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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/10/2025, n. 4530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4530 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N°
________________ ____ REPUBBLICA ITALIANA
Reg. Sent. Lav.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. ______________ Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in
N° __________ persona del Giudice EL MA, nella causa iscritta al N. Reg. Gen. Lav.
17978/2024 R.G.L. promossa F.A. ________________ Addì _____________ D A _
Rilasciata
, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano spedizione in Parte_1 forma esecutiva all'Avv. Parte_2
- ricorrente -
______________ ________
C O N T R O
Controparte_1
[...
, in persona del suo legale rappresentante ______________
[...] _____
pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Di Gloria.
- resistente -
All'esito dell'udienza del 27/10/2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo
Il Cancelliere
telematico la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 10/12/2024, la ricorrente indicata in epigrafe contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., conveniva in giudizio l' per sentir accertare il suo CP_1
possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire dell'indennità
d'accompagnamento dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1
convenuto eccependo l'infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto.
La causa, istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica, è stata decisa. La domanda è fondata.
Ed invero, il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti espletati, ha concluso che la ricorrente, a causa delle patologie da cui è affetta, è da ritenersi in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire dell'indennità
d'accompagnamento a decorrere dall'1/12/2024, in particolare il C.T.U. ha affermato che “2)La ricorrente, sig. ra , a causa delle patologie da cui è affetta, in atto non Parte_1
è in grado di deambulare, senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, e non è in grado di compiere gli atti della vita quotidiana, per cui necessita di assistenza continua, con conseguente diritto all'indennità d'accompagnamento.
3)Tale necessità d'assistenza continua, con il conseguente diritto all'indennità
d'accompagnamento, per la ricorrente, sig. ra , si fa decorrere da circa sei mesi Parte_1
prima, rispetto alla visita medico-legale effettuata dal sottoscritto, sulla suddetta, giorno 04.06.25 e, pertanto si fa decorrere, da giorno 01.12.24” (cfr. relazione in atti).
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali.
Può, quindi, concludersi che la ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire dell'indennità d'accompagnamento a decorrere dall'1/12/2024.
Le spese di lite vanno compensate, essendo il riconoscimento del requisito sanitario successivo al deposito del ricorso per A.T.P. (17/04/2024).
Restano definitivamente a carico dell' infine, le spese della consulenza CP_1
tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, dichiara che la ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire dell'indennità d'accompagnamento a decorrere dall'1/12/2024.
Compensa le spese di lite.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, già CP_1
liquidate con separato decreto.
Così deciso in Palermo, 28/10/2025
IL GIUDICE
EL MA
Sezione Lavoro N°
________________ ____ REPUBBLICA ITALIANA
Reg. Sent. Lav.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. ______________ Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in
N° __________ persona del Giudice EL MA, nella causa iscritta al N. Reg. Gen. Lav.
17978/2024 R.G.L. promossa F.A. ________________ Addì _____________ D A _
Rilasciata
, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano spedizione in Parte_1 forma esecutiva all'Avv. Parte_2
- ricorrente -
______________ ________
C O N T R O
Controparte_1
[...
, in persona del suo legale rappresentante ______________
[...] _____
pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Di Gloria.
- resistente -
All'esito dell'udienza del 27/10/2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo
Il Cancelliere
telematico la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 10/12/2024, la ricorrente indicata in epigrafe contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., conveniva in giudizio l' per sentir accertare il suo CP_1
possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire dell'indennità
d'accompagnamento dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1
convenuto eccependo l'infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto.
La causa, istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica, è stata decisa. La domanda è fondata.
Ed invero, il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti espletati, ha concluso che la ricorrente, a causa delle patologie da cui è affetta, è da ritenersi in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire dell'indennità
d'accompagnamento a decorrere dall'1/12/2024, in particolare il C.T.U. ha affermato che “2)La ricorrente, sig. ra , a causa delle patologie da cui è affetta, in atto non Parte_1
è in grado di deambulare, senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, e non è in grado di compiere gli atti della vita quotidiana, per cui necessita di assistenza continua, con conseguente diritto all'indennità d'accompagnamento.
3)Tale necessità d'assistenza continua, con il conseguente diritto all'indennità
d'accompagnamento, per la ricorrente, sig. ra , si fa decorrere da circa sei mesi Parte_1
prima, rispetto alla visita medico-legale effettuata dal sottoscritto, sulla suddetta, giorno 04.06.25 e, pertanto si fa decorrere, da giorno 01.12.24” (cfr. relazione in atti).
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali.
Può, quindi, concludersi che la ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire dell'indennità d'accompagnamento a decorrere dall'1/12/2024.
Le spese di lite vanno compensate, essendo il riconoscimento del requisito sanitario successivo al deposito del ricorso per A.T.P. (17/04/2024).
Restano definitivamente a carico dell' infine, le spese della consulenza CP_1
tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, dichiara che la ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire dell'indennità d'accompagnamento a decorrere dall'1/12/2024.
Compensa le spese di lite.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, già CP_1
liquidate con separato decreto.
Così deciso in Palermo, 28/10/2025
IL GIUDICE
EL MA