Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 19/06/2025, n. 1072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 1072 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/06/2025
N. 01072/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02041/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2041 del 2024, proposto da
C.I.F.A.P. Aps, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio De Nardo e Anna Romeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Calabria, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Ferdinando Mazzacuva, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliato presso gli uffici di questa, in Catanzaro, alla via G. da Fiore, n. 34;
nei confronti
A.Me. Aura Mediterranea S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Leporace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del decreto del dirigente del Dipartimento Istruzione, Formazione e Pari Opportunità – Settore 03 “Istruzione Professionale, ITS” della Regione Calabria del 10 ottobre 2024, n. 14474, avente come oggetto «Avviso pubblico n. 3 per la presentazione dell’offerta formativa “Sistema duale” Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale - a.f. 2024/2025 da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 5, Componente 1, Investimento 1.4 “Sistema duale”, finanziato dall’Unione Europea – Next GenerationEU CUPJ52B24002160007. Approvazione graduatoria, schema d’Atto d’Obbligo e schema di Polizza Fidejussoria”» ;
- degli allegati A e B del decreto citato;
- nonché di ogni atto preordinato, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Calabria, di A.Me. Aura Mediterranea S.r.l. e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 maggio 2025 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – C.I.F.A.P. Aps ha partecipato alla procedura pubblica indetta dalla Regione Calabria, finalizzata al finanziamento di 7 percorsi formativi triennali di istruzione e formazione professionale in modalità duale, per il conseguimento della qualifica professionale di terzo livello EQF, e di 4 percorsi formativi di quarto anno di istruzione e formazione professionale in modalità duale, per il conseguimento del diploma professionale di quarto livello EQF.
In particolare, la domanda di partecipazione ha riguardato la prima linea di intervento (7 percorsi formativi triennali).
Pubblicata la graduatoria delle domande di partecipazione, approvata con il decreto meglio indicato in epigrafe, C.I.F.A.P ha appreso di essere all’ottavo posto della graduatoria, con 66 punti, risultando così la sua domanda ammissibile ma non finanziata per carenza di fondi.
2. – Ritenendo, nondimeno, illegittima la valutazione del suo progetto operata dall’amministrazione, C.I.F.A.P. ha impugnato la graduatoria d’innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale, chiedendone l’annullamento per quanto di ragione.
3. – Si sono costituiti per resistere l’amministrazione regionale, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, soggetto dell’amministrazione centrale responsabile per la spesa, e A.Me. Aura Mediterranea S.r.l., operatore economico classificatosi al settimo posto e – conseguentemente – immediatamente controinteressato rispetto all’azione proposta.
4. – Il ricorso è stato trattato all’udienza pubblica del 14 maggio 2025 e spedito in decisione.
5. – Con il primo motivo, parte ricorrente assume che A.Me. Aura Mediterranea S.r.l. sarebbe priva del requisito di partecipazione alla procedura di cui all’art. 5 dell’avviso pubblico, secondo cui occorre essere «accreditati dalla Regione Calabria, ai sensi delle Linee guida per l’accreditamento degli organismi di formazione e orientamento professionale della Regione Calabria di cui alla DGR n. 335/2021per la macro-tipologia “Obbligo Formativo/Obbligo di Istruzione e Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale”» .
Infatti, se pure è vero che la controinteressata è stata accreditata nel 2024, l’accreditamento riguarderebbe solo 333 ore di istruzione e formazione professionale, mentre la proposta progettuale da essa presentata prevede l’espletamento di ben 3.000 ore di formazione suddivise in tre anni.
5.1. – Il motivo non coglie nel segno, in quanto – così come rilevato dall’amministrazione intimata e dalla controinteressata – l’unico requisito richiesto dall’avviso pubblico è quello dell’accreditamento dell’operatore, che nel caso di specie sussiste, e non anche il numero di ore di formazione accreditate, che è invece un dato che può essere variato a seconda delle necessità.
6. – Con il secondo motivo, la società ricorrente assume che gli sia stato attribuito un erroneo punteggio per il criterio di valutazione del progetto presentato caratterizzato dalla lettera C.1., relativo alla «Performance di efficienza formativa data dal rapporto tra n° di allievi qualificati/diplomati (percorsi IeFP ordinamentali e Duali) o ammessi all’anno successivo (percorsi Duale triennali non conclusi) sul totale degli iscritti agli stessi percorsi» .
Il livello di performance da essa dichiarato, infatti, si attesterebbe al 70%, con la conseguenza che avrebbe dovuto essergli attribuito per la voce un punteggio di 10, per come previsto dall’avviso pubblico, e non quello – erroneo – di 5.
6.1. – Vi è, però, che la Regione Calabri ha evidenziato come C.I.F.A.P., aveva, per il percorso di formazione preso in considerazione ai fini della domanda, un numero di iscritti pari a 15. È questo il dato che va preso in considerazione, posto che nella nota all'art. 1.1.1. del Formulario di progetto si precisa che «fa fede la comunicazione di avvio percorso formativo trasmesso alla Regione» .
Ne risulta che, avendo avuto 7 soggetti qualificati su 15 iscritti, il rapporto tra i due dati è di 7/15, pari a una percentuale del 46,6666666667%, arrotondato a 47%.
Tale ricostruzione, basata su elementi fattuali, non è stata punto smentita dalla ricorrente, sicché è da considerarsi corretta l’attribuzione, per la voce C.1., del punteggio di 5, corrispondente a una forchetta dal 31% al 50% della performance .
7. – L’ultimo motivo di ricorso riguarda l’applicazione dell’art. 11 dell’avviso, il quale prevede l’attribuzione del punteggio per il criterio «B.2 – Organigramma del soggetto esecutore» .
Secondo la parte ricorrente, l’adeguatezza dell’organigramma andrebbe valutata con riferimento al personale dipendente «che risulta inserito nell’organigramma del soggetto esecutore con un contratto corrispondente alla mansione prevista per l'accreditamento della macro-tipologia dell'obbligo formativo richiesta dall’avviso medesimo e per la quale la proposta progettuale viene elaborata, vale a dire “Obbligo Formativo/Obbligo di Istruzione e percorsi di Istruzione e formazione Professionale”» .
Al contrario, non potrebbe essere considerato, ai fini del calcolo per l’attribuzione del punteggio secondo la tabella di cui all’avviso, il personale dipendente sì dal soggetto esecutore, ma con un contratto che prevede una mansione relativa ad una macro-tipologia diversa da quella prevista dall’avviso medesimo e per la quale il soggetto esecutore è chiamato a svolgere la propria attività.
Alla stregua di tale ricostruzione, A.Me. Aura Mediterranea S.r.l. avrebbe solo 4 dipendenti che corrispondono ai requisiti di cui si tratta, sicché avrebbe dovuto essergli attribuito, per detta voce, un punteggio di 2, anziché di 6.
7.1. – Anche tale ultimo motivo non trova corrispondenza nell’avviso pubblico, posto che ai sensi del citato art. 11 il punteggio viene attribuito unicamente in base alle unità di personale dipendente «assunto in data antecedente alla pubblicazione dell’Avviso sul sito istituzionale dell’Ente» .
8. – In conclusione, il ricorso va rigettato, mentre le spese di lite vanno regolate secondo il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna C.I.F.A.P. Aps, in persona del legale rappresentante pro tempore , alla rifusione, in favore della Regione Calabria, in persona del Presidente in carica, di A.Me. Aura Mediterranea S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , delle spese e competenze di lite, che liquida nella misura di € 3.000,00 per ciascuna, oltre ad accessori di legge.
Condanna C.I.F.A.P. Aps, in persona del legale rappresentante pro tempore , alla rifusione, in favore del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in persona del Ministro in carica, delle spese e competenze di lite, che liquida nella misura di € 1.500,00, oltre ad accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ivo Correale, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere, Estensore
Vittorio Carchedi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Tallaro | Ivo Correale |
IL SEGRETARIO