Articolo 2 della Legge 11 novembre 1971, n. 1077
Articolo 1
Versione
4 gennaio 1972
Art. 2.
All'onere di lire 250 milioni annui, derivante dalla attuazione della presente legge, si provvede, per gli anni finanziari 1971 e 1972, mediante corrispondenti riduzioni degli stanziamenti rispettivamente iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 4 gennaio 1972