Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 04/02/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice on. Dott. Antonino Casdia,
all'esito dell'udienza del 04/02/2025, così come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato la seguente,
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.1841/2021 R.G., vertente tra:
Parte 1 nato a [...] il [...] e residente in [...]di Caprileone (ME) Via Luigi
,
Sturzo n. 3, Cod. Fisc. C.F. 1 ed ivi elettivamente domiciliato in Via Provinciale
n. 11, presso e nello studio dell'Avv. Bernadette Grasso, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-opponente-
CONTRO
Controparte 1 P. Iva Gruppo Kruk Italia P.IVA 1 C.F. P.IVA 2 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli
Avv.ti Raffaele Zurlo, ed Andrea Ornati, con studio in La Spezia (SP) alla Via Fontevivo n. 21/N,
giusta procura alle liti in atti;
-opposta-
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - contratti bancari-;
Conclusioni delle parti come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito della riforma dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla L.18/06/2009 n.69, non è
necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo, dovendosi il Giudice limitare a dare conto,
in forma concisa, dei motivi in fatto ed in diritto della decisione.
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedeva ed otteneva, decreto ingiuntivo n.389/2021 del 12/10/2021, emesso dal Tribunale di Patti, nel procedimento R.G.
n.1367/2021, a mezzo del quale veniva ingiunto all'odierno opponente, il Parte 1
,
pagamento della somma di Euro 11.993,70, oltre interessi, spese e compensi del procedimento monitorio, somme portare quale saldo debitore del contratto di finanziamento n.20033113102401,
stipulato tra l'odierno opponente e la ES, cui l'odierna parte opposta, si dichiara cessionaria.
Avverso il detto decreto ingiuntivo, proponeva opposizione il sig. Parte 1 , argomentando ed eccependo tra i motivi di opposizione, il difetto di legittimazione attiva in capo alla società
opposta, per difetto di titolarità del credito e mancata documentazione di cessione del credito, la nullità del contratto di finanziamento per tutte le ragioni esposta nelle premesse dell'atto di citazione.
Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva la società opposta, la quale contestava i motivi di opposizione avversi chiedendone il rigetto con la conferma del decreto ingiuntivo.
Concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c., esperito negativamente il procedimento di mediazione obbligatoria, la causa matura per la decisione veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale.
All'esito dell'udienza del 04/02/2025, così come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice,
nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
L'opposizione attorea è infondata e va rigettata, per le motivazioni di seguito specificate, con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, che va dichiarato definitivamente esecutivo.
La procedura di mediazione obbligatoria risulta esperita negativamente.
Va scrutinato l'eccepito difetto di legittimazione attiva in capo alla società opposta.
Detta eccezione è infondata e va rigettata.
Parte opposta, a confutazione dell'eccezione sollevata dalla parte opponente in merito alla titolarità
del credito ed alla sua conseguente legittimazione attiva, ha dimostrato la sua titolarità versando in atti, il contratto di finanziamento, regolarmente sottoscritto, (Doc. 3 allegato al fascicolo monitorio),
il contratto di cessione (Doc. 7 allegato al fascicolo monitorio), la lista dei crediti ceduti (Doc.8
allegato al fascicolo monitorio), la lettera di cessione del credito (Doc. 6 allegato al fascicolo monitorio).
Pertanto, in ragione della documentazione versata in atti, parte opposta ha dato prova della sua legittimazione attiva.
Passando a scrutinare il merito, va evidenziato che il procedimento per decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (art. 645, 2° comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza
(Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02).
Quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza, o, persistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
La società opposta, ha assolto l'onere ex art. 2697 c.c. di provare i fatti costitutivi della pretesa creditoria richiesta in via monitoria, in virtù del contratto di finanziamento n.20033113102401,
stipulato tra l'odierno opponente e la ES, cui l'odierna parte opposta, si dichiara cessionaria, regolarmente sottoscritto, versato in atti, e non espressamente contestato dalla parte opponente.
Orbene, per quanto attiene alle contestazioni svolte da parte attrice-opponente, è da osservare che,
nel caso in esame, lo stesso, ha formulato censure generiche, non suffragate da valide prove,
nemmeno richieste, nonostante la concessione dei termini ex art. 183 VI comma c.p.c..
Orbene, in virtù del principio della vicinanza della prova, “l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto "fatti negativi"; in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costituito;
tuttavia in tal caso la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo.
Ne segue che parte convenuta opposta deve dimostrare l'entità del proprio credito, e del pari l'attore-opponente, pur agendo per l'accertamento negativo, dovrà fornire la prova della fondatezza della propria domanda. Nel caso in esame, parte attrice-opponente non ha fornito alcuna prova del pagamento del debito maturato nei confronti della convenuta-opposta.
Parte opposta al contrario come sopra evidenziato, ha prodotto in atti documentazione che manifesta il fumus del credito vantato (contratto di finanziamento), peraltro mai disconosciuto dalla parte opponente.
Pertanto, l'opposizione attrice va rigettata con la conferma del decreto ingiuntivo n.389/2021 del
12/10/2021, emesso dal Tribunale di Patti, nel procedimento R.G. n.1367/2021, che va dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto della serialità, come da dispositivo, applicato il D.M. 55/2014, secondo parametri minimi e valore dichiarato;
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1)Rigetta l'opposizione, e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n.389/2021 del 12/10/2021,
emesso dal Tribunale di Patti, nel procedimento R.G. n.1367/2021, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2)Condanna Parte 1 al pagamento delle spese processuali, in favore della società opposta
,
Controparte 1 che liquida in Euro 2.540,00, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge;
La sentenza è esecutiva per legge;
Così deciso in Patti 04/02/2025.
Il Giudice on.
Antonino Casdia