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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 10/04/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1583 RG. 2024;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. Parte_1 C.F._1 parte opponente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Vito Salvatore Buffa e
, C.F. in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Rizzo.
OGGETTO: opposizione a verbale unico di accertamento
Definisce il giudizio pronunciando la seguente
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio l' spiegando opposizione avverso verbale unico di CP_1 accertamento e notificazione n.2023 – 216575 – PCON – 1 del 8.4.2024, notificato il 15.04.2024, nel quale venivano individuata una pretesa economica di € 97.207,15 per contributi e sanzioni scaturiti dall'impiego irregolare (ovvero con contratto a termine scaduto) di 7 lavoratori trovati intenti a svolgere attività agricola al momento dell'accesso ispettivo. Ha quindi chiesto di “dichiarare l'invalidità, inefficacia ed illegittimità del verbale unico di accertamento” nonché del “provvedimento di inammissibilità del 10.09.2024 avverso il ricorso gerarchico presso il Comitato Provinciale , e di CP_1
“annullare/revocare i provvedimenti con i quali si richiede all'esponente/ricorrente il pagamento dei contributi e delle somme aggiuntive pari ad e.97.207,15”. CP_1
Si è costituito in giudizio l il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
Sul contraddittorio così instaurato, la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Preliminarmente va detto che l'azione incardinata dalla parte ricorrente va qualificata come azione di accertamento negativo del debito contributivo e dei fatti (indicati nel verbale) dai quali il medesimo promana.
1 Sotto questo profilo, sebbene le conclusioni del ricorso siano connotate da un'impronta caducatoria, lo scrivente ritiene comunque possibile un'interpretazione correttiva della pretesa, dal momento che (come spiegato da autorevole dottrina) ogni domanda costitutiva o di condanna racchiude implicitamente in sé pure una domanda di accertamento. Quindi, dal momento che il più deve includere il meno, lo scrivente ritiene possibile estrapolare, dalle richieste di cui all'atto introduttivo, le sole istanze implicite di accertamento negativo dei presupposti del credito.
Ciò detto, va rigettata l'eccezione preliminare sollevata dall concernente il CP_1 preteso difetto di interesse ad agire di parte ricorrente. Sotto questo aspetto va detto che, nonostante talune pronunce escludano che la parte possa avere interesse a contestare una pretesa che l'Ente creditore non ha ancora formalizzato mediante gli strumenti giuridici messi a disposizione dall'Ordinamento, lo scrivente ritiene di aderire all'orientamento che sembra prevalente nella giurisprudenza di legittimità. La S.C., infatti, ha da tempo affermato che non può essere aprioristicamente escluso che la parte abbia interesse all'accertamento dei fatti al fine di impedire le successive iniziative degli Enti creditori e, anzi, ha chiarito, ribaltando il proprio precedente indirizzo, che l'onere della prova circa la sussistenza dei fatti menzionati nel verbale grava sul creditore in senso sostanziale, convenuto nel giudizio di accertamento negativo (sul punto, cfr. Cass. Cass. 12108/10, la quale ha condiviso quanto già affermato da Cass. 1391/85 e da C.App. Ancona sent. n. 97/09).
Va poi rigettata la doglianza di parte ricorrente circa la violazione dei termini di cui all'art. 14 della Legge n.689/1981, dal momento che le somme indicate nel verbale contestato non vengono chieste a titolo di sanzione amministrativa, bensì a titolo di contribuzione omessa, sanzioni civili e interessi.
Ancora: è infondata la doglianza di parte ricorrente per il (preteso) difetto di motivazione del verbale impugnato. A parte la circostanza che una eventuale violazione dell'obbligo di motivazione sarebbe irrilevante, in quanto il presente giudizio (come detto) non è di matrice caducatoria, bensì, accertativa (quindi, non si discorre della validità di un atto, ma della sussistenza o meno dei fatti riferiti dagli ispettori e forieri di una determinata obbligazione), nel caso di specie il verbale spiega in modo chiaro le ragioni per le quali si è ritenuto che l'odierno opponente sia debitore della somma ivi indicata. Pure le doglianze per la (riferita) “omessa indicazione dei parametri utilizzati per l'elaborazione dei conteggi relativi alle somme intimate” sono palesemente infondate: nel verbale in questione, la contribuzione omessa viene quantificata, previa precisa indicazione del CCNL applicato, indicando esplicitamente, il numero di giorni e di ore giornaliere prese in considerazione per ciascun lavoratore, nonché la paga oraria applicata.
Ancora, le doglianze dell'opponente correlate al fatto che i lavoratori ascoltati in sede ispettiva non fossero in grado di comprendere la lingua italiana sono anch'esse
2 infondate (ai limiti della temerarietà), dal momento che nel verbale ispettivo si afferma, con valore di prova legale, quanto segue: “si dà atto che le dichiarazioni rese dai lavoratori stranieri sono state assunte con l'ausilio di apposito mediatore culturale”. Parallelamente, nelle singole dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva si dà atto della presenza di un interprete.
Ciò detto, prima di entrare nel merito dei fatti accertati dagli Ispettori, giova ricordare che la giurisprudenza ormai consolidata attribuisce al verbale ispettivo un valore probatorio disomogeneo, ossia un triplice livello di attendibilità secondo i fatti che ne costituiscono oggetto, attribuendo loro: “a) piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, facendo fede fino a prova contraria, ammissibile qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, costituendo comunque argomento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con altri elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore, e può essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità, o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, sino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dal pubblico ufficiale (Cass. n. 6565/2007; Cass. n. 9919/2006; Cass. n. 11946/2005)”. E più in particolare, “In ordine all'efficacia probatoria dei verbali ispettivi, deve rilevarsi che l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano prive di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche, infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità. Si è infatti affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. L. sentenza n. 15073 del 6.6.2008; sez. L. sentenza n. 3525 del 22.2.2005), il principio, cui si è attenuta la sentenza impugnata, ed al quale va data continuità, secondo il quale i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino essere avvenuti in loro presenza, mentre per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile ed apprezzabile dal Giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio, o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (Cass. sez. lav. 14 maggio 2014, n. 10427).
3 Ciò risulta ulteriormente avvalorato dalla considerazione che, in caso di divergenza tra dichiarazioni rese in sede ispettiva e dichiarazioni rese in sede giudiziaria, come sempre ritenuto dalla Corte di Cassazione (Cass. 23229/04), possa attribuirsi maggiore rilevanza ed attendibilità alle prime perché rese con maggiore immediatezza e spontaneità rispetto ai fatti dichiarati. Secondo il richiamato orientamento della giurisprudenza di legittimità, da ritenersi ormai pacifico, i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali o dagli ispettori del lavoro possono quindi costituire prova sufficiente delle circostanze riferite dai lavoratori al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (cfr. Cass. 09.11.2010, n.22743; 02.10.2008, n.24416; 14.04.2008, n.9812; 06.06.2008, n.15073).
Orbene, venendo al caso concreto, deve dirsi provato con certezza (fino a querela di falso) il fatto, appurato direttamente dagli ispettori, che il giorno 15.9.2023, nel corso del primo accesso ispettivo, fossero presenti e intenti a svolgere attività ontologicamente lavorativa i s.ri , CP_2 CP_3 Parte_2
, , , , e il sig.
[...] Parte_3 Parte_4 Persona_1
. Parte_5
E' poi certo il fatto che i detti lavoratori abbiano reso le dichiarazioni raccolte dagli ispettori.
In sostanza, i fatti sui quali non si è formata la prova legale investono la veridicità delle dichiarazioni raccolte in sede ispettiva e le valutazioni consequenziali (ad es. circa la possibilità o meno di qualificare i rapporti di lavoro come di natura subordinata). I lavoratori ascoltati hanno tutti riferito di essere stati assunti dal più o meno Pt_1 nello stesso periodo, e di svolgere l'attività con i medesimi orari.
ha pure precisato di prendere direttive da parte del sig. Persona_1 Pt_1
Quanto precede è stato confermato anche da altri 4 colleghi dei lavoratori suddetti (ossia, da “testimoni” non aventi interesse al presente accertamento, perché regolarmente impiegati dall'opponente), i quali hanno espressamente menzionato i lavoratori per i quali sono state riscontrate le irregolarità di cui al verbale, confermando il fatto che questi vennero tutti assunti due anni prima dell'accesso, e che lavoravano tutti con i medesimi orari osservati anche dai dipendenti “regolari” del Pt_1
Va detto che le circostanze appena riportate mal si coniugano con l'idea che i detti lavoratori espletassero le rispettive attività in regime di autonomia. Piuttosto, il fatto che tutti i lavoratori impiegati dal osservassero il medesimo orario è un indice Pt_1 del fatto che tale orario sia stato individuato unilateralmente dal committente, quindi, che i rapporti lavorativi in questione fossero connotati da subordinazione. Sotto tale profilo, le doglianze articolate in ricorso vanno respinte, dovendosi ritenere che la deduzione operata dagli ispettori, circa la matrice subordinata dei rapporti di lavoro in questione, sia condivisibile.
4 Anche in ordine alla durata dei rapporti di lavoro in esame, dalle dichiarazioni raccolte in sede ispettiva emerge in modo univoco che tutti i lavoratori menzionati nel verbale sono stati assunti simultaneamente, circa 2 anni prima dell'accesso ispettivo (ossia, dal settembre 2021), tranne , che ha dichiarato di CP_2 lavorare per il da ben 5 anni (ossia, dal 2018). Pt_1
L'attività, poi, veniva svolta per 6 giorni a settimana, per circa 7 ore al giorno, come riferito da tutti i lavoratori ascoltati. Le dichiarazioni appena riassunte, tutte corredate dai dati identificativi dei dichiaranti, sono compatte, univoche e reciprocamente omogenee (con tanto di indicazione dei nominativi dei colleghi espressamente menzionati da ciascun dichiarante), e sono peraltro, confermate anche da altri lavoratori che, come detto, non erano interessati alle vicende di cui al verbale ispettivo (quindi, erano particolarmente attendibili), al punto da potervi fare pieno affidamento. In altre parole, le dichiarazioni appena riassunte vanno inquadrate nella seconda delle tre situazioni astratte individuate dalla giurisprudenza sopra richiamata, ossia, fanno fede fino a prova contraria. Dal momento che tale prova contraria nel ricorso non viene offerta, si deve ritenere che l'onere gravante sull sia stato pienamente assolto. CP_1
La domanda di accertamento negativo, in sostanza, va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri di cui al DM 55/14, tenuto conto del valore della causa (compreso fra € 52.000 ed € 260.000) e dell'espletamento delle fasi di studio, introduzione, trattazione e decisione della stessa.
PQM
- Rigetta il ricorso;
- Condanna la parte opponente al pagamento delle spese che liquida in € 7.450,00 oltre iva, CPA e spese generali.
Trapani, 10/04/2025 Il giudice
Mauro Petrusa
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. Parte_1 C.F._1 parte opponente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Vito Salvatore Buffa e
, C.F. in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Rizzo.
OGGETTO: opposizione a verbale unico di accertamento
Definisce il giudizio pronunciando la seguente
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio l' spiegando opposizione avverso verbale unico di CP_1 accertamento e notificazione n.2023 – 216575 – PCON – 1 del 8.4.2024, notificato il 15.04.2024, nel quale venivano individuata una pretesa economica di € 97.207,15 per contributi e sanzioni scaturiti dall'impiego irregolare (ovvero con contratto a termine scaduto) di 7 lavoratori trovati intenti a svolgere attività agricola al momento dell'accesso ispettivo. Ha quindi chiesto di “dichiarare l'invalidità, inefficacia ed illegittimità del verbale unico di accertamento” nonché del “provvedimento di inammissibilità del 10.09.2024 avverso il ricorso gerarchico presso il Comitato Provinciale , e di CP_1
“annullare/revocare i provvedimenti con i quali si richiede all'esponente/ricorrente il pagamento dei contributi e delle somme aggiuntive pari ad e.97.207,15”. CP_1
Si è costituito in giudizio l il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
Sul contraddittorio così instaurato, la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Preliminarmente va detto che l'azione incardinata dalla parte ricorrente va qualificata come azione di accertamento negativo del debito contributivo e dei fatti (indicati nel verbale) dai quali il medesimo promana.
1 Sotto questo profilo, sebbene le conclusioni del ricorso siano connotate da un'impronta caducatoria, lo scrivente ritiene comunque possibile un'interpretazione correttiva della pretesa, dal momento che (come spiegato da autorevole dottrina) ogni domanda costitutiva o di condanna racchiude implicitamente in sé pure una domanda di accertamento. Quindi, dal momento che il più deve includere il meno, lo scrivente ritiene possibile estrapolare, dalle richieste di cui all'atto introduttivo, le sole istanze implicite di accertamento negativo dei presupposti del credito.
Ciò detto, va rigettata l'eccezione preliminare sollevata dall concernente il CP_1 preteso difetto di interesse ad agire di parte ricorrente. Sotto questo aspetto va detto che, nonostante talune pronunce escludano che la parte possa avere interesse a contestare una pretesa che l'Ente creditore non ha ancora formalizzato mediante gli strumenti giuridici messi a disposizione dall'Ordinamento, lo scrivente ritiene di aderire all'orientamento che sembra prevalente nella giurisprudenza di legittimità. La S.C., infatti, ha da tempo affermato che non può essere aprioristicamente escluso che la parte abbia interesse all'accertamento dei fatti al fine di impedire le successive iniziative degli Enti creditori e, anzi, ha chiarito, ribaltando il proprio precedente indirizzo, che l'onere della prova circa la sussistenza dei fatti menzionati nel verbale grava sul creditore in senso sostanziale, convenuto nel giudizio di accertamento negativo (sul punto, cfr. Cass. Cass. 12108/10, la quale ha condiviso quanto già affermato da Cass. 1391/85 e da C.App. Ancona sent. n. 97/09).
Va poi rigettata la doglianza di parte ricorrente circa la violazione dei termini di cui all'art. 14 della Legge n.689/1981, dal momento che le somme indicate nel verbale contestato non vengono chieste a titolo di sanzione amministrativa, bensì a titolo di contribuzione omessa, sanzioni civili e interessi.
Ancora: è infondata la doglianza di parte ricorrente per il (preteso) difetto di motivazione del verbale impugnato. A parte la circostanza che una eventuale violazione dell'obbligo di motivazione sarebbe irrilevante, in quanto il presente giudizio (come detto) non è di matrice caducatoria, bensì, accertativa (quindi, non si discorre della validità di un atto, ma della sussistenza o meno dei fatti riferiti dagli ispettori e forieri di una determinata obbligazione), nel caso di specie il verbale spiega in modo chiaro le ragioni per le quali si è ritenuto che l'odierno opponente sia debitore della somma ivi indicata. Pure le doglianze per la (riferita) “omessa indicazione dei parametri utilizzati per l'elaborazione dei conteggi relativi alle somme intimate” sono palesemente infondate: nel verbale in questione, la contribuzione omessa viene quantificata, previa precisa indicazione del CCNL applicato, indicando esplicitamente, il numero di giorni e di ore giornaliere prese in considerazione per ciascun lavoratore, nonché la paga oraria applicata.
Ancora, le doglianze dell'opponente correlate al fatto che i lavoratori ascoltati in sede ispettiva non fossero in grado di comprendere la lingua italiana sono anch'esse
2 infondate (ai limiti della temerarietà), dal momento che nel verbale ispettivo si afferma, con valore di prova legale, quanto segue: “si dà atto che le dichiarazioni rese dai lavoratori stranieri sono state assunte con l'ausilio di apposito mediatore culturale”. Parallelamente, nelle singole dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva si dà atto della presenza di un interprete.
Ciò detto, prima di entrare nel merito dei fatti accertati dagli Ispettori, giova ricordare che la giurisprudenza ormai consolidata attribuisce al verbale ispettivo un valore probatorio disomogeneo, ossia un triplice livello di attendibilità secondo i fatti che ne costituiscono oggetto, attribuendo loro: “a) piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, facendo fede fino a prova contraria, ammissibile qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, costituendo comunque argomento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con altri elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore, e può essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità, o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, sino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dal pubblico ufficiale (Cass. n. 6565/2007; Cass. n. 9919/2006; Cass. n. 11946/2005)”. E più in particolare, “In ordine all'efficacia probatoria dei verbali ispettivi, deve rilevarsi che l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano prive di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche, infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità. Si è infatti affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. L. sentenza n. 15073 del 6.6.2008; sez. L. sentenza n. 3525 del 22.2.2005), il principio, cui si è attenuta la sentenza impugnata, ed al quale va data continuità, secondo il quale i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino essere avvenuti in loro presenza, mentre per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile ed apprezzabile dal Giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio, o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (Cass. sez. lav. 14 maggio 2014, n. 10427).
3 Ciò risulta ulteriormente avvalorato dalla considerazione che, in caso di divergenza tra dichiarazioni rese in sede ispettiva e dichiarazioni rese in sede giudiziaria, come sempre ritenuto dalla Corte di Cassazione (Cass. 23229/04), possa attribuirsi maggiore rilevanza ed attendibilità alle prime perché rese con maggiore immediatezza e spontaneità rispetto ai fatti dichiarati. Secondo il richiamato orientamento della giurisprudenza di legittimità, da ritenersi ormai pacifico, i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali o dagli ispettori del lavoro possono quindi costituire prova sufficiente delle circostanze riferite dai lavoratori al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (cfr. Cass. 09.11.2010, n.22743; 02.10.2008, n.24416; 14.04.2008, n.9812; 06.06.2008, n.15073).
Orbene, venendo al caso concreto, deve dirsi provato con certezza (fino a querela di falso) il fatto, appurato direttamente dagli ispettori, che il giorno 15.9.2023, nel corso del primo accesso ispettivo, fossero presenti e intenti a svolgere attività ontologicamente lavorativa i s.ri , CP_2 CP_3 Parte_2
, , , , e il sig.
[...] Parte_3 Parte_4 Persona_1
. Parte_5
E' poi certo il fatto che i detti lavoratori abbiano reso le dichiarazioni raccolte dagli ispettori.
In sostanza, i fatti sui quali non si è formata la prova legale investono la veridicità delle dichiarazioni raccolte in sede ispettiva e le valutazioni consequenziali (ad es. circa la possibilità o meno di qualificare i rapporti di lavoro come di natura subordinata). I lavoratori ascoltati hanno tutti riferito di essere stati assunti dal più o meno Pt_1 nello stesso periodo, e di svolgere l'attività con i medesimi orari.
ha pure precisato di prendere direttive da parte del sig. Persona_1 Pt_1
Quanto precede è stato confermato anche da altri 4 colleghi dei lavoratori suddetti (ossia, da “testimoni” non aventi interesse al presente accertamento, perché regolarmente impiegati dall'opponente), i quali hanno espressamente menzionato i lavoratori per i quali sono state riscontrate le irregolarità di cui al verbale, confermando il fatto che questi vennero tutti assunti due anni prima dell'accesso, e che lavoravano tutti con i medesimi orari osservati anche dai dipendenti “regolari” del Pt_1
Va detto che le circostanze appena riportate mal si coniugano con l'idea che i detti lavoratori espletassero le rispettive attività in regime di autonomia. Piuttosto, il fatto che tutti i lavoratori impiegati dal osservassero il medesimo orario è un indice Pt_1 del fatto che tale orario sia stato individuato unilateralmente dal committente, quindi, che i rapporti lavorativi in questione fossero connotati da subordinazione. Sotto tale profilo, le doglianze articolate in ricorso vanno respinte, dovendosi ritenere che la deduzione operata dagli ispettori, circa la matrice subordinata dei rapporti di lavoro in questione, sia condivisibile.
4 Anche in ordine alla durata dei rapporti di lavoro in esame, dalle dichiarazioni raccolte in sede ispettiva emerge in modo univoco che tutti i lavoratori menzionati nel verbale sono stati assunti simultaneamente, circa 2 anni prima dell'accesso ispettivo (ossia, dal settembre 2021), tranne , che ha dichiarato di CP_2 lavorare per il da ben 5 anni (ossia, dal 2018). Pt_1
L'attività, poi, veniva svolta per 6 giorni a settimana, per circa 7 ore al giorno, come riferito da tutti i lavoratori ascoltati. Le dichiarazioni appena riassunte, tutte corredate dai dati identificativi dei dichiaranti, sono compatte, univoche e reciprocamente omogenee (con tanto di indicazione dei nominativi dei colleghi espressamente menzionati da ciascun dichiarante), e sono peraltro, confermate anche da altri lavoratori che, come detto, non erano interessati alle vicende di cui al verbale ispettivo (quindi, erano particolarmente attendibili), al punto da potervi fare pieno affidamento. In altre parole, le dichiarazioni appena riassunte vanno inquadrate nella seconda delle tre situazioni astratte individuate dalla giurisprudenza sopra richiamata, ossia, fanno fede fino a prova contraria. Dal momento che tale prova contraria nel ricorso non viene offerta, si deve ritenere che l'onere gravante sull sia stato pienamente assolto. CP_1
La domanda di accertamento negativo, in sostanza, va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri di cui al DM 55/14, tenuto conto del valore della causa (compreso fra € 52.000 ed € 260.000) e dell'espletamento delle fasi di studio, introduzione, trattazione e decisione della stessa.
PQM
- Rigetta il ricorso;
- Condanna la parte opponente al pagamento delle spese che liquida in € 7.450,00 oltre iva, CPA e spese generali.
Trapani, 10/04/2025 Il giudice
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