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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 19/03/2025, n. 1652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1652 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di AN, in persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha emesso la seguente
SENTENZA nell'appello avverso la sentenza emessa dal giudice di pace di AN n. 2864/2023 depositata il 27.10.2023, iscritto al n. 4363/2024 R.G. promosso da:
con sede in corso Martiri della Libertà 38, codice Controparte_1
fiscale e partita iva , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avvocato Marzia Libro, giusta procura in atti;
appellante principale – appellato incidentale
contro
SIGLA S.R.L., con sede legale in CO (TV), via Cesare Battisti n. 5/A, codice fiscale
, in persona del procuratore giusta procura speciale del P.IVA_2 Controparte_2
25.10.2023 rilasciata a rogito del notaio in CO (rep. 345.459, racc. Persona_1
32.557), rappresentata e difesa dal professore avvocato Bruno Inzitari e dall'avvocato Michele
Lucchini Guastalla del foro di Milano, giusta procura in atti;
appellata principale – appellante incidentale
***
All'udienza del 17.3.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa come da verbale in atti ed il giudice, all'esito della camera di consiglio, ha posto la causa in decisione senza termini
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con atto di appello notificato in data 24.4.2024, ha impugnato Controparte_1
la sentenza n. 4363/2024 emessa dal Giudice di Pace di AN in data 27.10.2023, con la
1 quale è stata rigettata la domanda avente ad oggetto la richiesta di rimborso della somma di euro 1.858,18, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di restituzione delle commissioni di intermediazione e di distribuzione non interamente rimborsate a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento n. 10062940 del 8.6.2016.
L'appellante ha affidato il gravame ad un unico motivo, deducendo che il giudice di pace avrebbe erroneamente attribuito alla quietanza sottoscritta dal consumatore valenza di atto di rinuncia al pagamento di ulteriori somme rispetto a quelle ricevute. Ha chiesto, pertanto, in riforma integrale della sentenza impugnata, l'accoglimento della domanda attorea, con il favore delle spese processuali.
Con comparsa di risposta depositata il 18.10.2024 si è costituita in giudizio Sigla s.r.l.,
eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello per difetto di legittimazione processuale e sostanziale di nel merito, ha contestato la Controparte_1
fondatezza del motivo d'appello, proponendo appello incidentale avverso il rigetto delle eccezioni di incompetenza per valore e di carenza di legittimazione attiva della cessionaria in violazione degli artt. 106 e 107 t.u.b. e degli artt.
2-3 d.m. Controparte_1
02.04.2015 n. 53; la stessa ha ulteriormente dedotto il difetto legittimazione passiva di Sigla
con riferimento alla restituzione delle commissioni di intermediazione, il carattere non rimborsabile delle commissioni di intermediazione, alla luce dell'orientamento reso dalla
Corte di Giustizia Europea nel caso Unicredit Bank Austria, l'applicazione del criterio contrattualmente convenuto della cd. “curva degli interessi”, nonché il diritto alla corresponsione dell'importo pari ad euro 238,67, dovuto a titolo di commissione di estinzione anticipata.
Nel corso del giudizio è stato acquisito il fascicolo di primo grado e, concesso un termine per il deposito di note difensive, all'udienza del 17.3.2025 le parti hanno discusso la causa e precisato le conclusioni, ai sensi degli artt. 352 e 281 sexies c.p.c. All'esito della camera di consiglio, il giudice, a modifica della precedente ordinanza, ha posto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c.
2. Esposti i fatti, prima di esaminare i motivi di appello appare opportuno soffermarsi sulle circostanze di fatto da cui origina l'odierna impugnazione.
Con il contratto n. 10062940 del 8.6.2016, ha ottenuto, da parte di Sigla s.r.l., Parte_1 quale intermediario finanziario ai sensi dell'art. 107 t.u.b., la concessione di un finanziamento
2 di euro 56.160, sotto forma di cessione pro solvendo di quote della pensione, da restituire in n.
120 rate mensili di euro 468,00 ciascuna (doc. 4).
Prima della scadenza naturale del contratto, ha chiesto l'estinzione anticipata del Parte_1
finanziamento e, su sua richiesta, Sigla s.r.l. ha trasmesso in data 13.10.2021 un conteggio di estinzione dal quale si desumeva la sussistenza di un debito residuo pari ad euro 24.106,06
(doc. 5). Con bonifico bancario del 28.10.2021 è stato disposto il pagamento (doc. 6), con conseguente estinzione del finanziamento con decorrenza dal 31.10.2021.
Con atto di citazione notificato il 10.1.2022, quale cessionaria Controparte_1
del credito vantato da (doc. 2), ha agito in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Parte_1
AN, chiedendo la restituzione della somma di euro 1.858,18 a titolo di rimborso delle commissioni non interamente maturate – segnatamente, per quota parte delle commissioni a favore dell'intermediario finanziario e per quota parte di quelle distributive – in conseguenza dell'estinzione anticipata del finanziamento.
Con sentenza n. 2864/2023 il Giudice di Pace di AN ha dichiarato inammissibile la domanda attorea, dando rilievo alla sottoscrizione, da parte del consumatore, di un atto di rinuncia a promuovere le azioni di recupero dei rimborsi per le commissioni conseguenti all'estinzione anticipata.
3. Tanto premesso, con l'unico motivo di appello ha censurato la Controparte_1
motivazione adottata dal primo giudice in ordine alla valenza abdicativa della quietanza liberatoria.
3.1 In ordine a tale motivo di appello, va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità proposta da Sigla s.r.l., in base all'assunto per cui Controparte_1
non avrebbe il potere processuale e sostanziale di proporre le azioni di nullità ed
[...]
inefficacia concernenti la quietanza liberatoria sottoscritta da , in quanto mera Parte_1
cessionaria del credito.
L'eccezione in esame non è fondata.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “la previsione dell'art. 1263 c.c., comma 1, in base alla quale il credito è trasferito al cessionario, oltre che con i privilegi e le garanzie reali e personali, anche con gli “altri accessori”, deve essere intesa nel senso che nell'oggetto della cessione rientri ogni situazione giuridica direttamente collegata con il diritto di credito stesso,
ivi compresi tutti i poteri del creditore relativi alla tutela del credito e quindi anche le azioni giudiziarie a tutela del credito, tra cui l'azione di adempimento dell'obbligazione ceduta” (cfr. 3 Cass., n.17727 del 6.7.2018; Cass. n. 3034 del 10.2.2020). Secondo Cass. 9479/2024 “la formulazione della norma ed in particolare il riferimento ampio e generico agli "altri accessori", ossia ad una entità della quale non si fornisce una definizione espressa ed univoca,
induce invero a ricomprendere nell'oggetto della cessione la somma delle utilità che il
creditore può trarre dall'esercizio del diritto ceduto, ossia tutte le situazioni giuridiche direttamente collegate con il diritto stesso e costituenti il suo contenuto economico: ciò vale a
dire che deve considerarsi trasferita - in adesione all'orientamento dottrinario che ravvisa nella specie un fenomeno di trapasso integrale - ogni situazione soggettiva o clausola che non
presentando profili di autonomia rispetto alla concreta situazione creditoria ceduta ne integri il contenuto e ne specifichi la funzione, così da ricomprendere tutti i poteri del creditore
relativi alla determinazione, variazione e modalità della prestazione, nonché quelli relativi
alla tutela del credito (nello stesso senso si è espressa Cass. n. 575-2001, secondo la quale, a seguito della cessione del credito, il debitore ceduto diviene obbligato verso il cessionario allo
stesso modo in cui era tale nei confronti del suo creditore originario).
Nella fattispecie sottoposta al vaglio del Tribunale, l'oggetto della cessione è delineato dal contratto del 30.11.2021 (doc. 2) e riguarda esattamente l'importo di euro 1.858,18 derivante dal contratto di prestito n. 10062940 estinto anticipatamente “per oneri accessori non interamente maturati (commissioni bancarie, commissioni di intermediazione, spese
istruttorie, premi assicurativi), per rate addebitate erroneamente durante la fase di ammortamento e per l'applicazione di un tasso di interesse difforme rispetto a quello indicato nel contratto (nonché difforme al tasso legale)”, credito che trova fondamento nel contratto di prestito, nel conteggio per estinzione anticipata e nella quietanza liberatoria (cfr. premesse ed art. 1 del contratto).
Per quanto sopra, l'azione promossa dal cessionario, in quanto diretta all'accertamento della nullità per vessatorietà della clausola di esclusione della rimborsabilità dei costi non interamente maturati in ragione dell'estinzione anticipata, rientra pienamente nell'oggetto della cessione del credito e, di conseguenza, rispetto a tale profilo sussiste la legittimazione attiva in capo alla cessionaria.
3.2 Venendo al merito, il motivo di appello è fondato.
Il giudice di pace ha rigettato la domanda proposta dall'odierna appellante sul presupposto che la quietanza liberatoria sottoscritta dal sia riconducibile ad un atto di rinuncia al Pt_1
pagamento degli ulteriori costi. La sentenza impugnata, in particolare, ha ritenuto che la
4 dichiarazione con cui il consumatore ha dato atto di avere ricevuto da Sigla s.r.l. la somma di euro 247,45 per commissioni non godute ed euro 10,63 a fronte dell'estinzione del finanziamento fosse riconducibile ad un atto di transazione o comunque abdicativo del diritto,
anche in ragione del fatto che la quietanza indicasse in maniera chiara e precisa la res litigiosa oggetto di rinuncia (commissioni di finanziamento euro 3.233,36, commissione di distribuzione di euro 1.123,21, spese invio di comunicazioni periodiche euro 22,00).
La motivazione adottata dal giudice di pace di AN non è condivisibile.
In diritto va ricordato che “la quietanza liberatoria rilasciata a saldo di ogni pretesa deve essere intesa, di regola, come semplice manifestazione del convincimento soggettivo
dell'interessato di essere soddisfatto di tutti i suoi diritti, e pertanto alla stregua di
una dichiarazione di scienza priva di efficacia negoziale, salvo che nella stessa non siano ravvisabili gli estremi di un negozio di rinunzia o transazione in senso stretto, ove, per il
concorso di particolari elementi di interpretazione - contenuti nella stessa dichiarazione o desumibili "aliunde" -, risulti che la parte l'abbia resa con la chiara e piena consapevolezza di abdicare o transigere su propri diritti” (Cass. n. 35779/2022; Cass., n. 21400/2023; Cass.
19637/2024).
In applicazione di tale principio, la giurisprudenza di merito e dell'ABF ha escluso che la quietanza liberatoria rilasciata da Sigla s.r.l. assumesse valenza di atto di rinuncia al diritto di riscuotere tutti i costi connessi all'estinzione anticipata.
Nello specifico, in casi identici a quello per cui è causa (per come si desume dal tenore letterale dell'atto di quietanza rilasciato da l'Arbitro Bancario ha ritenuto Parte_2 necessario “un preciso riferimento all'oggetto della rinuncia, vale a dire la determinazione quantitativa (ammontare) e causale (titoli delle voci non rimborsate) di ciò cui il cliente rinunciava” non ritenendo sufficiente il generico riferimento inserito nella quietanza alla
“corresponsione, da parte [dell'Intermediario], di somme di denaro, ulteriori a quelle appena elencate, a titolo di costi non goduti, determinate secondo il criterio proporzionale puro,
anche se di importo superiore alla quota rimborsata secondo le condizioni contrattuali sopra richiamate” (cfr. ABF - decisione n. 25574 del 2021). Nella stessa direzione si colloca la sentenza del Tribunale di Treviso n. 466 del 22.3.2023 (citata da parte appellante) che, in una fattispecie analoga contro la società Sigla s.r.l., ha affermato che “dall'esame della quietanza liberatoria prodotta, appare evidente la mancanza sia di una determinazione quantitativa e causale di ciò cui il cliente rinunciava, sia della sua consapevolezza circa il suo diritto ad
5 ottenere il rimborso di somme ulteriori rispetto a quelle già restituite in suo favore dalla finanziaria in occasione dell'estinzione”.
Ritiene il decidente di condividere le superiori pronunce, giacché la quietanza liberatoria versata in atti, sottoscritta dal dopo il rilascio del conteggio estintivo, non contiene una Pt_1
determinazione quantitativa e causale degli importi oggetto di rinuncia da parte del consumatore. Ed invero, l'espressione “Dichiaro, altresì, di rinunziare alla corresponsione da parte di Sigla s.r.l. di somme di denaro, ulteriori a quelle appena elencate, a titolo di costi non
goduti, determinate secondo il criterio proporzionale puro, anche se di importo superiore alla quota rimborsata secondo le condizioni contrattuali sopra richiamate” è oscura nella parte in cui non indica l'importo dei costi che, a seguito della pronuncia OR (di cui infra), il consumatore avrebbe avuto diritto ad ottenere, quali somme ulteriori al costo rimborsato di euro 247,45.
Analogo deficit di trasparenza si rinviene nella locuzione finale “Pienamente soddisfatto in merito a quanto ricevuto da Sigla s.r.l. a fronte dell'estinzione anticipata del mio finanziamento, avendo beneficiato di un'equa riduzione del costo totale dei crediti, così come espressamente previsto dall'art 125 sexies del TUB, rilascio a Sigla Srl la più ampia quietanza non avendo null'altro a pretendere nei confronti di Sigla stessa per l'effetto della summenzionata estinzione anticipata”, poiché si richiamano i principi di equa riduzione dei costi e l'art. 125 sexies TUB senza che detti costi siano stati calcolati e senza che sia indicato il contenuto della norma richiamata.
In questi termini, va condiviso l'argomento di parte appellante in forza del quale l'atto di quietanza non colma l'asimmetria informativa che caratterizza i rapporti negoziali con i consumatori, inducendo i predetti a rinunciare all'esercizio di diritti senza che siano pienamente consapevoli dell'oggetto della rinuncia.
A ciò si aggiunga che l'atto sembra potersi qualificare alla stregua di una mera dichiarazione di parte che, tuttavia, non è idonea ad integrare un atto abdicativo, con effetti estintivi, alla pretesa di ricevere ulteriori somme, dal momento che non reca i requisiti di cui all'art. 1965
c.c., trattandosi, pacificamente, di un modulo sottoscritto dal consumatore e predisposto unilateralmente da Sigla s.r.l.
Infine, circa la valenza di una ipotetica clausola di rinuncia alla proposizione delle azioni o eccezioni relative al rapporto in esame, si osserva come la stessa non possa impedire al consumatore (ed al cessionario, per quanto sopra indicato) il diritto di fare valere la
6 vessatorietà delle clausole contrattuali, non dovendosi trascurare come l'azione di nullità sia rilevabile d'ufficio (art. 1421 c.c.) e non rientri nella disponibilità delle parti (si veda, sul punto, Cass. n. 26168/2018).
Alla luce delle esposte considerazioni, l'appello principale proposto da Controparte_1
va accolto, sicché la sentenza n. 2864 emessa il 27.10.2023 dal Giudice di Pace di
[...]
AN va riformata.
4.1 Passando all'appello incidentale, con il primo motivo Sigla s.r.l. ha censurato il capo della sentenza nella parte in cui il giudice ha rigettato l'eccezione di incompetenza per valore.
Secondo l'appellante incidentale un'interpretazione complessiva delle clausole contrattuali, alla stregua del criterio di cui all'art. 1363 c.c., avrebbe imposto un accertamento esteso all'intero assetto negoziale, ciò che avrebbe necessariamente comportato l'attrazione della competenza in capo al giudice superiore, stante il valore indeterminabile da attribuirsi alla controversia.
Il motivo di appello non è fondato.
L'art. 10 c.p.c. stabilisce che, per la determinazione del valore della controversia, occorre avere riguardo al valore della domanda.
Nel caso di specie, la domanda proposta da davanti al Giudice di Controparte_1
Pace di AN aveva ad oggetto l'accertamento della nullità della clausola contrattuale contenuta nell'art. 13 delle condizioni generali di contratto e la condanna al pagamento della somma di euro 1.858,18. È pacifico, pertanto, che il valore della controversia determinato in base al petitum dell'atto di citazione rientri nei limiti della competenza per valore del giudice di pace.
Non colgono nel segno le argomentazioni di Sigla s.r.l.
Il criterio di interpretazione del contratto stabilito dall'art. 1363 c.c. non è pertinente alla controversia in esame, atteso che non si discute qui della necessità di attribuire un significato ad una clausola contrattuale controversa quanto di accertarne la natura vessatoria, alla stregua del criterio stabilito dall'art. 33 del codice del consumo. Ed è pacifico che la “nullità di protezione” prevista dall'art. 36 del d. lgs. 206/2005 sia una nullità parziale e relativa, che operi soltanto a vantaggio del consumatore.
Non è nemmeno corretto affermare, come sostiene l'appellante, che la valutazione delle clausole negoziali avrebbe implicato l'accertamento dell'intero contenuto negoziale del finanziamento: ed invero, anche laddove si ritenesse che la verifica dell'effettivo squilibrio dei
7 diritti e degli obblighi derivanti dal contratto includa l'intero assetto degli interessi da esso discendenti, l'accertamento della nullità parziale della clausola che limita il rimborso a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento è pregiudiziale alla condanna alla restituzione di una somma inferiore al limite di valore di euro 5.000, ai sensi dell'art. 7 c.p.c. (nel testo ratione temporis vigente).
Per quanto sopra, tale motivo di appello incidentale va respinto, sussistendo correttamente la competenza per valore in capo al giudice di pace.
4.2 Con il secondo motivo di appello incidentale, Sigla s.r.l. ha censurato l'erroneità della decisione impugnata, nella parte in cui il giudice di pace ha rigettato l'eccezione relativa alla carenza di legittimazione attiva della cessionaria In particolare, Controparte_1
l'appellante ha dedotto la nullità del contratto di cessione del credito, in violazione degli artt.
106 e 107 t.u.b. e degli artt. 2 - 3 d.m. n. 53 del 2.4.2015, oltre che l'improponibilità delle azioni di invalidità del contratto di finanziamento, da parte della cessionaria del credito ai sensi dell'art. 1263 c.c.
Anche tale motivo di appello non è fondato.
Secondo quanto disposto dall'art. 106, comma 1 t.u.b.: “L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia”.
Dal tenore dalla norma si ricava che l'iscrizione presso l'albo degli intermediari finanziari risulta necessaria esclusivamente per chi eserciti attività di finanziamento, non essendo prevista per gli altri operatori economici, in particolare per chi operi attraverso una cessione di credito, come nel caso della società (si veda atto costitutivo – cfr. Controparte_1
doc. 9 comparsa di costituzione).
In ogni caso, la suddetta disposizione normativa non è una norma imperativa posta a presidio di interessi generali, sicché va esclusa la nullità “virtuale”, ex art. 1418 c.c., degli atti di cessione asseritamente effettuati in violazione della stessa: in questi termini si è espressa Cass.
n. 7243/2024), secondo cui: “Il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 e i conseguenti atti Pt_3
di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla
regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche
8 sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la
conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici”.
Per quanto sopra, in applicazione della citata normativa non sussiste alcuna nullità, ai sensi degli artt. 106 – 107 t.u.b. (e delle rispettive norme attuative), della cessione del credito operata da in favore della società mentre, in Parte_1 Controparte_1
applicazione del principio di diritto sopra esposto (si veda paragrafo 3.1), nell'operazione di trasferimento del credito rientra anche il diritto alla restituzione dei costi non rimborsati a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'appello incidentale proposto da Sigla s.r.l. va rigettato.
5. Tanto premesso, in ordine alla domanda di ripetizione di indebito proposta da
[...]
preliminarmente va disattesa l'eccezione del difetto di legittimazione Controparte_1
passiva relativamente alla ripetizione della quota parte non goduta delle commissioni relative all'attività di intermediazione svolta dal soggetto terzo rispetto a Sigla s.r.l., segnatamente
Parte_4
È stato precisato dalla giurisprudenza di legittimità, a più riprese, che deve essere esclusa la legittimazione passiva in proprio del rappresentante in un'azione promossa ai sensi dell'art. 2033 c.c. al fine di ottenere la restituzione di somme versate in tale specifica qualità, spettando tale legittimazione esclusivamente al rappresentato (Cass., 23 luglio 2004, n. 13829; Cass., 6 aprile 2011, n. 7871; Cass. 4862/2021).
Pertanto, laddove non vi sia coincidenza tra il soggetto che ha materialmente ricevuto il pagamento ed il soggetto al quale il pagamento è giuridicamente riferito, è quest'ultimo a dovere essere individuato come soggetto passivo dell'azione restitutoria.
Nel caso di specie, ha agito come intermediario di Sigla s.r.l. e ha Controparte_3
concluso il contratto di finanziamento con il in nome e per conto del soggetto Pt_1
finanziatore rappresentato, come si desume dalla sottoscrizione del documento contrattuale
(doc. 2). Inoltre, la società mutuante Sigla s.r.l. ha caricato le commissioni di intermediazione direttamente alla parte mutuataria che, pertanto, ne ha corrisposto la somma anticipatamente insieme alle altre voci di spesa presenti nel contratto di cessione del quinto. Talché deve ritenersi che i suddetti costi fossero collegati alla concessione del credito e remunerativi della complessa operazione di credito.
9 Ne consegue la piena titolarità della obbligazione restitutoria in capo a Sigla s.r.l.
6. Venendo al merito della domanda, occorre premettere che la questione relativa al mancato rimborso di una quota parte dei costi sostenuti dal consumatore in caso di estinzione anticipata del finanziamento è stata oggetto di importanti interventi normativi e giurisprudenziali.
Ai fini della decisione appare opportuno ricostruire la disciplina in materia di estinzione anticipata del credito al consumo, oggi contenuta nell'art. 125 sexies t.u.b., introdotto dal d.lgs.
141/2010 in recepimento dell'art. 16 della direttiva 2008/48/CE.
6.1 La norma stabilisce, al comma 1, che “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso, il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
Prima dell'entrata in vigore della disposizione sopra indicata, la disciplina dell'estinzione anticipata del credito ai consumatori era contenuta all'art. 125, comma 2, t.u.b., il quale, in recepimento dell'allora vigente art. 8 della direttiva 87/102/CEE, stabiliva che “Le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR”. Tuttavia, in mancanza della delibera del CICR, continuava ad essere applicato il d.m. 8.7.1992, il quale, all'art. 3, ribadiva la facoltà per il consumatore di adempimento ante tempus e prevedeva che la detta facoltà venisse esercitata mediante il versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi e degli altri oneri maturati sino a quel momento. La normativa vigente sino al 2008 prevedeva, inoltre, che, nel caso di estinzione anticipata, il finanziatore fosse tenuto a rimborsare una quota equa del costo complessivo del credito, calcolata sulla base di quanto maturato sino al momento dell'estinzione stessa.
Tale obbligo restitutorio è stato confermato e precisato, come sopra già, in sede di attuazione della direttiva 2008/48/CEE, dal d.lgs. 141/2010, che ha introdotto nel testo unico bancario il già menzionato art. 125 sexies.
Pertanto, è pacifico che in caso di rimborso anticipato del finanziamento il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto;
il punto controverso risiede, tuttavia, nella precisazione della nozione di “costo totale del credito”. 10 A tal riguardo, deve farsi riferimento all'art. 3 lett. g) della direttiva UE 2008/48, che prevede che per “costo totale del credito” s'intendano “tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al
contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili (...) inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i
premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte”, e all'art. 121, lett. e) t.u.b., il quale, conformemente, stabilisce che il costo totale del credito “indica gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza”.
Tanto chiarito, in merito alla riduzione del costo del credito dovuta dal finanziatore al consumatore in caso di estinzione anticipata del finanziamento si sono pronunciate sia la
Banca d'Italia sia l'Arbitro Bancario e Finanziario.
La Banca d'Italia, con riferimento tanto alla disciplina pregressa (art. 125 t.u.b.) quanto a quella contenuta nel vigente art. 125 sexies t.u.b., ha per lungo tempo interpretato il diritto ad una riduzione del costo totale del credito spettante al consumatore in caso di rimborso anticipato limitandolo ai soli interessi e costi non ancora maturati al momento dell'estinzione del finanziamento (c.d. costi recurring), con esclusione di rimborso per i costi riconducibili ad attività o servizi già espletati al momento della conclusione del contratto (c.d. costi up- front).
In particolare la Banca d'Italia, con specifico riferimento al settore della concessione di finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione, ha più volte ribadito che “l'intermediario dovrà restituire, nel caso in cui tutti gli oneri relativi al contratto siano stati pagati anticipatamente dal consumatore, la relativa quota non maturata”, che “la prassi, seguita dagli intermediari, di indicare cumulativamente, nei contratti e nei fogli informativi,
l'importo di generiche spese, non consentendo quindi una chiara individuazione degli oneri maturati e di quelli non maturati (...) comporta la difficoltà, e talvolta l'impossibilità, per il cliente di individuare quali oneri debbano essere rimborsati in caso di estinzione anticipata della cessione”, che è richiesto “uno scrupoloso rispetto della normativa di trasparenza” e che
“è necessario che nei fogli informativi e nei contratti di finanziamento sia riportata una chiara indicazione delle diverse componenti di costo per la clientela, enucleando in particolare quelle soggette a maturazione nel corso del tempo (a titolo di esempio, gli interessi dovuti
11 all'ente finanziatore, le spese di gestione e incasso, le commissioni che rappresentano il ricavo per la prestazione della garanzia 'non riscosso per riscosso' in favore dei soggetti
'plafonanti', ecc.)” (in questo senso la comunicazione n. 192691/09).
In senso conforme era attestato il consolidato orientamento dell'Arbitro bancario e finanziario, confermato dal Collegio di Coordinamento, secondo cui “nel caso di estinzione anticipata del finanziamento deve essere rimborsata la quota delle commissioni e dei costi assicurativi non maturati nel tempo, dovendosi ritenere contrarie alla normativa di riferimento le condizioni
contrattuali che stabiliscano in tal caso la non ripetibilità tout court delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso. Sulla base di tale
orientamento: i) nella formulazione dei contratti, gli intermediari sono tenuti ad esporre in
modo chiaro e agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi up-front, non ripetibili) e quali oneri e costi maturino nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (costi recurring, rimborsabili pro quota); ii) a tal fine può ritenersi valida la
quantificazione negoziale dei costi recurring addebitati al cliente in una percentuale del costo globale delle commissioni, a condizione, però, che nel contratto siano chiaramente indicate,
sia pure in forma sintetica, le prestazioni continuative correlate a quella percentuale, con modalità e termini tali da consentire al cliente di verificarne l'effettiva natura preliminare o continuativa;
iii) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri up-front e recurring, anche in applicazione dell'art. 1370 c.c. e, più in particolare, dell'art. 35, comma 2
d.lgs. n. 206 del 2005 (secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore), l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare;
iv) l'importo da rimborsare deve essere determinato (...) secondo un criterio proporzionale, tale per cui l'importo di ciascuna delle suddette voci viene moltiplicato per la percentuale del finanziamento estinto anticipatamente, risultante (se le rate sono di eguale
importo) dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue;
v) altri metodi alternativi di computo non possono considerarsi conformi alla disciplina vigente
(...). È principio anch'esso consolidato che siano rimborsabili, per la parte non maturata, non solo le commissioni bancarie, finanziarie e di intermediazione, ma anche i costi assicurativi
relativi alla parte di finanziamento non goduta (art. 49 del Reg. Isvap n. 35/2010; art. 22, comma 15-quater, d.l. n. 179/2012)” (ABF Collegio di Coordinamento, 22.09.2014, n. 6167; 12 analogamente, ABF Collegio di Coordinamento, 11.11.2016, nn. 10003, 10017 e 10035, e
10.05.2017, n. 5031).
Il quadro così delineato ha subito però un mutamento a seguito della pronuncia della CGUE,
11.09.2019, resa nella causa C-383/2018 (sentenza Lexitor), con la quale la Corte ha dichiarato che l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del finanziamento include tutti i costi posti a carico del consumatore, senza, dunque, operare la tradizionale distinzione tra costi up-front (prima non rimborsabili) e costi recurring (da sempre ripetibili).
La giurisprudenza di merito, di legittimità ed arbitrale si è dunque adeguata al suddetto principio, affermando il diritto al rimborso, in caso di estinzione anticipata dei costi integrali sostenuti, secondo il criterio dell'imputazione per mese o anno e dell'esclusione del periodo residuo. Tra le altre, può citarsi la decisione 17.12.2019 n. 26525 del Collegio di
Coordinamento dell'ABF, che ha affermato i seguenti articolati principi di diritto: “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”; “Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa
previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi
recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”; “La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”; “Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”; “Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.
Va precisato, per completezza, che con la successiva sentenza del 09.02.2023 (causa C-555/21,
Unicredit Bank Austria) la Corte di giustizia dell'UE ha affermato quanto segue: “L'articolo
25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili
13 residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento
(UE) n. 1093/2010, deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito,
in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito”. Se una tale conclusione può, ad un primo esame, ritenersi in contrasto con quanto affermato dalla sentenza Lexitor, in realtà l'approccio differenziato deriva dalla specificità della disciplina del credito immobiliare ai consumatori. In particolare,
se nella direttiva 2008/48 (oggetto del caso e relativa ai crediti al consumo) la CP_4 riduzione di “tutti i costi” (sia i costi recurring che i costi up-front), in caso di rimborso anticipato del credito, trova giustificazione nella difficoltà che incontrerebbero i consumatori o i giudici nella determinazione dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto, a fronte dell'ampio margine di discrezionalità di cui dispongono gli istituti creditizi nella fatturazione ed organizzazione interna (par. 33), nella direttiva 2014/17 (oggetto del caso
Unicredit Bank Austria e relativa ai crediti immobiliari) questo problema non si pone, poiché
la finalità di tutela del consumatore sarebbe garantita dal c.d. modulo PIES, il quale permetterebbe al consumatore di distinguere i costi oggettivamente connessi alla durata del contratto (par. 34); quindi, secondo la Corte di Giustizia, la direttiva 2014/17 prevede a favore del consumatore una tutela più ampia di quella prevista dalla direttiva 2008/48, essendo l'istituto creditizio tenuto a fornire allo stesso informazioni precontrattuali mediante il modulo suddetto. A parere della Corte, dunque, l'elemento differenziale tra le due direttive sarebbe proprio il presidio di trasparenza “PIES” previsto per il credito immobiliare e tale elemento differenziale darebbe luogo ad una distanza normativa tra le due direttive che, secondo la
Corte, giustifica un approccio difforme nelle due fattispecie.
In materia di rimborso dei costi sostenuti in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento è intervenuta anche la Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 263/2022 del
22.12.2022, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 11octies comma II del d.l. n. 73/2021
(c.d. decreto sostegni bis), convertito con l. n. 106/2021, nella parte in cui ha limitato ad alcune tipologie di costi sostenuti per il finanziamento il diritto alla riduzione spettante al consumatore in caso di estinzione anticipata. La norma faceva riferimento ai contratti conclusi successivamente all'entrata in vigore del d.l.13.08.2010, n. 141 (di attuazione della direttiva
2008/48/CE), ma prima dell'entrata in vigore della legge n. 106/2021. Sul punto, la Corte
Costituzionale ha ritenuto che tale limitazione fosse in contrasto la normativa dell'Unione 14 europea e, in particolare, con l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, quale interpretato dalla Corte di giustizia con la sentenza C-383/18, c.d. Lexitor.
Sul tema è inoltre intervenuto nell'anno 2023 il legislatore il quale, in un primo momento, con l'art. 1 comma 1bis del d.l. 13.06.2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla l.
10.08.2023, n. 103, ha previsto che “all'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del
codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggetti a riduzione le imposte e i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti. Ove non sia diversamente
indicato dalle parti, la riduzione del costo totale del credito avviene in conformità al criterio del costo ammortizzato»”.
Tale disciplina ha codificato il principio c.d. del costo ammortizzato e, per altro verso
(nonostante l'inciso iniziale: “nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea”), ha escluso dalla riduzione, oltre naturalmente alle imposte, i “costi sostenuti per la conclusione dei contratti”.
Tuttavia, tale regolamentazione deve considerarsi superata, sulla base del criterio di risoluzione delle antinomie contenuto nell'art. 15 delle preleggi, dal successivo art. 27
(rubricato “Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo”) del d.l. 10.08.2023 n.
104, convertito con modificazioni dalla l. 09.10.2023 n. 136, che ha previsto quanto segue:
“all'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1°
15 settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggette a riduzione le imposte»”.
In tale ultima norma non appare il riferimento all'irripetibilità degli oneri up-front (facendo la stessa riferimento solo alle imposte) ed è stato anche eliminato il riferimento al criterio del costo ammortizzato quale regola di calcolo della riduzione del costo totale del credito;
tuttavia, il rinvio alle “disposizioni” dell'art. 125 sexies t.u.b. “vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti” fa propendere per un'applicazione della disciplina quale interpretata dalla Corte di
Giustizia e dalla Corte Costituzionale e con inclusione nel rimborso, dunque, dei costi up- front.
In questo senso si è pronunciata, recentemente, anche la Corte di Cassazione, Sezione II, con l'ordinanza n. 25977 del 06.09.2023 che (senza un espresso richiamo alle norme del 2023 sopra esaminate) ha affermato il seguente principio di diritto: “L'art. 125 del TUB, nella formulazione antecedente alle modifiche inserite con il D. Lgs n. 141 del 2010 prevede che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR. In caso di assenza della norma integrativa o di norma integrativa che rinvii all'autonomia contrattuale, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento”. La Suprema Corte ha chiarito che
“dall'esame della legislazione europea e del diritto interno si ricava che il diritto del consumatore al rimborso dei costi in caso di adempimento anticipato, nell'ambito del credito al consumo, non è estraneo alla disciplina antecedente all'art. 125 sexies del TUB” e che (pur nella vigenza dell'art. 125 t.u.b.) “anche in assenza di una norma attuativa del CICR, il consumatore non può essere privato del suo diritto al rimborso dei costi sostenuti, come previsto dalla norma primaria e dalle direttive (europee)”.
Per quanto sopra, alla luce della disciplina applicabile sopra indicata, tenuto conto del venire meno della distinzione tra costi up-front e costi recurring ai fini del rimborso dei costi del finanziamento in caso di estinzione anticipata, il consumatore ha diritto ad ottenere il rimborso integrale degli stessi.
6.2 Operate le superiori premesse, nel caso di specie la società appellante ha lamentato il mancato rimborso della quota parte degli oneri inerenti alla commissione di intermediazione e di distribuzione, a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento, ai sensi dell'art. 125-
16 sexies TUB e la conseguente inefficacia o nullità delle clausole contrattuali che escludono ovvero limitano la rimborsabilità di tutti i costi del credito.
Ritiene il decidente che la prospettazione attorea sia corretta.
Il contratto di finanziamento n. 10062940 è stato concluso con in data 8.6.2016, Parte_1 sotto il vigore della disciplina introdotta dall'art. 125 sexies TUB.
In applicazione dei principi di diritto sopra enunciati, deve affermarsi la rimborsabilità di tutti i costi trattenuti in caso di estinzione anticipata.
Ed invero, la clausola contrattuale contenuta all'art. 13 delle condizioni generali del contratto
(“In caso di anticipata estinzione del prestito gli importi indicati all'art. 4 come costi ripetibili
[…] verranno rimborsati per la parte non ancora usufruita, mentre gli altri costi indicati all'art. 4 (in quanto non ripetibili), così come gli oneri e le spese indicate all'art. 16, non saranno rimborsate […]”) nella misura in cui esclude la rimborsabilità di alcuni costi legati alla fase genetica del finanziamento (costi up front), è da ritenersi vessatoria, ai sensi degli artt.
33 e 36 del codice del consumo, in quanto determina un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi gravanti sul consumatore, tale dovendosi qualificare nella vicenda Parte_1
negoziale per cui è causa.
Per quanto sopra, va riconosciuto il diritto al rimborso dei costi dovuti a titolo delle enunciate commissioni, in favore di Controparte_1
7. Quanto al criterio applicabile ai fini della determinazione dell'importo dovuto in restituzione, la società attrice ha invocato il criterio pro-rata temporis (fatta eccezione per la quota parte della commissione di intermediazione riconosciuta come ripetibile in contratto –
cfr. memorie conclusive), mentre la convenuta Sigla s.r.l. ha eccepito l'applicazione del differente criterio - contrattualmente convenuto tra le parti - della c.d. “curva degli interessi”.
In argomento, occorre premettere che il criterio della rimborsabilità dei costi pro-rata temporis
trovi fondamento della previsione contenuta nell'art. 125 sexies, secondo la lettura che la Corte di Giustizia e la Corte Costituzionale hanno dato della riduzione proporzionale dei costi alla
“vita residua del contratto”. Anche la normativa secondaria ha avallato il criterio di calcolo sopra indicato, avendo la Banca d'Italia, con comunicazione del 30.3.2018 n. 154964/18, affermato che “In caso di mancata indicazione delle modalità utilizzate per la restituzione, si dovrà considerare il criterio del pro rata temporis”.
Tale principio, peraltro, risulta adeguato a fare fronte alle esigenze di semplificazione espressamente indicate nella direttiva del 2008 (cfr. considerando 39) e nella direttiva
17 2225/2023 (cfr. considerando 70), laddove si afferma che il calcolo dell'indennizzo deve essere trasparente e comprensibile per il consumatore, nonché di facile applicazione per il creditore.
Ciò detto, occorre tuttavia chiedersi se la pattuizione in contratto del diverso criterio della
“curva degli interessi” sia vessatoria, nel senso che determini un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi.
Ritiene il Tribunale che, ove pattuita, una clausola che preveda un criterio di restituzione degli importi non maturati a seguito dell'estinzione del finanziamento parametrato alla “curva degli interessi” non sia vessatoria.
Ed invero, il giudizio di vessatorietà va operato alla stregua di una valutazione concreta dell'assetto di interessi dedotto in contratto, a seguito del quale una clausola è vessatoria nella misura in cui incide “significativamente” sull'equilibrio normativo dei diritti e degli obblighi ivi previsti. Esulano, pertanto, dal vaglio di vessatorietà quelle clausole che, sebbene più sfavorevoli, non siano tali da determinare uno squilibrio che possa qualificarsi significativo e che imponga l'intervento del giudice nell'assetto negoziale.
Pertanto, una volta affermata la rimborsabilità integrale dei costi non ancora maturati in caso di estinzione anticipata del finanziamento, laddove le parti, nell'ambito dell'autonomia negoziale, introducano un criterio di rimborso diverso da quello (più favorevole per il consumatore) della proporzionalità lineare, tale criterio è da ritenersi valido ed efficace. In
questi termini si è già pronunciata questa sezione del Tribunale di AN (sentenza n.
2522/2023), in conformità a quanto previsto da ABF, Collegio di Milano, Decisione n. 1211
del 19 gennaio 2022; cfr. pure Decisione N. 10159 del 5 giugno 2020).
Nel caso di specie, l'art. 13 delle condizioni generali del contratto di finanziamento in esame ed il piano di ammortamento (specificatamente sottoscritto dal cliente), nel disciplinare l'estinzione anticipata, stabilisce: “il cedente/delegante ha diritto al rimborso degli importi non ancora maturati relativi alle voci "Interessi scalari" e "Commissioni Sigla" (vedi
Frontespizio del Contratto) in misura proporzionale secondo la curva degli interessi”.
Si precisa che la quota parte rimborsabile dell'importo delle “Commissioni Sigla” è individuata nella misura massima di euro 969,98, secondo la curva degli interessi.
Di seguito sono indicati gli importi che verranno rimborsati, per ciascuna delle suddette voci
previste, dettagliati in base al periodo temporale in cui verrà effettuata la richiesta di
18 estinzione anticipata, ovvero riferiti al pagamento delle singole rate come da piano di ammortamento […]”.
Il suddetto piano - allegato e prodotto da Sigla s.r.l. già in primo grado - sancisce quale criterio di calcolo degli importi non ancora maturati relativi alle voci "Interessi scalari" e
"Commissioni Sigla” quello, appunto, della c.d. “curva degli interessi” (o del “relativamente proporzionale”). Esso è da intendersi validamente pattuito tra l'intermediario ed il cliente per l'interezza dei costi rimborsabili dovuti a titolo di “Commissioni Sigla”. Ed invero, il limite di rimborsabilità “nella misura massima di euro 969,98” non incide sulla individuazione del detto criterio di liquidazione applicabile anche alla restante quota residua.
8. In ordine al quantum dovuto, è documentato mediante il conteggio per estinzione anticipata prodotto nel fascicolo di primo grado (doc. 2) che Sigla s.r.l., al momento della estinzione anticipata del contratto, abbia già restituito la cifra di euro 247,45 a titolo di “commissioni
Sigla”, oltre che l'importo di euro 10,63 per “spese ed invio comunicazioni periodiche”.
Pertanto, secondo il calcolo offerto da Sigla s.r.l., andrà riconosciuto alla cessionaria
[...]
a tale titolo, soltanto l'importo residuo di euro 577,38 a titolo di Controparte_1
“Commissioni Sigla” [in particolare: 3.233,26 x (3.018,53: 11.832,33) = 824,83 – 247,45 =
577,38] e l'importo di euro 286,54 a titolo di “commissioni agente” [in particolare: 1.123,20 x
(3.018,53: 11.832,33) = 286,54].
Trattandosi di debito di valuta, la somma va maggiorata degli interessi da calcolarsi sulla sorte capitale nella misura del tasso legale di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. con decorrenza dalla domanda (10.1.2022).
Per quanto sopra, parzialmente accogliendo l'appello principale e rigettando l'appello incidentale, Sigla s.r.l. va condannata al pagamento della somma di euro 863,92 in favore di oltre interessi nella misura come sopra determinati. Controparte_1
9. La domanda di accertamento diretta a dichiarare che l'importo di euro 238,67 è stato corrisposto da Sigla s.r.l. non è ammissibile, non avendo formato oggetto di domanda restitutoria da parte di Controparte_1
10. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, avuto riguardo del valore del decisum, ai sensi del d.m. 147/2022 in euro 174 per spese ed euro 662 per compensi, oltre spese generali, iva e c.p.a.
19 Stante il rigetto integrale dell'appello incidentale, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13,
comma 1 quater, del DPR n. 115 del 2002, perché l'appellato sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di AN, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 4363/2024 R.G., disattesa ogni contraria istanza accoglie l'appello principale proposto da avverso la sentenza n. Controparte_1
2864/2023 emessa dal Giudice di Pace di AN e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza: dichiara la nullità della clausola contenuta nell'art. 13 del contratto di finanziamento n.
10062940 del 8.6.2016; condanna Sigla s.r.l. al pagamento della somma di euro 863,92, oltre interessi al tasso legale di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dal 10.1.2022, in favore di Controparte_1 rigetta l'appello incidentale proposto da Sigla s.r.l.; condanna Sigla s.r.l. al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore di in favore di che liquida in euro 174 per spese ed euro 662 per Controparte_1
compensi, oltre spese generali (15%), iva e c.p.a.;
dà atto della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/02, nei confronti dell'appellata.
Così deciso in AN, il 19 marzo 2025
Il Giudice
dott. Fabio Salvatore Mangano
20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di AN, in persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha emesso la seguente
SENTENZA nell'appello avverso la sentenza emessa dal giudice di pace di AN n. 2864/2023 depositata il 27.10.2023, iscritto al n. 4363/2024 R.G. promosso da:
con sede in corso Martiri della Libertà 38, codice Controparte_1
fiscale e partita iva , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avvocato Marzia Libro, giusta procura in atti;
appellante principale – appellato incidentale
contro
SIGLA S.R.L., con sede legale in CO (TV), via Cesare Battisti n. 5/A, codice fiscale
, in persona del procuratore giusta procura speciale del P.IVA_2 Controparte_2
25.10.2023 rilasciata a rogito del notaio in CO (rep. 345.459, racc. Persona_1
32.557), rappresentata e difesa dal professore avvocato Bruno Inzitari e dall'avvocato Michele
Lucchini Guastalla del foro di Milano, giusta procura in atti;
appellata principale – appellante incidentale
***
All'udienza del 17.3.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa come da verbale in atti ed il giudice, all'esito della camera di consiglio, ha posto la causa in decisione senza termini
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con atto di appello notificato in data 24.4.2024, ha impugnato Controparte_1
la sentenza n. 4363/2024 emessa dal Giudice di Pace di AN in data 27.10.2023, con la
1 quale è stata rigettata la domanda avente ad oggetto la richiesta di rimborso della somma di euro 1.858,18, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di restituzione delle commissioni di intermediazione e di distribuzione non interamente rimborsate a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento n. 10062940 del 8.6.2016.
L'appellante ha affidato il gravame ad un unico motivo, deducendo che il giudice di pace avrebbe erroneamente attribuito alla quietanza sottoscritta dal consumatore valenza di atto di rinuncia al pagamento di ulteriori somme rispetto a quelle ricevute. Ha chiesto, pertanto, in riforma integrale della sentenza impugnata, l'accoglimento della domanda attorea, con il favore delle spese processuali.
Con comparsa di risposta depositata il 18.10.2024 si è costituita in giudizio Sigla s.r.l.,
eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello per difetto di legittimazione processuale e sostanziale di nel merito, ha contestato la Controparte_1
fondatezza del motivo d'appello, proponendo appello incidentale avverso il rigetto delle eccezioni di incompetenza per valore e di carenza di legittimazione attiva della cessionaria in violazione degli artt. 106 e 107 t.u.b. e degli artt.
2-3 d.m. Controparte_1
02.04.2015 n. 53; la stessa ha ulteriormente dedotto il difetto legittimazione passiva di Sigla
con riferimento alla restituzione delle commissioni di intermediazione, il carattere non rimborsabile delle commissioni di intermediazione, alla luce dell'orientamento reso dalla
Corte di Giustizia Europea nel caso Unicredit Bank Austria, l'applicazione del criterio contrattualmente convenuto della cd. “curva degli interessi”, nonché il diritto alla corresponsione dell'importo pari ad euro 238,67, dovuto a titolo di commissione di estinzione anticipata.
Nel corso del giudizio è stato acquisito il fascicolo di primo grado e, concesso un termine per il deposito di note difensive, all'udienza del 17.3.2025 le parti hanno discusso la causa e precisato le conclusioni, ai sensi degli artt. 352 e 281 sexies c.p.c. All'esito della camera di consiglio, il giudice, a modifica della precedente ordinanza, ha posto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c.
2. Esposti i fatti, prima di esaminare i motivi di appello appare opportuno soffermarsi sulle circostanze di fatto da cui origina l'odierna impugnazione.
Con il contratto n. 10062940 del 8.6.2016, ha ottenuto, da parte di Sigla s.r.l., Parte_1 quale intermediario finanziario ai sensi dell'art. 107 t.u.b., la concessione di un finanziamento
2 di euro 56.160, sotto forma di cessione pro solvendo di quote della pensione, da restituire in n.
120 rate mensili di euro 468,00 ciascuna (doc. 4).
Prima della scadenza naturale del contratto, ha chiesto l'estinzione anticipata del Parte_1
finanziamento e, su sua richiesta, Sigla s.r.l. ha trasmesso in data 13.10.2021 un conteggio di estinzione dal quale si desumeva la sussistenza di un debito residuo pari ad euro 24.106,06
(doc. 5). Con bonifico bancario del 28.10.2021 è stato disposto il pagamento (doc. 6), con conseguente estinzione del finanziamento con decorrenza dal 31.10.2021.
Con atto di citazione notificato il 10.1.2022, quale cessionaria Controparte_1
del credito vantato da (doc. 2), ha agito in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Parte_1
AN, chiedendo la restituzione della somma di euro 1.858,18 a titolo di rimborso delle commissioni non interamente maturate – segnatamente, per quota parte delle commissioni a favore dell'intermediario finanziario e per quota parte di quelle distributive – in conseguenza dell'estinzione anticipata del finanziamento.
Con sentenza n. 2864/2023 il Giudice di Pace di AN ha dichiarato inammissibile la domanda attorea, dando rilievo alla sottoscrizione, da parte del consumatore, di un atto di rinuncia a promuovere le azioni di recupero dei rimborsi per le commissioni conseguenti all'estinzione anticipata.
3. Tanto premesso, con l'unico motivo di appello ha censurato la Controparte_1
motivazione adottata dal primo giudice in ordine alla valenza abdicativa della quietanza liberatoria.
3.1 In ordine a tale motivo di appello, va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità proposta da Sigla s.r.l., in base all'assunto per cui Controparte_1
non avrebbe il potere processuale e sostanziale di proporre le azioni di nullità ed
[...]
inefficacia concernenti la quietanza liberatoria sottoscritta da , in quanto mera Parte_1
cessionaria del credito.
L'eccezione in esame non è fondata.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “la previsione dell'art. 1263 c.c., comma 1, in base alla quale il credito è trasferito al cessionario, oltre che con i privilegi e le garanzie reali e personali, anche con gli “altri accessori”, deve essere intesa nel senso che nell'oggetto della cessione rientri ogni situazione giuridica direttamente collegata con il diritto di credito stesso,
ivi compresi tutti i poteri del creditore relativi alla tutela del credito e quindi anche le azioni giudiziarie a tutela del credito, tra cui l'azione di adempimento dell'obbligazione ceduta” (cfr. 3 Cass., n.17727 del 6.7.2018; Cass. n. 3034 del 10.2.2020). Secondo Cass. 9479/2024 “la formulazione della norma ed in particolare il riferimento ampio e generico agli "altri accessori", ossia ad una entità della quale non si fornisce una definizione espressa ed univoca,
induce invero a ricomprendere nell'oggetto della cessione la somma delle utilità che il
creditore può trarre dall'esercizio del diritto ceduto, ossia tutte le situazioni giuridiche direttamente collegate con il diritto stesso e costituenti il suo contenuto economico: ciò vale a
dire che deve considerarsi trasferita - in adesione all'orientamento dottrinario che ravvisa nella specie un fenomeno di trapasso integrale - ogni situazione soggettiva o clausola che non
presentando profili di autonomia rispetto alla concreta situazione creditoria ceduta ne integri il contenuto e ne specifichi la funzione, così da ricomprendere tutti i poteri del creditore
relativi alla determinazione, variazione e modalità della prestazione, nonché quelli relativi
alla tutela del credito (nello stesso senso si è espressa Cass. n. 575-2001, secondo la quale, a seguito della cessione del credito, il debitore ceduto diviene obbligato verso il cessionario allo
stesso modo in cui era tale nei confronti del suo creditore originario).
Nella fattispecie sottoposta al vaglio del Tribunale, l'oggetto della cessione è delineato dal contratto del 30.11.2021 (doc. 2) e riguarda esattamente l'importo di euro 1.858,18 derivante dal contratto di prestito n. 10062940 estinto anticipatamente “per oneri accessori non interamente maturati (commissioni bancarie, commissioni di intermediazione, spese
istruttorie, premi assicurativi), per rate addebitate erroneamente durante la fase di ammortamento e per l'applicazione di un tasso di interesse difforme rispetto a quello indicato nel contratto (nonché difforme al tasso legale)”, credito che trova fondamento nel contratto di prestito, nel conteggio per estinzione anticipata e nella quietanza liberatoria (cfr. premesse ed art. 1 del contratto).
Per quanto sopra, l'azione promossa dal cessionario, in quanto diretta all'accertamento della nullità per vessatorietà della clausola di esclusione della rimborsabilità dei costi non interamente maturati in ragione dell'estinzione anticipata, rientra pienamente nell'oggetto della cessione del credito e, di conseguenza, rispetto a tale profilo sussiste la legittimazione attiva in capo alla cessionaria.
3.2 Venendo al merito, il motivo di appello è fondato.
Il giudice di pace ha rigettato la domanda proposta dall'odierna appellante sul presupposto che la quietanza liberatoria sottoscritta dal sia riconducibile ad un atto di rinuncia al Pt_1
pagamento degli ulteriori costi. La sentenza impugnata, in particolare, ha ritenuto che la
4 dichiarazione con cui il consumatore ha dato atto di avere ricevuto da Sigla s.r.l. la somma di euro 247,45 per commissioni non godute ed euro 10,63 a fronte dell'estinzione del finanziamento fosse riconducibile ad un atto di transazione o comunque abdicativo del diritto,
anche in ragione del fatto che la quietanza indicasse in maniera chiara e precisa la res litigiosa oggetto di rinuncia (commissioni di finanziamento euro 3.233,36, commissione di distribuzione di euro 1.123,21, spese invio di comunicazioni periodiche euro 22,00).
La motivazione adottata dal giudice di pace di AN non è condivisibile.
In diritto va ricordato che “la quietanza liberatoria rilasciata a saldo di ogni pretesa deve essere intesa, di regola, come semplice manifestazione del convincimento soggettivo
dell'interessato di essere soddisfatto di tutti i suoi diritti, e pertanto alla stregua di
una dichiarazione di scienza priva di efficacia negoziale, salvo che nella stessa non siano ravvisabili gli estremi di un negozio di rinunzia o transazione in senso stretto, ove, per il
concorso di particolari elementi di interpretazione - contenuti nella stessa dichiarazione o desumibili "aliunde" -, risulti che la parte l'abbia resa con la chiara e piena consapevolezza di abdicare o transigere su propri diritti” (Cass. n. 35779/2022; Cass., n. 21400/2023; Cass.
19637/2024).
In applicazione di tale principio, la giurisprudenza di merito e dell'ABF ha escluso che la quietanza liberatoria rilasciata da Sigla s.r.l. assumesse valenza di atto di rinuncia al diritto di riscuotere tutti i costi connessi all'estinzione anticipata.
Nello specifico, in casi identici a quello per cui è causa (per come si desume dal tenore letterale dell'atto di quietanza rilasciato da l'Arbitro Bancario ha ritenuto Parte_2 necessario “un preciso riferimento all'oggetto della rinuncia, vale a dire la determinazione quantitativa (ammontare) e causale (titoli delle voci non rimborsate) di ciò cui il cliente rinunciava” non ritenendo sufficiente il generico riferimento inserito nella quietanza alla
“corresponsione, da parte [dell'Intermediario], di somme di denaro, ulteriori a quelle appena elencate, a titolo di costi non goduti, determinate secondo il criterio proporzionale puro,
anche se di importo superiore alla quota rimborsata secondo le condizioni contrattuali sopra richiamate” (cfr. ABF - decisione n. 25574 del 2021). Nella stessa direzione si colloca la sentenza del Tribunale di Treviso n. 466 del 22.3.2023 (citata da parte appellante) che, in una fattispecie analoga contro la società Sigla s.r.l., ha affermato che “dall'esame della quietanza liberatoria prodotta, appare evidente la mancanza sia di una determinazione quantitativa e causale di ciò cui il cliente rinunciava, sia della sua consapevolezza circa il suo diritto ad
5 ottenere il rimborso di somme ulteriori rispetto a quelle già restituite in suo favore dalla finanziaria in occasione dell'estinzione”.
Ritiene il decidente di condividere le superiori pronunce, giacché la quietanza liberatoria versata in atti, sottoscritta dal dopo il rilascio del conteggio estintivo, non contiene una Pt_1
determinazione quantitativa e causale degli importi oggetto di rinuncia da parte del consumatore. Ed invero, l'espressione “Dichiaro, altresì, di rinunziare alla corresponsione da parte di Sigla s.r.l. di somme di denaro, ulteriori a quelle appena elencate, a titolo di costi non
goduti, determinate secondo il criterio proporzionale puro, anche se di importo superiore alla quota rimborsata secondo le condizioni contrattuali sopra richiamate” è oscura nella parte in cui non indica l'importo dei costi che, a seguito della pronuncia OR (di cui infra), il consumatore avrebbe avuto diritto ad ottenere, quali somme ulteriori al costo rimborsato di euro 247,45.
Analogo deficit di trasparenza si rinviene nella locuzione finale “Pienamente soddisfatto in merito a quanto ricevuto da Sigla s.r.l. a fronte dell'estinzione anticipata del mio finanziamento, avendo beneficiato di un'equa riduzione del costo totale dei crediti, così come espressamente previsto dall'art 125 sexies del TUB, rilascio a Sigla Srl la più ampia quietanza non avendo null'altro a pretendere nei confronti di Sigla stessa per l'effetto della summenzionata estinzione anticipata”, poiché si richiamano i principi di equa riduzione dei costi e l'art. 125 sexies TUB senza che detti costi siano stati calcolati e senza che sia indicato il contenuto della norma richiamata.
In questi termini, va condiviso l'argomento di parte appellante in forza del quale l'atto di quietanza non colma l'asimmetria informativa che caratterizza i rapporti negoziali con i consumatori, inducendo i predetti a rinunciare all'esercizio di diritti senza che siano pienamente consapevoli dell'oggetto della rinuncia.
A ciò si aggiunga che l'atto sembra potersi qualificare alla stregua di una mera dichiarazione di parte che, tuttavia, non è idonea ad integrare un atto abdicativo, con effetti estintivi, alla pretesa di ricevere ulteriori somme, dal momento che non reca i requisiti di cui all'art. 1965
c.c., trattandosi, pacificamente, di un modulo sottoscritto dal consumatore e predisposto unilateralmente da Sigla s.r.l.
Infine, circa la valenza di una ipotetica clausola di rinuncia alla proposizione delle azioni o eccezioni relative al rapporto in esame, si osserva come la stessa non possa impedire al consumatore (ed al cessionario, per quanto sopra indicato) il diritto di fare valere la
6 vessatorietà delle clausole contrattuali, non dovendosi trascurare come l'azione di nullità sia rilevabile d'ufficio (art. 1421 c.c.) e non rientri nella disponibilità delle parti (si veda, sul punto, Cass. n. 26168/2018).
Alla luce delle esposte considerazioni, l'appello principale proposto da Controparte_1
va accolto, sicché la sentenza n. 2864 emessa il 27.10.2023 dal Giudice di Pace di
[...]
AN va riformata.
4.1 Passando all'appello incidentale, con il primo motivo Sigla s.r.l. ha censurato il capo della sentenza nella parte in cui il giudice ha rigettato l'eccezione di incompetenza per valore.
Secondo l'appellante incidentale un'interpretazione complessiva delle clausole contrattuali, alla stregua del criterio di cui all'art. 1363 c.c., avrebbe imposto un accertamento esteso all'intero assetto negoziale, ciò che avrebbe necessariamente comportato l'attrazione della competenza in capo al giudice superiore, stante il valore indeterminabile da attribuirsi alla controversia.
Il motivo di appello non è fondato.
L'art. 10 c.p.c. stabilisce che, per la determinazione del valore della controversia, occorre avere riguardo al valore della domanda.
Nel caso di specie, la domanda proposta da davanti al Giudice di Controparte_1
Pace di AN aveva ad oggetto l'accertamento della nullità della clausola contrattuale contenuta nell'art. 13 delle condizioni generali di contratto e la condanna al pagamento della somma di euro 1.858,18. È pacifico, pertanto, che il valore della controversia determinato in base al petitum dell'atto di citazione rientri nei limiti della competenza per valore del giudice di pace.
Non colgono nel segno le argomentazioni di Sigla s.r.l.
Il criterio di interpretazione del contratto stabilito dall'art. 1363 c.c. non è pertinente alla controversia in esame, atteso che non si discute qui della necessità di attribuire un significato ad una clausola contrattuale controversa quanto di accertarne la natura vessatoria, alla stregua del criterio stabilito dall'art. 33 del codice del consumo. Ed è pacifico che la “nullità di protezione” prevista dall'art. 36 del d. lgs. 206/2005 sia una nullità parziale e relativa, che operi soltanto a vantaggio del consumatore.
Non è nemmeno corretto affermare, come sostiene l'appellante, che la valutazione delle clausole negoziali avrebbe implicato l'accertamento dell'intero contenuto negoziale del finanziamento: ed invero, anche laddove si ritenesse che la verifica dell'effettivo squilibrio dei
7 diritti e degli obblighi derivanti dal contratto includa l'intero assetto degli interessi da esso discendenti, l'accertamento della nullità parziale della clausola che limita il rimborso a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento è pregiudiziale alla condanna alla restituzione di una somma inferiore al limite di valore di euro 5.000, ai sensi dell'art. 7 c.p.c. (nel testo ratione temporis vigente).
Per quanto sopra, tale motivo di appello incidentale va respinto, sussistendo correttamente la competenza per valore in capo al giudice di pace.
4.2 Con il secondo motivo di appello incidentale, Sigla s.r.l. ha censurato l'erroneità della decisione impugnata, nella parte in cui il giudice di pace ha rigettato l'eccezione relativa alla carenza di legittimazione attiva della cessionaria In particolare, Controparte_1
l'appellante ha dedotto la nullità del contratto di cessione del credito, in violazione degli artt.
106 e 107 t.u.b. e degli artt. 2 - 3 d.m. n. 53 del 2.4.2015, oltre che l'improponibilità delle azioni di invalidità del contratto di finanziamento, da parte della cessionaria del credito ai sensi dell'art. 1263 c.c.
Anche tale motivo di appello non è fondato.
Secondo quanto disposto dall'art. 106, comma 1 t.u.b.: “L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia”.
Dal tenore dalla norma si ricava che l'iscrizione presso l'albo degli intermediari finanziari risulta necessaria esclusivamente per chi eserciti attività di finanziamento, non essendo prevista per gli altri operatori economici, in particolare per chi operi attraverso una cessione di credito, come nel caso della società (si veda atto costitutivo – cfr. Controparte_1
doc. 9 comparsa di costituzione).
In ogni caso, la suddetta disposizione normativa non è una norma imperativa posta a presidio di interessi generali, sicché va esclusa la nullità “virtuale”, ex art. 1418 c.c., degli atti di cessione asseritamente effettuati in violazione della stessa: in questi termini si è espressa Cass.
n. 7243/2024), secondo cui: “Il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 e i conseguenti atti Pt_3
di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla
regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche
8 sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la
conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici”.
Per quanto sopra, in applicazione della citata normativa non sussiste alcuna nullità, ai sensi degli artt. 106 – 107 t.u.b. (e delle rispettive norme attuative), della cessione del credito operata da in favore della società mentre, in Parte_1 Controparte_1
applicazione del principio di diritto sopra esposto (si veda paragrafo 3.1), nell'operazione di trasferimento del credito rientra anche il diritto alla restituzione dei costi non rimborsati a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'appello incidentale proposto da Sigla s.r.l. va rigettato.
5. Tanto premesso, in ordine alla domanda di ripetizione di indebito proposta da
[...]
preliminarmente va disattesa l'eccezione del difetto di legittimazione Controparte_1
passiva relativamente alla ripetizione della quota parte non goduta delle commissioni relative all'attività di intermediazione svolta dal soggetto terzo rispetto a Sigla s.r.l., segnatamente
Parte_4
È stato precisato dalla giurisprudenza di legittimità, a più riprese, che deve essere esclusa la legittimazione passiva in proprio del rappresentante in un'azione promossa ai sensi dell'art. 2033 c.c. al fine di ottenere la restituzione di somme versate in tale specifica qualità, spettando tale legittimazione esclusivamente al rappresentato (Cass., 23 luglio 2004, n. 13829; Cass., 6 aprile 2011, n. 7871; Cass. 4862/2021).
Pertanto, laddove non vi sia coincidenza tra il soggetto che ha materialmente ricevuto il pagamento ed il soggetto al quale il pagamento è giuridicamente riferito, è quest'ultimo a dovere essere individuato come soggetto passivo dell'azione restitutoria.
Nel caso di specie, ha agito come intermediario di Sigla s.r.l. e ha Controparte_3
concluso il contratto di finanziamento con il in nome e per conto del soggetto Pt_1
finanziatore rappresentato, come si desume dalla sottoscrizione del documento contrattuale
(doc. 2). Inoltre, la società mutuante Sigla s.r.l. ha caricato le commissioni di intermediazione direttamente alla parte mutuataria che, pertanto, ne ha corrisposto la somma anticipatamente insieme alle altre voci di spesa presenti nel contratto di cessione del quinto. Talché deve ritenersi che i suddetti costi fossero collegati alla concessione del credito e remunerativi della complessa operazione di credito.
9 Ne consegue la piena titolarità della obbligazione restitutoria in capo a Sigla s.r.l.
6. Venendo al merito della domanda, occorre premettere che la questione relativa al mancato rimborso di una quota parte dei costi sostenuti dal consumatore in caso di estinzione anticipata del finanziamento è stata oggetto di importanti interventi normativi e giurisprudenziali.
Ai fini della decisione appare opportuno ricostruire la disciplina in materia di estinzione anticipata del credito al consumo, oggi contenuta nell'art. 125 sexies t.u.b., introdotto dal d.lgs.
141/2010 in recepimento dell'art. 16 della direttiva 2008/48/CE.
6.1 La norma stabilisce, al comma 1, che “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso, il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
Prima dell'entrata in vigore della disposizione sopra indicata, la disciplina dell'estinzione anticipata del credito ai consumatori era contenuta all'art. 125, comma 2, t.u.b., il quale, in recepimento dell'allora vigente art. 8 della direttiva 87/102/CEE, stabiliva che “Le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR”. Tuttavia, in mancanza della delibera del CICR, continuava ad essere applicato il d.m. 8.7.1992, il quale, all'art. 3, ribadiva la facoltà per il consumatore di adempimento ante tempus e prevedeva che la detta facoltà venisse esercitata mediante il versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi e degli altri oneri maturati sino a quel momento. La normativa vigente sino al 2008 prevedeva, inoltre, che, nel caso di estinzione anticipata, il finanziatore fosse tenuto a rimborsare una quota equa del costo complessivo del credito, calcolata sulla base di quanto maturato sino al momento dell'estinzione stessa.
Tale obbligo restitutorio è stato confermato e precisato, come sopra già, in sede di attuazione della direttiva 2008/48/CEE, dal d.lgs. 141/2010, che ha introdotto nel testo unico bancario il già menzionato art. 125 sexies.
Pertanto, è pacifico che in caso di rimborso anticipato del finanziamento il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto;
il punto controverso risiede, tuttavia, nella precisazione della nozione di “costo totale del credito”. 10 A tal riguardo, deve farsi riferimento all'art. 3 lett. g) della direttiva UE 2008/48, che prevede che per “costo totale del credito” s'intendano “tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al
contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili (...) inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i
premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte”, e all'art. 121, lett. e) t.u.b., il quale, conformemente, stabilisce che il costo totale del credito “indica gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza”.
Tanto chiarito, in merito alla riduzione del costo del credito dovuta dal finanziatore al consumatore in caso di estinzione anticipata del finanziamento si sono pronunciate sia la
Banca d'Italia sia l'Arbitro Bancario e Finanziario.
La Banca d'Italia, con riferimento tanto alla disciplina pregressa (art. 125 t.u.b.) quanto a quella contenuta nel vigente art. 125 sexies t.u.b., ha per lungo tempo interpretato il diritto ad una riduzione del costo totale del credito spettante al consumatore in caso di rimborso anticipato limitandolo ai soli interessi e costi non ancora maturati al momento dell'estinzione del finanziamento (c.d. costi recurring), con esclusione di rimborso per i costi riconducibili ad attività o servizi già espletati al momento della conclusione del contratto (c.d. costi up- front).
In particolare la Banca d'Italia, con specifico riferimento al settore della concessione di finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione, ha più volte ribadito che “l'intermediario dovrà restituire, nel caso in cui tutti gli oneri relativi al contratto siano stati pagati anticipatamente dal consumatore, la relativa quota non maturata”, che “la prassi, seguita dagli intermediari, di indicare cumulativamente, nei contratti e nei fogli informativi,
l'importo di generiche spese, non consentendo quindi una chiara individuazione degli oneri maturati e di quelli non maturati (...) comporta la difficoltà, e talvolta l'impossibilità, per il cliente di individuare quali oneri debbano essere rimborsati in caso di estinzione anticipata della cessione”, che è richiesto “uno scrupoloso rispetto della normativa di trasparenza” e che
“è necessario che nei fogli informativi e nei contratti di finanziamento sia riportata una chiara indicazione delle diverse componenti di costo per la clientela, enucleando in particolare quelle soggette a maturazione nel corso del tempo (a titolo di esempio, gli interessi dovuti
11 all'ente finanziatore, le spese di gestione e incasso, le commissioni che rappresentano il ricavo per la prestazione della garanzia 'non riscosso per riscosso' in favore dei soggetti
'plafonanti', ecc.)” (in questo senso la comunicazione n. 192691/09).
In senso conforme era attestato il consolidato orientamento dell'Arbitro bancario e finanziario, confermato dal Collegio di Coordinamento, secondo cui “nel caso di estinzione anticipata del finanziamento deve essere rimborsata la quota delle commissioni e dei costi assicurativi non maturati nel tempo, dovendosi ritenere contrarie alla normativa di riferimento le condizioni
contrattuali che stabiliscano in tal caso la non ripetibilità tout court delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso. Sulla base di tale
orientamento: i) nella formulazione dei contratti, gli intermediari sono tenuti ad esporre in
modo chiaro e agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi up-front, non ripetibili) e quali oneri e costi maturino nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (costi recurring, rimborsabili pro quota); ii) a tal fine può ritenersi valida la
quantificazione negoziale dei costi recurring addebitati al cliente in una percentuale del costo globale delle commissioni, a condizione, però, che nel contratto siano chiaramente indicate,
sia pure in forma sintetica, le prestazioni continuative correlate a quella percentuale, con modalità e termini tali da consentire al cliente di verificarne l'effettiva natura preliminare o continuativa;
iii) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri up-front e recurring, anche in applicazione dell'art. 1370 c.c. e, più in particolare, dell'art. 35, comma 2
d.lgs. n. 206 del 2005 (secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore), l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare;
iv) l'importo da rimborsare deve essere determinato (...) secondo un criterio proporzionale, tale per cui l'importo di ciascuna delle suddette voci viene moltiplicato per la percentuale del finanziamento estinto anticipatamente, risultante (se le rate sono di eguale
importo) dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue;
v) altri metodi alternativi di computo non possono considerarsi conformi alla disciplina vigente
(...). È principio anch'esso consolidato che siano rimborsabili, per la parte non maturata, non solo le commissioni bancarie, finanziarie e di intermediazione, ma anche i costi assicurativi
relativi alla parte di finanziamento non goduta (art. 49 del Reg. Isvap n. 35/2010; art. 22, comma 15-quater, d.l. n. 179/2012)” (ABF Collegio di Coordinamento, 22.09.2014, n. 6167; 12 analogamente, ABF Collegio di Coordinamento, 11.11.2016, nn. 10003, 10017 e 10035, e
10.05.2017, n. 5031).
Il quadro così delineato ha subito però un mutamento a seguito della pronuncia della CGUE,
11.09.2019, resa nella causa C-383/2018 (sentenza Lexitor), con la quale la Corte ha dichiarato che l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del finanziamento include tutti i costi posti a carico del consumatore, senza, dunque, operare la tradizionale distinzione tra costi up-front (prima non rimborsabili) e costi recurring (da sempre ripetibili).
La giurisprudenza di merito, di legittimità ed arbitrale si è dunque adeguata al suddetto principio, affermando il diritto al rimborso, in caso di estinzione anticipata dei costi integrali sostenuti, secondo il criterio dell'imputazione per mese o anno e dell'esclusione del periodo residuo. Tra le altre, può citarsi la decisione 17.12.2019 n. 26525 del Collegio di
Coordinamento dell'ABF, che ha affermato i seguenti articolati principi di diritto: “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”; “Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa
previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi
recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”; “La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”; “Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”; “Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.
Va precisato, per completezza, che con la successiva sentenza del 09.02.2023 (causa C-555/21,
Unicredit Bank Austria) la Corte di giustizia dell'UE ha affermato quanto segue: “L'articolo
25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili
13 residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento
(UE) n. 1093/2010, deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito,
in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito”. Se una tale conclusione può, ad un primo esame, ritenersi in contrasto con quanto affermato dalla sentenza Lexitor, in realtà l'approccio differenziato deriva dalla specificità della disciplina del credito immobiliare ai consumatori. In particolare,
se nella direttiva 2008/48 (oggetto del caso e relativa ai crediti al consumo) la CP_4 riduzione di “tutti i costi” (sia i costi recurring che i costi up-front), in caso di rimborso anticipato del credito, trova giustificazione nella difficoltà che incontrerebbero i consumatori o i giudici nella determinazione dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto, a fronte dell'ampio margine di discrezionalità di cui dispongono gli istituti creditizi nella fatturazione ed organizzazione interna (par. 33), nella direttiva 2014/17 (oggetto del caso
Unicredit Bank Austria e relativa ai crediti immobiliari) questo problema non si pone, poiché
la finalità di tutela del consumatore sarebbe garantita dal c.d. modulo PIES, il quale permetterebbe al consumatore di distinguere i costi oggettivamente connessi alla durata del contratto (par. 34); quindi, secondo la Corte di Giustizia, la direttiva 2014/17 prevede a favore del consumatore una tutela più ampia di quella prevista dalla direttiva 2008/48, essendo l'istituto creditizio tenuto a fornire allo stesso informazioni precontrattuali mediante il modulo suddetto. A parere della Corte, dunque, l'elemento differenziale tra le due direttive sarebbe proprio il presidio di trasparenza “PIES” previsto per il credito immobiliare e tale elemento differenziale darebbe luogo ad una distanza normativa tra le due direttive che, secondo la
Corte, giustifica un approccio difforme nelle due fattispecie.
In materia di rimborso dei costi sostenuti in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento è intervenuta anche la Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 263/2022 del
22.12.2022, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 11octies comma II del d.l. n. 73/2021
(c.d. decreto sostegni bis), convertito con l. n. 106/2021, nella parte in cui ha limitato ad alcune tipologie di costi sostenuti per il finanziamento il diritto alla riduzione spettante al consumatore in caso di estinzione anticipata. La norma faceva riferimento ai contratti conclusi successivamente all'entrata in vigore del d.l.13.08.2010, n. 141 (di attuazione della direttiva
2008/48/CE), ma prima dell'entrata in vigore della legge n. 106/2021. Sul punto, la Corte
Costituzionale ha ritenuto che tale limitazione fosse in contrasto la normativa dell'Unione 14 europea e, in particolare, con l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, quale interpretato dalla Corte di giustizia con la sentenza C-383/18, c.d. Lexitor.
Sul tema è inoltre intervenuto nell'anno 2023 il legislatore il quale, in un primo momento, con l'art. 1 comma 1bis del d.l. 13.06.2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla l.
10.08.2023, n. 103, ha previsto che “all'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del
codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggetti a riduzione le imposte e i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti. Ove non sia diversamente
indicato dalle parti, la riduzione del costo totale del credito avviene in conformità al criterio del costo ammortizzato»”.
Tale disciplina ha codificato il principio c.d. del costo ammortizzato e, per altro verso
(nonostante l'inciso iniziale: “nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea”), ha escluso dalla riduzione, oltre naturalmente alle imposte, i “costi sostenuti per la conclusione dei contratti”.
Tuttavia, tale regolamentazione deve considerarsi superata, sulla base del criterio di risoluzione delle antinomie contenuto nell'art. 15 delle preleggi, dal successivo art. 27
(rubricato “Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo”) del d.l. 10.08.2023 n.
104, convertito con modificazioni dalla l. 09.10.2023 n. 136, che ha previsto quanto segue:
“all'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1°
15 settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggette a riduzione le imposte»”.
In tale ultima norma non appare il riferimento all'irripetibilità degli oneri up-front (facendo la stessa riferimento solo alle imposte) ed è stato anche eliminato il riferimento al criterio del costo ammortizzato quale regola di calcolo della riduzione del costo totale del credito;
tuttavia, il rinvio alle “disposizioni” dell'art. 125 sexies t.u.b. “vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti” fa propendere per un'applicazione della disciplina quale interpretata dalla Corte di
Giustizia e dalla Corte Costituzionale e con inclusione nel rimborso, dunque, dei costi up- front.
In questo senso si è pronunciata, recentemente, anche la Corte di Cassazione, Sezione II, con l'ordinanza n. 25977 del 06.09.2023 che (senza un espresso richiamo alle norme del 2023 sopra esaminate) ha affermato il seguente principio di diritto: “L'art. 125 del TUB, nella formulazione antecedente alle modifiche inserite con il D. Lgs n. 141 del 2010 prevede che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR. In caso di assenza della norma integrativa o di norma integrativa che rinvii all'autonomia contrattuale, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento”. La Suprema Corte ha chiarito che
“dall'esame della legislazione europea e del diritto interno si ricava che il diritto del consumatore al rimborso dei costi in caso di adempimento anticipato, nell'ambito del credito al consumo, non è estraneo alla disciplina antecedente all'art. 125 sexies del TUB” e che (pur nella vigenza dell'art. 125 t.u.b.) “anche in assenza di una norma attuativa del CICR, il consumatore non può essere privato del suo diritto al rimborso dei costi sostenuti, come previsto dalla norma primaria e dalle direttive (europee)”.
Per quanto sopra, alla luce della disciplina applicabile sopra indicata, tenuto conto del venire meno della distinzione tra costi up-front e costi recurring ai fini del rimborso dei costi del finanziamento in caso di estinzione anticipata, il consumatore ha diritto ad ottenere il rimborso integrale degli stessi.
6.2 Operate le superiori premesse, nel caso di specie la società appellante ha lamentato il mancato rimborso della quota parte degli oneri inerenti alla commissione di intermediazione e di distribuzione, a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento, ai sensi dell'art. 125-
16 sexies TUB e la conseguente inefficacia o nullità delle clausole contrattuali che escludono ovvero limitano la rimborsabilità di tutti i costi del credito.
Ritiene il decidente che la prospettazione attorea sia corretta.
Il contratto di finanziamento n. 10062940 è stato concluso con in data 8.6.2016, Parte_1 sotto il vigore della disciplina introdotta dall'art. 125 sexies TUB.
In applicazione dei principi di diritto sopra enunciati, deve affermarsi la rimborsabilità di tutti i costi trattenuti in caso di estinzione anticipata.
Ed invero, la clausola contrattuale contenuta all'art. 13 delle condizioni generali del contratto
(“In caso di anticipata estinzione del prestito gli importi indicati all'art. 4 come costi ripetibili
[…] verranno rimborsati per la parte non ancora usufruita, mentre gli altri costi indicati all'art. 4 (in quanto non ripetibili), così come gli oneri e le spese indicate all'art. 16, non saranno rimborsate […]”) nella misura in cui esclude la rimborsabilità di alcuni costi legati alla fase genetica del finanziamento (costi up front), è da ritenersi vessatoria, ai sensi degli artt.
33 e 36 del codice del consumo, in quanto determina un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi gravanti sul consumatore, tale dovendosi qualificare nella vicenda Parte_1
negoziale per cui è causa.
Per quanto sopra, va riconosciuto il diritto al rimborso dei costi dovuti a titolo delle enunciate commissioni, in favore di Controparte_1
7. Quanto al criterio applicabile ai fini della determinazione dell'importo dovuto in restituzione, la società attrice ha invocato il criterio pro-rata temporis (fatta eccezione per la quota parte della commissione di intermediazione riconosciuta come ripetibile in contratto –
cfr. memorie conclusive), mentre la convenuta Sigla s.r.l. ha eccepito l'applicazione del differente criterio - contrattualmente convenuto tra le parti - della c.d. “curva degli interessi”.
In argomento, occorre premettere che il criterio della rimborsabilità dei costi pro-rata temporis
trovi fondamento della previsione contenuta nell'art. 125 sexies, secondo la lettura che la Corte di Giustizia e la Corte Costituzionale hanno dato della riduzione proporzionale dei costi alla
“vita residua del contratto”. Anche la normativa secondaria ha avallato il criterio di calcolo sopra indicato, avendo la Banca d'Italia, con comunicazione del 30.3.2018 n. 154964/18, affermato che “In caso di mancata indicazione delle modalità utilizzate per la restituzione, si dovrà considerare il criterio del pro rata temporis”.
Tale principio, peraltro, risulta adeguato a fare fronte alle esigenze di semplificazione espressamente indicate nella direttiva del 2008 (cfr. considerando 39) e nella direttiva
17 2225/2023 (cfr. considerando 70), laddove si afferma che il calcolo dell'indennizzo deve essere trasparente e comprensibile per il consumatore, nonché di facile applicazione per il creditore.
Ciò detto, occorre tuttavia chiedersi se la pattuizione in contratto del diverso criterio della
“curva degli interessi” sia vessatoria, nel senso che determini un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi.
Ritiene il Tribunale che, ove pattuita, una clausola che preveda un criterio di restituzione degli importi non maturati a seguito dell'estinzione del finanziamento parametrato alla “curva degli interessi” non sia vessatoria.
Ed invero, il giudizio di vessatorietà va operato alla stregua di una valutazione concreta dell'assetto di interessi dedotto in contratto, a seguito del quale una clausola è vessatoria nella misura in cui incide “significativamente” sull'equilibrio normativo dei diritti e degli obblighi ivi previsti. Esulano, pertanto, dal vaglio di vessatorietà quelle clausole che, sebbene più sfavorevoli, non siano tali da determinare uno squilibrio che possa qualificarsi significativo e che imponga l'intervento del giudice nell'assetto negoziale.
Pertanto, una volta affermata la rimborsabilità integrale dei costi non ancora maturati in caso di estinzione anticipata del finanziamento, laddove le parti, nell'ambito dell'autonomia negoziale, introducano un criterio di rimborso diverso da quello (più favorevole per il consumatore) della proporzionalità lineare, tale criterio è da ritenersi valido ed efficace. In
questi termini si è già pronunciata questa sezione del Tribunale di AN (sentenza n.
2522/2023), in conformità a quanto previsto da ABF, Collegio di Milano, Decisione n. 1211
del 19 gennaio 2022; cfr. pure Decisione N. 10159 del 5 giugno 2020).
Nel caso di specie, l'art. 13 delle condizioni generali del contratto di finanziamento in esame ed il piano di ammortamento (specificatamente sottoscritto dal cliente), nel disciplinare l'estinzione anticipata, stabilisce: “il cedente/delegante ha diritto al rimborso degli importi non ancora maturati relativi alle voci "Interessi scalari" e "Commissioni Sigla" (vedi
Frontespizio del Contratto) in misura proporzionale secondo la curva degli interessi”.
Si precisa che la quota parte rimborsabile dell'importo delle “Commissioni Sigla” è individuata nella misura massima di euro 969,98, secondo la curva degli interessi.
Di seguito sono indicati gli importi che verranno rimborsati, per ciascuna delle suddette voci
previste, dettagliati in base al periodo temporale in cui verrà effettuata la richiesta di
18 estinzione anticipata, ovvero riferiti al pagamento delle singole rate come da piano di ammortamento […]”.
Il suddetto piano - allegato e prodotto da Sigla s.r.l. già in primo grado - sancisce quale criterio di calcolo degli importi non ancora maturati relativi alle voci "Interessi scalari" e
"Commissioni Sigla” quello, appunto, della c.d. “curva degli interessi” (o del “relativamente proporzionale”). Esso è da intendersi validamente pattuito tra l'intermediario ed il cliente per l'interezza dei costi rimborsabili dovuti a titolo di “Commissioni Sigla”. Ed invero, il limite di rimborsabilità “nella misura massima di euro 969,98” non incide sulla individuazione del detto criterio di liquidazione applicabile anche alla restante quota residua.
8. In ordine al quantum dovuto, è documentato mediante il conteggio per estinzione anticipata prodotto nel fascicolo di primo grado (doc. 2) che Sigla s.r.l., al momento della estinzione anticipata del contratto, abbia già restituito la cifra di euro 247,45 a titolo di “commissioni
Sigla”, oltre che l'importo di euro 10,63 per “spese ed invio comunicazioni periodiche”.
Pertanto, secondo il calcolo offerto da Sigla s.r.l., andrà riconosciuto alla cessionaria
[...]
a tale titolo, soltanto l'importo residuo di euro 577,38 a titolo di Controparte_1
“Commissioni Sigla” [in particolare: 3.233,26 x (3.018,53: 11.832,33) = 824,83 – 247,45 =
577,38] e l'importo di euro 286,54 a titolo di “commissioni agente” [in particolare: 1.123,20 x
(3.018,53: 11.832,33) = 286,54].
Trattandosi di debito di valuta, la somma va maggiorata degli interessi da calcolarsi sulla sorte capitale nella misura del tasso legale di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. con decorrenza dalla domanda (10.1.2022).
Per quanto sopra, parzialmente accogliendo l'appello principale e rigettando l'appello incidentale, Sigla s.r.l. va condannata al pagamento della somma di euro 863,92 in favore di oltre interessi nella misura come sopra determinati. Controparte_1
9. La domanda di accertamento diretta a dichiarare che l'importo di euro 238,67 è stato corrisposto da Sigla s.r.l. non è ammissibile, non avendo formato oggetto di domanda restitutoria da parte di Controparte_1
10. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, avuto riguardo del valore del decisum, ai sensi del d.m. 147/2022 in euro 174 per spese ed euro 662 per compensi, oltre spese generali, iva e c.p.a.
19 Stante il rigetto integrale dell'appello incidentale, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13,
comma 1 quater, del DPR n. 115 del 2002, perché l'appellato sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di AN, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 4363/2024 R.G., disattesa ogni contraria istanza accoglie l'appello principale proposto da avverso la sentenza n. Controparte_1
2864/2023 emessa dal Giudice di Pace di AN e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza: dichiara la nullità della clausola contenuta nell'art. 13 del contratto di finanziamento n.
10062940 del 8.6.2016; condanna Sigla s.r.l. al pagamento della somma di euro 863,92, oltre interessi al tasso legale di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dal 10.1.2022, in favore di Controparte_1 rigetta l'appello incidentale proposto da Sigla s.r.l.; condanna Sigla s.r.l. al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore di in favore di che liquida in euro 174 per spese ed euro 662 per Controparte_1
compensi, oltre spese generali (15%), iva e c.p.a.;
dà atto della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/02, nei confronti dell'appellata.
Così deciso in AN, il 19 marzo 2025
Il Giudice
dott. Fabio Salvatore Mangano
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