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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 28/05/2025, n. 892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 892 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente
2) Dott.ssa Elena M.A. Luppino -Giudice rel. Est.
3) Dott. Flavio Tovani -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A PARZIALE nel procedimento civile iscritto al n. 2899 dell'anno 2023 R.G., riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 27.05.2025 promosso da
(cod. fisc.: nato a [...] il [...]) e Parte_1 C.F._1
(cod. fisc.: , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
19/02/1981), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Angela Puntorieri, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla via S. Caterina d'Alessandria
107/D, hanno eletto domicilio;
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato in data 9.11.2023, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 14.08.2008 proponendo contestualmente domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-considerato che con decreto del 24.11.2023 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 2.07.2024 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 27.06.2024 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e “dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt.
473bis.48, 473bis.13 comma 3, 473bis.12 comma 3 c.p.c.;
- osservato che con ordinanza del 9.07.2024 il G.D., rilevato che l'assegno di mantenimento previsto a carico del genitore non collocatario per i figli minori risultasse esiguo in relazione all'età degli stessi, rinviava la causa al 25.03.2025, ex art. 127 ter c.p.c., assegnando termine per note fino al 20.03.2025 affinché le parti modificassero le condizioni di separazione;
-preso atto che con decreto del 30.10.2024 l'udienza è stata anticipata al giorno 21.01.2025 con termine per il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., entro cinque giorni prima dell'udienza;
- considerato che con ordinanza del 23.01.2025 il G.D., rilevato che i difensori delle parti avevano rettificato l'importo previsto per il mantenimento dei minori, senza però depositare le nuove condizioni aggiornate munite delle firme di entrambe le parti, fissava termine ex art. 127ter c.p.c. fino al 07.05.2025 alle ore 10.00 per il deposito di note sostitutive d'udienza, cui allegarsi le nuove condizioni di separazione;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in
Reggio Calabria il 14.08.2008; b) dal matrimonio sono nati i figli (12/06/2009) e Per_1
(04/05/2012); Per_2
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-ritenuto che il piano genitoriale allegato dalle parti al ricorso congiunto risulta rispondente all'interesse dei minori nonché al principio della bigenitorialità;
-rilevato che le parti, con le note di trattazione scritta del 17.01.2024 e del 6.02.2025, hanno congiuntamente dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del P.M. in data
27.11.2023, il quale ha espresso il parere in data 18.11.2024;
-rilevato che sono state proposte cumulativamente domande di separazione e di divorzio ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c. e che, di conseguenza, la causa debba essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato- con separata ordinanza- affinché il giudizio possa proseguire per la valutazione della sussistenza della volontà delle parti alla pronuncia di divorzio, al verificarsi del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e della decorrenza del termine prescritto dall'art. 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del
P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato in data 9.11.2023 da e così Parte_1 Parte_2
provvede:
-dichiara la separazione personale tra e il cui atto di Parte_1 Parte_2
matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio
Calabria, atto n. 410, parte II, serie A, anno 2008, ufficio 1, alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2. L'ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Reggio Calabria in Via Marra, 7 Catona
(RC) unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata al legittimo proprietario
; Parte_1
3. I figli, e restano affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 Per_2
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni
e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
4. I figli, restano collocati prevalentemente presso la dimora materna ai fini anagrafici e come collocamento principale, nell'abitazione familiare sita in Reggio Calabria, via Reggio
Campi, I tr., n. 12; stabilire che il genitore non collocatario potrà vedere i figli secondo il piano genitoriale che si allega e comunque ogni volta che i figli ne rappresentano la volontà
e l'esigenza: 4/a) a fine settimana alternati, dal venerdì mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando li riporterà presso la dimora materna;
compatibilmente con impegni lavorativi della madre, scolastici ed extrascolastici dei minori, il padre, potrà vedere
i figli oltre i fine settimana alternati non meno di due volte a settimana con eventuale pernottamento presso la propria casa sita in Reggio Calabria alla via marra n°7;
4/b) durante le festività di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno.
5. corrisponderà a titolo di contributo al mantenimento dei figli l'importo Parte_1
mensile di € 300,00 (trecentoeuro) ossia € 150,00 (centocinquantaeuro) per ciascun figlio a
, inoltre cederà il 50% dell'assegno unico al genitore collocatario ossia Parte_2
alla sig.ra pari a € 233,50 (duecentotrentatreeuro/50) per un totale Parte_2 mensile pari a € 533,50;
6. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% nel rispetto del protocollo vigente presso l'intestato Tribunale.
7. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, vista la stabile occupazione di entrambi tale da garantire l'autosostentamento economico, non verrà versato alcun contributo al mantenimento.
8. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
-il piano genitoriale allegato è da considerarsi parte integrante delle suddette condizioni;
-dispone l'immediata trasmissione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 27.05.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Elena M.A. Luppino dott. Giuseppe Campagna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente
2) Dott.ssa Elena M.A. Luppino -Giudice rel. Est.
3) Dott. Flavio Tovani -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A PARZIALE nel procedimento civile iscritto al n. 2899 dell'anno 2023 R.G., riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 27.05.2025 promosso da
(cod. fisc.: nato a [...] il [...]) e Parte_1 C.F._1
(cod. fisc.: , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
19/02/1981), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Angela Puntorieri, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla via S. Caterina d'Alessandria
107/D, hanno eletto domicilio;
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato in data 9.11.2023, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 14.08.2008 proponendo contestualmente domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-considerato che con decreto del 24.11.2023 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 2.07.2024 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 27.06.2024 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e “dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt.
473bis.48, 473bis.13 comma 3, 473bis.12 comma 3 c.p.c.;
- osservato che con ordinanza del 9.07.2024 il G.D., rilevato che l'assegno di mantenimento previsto a carico del genitore non collocatario per i figli minori risultasse esiguo in relazione all'età degli stessi, rinviava la causa al 25.03.2025, ex art. 127 ter c.p.c., assegnando termine per note fino al 20.03.2025 affinché le parti modificassero le condizioni di separazione;
-preso atto che con decreto del 30.10.2024 l'udienza è stata anticipata al giorno 21.01.2025 con termine per il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., entro cinque giorni prima dell'udienza;
- considerato che con ordinanza del 23.01.2025 il G.D., rilevato che i difensori delle parti avevano rettificato l'importo previsto per il mantenimento dei minori, senza però depositare le nuove condizioni aggiornate munite delle firme di entrambe le parti, fissava termine ex art. 127ter c.p.c. fino al 07.05.2025 alle ore 10.00 per il deposito di note sostitutive d'udienza, cui allegarsi le nuove condizioni di separazione;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in
Reggio Calabria il 14.08.2008; b) dal matrimonio sono nati i figli (12/06/2009) e Per_1
(04/05/2012); Per_2
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-ritenuto che il piano genitoriale allegato dalle parti al ricorso congiunto risulta rispondente all'interesse dei minori nonché al principio della bigenitorialità;
-rilevato che le parti, con le note di trattazione scritta del 17.01.2024 e del 6.02.2025, hanno congiuntamente dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del P.M. in data
27.11.2023, il quale ha espresso il parere in data 18.11.2024;
-rilevato che sono state proposte cumulativamente domande di separazione e di divorzio ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c. e che, di conseguenza, la causa debba essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato- con separata ordinanza- affinché il giudizio possa proseguire per la valutazione della sussistenza della volontà delle parti alla pronuncia di divorzio, al verificarsi del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e della decorrenza del termine prescritto dall'art. 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del
P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato in data 9.11.2023 da e così Parte_1 Parte_2
provvede:
-dichiara la separazione personale tra e il cui atto di Parte_1 Parte_2
matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio
Calabria, atto n. 410, parte II, serie A, anno 2008, ufficio 1, alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2. L'ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Reggio Calabria in Via Marra, 7 Catona
(RC) unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata al legittimo proprietario
; Parte_1
3. I figli, e restano affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 Per_2
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni
e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
4. I figli, restano collocati prevalentemente presso la dimora materna ai fini anagrafici e come collocamento principale, nell'abitazione familiare sita in Reggio Calabria, via Reggio
Campi, I tr., n. 12; stabilire che il genitore non collocatario potrà vedere i figli secondo il piano genitoriale che si allega e comunque ogni volta che i figli ne rappresentano la volontà
e l'esigenza: 4/a) a fine settimana alternati, dal venerdì mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando li riporterà presso la dimora materna;
compatibilmente con impegni lavorativi della madre, scolastici ed extrascolastici dei minori, il padre, potrà vedere
i figli oltre i fine settimana alternati non meno di due volte a settimana con eventuale pernottamento presso la propria casa sita in Reggio Calabria alla via marra n°7;
4/b) durante le festività di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno.
5. corrisponderà a titolo di contributo al mantenimento dei figli l'importo Parte_1
mensile di € 300,00 (trecentoeuro) ossia € 150,00 (centocinquantaeuro) per ciascun figlio a
, inoltre cederà il 50% dell'assegno unico al genitore collocatario ossia Parte_2
alla sig.ra pari a € 233,50 (duecentotrentatreeuro/50) per un totale Parte_2 mensile pari a € 533,50;
6. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% nel rispetto del protocollo vigente presso l'intestato Tribunale.
7. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, vista la stabile occupazione di entrambi tale da garantire l'autosostentamento economico, non verrà versato alcun contributo al mantenimento.
8. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
-il piano genitoriale allegato è da considerarsi parte integrante delle suddette condizioni;
-dispone l'immediata trasmissione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 27.05.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Elena M.A. Luppino dott. Giuseppe Campagna