CASS
Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/07/2025, n. 24691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24691 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano TERZA SEZIONE PENALE Composta da TO AZ - Presidente - Sent. n. 564/2025 IT NZ CC – 02/04/2025 EM GA - Relatore - R.G.N. 85/2025 OR TO BU OV NN ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da ON UC, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale del riesame di Messina in data 12/11/2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere EM GA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
udito l’avv. Gusmano in sost. C. Autru Ryolo e Massai, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso. 1. Con l’impugnata ordinanza, il Tribunale di Messina ha respinto l’istanza di riesame, ex art. 324 cod.proc.pen., avanzata da ON UC, e, per l’effetto, ha confermato il decreto di sequestro preventivo del profitto, pari a € 559.955,00, del reato di cui all’art. 3 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, relativo all’anno di imposta 2022. 2. Avverso l’ordinanza ha presentato ricorso per cassazione l’indagato a mezzo del difensore di fiducia e ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi Penale Sent. Sez. 3 Num. 24691 Anno 2025 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: GAI EMANUELA Data Udienza: 02/04/2025 2 enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di cui all’art. 606 comma 1, lett. b), c) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 125 e 321 cod.proc.pen., in relazione all’omessa adeguata motivazione in ordine al e in particolare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo. Premesso che lo stesso G.I.P. aveva in precedenza rigettato la richiesta di sequestro preventivo per assenza di , argomenta il ricorrente, che il gip avrebbe ritenuto che gli approfondimenti investigativi svolti dalla Guardia di finanza avevano evidenziato un pericolo di dispersione dei beni tale da giustificare il provvedimento, senza però confrontarsi coi dati obiettivi risultati dei citati accertamenti. In particolare, gli elementi idonei a fondare il provvedimento di sequestro sarebbero l'entità del profitto confiscabile, l'incapienza del patrimonio dell'indagato, l'esistenza di movimenti di denaro dalle società a conti esteri. Si tratterebbe però di elementi di nessun rilievo ai fini che qui interessano in quanto, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la consistenza e la solidità del patrimonio del soggetto passibile di confisca ragionevolmente riduce il pericolo di dispersione dei beni e i valori confiscabile, sicché in presenza di beni immobili l'ordinanza impugnata avrebbe ritenuto ugualmente sussistente il pericolo di dispersione in contrasto con le acquisizioni probatorie, e con motivazione cumulativa delle due posizioni degli indagati e senza tener conto del principio di recente affermato dalle Sezioni Unite secondo cui, in caso di concorso di persone nel reato, è esclusa ogni forma di solidarietà passiva e la confisca e il sequestro ad essa finalizzato è disposta nei confronti del singolo concorrente limitatamente a quanto dal medesimo concretamente conseguito. In conclusione, in assenza di condotte indicative di un pericolo di dispersione e in presenza di proprietà immobiliari e disponibilità finanziarie, nessun rilievo assumerebbero le argomentazioni del tribunale tendenti ad ipotizzare futuri debiti tributari ovvero a limitare la consistenza patrimoniale. 2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di cui all’art. 12 bis d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, in relazione alla mancata esecuzione del sequestro nei confronti dei conti correnti della ditta individuale e solo successivamente, per il caso di incapienza di questi, del sequestro per equivalente sui beni dell’indagato. 4. Il ricorso, i cui motivi possono essere trattati congiuntamente, è inammissibile. Deve anzitutto rammentarsi che in tema di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l'art. 325 cod. proc. pen. consente il sindacato di legittimità̀ soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge. Nella nozione di "violazione di legge" rientrano, in particolare, gli 3 o ma anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale apparente e, pertanto, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal Giudice (Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093). Non può, invece, essere dedotta l'illogicità̀ manifesta della motivazione, la quale può̀ denunciarsi nel giudizio di legittimità̀ soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di cui alla lett. e) dell'art. 606, stesso codice (v., per tutte: Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710; Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino S., Rv. 224611). Pertanto, non possono essere devoluti, essendo motivi non proponibili in questa sede, i profili di adeguatezza della motivazione rispetto alle acquisizioni probatorie, vizio denunciato dal ricorrente nel primo motivo. Così circoscritta la verifica della legittimità del provvedimento impugnato, ritiene, il Collegio, che l’ordinanza impugnata esponga una motivazione non apparente, corretta in diritto, idonea a rendere comprensibile le ragioni della decisione in relazione alla sussistenza del del reato di dichiarazioni fraudolenta, alla luce della pronuncia Sez. U n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 – 01. Le Sezioni Unite, in relazione ad una fattispecie di sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato, hanno chiarito che l'onere di motivazione può ritenersi assolto allorché il provvedimento si soffermi sulle ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato. In tale prospettiva, ed in piena coerenza con le finalità anticipatorie dello strumento, le Sezioni Unite hanno individuato il nucleo dell'obbligo motivazionale nella necessaria esplicazione «degli elementi indicativi del fatto che la definizione del giudizio non possa essere attesa, posto che, diversamente, la confisca rischierebbe di divenire, successivamente, impraticabile» (§ 6.3. della motivazione, pag. 14), risultando a questi fini irrilevante la distinzione tra le ipotesi di natura obbligatoria e facoltativa, o il fatto che nella "proteiforme" natura della confisca siano comprese anche fattispecie espressive di intento propriamente sanzionatorio, come quelle della confisca per equivalente (§ 6.4, pag. 16). In buona sostanza, secondo le Sezioni Unite, l'assolvimento di tale onere motivazionale postula - proprio per l'esigenza anticipatrice sottesa al sequestro funzionale alla confisca del profitto del reato - che il provvedimento si soffermi sulle ragioni per le quali il bene potrebbe, nelle more del giudizio, essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato» (pag. 17, cit.). Non si tratta di una valutazione comparativa della consistenza del suo patrimonio, 4 rispetto all'entità del profitto da confiscare (valutazione che del resto non può all'evidenza assumere, in sé, una rilevanza decisiva), quanto soprattutto sulla ritenuta sussistenza di elementi sintomatici di un intento dispersivo del patrimonio medesimo, da parte del ricorrente, e sulla mancata allegazione, da parte dell'accusa, di qualsiasi concreto elemento rilevante a tali fini. Ciò posto, il tribunale cautelare ha ritenuto sussistente l’esigenza di anticipazione sulla scorta di precisi indici che ha ritenuto dimostrativi della capacità di “disperdere”. A fronte di un’imposta evasa consistente, la circostanza che il ricorrente è intestatario di un patrimonio immobiliare, in gran parte pervenuto a titolo ereditario, non costituisce elemento dal quale inerire l’assenza del pericolo di dispersione ove si consideri, prosegue il Tribunale, che il ricorrente è titolare di numerosi conti esteri (belga, spagnolo) che, tenuto conto della costituzione e utilizzo di società estere strumentali alla commercializzazione di orologi di lusso in evasione iva, rende evidente come l’utilizzo dei medesimi conti esteri sia strumento per l’assicurazione del profitto del reato tributario commesso in Italia, da cui il concreto pericolo di dispersione appunto attraverso l’utilizzo di tali conti. Il provvedimento di sequestro preventivo funzionale alla confisca, ex art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, che ha colpito le disponibilità liquide del ricorrente per il minore importo di € 135.165,41, somma di denaro costituente profitto del delitto di frode fiscale, contiene la concisa motivazione del "periculum in mora", avendo indicato il giudice le ragioni che rendono necessaria, in termini d'imprescindibilità, l'anticipazione dell'effetto ablatorio rispetto alla definizione del giudizio, avendo escluso ogni automatismo decisorio che colleghi il pericolo di dispersione, utilizzazione o alienazione del bene al generico riferimento alla natura fungibile del denaro e non avendo fatto leva unicamente sull’ammontare del profitto. Il tribunale, con motivazione effettiva e congrua, ha assolto all’onere motivazionale richiestogli argomentando in modo adeguato le ragioni della necessità anticipatoria del sequestro a fini di confisca, profilo con il quale il ricorrente non si è compiutamente confrontato con la , limitandosi a prospettare l’esistenza di un patrimonio idoneo a garantire il profitto del reato. 5. Allo stesso modo è inammissibile la censura, svolta nel primo motivo di ricorso, nella parte in cui lamenta la mancata osservanza del principio, recentemente affermato dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, Massini, Rv. 287756 – 01), secondo cui in tema di confisca nei confronti dei concorrenti nel reato, è esclusa ogni forma di solidarietà passiva e la confisca, e il sequestro ad esso finalizzato, è disposta nei confronti del singolo concorrente limitatamente a quanto dal medesimo precedentemente conseguito. Il sequestro nei confronti del ricorre è stato disposto in relazione al reato tributario di cui all’art. 3 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, di cui al capo d) - come riqualificata l’originaria 5 contestazione di violazione dell’art. 4 cit., nella qualità, ON UC, di titolare della ditta individuale e firmatario della dichiarazione fiscale della ditta individuale F.G. Luxury di ON UC, sicchè non ricorre una ipotesi di reato concorsuale, allo stato, per cui si debba applicare il principio affermato dalle citate Sezioni Unite. E', infine, manifestamente infondata la censura devoluta nel secondo motivo di ricorso posto che al ON è contestata la violazione tributaria nella qualità di titolare della ditta individuale, la F.G. Luxury di ON UC, ditta individuale che si identifica con lo stesso ricorrente, sicchè correttamente il decreto aveva disposto il sequestro in via diretta sui beni del predetto, nella qualità di titolare della ditta individuale, e in caso di incapienza per equivalente fino all’importo di € 559.955,00. 6. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 02/04/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente EM GA TO AZ
udita la relazione svolta dal consigliere EM GA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
udito l’avv. Gusmano in sost. C. Autru Ryolo e Massai, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso. 1. Con l’impugnata ordinanza, il Tribunale di Messina ha respinto l’istanza di riesame, ex art. 324 cod.proc.pen., avanzata da ON UC, e, per l’effetto, ha confermato il decreto di sequestro preventivo del profitto, pari a € 559.955,00, del reato di cui all’art. 3 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, relativo all’anno di imposta 2022. 2. Avverso l’ordinanza ha presentato ricorso per cassazione l’indagato a mezzo del difensore di fiducia e ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi Penale Sent. Sez. 3 Num. 24691 Anno 2025 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: GAI EMANUELA Data Udienza: 02/04/2025 2 enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di cui all’art. 606 comma 1, lett. b), c) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 125 e 321 cod.proc.pen., in relazione all’omessa adeguata motivazione in ordine al e in particolare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo. Premesso che lo stesso G.I.P. aveva in precedenza rigettato la richiesta di sequestro preventivo per assenza di , argomenta il ricorrente, che il gip avrebbe ritenuto che gli approfondimenti investigativi svolti dalla Guardia di finanza avevano evidenziato un pericolo di dispersione dei beni tale da giustificare il provvedimento, senza però confrontarsi coi dati obiettivi risultati dei citati accertamenti. In particolare, gli elementi idonei a fondare il provvedimento di sequestro sarebbero l'entità del profitto confiscabile, l'incapienza del patrimonio dell'indagato, l'esistenza di movimenti di denaro dalle società a conti esteri. Si tratterebbe però di elementi di nessun rilievo ai fini che qui interessano in quanto, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la consistenza e la solidità del patrimonio del soggetto passibile di confisca ragionevolmente riduce il pericolo di dispersione dei beni e i valori confiscabile, sicché in presenza di beni immobili l'ordinanza impugnata avrebbe ritenuto ugualmente sussistente il pericolo di dispersione in contrasto con le acquisizioni probatorie, e con motivazione cumulativa delle due posizioni degli indagati e senza tener conto del principio di recente affermato dalle Sezioni Unite secondo cui, in caso di concorso di persone nel reato, è esclusa ogni forma di solidarietà passiva e la confisca e il sequestro ad essa finalizzato è disposta nei confronti del singolo concorrente limitatamente a quanto dal medesimo concretamente conseguito. In conclusione, in assenza di condotte indicative di un pericolo di dispersione e in presenza di proprietà immobiliari e disponibilità finanziarie, nessun rilievo assumerebbero le argomentazioni del tribunale tendenti ad ipotizzare futuri debiti tributari ovvero a limitare la consistenza patrimoniale. 2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di cui all’art. 12 bis d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, in relazione alla mancata esecuzione del sequestro nei confronti dei conti correnti della ditta individuale e solo successivamente, per il caso di incapienza di questi, del sequestro per equivalente sui beni dell’indagato. 4. Il ricorso, i cui motivi possono essere trattati congiuntamente, è inammissibile. Deve anzitutto rammentarsi che in tema di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l'art. 325 cod. proc. pen. consente il sindacato di legittimità̀ soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge. Nella nozione di "violazione di legge" rientrano, in particolare, gli 3 o ma anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale apparente e, pertanto, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal Giudice (Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093). Non può, invece, essere dedotta l'illogicità̀ manifesta della motivazione, la quale può̀ denunciarsi nel giudizio di legittimità̀ soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di cui alla lett. e) dell'art. 606, stesso codice (v., per tutte: Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710; Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino S., Rv. 224611). Pertanto, non possono essere devoluti, essendo motivi non proponibili in questa sede, i profili di adeguatezza della motivazione rispetto alle acquisizioni probatorie, vizio denunciato dal ricorrente nel primo motivo. Così circoscritta la verifica della legittimità del provvedimento impugnato, ritiene, il Collegio, che l’ordinanza impugnata esponga una motivazione non apparente, corretta in diritto, idonea a rendere comprensibile le ragioni della decisione in relazione alla sussistenza del del reato di dichiarazioni fraudolenta, alla luce della pronuncia Sez. U n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 – 01. Le Sezioni Unite, in relazione ad una fattispecie di sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato, hanno chiarito che l'onere di motivazione può ritenersi assolto allorché il provvedimento si soffermi sulle ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato. In tale prospettiva, ed in piena coerenza con le finalità anticipatorie dello strumento, le Sezioni Unite hanno individuato il nucleo dell'obbligo motivazionale nella necessaria esplicazione «degli elementi indicativi del fatto che la definizione del giudizio non possa essere attesa, posto che, diversamente, la confisca rischierebbe di divenire, successivamente, impraticabile» (§ 6.3. della motivazione, pag. 14), risultando a questi fini irrilevante la distinzione tra le ipotesi di natura obbligatoria e facoltativa, o il fatto che nella "proteiforme" natura della confisca siano comprese anche fattispecie espressive di intento propriamente sanzionatorio, come quelle della confisca per equivalente (§ 6.4, pag. 16). In buona sostanza, secondo le Sezioni Unite, l'assolvimento di tale onere motivazionale postula - proprio per l'esigenza anticipatrice sottesa al sequestro funzionale alla confisca del profitto del reato - che il provvedimento si soffermi sulle ragioni per le quali il bene potrebbe, nelle more del giudizio, essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato» (pag. 17, cit.). Non si tratta di una valutazione comparativa della consistenza del suo patrimonio, 4 rispetto all'entità del profitto da confiscare (valutazione che del resto non può all'evidenza assumere, in sé, una rilevanza decisiva), quanto soprattutto sulla ritenuta sussistenza di elementi sintomatici di un intento dispersivo del patrimonio medesimo, da parte del ricorrente, e sulla mancata allegazione, da parte dell'accusa, di qualsiasi concreto elemento rilevante a tali fini. Ciò posto, il tribunale cautelare ha ritenuto sussistente l’esigenza di anticipazione sulla scorta di precisi indici che ha ritenuto dimostrativi della capacità di “disperdere”. A fronte di un’imposta evasa consistente, la circostanza che il ricorrente è intestatario di un patrimonio immobiliare, in gran parte pervenuto a titolo ereditario, non costituisce elemento dal quale inerire l’assenza del pericolo di dispersione ove si consideri, prosegue il Tribunale, che il ricorrente è titolare di numerosi conti esteri (belga, spagnolo) che, tenuto conto della costituzione e utilizzo di società estere strumentali alla commercializzazione di orologi di lusso in evasione iva, rende evidente come l’utilizzo dei medesimi conti esteri sia strumento per l’assicurazione del profitto del reato tributario commesso in Italia, da cui il concreto pericolo di dispersione appunto attraverso l’utilizzo di tali conti. Il provvedimento di sequestro preventivo funzionale alla confisca, ex art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, che ha colpito le disponibilità liquide del ricorrente per il minore importo di € 135.165,41, somma di denaro costituente profitto del delitto di frode fiscale, contiene la concisa motivazione del "periculum in mora", avendo indicato il giudice le ragioni che rendono necessaria, in termini d'imprescindibilità, l'anticipazione dell'effetto ablatorio rispetto alla definizione del giudizio, avendo escluso ogni automatismo decisorio che colleghi il pericolo di dispersione, utilizzazione o alienazione del bene al generico riferimento alla natura fungibile del denaro e non avendo fatto leva unicamente sull’ammontare del profitto. Il tribunale, con motivazione effettiva e congrua, ha assolto all’onere motivazionale richiestogli argomentando in modo adeguato le ragioni della necessità anticipatoria del sequestro a fini di confisca, profilo con il quale il ricorrente non si è compiutamente confrontato con la , limitandosi a prospettare l’esistenza di un patrimonio idoneo a garantire il profitto del reato. 5. Allo stesso modo è inammissibile la censura, svolta nel primo motivo di ricorso, nella parte in cui lamenta la mancata osservanza del principio, recentemente affermato dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, Massini, Rv. 287756 – 01), secondo cui in tema di confisca nei confronti dei concorrenti nel reato, è esclusa ogni forma di solidarietà passiva e la confisca, e il sequestro ad esso finalizzato, è disposta nei confronti del singolo concorrente limitatamente a quanto dal medesimo precedentemente conseguito. Il sequestro nei confronti del ricorre è stato disposto in relazione al reato tributario di cui all’art. 3 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, di cui al capo d) - come riqualificata l’originaria 5 contestazione di violazione dell’art. 4 cit., nella qualità, ON UC, di titolare della ditta individuale e firmatario della dichiarazione fiscale della ditta individuale F.G. Luxury di ON UC, sicchè non ricorre una ipotesi di reato concorsuale, allo stato, per cui si debba applicare il principio affermato dalle citate Sezioni Unite. E', infine, manifestamente infondata la censura devoluta nel secondo motivo di ricorso posto che al ON è contestata la violazione tributaria nella qualità di titolare della ditta individuale, la F.G. Luxury di ON UC, ditta individuale che si identifica con lo stesso ricorrente, sicchè correttamente il decreto aveva disposto il sequestro in via diretta sui beni del predetto, nella qualità di titolare della ditta individuale, e in caso di incapienza per equivalente fino all’importo di € 559.955,00. 6. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 02/04/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente EM GA TO AZ