Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/01/2025, n. 601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 601 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
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TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Stefania Borrelli, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 21782 dell'anno 2023 del Ruolo generale LAVORO
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. ROBERTO AVALLONE Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. A.M. INGALA
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato la ricorrente in epigrafe nel convenire in giudizio l esponeva: di essere titolare di pensione n 003-5100- CP_1 20083034 cat. SO (pensione ai superstiti) con decorrenza da settembre 2000; che in data 22.07.2019 presentava domanda per il riconoscimento dell'assegno nucleo familiare (vedovanza) con decorrenza dal 23.11.2022; che in data
16.02.2023 l comunicava il rigetto della domanda in quanto non CP_1
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risultava inabile al lavoro proficuo;
che in data 13.3.23 presentava ricorso al Comitato Provinciale senza ricevere alcun riscontro.
Tanto premesso, la ricorrente concludeva: “1) dichiarare che il ricorrente
è portatore di un grado d'invalidità (inabilità al proficuo lavoro) tale da riconoscere il diritto al Trattamento di famiglia, sin dalla data della domanda amministrativa e/o da diversa data accertata nel corso delle operazioni peritali;
2) di guisa condannare l Controparte_2
– alla corresponsione in favore della ricorrente
[...] delle somme maturate a titolo di Trattamento di famiglia su pensione ai superstiti, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda amministrativa e/o da diversa data accertata nel corso delle operazioni peritali;
3) Condannare sempre esso Controparte_2
–, al pagamento delle spese, diritti ed onorari
[...] del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.”
L' nel costituirsi in giudizio resiste all'avverso ricorso chiedendone CP_1 il rigetto.
In corso di causa veniva disposta consulenza tecnica sulla documentazione in atti.
Disposta la discussione mediante trattazione scritta, attraverso il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149 ritenuta la causa matura per la decisione, pronunciava la presente sentenza.
Nel merito il ricorso è infondato.
L'istituto dell'assegno per il nucleo familiare si caratterizza per la ridistribuzione del reddito attraverso un sistema dei trattamenti di famiglia diretto ad assicurare una tutela in favore di quelle famiglie che si mostrano effettivamente bisognose sul piano finanziario. Ai sensi dell'art. 2 comma 8 della legge 153 il nucleo familiare può essere composto da una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia una età inferiore ai 18 anni compiuti ovvero si trovi, a causa delle infermità o difetto fisico o mentale, nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro”. Nell'ambito dell'espressione “nucleo familiare” rientra certamente anche il coniuge superstite, non avendo il legislatore in siffatta ipotesi distinto tra coniuge e figlio, come ha fatto nel precedente comma 6 dell'art. 2.
Nel caso in esame, quindi, in cui la ricorrente è coniuge titolare di pensione ai superstiti, va verificata la sussistenza del requisito sanitario.
L'inabilità a lavoro proficuo, al fine di conseguire la pensione indiretta o di riversibilità non è da intendere quale assoluta e permanente invalidità; occorre però che sia di tale entità da procurare in concreto la inidoneità del soggetto a svolgere attività remunerativa che gli
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fornisca, in modo potenzialmente continuo, mezzi sufficienti per provvedere ai bisogni normali della vita e quindi a garantire una esistenza libera e dignitosa;
essa va riferita non alle sole attività confacenti alle specifiche attitudini del soggetto, ma a tutte quelle che possono proficuamente convogliare il residuo grado di capacità lavorativa.
Dunque “inabilità a qualsiasi proficuo lavoro” va intesa come inidoneità del soggetto a dedicarsi ad un lavoro atto a soddisfare le sue primarie esigenze di vita senza alcun esame delle residue energie.
Il consulente d'ufficio, espletate le necessarie indagini, ha rilevato l'inesistenza del requisito per il riconoscimento della prestazione richiesta.
All'uopo ha affermato che:” Non sussistono, per la ricorrente sig.ra
nel caso in oggetto, ex L. 222/84, i requisiti utili al Parte_1 riconoscimento dell'inabilità all'espletamento di un proficuo lavoro.”
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise, non residuando margini per dare ingresso ad ulteriori censure.
La domanda va pertanto rigettata.
Le spese vanno compensate ai sensi dell'art.152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Napoli, il 26.01.2025
IL GIUDICE
Stefania Borrelli
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