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Sentenza 23 gennaio 2024
Sentenza 23 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 23/01/2024, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AVELLINO – PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Maria
Cristina Rizzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4856 del Registro Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace – risarcimento danni, vertente
TRA
(c.f.: , rappresentata Parte_1 CodiceFiscale_1
e difesa dall'avv. Angela Felicita Laudisi e dom.ta come in atti;
appellante
E
, in persona del Presidente, legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con sede legale in , alla Piazza CP_1
Libertà, Palazzo Caracciolo (P. IVA ), rappresentata e P.IVA_1 difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppe Maria Monda e dom.to come in atti;
appellato
E
in persona del Presidente p.t. Controparte_2
appellato non costituito
Conclusioni:
per l'appellante:
1 Accogliere l'appello e, in riforma della impugnata sentenza n.
198/2021 emessa dal G.d.P. di Sant'Angelo dei Lombardi, dichiarare la responsabilità in solido degli appellati in ordine al sinistro descritto, per non aver provveduto ad una corretta gestione della fauna selvatica e condannarli in solido al risarcimento dei danni patiti al mezzo in suo proprietà per € 1.315,65, oltre interessi di legge;
condannare al ristoro dei danno per “fermo tecnico” in via equitativa;
vinte le spese del doppio grado;
per l'appellata: rigetto dell'appello e conferma della gravata sentenza, vinte le spese.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con sentenza n. 198 del 2021, il giudice di pace di Sant'Angelo dei
Lombardi, pronunciandosi su una domanda di danno formulata – nei confronti della della - dal proprietario di un CP_3 CP_1 automobile danneggiata a causa dell'investimento di cinghiali, ha rigettato la domanda attorea.
Ha ritenuto il g.d.p. in sentenza, la legittimazione passiva della ha inquadrato la domanda nell'art. 2043 (non nell'art. 2052 CP_2
c.c.); ha ritenuto indimostrata la prova del sinistro e del danno.
In particolare, ha argomentato il g.d.p. che le dichiarazioni testimoniali favorevoli al danneggiato rese in giudizio dal terzo trasportato non fossero utili allo scopo per interesse del predetto alla partecipazione al giudizio ex art. 246 c.c.; che non era stata sporta denuncia all'autorità; che non era sufficiente la deposizione resa dall'altro teste TE
, che non aveva assistito al sinistro, avendo solo redatto il
[...] preventivo riferibile ai danni all'autovettura; ha poi ritenuto che il danneggiato non avesse fornito la prova dell'omesso controllo da parte degli enti convenuti e della conoscenza della p.a. di pregressi sinistri cagionati da fauna selvatica.
Ha, dunque, rigettato la domanda ed ha riconosciuto le spese alla sola
Provincia da distrarsi a favore dell'erario essendo stata la Pt_2
ammessa al Patrocinio a spese dello Stato.
Avverso questa sentenza ha proposto appello la per svariati Pt_2
motivi (erronea valutazione degli elementi di fatto e diritto;
erronea
2 valutazione delle emergenze istruttorie;
travisamento dei fatti ed erronea motivazione;
non configurabilità nella specie dell'art. 246
c.p.c. in difetto di interesse al giudizio da parte del terzo trasportato) ed ha concluso come in epigrafe.
Si è costituita solo la , insistendo sul proprio Controparte_1
difetto di legittimazione passiva, essendo responsabile solo la CP_2
nel merito ha dedotto che non vi era la prova del sinistro e
[...] del danno;
ha concluso per il rigetto dell'appello.
La non si è costituita ed è stata dichiarata Controparte_2
contumace.
2. L'appello è ammissibile.
Il nuovo testo dell'art. 342 c.p.c. (art. 54 del d.l. 22.6.2012 n. 83, conv. con modif. dalla l.
7.8.2012 n. 134), applicabile al giudizio in esame, dispone che l'appello deve essere motivato e la motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità, 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Orbene, l'appellante ha riportato le parti della sentenza censurate e che ha inteso appellare ed ha indicato con chiarezza le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal g.d.p. e le circostanze da cui deriva la violazione di legge.
Non può non richiamarsi il noto pronunciamento della Cassazione a sezioni unite, sentenza 2017, n. 27199:
“Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22/06/2012 n.
83 art. 54, conv., con modif., dalla L. 7 agosto 2012, n. 134. vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione
3 della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”.
3. -I motivi vanno esaminati congiuntamente, atteso che il corretto inquadramento della fattispecie incide sulla legittimazione passiva e sulla distribuzione degli oneri probatori.
3.1- In presenza di indirizzi non sempre univoci sulla legittimazione passiva e sul titolo di responsabilità nella materia in esame, occorre partire dalla ordinanza del 6.7.2020 n. 13848 nella quale la Corte di
Cassazione ha rimeditato il proprio orientamento su entrambi i punti, meglio chiarendo le ragioni giuridiche sottese.
Nella ordinanza richiamata, in massima si legge:
In materia di danni derivanti da incidenti stradali che abbiano coinvolto veicoli e animali selvatici, a norma dell'art. 2052 c.c. grava sul danneggiato l'allegazione e la dimostrazione che il pregiudizio lamentato sia stato causato dall'animale selvatico (cioè appartenente ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla l. n. 157 del 1992 o, comunque, rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato), la dinamica del sinistro, il nesso causale tra l'agire dell'animale e l'evento dannoso subito nonché - ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c. - di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di avere adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida.
Spetta, invece, alla fornire la prova liberatoria del caso CP_2
fortuito, dimostrando che il comportamento dell'animale si è posto del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa del danno autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure - concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema - di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi.
4 La sentenza è chiara nell'individuare nella il legittimato CP_2 passivo e nell'art. 2052 c.c. il titolo di responsabilità.
Ne consegue che correttamente il giudice di pace ha ritenuto la legittimazione passiva della ma ha errato nell'inquadramento CP_2
(ritenendo configurabile l'art. 2043 quanto meno limitatamente alla e ciò incide sugli oneri probatori, come vedremo. CP_2
La sentenza della Cass. cit. in parte motiva fornisce un excursus della materia e degli orientamenti giurisprudenziali che si sono susseguiti.
In sintesi, muovendo dalla constatazione che il tema della risarcibilità dei danni causati dagli animali selvatici si è posto all'attenzione della giurisprudenza, sostanzialmente, solo da quando il legislatore ha cominciato ad intervenire in tale ambito, determinando il superamento di quella tradizionale impostazione che ravvisava nella fauna selvatica una "res nullius", con conseguente impossibilità del ristoro dei pregiudizi dalla stessa cagionati, la Corte nella sentenza ha richiamato in particolare, la legge 27 dicembre 1977, n. 968 (Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia), a mente della quale la fauna selvatica è stata dichiarata patrimonio indisponibile dello Stato e tutelata nell'interesse della comunità nazionale (art. 1), assegnandosi le relative funzioni amministrative alle Regioni (quelle legislative ad esse già spettando in virtù della competenza in materia di caccia, secondo la previsione del testo originario dell'art. 117 Cost.), pur riconoscendosi la possibilità di delega alle Province (art. 5).
Questo assetto è stato confermato dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157
(Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), secondo cui le Regioni a statuto ordinario provvedono "ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica" (art. 1), ad esercitare "le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunisticovenatoria", nonché a svolgere "i compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi previsti dalla presente legge e dagli statuti regionali", oltre ad attuare "la pianificazione faunistico venatoria mediante il coordinamento dei piani provinciali" (art. 9),
5 essendo, infine, titolari "di poteri sostitutivi nel caso di mancato adempimento da parte delle province" delle loro funzioni (art. 10).
Esse, inoltre, "provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia", controllo che, "esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici" (art. 19), nonché istituiscono e disciplinano il fondo destinato al "risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria", per "far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta" (art. 26). Per parte propria, alle Province "spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna secondo quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142", il cui art. 14, comma 1, lett. f), infatti, stabiliva - con previsione, tuttavia, riprodotta, identicamente, nell'art. 19, comma 1, lett. f), del d.lgs. 18 agosto 2000,
n. 267 - che spettano alla Provincia "le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale" nel settore costituito da "caccia e pesca nelle acque interne".
Così descritto il quadro legislativo, si è posta la questione di individuare a carico di quale soggetto andasse affermata la responsabilità per i danni cagionati dalla fauna selvatica ed a quale titolo codicistico.
Quanto al titolo di responsabilità, la sentenza dà conto del tradizionale orientamento che inquadrava tale responsabilità dell'art. 2043 e non nell'art. 2052 c.c. (presunzione quest'ultima ritenuta inapplicabile per la natura stessa degli animali selvatici;
tra le tante, Cass. Sez. 3, ord. 27 febbraio 2019, n. 5722).
Quanto al legittimato passivo, la Corte dapprima illustra il più datato orientamento che riteneva responsabile ex art. 2043 la quale CP_2
ente titolare della competenza a disciplinare, sul piano normativo e amministrativo, la tutela della fauna e la gestione sociale del territorio;
e ciò anche laddove la avesse delegato i suoi compiti alle CP_2
Province, poiché la delega non faceva venir meno la titolarità di tali
6 poteri e doveva essere esercitata nell'ambito delle direttive dell'ente delegante (cfr., tra le altre, Cass. Sez. 3, sent. 21 febbraio 2011, n.
4202), aggiungendo e precisando come a tale datato orientamento se ne fosse progressivamente contrapposto un altro che, mantenendo il titolo di responsabilità nell'art. 2043 c.c. (con la necessitò dunque che fosse onere del danneggiato dimostrare anche un concreto comportamento colposo dell'ente pubblico), i danni causati dagli animali selvatici non fossero sempre imputabili alla bensì all'ente, fosse esso CP_2
, , o , cui CP_2 CP_1 Org_1 Org_2 Org_3
fossero stati concretamente affidati, nel singolo caso, poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata, e ciò sia che essi derivassero dalla legge, sia che trovassero la fonte in una delega o concessione (in tal senso, tra le più recenti, Cass. Sez. 6-3, ordin. 17 settembre 2019, n. 23151; Cass. Sez. 3, ordin. 31 luglio 2017,
n. 18952).
Ha poi ricordato la Corte come, nell'ambito di tale secondo orientamento, si fossero venute operando delle puntualizzazioni ulteriori. Da un lato, infatti, si era affermata la persistente responsabilità della salva la prova che la delega attribuita, soprattutto alle CP_2
Province, avesse conferito loro un'autonomia decisionale ed operativa sufficiente a consentire di svolgere l'attività in modo da poter efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni
(Cass. Sez. 3, sent. 21 febbraio 2011, n. 4202, Rv. 616849-01).
Dall'altro, si era sottolineata la necessità di un'indagine finalizzata a stabilire che l'ente delegato fosse stato ragionevolmente posto in condizioni di adempiere ai compiti affidatigli, o non fosse, invece,
"nudus minister", senza alcuna concreta ed effettiva possibilità operativa (Cass. Sez. 6-3, ord. 17 settembre 2019, n. 23151). Ed ancora, in altri casi, si era stabilito che la responsabilità extracontrattuale per danni provocati alla circolazione stradale da animali selvatici dovesse essere imputata alla a cui apparteneva la strada ove si era CP_1
verificato il sinistro, in quanto ente cui erano stati concretamente affidati poteri di amministrazione e funzioni di cura e protezione degli
7 animali selvatici nell'ambito di un determinato territorio (cfr. Cass.,
Sez. 3, sent. 12 maggio 2017, n. 11785).
Tanto premesso, il punto di partenza della sentenza della Corte del
2020 cit. sta proprio nel rivedere e ripensare il titolo di responsabilità: la Corte configura l'applicabilità nel caso di specie dell'art. 2052 c.c. in luogo dell'art. 2043 c.c.
Precisa la Corte che la operatività della disposizione dell'art. 2052 c.c. era stata esclusa ritenendo la stessa operativa solo in ordine alla custodia degli animali domestici (pacificamente possibile da parte del proprietario dell'animale o di chi lo detiene), obbligo di custodia asseritamente inconfigurabile in caso di fauna selvatica, vivendo in libertà.
Argomenta la Corte che, invece, l'art. 2052 cod. civ. non reca alcuna espressa menzione che sia limitata gli animali domestici, ma fa riferimento esclusivamente a quelli suscettibili di "proprietà" o di
"utilizzazione" da parte dell'uomo; e che la norma, inoltre, prescinde dalla sussistenza di una situazione di effettiva custodia dell'animale, come si desume, nuovamente, dal suo stesso tenore letterale, là dove prevede, espressamente, che la responsabilità del proprietario o dell'utilizzatore sussista sia che "l'animale fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito".
Il riferimento, dunque, alla proprietà e all'utilizzazione (quale relazione, come detto, dalla quale si trae una "utilitas" anche non patrimoniale), ha la funzione di individuare un criterio oggettivo di allocazione della responsabilità in forza del quale, dei danni causati dall'animale, deve rispondere il soggetto che dallo stesso trae un beneficio, in sostanziale applicazione del principio "ubi commoda ibi et incommoda", con l'unica salvezza del caso fortuito.
Che poi, in un simile caso, sussista un diritto di proprietà statale in relazione ad alcune specie di animali selvatici (precisamente, quelle oggetto della tutela di cui alla citata legge n. 157 del 1992), è conseguenza che deriva tanto dalla loro appartenenza al patrimonio indisponibile dello Stato, quanto, soprattutto, dall'essere tale regime di
8 proprietà pubblica espressamente disposto in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema.
Così individuato il - nuovo - referente normativo, la Corte analizza l'individuazione del legittimato passivo ed argomenta che, poiché la funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema si realizza mediante l'attribuzione alle Regioni di specifiche competenze normative e amministrative, nonché di indirizzo, coordinamento e controllo (non escluso il potere sostitutivo) sugli altri enti, titolari di più circoscritte funzioni amministrative nello stesso ambito, è in capo alle
Regioni che va imputata la responsabilità, ai sensi dell'art. 2052 cod. civ.
Sul titolo di responsabilità ex art. 2052 c.c. in capo alla CP_2
legittimato passivo, concorda la giurisprudenza più recente: Cass. ordinanza n. 18454/2022; vedi anche sentenza n. 7969 del del
20/04/2020: Nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'art. 2052 c.c. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla in quanto titolare della CP_2
competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte - per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti;
la può rivalersi CP_2
(anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio di funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno;
Cass. ordinanza n.
8206 del 24.3.2021: In tema di danni cagionati dalla fauna selvatica, il titolo di responsabilità fondato sull'art. 2052 c.c., rispetto al quale la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla quale ente CP_2
titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative concernenti l'attività di tutela e gestione della fauna selvatica, ancorché eventualmente svolte, per delega o in base a poteri propri, da altri enti, può concorrere con quello di cui all'art. 2043 c.c., che, oltre a costituire il
9 fondamento dell'azione di rivalsa della nei confronti degli enti CP_2
a cui sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio delle funzioni proprie
o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno, consente il diretto esercizio dell'azione risarcitoria anche nei loro confronti da parte del danneggiato, sul quale, peraltro, grava
l'onere di provare la condotta colposa causalmente efficiente dell'ente pubblico (nella specie, la provincia), la cui eventuale omissione rispetto alla predisposizione di segnali o di altri presidi a tutela dei veicoli circolanti, deve essere valutata "ex ante", avuto riguardo alla concreta situazione di pericolo sussistente sulla strada.
Sulla base di questi rilievi, correttamente il giudice di pace ha ritenuto la legittimazione della ma va accolto il motivo sul Controparte_2
non corretto inquadramento, dovendo applicarsi nei suoi confronti il disposto di cui all'art. 2052 c.c. (disposizione non applicabile alla
Provincia).
Inoltre, ben può restare in giudizio la che ha, comunque, alla CP_1
luce dei riportati arresti della giurisprudenza di legittimità, astratta legittimazione concorrente, posto che il danneggiato ha ritenuto di chiamarla in giudizio in via diretta, ma stavolta ex art. 2043 c.c., salva l'applicazione dei differenti oneri probatori dell'art. 2043 c.c..
3.2-Individuato il referente normativo da applicare alla CP_2 limitatamente ad essa, va descritto l'onere probatorio conseguente.
L'art. 2052 c.c. pone una presunzione di responsabilità in capo alla che deve dimostrare il caso fortuito. CP_2
Per l'esattezza, quanto al regime di imputazione della responsabilità, in applicazione del criterio oggettivo di cui all'art. 2052 cod. civ., sarà a carico del preteso danneggiato allegare e dimostrare che il pregiudizio lamentato sia stato causato dall'animale selvatico. Siffatto onere potrà ritenersi soddisfatto allorché sia stata dimostrata la dinamica del sinistro, nonché il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subito, oltre che l'appartenenza dell'animale stesso ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla legge n. 157 del 1992, o, comunque, che si tratti di animale selvatico rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato.
10 La di contro deve dimostrare il caso fortuito, che ha ad oggetto CP_2
la dimostrazione che il fatto sia avvenuto, appunto, per "caso fortuito".
3.3.-Nel caso in esame il g.d.p. ha d'ufficio rilevato la incapacità a testimoniare del terzo trasportato escusso come teste. Tes_2
Ebbene, nota essendo la giurisprudenza che ritiene incapace a testimoniare il terzo trasportato ex art. 246 c.p.c., tali pronunciamenti vanno preliminarmente integrati con i chiarimenti in materia resi dalla
Corte di Cassazione nella ordinanza del 2022 n.33536.
Pacifico essendo che nel sinistro in esame vi siano stati solo danni a cose (nulla contesta sul punto la costituita), la posizione di CP_2
incapacità del terzo trasportato non va valutata aprioristicamente.
Nella richiamata ordinanza si legge che la valutazione di incapacità del terzo trasportato non va effettuata aprioristicamente in quanto non esiste un “generale” supposto difetto di capacità a testimoniare del predetto;
tale incapacità sussiste solo per il terzo trasportato che abbia riportato danni in conseguenza del sinistro (in termini Cass. 2019 n.
19121).
Ma vi è di più, tale condizione di incapacità non è rilevabile d'ufficio
(Cass. sez. un. 2023 n. 9456) e nulla emerge sulla eventuale eccezione sollevata in tal senso dalle parti dall'esame dei verbali del giudizio di primo grado.
Ebbene, il teste all'udienza dell'1.6.2021, ha Testimone_3
riferito quanto segue:
Il giorno 15 / 12 / 2017 ero a bordo dell'autovettura della signora
Fiat Punto colore nero e stavamo andando ad Controparte_4
Ariano Irpino allorquando giunti in prossimità di un forno a legna
Carmasciano che si trova in Guardia dei Lombardi (AV) alla contrada
Carmasciano all'improvviso un cinghiale è spuntato al lato destro della strada ed ha urtato violentemente la macchina sul lato destro… sulla strada non c'era segnaletica che indicava la presenza di animali selvatici o di pericolo e la strada era priva di recinzione…. ho già precisato che io mi trovavo a bordo dell'autovettura…. a causa dell'urto l'autovettura della veniva danneggiata e nello Pt_2 specifico il paraurti anteriore, il faro destro, passa ruote destra, l'asta
11 dell'accoppiamento stabilizzante e ammortizzatore anteriore destro… so che la ha portato la macchina dal carrozziere Pt_1 [...]
di Montella. TE
La resa deposizione è chiara, lineare e priva di contraddizioni;
il teste ha assistito al sinistro;
ha descritto i danni al mezzo minutamente;
non avendo patito danni, non ha alcun interesse concreto ed attuale alla lite.
Deve, quindi, considerarsi soddisfatto l'onere probatorio posto a carico dell'attrice nei termini sopra specificati.
3.4.Quanto alla prova liberatoria della che ha ad oggetto la CP_2 dimostrazione che il fatto sia avvenuto per "caso fortuito", l'ente non ha dato alcuna prova che la condotta dell'animale si sia posta del tutto al di fuori della sua sfera di possibile controllo, operando, così, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile del danno. Né ha dimostrato una condotta della fauna selvatica del tutto imprevedibile e/o, inevitabile, e neppure di aver adottato le più adeguate e diligenti misure di gestione e controllo della fauna (e di connessa protezione e tutela dell'incolumità dei privati), concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto, purché, peraltro, sempre compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema cui la stessa tutela della fauna è diretta.
Si evidenzia che la non ha inteso costituirsi né in primo grado CP_2
e neppure nel presente grado di appello.
Viene in rilievo, in proposito, una nozione di caso fortuito analoga a quella elaborata da questa stessa Corte, con riguardo alla fattispecie di cui all'art. 2051 cod. civ., in particolar modo con riguardo all'ipotesi di danni causati da anomalie dei beni demaniali di ampia estensione, in cui si dà rilievo alla concreta esigibilità da parte dell'ente pubblico di una condotta, nella manutenzione del bene nell'adozione di misure di protezione degli utenti, tale da poter effettivamente impedire il danno
(cfr., tra le più recenti, Cass. Sez. 3, ord. 18 giugno 2019, n. 16295).
Neppure è emersa una condotta anomala del danneggiato idonea a ridurre o ad escludere la responsabilità della ex art. 1227 c.c.. CP_2
3.5-Nel preventivo in atti depositato sono descritti i danni richiesti, che corrispondono a quelli analiticamente riferiti dal teste.
12 E' pacifico che il preventivo, in presenza di adeguati riscontri, seppur in assenza di ricevuta rilasciata al momento della effettuazione delle riparazioni, a riprova della effettiva somma sborsata dal cliente, può fungere da base per la liquidazione equitativa del danno subito ex art. 1226 c.c. (sul preventivo come principio di prova cfr. Cass. 2020 n.
27624; Cass. 1995, n. 591; Pretura Torino 30.9.1996; Giudice di Pace
Roma 16.3.1998).
Peraltro, il preventivo in atti, che contiene indicazione analitica dei danni, è stato confermato dal teste , escusso in primo Testimone_1
grado (carrozziere che lo ha redatto) e non è stato neppure oggetto di contestazione specifica (cfr. Cass. 2020, ord. N. 27624, nel senso che il preventivo di spesa non contestato specificamente costituisce prova, almeno in ordine all'importo in esso contenuto).
In accoglimento dell'appello ed in riforma della gravata sentenza va, dunque, condannata la al risarcimento del danno Controparte_2 patito dalla odierna appellante, liquidato equitativamente in €
1.500,00, importo comprensivo di fermo tecnico, interessi e rivalutazione, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
4.Come esposto, deve però vagliarsi la posizione della , CP_1
avendo il danneggiato proposto azione diretta anche nei suoi confronti, correttamente ai sensi dell'art. 2043.
Il danneggiato ha agito anche nei confronti della in via diretta CP_1
ed anche in appello ha insistito sulla condanna di entrambe le convenute in solido.
Sul punto il g.d.p. ha rigettato la domanda in assenza di prova del fatto e del danno.
Invece, il fatto e il danno sono provati.
Tuttavia, vanno diversamente distribuiti gli oneri probatori nel caso in esame, che, in riferimento alla , sono tutti a carico del CP_1
danneggiato.
Occorre allora verificare se la , responsabile ex art. 2043 c.c. CP_1
in quanto ente proprietario della strada, abbia omesso le necessarie
13 cautele (segnaletica, illuminazione e recinzione) e se queste cautele fossero esigibili.
La Corte di Cassazione, nella sentenza del 2021 n. 8206 ,ha chiarito quanto segue: In tema di danni cagionati dalla fauna selvatica, il titolo di responsabilità fondato sull'art. 2052 c.c., rispetto al quale la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla regione quale ente titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative concernenti l'attività di tutela e gestione della fauna selvatica, ancorché eventualmente svolte, per delega o in base a poteri propri, da altri enti, può concorrere con quello di cui all'art. 2043 c.c., che, oltre a costituire il fondamento dell'azione di rivalsa della nei confronti degli enti CP_2
a cui sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio delle funzioni proprie
o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno, consente il diretto esercizio dell'azione risarcitoria anche nei loro confronti da parte del danneggiato, sul quale, peraltro, grava
l'onere di provare la condotta colposa causalmente efficiente dell'ente pubblico (nella specie, la provincia), la cui eventuale omissione rispetto alla predisposizione di segnali o di altri presidi a tutela dei veicoli circolanti, deve essere valutata "ex ante", avuto riguardo alla concreta situazione di pericolo sussistente sulla strada.
Pacifica essendo la proprietà della strada in capo alla , CP_1
applicando il principio della possibile sua concorrente responsabilità ex art. 2043 c.c., invocata in via diretta dall'attore, va chiarito il diverso onere probatorio del danneggiato il quale, in base alle regole generali della responsabilità extracontrattuale, deve anche dare prova di un comportamento colposo concreto ed esigibile del proprietario della strada.
Ebbene, sotto tale profilo (così integrandosi e modificandosi la motivazione del g.d.p. sul punto), non è stata fornita in primo grado prova sufficiente.
Vero è che il teste ha riferito della mancanza di vicina Tes_2
segnaletica (cioè nei pressi del sinistro) e di mancanza di recinzione, il che impediva agevole avvistamento e soprattutto consentiva ai cinghiali
14 la possibilità di agevole attraversamento della carreggiata priva di adeguata recinzione laterale;
tuttavia, come si legge chiaramente in parte motiva nella sentenza della Cass. 2021 n. 8206, che consente azione diretta del danneggiato e responsabilità concorrente della ex art. 2043 c.c. la responsabilità ex art. 2043 cod. civ. della CP_1
va rigorosamente provata quanto al rapporto di causalità da CP_1
chi deduce di essere stato danneggiato a causa della omessa apposizione di segnali di pericolo o di altri presidi a tutela della sicurezza dei veicoli circolanti su strada. E, sul punto, si richiama quanto già indicato in vari precedenti, vale a dire che spetta al danneggiato provare la condotta colposa causalmente efficiente dell'ente pubblico. In particolare, il dovere della P.A. di predisporre dispositivi specifici per avvisare dei rischi o scoraggiare
l'attraversamento degli animali può trovare fondamento solo in norme particolari poste a tutela di chi si trovi ad attraversare un certo territorio in una situazione di concreto pericolo, da valutare "ex ante", quale è, con riguardo all'utilizzo della rete viaria, l'art. 84, comma 2, reg. es . c.d.s., che impone, a fini generai-preventivi e sulla base di un principio di precauzione, l'installazione di segnali "quando esiste una reale situazione di pericolo sulla strada, non percepibile con tempestività da un conducente che osservi le normali regole di prudenza". Pertanto, quand'anche il territorio fosse abitualmente popolato da animali selvatici, non possono essere pretese, da parte dell'ente proprietario della strada, la recinzione generalizzata di tutti i perimetri boschivi, l'apposizione di cartelli in ogni tratto di strada o l' illuminazione continua su strada extraurbana, indipendentemente da peculiarità concrete della vicenda esaminata, dovendo piuttosto provarsi che il luogo del sinistro fosse all'epoca abitualmente frequentato da animali selvatici ovvero fosse stato teatro di precedenti incidenti per la presenza di un numero eccessivo di esemplari, tale da costituire un vero e proprio pericolo per quel tratto di strada, anche se il pericolo fosse stato, in ipotesi, adeguatamente segnalato in zona limitrofa (Sez. 3 - , Ordinanza n. 4004 del 18/02/2020 (Rv. 657005 -
01); Sez. 3 - , Ordinanza n. 5722 del 27/02/2019).
15 Si ricorda, infatti, che l'art. 2043 non va confuso con gli oneri probatori in tema di custodia, ma presuppone condotte colpose specifiche;
non si può pretendere la recinzione di una intera strada provinciale (cfr. Cass.
2016 n. 16642 che chiarisce che non possono essere richiesti doveri diversi da quello della ordinaria segnaletica in tema di fauna selvatica); la strada è di importante estensione;
nulla si sa su pregressi incidenti, neppure dedotti.
5.In parziale accoglimento dell'appello e in riforma della gravata sentenza, deve dunque, dichiararsi la legittimazione passiva della sulla domanda ex art. 2052 c.c.; va condannata la a CP_2 CP_2 risarcire all'appellante la somma di € 1.500,00, oltre interessi al saldo.
Va confermata la sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda di danno nei confronti della;
la sentenza sul punto contiene un CP_1
dispositivo corretto sia pur sostenuto dalla diversa motivazione sopra esplicitata.
6.Le spese del doppio grado vanno compensate tra tutte le parti in ragione delle importanti incertezze giurisprudenziali in materia, di cui si è dato ampiamente conto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1.accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza resa dal giudice di pace di Sant'Angelo dei Lombardi n. n.
198/2021,
a) condanna la al pagamento in favore di Controparte_2
della somma di € 1.500,00 oltre interessi dalla Parte_3
sentenza al saldo;
b) compensa le spese di lite del primo grado;
c) conferma la sentenza nel resto;
2.compensa le spese del secondo grado.
Così deciso in Avellino, 20.1.24.
16 Il Giudice
Dott.ssa Maria
Cristina Rizzi
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