Sentenza 9 ottobre 2008
Massime • 1
In tema di reati contro l'industria ed il commercio, è configurabile il concorso materiale tra il reato di frode nell'esercizio del commercio e quello di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, in quanto gli stessi hanno una diversa obiettività giuridica costituita, per il primo, dalla consegna di "aliud pro alio" con conseguente violazione del leale esercizio dell'attività commerciale e, per il secondo, dalla sola vendita o messa in circolazione del prodotto, indipendentemente dalla consegna, con conseguente violazione dell'ordine economico che deve essere garantito contro gli inganni tesi al consumatore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/10/2008, n. 43192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43192 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 09/10/2008
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDINO Vincenzo IG - Consigliere - N. 2008
Dott. GENTILE IO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 019531/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RT IO, nato il [...];
Avverso la Sentenza Corte di Appello di Genova, emessa il 24/10/2007;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. IO Gentile;
Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. D'AMBROSIO Vito che ha concluso per Rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Genova, con sentenza emessa il 24/10/07, confermava la sentenza del Tribunale di Sanremo in data 27/09/04, appellata da RT IO imputato, fra l'altro, del reato di cui agli art. 515 e 517 c.p. e condannato alla pena di mesi cinque di reclusione nonché al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile.
L'interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e). In particolare il ricorrente esponeva:
1. che la decisione impugnata non era congruamente motivata. La sentenza si fondava su un'errata ed insufficiente valutazione delle risultanze processuali;
2. che nella fattispecie non vi era il concorso dei reati di cui agli artt. 515 e 517 c.p. (capo b) della rubrica). Nel caso in esame la "messa in circolazione del bene" si era estrinsecata mediante la consegna del bene (aliud prò alio) e soltanto con quella;
per cui il reato ex art. 517 c.p. restava assorbito in quello ex art. 515 c.p. con conseguente esclusione del concorso;
3. che non era stata motivata la mancata conversione della pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria;
4. che, parimenti, la decisione della Corte Territoriale, non era congruamente motivata, quanto alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e delle attenuanti generiche, ne' in ordine alla eccessività della pena. Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.
Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 09/10/08, ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
La sentenza della Corte Territoriale, unitamente alla decisione di primo grado - i due provvedimenti si integrano a vicenda - ha motivato congruamente in ordine ai punti determinanti della decisione.
Per contro le censure dedotte nel ricorso sono infondate ed errate in diritto.
In particolare, le doglianze attinenti alla responsabilità penale dell'imputato sono infondate perché in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dai giudici di merito. Dette doglianze, peraltro - per quanto prospettate quale vizio di motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. e), come modificato dalla L. n.46 del 2006, art.
8 - costituiscono nella sostanza eccezioni in punto di fatto, poiché non inerenti ad errori di diritto o vizi logici della decisione impugnata;
bensì alla ricostruzione in concreto della dinamica delle condotte materiali valutate dai giudici di merito. Si chiede, in realtà, al giudice di legittimità una rilettura degli atti probatori, per pervenire ad una diversa interpretazione degli stessi, più favorevole alla tesi difensiva del ricorrente. Trattasi di censura non consentita in sede di legittimità perché in violazione della disciplina di cui all'art.606 c.p.p.. (Giurisprudenza consolidata: Cass. Sez. Unite Sent. n.
6402 del 02/07/97, rv 207944; Cass. Sez. Unite Sent. n. 930 del 29/01/96, rv 203428; Cass. Sez. 1 Sent. n. 5285 del 06/05/98, rv 210543; Cass. Sez. 5 Sent. n. 1004 del 31/01/2000, rv 215745; Cass. Sez. 5 Ord. N. 13648 del 14/04/2006, rv 233381). Parimenti va disatteso l'assunto difensivo secondo cui nella fattispecie de qua non ricorre il concorso dei reati di cui agli artt. 515 e 517 c.p., come contestati in atti, poiché la condotta criminosa ex art. 517 c.p. sarebbe assorbita, ai sensi dell'art. 15 c.p., nella previsione legislativa di cui all'art. 515 c.p..
In primo luogo va ribadito ed affermato che è ammissibile il concorso materiale tra i citati reati (artt. 515 e 517 c.p.) poiché gli stessi hanno diversa obiettività giuridica. Invero l'oggetto giuridico del reato di frode in commercio (art. 515 c.p.) è costituito dalla consegna di aliud pro alio, con conseguente violazione del leale esercizio dell'attività commerciale;
mentre l'oggetto giuridico del reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, è costituito dalla sola vendita o messa in circolazione del prodotto indipendentemente dalla consegna, con conseguente violazione dell'ordine economico che deve essere garantito contro gli inganni tesi al consumatore (Conforme Cass. Sez. 6 Sent. n. 3151 del 18/04/73, rv 123881; Cass. Sez. 6 Sent. n. 1246 del 06/02/85, rv 167715; Cass. Sez. 3 Sent. n. 2291 del 30/07/94, rv 198851; Cass. Sez. 6 Sent. n. 9584 del 05/07/89, rv 181767). In secondo luogo si rileva che nella fattispecie concreta vi è stato da parte del RT sia la vendita con conseguente messa in circolazione, sia la consegna aliud pro alio nei confronti di EG IG (quale titolare dell'omonima Enoteca corrente in Lazise) di ben 360 bottiglie, recanti all'esterno il marchio ed i segni distintivi contraffatti della ditta "Distilleria Levi Serafino" corrente in Neive (CN) e contenente all'interno un prodotto (grappa ordinaria) diverso per provenienza e qualità da quello pattuito tra le parti (ossia la grappa prodotta dalla "Distilleria Levi Serafino", liquore pregiato e rinomato nel ramo specifico del relativo mercato). Parimenti sono infondate le censure attinenti al trattamento sanzionatorio.
La Corte Territoriale ha indicato con precisione le ragioni ostative alla concessione delle attenuanti generiche, alla riduzione della pena, nonché alla conversione della pena detentiva in quella pecuniaria, ed ossia: la gravità del fatto, i precedenti penali dell'imputato, la necessità di applicare la pena detentiva ai fini di determinare una maggiore efficacia deterrente nella prevenzione di ulteriori condotte illecite dell'imputato medesimo. Trattasi di valutazioni di merito conformi ai parametri normativi di cui all'art. 133 c.p.p.; L. n. 689 del 1981, art. 53 e segg. non censurabili in sede di legittimità.
Per quanto attiene alla doglianza relativa alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, si rileva che trattasi di censura dedotta per la prima volta in sede di legittimità, con conseguente inammissibilità della stessa.
Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da RT IO, con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2008