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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 05/05/2025, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 557/2023
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatrice
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 557/2023 R.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
BELLINZONA ALESSANDRO e con domicilio eletto presso il suo studio sito in
Milano, Via Spartaco n. 28;
RICORRENTE
CONTRO
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._2
MONTANARO MARIA CRISTINA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in
CO (PV), Via Sampietro n.1;
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
Oggetto: divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“N E L M E R I T O voglia l'ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a
CO, in data 13 ottobre 1991 e trascritto nei registri dello stato civile del Comune
pag. 1 di 13 di CO dell'anno 1991, Atto n. 78, Parte II, Serie A, ordinando all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di CO, quale luogo di celebrazione del matrimonio, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di residenza;
- Accertarsi e dichiararsi l'autosufficienza economica signora in conseguenza CP_1
del reddito dalla stessa percepito per il lavoro svolto –seppur a nero- come personale di servizio presso diverse famiglie in modo continuativo e stabile e, anche quale conseguenza dell'incasso del 50% del ricavato della vendita della casa coniugale e del
50% del conto corrente bancario cointestato;
- Accertarsi e dichiararsi l'insussistenza in fatto e in diritto dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della signora e CP_1 conseguentemente rigettare la domanda di assegno divorzile per insussistenza dei presupposti e comunque perché non dovuti e o non provati;
- accertarsi e dichiararsi, l'inconsistenza patrimoniale e la limitata capacità reddituale del signor Parte_1
- Accertarsi conseguentemente la modifica delle condizioni di fatto tenute in considerazione in sede di separazione per la determinazione dell'assegno di mantenimento in favore della signora;
CP_1
- Dichiarare -per quanto all'assegna di mantenimento della signora che nulla è CP_1 dovuto dal signor a fare data dal mese di agosto 2022 o dalla diversa data Parte_1 ritenuta di giustizia;
Con vittoria di spese, compensi di giudizio oltre spese generali, IVA e CPA dovute per legge.
In via istruttoria
Con riserva di depositare CD-ROM contenente due cartelle dei video effettuati da
relativi alle relazioni del 14.11.2022 e 19.01.2023 di cui agli Controparte_2 allegati documenti 8 e 9.
Si chiede di essere autorizzati al deposito fisico presso la cancelleria del tribunale dei
CD ROM in quanto tecnologicamente non risulta possibile depositare i file video.
Con riserva di ogni ulteriore deduzione, produzione documentale ed istanza istruttoria nel proseguo di causa, si chiede sin d'ora di essere ammessi alla prova testimoniale sulle circostanze di seguito capitolate con i testi di seguito indicati.
pag. 2 di 13
1. Vero che i coniugi nel mese di dicembre 2022 hanno venduto la casa coniugale;
2. Vero che i coniugi nel mese di dicembre 2022 hanno rispettivamente incassato la quota parte (50%) del prezzo di vendita della casa coniugale;
3. Vero che in occasione della separazione i coniugi hanno diviso al 50% il saldo di conto corrente;
4. Vero che il figlio –dopo la separazione dei genitori- è andato a Persona_1
convivere con il padre signor Parte_1
5. Vero che il figlio ha perso il lavoro (dopo oltre 10 anni di lavoro Persona_1
dipendente) e si trova disoccupato in cerca di occupazione;
6. Vero che il signor ha perso il lavoro il 19 luglio 2022; Parte_1
7. Vero che il signor –nonostante sia alla ricerca di lavoro- si trova Parte_1 disoccupato dal 19 luglio 2022;
8. Vero che il signor ha problemi di salute sia fisici che psicologici Parte_1
depressivi;
9. Vero che la signora è proprietaria ed utilizza per i propri spostamenti CP_1
l'autovettura marca Peugeot mod. 2008 colore bianco targata FD286ET;
10. Vero che la signora lavora e ha sempre lavorato come persona di servizio CP_1 addetta alle pulizie;
11. Vero che la signora lavora come persona di servizio addetta alle pulizie a CP_1
CO (Pavia) in via Bozzola;
12. Vero che la signora lavora come persona di servizio addetta alle pulizie a CP_1
CO (Pavia) in via Molinai 19;
13. Vero che la signora lavora come persona di servizio addetta alle pulizie a CP_1
CO (Pavia) in Vicolo del Portone;
14. Vero che la signora lavora come persona di servizio addetta alle pulizie CP_1 presso tombe e loculi del cimitero di OR (Pavia);
15. Vero che la signora lavora come persona di servizio addetta alle pulizie a CP_1
OR (Pavia), via privata traversa di via Scaldasole;
16. Vero che la signora lavora come persona di servizio addetta alle pulizie a CP_1
OR (Pavia) in via Cerri di fronte al civico 1;
17. Vero che la signora lavora come persona di servizio addetta alle pulizie CP_1
presso tombe/loculi del cimitero di San Biagio, frazione di CO (Pavia);
pag. 3 di 13 18. Vero che la signora lavora come persona di servizio addetta alle pulizie CP_1 nella cascina presente nella prima traversa di via Cantone, frazione San Biagio di
CO (Pavia);
19. Vero che la signora lavora come persona di servizio addetta alle pulizie a CP_1
OR (Pavia) in viale Risorgimento;
20. Vero che nella settimana dal lunedì 24 ottobre 2022 al Venerdì 28 ottobre 2022 la signora ha lavorato come persona di servizio addetta alle pulizie tutti i giorni CP_1
(dal lunedì 24.10 al venerdì 28.10) per un totale della settimana (24.10 – 28.10) di 28 ore e 30 minuti lavorate;
21. Vero che nella settimana dal lunedì 31 ottobre 2022 al Venerdì 04 novembre 2022 la signora ha lavorato come persona di servizio addetta alle pulizie tutti i giorni CP_1
(dal lunedì 31.10 al venerdì 04.11 –a parte la festività di martedì 01.11) per un totale della settimana (31.10 – 04.11) di 22 ore e 30 minuti lavorate;
22. Vero che i luoghi di lavoro e gli orari di inizio e fine servizio lavorativo della signora coincidono in ogni giorno delle due settimane;
CP_1
23. Vero che nella settimana dal lunedì 9 gennaio 2023 al venerdì 13 gennaio 2023 la signora ha lavorato come persona di servizio addetta alle pulizie tutti i giorni CP_1
(dal lunedì 9.1.23 al venerdì 13.1.2023 a parte martedì 10.1.2023) per un totale della settimana (9.1.23 – 13.1.23) di 26 ore lavorate;
24. Vero che i luoghi di lavoro e gli orari di inizio e fine servizio lavorativo della signora coincidono ancora in ogni giorno della settimana del 9.1.23-13.1.23 con CP_1 la settimana dal 24.10-28.10 e con la settimana dal 31.10-4.11;
25. Vero che la signora possiede le chiavi per accedere alle case dove presta il CP_1 proprio servizio;
26. Vero che la signora accede alle case dove presta il proprio servizio con CP_1 chiavi in suo possesso;
27. Vero che la signora utilizza le chiavi della casa di via Molinai 19 a CO CP_1 per accedervi e prestare il suo servizio;
28. Vero che la signora utilizza le chiavi della casa di CO vicolo del CP_1
Portone 21;
29. Vero che la signora nelle giornate di lunedì mattina presta servizio di pulizia CP_1
per 3 ore e mezza / 4 ore nella casa di Via Molinai 19 a CO, accedendo all'immobile in autonomia con chiavi in suo possesso;
pag. 4 di 13 30. Vero che la signora nelle giornate di martedì presta servizio di pulizia CP_1 presso i cimiteri di OR e San Biagio di CO;
31. Vero che la signora nelle giornate di mercoledì mattina presta servizio di CP_1 pulizia per 3 ore e mezza / 4 ore nella casa di vicolo del Portone 21 a CO, accedendo all'immobile in autonomia con chiavi in suo possesso;
32. Vero che nelle giornate di mercoledì pomeriggio la signora presta servizio di CP_1 pulizia per 3 ore e mezza / 4 ore nell'abitazione con accesso carraio posto nel retro di via Scaldasole 3 a OR;
33. Vero che nelle giornate di giovedì mattina la signora presta servizio di CP_1 pulizie per 3 ore /3 ore e mezza nella casa di via Cerri 1 a OR;
34. Vero che nella giornata di giovedì 12 gennaio u.s. la signora prestava CP_1 servizio di pulizie per 3 ore / 3 ore e mezza a OR in una delle tre abitazioni di una via inaccessibile agli estranei parcheggiando in via Risorgimento a OR;
35. Vero che nelle giornate di venerdì mattina la signora presta servizio di CP_1 pulizie per 4 ore / 4 ore e mezza nella casa sita a OR in via Cerri 1;
36. Vero che nelle giornate di venerdì pomeriggio la signora presta servizio di CP_1 pulizie per 5 ore e mezza nella cascina sita nella prima traversa a sinistra di via
Cantone a San Biagio di CO (Pavia);
37. Vero che la signora , da tantissimi anni e in costanza di matrimonio, ha CP_1 sempre svolto il lavoro di “persona di pulizie” per diverse e plurime famiglie dei comuni limitrofo a quello di residenza;
38. Vero che la signora ha sempre scelto individualmente le modalità e le ore di CP_1 lavoro da svolgere come “persona di pulizie”;
39. Vero che in costanza di matrimonio tutti i costi relativi alla famiglia (utenze, spesa, tasse e oneri relativi all'immobile e alle autovetture) venivano sostenuti con il reddito da lavoro del signor Parte_1
40. Vero che in costanza di matrimonio il reddito prodotto dalla signora CP_1 rimaneva nella disponibilità personale della stessa signora;
CP_1
Testi:
Sui capitoli di prova dal numero 1 al numero 10 si indicano i seguenti testimoni: il figlio residente in [...] – , Persona_1 Tes_1
residente in [...];
pag. 5 di 13 Ancora sui capitoli dal numero 37 al numero 40 si indica a testimone;
il figlio
[...]
residente in [...] Per_1
Sui capitoli dal numero 11 al numero al numero 36 si indicano i seguenti testimoni: presso “ di Lo , Via Testimone_2 Controparte_2 Testimone_3
Cossa 9 a Pavia;
Con ulteriore espressa riserva di indicare i nominativi di ulteriori testi nei termini di legge.
Ai fini della prova documentale si richiamano i documenti offerti in comunicazione e allegati al ricorso introduttivo dal numero 1 al numero 11 e, gli ulteriori documenti depositati con la “Nota di deposito documenti” del 22.6.2023 dal numero 1 al numero
17”.
Parte resistente:
“IN VIA PRELIMINARE di revocare l'ordinanza istruttoria n.3212 del 2024 del 24.6.2024 con cui è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni per l'udienza del 21.11.2024 e rimettere il presente procedimento in istruttoria, affinché vengano ammesse le prove testimoniali richieste dalla parte resistente nelle proprie memorie istruttorie, volte a dimostrare la depressione del sig. di cui il medesimo ha sofferto per anni e Parte_1 la sua richiesta alla moglie di non lavorare tutta la giornata, dopo che era stata licenziata nel 2003 per chiusura della ditta, in quanto il mutuo dell'abitazione era già stato pagato e ci si oppone all'ammissione delle prove di controparte come già precisato nella propria memoria istruttoria n. 3, datata 28 gennaio 2024;
- che venga ordinata ex art. 210 c.p.c. l'esibizione in giudizio dell'estratto conto della carta prepagata intestata al sig. di cui vi è traccia negli estratti
Parte_1 conto corrente prodotti, in particolare nei numerosi bonifici che
Parte_1 effettua a favore di se stesso con la causale “ricarica”, estratto conto che il sig. non ha prodotto nonostante l'ordine di esibizione del Giudice di tutti i
Parte_1 rapporti bancari e finanziari di cui al provvedimento n.1550 del 19.3.2024, che quindi non è stato adempiuto dal sig. nella sua interezza, come già richiesto nella
Parte_1 nota scritta della sig.ra del 19.6.2024 , CP_1
IN SUBORDINE
Il difensore della parte resistente precisa le seguenti
pag. 6 di 13 CONCLUSIONI respingersi le domande avversarie formulate in via provvisoria e urgente, perché del tutto infondate in fatto e in diritto, per i motivi indicati in narrativa.
NEL MERITO
Voglia il Tribunale, contrariis reiectis,
1)dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a
CO, in data 13 ottobre 1991 e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di CO dell'anno 1991, Atto n. 78, Parte II, Serie A, ordinando all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di CO, quale luogo di celebrazione del matrimonio, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di residenza;
2) riconoscere, a favore della sig.ra e a carico del sig. un assegno CP_1 Parte_1 divorzile nella misura di € 600 mensili, con rivalutazione annuale ISTAT o nella misura maggiore o minore che il Tribunale riterrà di giustizia.
3) Con vittoria di spese e compensi e accessori di legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, precisato che entrambe le parti, nelle conclusioni definitive rassegnate, hanno riproposto istanze istruttorie già esaminate dal Giudice Istruttore. Il
Collegio ritiene di fare proprie le decisioni del Giudice Istruttore (da intendersi qui richiamate), assunte con ordinanza del 21.06.2024 e di non dover quindi rimettere la causa sul ruolo per l'espletamento di prove non ammesse, non necessitando, peraltro, la causa di un supplemento di istruttoria.
Parimenti, in quanto non necessaria ai fini del decidere, il Collegio ritiene di respingere l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. reiterata dalla resistente in sede di precisazione delle conclusioni.
Sulla domanda di divorzio
Il ricorrente, IG. ha chiesto al Tribunale di Pavia la Parte_1 pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con la IG.ra il 13.10.1991 in CO (PV) (atto trascritto presso il CP_1
pag. 7 di 13 Registro degli Atti di matrimonio del predetto Comune al n. 78, Parte II, Serie A, anno
1991).
La resistente ha aderito a tale domanda. CP_1
La domanda de qua è fondata e va, pertanto, accolta.
Dagli atti, invero, risulta che i coniugi si siano separati consensualmente innanzi al
Tribunale di Pavia con Sentenza n. 76/2022, emessa il 17.01.2021, pubbl. il
19/01/2022, R.G n. 102/2021.
Del pari, è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5
L. n. 74/1987 e dalla L. 55/2015.
Ricorre, perciò, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e dalla
L. 55/2015 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Sulla domanda di assegno di divorzio formulata dalla resistente
Parte resistente ha chiesto il riconoscimento di un assegno divorzile a suo favore da stabilirsi nella somma di € 600,00 mensili, mentre il ricorrente ha chiesto il rigetto della domanda con revoca del contributo che nella medesima misura era stato concordato in sede di separazione. Contestualmente all'accordo separativo le parti avevano sottoscritto una scrittura privata in cui il ricorrente si impegnava a versare detto assegno anche come assegno divorzile.
In merito, deve premettersi che l'assegno di divorzio è determinato sulla base di criteri autonomi e distinti rispetto a quelli rilevanti per il trattamento economico al coniuge separato.
In ordine alla domanda finalizzata al riconoscimento di un assegno di divorzio in favore della resistente, va premesso che nella disciplina dettata dall'art. 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 10 della legge 6 marzo 1987, n. 74, il giudice, chiamato a decidere sull'attribuzione di detto assegno, è tenuto a verificare la pag. 8 di 13 mancanza da parte del coniuge richiedente di mezzi adeguati, o, comunque,
l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.
Presupposto indefettibile è, dunque, quello della inadeguatezza dei mezzi del coniuge beneficiario, inadeguatezza da rapportarsi - secondo l'orientamento acclarato dalle
S.S.U.U. della Suprema Corte (Cassazione civile, sez. un., 11.7.2018 n. 18287) - non al tenore di vita sussistente in costanza di coniugio o ragionevolmente prefigurabile sulla base di aspettative esistenti nel corso del rapporto matrimoniale, né soltanto e puramente all'indipendenza economica dell'individuo, una volta estinto il vincolo matrimoniale, bensì ad una valutazione composita e comparativa, coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito dagli artt. 2,3 e 29 Cost., che comporti la valorizzazione del riconoscimento e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (Cass. n. 5603/2020; Cass. Sez. Unite, n. 18287/2018; Cass.
n. 1882/2019), mediante complessiva ponderazione dell'intera storia coniugale e della prognosi futura.
Deve, pertanto, accertarsi se lo squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione ad una serie di elementi quali la durata del matrimonio - fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge - oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all' età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro.
Tale valutazione comparativa consente, a ben vedere, di escludere, a differenza di quanto accadeva in precedenza, i rischi di un ingiustificato arricchimento assicurando al contempo, una tutela in chiave perequativa alle situazioni caratterizzate da una sensibile disparità di condizioni economico patrimoniali, ancorché non dettate dalla radicale mancanza di autosufficienza economica ma, piuttosto, da un dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare.
pag. 9 di 13 Da ciò, discende che la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone anche di un contenuto perequativo-compensativo che deriva direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve accertare non soltanto la sussistenza per il richiedente di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, ma, altresì, deve tenere conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente (in questi termini anche Cass. 651/2019).
Ciò premesso, applicando le suesposte coordinate ermeneutiche al caso in esame, occorre in primo luogo analizzare la posizione economica delle parti.
Quanto alla situazione patrimoniale del ricorrente, che, all'udienza presidenziale tenutasi il 13.06.2023, dichiarava di essere disoccupato e di percepire un'indennità
Naspi pari ad € 1.103,00, si evidenzia che dalla documentazione offerta in produzione dalla resistente - non specificatamente contestata dalla difesa attorea con ogni conseguenza ex art. 115 c.p.c.- è emerso come, nel corso del 2024, lo stesso abbia rinvenuto una nuova occupazione presso la società F.lli Perico srl, CF in P.IVA_1
Villa D'AD (BG) (cfr. doc. n. 21 parte resistente), con stipendio mensile negli ultimi mesi documentati, fino ad € 2.400,00, evincibile dalle allegazioni bancarie prodotte dallo stesso ricorrente con deposito del 15.06.2024.
Invero, la lamentata problematica della lombosciatalgia non ha inciso sulla capacità lavorativa del ricorrente, il quale ha prodotto redditi netti per € 10.456,05 (anno 2021),
€ 16.640,00 (anno 2022); € 13.209,06 (anno 2023).
Ancora, sempre in sede di udienza presidenziale, il IG. rappresentava Parte_1
di aver proceduto nel 2022 alla vendita della casa coniugale, con suddivisione del ricavato (al netto delle spese per mediazione) con la IG.ra per la somma di CP_1
€ 49.500,00 ciascuno, e che, parimenti, la somma di € 20.000,00 presente sul conto cointestato con la moglie era stata ripartita equamente tra le parti.
La documentazione bancaria prodotta dal IG. evidenzia, inoltre, pagamenti di Parte_1
€ 1.000,00 con causale “pagamento affitti” (v. all. 3 parte ricorrente) o “contratto di locazione uso abitativo gromo” (v. all. 2 parte ricorrente) in favore delle IG.re Pt_2
pag. 10 di 13 e rispettivamente eseguiti in data 09.9.2023 e 12-13.5.2024, così Per_2 Persona_3
documentando il fatto di non risiedere più, da ultimo, presso la nuova compagna sig.
. Risultano altresì versamenti effettuati nel tempo dal sig. alla sig. Tes_1 Parte_1 Tes_1
e viceversa, e non è neppure contestato dal ricorrente che egli abbia versato alla nuova compagna il ricavato dalla vendita della casa coniugale. Pertanto occorre tenere presente che il patrimonio familiare dopo la separazione è stato equamente diviso tra le parti e che non può ritenersi il sig. privo di tali somme solo perché ha liberamente Parte_1
scelto di versarle alla nuova compagna.
La IG.ra , di contro, ha rappresentato di lavorare come colf senza regolare CP_1
contratto presso diverse famiglie, con guadagni di circa 700/800,00 al mese, somme con cui far fronte al pagamento, tra l'altro, di un canone mensile di locazione di 400,00 euro
(doc. n. 12 parte resistente); la stessa ha, altresì, dedotto di essersi senza esito attivata per reperire una stabile e regolare occupazione, iscrivendosi presso un'agenzia interinale di lavoro e attivandosi presso siti di offerta lavorativa (v. doc. n. 13 e 14 parte resistente) e di essere affetta da sordità parziale per il 40% con evidenti difficoltà uditive
(v. doc. n. 15 parte resistente).
Quanto alle disponibilità economiche della resistente, si evidenzia come la stessa, che, parimenti al marito, ha percepito la somma di € 49.500,00 dal ricavato della vendita della casa coniugale, nonché € 10.000,00 derivante dalla divisione della somma presente sul conto corrente cointestato, ha, altresì, documentato un saldo di conto corrente al
23.4.2024 pari ad € 22.772,28, e ha dimostrato di aver investito la restante somma ricavata in titoli.
Pertanto, il Collegio ritiene che il patrimonio accumulato durante il matrimonio sia stato equamente diviso tra le parti.
Ritiene però che esista una sostanziale disparità reddituale tra le parti proprio in considerazione dell'importo e della qualità dei redditi mensili dalle stesse attualmente percepiti: con contratto regolare da parte del ricorrente per circa € 2.400,00 mensili e senza regolare contratto intorno a € 800,00 forse € 1.000,00 mensili da parte della resistente.
Va inoltre considerato che in un futuro non lontano, tenuto conto dell'età delle parti, il ricorrente godrà di una solida pensione derivante da tutti gli anni di lavoro regolarmente pag. 11 di 13 svolti, mentre la resistente dovrà ridurre nel tempo l'attività lavorativa a causa delle difficoltà legate all'invecchiamento e non godrà che della pensione sociale minima, dopo i 67 anni. La resistente ha altresì provato di aver cercato, senza esito, di stabilizzare la propria attività.
Non risulta provato che i coniugi in costanza di matrimonio non abbiano concordato che la moglie non trovasse un impiego stabile dopo il licenziamento del 2004, ed evidentemente la scelta di un lavoro in nero e saltuario è stata frutto di una scelta familiare mai messa in discussione dal 2004 in poi e dunque condivisa. Come valutato anche in sede di ordinanza presidenziale, tale circostanza appare fortemente corroborata dalla scrittura privata che le parti hanno voluto sottoscrivere a fronte dell'accoro separativo in cui il marito si impegnava a versare la somma concordata anche a titolo di assegno divorzile (cfr. doc. n. 5 e 7 di parte resistente), e ciò in u momento in cui gli attuali arresti giurisprudenziali sulla natura dell'assegno divorzile erano noti.
In definitiva, valutando tutti gli elementi predetti in rapporto alla durata del matrimonio
(contratto nel 1991) e tenendo conto, da ultimo, dell'età della resistente (56 anni) e la concreta difficoltà di un suo reinserimento regolare nel mercato lavorativo, anche considerata la rilevante ipoacusia di cui soffre, nonché per contro del fatto che risulta che attualmente anche il sig. deve sostenere spese di affitto, il Collegio Parte_1
stima equo stabilire a favore della resistente un assegno divorzile che, raffrontati i redditi attuali delle parti, le prospettive future, e considerata la suddivisione del patrimonio familiare, va individuato nella misura di € 400,00 mensili.
Sulla regolamentazione delle spese processuali
Posto che il diritto all'assegno divorzile è stato riconosciuto, e che risulta evidente da quanto documentato in atti che il ricorrente non si è trovato, all'inizio del procedimento divorzile, involontariamente disoccupato, ma che ha scelto per varie e non opinabili ragioni, di licenziarsi, e che soltanto a seguito dell'ordinato deposito degli estratti conto più recenti è emerso che il ricorrente aveva reperito un nuovo lavoro ( così riportando la situazione tra le parti molto simile a quella in essere quando il sig. ha sottoscritto l'impegno a riconoscere l'assegno divorzile), il Collegio Parte_1
ritiene di porre le spese di lite interamente a carico del ricorrente, liquidate come in dispositivo.
pag. 12 di 13
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile di cui in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai coniugi e il 13.10.1991 Parte_1 CP_1
in CO (PV) (atto trascritto presso il Registro degli Atti di matrimonio del
Comune di CO (PV) al n. 78, Parte II, Serie A, anno 1991);
2. ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di CO (PV) di provvedere alle annotazioni e le ulteriori incombenze di legge dopo il passaggio in giudicato della sentenza;
3. pone a carico del IG. l'obbligo di corrispondere alla Parte_1
IG.ra entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € CP_1
400,00 a titolo di assegno divorzile. Detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici Istat delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
4. condanna il ricorrente a rifondere alla resistente le spese di lite, che liquida in €
6.000,00 per compensi, oltre spese generali 15% e IVA e CPA come per legge.
Pavia, camera di consiglio del 30.4.2025
Presidente Estensore
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 557/2023
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatrice
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 557/2023 R.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
BELLINZONA ALESSANDRO e con domicilio eletto presso il suo studio sito in
Milano, Via Spartaco n. 28;
RICORRENTE
CONTRO
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._2
MONTANARO MARIA CRISTINA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in
CO (PV), Via Sampietro n.1;
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
Oggetto: divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“N E L M E R I T O voglia l'ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a
CO, in data 13 ottobre 1991 e trascritto nei registri dello stato civile del Comune
pag. 1 di 13 di CO dell'anno 1991, Atto n. 78, Parte II, Serie A, ordinando all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di CO, quale luogo di celebrazione del matrimonio, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di residenza;
- Accertarsi e dichiararsi l'autosufficienza economica signora in conseguenza CP_1
del reddito dalla stessa percepito per il lavoro svolto –seppur a nero- come personale di servizio presso diverse famiglie in modo continuativo e stabile e, anche quale conseguenza dell'incasso del 50% del ricavato della vendita della casa coniugale e del
50% del conto corrente bancario cointestato;
- Accertarsi e dichiararsi l'insussistenza in fatto e in diritto dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della signora e CP_1 conseguentemente rigettare la domanda di assegno divorzile per insussistenza dei presupposti e comunque perché non dovuti e o non provati;
- accertarsi e dichiararsi, l'inconsistenza patrimoniale e la limitata capacità reddituale del signor Parte_1
- Accertarsi conseguentemente la modifica delle condizioni di fatto tenute in considerazione in sede di separazione per la determinazione dell'assegno di mantenimento in favore della signora;
CP_1
- Dichiarare -per quanto all'assegna di mantenimento della signora che nulla è CP_1 dovuto dal signor a fare data dal mese di agosto 2022 o dalla diversa data Parte_1 ritenuta di giustizia;
Con vittoria di spese, compensi di giudizio oltre spese generali, IVA e CPA dovute per legge.
In via istruttoria
Con riserva di depositare CD-ROM contenente due cartelle dei video effettuati da
relativi alle relazioni del 14.11.2022 e 19.01.2023 di cui agli Controparte_2 allegati documenti 8 e 9.
Si chiede di essere autorizzati al deposito fisico presso la cancelleria del tribunale dei
CD ROM in quanto tecnologicamente non risulta possibile depositare i file video.
Con riserva di ogni ulteriore deduzione, produzione documentale ed istanza istruttoria nel proseguo di causa, si chiede sin d'ora di essere ammessi alla prova testimoniale sulle circostanze di seguito capitolate con i testi di seguito indicati.
pag. 2 di 13
1. Vero che i coniugi nel mese di dicembre 2022 hanno venduto la casa coniugale;
2. Vero che i coniugi nel mese di dicembre 2022 hanno rispettivamente incassato la quota parte (50%) del prezzo di vendita della casa coniugale;
3. Vero che in occasione della separazione i coniugi hanno diviso al 50% il saldo di conto corrente;
4. Vero che il figlio –dopo la separazione dei genitori- è andato a Persona_1
convivere con il padre signor Parte_1
5. Vero che il figlio ha perso il lavoro (dopo oltre 10 anni di lavoro Persona_1
dipendente) e si trova disoccupato in cerca di occupazione;
6. Vero che il signor ha perso il lavoro il 19 luglio 2022; Parte_1
7. Vero che il signor –nonostante sia alla ricerca di lavoro- si trova Parte_1 disoccupato dal 19 luglio 2022;
8. Vero che il signor ha problemi di salute sia fisici che psicologici Parte_1
depressivi;
9. Vero che la signora è proprietaria ed utilizza per i propri spostamenti CP_1
l'autovettura marca Peugeot mod. 2008 colore bianco targata FD286ET;
10. Vero che la signora lavora e ha sempre lavorato come persona di servizio CP_1 addetta alle pulizie;
11. Vero che la signora lavora come persona di servizio addetta alle pulizie a CP_1
CO (Pavia) in via Bozzola;
12. Vero che la signora lavora come persona di servizio addetta alle pulizie a CP_1
CO (Pavia) in via Molinai 19;
13. Vero che la signora lavora come persona di servizio addetta alle pulizie a CP_1
CO (Pavia) in Vicolo del Portone;
14. Vero che la signora lavora come persona di servizio addetta alle pulizie CP_1 presso tombe e loculi del cimitero di OR (Pavia);
15. Vero che la signora lavora come persona di servizio addetta alle pulizie a CP_1
OR (Pavia), via privata traversa di via Scaldasole;
16. Vero che la signora lavora come persona di servizio addetta alle pulizie a CP_1
OR (Pavia) in via Cerri di fronte al civico 1;
17. Vero che la signora lavora come persona di servizio addetta alle pulizie CP_1
presso tombe/loculi del cimitero di San Biagio, frazione di CO (Pavia);
pag. 3 di 13 18. Vero che la signora lavora come persona di servizio addetta alle pulizie CP_1 nella cascina presente nella prima traversa di via Cantone, frazione San Biagio di
CO (Pavia);
19. Vero che la signora lavora come persona di servizio addetta alle pulizie a CP_1
OR (Pavia) in viale Risorgimento;
20. Vero che nella settimana dal lunedì 24 ottobre 2022 al Venerdì 28 ottobre 2022 la signora ha lavorato come persona di servizio addetta alle pulizie tutti i giorni CP_1
(dal lunedì 24.10 al venerdì 28.10) per un totale della settimana (24.10 – 28.10) di 28 ore e 30 minuti lavorate;
21. Vero che nella settimana dal lunedì 31 ottobre 2022 al Venerdì 04 novembre 2022 la signora ha lavorato come persona di servizio addetta alle pulizie tutti i giorni CP_1
(dal lunedì 31.10 al venerdì 04.11 –a parte la festività di martedì 01.11) per un totale della settimana (31.10 – 04.11) di 22 ore e 30 minuti lavorate;
22. Vero che i luoghi di lavoro e gli orari di inizio e fine servizio lavorativo della signora coincidono in ogni giorno delle due settimane;
CP_1
23. Vero che nella settimana dal lunedì 9 gennaio 2023 al venerdì 13 gennaio 2023 la signora ha lavorato come persona di servizio addetta alle pulizie tutti i giorni CP_1
(dal lunedì 9.1.23 al venerdì 13.1.2023 a parte martedì 10.1.2023) per un totale della settimana (9.1.23 – 13.1.23) di 26 ore lavorate;
24. Vero che i luoghi di lavoro e gli orari di inizio e fine servizio lavorativo della signora coincidono ancora in ogni giorno della settimana del 9.1.23-13.1.23 con CP_1 la settimana dal 24.10-28.10 e con la settimana dal 31.10-4.11;
25. Vero che la signora possiede le chiavi per accedere alle case dove presta il CP_1 proprio servizio;
26. Vero che la signora accede alle case dove presta il proprio servizio con CP_1 chiavi in suo possesso;
27. Vero che la signora utilizza le chiavi della casa di via Molinai 19 a CO CP_1 per accedervi e prestare il suo servizio;
28. Vero che la signora utilizza le chiavi della casa di CO vicolo del CP_1
Portone 21;
29. Vero che la signora nelle giornate di lunedì mattina presta servizio di pulizia CP_1
per 3 ore e mezza / 4 ore nella casa di Via Molinai 19 a CO, accedendo all'immobile in autonomia con chiavi in suo possesso;
pag. 4 di 13 30. Vero che la signora nelle giornate di martedì presta servizio di pulizia CP_1 presso i cimiteri di OR e San Biagio di CO;
31. Vero che la signora nelle giornate di mercoledì mattina presta servizio di CP_1 pulizia per 3 ore e mezza / 4 ore nella casa di vicolo del Portone 21 a CO, accedendo all'immobile in autonomia con chiavi in suo possesso;
32. Vero che nelle giornate di mercoledì pomeriggio la signora presta servizio di CP_1 pulizia per 3 ore e mezza / 4 ore nell'abitazione con accesso carraio posto nel retro di via Scaldasole 3 a OR;
33. Vero che nelle giornate di giovedì mattina la signora presta servizio di CP_1 pulizie per 3 ore /3 ore e mezza nella casa di via Cerri 1 a OR;
34. Vero che nella giornata di giovedì 12 gennaio u.s. la signora prestava CP_1 servizio di pulizie per 3 ore / 3 ore e mezza a OR in una delle tre abitazioni di una via inaccessibile agli estranei parcheggiando in via Risorgimento a OR;
35. Vero che nelle giornate di venerdì mattina la signora presta servizio di CP_1 pulizie per 4 ore / 4 ore e mezza nella casa sita a OR in via Cerri 1;
36. Vero che nelle giornate di venerdì pomeriggio la signora presta servizio di CP_1 pulizie per 5 ore e mezza nella cascina sita nella prima traversa a sinistra di via
Cantone a San Biagio di CO (Pavia);
37. Vero che la signora , da tantissimi anni e in costanza di matrimonio, ha CP_1 sempre svolto il lavoro di “persona di pulizie” per diverse e plurime famiglie dei comuni limitrofo a quello di residenza;
38. Vero che la signora ha sempre scelto individualmente le modalità e le ore di CP_1 lavoro da svolgere come “persona di pulizie”;
39. Vero che in costanza di matrimonio tutti i costi relativi alla famiglia (utenze, spesa, tasse e oneri relativi all'immobile e alle autovetture) venivano sostenuti con il reddito da lavoro del signor Parte_1
40. Vero che in costanza di matrimonio il reddito prodotto dalla signora CP_1 rimaneva nella disponibilità personale della stessa signora;
CP_1
Testi:
Sui capitoli di prova dal numero 1 al numero 10 si indicano i seguenti testimoni: il figlio residente in [...] – , Persona_1 Tes_1
residente in [...];
pag. 5 di 13 Ancora sui capitoli dal numero 37 al numero 40 si indica a testimone;
il figlio
[...]
residente in [...] Per_1
Sui capitoli dal numero 11 al numero al numero 36 si indicano i seguenti testimoni: presso “ di Lo , Via Testimone_2 Controparte_2 Testimone_3
Cossa 9 a Pavia;
Con ulteriore espressa riserva di indicare i nominativi di ulteriori testi nei termini di legge.
Ai fini della prova documentale si richiamano i documenti offerti in comunicazione e allegati al ricorso introduttivo dal numero 1 al numero 11 e, gli ulteriori documenti depositati con la “Nota di deposito documenti” del 22.6.2023 dal numero 1 al numero
17”.
Parte resistente:
“IN VIA PRELIMINARE di revocare l'ordinanza istruttoria n.3212 del 2024 del 24.6.2024 con cui è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni per l'udienza del 21.11.2024 e rimettere il presente procedimento in istruttoria, affinché vengano ammesse le prove testimoniali richieste dalla parte resistente nelle proprie memorie istruttorie, volte a dimostrare la depressione del sig. di cui il medesimo ha sofferto per anni e Parte_1 la sua richiesta alla moglie di non lavorare tutta la giornata, dopo che era stata licenziata nel 2003 per chiusura della ditta, in quanto il mutuo dell'abitazione era già stato pagato e ci si oppone all'ammissione delle prove di controparte come già precisato nella propria memoria istruttoria n. 3, datata 28 gennaio 2024;
- che venga ordinata ex art. 210 c.p.c. l'esibizione in giudizio dell'estratto conto della carta prepagata intestata al sig. di cui vi è traccia negli estratti
Parte_1 conto corrente prodotti, in particolare nei numerosi bonifici che
Parte_1 effettua a favore di se stesso con la causale “ricarica”, estratto conto che il sig. non ha prodotto nonostante l'ordine di esibizione del Giudice di tutti i
Parte_1 rapporti bancari e finanziari di cui al provvedimento n.1550 del 19.3.2024, che quindi non è stato adempiuto dal sig. nella sua interezza, come già richiesto nella
Parte_1 nota scritta della sig.ra del 19.6.2024 , CP_1
IN SUBORDINE
Il difensore della parte resistente precisa le seguenti
pag. 6 di 13 CONCLUSIONI respingersi le domande avversarie formulate in via provvisoria e urgente, perché del tutto infondate in fatto e in diritto, per i motivi indicati in narrativa.
NEL MERITO
Voglia il Tribunale, contrariis reiectis,
1)dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a
CO, in data 13 ottobre 1991 e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di CO dell'anno 1991, Atto n. 78, Parte II, Serie A, ordinando all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di CO, quale luogo di celebrazione del matrimonio, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di residenza;
2) riconoscere, a favore della sig.ra e a carico del sig. un assegno CP_1 Parte_1 divorzile nella misura di € 600 mensili, con rivalutazione annuale ISTAT o nella misura maggiore o minore che il Tribunale riterrà di giustizia.
3) Con vittoria di spese e compensi e accessori di legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, precisato che entrambe le parti, nelle conclusioni definitive rassegnate, hanno riproposto istanze istruttorie già esaminate dal Giudice Istruttore. Il
Collegio ritiene di fare proprie le decisioni del Giudice Istruttore (da intendersi qui richiamate), assunte con ordinanza del 21.06.2024 e di non dover quindi rimettere la causa sul ruolo per l'espletamento di prove non ammesse, non necessitando, peraltro, la causa di un supplemento di istruttoria.
Parimenti, in quanto non necessaria ai fini del decidere, il Collegio ritiene di respingere l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. reiterata dalla resistente in sede di precisazione delle conclusioni.
Sulla domanda di divorzio
Il ricorrente, IG. ha chiesto al Tribunale di Pavia la Parte_1 pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con la IG.ra il 13.10.1991 in CO (PV) (atto trascritto presso il CP_1
pag. 7 di 13 Registro degli Atti di matrimonio del predetto Comune al n. 78, Parte II, Serie A, anno
1991).
La resistente ha aderito a tale domanda. CP_1
La domanda de qua è fondata e va, pertanto, accolta.
Dagli atti, invero, risulta che i coniugi si siano separati consensualmente innanzi al
Tribunale di Pavia con Sentenza n. 76/2022, emessa il 17.01.2021, pubbl. il
19/01/2022, R.G n. 102/2021.
Del pari, è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5
L. n. 74/1987 e dalla L. 55/2015.
Ricorre, perciò, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e dalla
L. 55/2015 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Sulla domanda di assegno di divorzio formulata dalla resistente
Parte resistente ha chiesto il riconoscimento di un assegno divorzile a suo favore da stabilirsi nella somma di € 600,00 mensili, mentre il ricorrente ha chiesto il rigetto della domanda con revoca del contributo che nella medesima misura era stato concordato in sede di separazione. Contestualmente all'accordo separativo le parti avevano sottoscritto una scrittura privata in cui il ricorrente si impegnava a versare detto assegno anche come assegno divorzile.
In merito, deve premettersi che l'assegno di divorzio è determinato sulla base di criteri autonomi e distinti rispetto a quelli rilevanti per il trattamento economico al coniuge separato.
In ordine alla domanda finalizzata al riconoscimento di un assegno di divorzio in favore della resistente, va premesso che nella disciplina dettata dall'art. 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 10 della legge 6 marzo 1987, n. 74, il giudice, chiamato a decidere sull'attribuzione di detto assegno, è tenuto a verificare la pag. 8 di 13 mancanza da parte del coniuge richiedente di mezzi adeguati, o, comunque,
l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.
Presupposto indefettibile è, dunque, quello della inadeguatezza dei mezzi del coniuge beneficiario, inadeguatezza da rapportarsi - secondo l'orientamento acclarato dalle
S.S.U.U. della Suprema Corte (Cassazione civile, sez. un., 11.7.2018 n. 18287) - non al tenore di vita sussistente in costanza di coniugio o ragionevolmente prefigurabile sulla base di aspettative esistenti nel corso del rapporto matrimoniale, né soltanto e puramente all'indipendenza economica dell'individuo, una volta estinto il vincolo matrimoniale, bensì ad una valutazione composita e comparativa, coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito dagli artt. 2,3 e 29 Cost., che comporti la valorizzazione del riconoscimento e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (Cass. n. 5603/2020; Cass. Sez. Unite, n. 18287/2018; Cass.
n. 1882/2019), mediante complessiva ponderazione dell'intera storia coniugale e della prognosi futura.
Deve, pertanto, accertarsi se lo squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione ad una serie di elementi quali la durata del matrimonio - fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge - oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all' età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro.
Tale valutazione comparativa consente, a ben vedere, di escludere, a differenza di quanto accadeva in precedenza, i rischi di un ingiustificato arricchimento assicurando al contempo, una tutela in chiave perequativa alle situazioni caratterizzate da una sensibile disparità di condizioni economico patrimoniali, ancorché non dettate dalla radicale mancanza di autosufficienza economica ma, piuttosto, da un dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare.
pag. 9 di 13 Da ciò, discende che la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone anche di un contenuto perequativo-compensativo che deriva direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve accertare non soltanto la sussistenza per il richiedente di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, ma, altresì, deve tenere conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente (in questi termini anche Cass. 651/2019).
Ciò premesso, applicando le suesposte coordinate ermeneutiche al caso in esame, occorre in primo luogo analizzare la posizione economica delle parti.
Quanto alla situazione patrimoniale del ricorrente, che, all'udienza presidenziale tenutasi il 13.06.2023, dichiarava di essere disoccupato e di percepire un'indennità
Naspi pari ad € 1.103,00, si evidenzia che dalla documentazione offerta in produzione dalla resistente - non specificatamente contestata dalla difesa attorea con ogni conseguenza ex art. 115 c.p.c.- è emerso come, nel corso del 2024, lo stesso abbia rinvenuto una nuova occupazione presso la società F.lli Perico srl, CF in P.IVA_1
Villa D'AD (BG) (cfr. doc. n. 21 parte resistente), con stipendio mensile negli ultimi mesi documentati, fino ad € 2.400,00, evincibile dalle allegazioni bancarie prodotte dallo stesso ricorrente con deposito del 15.06.2024.
Invero, la lamentata problematica della lombosciatalgia non ha inciso sulla capacità lavorativa del ricorrente, il quale ha prodotto redditi netti per € 10.456,05 (anno 2021),
€ 16.640,00 (anno 2022); € 13.209,06 (anno 2023).
Ancora, sempre in sede di udienza presidenziale, il IG. rappresentava Parte_1
di aver proceduto nel 2022 alla vendita della casa coniugale, con suddivisione del ricavato (al netto delle spese per mediazione) con la IG.ra per la somma di CP_1
€ 49.500,00 ciascuno, e che, parimenti, la somma di € 20.000,00 presente sul conto cointestato con la moglie era stata ripartita equamente tra le parti.
La documentazione bancaria prodotta dal IG. evidenzia, inoltre, pagamenti di Parte_1
€ 1.000,00 con causale “pagamento affitti” (v. all. 3 parte ricorrente) o “contratto di locazione uso abitativo gromo” (v. all. 2 parte ricorrente) in favore delle IG.re Pt_2
pag. 10 di 13 e rispettivamente eseguiti in data 09.9.2023 e 12-13.5.2024, così Per_2 Persona_3
documentando il fatto di non risiedere più, da ultimo, presso la nuova compagna sig.
. Risultano altresì versamenti effettuati nel tempo dal sig. alla sig. Tes_1 Parte_1 Tes_1
e viceversa, e non è neppure contestato dal ricorrente che egli abbia versato alla nuova compagna il ricavato dalla vendita della casa coniugale. Pertanto occorre tenere presente che il patrimonio familiare dopo la separazione è stato equamente diviso tra le parti e che non può ritenersi il sig. privo di tali somme solo perché ha liberamente Parte_1
scelto di versarle alla nuova compagna.
La IG.ra , di contro, ha rappresentato di lavorare come colf senza regolare CP_1
contratto presso diverse famiglie, con guadagni di circa 700/800,00 al mese, somme con cui far fronte al pagamento, tra l'altro, di un canone mensile di locazione di 400,00 euro
(doc. n. 12 parte resistente); la stessa ha, altresì, dedotto di essersi senza esito attivata per reperire una stabile e regolare occupazione, iscrivendosi presso un'agenzia interinale di lavoro e attivandosi presso siti di offerta lavorativa (v. doc. n. 13 e 14 parte resistente) e di essere affetta da sordità parziale per il 40% con evidenti difficoltà uditive
(v. doc. n. 15 parte resistente).
Quanto alle disponibilità economiche della resistente, si evidenzia come la stessa, che, parimenti al marito, ha percepito la somma di € 49.500,00 dal ricavato della vendita della casa coniugale, nonché € 10.000,00 derivante dalla divisione della somma presente sul conto corrente cointestato, ha, altresì, documentato un saldo di conto corrente al
23.4.2024 pari ad € 22.772,28, e ha dimostrato di aver investito la restante somma ricavata in titoli.
Pertanto, il Collegio ritiene che il patrimonio accumulato durante il matrimonio sia stato equamente diviso tra le parti.
Ritiene però che esista una sostanziale disparità reddituale tra le parti proprio in considerazione dell'importo e della qualità dei redditi mensili dalle stesse attualmente percepiti: con contratto regolare da parte del ricorrente per circa € 2.400,00 mensili e senza regolare contratto intorno a € 800,00 forse € 1.000,00 mensili da parte della resistente.
Va inoltre considerato che in un futuro non lontano, tenuto conto dell'età delle parti, il ricorrente godrà di una solida pensione derivante da tutti gli anni di lavoro regolarmente pag. 11 di 13 svolti, mentre la resistente dovrà ridurre nel tempo l'attività lavorativa a causa delle difficoltà legate all'invecchiamento e non godrà che della pensione sociale minima, dopo i 67 anni. La resistente ha altresì provato di aver cercato, senza esito, di stabilizzare la propria attività.
Non risulta provato che i coniugi in costanza di matrimonio non abbiano concordato che la moglie non trovasse un impiego stabile dopo il licenziamento del 2004, ed evidentemente la scelta di un lavoro in nero e saltuario è stata frutto di una scelta familiare mai messa in discussione dal 2004 in poi e dunque condivisa. Come valutato anche in sede di ordinanza presidenziale, tale circostanza appare fortemente corroborata dalla scrittura privata che le parti hanno voluto sottoscrivere a fronte dell'accoro separativo in cui il marito si impegnava a versare la somma concordata anche a titolo di assegno divorzile (cfr. doc. n. 5 e 7 di parte resistente), e ciò in u momento in cui gli attuali arresti giurisprudenziali sulla natura dell'assegno divorzile erano noti.
In definitiva, valutando tutti gli elementi predetti in rapporto alla durata del matrimonio
(contratto nel 1991) e tenendo conto, da ultimo, dell'età della resistente (56 anni) e la concreta difficoltà di un suo reinserimento regolare nel mercato lavorativo, anche considerata la rilevante ipoacusia di cui soffre, nonché per contro del fatto che risulta che attualmente anche il sig. deve sostenere spese di affitto, il Collegio Parte_1
stima equo stabilire a favore della resistente un assegno divorzile che, raffrontati i redditi attuali delle parti, le prospettive future, e considerata la suddivisione del patrimonio familiare, va individuato nella misura di € 400,00 mensili.
Sulla regolamentazione delle spese processuali
Posto che il diritto all'assegno divorzile è stato riconosciuto, e che risulta evidente da quanto documentato in atti che il ricorrente non si è trovato, all'inizio del procedimento divorzile, involontariamente disoccupato, ma che ha scelto per varie e non opinabili ragioni, di licenziarsi, e che soltanto a seguito dell'ordinato deposito degli estratti conto più recenti è emerso che il ricorrente aveva reperito un nuovo lavoro ( così riportando la situazione tra le parti molto simile a quella in essere quando il sig. ha sottoscritto l'impegno a riconoscere l'assegno divorzile), il Collegio Parte_1
ritiene di porre le spese di lite interamente a carico del ricorrente, liquidate come in dispositivo.
pag. 12 di 13
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile di cui in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai coniugi e il 13.10.1991 Parte_1 CP_1
in CO (PV) (atto trascritto presso il Registro degli Atti di matrimonio del
Comune di CO (PV) al n. 78, Parte II, Serie A, anno 1991);
2. ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di CO (PV) di provvedere alle annotazioni e le ulteriori incombenze di legge dopo il passaggio in giudicato della sentenza;
3. pone a carico del IG. l'obbligo di corrispondere alla Parte_1
IG.ra entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € CP_1
400,00 a titolo di assegno divorzile. Detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici Istat delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
4. condanna il ricorrente a rifondere alla resistente le spese di lite, che liquida in €
6.000,00 per compensi, oltre spese generali 15% e IVA e CPA come per legge.
Pavia, camera di consiglio del 30.4.2025
Presidente Estensore
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 13 di 13