Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza 03/06/2025, n. 1234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1234 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 01234/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00709/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IC
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 709 del 2022, proposto da
Korus S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Scuderi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- l’Assessorato della Salute della Regione ICna, in persona dell’Assessore pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Palermo, via Mariano Stabile n. 182, è per legge domiciliato;
- l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Nicola Seminara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento
del diritto della ricorrente al risarcimento del danno subito a causa della decurtazione tariffaria di cui al Decreto Assessoriale del 24.05.2010 annullata dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione ICna con sentenza del 24.05.2021 numero 472 nonché, per l'effetto, per la condanna delle Amministrazioni resistenti anche in solido al pagamento in favore della ricorrente del risarcimento dovuto oltre interessi, rivalutazione, e accessori di legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato della Salute della Regione ICna e dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania;
Vista la nota, depositata in data 16 aprile 2025, con la quale la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione della causa, chiedendo la compensazione delle spese di lite;
Vista la nota con la quale la resistente Azienda Sanitaria ha aderito a tale istanza, anche per quanto attiene alla regolazione delle spese;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’articolo 35, co. 1, lett. c), cod. proc. amm.;
Relatore il consigliere Maria Cappellano all’udienza pubblica del giorno 27 maggio 2025, e uditi il difensore di parte ricorrente e quello del resistente Assessorato, come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con il ricorso in esame, l’odierna istante ha agito per l’accertamento del diritto “al risarcimento del danno subito a causa della decurtazione tariffaria di cui al Decreto Assessoriale del 24.05.2010 annullata dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione ICna con sentenza del 24.05.2021 numero 472 nonché, per l’effetto, per la condanna delle Amministrazioni resistenti anche in solido al pagamento in favore della ricorrente del risarcimento dovuto oltre interessi, rivalutazione, e accessori di legge”;
- si sono costituiti in giudizio l’Assessorato della Salute della Regione ICna e l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania;
- con nota depositata il 16 aprile 2025 la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso, con adesione della difesa dell’Azienda;
- all’udienza pubblica del giorno 27 maggio 2025, presenti il difensore della ricorrente e quello dell’Assessorato, la causa è stata posta in decisione;
Rilevato che:
- con la nota su menzionata la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso, in quanto ha sottoscritto con la resistente Azienda una transazione ai sensi dell’art. 60 ( Disposizioni per la definizione dei contenziosi tra ASP e RSA ) della l.r. n. 3/2024, approvato al dichiarato fine di “ comporre bonariamente i contenziosi sulle decurtazioni tariffarie ”; chiedendo contestualmente la compensazione delle spese di lite;
- a fronte dell’espressa dichiarazione della parte ricorrente, di sopravvenuta carenza di interesse, non resta che prenderne atto, in applicazione del principio dispositivo che informa il processo amministrativo, e dichiarare il ricorso in esame improcedibile ( ex plurimis : Consiglio di Stato, Sez. V, 11 giugno 2020, n. 3714; Sez. IV, 21 maggio 2020, n. 3216);
- come statuito anche dal giudice di appello, “… nel caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere di ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa (Consiglio di Stato, sez. IV, 06/07/2023, n.6612) …” (C.G.A., Sez. giurisd., 8 aprile 2024, n. 281);
Ritenuto, pertanto, che:
- il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
- quanto alle spese di giudizio, le stesse possono essere compensate tra le parti, tenuto conto dell’evoluzione della vicenda contenziosa e della definizione del giudizio per un profilo in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IC, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Veneziano, Presidente
Maria Cappellano, Consigliere, Estensore
Francesco Mulieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Cappellano | Salvatore Veneziano |
IL SEGRETARIO