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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 05/09/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 1342 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025
vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. FERRERO ELISABETTA, giusta delega in atti Parte_1
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. FERRERO ELISABETTA, giusta delega in CP_1
atti
RICORRENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE
Le risultanze processuali permettono di affermare con certezza che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi ra ormai divenuta intollerabile. Tanto si evince Parte_1 CP_1
dalle decise e categoriche affermazioni rese in proposito dalle parti durante il presente giudizio. Ne
consegue che deve essere dichiarata la separazione personale dei coniugi Parte_1 [...]
CP_1
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che vengono quindi omologate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando;
- omologa la separazione personale di e coniugi per Parte_1 CP_1
matrimonio contratto in data 4.09.1993 in Savona, trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del
Comune di Savona al numero 107, parte II, serie A, vol. 2, anno 1993, alle condizioni di seguito esposte:
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del pieno e reciproco rispetto;
2) la sig.ra intende trasferire al sig. il 50% della proprietà della casa familiare sita Pt_1 CP_1
in Stella (SV), via Donatelli 60 con gli annessi terreni;
3) per effetto di quanto previsto al punto che precede la sig.ra si impegna a trasferire Parte_1
tramite atto notarile, da redigersi entro il 31 dicembre 2025, il 50% del suo diritto di proprietà degli immobili siti in Stella (SV) costituiti da:
a) immobile sito in Stella (SV) via Donatelli n. 60 censito al Catasto Fabbricati del Comune di Stella
al foglio 25, mappale 752, cat A/7, classe 1, vani 7, R.C. € 704,96, mq 134;
b) terreno censito al Catasto terreni dello stesso Comune, foglio 25, part. 753, sem. arb. Classe 2,
mq 1.099, Reddito dominicale € 6,24 e agrario € 8,51; c) terreno censito al Catasto terreni dello stesso Comune, foglio 25, part. 379, partita 4100, sem. irr.
arb. Classe 2, mq 760, Reddito dominicale € 8,44 e agrario € 7,07;
d) terreno censito al Catasto terreni dello stesso Comune, foglio 25, part. 614, partita 4100, sem. irr.
arb. Classe 2, mq 1.310, Reddito dominicale € 14,55 e agrario € 12,18;
e) terreno censito al Catasto terreni dello stesso Comune, foglio 25, part. 796, sem. irr. arb. Classe
2, mq 1.656, Reddito dominicale € 18,39 e agrario €15,39;
f) terreno censito al Catasto terreni dello stesso Comune, foglio 25, part. 797, sem. irr. arb. Classe
2, mq 52, Reddito dominicale € 0,58 e agrario € 0,48;
g) terreno censito al Catasto terreni dello stesso Comune, foglio 25, part. 798, sem. irr. arb. Classe
2, mq 32, Reddito dominicale € 0,36 e agrario € 0,30;
h) terreno censito al Catasto terreni dello stesso Comune, foglio 25, part. 619, Partita 4647, sem. irr.
arb. Classe 2, mq 1.750, Reddito dominicale € 19,43 e agrario € 16,27.
4) L'attribuzione in questione non prevede il pagamento di alcun corrispettivo e non dà quindi origine ad alcun conguaglio di sorta tra i coniugi. Le parti dichiarano inoltre che la predetta attribuzione patrimoniale è relativa a immobile non di lusso destinato ad abitazione (prima casa) ed effettuata da soggetti che non agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione.
I coniugi dichiarano che il trasferimento degli immobili sopra descritti è anche effettuato a titolo di regolamentazione complessiva e transattiva dei loro rapporti, a tacitazione di ogni pretesa economico-patrimoniale e che il presente accordo è elemento funzionale ed indispensabile per la risoluzione della controversia connessa alla crisi coniugale.
Le parti richiedono l'applicazione di tutte le agevolazioni fiscali previste dalla legge per i trasferimenti tra coniugi.
5) i coniugi convengono che le spese notarili e gli oneri relativi al trasferimento della quota di proprietà degli immobili di cui al punto 3 saranno a carico degli stessi in parti uguali;
6) i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e non avanzano richieste economiche l'uno verso l'altro; 7) la casa sita in Stella, via Donatelli 60 resterà nella disponibilità del sig. che continuerà CP_1
ad abitarla senza corrispondere a tal fine compensi alla sig.ra entre quest'ultima si trasferirà Pt_1
in altra abitazione;
le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione saranno a carico del sig.
” CP_1
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 04.09.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Daniela Mele Dott.ssa Lorena Canaparo