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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/11/2025, n. 11920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11920 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
I SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa NN RI La RA , all'udienza del 20 novembre 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C. nella causa R.G.L. 25499 /2025 promossa da:
, Parte_1
con l'avv.CAPASSO DIEGO
RICORRENTE contro
CP_1
Con l'avv .GIORDANO CRISTIANA resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti .
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato e regolarmente notificato e Parte_2 Parte_1
, quali eredi di premesso che in data 17.12.2024 riceveva
[...] Persona_1 la comunicazione con la quale si specificava che per il periodo dal 1.3.2021 al CP_1
31.8.2023 sulla pensione del coniuge sarebbero stati effettuati pagamenti non dovuti per l'importo di euro 30.633,32 conveniva in giudizio l'istituto per sentir accertare e dichiarare che la somma richiesta non sia dovuta e per l'effetto annullare l'accertamento di pagamento di indebito, con vittoria di spese e competenze con distrazione. Si costituiva l e deduceva che il de cuius era titolare della pensione di inabilità CP_1 fino al decesso 10.8.2021 ; che aveva raggiunto il compimento del 67 anno di età il 28.2.2021 ; che vantava il diritto alla trasformazione in pensione di vecchiaia;
con decorrenza dal 3/2021; che l'indebito riguardava la percezione della pensione di inabilità che sarebbe dovuta essere sostituita dalla pensione di vecchiaia per un importo di euro 30868,39; che la ricorrente ha percepito quanto spettante. Eccepiva quindi la mancanza di interesse alla prosecuzione del giudizio e chiedeva la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
All'udienza odierna , le parti concordemente chiedevano dichiararsi la cessazione della materia del contendere in quanto l'indebito era stato annullato dall'istituto , i ricorrenti con condanna alle spese di lite mentre l'imps con compensazione e veniva decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
E' infatti, pacifico, oltre che documentato che l'istituto abbia annullato l'indebito di cui è causa.
Le spese di lite seguono la soccombenza posto che l'annullamento è avvenuto successivamente al deposito del presente ricorso .
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere .
Condanna l alla rifusione delle spese di lite che si liquidano, vengono liquidate, CP_1 complessivamente in euro 2000,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, con distrazione
Roma, 20.11.2025
Il giudice
NN RI La RA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
I SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa NN RI La RA , all'udienza del 20 novembre 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C. nella causa R.G.L. 25499 /2025 promossa da:
, Parte_1
con l'avv.CAPASSO DIEGO
RICORRENTE contro
CP_1
Con l'avv .GIORDANO CRISTIANA resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti .
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato e regolarmente notificato e Parte_2 Parte_1
, quali eredi di premesso che in data 17.12.2024 riceveva
[...] Persona_1 la comunicazione con la quale si specificava che per il periodo dal 1.3.2021 al CP_1
31.8.2023 sulla pensione del coniuge sarebbero stati effettuati pagamenti non dovuti per l'importo di euro 30.633,32 conveniva in giudizio l'istituto per sentir accertare e dichiarare che la somma richiesta non sia dovuta e per l'effetto annullare l'accertamento di pagamento di indebito, con vittoria di spese e competenze con distrazione. Si costituiva l e deduceva che il de cuius era titolare della pensione di inabilità CP_1 fino al decesso 10.8.2021 ; che aveva raggiunto il compimento del 67 anno di età il 28.2.2021 ; che vantava il diritto alla trasformazione in pensione di vecchiaia;
con decorrenza dal 3/2021; che l'indebito riguardava la percezione della pensione di inabilità che sarebbe dovuta essere sostituita dalla pensione di vecchiaia per un importo di euro 30868,39; che la ricorrente ha percepito quanto spettante. Eccepiva quindi la mancanza di interesse alla prosecuzione del giudizio e chiedeva la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
All'udienza odierna , le parti concordemente chiedevano dichiararsi la cessazione della materia del contendere in quanto l'indebito era stato annullato dall'istituto , i ricorrenti con condanna alle spese di lite mentre l'imps con compensazione e veniva decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
E' infatti, pacifico, oltre che documentato che l'istituto abbia annullato l'indebito di cui è causa.
Le spese di lite seguono la soccombenza posto che l'annullamento è avvenuto successivamente al deposito del presente ricorso .
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere .
Condanna l alla rifusione delle spese di lite che si liquidano, vengono liquidate, CP_1 complessivamente in euro 2000,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, con distrazione
Roma, 20.11.2025
Il giudice
NN RI La RA