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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 03/04/2025, n. 1066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1066 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Prima Sezione Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1) Dott. Mario Cigna Presidente
2) Dott.ssa Viviana Mele Giudice
3) Dott.ssa Caterina Stasi Giudice rel. ed est.
ha emesso la seguente:
SENTENZA
nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 5878 del R.G. relativo all'anno 2023, avente ad oggetto: responsabilità civile dei magistrati;
riservato per la decisione all'udienza del 11.02.2025, promosso da
, rappresentato e difeso dall'avv. Tommaso Notaristefano;
Parte_1
- attore - contro
, in persona del rappresentante legale p/t CP_1 Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce;
- convenuto –
*****
Fatto e diritto
La presente controversia ha ad oggetto l'azione risarcitoria esperita da Parte_1 nei confronti dello Stato Italiano sensi dell'art. 2 della l. n. 117/1988; in particolare, ha dedotto l'attore di aver subito un danno ingiusto a causa degli errori commessi: dalla dott.ssa Pt_2
nel corso del procedimento penale RG. N. 2426/14 del Tribunale di Bari, nei confronti
[...]
di , , e dal dott. Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
Roberto OL del Castillo della Corte d'appello di Bari e dalla dott.ssa Ersilia Calvarese, giudice relatore del giudizio innanzi alla Corte di Cassazione.
Nello specifico lamentava che il Tribunale di Bari nonostante avesse dichiarato gli imputati colpevoli del delitto a loro ascritto, li condannava al pagamento della pena pecuniaria di 150€ cadauno, rigettando allo stesso tempo le richieste risarcitorie delle parti civili. L'attore chiedeva altresì che venisse accertata la responsabilità del dott. Roberto
OL in quanto con sentenza con sentenza n.1268/19 del 12.03.19 dopo aver CP_7 dichiarato il non doversi procedere verso gli imputati, per i reati loro ascritti, perché estinti per intervenuta prescrizione, confermava nel resto la sentenza di primo grado omettendo di motivare la decisione sul punto.
Quanto alla posizione della dott.ssa Ersilia Calvarese lamentava che la motivazione a posta sostegno della dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione non corrispondesse a quanto realmente accaduto.
Costituitasi in giudizio, la ha contestato in fatto Controparte_8 ed in diritto le pretese attoree, chiedendone il rigetto.
Data la natura documentale della controversia, che ha reso superflua l'istruttoria orale, all'udienza del 11.02.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
La domanda spiegata non può trovare accoglimento, per i motivi che seguono.
Premesso che “in tema di responsabilità civile dei magistrati, l'art. 4, comma 2, della legge 13 aprile 1988, n. 117, nel consentire l'esercizio dell'azione risarcitoria contro lo Stato
solo quando siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione e, comunque, quando non
siano più possibili la modifica o la revoca del provvedimento, ha inteso precludere
quell'azione qualora il rimedio previsto non sia stato utilizzato, così subordinandola alla
circostanza che il danneggiato si sia avvalso di tutti gli strumenti processuali normalmente apprestati dall'ordinamento per eliminare, o almeno ridurre, il danno” (Cass. n. 7924/2015).
Com'è noto, a norma dell'art. 2 l. 117/1988 – secondo e terzo comma - “fatti salvi i commi 3 e 3-bis ed i casi di dolo, nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo
a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del
fatto e delle prove. //Costituisce colpa grave la violazione manifesta della legge nonché del
diritto dell'Unione europea, il travisamento del fatto o delle prove, ovvero l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la
negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento,
ovvero l'emissione di un provvedimento cautelare personale o reale fuori dai casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione”.
In particolare, secondo la Suprema Corte, “l'azione di responsabilità del magistrato per grave violazione di legge, ai sensi dell'art. 2, terzo comma, lettera a), della legge 13 aprile
1988, n. 117, non può costituire strumento per riaprire il dibattito sulla correttezza o meno dell'interpretazione adottata nel provvedimento posto a base della domanda respinta dal magistrato della cui responsabilità si discorre” (Cass. n. 2637/2013); tant'è che “in tema di responsabilità civile del magistrato, l'art. 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117 (nella formulazione anteriore alla novella della legge 27 febbraio 2015, n. 18, ratione temporis
applicabile alla fattispecie), nel fissare i presupposti della domanda risarcitoria contro lo
Stato per atto commesso con dolo o colpa grave dal magistrato nell'esercizio delle sue
funzioni, esclude che possa dar luogo a responsabilità l'attività
di interpretazione di norme di diritto, ovvero di valutazione del fatto e della prova, con
clausola di salvaguardia che non tollera letture riduttive, in quanto giustificata dal carattere
fortemente valutativo dell'attività giudiziaria e dall'esigenza di attuare compiutamente
l'indipendenza del giudice” (Cass. n. 1266/2018).
Orbene, nel caso di specie il si duole, con riferimento al giudizio innanzi al Pt_1
Tribunale di Bari, che esso si sia concluso con una sentenza che sarebbe caratterizzata da una serie di grossolani errori in ordine sia alla qualificazione del reato di cui all'art 348 c.p., in quanto il Tribunale avrebbe qualificato detto reato come offensivo solo nei confronti della pubblica amministrazione salvo successivamente ammettere le costituzioni di parte civile, sia in ordine al mancato riconoscimento alle parti civili di alcun danno morare e materiale.
La prospettazione attorea deve essere disattesa per le ragioni di seguito indicate.
Diversamente da quanto sostenuto dall'attore, nella sentenza n. 5540/16 del Tribunale di Bari, la dott.ssa ha dapprima individuato quale soggetto passivo del reato di cui Pt_2
all'art. 348 c.p., la Pubblica Amministrazione in quanto titolare del bene tutelato costituito dall'interesse generale a che determinate attività, richiedenti specifiche competenze professionali e tecniche, siano esercitate solamente da persone abilitate in base a titoli e procedure regolamentate dalla Pubblica Amministrazione stessa. Nel provvedimento oggetto di doglianza, la ha inoltre rilevato che “il danneggiato non si identifica unicamente Pt_2 con il soggetto passivo del reato, potendosi, in non infrequenti casi, individuare
"danneggiati" diversi dal "soggetto passivo" che hanno subito in via riflessa un danno
dall'azione delittuosa e sono quindi titolari del diritto alla restituzione e al risarcimento dei danni esercitabile tramite la costituzione di parte civile”.
Orbene, la dott.ssa dopo aver valutato l'istruttoria ha ritenuto non raggiunta la Pt_2 prova del danno subito dalle parti civili, in quanto l'attività illecita compiuta dagli imputati non aveva creato alcun danno alle parti civili, che non solo non era stato dedotto né
individuato in sede di conclusioni ma nemmeno provato in fase istruttoria: difatti, la relazione
CTU espletata durante il procedimento di ATP prodotta in primo grado dalla costituita parte civile, odierno istante, non contiene alcun accertamento della esistenza e della eventuale riconducibilità dei danni alla condotta degli imputati, limitandosi ad accertare il tipo di patologia sofferta dal ricorrente e le consequenziali procedure diagnostico-terapeutiche necessarie alla cura del caso. Non sussistono elementi che consentono di ritenere erronea tale argomentazione, non essendovi, a ben vedere, agli atti del fascicolo, elementi di prova tralasciati dal giudice.
Tra l'altro, la breve disamina che precede conduce ad escludere recisamente la sussistenza della colpa grave del magistrato, prima ancora che del nesso causale tra l'evento e l'asserito danno lamentato non potendo la mera attività di valutazione dei fatti e delle prove dar luogo a responsabilità civile del magistrato.
Altresì non può trovare accoglimento la richiesta di accertamento e dichiarazione della responsabilità nei confronti del dott. Roberto OL del Castillo.
Il ha sostenuto che la sentenza n. 1268/2019 della Corte d'Appello di Bari fosse Pt_1 affetta dal vizio di omessa valutazione. Sul punto va precisato che il Collegio dopo aver dichiarato l'intervenuta prescrizione del reato ascritto agli imputati, si è limitato a confermare nel resto la motivazione stante l'impossibilità di addivenire a una pronuncia difforme da quella cui era giunto il giudice di primo grado. Infatti, a seguito dell'appello il giudice nulla di diverso avrebbe potuto statuire stante le risultanze probatorie del giudizio di primo grado, come già sottolineato.
Infine, il si duole della sentenza della Corte di Cassazione, n. 22864/2020, di cui Pt_1 la dott.ssa Ersilia Calvarese era il giudice estensore, che aveva ritenuto inammissibile il ricorso depositato dalla parte civile, in quanto la prova del danno lamentato sarebbe stata prodotta solo da successive allegazioni. Sul punto va ribadito, ancora una volta, che l'ATP a cui fa riferimento l'attore per ritenere di aver opportunamente dimostrato il danno subito, e che secondo la prospettazione attorea sarebbe stata depositata già nel giudizio di primo grado,
nulla dice in merito al danno lamentato dal in conseguenza della condotta degli imputati. Pt_1
Appare opportuno chiarire che, sebbene la relazione di CTU a firma del dott. ha Per_1 rilevato che il è affetto da “sindrome disfunzionale da ATM”, tuttavia, in essa non viene Pt_1
fatto alcun riferimento al nesso causale che sussisterebbe tra la patologia di cui è affetto l'attore, e l'operato degli allora imputati, in qualità di collaboratori del professionista che ebbe in cura il Pt_1
Ebbene, da un lato, l'attività giurisdizionale espressa dal dott. Persona_2
e dalla dott.ssa Ersilia Calvarese - peraltro confluita in due distinti provvedimenti
[...]
collegiali, ciò che rende già di per sé difficoltoso distinguere le posizioni dei singoli membri dei singoli Collegi - non appare affatto integrare gli estremi delle varie condotte tipizzate dall'art. 2 l. 117/1988, né tanto meno di quella specificata dal ricorrente.
La domanda risarcitoria, carente di tutti i necessari presupposti di legge, non può trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del DM
n. 55/2014.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
- rigetta la domanda;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore della Parte_1 [...]
liquidate complessivamente in € 3.200,00 oltre al rimborso al 15% Controparte_8
delle spese forfettarie, iva e cap come per legge;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, disponendo altresì la comunicazione del presente provvedimento alla dott.ssa , al dott. Parte_2 [...]
e alla dott.ssa Ersilia Calvarese. Persona_2
Lecce, 11.02.2025
La giudice relatrice Il Presidente
dott.ssa Caterina Stasi dott. Mario Cigna
Il presente provvedimento è stato redatto dal dott. Luigi Bianco – funzionario dell'UPP - sotto la supervisione del sottoscritto magistrato.
Caterina Stasi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Prima Sezione Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1) Dott. Mario Cigna Presidente
2) Dott.ssa Viviana Mele Giudice
3) Dott.ssa Caterina Stasi Giudice rel. ed est.
ha emesso la seguente:
SENTENZA
nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 5878 del R.G. relativo all'anno 2023, avente ad oggetto: responsabilità civile dei magistrati;
riservato per la decisione all'udienza del 11.02.2025, promosso da
, rappresentato e difeso dall'avv. Tommaso Notaristefano;
Parte_1
- attore - contro
, in persona del rappresentante legale p/t CP_1 Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce;
- convenuto –
*****
Fatto e diritto
La presente controversia ha ad oggetto l'azione risarcitoria esperita da Parte_1 nei confronti dello Stato Italiano sensi dell'art. 2 della l. n. 117/1988; in particolare, ha dedotto l'attore di aver subito un danno ingiusto a causa degli errori commessi: dalla dott.ssa Pt_2
nel corso del procedimento penale RG. N. 2426/14 del Tribunale di Bari, nei confronti
[...]
di , , e dal dott. Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
Roberto OL del Castillo della Corte d'appello di Bari e dalla dott.ssa Ersilia Calvarese, giudice relatore del giudizio innanzi alla Corte di Cassazione.
Nello specifico lamentava che il Tribunale di Bari nonostante avesse dichiarato gli imputati colpevoli del delitto a loro ascritto, li condannava al pagamento della pena pecuniaria di 150€ cadauno, rigettando allo stesso tempo le richieste risarcitorie delle parti civili. L'attore chiedeva altresì che venisse accertata la responsabilità del dott. Roberto
OL in quanto con sentenza con sentenza n.1268/19 del 12.03.19 dopo aver CP_7 dichiarato il non doversi procedere verso gli imputati, per i reati loro ascritti, perché estinti per intervenuta prescrizione, confermava nel resto la sentenza di primo grado omettendo di motivare la decisione sul punto.
Quanto alla posizione della dott.ssa Ersilia Calvarese lamentava che la motivazione a posta sostegno della dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione non corrispondesse a quanto realmente accaduto.
Costituitasi in giudizio, la ha contestato in fatto Controparte_8 ed in diritto le pretese attoree, chiedendone il rigetto.
Data la natura documentale della controversia, che ha reso superflua l'istruttoria orale, all'udienza del 11.02.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
La domanda spiegata non può trovare accoglimento, per i motivi che seguono.
Premesso che “in tema di responsabilità civile dei magistrati, l'art. 4, comma 2, della legge 13 aprile 1988, n. 117, nel consentire l'esercizio dell'azione risarcitoria contro lo Stato
solo quando siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione e, comunque, quando non
siano più possibili la modifica o la revoca del provvedimento, ha inteso precludere
quell'azione qualora il rimedio previsto non sia stato utilizzato, così subordinandola alla
circostanza che il danneggiato si sia avvalso di tutti gli strumenti processuali normalmente apprestati dall'ordinamento per eliminare, o almeno ridurre, il danno” (Cass. n. 7924/2015).
Com'è noto, a norma dell'art. 2 l. 117/1988 – secondo e terzo comma - “fatti salvi i commi 3 e 3-bis ed i casi di dolo, nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo
a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del
fatto e delle prove. //Costituisce colpa grave la violazione manifesta della legge nonché del
diritto dell'Unione europea, il travisamento del fatto o delle prove, ovvero l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la
negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento,
ovvero l'emissione di un provvedimento cautelare personale o reale fuori dai casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione”.
In particolare, secondo la Suprema Corte, “l'azione di responsabilità del magistrato per grave violazione di legge, ai sensi dell'art. 2, terzo comma, lettera a), della legge 13 aprile
1988, n. 117, non può costituire strumento per riaprire il dibattito sulla correttezza o meno dell'interpretazione adottata nel provvedimento posto a base della domanda respinta dal magistrato della cui responsabilità si discorre” (Cass. n. 2637/2013); tant'è che “in tema di responsabilità civile del magistrato, l'art. 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117 (nella formulazione anteriore alla novella della legge 27 febbraio 2015, n. 18, ratione temporis
applicabile alla fattispecie), nel fissare i presupposti della domanda risarcitoria contro lo
Stato per atto commesso con dolo o colpa grave dal magistrato nell'esercizio delle sue
funzioni, esclude che possa dar luogo a responsabilità l'attività
di interpretazione di norme di diritto, ovvero di valutazione del fatto e della prova, con
clausola di salvaguardia che non tollera letture riduttive, in quanto giustificata dal carattere
fortemente valutativo dell'attività giudiziaria e dall'esigenza di attuare compiutamente
l'indipendenza del giudice” (Cass. n. 1266/2018).
Orbene, nel caso di specie il si duole, con riferimento al giudizio innanzi al Pt_1
Tribunale di Bari, che esso si sia concluso con una sentenza che sarebbe caratterizzata da una serie di grossolani errori in ordine sia alla qualificazione del reato di cui all'art 348 c.p., in quanto il Tribunale avrebbe qualificato detto reato come offensivo solo nei confronti della pubblica amministrazione salvo successivamente ammettere le costituzioni di parte civile, sia in ordine al mancato riconoscimento alle parti civili di alcun danno morare e materiale.
La prospettazione attorea deve essere disattesa per le ragioni di seguito indicate.
Diversamente da quanto sostenuto dall'attore, nella sentenza n. 5540/16 del Tribunale di Bari, la dott.ssa ha dapprima individuato quale soggetto passivo del reato di cui Pt_2
all'art. 348 c.p., la Pubblica Amministrazione in quanto titolare del bene tutelato costituito dall'interesse generale a che determinate attività, richiedenti specifiche competenze professionali e tecniche, siano esercitate solamente da persone abilitate in base a titoli e procedure regolamentate dalla Pubblica Amministrazione stessa. Nel provvedimento oggetto di doglianza, la ha inoltre rilevato che “il danneggiato non si identifica unicamente Pt_2 con il soggetto passivo del reato, potendosi, in non infrequenti casi, individuare
"danneggiati" diversi dal "soggetto passivo" che hanno subito in via riflessa un danno
dall'azione delittuosa e sono quindi titolari del diritto alla restituzione e al risarcimento dei danni esercitabile tramite la costituzione di parte civile”.
Orbene, la dott.ssa dopo aver valutato l'istruttoria ha ritenuto non raggiunta la Pt_2 prova del danno subito dalle parti civili, in quanto l'attività illecita compiuta dagli imputati non aveva creato alcun danno alle parti civili, che non solo non era stato dedotto né
individuato in sede di conclusioni ma nemmeno provato in fase istruttoria: difatti, la relazione
CTU espletata durante il procedimento di ATP prodotta in primo grado dalla costituita parte civile, odierno istante, non contiene alcun accertamento della esistenza e della eventuale riconducibilità dei danni alla condotta degli imputati, limitandosi ad accertare il tipo di patologia sofferta dal ricorrente e le consequenziali procedure diagnostico-terapeutiche necessarie alla cura del caso. Non sussistono elementi che consentono di ritenere erronea tale argomentazione, non essendovi, a ben vedere, agli atti del fascicolo, elementi di prova tralasciati dal giudice.
Tra l'altro, la breve disamina che precede conduce ad escludere recisamente la sussistenza della colpa grave del magistrato, prima ancora che del nesso causale tra l'evento e l'asserito danno lamentato non potendo la mera attività di valutazione dei fatti e delle prove dar luogo a responsabilità civile del magistrato.
Altresì non può trovare accoglimento la richiesta di accertamento e dichiarazione della responsabilità nei confronti del dott. Roberto OL del Castillo.
Il ha sostenuto che la sentenza n. 1268/2019 della Corte d'Appello di Bari fosse Pt_1 affetta dal vizio di omessa valutazione. Sul punto va precisato che il Collegio dopo aver dichiarato l'intervenuta prescrizione del reato ascritto agli imputati, si è limitato a confermare nel resto la motivazione stante l'impossibilità di addivenire a una pronuncia difforme da quella cui era giunto il giudice di primo grado. Infatti, a seguito dell'appello il giudice nulla di diverso avrebbe potuto statuire stante le risultanze probatorie del giudizio di primo grado, come già sottolineato.
Infine, il si duole della sentenza della Corte di Cassazione, n. 22864/2020, di cui Pt_1 la dott.ssa Ersilia Calvarese era il giudice estensore, che aveva ritenuto inammissibile il ricorso depositato dalla parte civile, in quanto la prova del danno lamentato sarebbe stata prodotta solo da successive allegazioni. Sul punto va ribadito, ancora una volta, che l'ATP a cui fa riferimento l'attore per ritenere di aver opportunamente dimostrato il danno subito, e che secondo la prospettazione attorea sarebbe stata depositata già nel giudizio di primo grado,
nulla dice in merito al danno lamentato dal in conseguenza della condotta degli imputati. Pt_1
Appare opportuno chiarire che, sebbene la relazione di CTU a firma del dott. ha Per_1 rilevato che il è affetto da “sindrome disfunzionale da ATM”, tuttavia, in essa non viene Pt_1
fatto alcun riferimento al nesso causale che sussisterebbe tra la patologia di cui è affetto l'attore, e l'operato degli allora imputati, in qualità di collaboratori del professionista che ebbe in cura il Pt_1
Ebbene, da un lato, l'attività giurisdizionale espressa dal dott. Persona_2
e dalla dott.ssa Ersilia Calvarese - peraltro confluita in due distinti provvedimenti
[...]
collegiali, ciò che rende già di per sé difficoltoso distinguere le posizioni dei singoli membri dei singoli Collegi - non appare affatto integrare gli estremi delle varie condotte tipizzate dall'art. 2 l. 117/1988, né tanto meno di quella specificata dal ricorrente.
La domanda risarcitoria, carente di tutti i necessari presupposti di legge, non può trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del DM
n. 55/2014.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
- rigetta la domanda;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore della Parte_1 [...]
liquidate complessivamente in € 3.200,00 oltre al rimborso al 15% Controparte_8
delle spese forfettarie, iva e cap come per legge;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, disponendo altresì la comunicazione del presente provvedimento alla dott.ssa , al dott. Parte_2 [...]
e alla dott.ssa Ersilia Calvarese. Persona_2
Lecce, 11.02.2025
La giudice relatrice Il Presidente
dott.ssa Caterina Stasi dott. Mario Cigna
Il presente provvedimento è stato redatto dal dott. Luigi Bianco – funzionario dell'UPP - sotto la supervisione del sottoscritto magistrato.
Caterina Stasi