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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 11/02/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Filomena Mari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7902\2018 promossa da:
C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Michele Parte_1 CodiceFiscale_1
Cancellaro, presso il cui studio sito in San Severo alla Via Checchia Rispoli, n. 62 è elettivamente domiciliato;
opponente contro
(C.F., P. I.V.A. ), rappresentata e difesa dall'avv.to dall'Avv. Giovan Controparte_1 P.IVA_1
Battista Santangelo nonché dall'Avv. Luca D'Apollo presso il cui studio sito in Foggia (FG) alla Via
Gramsci n. 107/I, è elettivamente domiciliata;
opposto motivi di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 1798/2018 del Tribunale di Foggia,
[...]
ha convenuto in giudizio la società chiedendo al Tribunale di Parte_1 Controparte_1
Foggia: “IN VIA PRELIMINARE: A) dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, il difetto di legittimazione della e per gli effetti, revocare il decreto n. 1798/2018 – R.a.c. 5787/2018, CP_1
emesso e depositato il 16.09.2018 dal Tribunale di Foggia nella persona del Giud. Dott. De Palma, notificato il 26.09.2018 (doc. 2), con il quale s'ingiungeva “al Sig. di pagare Parte_1 in favore della la complessiva somma di €. 25.873,58 oltre interessi come da domanda, CP_1 oltre le spese del procedimento che liquida in €. 145,50 per esborsi ed in €. 540,00 per onorari, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CNAP ed oltre alle successive occorrende”. IN VIA
PRINCIPALE: B) in ogni caso, revocare, per i motivi di cui in premessa, il decreto n. 1798/2018 –
R.a.c. 5787/2018, emesso e depositato il 16.09.2018 dal Tribunale di Foggia nella persona del Giud.
pagina 1 di 5 Dott. De Palma, notificato il 26.09.2018”. C) vittoria di spese, diritti ed onorari di procedura, oltre spese forf. nella misura del 15%, IVA e CNAP come per legge”.
A sostegno delle proprie domande, l'attore ha dedotto:
-l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto per carenza di legittimazione di parte opposta, in assenza della prova della cessione del credito pro soluto da a Controparte_2 Controparte_1
-la carenza dei requisiti per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituita in giudizio la quale, nell'impugnare e contestare le avverse deduzioni e Controparte_1
domande, ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi e all'odierna udienza la causa è stata decisa.
L'opposizione è infondata.
Quanto all' eccezione sollevata dall'opponente relativamente alla carenza di legittimazione di
[...] di agire per il recupero del credito in questione, si osserva che l'opposta, già nella fase CP_1
monitoria, ha depositato copia della pubblicazione in G.U. n. 152 del 27.12.2016 – Parte Seconda –
Foglio delle Inserzioni della cessione del credito contestata dall'opponente nonché le copie delle comunicazioni con le quali dell'operazione è stato notiziato il debitore Parte_1
In argomento, con la sentenza n. 3405 del 6 febbraio 2024, la Corte di Cassazione ha affrontato il tema dei requisiti probatori necessari a dimostrare l'avvenuta cessione del credito e, di conseguenza, la legittimazione processuale del cessionario, ritenendo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale non sufficiente a dimostrare l'avvenuta cessione del credito.
La Corte, infatti, ha ritenuto che ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è ritenuta sufficiente la notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cass.,
22/06/2023, n. 17944; Cass., 13/06/2019, n. 15884; Cass., 16/04/2021, n. 10200; Cass., 05/11/2020, n.
24798; Cass., 02/03/2016, n. 4116).
Richiamando i citati precedenti, la Corte ha quindi enunciato il seguente principio: “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato
d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente”.
pagina 2 di 5 La produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, quindi, ha come unico effetto quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, e non anche di fornire la prova dell'avvenuta cessione la quale presuppone che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova, deve contenere tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione (Cass., 20/07/2023, n. 21821).
La cessionaria deve, pertanto, fornire adeguata dimostrazione del contratto di cessione dei crediti, prova atta a dimostrare il trasferimento della titolarità del credito e, pertanto, la titolarità del credito.
Se l'esistenza di detta titolarità sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio.
Laddove, peraltro, l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti “in blocco” non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo.
Nel caso di specie, pur in assenza della produzione del contratto di cessione in parola, può ritenersi raggiunta la prova della stessa considerate le missive con le quali il debitore è stato reso edotto dell'avvenuto perfezionamento della relativa operazione da parte di e Controparte_2 CP_1
, dal contenuto univoco e concordante. Cfr nota dell'Hoist Finance del ricevuta il 21 Controparte_3
febbraio 2018 (allegato 8 fascicolo monitorio).
Rilevante in proposito è anche la nota del 30 gennaio 2017- la cui ricezione non è contestata- con la quale comunica a testualmente: “Oggetto: Comunicazione cessione di Controparte_2 Parte_1
credito
Rif. contratto – pratica 0000000043565283
Saldo Credito ceduto al 20/12/2016 €. 20.090,93
Con la presente Le comunichiamo che a far data dal 20 dicembre 2016, ha ceduto Controparte_2
a avente sede Legale in via V. Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV) – Codice fiscale, Controparte_1
Partita Iva ed iscrizione al Registro Imprese di Treviso n. (la “Cessionaria”) il credito, P.IVA_1
vantato nei Suoi confronti per capitale, interessi maturati e maturandi e spese, e i relativi accessori e
pagina 3 di 5 garanzie, come derivanti dal contratto di cui all'oggetto. Dell'operazione di cessione, realizzata in conformità a quanto disposto dagli articoli 1 e 4 della legge n. 130/99, è stato dato avviso mediante notizia pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte Seconda n.152 del 27-12-
2016. In ragione di quanto sopra, a far data dalla suddetta cessione, ogni pagamento inerente il predetto credito, dovrà essere effettuato da parte Sua solo ed esclusivamente in favore di CP_1
[...]
In merito alle eccezioni relative alla validità del contratto di finanziamento, si osserva che l'onere di provare i fatti costitutivi della domanda ex art. 2697 cc presuppone naturalmente, come antecedente logico necessario, l'adeguata e tempestiva allegazione delle circostanze fattuali, che la parte è onerata di dimostrare. Cfr Cass n. 7290/2013.
Tale onere di specifica e tempestiva allegazione dei fatti costitutivi della domanda assume una valenza imprescindibile all'interno di un sistema processuale come quello vigente che è, come è noto, caratterizzato da rigide preclusioni assertive e probatorie e dal principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.
Ciò posto, nel caso in esame, entrambi gli oneri- di allegazione e di prova- non sono stati soddisfatti.
In particolare, riguardo alle doglianze dell'opponente circa la carenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, si ritiene che le stesse siano generiche ed infondate a fronte della chiarezza e della completezza del contratto dal quale rinviene il credito, ove sono indicati gli elementi utili alla sua validità , ovvero: la natura del credito (revolving o a consumo); i tassi % del TAN e del TAEG;
gli importi ed il numero delle rate da rimborsare;
gli importi mensili massimi autorizzati ed i rimborsi minimi mensili (nel caso di credito revolving); il costo dell'e/c, le voci di spesa a carico del cliente, le penali e le more dovute nel caso in cui il contraente venga dichiarato decaduto dal beneficio del termine;
le informazioni necessarie per l'esercizio del diritto di recesso;
la modalità di rimborso del capitale finanziato in caso di estinzione anticipata del prestito.
Per tutti questi motivi, l'opposizione va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri minimi del DM 55/14 e successive modifiche ed integrazioni, stante la non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto che dichiara definitivamente esecutivo;
pagina 4 di 5 - condanna l'opponente a rimborsare all'opposta le spese di lite, che si liquidano in € 1.700,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Foggia, 11 febbraio 2025.
Il Giudice dott.ssa Filomena Mari
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Filomena Mari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7902\2018 promossa da:
C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Michele Parte_1 CodiceFiscale_1
Cancellaro, presso il cui studio sito in San Severo alla Via Checchia Rispoli, n. 62 è elettivamente domiciliato;
opponente contro
(C.F., P. I.V.A. ), rappresentata e difesa dall'avv.to dall'Avv. Giovan Controparte_1 P.IVA_1
Battista Santangelo nonché dall'Avv. Luca D'Apollo presso il cui studio sito in Foggia (FG) alla Via
Gramsci n. 107/I, è elettivamente domiciliata;
opposto motivi di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 1798/2018 del Tribunale di Foggia,
[...]
ha convenuto in giudizio la società chiedendo al Tribunale di Parte_1 Controparte_1
Foggia: “IN VIA PRELIMINARE: A) dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, il difetto di legittimazione della e per gli effetti, revocare il decreto n. 1798/2018 – R.a.c. 5787/2018, CP_1
emesso e depositato il 16.09.2018 dal Tribunale di Foggia nella persona del Giud. Dott. De Palma, notificato il 26.09.2018 (doc. 2), con il quale s'ingiungeva “al Sig. di pagare Parte_1 in favore della la complessiva somma di €. 25.873,58 oltre interessi come da domanda, CP_1 oltre le spese del procedimento che liquida in €. 145,50 per esborsi ed in €. 540,00 per onorari, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CNAP ed oltre alle successive occorrende”. IN VIA
PRINCIPALE: B) in ogni caso, revocare, per i motivi di cui in premessa, il decreto n. 1798/2018 –
R.a.c. 5787/2018, emesso e depositato il 16.09.2018 dal Tribunale di Foggia nella persona del Giud.
pagina 1 di 5 Dott. De Palma, notificato il 26.09.2018”. C) vittoria di spese, diritti ed onorari di procedura, oltre spese forf. nella misura del 15%, IVA e CNAP come per legge”.
A sostegno delle proprie domande, l'attore ha dedotto:
-l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto per carenza di legittimazione di parte opposta, in assenza della prova della cessione del credito pro soluto da a Controparte_2 Controparte_1
-la carenza dei requisiti per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituita in giudizio la quale, nell'impugnare e contestare le avverse deduzioni e Controparte_1
domande, ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi e all'odierna udienza la causa è stata decisa.
L'opposizione è infondata.
Quanto all' eccezione sollevata dall'opponente relativamente alla carenza di legittimazione di
[...] di agire per il recupero del credito in questione, si osserva che l'opposta, già nella fase CP_1
monitoria, ha depositato copia della pubblicazione in G.U. n. 152 del 27.12.2016 – Parte Seconda –
Foglio delle Inserzioni della cessione del credito contestata dall'opponente nonché le copie delle comunicazioni con le quali dell'operazione è stato notiziato il debitore Parte_1
In argomento, con la sentenza n. 3405 del 6 febbraio 2024, la Corte di Cassazione ha affrontato il tema dei requisiti probatori necessari a dimostrare l'avvenuta cessione del credito e, di conseguenza, la legittimazione processuale del cessionario, ritenendo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale non sufficiente a dimostrare l'avvenuta cessione del credito.
La Corte, infatti, ha ritenuto che ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è ritenuta sufficiente la notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cass.,
22/06/2023, n. 17944; Cass., 13/06/2019, n. 15884; Cass., 16/04/2021, n. 10200; Cass., 05/11/2020, n.
24798; Cass., 02/03/2016, n. 4116).
Richiamando i citati precedenti, la Corte ha quindi enunciato il seguente principio: “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato
d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente”.
pagina 2 di 5 La produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, quindi, ha come unico effetto quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, e non anche di fornire la prova dell'avvenuta cessione la quale presuppone che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova, deve contenere tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione (Cass., 20/07/2023, n. 21821).
La cessionaria deve, pertanto, fornire adeguata dimostrazione del contratto di cessione dei crediti, prova atta a dimostrare il trasferimento della titolarità del credito e, pertanto, la titolarità del credito.
Se l'esistenza di detta titolarità sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio.
Laddove, peraltro, l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti “in blocco” non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo.
Nel caso di specie, pur in assenza della produzione del contratto di cessione in parola, può ritenersi raggiunta la prova della stessa considerate le missive con le quali il debitore è stato reso edotto dell'avvenuto perfezionamento della relativa operazione da parte di e Controparte_2 CP_1
, dal contenuto univoco e concordante. Cfr nota dell'Hoist Finance del ricevuta il 21 Controparte_3
febbraio 2018 (allegato 8 fascicolo monitorio).
Rilevante in proposito è anche la nota del 30 gennaio 2017- la cui ricezione non è contestata- con la quale comunica a testualmente: “Oggetto: Comunicazione cessione di Controparte_2 Parte_1
credito
Rif. contratto – pratica 0000000043565283
Saldo Credito ceduto al 20/12/2016 €. 20.090,93
Con la presente Le comunichiamo che a far data dal 20 dicembre 2016, ha ceduto Controparte_2
a avente sede Legale in via V. Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV) – Codice fiscale, Controparte_1
Partita Iva ed iscrizione al Registro Imprese di Treviso n. (la “Cessionaria”) il credito, P.IVA_1
vantato nei Suoi confronti per capitale, interessi maturati e maturandi e spese, e i relativi accessori e
pagina 3 di 5 garanzie, come derivanti dal contratto di cui all'oggetto. Dell'operazione di cessione, realizzata in conformità a quanto disposto dagli articoli 1 e 4 della legge n. 130/99, è stato dato avviso mediante notizia pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte Seconda n.152 del 27-12-
2016. In ragione di quanto sopra, a far data dalla suddetta cessione, ogni pagamento inerente il predetto credito, dovrà essere effettuato da parte Sua solo ed esclusivamente in favore di CP_1
[...]
In merito alle eccezioni relative alla validità del contratto di finanziamento, si osserva che l'onere di provare i fatti costitutivi della domanda ex art. 2697 cc presuppone naturalmente, come antecedente logico necessario, l'adeguata e tempestiva allegazione delle circostanze fattuali, che la parte è onerata di dimostrare. Cfr Cass n. 7290/2013.
Tale onere di specifica e tempestiva allegazione dei fatti costitutivi della domanda assume una valenza imprescindibile all'interno di un sistema processuale come quello vigente che è, come è noto, caratterizzato da rigide preclusioni assertive e probatorie e dal principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.
Ciò posto, nel caso in esame, entrambi gli oneri- di allegazione e di prova- non sono stati soddisfatti.
In particolare, riguardo alle doglianze dell'opponente circa la carenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, si ritiene che le stesse siano generiche ed infondate a fronte della chiarezza e della completezza del contratto dal quale rinviene il credito, ove sono indicati gli elementi utili alla sua validità , ovvero: la natura del credito (revolving o a consumo); i tassi % del TAN e del TAEG;
gli importi ed il numero delle rate da rimborsare;
gli importi mensili massimi autorizzati ed i rimborsi minimi mensili (nel caso di credito revolving); il costo dell'e/c, le voci di spesa a carico del cliente, le penali e le more dovute nel caso in cui il contraente venga dichiarato decaduto dal beneficio del termine;
le informazioni necessarie per l'esercizio del diritto di recesso;
la modalità di rimborso del capitale finanziato in caso di estinzione anticipata del prestito.
Per tutti questi motivi, l'opposizione va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri minimi del DM 55/14 e successive modifiche ed integrazioni, stante la non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto che dichiara definitivamente esecutivo;
pagina 4 di 5 - condanna l'opponente a rimborsare all'opposta le spese di lite, che si liquidano in € 1.700,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Foggia, 11 febbraio 2025.
Il Giudice dott.ssa Filomena Mari
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