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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/11/2025, n. 10232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10232 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
IV SEZIONE CIVILE
PROC. N. 9463/2023
Verbale di udienza in trattazione scritta
Il Giudice,
preso atto che l'udienza del 07.11.2025 ha avuto svolgimento mediante il deposito e lo scambio di note scritte contenenti le istanze e conclusioni;
lette le note depositate telematicamente dalle parti e le conclusioni ivi rassegnate;
P.Q.M.
Decide la causa ex art 281 sexies c.p.c. come da sentenza che segue e che viene pubblicata a verbale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli- in persona del Giudice Istruttore in funzione di giudice monocratico, dott.ssa NA OL ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9463 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 decisa ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 07.11.2025 avente ad oggetto impugnativa delibera condominiale e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Fabiola Cristofano ed elettivamente Parte_1 domiciliato unitamente alla stessa in Portici alla via Leonardo da Vinci n. 36, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione;
ATTORE
E
, in persona Controparte_1 dell'amministratore suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
BE LU AL, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato , premesso di essere Parte_1 proprietario di diversi appartamenti facenti parte del condominio di Controparte_1 [...]
, , che in data 18.06.2022 veniva convocata l'assemblea Controparte_1 Controparte_1 condominiale in esito alla quale l'assemblea approvava i bilanci presentati per gli anni 2017,
2018, 2019, 2020, 2021 con le relative ripartizioni, nonché i rendiconti straordinari per le medesime annualità con le relative ripartizioni e il bilancio preventivo per l'anno 2022 con le relative ripartizioni, che la delibera de quo doveva ritenersi nulla per violazione del disposto di cui all'art. 1130 c.c. che impone all'amministratore di redigere annualmente il rendiconto condominiale della gestione e convocare l'assemblea entro 180 gg dalla chiusura del bilancio, in quanto l'amministratore aveva omesso di produrre in assemblea in sede di approvazione del bilancio il registro della contabilità regolarmente tenuto, per la violazione del principio di annualità della gestione di cui agli artt. 1135 c.c. e 1130 bis c.c. tanto del bilancio preventivo che di quello consuntivo, si era proceduto alla discussione distinta tra spese ordinarie approvate per varie annualità riunite a quelle straordinarie approvate in un altro punto all'ODG, vi era difformità tra quanto approvato e quanto risultante dall'ordine del giorno con riguardo al bilancio di previsione per l'anno 2022, errore emendato dal solo con CP_1 delibera in data 22.09.2022, vi era stato erroneo computo delle spese straordinarie relative al risarcimento del danno da infiltrazione dell'immobile del medesimo attore le cui spese erano state poste, illegittimamente, anche a carico dell'opponente- danneggiato, tutto ciò premesso conveniva in giudizio il dinanzi al Controparte_1
Tribunale di Napoli al fine di ottenere l'annullamento della delibera impugnata ai punti 1, 2 e 4, il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.
All'udienza fissata per la comparizione si costituiva il il quale Controparte_1 insisteva nel rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto.
Ammessa ed espletata CTU, la causa era rinviata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 07.11.2025
In via preliminare va rilevato con riguardo al primo motivo di impugnativa proposto da pare attrice che la giurisprudenza di merito cui questo giudicante intende aderire e dare continuità ritiene legittima la delibera con la quale l'assemblea condominiale approvi in un'unica soluzione più consuntivi ognuno, però relativo ad un singolo esercizio finanziario annuale, mentre, invece, non è ammessa l'approvazione di un rendiconto pluriennale o di un consuntivo pluriennale il quale comprenda più esercizi finanziari riuniti.
Orbene nel caso di specie sono stati discussi ed approvati in un'unica soluzione più rendiconti distinti riferiti a singoli e specifici anni di gestione, dunque non vi è stata una previsione pluriennale di spesa essendo stati oggetto di approvazione i bilanci consuntivi e non preventivi, di qui con riguardo a tale profilo la legittimità della delibera impugnata. Quanto alla difformità tra quanto approvato e l'ordine del giorno relativamente alla approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2022 va rilevato che con delibera del 2209.2022 il ha CP_1 provveduto alla correzione dell'errore si trattava, invero, di mero errore materiale riferito all'anno (2020 in luogo dell'anno corretto 2022).
Con riguardo invece alla correttezza contabile dei bilanci approvati va premesso che nel corso del giudizio veniva espletata CTU a firma del il quale ha concluso il proprio Persona_1 elaborato peritale affermando che dal punto di vista tecnico i bilanci consuntivi ordinari relativi agli anni 2017, 2018, 2019 2020, 2021 non rispondono ai requisiti richiesti dall'art. 1130 bis c.c. e che dal punto di vista tecnico i bilanci consuntivi straordinari relativi agli anni 2017,
2018, 2019, e 2020 non rispondono ai requisiti richiesti dall'art. 1130 bis c.c. mentre il bilancio preventivo dell'anno 2022 non presenta incongruenze ed errori”. Ha, altresì, precisato quanto allo stato patrimoniale che non era stata separata la situazione patrimoniale delle gestioni ordinarie dalla situazione patrimoniale delle gestioni straordinarie rendendo di non facile lettura la situazione patrimoniale complessiva del condominio, e quanto al conto economico che le uscite erano state massivamente indicate senza distinzione tra gestione ordinaria e straordinaria e senza ulteriori dettagli, infine che nel registro della contabilità non c'era evidenza della continuità del saldo della banca e anche la traccia del pagamento di alcuni debiti che dovevano risultare tra le passività con specifica indicazione.
Chiamato a chiarimenti il CTU all'udienza del 21.03.2025 ha precisato per i bilanci ordinari approvati con la impugnata delibera che “non posso riferire che vi sia effettiva corrispondenza tra le voci di spesa e quanto riportato nelle voci passività di ogni singolo anno in quanto non sono stati prodotti agli atti i documenti idonei alla verifica tranne che per l'anno 2021 dove vi
è corrispondenza tra le spese e le passività, e in merito a quanto riferito circa la incongruenza dei bilanci posso chiarire che vi è corrispondenza solo del dato numerico ma che tale dato non
è stato possibile verificare in quanto mancante agli atti la documentazione contabile di supporto a tale verifica.
Essendo queste le conclusioni cui è giunto il CTU, cui non è possibile discostarsi in quanto sorrette da motivazione logica e coerente, oltre che ribadite nei chiarimenti resi, deve ritenersi che i bilanci approvati, pur se riportano dati numerici corretti e coerenti, non rispondono ai principi della trasparenza e correttezza contabile non essendo stato possibile per il CTU verificare la corrispondenza tra le passività e le voci di spesa riportate nella documentazione contabile, attesa la incompletezza della stessa, con conseguente violazione del dettame di cui all'art. 1130 bis c.c. e annullabilità della delibera di approvazione, tempestivamente impugnata dal ricorrente assente nel termine decadenziale di gg 30 dalla redazione del verbale CP_1 negativo di mediazione.
Infine con riguardo alla circostanza per la quale la delibera impugnata sarebbe illegittima anche in merito alla ripartizione delle spese straordinarie di risarcimento dei danni per le infiltrazioni che hanno interessato l'immobile di parte ricorrente in quanto poste a carico dello stesso danneggiato detto motivo di impugnazione è da ritenersi destituito di fondamento, preme richiamare sul punto l'orientamento affermato dalla giurisprudenza di legittimità a mente del quale “Il , che subisca nella propria unità immobiliare un danno derivante CP_1 dall'omessa manutenzione delle parti comuni dell'edificio ai sensi degli artt. 1123,1124,1125
e 1126 c.c., assume, quale danneggiato, la posizione di terzo avente diritto al risarcimento nei confronti del , senza tuttavia essere esonerato dall'obbligo, che trova la sua fonte CP_1 nella comproprietà o nella utilità di quelle e non nella specifica condotta illecita ad esso attribuibile, di contribuire a sua volta, in misura proporzionale al valore della rispettiva porzione, alle spese necessarie per la riparazione delle parti comuni dell'edificio e alla rifusione dei danni cagionati”.
Con riguardo a tale profilo, quindi, le doglianze di parte attrice debbono ritenersi prive di fondamento.
Deriva da quanto detto che la domanda deve essere accolta nei limiti innanzi indicati e la delibera impugnata assunta dal in data 18.06.2022 deve essere Parte_2 annullata nella parte in cui risultano approvati i punti n. 1 e 2 dell'ordine del giorno, ad esclusione quindi del punto 4 relativo alla approvazione del bilancio preventivo per l'anno
2022.
La parziale soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3, comprensive della CTU
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Napoli- definitivamente pronunziando sulla domanda in epigrafe precisata e tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa istanza, così provvede:
1) Accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto annulla la delibera assunta dal condominio in data 18.06.2022 nella parte in cui sono stati approvati i CP_1 Pt_2 punti n. 1 e 2 dell'ordine del giorno;
2) Rigetta nel resto la domanda proposta
3) Condanna il condominio al pagamento in favore di Parte_2 Parte_1 dei 2/3 delle spese del presente giudizio liquidate per intero in € 250,00 per spese, ed €
5400,00 per onorario, oltre I.V.A se dovuta e rimborso spese generali come per legge.
4) Pone definitivamente le spese di CTU per i 2/3 a carico di parte convenuta
[...]
e per 1/3 a carico di parte attrice Parte_2
Così deciso il 07.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa NA OL -
IV SEZIONE CIVILE
PROC. N. 9463/2023
Verbale di udienza in trattazione scritta
Il Giudice,
preso atto che l'udienza del 07.11.2025 ha avuto svolgimento mediante il deposito e lo scambio di note scritte contenenti le istanze e conclusioni;
lette le note depositate telematicamente dalle parti e le conclusioni ivi rassegnate;
P.Q.M.
Decide la causa ex art 281 sexies c.p.c. come da sentenza che segue e che viene pubblicata a verbale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli- in persona del Giudice Istruttore in funzione di giudice monocratico, dott.ssa NA OL ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9463 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 decisa ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 07.11.2025 avente ad oggetto impugnativa delibera condominiale e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Fabiola Cristofano ed elettivamente Parte_1 domiciliato unitamente alla stessa in Portici alla via Leonardo da Vinci n. 36, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione;
ATTORE
E
, in persona Controparte_1 dell'amministratore suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
BE LU AL, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato , premesso di essere Parte_1 proprietario di diversi appartamenti facenti parte del condominio di Controparte_1 [...]
, , che in data 18.06.2022 veniva convocata l'assemblea Controparte_1 Controparte_1 condominiale in esito alla quale l'assemblea approvava i bilanci presentati per gli anni 2017,
2018, 2019, 2020, 2021 con le relative ripartizioni, nonché i rendiconti straordinari per le medesime annualità con le relative ripartizioni e il bilancio preventivo per l'anno 2022 con le relative ripartizioni, che la delibera de quo doveva ritenersi nulla per violazione del disposto di cui all'art. 1130 c.c. che impone all'amministratore di redigere annualmente il rendiconto condominiale della gestione e convocare l'assemblea entro 180 gg dalla chiusura del bilancio, in quanto l'amministratore aveva omesso di produrre in assemblea in sede di approvazione del bilancio il registro della contabilità regolarmente tenuto, per la violazione del principio di annualità della gestione di cui agli artt. 1135 c.c. e 1130 bis c.c. tanto del bilancio preventivo che di quello consuntivo, si era proceduto alla discussione distinta tra spese ordinarie approvate per varie annualità riunite a quelle straordinarie approvate in un altro punto all'ODG, vi era difformità tra quanto approvato e quanto risultante dall'ordine del giorno con riguardo al bilancio di previsione per l'anno 2022, errore emendato dal solo con CP_1 delibera in data 22.09.2022, vi era stato erroneo computo delle spese straordinarie relative al risarcimento del danno da infiltrazione dell'immobile del medesimo attore le cui spese erano state poste, illegittimamente, anche a carico dell'opponente- danneggiato, tutto ciò premesso conveniva in giudizio il dinanzi al Controparte_1
Tribunale di Napoli al fine di ottenere l'annullamento della delibera impugnata ai punti 1, 2 e 4, il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.
All'udienza fissata per la comparizione si costituiva il il quale Controparte_1 insisteva nel rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto.
Ammessa ed espletata CTU, la causa era rinviata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 07.11.2025
In via preliminare va rilevato con riguardo al primo motivo di impugnativa proposto da pare attrice che la giurisprudenza di merito cui questo giudicante intende aderire e dare continuità ritiene legittima la delibera con la quale l'assemblea condominiale approvi in un'unica soluzione più consuntivi ognuno, però relativo ad un singolo esercizio finanziario annuale, mentre, invece, non è ammessa l'approvazione di un rendiconto pluriennale o di un consuntivo pluriennale il quale comprenda più esercizi finanziari riuniti.
Orbene nel caso di specie sono stati discussi ed approvati in un'unica soluzione più rendiconti distinti riferiti a singoli e specifici anni di gestione, dunque non vi è stata una previsione pluriennale di spesa essendo stati oggetto di approvazione i bilanci consuntivi e non preventivi, di qui con riguardo a tale profilo la legittimità della delibera impugnata. Quanto alla difformità tra quanto approvato e l'ordine del giorno relativamente alla approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2022 va rilevato che con delibera del 2209.2022 il ha CP_1 provveduto alla correzione dell'errore si trattava, invero, di mero errore materiale riferito all'anno (2020 in luogo dell'anno corretto 2022).
Con riguardo invece alla correttezza contabile dei bilanci approvati va premesso che nel corso del giudizio veniva espletata CTU a firma del il quale ha concluso il proprio Persona_1 elaborato peritale affermando che dal punto di vista tecnico i bilanci consuntivi ordinari relativi agli anni 2017, 2018, 2019 2020, 2021 non rispondono ai requisiti richiesti dall'art. 1130 bis c.c. e che dal punto di vista tecnico i bilanci consuntivi straordinari relativi agli anni 2017,
2018, 2019, e 2020 non rispondono ai requisiti richiesti dall'art. 1130 bis c.c. mentre il bilancio preventivo dell'anno 2022 non presenta incongruenze ed errori”. Ha, altresì, precisato quanto allo stato patrimoniale che non era stata separata la situazione patrimoniale delle gestioni ordinarie dalla situazione patrimoniale delle gestioni straordinarie rendendo di non facile lettura la situazione patrimoniale complessiva del condominio, e quanto al conto economico che le uscite erano state massivamente indicate senza distinzione tra gestione ordinaria e straordinaria e senza ulteriori dettagli, infine che nel registro della contabilità non c'era evidenza della continuità del saldo della banca e anche la traccia del pagamento di alcuni debiti che dovevano risultare tra le passività con specifica indicazione.
Chiamato a chiarimenti il CTU all'udienza del 21.03.2025 ha precisato per i bilanci ordinari approvati con la impugnata delibera che “non posso riferire che vi sia effettiva corrispondenza tra le voci di spesa e quanto riportato nelle voci passività di ogni singolo anno in quanto non sono stati prodotti agli atti i documenti idonei alla verifica tranne che per l'anno 2021 dove vi
è corrispondenza tra le spese e le passività, e in merito a quanto riferito circa la incongruenza dei bilanci posso chiarire che vi è corrispondenza solo del dato numerico ma che tale dato non
è stato possibile verificare in quanto mancante agli atti la documentazione contabile di supporto a tale verifica.
Essendo queste le conclusioni cui è giunto il CTU, cui non è possibile discostarsi in quanto sorrette da motivazione logica e coerente, oltre che ribadite nei chiarimenti resi, deve ritenersi che i bilanci approvati, pur se riportano dati numerici corretti e coerenti, non rispondono ai principi della trasparenza e correttezza contabile non essendo stato possibile per il CTU verificare la corrispondenza tra le passività e le voci di spesa riportate nella documentazione contabile, attesa la incompletezza della stessa, con conseguente violazione del dettame di cui all'art. 1130 bis c.c. e annullabilità della delibera di approvazione, tempestivamente impugnata dal ricorrente assente nel termine decadenziale di gg 30 dalla redazione del verbale CP_1 negativo di mediazione.
Infine con riguardo alla circostanza per la quale la delibera impugnata sarebbe illegittima anche in merito alla ripartizione delle spese straordinarie di risarcimento dei danni per le infiltrazioni che hanno interessato l'immobile di parte ricorrente in quanto poste a carico dello stesso danneggiato detto motivo di impugnazione è da ritenersi destituito di fondamento, preme richiamare sul punto l'orientamento affermato dalla giurisprudenza di legittimità a mente del quale “Il , che subisca nella propria unità immobiliare un danno derivante CP_1 dall'omessa manutenzione delle parti comuni dell'edificio ai sensi degli artt. 1123,1124,1125
e 1126 c.c., assume, quale danneggiato, la posizione di terzo avente diritto al risarcimento nei confronti del , senza tuttavia essere esonerato dall'obbligo, che trova la sua fonte CP_1 nella comproprietà o nella utilità di quelle e non nella specifica condotta illecita ad esso attribuibile, di contribuire a sua volta, in misura proporzionale al valore della rispettiva porzione, alle spese necessarie per la riparazione delle parti comuni dell'edificio e alla rifusione dei danni cagionati”.
Con riguardo a tale profilo, quindi, le doglianze di parte attrice debbono ritenersi prive di fondamento.
Deriva da quanto detto che la domanda deve essere accolta nei limiti innanzi indicati e la delibera impugnata assunta dal in data 18.06.2022 deve essere Parte_2 annullata nella parte in cui risultano approvati i punti n. 1 e 2 dell'ordine del giorno, ad esclusione quindi del punto 4 relativo alla approvazione del bilancio preventivo per l'anno
2022.
La parziale soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3, comprensive della CTU
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Napoli- definitivamente pronunziando sulla domanda in epigrafe precisata e tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa istanza, così provvede:
1) Accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto annulla la delibera assunta dal condominio in data 18.06.2022 nella parte in cui sono stati approvati i CP_1 Pt_2 punti n. 1 e 2 dell'ordine del giorno;
2) Rigetta nel resto la domanda proposta
3) Condanna il condominio al pagamento in favore di Parte_2 Parte_1 dei 2/3 delle spese del presente giudizio liquidate per intero in € 250,00 per spese, ed €
5400,00 per onorario, oltre I.V.A se dovuta e rimborso spese generali come per legge.
4) Pone definitivamente le spese di CTU per i 2/3 a carico di parte convenuta
[...]
e per 1/3 a carico di parte attrice Parte_2
Così deciso il 07.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa NA OL -