Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 11/03/2025, n. 694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 694 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, all'udienza dell'11 marzo 2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Antonio Caramia
- Opponente - contro
“ ”, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, per sé e quale mandatario della
[...]
”, Controparte_2
rappr. e dif. dagli avv.ti Andriulli, Certomà, Brancaccio
- Creditore, opposto –
OGGETTO: “OPPOSIZIONE CONTRO AVVISO DI ADDEBITO
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 6 giugno 2023 parte ricorrente propose opposizione avverso l'AVVISO DI
ADDEBITO specificato nell'atto introduttivo del giudizio, notificato in data 27 aprile 2023, dell'importo di € 39.209,79, relativo ai contributi previdenziali risultanti da DM10, riferiti agli anni
2020 e 2021, oltre sanzioni ed interessi.
In particolare la parte opponente, oltre a eccepire la nullità dell'AVVISO DI ADDEBITO per motivi formali (decadenza ai sensi dell'art. 25 D. LGS. N. 46 DEL 1999) contestava il computo delle sanzioni, non potendosi configurare un'ipotesi di evasione.
L costituitosi, sosteneva il difetto di legittimazione passiva della e chiedeva il CP_1 CP_2
rigetto del ricorso contestando gli avversi assunti.
Sulla base della documentazione prodotta, all'odierna udienza la causa è stata, infine, discussa.
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L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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È fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di trattandosi di crediti successivi CP_2
a quelli oggetto di cessione e cartolarizzazione ai sensi dell'art. 13 della legge 23 dicembre 1998, n.
448.
In via preliminare, con riferimento alle contestazioni dell'avviso di addebito non per vizi dell'atto impositivo dell'ente, quindi non “per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva”, motivi che invece costituiscono il contenuto “proprio” dello strumento azionato (opposizione “EX ART. 24, 5°
COMMA, D. LGS. N° 46/99”), occorre rilevarne la inammissibilità in quanto tali contestazioni sono azionabili mediante opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, con l'osservanza della relativa disciplina: e nel caso di specie occorre rimarcare il mancato rispetto del termine (perentorio) previsto per l'opposizione agli atti esecutivi, con riferimento alla doglianza afferente all'intervenuta decadenza ex art. 25 d.lgs. 46/99 (cfr. Cassazione civile sez. lav., 24/01/2019, n. 2020).
Sono invece fondate le doglianze di parte opponente che attengono al calcolo delle sanzioni civili relativamente ai mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre e dicembre
2020 e di aprile, maggio e luglio 2021, dovendosi a tale riguardo fare riferimento al regime sanzionatorio di cui alla lettera a) dell'art. 116, comma 8, L. n. 388/00, venendo in rilievo nel caso di specie un'ipotesi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, avendo, appunto, parte ricorrente dimostrato di aver provveduto ad inviare le denunce obbligatorie (né essendo tale circostanza contestata dall' ). CP_1
Deve infatti ritenersi che: “In tema di obbligazioni contributive nei confronti delle gestioni previdenziali ed assistenziali, l'omessa o infedele denuncia mensile all' (attraverso i cosiddetti CP_1
modelli DM10) di rapporti di lavoro o di retribuzioni erogate, ancorché registrati nei libri di cui è obbligatoria la tenuta, concretizza l'ipotesi di "evasione contributiva" di cui all'art. 116, comma 8, lett. B), della legge n. 388 del 2000, e non la meno grave fattispecie di "omissione contributiva" di cui alla lettera A) della medesima norma, che riguarda le sole ipotesi in cui il datore di lavoro, pur avendo provveduto a tutte le denunce e registrazioni obbligatorie, ometta il pagamento dei contributi, dovendosi ritenere che l'omessa o infedele denuncia configuri occultamento dei rapporti o delle retribuzioni o di entrambi e faccia presumere l'esistenza della volontà datoriale di realizzare tale occultamento allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti;
conseguentemente, grava sul datore di lavoro inadempiente l'onere di provare la mancanza dell'intento fraudolento e,
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quindi, la sua buona fede, onere che non può tuttavia reputarsi assolto in ragione della avvenuta corretta annotazione dei dati, omessi o infedelmente riportati nelle denunce, sui libri di cui è obbligatoria la tenuta” (sic Cass. Lav. 27 dicembre 2011 n° 28966; conforme a Cass. Lav. 10 maggio 2010 n° 11261).
In ragione di ciò, l'importo delle suddette sanzioni è da rideterminare in rapporto ad una somma, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti.
In definitiva, alla stregua di tutte le sopra esposte considerazioni, l'avviso di addebito oggetto dell'opposizione è da ritenersi legittimo, sicché il ricorso deve essere rigettato.
Il parziale accoglimento della opposizione giustifica l'integrale compensazione delle spese di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- dichiara il difetto di legittimazione di CP_2
- accoglie l'opposizione limitatamente a quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara la illegittimità dell'avviso di addebito opposto solo con riferimento alle sanzioni civili relativamente ai mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre e dicembre 2020 e di aprile, maggio e luglio 2021, da determinarsi ai sensi della lettera a) dell'art. 116, comma 8, L. n. 388/00;
- spese di lite compensate.
Taranto, 11 marzo 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Giulia VIESTI
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