sarebbe idonea –ad avviso dei ricorrenti- a procurare loro un notevole svantaggio in termini di afflusso di clientela.
Ebbene, si legge nella delibera di Giunta n. -OMISSIS-: “ Ritenuto opportuno dover trasferire presso un’altra area mercatale (Zona -OMISSIS-) le categorie merceologiche dei casalinghi, delle piante, dei fiori e la vendita animali per garantire una migliore viabilità del traffico cittadino e nel contempo dover assicurare la piena funzionalità del mercato dell’abbigliamento”. La stessa delibera poi contiene l’approvazione della “… modifica del piano della gestione della sicurezza del centro commerciale urbano e del plateatico mercatale, redatto e trasmesso in data 27.05.2024 - rif. prot.n. -OMISSIS-- dal tecnico -OMISSIS- che si pone in allegato “A” alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale”.
Emerge, dunque, che la ricollocazione per settori merceologici nella nuova area di mercato è stata già disposta in maniera definitiva con la predetta delibera non impugnata e che, tuttavia, concretizza una lesione diretta ed immediata per i ricorrenti.
Ne consegue che l’annullamento del provvedimento impugnato non apporterebbe alcuna effettiva utilità ai ricorrenti, in quanto esso non potrebbe incidere sull’efficacia della suddetta delibera comunale, con la conseguenza che permarrebbe inalterato il disposto trasferimento del settore merceologico nella area individuata dal Comune.
9. Anche a ritenere che la predetta delibera di giunta sia stata impugnata a mezzo della locuzione “- di ogni altro atto presupposto e conseguente comunque connesso ai precedenti provvedimenti”, tale impugnazione sarebbe irricevibile per tardività, posto che la delibera è stata pubblicata nell’Albo Pretorio on-line del Comune in data 3.06.2024 e il ricorso è stato notificato il 26.10.2024.
10. Infine, per ciò che concerne il profilo di censura relativo alla mancata adozione di una graduatoria per l’assegnazione dei 22 posteggi del settore del commercio ambulante al dettaglio di piante e fiori casalinghi e animali, graduatoria cha avrebbe dovuto essere approvata secondo quanto previsto dalla delibera di G.M. n. 129 del 19.3.2024 (“Atto di indirizzo politico – amministrativo. Ricollocazione temporanea e sperimentale del mercato settimanale del sabato – settori merceologici abbigliamento – casalinghi – piante e dei fiori e vendita animali ”), osserva il Collegio che resta nelle prerogative dei ricorrenti la possibilità di sollecitare il Comune all’adozione di tale atto, ferma restando la collocazione nell’area di-OMISSIS-. L’atto impugnato, del resto, è compatibile con l’adozione della anelata graduatoria, sicché sotto tale profilo non appare illegittimo.
11. In considerazione della natura in rito e della minima attività processuale svolta si stima equa la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di NA (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in NA nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Maria Bucchi, Presidente FF
Massimiliano Scalise, Referendario
Viola Montanari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Viola Montanari | Roberto Maria Bucchi |
IL SEGRETARIO