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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/03/2025, n. 1045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1045 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14397/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est.
Dr.ssa Chantal Dameglio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14397/2022 avente per oggetto: separazione personale promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
Carmina Malaspina e Federica Del Malvò, in forza di procura speciale in atti;
ricorrente contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2 resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente (come da verbale d'udienza del 2.10.24):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino,
Respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione
1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al sig. per le condotte CP_1 dallo stesso tenute.
2) Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Piossasco (TO) di procedere alle prescritte annotazioni e trascrizioni e a tutti gli altri incombenti di legge.
3) Porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere ogni mese entro il giorno 5 un CP_1 assegno di mantenimento in favore della ricorrente di € 400,00 o altra somma minore o maggiore ritenuta di giustizia da rivalutarsi ogni anno secondo gli indici Istat.
pagina 1 di 4 Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre Iva e Cpa come per legge”.
Per il P.M. nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e hanno contratto matrimonio in Parte_1 CP_1
PIOSSASCO il 18/04/2009.
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 26/07/2022, chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito.
Avanti al Presidente del Tribunale, all'udienza del 16.11.2022, compariva la sola parte ricorrente che veniva sentita. All'esito il Presidente, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione a causa della mancata comparizione del coniuge convenuto, disponeva il passaggio alla fase istruttoria.
Avanti al G.I. nominato il resistente non si costituiva e veniva dichiarato contumace.
Venivano concessi i termini ex art. 183.6 cpc e venivano parzialmente ammesse le istanze istruttorie.
Venivano assunte le prove testimoniali.
All'udienza del 2.10.2024 parte ricorrente precisava le conclusioni come in epigrafe riportate e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini ordinari ex art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione è accoglibile poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 cc.
È provato che si siano verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi vivono separati ormai da tempo e dal comportamento, anche processuale, tenuto e segnatamente dal disinteresse dimostrato dalla parte convenuta per la presente procedura si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe più tollerabile.
Sulla domanda di addebito
La ricorrente ha domandato l'addebito della separazione al marito, assumendo che la convivenza coniugale sia divenuta intollerabile a causa delle condotte del coniuge che conduceva una
“doppia vita”. In particolare, ha allegato che nel 2021 il coniuge veniva arrestato per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti e solo in quell'occasione ella apprendeva dell'attività illecita svolta dal marito e della relazione extraconiugale intrattenuta dal marito con la sig.ra , da Parte_2 cui era nato nel 2015 un figlio.
La domanda attorea di addebito della separazione è fondata.
La versione dei fatti resa dalla ricorrente è provata dalle seguenti risultanze probatorie:
(i) lo stato di famiglia e l'atto di nascita prodotti sub docc. 3 e 8 attestanti la nascita nel 2015 di
, figlio del resistente e della sig.ra ; Persona_1 Parte_2
pagina 2 di 4 (ii) la deposizione resa dalla teste , escussa all'udienza del 15.3.2024, la quale ha Testimone_1 confermato che il convenuto è stato arrestato nel 2021 per attività legate allo spaccio di sostanze stupefacenti, che la ricorrente era ignara delle attività illecite del marito e che la stessa scopriva sono in quel momento la relazione extraconiugale intrattenuta dal marito con altra donna, da cui aveva avuto un figlio nel 2015.
La teste ha, difatti, così dichiarato: “E' vero, ne sono a conoscenza perché mia cugina mi ha chiamato il giorno stesso dell'arresto e in questo modo ho saputo che il convenuto era stato arrestato e la casa perquisita;
sono quindi andata a casa sua per raggiungerla ed era ancora presente la pubblica sicurezza ed ho visto che portavano via il convenuto”. Capo 2: “Dopo l'arresto sono entrata in casa di mia cugina che mi ha mostrato la stanza e mi ha detto che lì il marito teneva la droga e mi ha detto che non si poteva entrare perché c'erano i sigilli del sequestro, non ho quindi visto la stanza all'interno, ho visto dall'esterno la parte della casa che mia cugina mi ha detto venisse usata per lo spaccio;
mia cugina mi ha detto che c'era un andirivieni di persone a casa loro, ma prima che fosse arrestato il marito mia cugina non sapeva che il marito avesse un giro di spaccio;
mia cugina mi ha riferito che il marito le aveva imposto di non avvicinarsi a quella parte della casa perché le aveva detto di avere solo lui le chiavi;
dal modo in cui me lo ha riferito sembrava proprio una minaccia. ADR: la stanza di cui ho riferito era al di fuori della casa coniugale, che è un appartamento in una casa al primo piano e la stanza era al piano terra. Capo 3: “Dopo l'arresto, mia cugina è stata chiamata dal fratello del marito che le ha riferito dell'esistenza di un figlio del marito avuto da una altra donna, per lei è stato un altro shock oltre all'arresto; io ero presente con mia cugina quando lei ha ricevuto questa telefonata ed ho ascoltato la notizia. Capo 4: “La circostanza mi è stata riferita da mia cugina che non ha voluto che il marito rientrasse in casa, al telefono mi aveva detto che lui sarebbe andato dai suoi genitori, poi ha scoperto dopo che il marito aveva deciso di andare a vivere dalla madre di suo figlio a Caselle e la circostanza è stata riferita a mia cugina dal solito cognato” (v. verbale d'udienza del 15.3.2024).
Tali circostanze non sono state smentite da elementi di prova contrari.
Deve, pertanto, ritenersi provata la violazione da parte del resistente del dovere coniugale di fedeltà e di quello di lealtà (cfr. in termini Cass. Civ. 7132/15), violazioni cui è da ricondurre causalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale, cessata al momento dell'arresto del convenuto.
Alla luce di quanto sopra, si ritengono sussistenti i presupposti per l'addebito della separazione al resistente contumace.
Sul contributo al mantenimento del coniuge.
La ricorrente ha instato per il riconoscimento di un contributo al proprio mantenimento da parte del marito.
La domanda attorea è, tuttavia, infondata.
Presupposto perché possa riconoscersi un contributo al mantenimento da parte di un coniuge a favore dell'altro ex art. 156 cc è la sussistenza di una disparità reddituale.
Nel caso di specie, la ricorrente ha allegato che lo stesso lavora per la ditta ND JE DI
IO con contratto a tempo indeterminato con un reddito mensile di € 2163,33 al mese, ma tale circostanza è del tutto indimostrata. La ricorrente non ha neppure offerto mezzi di prova intesi a dimostrare detta circostanza.
Non sussistono, dunque, le condizioni per addebitare la separazione al resistente ex art. 156 cc e, conseguentemente, la domanda è respinta.
Sulle spese di lite pagina 3 di 4 Tenuto conto della natura e dell'esito del giudizio (accoglimento della domanda attorea di addebito, rigetto di quella di mantenimento), il resistente dev'essere dichiarato tenuto e condannato a rifondere a favore della ricorrente la sola metà delle spese di lite.
Le spese di giudizio vengono liquidate avuto riguardo alla Tabella n. 2 (scaglione da E. 26.000 ad E. 52.000 stante il valore indeterminabile della causa), applicati i valori minimi delle quattro fasi
(studio, introduttiva, istruttoria e decisionale), tenuto conto della non complessità della controversia e della ridotta attività istruttoria nonché della mancata costituzione in giudizio del resistente.
Essendo la parte ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, dev'essere disposto il pagamento delle spese di lite a favore dell'Erario ex art. 133 dpr 115/02. Non viene operata già in questa sede la dimidiazione ex art. 130 DPR 115/02, in conformità al più recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità, cui il Collegio aderisce (cfr. Cass. Civ. n. 136/2020; conf. 22017/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, in contumacia della parte resistente, pronuncia la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 CP_1 ai sensi dell'art. 151 co. 1 cc;
dichiara la separazione addebitabile al marito;
CP_1
respinge la domanda di mantenimento formulata dalla ricorrente;
dichiara tenuto e condanna il resistente alla rifusione della metà delle spese di lite a favore della ricorrente, metà che si liquida in E.
1.904 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito e/o anticipate dall'Erario, 15% rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge, disponendone il pagamento a favore dell'Erario ex art. 133 dpr 115/02.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 28.2.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est.
Dr.ssa Chantal Dameglio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14397/2022 avente per oggetto: separazione personale promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
Carmina Malaspina e Federica Del Malvò, in forza di procura speciale in atti;
ricorrente contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2 resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente (come da verbale d'udienza del 2.10.24):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino,
Respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione
1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al sig. per le condotte CP_1 dallo stesso tenute.
2) Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Piossasco (TO) di procedere alle prescritte annotazioni e trascrizioni e a tutti gli altri incombenti di legge.
3) Porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere ogni mese entro il giorno 5 un CP_1 assegno di mantenimento in favore della ricorrente di € 400,00 o altra somma minore o maggiore ritenuta di giustizia da rivalutarsi ogni anno secondo gli indici Istat.
pagina 1 di 4 Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre Iva e Cpa come per legge”.
Per il P.M. nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e hanno contratto matrimonio in Parte_1 CP_1
PIOSSASCO il 18/04/2009.
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 26/07/2022, chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito.
Avanti al Presidente del Tribunale, all'udienza del 16.11.2022, compariva la sola parte ricorrente che veniva sentita. All'esito il Presidente, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione a causa della mancata comparizione del coniuge convenuto, disponeva il passaggio alla fase istruttoria.
Avanti al G.I. nominato il resistente non si costituiva e veniva dichiarato contumace.
Venivano concessi i termini ex art. 183.6 cpc e venivano parzialmente ammesse le istanze istruttorie.
Venivano assunte le prove testimoniali.
All'udienza del 2.10.2024 parte ricorrente precisava le conclusioni come in epigrafe riportate e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini ordinari ex art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione è accoglibile poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 cc.
È provato che si siano verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi vivono separati ormai da tempo e dal comportamento, anche processuale, tenuto e segnatamente dal disinteresse dimostrato dalla parte convenuta per la presente procedura si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe più tollerabile.
Sulla domanda di addebito
La ricorrente ha domandato l'addebito della separazione al marito, assumendo che la convivenza coniugale sia divenuta intollerabile a causa delle condotte del coniuge che conduceva una
“doppia vita”. In particolare, ha allegato che nel 2021 il coniuge veniva arrestato per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti e solo in quell'occasione ella apprendeva dell'attività illecita svolta dal marito e della relazione extraconiugale intrattenuta dal marito con la sig.ra , da Parte_2 cui era nato nel 2015 un figlio.
La domanda attorea di addebito della separazione è fondata.
La versione dei fatti resa dalla ricorrente è provata dalle seguenti risultanze probatorie:
(i) lo stato di famiglia e l'atto di nascita prodotti sub docc. 3 e 8 attestanti la nascita nel 2015 di
, figlio del resistente e della sig.ra ; Persona_1 Parte_2
pagina 2 di 4 (ii) la deposizione resa dalla teste , escussa all'udienza del 15.3.2024, la quale ha Testimone_1 confermato che il convenuto è stato arrestato nel 2021 per attività legate allo spaccio di sostanze stupefacenti, che la ricorrente era ignara delle attività illecite del marito e che la stessa scopriva sono in quel momento la relazione extraconiugale intrattenuta dal marito con altra donna, da cui aveva avuto un figlio nel 2015.
La teste ha, difatti, così dichiarato: “E' vero, ne sono a conoscenza perché mia cugina mi ha chiamato il giorno stesso dell'arresto e in questo modo ho saputo che il convenuto era stato arrestato e la casa perquisita;
sono quindi andata a casa sua per raggiungerla ed era ancora presente la pubblica sicurezza ed ho visto che portavano via il convenuto”. Capo 2: “Dopo l'arresto sono entrata in casa di mia cugina che mi ha mostrato la stanza e mi ha detto che lì il marito teneva la droga e mi ha detto che non si poteva entrare perché c'erano i sigilli del sequestro, non ho quindi visto la stanza all'interno, ho visto dall'esterno la parte della casa che mia cugina mi ha detto venisse usata per lo spaccio;
mia cugina mi ha detto che c'era un andirivieni di persone a casa loro, ma prima che fosse arrestato il marito mia cugina non sapeva che il marito avesse un giro di spaccio;
mia cugina mi ha riferito che il marito le aveva imposto di non avvicinarsi a quella parte della casa perché le aveva detto di avere solo lui le chiavi;
dal modo in cui me lo ha riferito sembrava proprio una minaccia. ADR: la stanza di cui ho riferito era al di fuori della casa coniugale, che è un appartamento in una casa al primo piano e la stanza era al piano terra. Capo 3: “Dopo l'arresto, mia cugina è stata chiamata dal fratello del marito che le ha riferito dell'esistenza di un figlio del marito avuto da una altra donna, per lei è stato un altro shock oltre all'arresto; io ero presente con mia cugina quando lei ha ricevuto questa telefonata ed ho ascoltato la notizia. Capo 4: “La circostanza mi è stata riferita da mia cugina che non ha voluto che il marito rientrasse in casa, al telefono mi aveva detto che lui sarebbe andato dai suoi genitori, poi ha scoperto dopo che il marito aveva deciso di andare a vivere dalla madre di suo figlio a Caselle e la circostanza è stata riferita a mia cugina dal solito cognato” (v. verbale d'udienza del 15.3.2024).
Tali circostanze non sono state smentite da elementi di prova contrari.
Deve, pertanto, ritenersi provata la violazione da parte del resistente del dovere coniugale di fedeltà e di quello di lealtà (cfr. in termini Cass. Civ. 7132/15), violazioni cui è da ricondurre causalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale, cessata al momento dell'arresto del convenuto.
Alla luce di quanto sopra, si ritengono sussistenti i presupposti per l'addebito della separazione al resistente contumace.
Sul contributo al mantenimento del coniuge.
La ricorrente ha instato per il riconoscimento di un contributo al proprio mantenimento da parte del marito.
La domanda attorea è, tuttavia, infondata.
Presupposto perché possa riconoscersi un contributo al mantenimento da parte di un coniuge a favore dell'altro ex art. 156 cc è la sussistenza di una disparità reddituale.
Nel caso di specie, la ricorrente ha allegato che lo stesso lavora per la ditta ND JE DI
IO con contratto a tempo indeterminato con un reddito mensile di € 2163,33 al mese, ma tale circostanza è del tutto indimostrata. La ricorrente non ha neppure offerto mezzi di prova intesi a dimostrare detta circostanza.
Non sussistono, dunque, le condizioni per addebitare la separazione al resistente ex art. 156 cc e, conseguentemente, la domanda è respinta.
Sulle spese di lite pagina 3 di 4 Tenuto conto della natura e dell'esito del giudizio (accoglimento della domanda attorea di addebito, rigetto di quella di mantenimento), il resistente dev'essere dichiarato tenuto e condannato a rifondere a favore della ricorrente la sola metà delle spese di lite.
Le spese di giudizio vengono liquidate avuto riguardo alla Tabella n. 2 (scaglione da E. 26.000 ad E. 52.000 stante il valore indeterminabile della causa), applicati i valori minimi delle quattro fasi
(studio, introduttiva, istruttoria e decisionale), tenuto conto della non complessità della controversia e della ridotta attività istruttoria nonché della mancata costituzione in giudizio del resistente.
Essendo la parte ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, dev'essere disposto il pagamento delle spese di lite a favore dell'Erario ex art. 133 dpr 115/02. Non viene operata già in questa sede la dimidiazione ex art. 130 DPR 115/02, in conformità al più recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità, cui il Collegio aderisce (cfr. Cass. Civ. n. 136/2020; conf. 22017/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, in contumacia della parte resistente, pronuncia la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 CP_1 ai sensi dell'art. 151 co. 1 cc;
dichiara la separazione addebitabile al marito;
CP_1
respinge la domanda di mantenimento formulata dalla ricorrente;
dichiara tenuto e condanna il resistente alla rifusione della metà delle spese di lite a favore della ricorrente, metà che si liquida in E.
1.904 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito e/o anticipate dall'Erario, 15% rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge, disponendone il pagamento a favore dell'Erario ex art. 133 dpr 115/02.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 28.2.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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