Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 07/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESARO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico Dott.ssa Sabrina Carbini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al R.G.N. 1115/2022 promossa da:
(CF: ) con il patrocinio dell'Avv. ROMEO MARIA Parte_1 C.F._1
e con elezione di domicilio presso il suo studio in Roma, Via Germanico n. 107;
-ATTORE OPPONENTE-
contro
(CF/Piva: ) con il patrocinio dell'Avv. FEDERICI PIERLUIGI CP_1 P.IVA_1
e con elezione di domicilio presso il domicilio digitale del difensore all'indirizzo pec
; Email_1
- CONVENUTO
OPPOSTO-
Oggetto: Licenza d'uso – Opposizione a Decreto Ingiuntivo
CONCLUSIONI
Per parte opponente, conclusioni come da note di trattazione scritta per l'udienza del 2.10.2024 depositate telematicamente il 25.09.2024, in particolare:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, in accoglimento della presente opposizione voglia in via pregiudiziale e di rito dichiarare
l'incompetenza territoriale del Giudice adito in favore del Tribunale di Roma, in relazione al foro generale delle persone fisiche e/o “ratione loci” ai sensi degli artt. 18 e 20 c.p.c. con conseguente declaratoria di nullità del decreto n. 232/2022 emesso li 30.03.2022 e condanna alle spese di lite che
ai crediti portati con il decreto ingiuntivo opposto, per i motivi di cui in narrativa;
nel merito in via principale, accertata e dichiarata la infondatezza e/o insussistenza e comunque la inesigibilità e non liquidità del credito vantato da parte opposta, annullare e/o revocare e/o dichiarare nulla e inefficace il decreto ingiuntivo n. 232/2022 per quanto sopra esposto respingendo le domande tutte così formulate nel ricorso per ingiunzione;
nel merito in via subordinata revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso sulla base di fatture errate e contestate e conseguentemente ridurre
l'importo oggetto di ingiunzione detraendo la somma € 8.552,68, come sopra determinata, nonché di € 2500,00 versata e non portata in detrazione e così complessivamente € 11.052,68 o in quella diversa che sarà ritenuta di giustizia;
in via riconvenzionale accogliere la domanda riconvenzionale proposta e conseguentemente condannare la società in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, a restituire al rag. per la ragioni esposte in narrativa Parte_1 la somma di € 4.568,92 o quella diversa accertata a seguito di istruttoria ultimata;
in subordine, sempre in via riconvenzionale disporre la compensazione della somma di € 4.568,92 o quella diversa accertata a seguito di istruttoria, con quanto risulterà eventualmente dovuto all'esito del giudizio in favore della società opposta. In ogni caso con vittoria delle spese di lite”.
Per parte convenuta opposta, conclusioni come da note di trattazione scritta per l'udienza del
2.10.2024 depositate telematicamente il 26.09.2024, in particolare:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in via preliminare, rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale nonché la richiesta di declaratoria di carenza di legittimazione attiva della per i motivi esposti in narrativa;
in via principale Controparte_1
rigettare la presente opposizione, anche in ordine alla spiegata domanda riconvenzionale, in quanto infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata, proposta da (C.F. Parte_1
/ P. IVA ), in 00199 ROMA (RM), Viale Eritrea n°62, avverso C.F._1 P.IVA_2 il decreto ingiuntivo n. 232/2022 (R.G. 692/2022), per una somma pari ad € 30.081,01 oltre interessi come da domanda e spese liquidate in € 1.305,00 per onorari, ed in € 286,00 per esborsi oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge oltre successive occorrende, emesso a favore della CP_1
e per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n.232/2022 (R.G. 692/2022) , condannando
[...] [...]
(C.F. / P. IVA ), in 00199 ROMA (RM), Parte_1 C.F._1 P.IVA_2
Viale Eritrea n°62 a pagare in favore della le suddette somme, per quanto CP_1
ampiamente esposto in parte narrativa;
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo n.232/2022 (R.G. 692/2022), emesso dal Tribunale di Pesaro in data 30.03.2022, accertare e dichiarare che il rag. è debitore della somma di Euro Parte_1
27.581,00 nei confronti della e, per l'effetto, condannarlo al pagamento di tale Controparte_1 somma nei confronti dell'odierna opposta. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio e con riserva di dedurre e/o produrre allegare nel corso di causa”.
Motivi della decisione
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato proponeva Parte_1 opposizione avverso decreto ingiuntivo n. 232/2022 emesso dal Tribunale di Pesaro il 30.03.2022 nel procedimento R.G. n. 692/2022 con il quale allo stesso era stato ingiunto di pagare in favore di CP_1
entro 40 giorni dalla notifica del decreto, la somma di € 30.081,01 oltre interessi come da domanda e
[...] spese di procedura come liquidate.
L'opponente eccepiva, in via pregiudiziale e di rito, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Pesaro in favore del Tribunale di Roma, considerando giudice competente quello della residenza del convenuto ai sensi dell'art. 18 c.p.c., ovvero quello del luogo in cui è sorta l'obbligazione (stipulazione del contratto); infine, deduceva di non potersi comunque applicare il criterio del luogo di domicilio del creditore di cui al combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182 c.c., non risultando liquido il credito azionato. In via preliminare,
l'opponente eccepiva, inoltre, il difetto di legittimazione attiva della in quanto società che CP_1 non avrebbe stipulato i contratti posti a base del monitorio.
Nel merito, deduceva l'infondatezza della pretesa avanzata con ricorso per decreto ingiuntivo in quanto le fatture azionate da non trovavano giustificazione sia per la mancanza di contratti allegati al CP_1 monitorio che per la non debenza delle somme portate dalle fatture stesse. L'opponente evidenziava, inoltre, che determinate clausole presenti nelle Condizioni generali di contratto (prive di sottoscrizione delle parti)
relative alla fornitura della piattaforma YO, presentavano il carattere della vessatorietà e, pertanto, la somma pretesa da , ove fondata su dette clausole, risulterebbe illegittima e non dovuta. Deduceva, inoltre, CP_1 che nella somma richiesta da non venivano conteggiati gli importi precedentemente versati dal CP_1 in conto alla propria posizione debitoria, e così per una complessiva somma di euro 2.500,00. Parte_1
Veniva, infine, avanzata domanda riconvenzionale per la ripetizione (ovvero, in subordine, per la compensazione con quanto eventualmente dovuto alla società opposta) di somme indebitamente versate a a pagamento di altre fatture, indicate in citazione. CP_1
Con comparsa di costituzione depositata il 27.09.2022 si costituiva in giudizio deducendo, Controparte_1 in via preliminare, l'infondatezza sia dell'eccezione di incompetenza territoriale che di carenza di legittimazione attiva in capo alla . CP_1
Nel merito, deduceva che tutte le fatture azionate in monitorio si riferivano a contratti in vigore tra le parti.
Sosteneva, inoltre, che la somma di euro 2.500,00 versata dal si riferirebbe a precedenti accordi, non Parte_1 disconosciuti dall'opponente, in vigore tra le parti ed a cui erano stati pertanto imputati tali pagamenti.
Evidenziava, comunque, la genericità delle causali di tali versamenti.
Sulla domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente, deduceva come certe fatture poste CP_1 alla base della stessa, come meglio indicate in atti, non fossero state azionate in fase monitoria né sarebbero riferibili al contratto di cui è causa;
evidenziava, inoltre, che l'opponente non allegava alcuna prova dell'avvenuto effettivo pagamento delle somme portate da tali fatture.
Celebrata udienza di comparizione parti, con ordinanza del 29.09.2022, depositata il 30.09.2022, ritenute allo stato infondate l'eccezione di incompetenza territoriale e l'eccezione di difetto di legittimazione attiva, e, nel merito, ritenuto che non sussistesse prova scritta né principio di prova scritta a sostegno dell'opposizione, si concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e si rinviava la causa all'udienza del
08.02.2023, cartolare, con termine sino a 2 giorni prima per note di trattazione scritta, termine successivamente modificato in 15 giorni (ordinanza del 25.10.2022).
All'esito di detta udienza, venivano concessi i termini ex art. 183 c.p.c. e rinviata la causa all'udienza del
5.07.2023, sostituita dal deposito di note scritte;
all'esito, si respingevano le richieste istruttorie articolate dall'opponente e si rinviava all'udienza di precisazione delle conclusioni del 2.10.2024, che, a seguito di istanza congiunta delle parti, veniva tenuta in forma cartolare, con termine per note sino a 3 giorni prima.
Con ordinanza emessa il 3.10.2024 veniva trattenuta la causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
L'opposizione proposta da risulta fondata solo in minima parte. Parte_1
Preliminarmente, a conferma dell'ordinanza del 29.09.2022, si ritengono non fondate le eccezioni di incompetenza territoriale e di difetto di legittimazione attiva sollevate da parte opponente.
Per quanto riguarda la prima eccezione, si vuole evidenziare che nella sentenza citata dall'opponente (SSUU
Cass. Civ. n. 17989/20169), come enunciato nella successiva pronuncia Cass. n. 36835/2022, “la preoccupazione sottostante all'intervento delle Sezioni Unite è quella di evitare che il foro sia determinato unicamente da una quantificazione operata dal creditore priva di qualsiasi riscontro probatorio, di modo non
sia più il dato oggettivo della liquidità del credito a radicare la competenza per territorio, bensì una
indicazione meramente arbitraria del creditore stesso, il quale scelga di individuare, senza qualsivoglia
riscontro, una determinata somma come oggetto della sua domanda giudiziale, con conseguente lesione anche del principio costituzionale del giudice naturale”.
Nel caso di specie, non vengono contestati i contratti posti alla base del monitorio (sottoscritti il 31.10.2018 e
9.01.2019); non vengono neppure specificatamente contestate le fatture relative a tali contratti (ad eccezione di quelle emesse dalla società dopo la disdetta dei relativi servizi) né vengono mosse specifiche doglianze circa gli importi ivi riportati. Sussistendo, quindi, un titolo su cui tali fatture sono state emesse, le obbligazioni pecuniarie oggetto di causa possono essere reputate come liquide, con l'attrazione della controversia presso il foro del creditore, a prescindere da ulteriori valutazioni nel merito. Come infatti specificato dalla Corte nella pronuncia sopra citata:
“il collegamento tra il giudice e la controversia si determina in base alla domanda;
ciò comporta che i criteri di applicazione dell'art. 20 c.p.c. vanno desunti a prescindere dalla fondatezza della domanda, senza che
abbiano, a tal fine, rilevanza le contestazioni formulate dal convenuto e le diverse prospettazioni dei fatti da
esso avanzate, dovendosi tenere separate le questioni concernenti il merito della causa da quelle relative alla competenza”.
In relazione alla eccezione di difetto di legittimazione attiva della si evidenzia che il CP_1 contratto posto alla base del monitorio vede come parte contraente la società opposta.
Si evidenzia, peraltro, che tutte le fatture azionate nel monitorio sono state emesse dalla medesima società e che nessuna contestazione circa tale asserita carenza di legittimazione è stata mai eccepita dall'opponente in sede di contestazioni sollevate via mail ovvero in sede di definizione del piano di rientro della propria situazione debitoria.
Nel merito, parte opponente contesta il credito ingiunto per mancanza dell'allegazione degli accordi contrattuali a base delle fatture azionate. Fatture che vengono contestate anche in relazione all'importo dalle stesse portato.
In punto alla mancata allegazione dei contratti, si evidenzia preliminarmente che detti contratti non richiedono la forma scritta. Ad ogni modo, la sussistenza di diversi e numerosi rapporti contrattuali è stata rilevata dalla stessa opponente che, in atti, evidenzia di aver intrattenuto diversi rapporti contrattuali con la sin CP_1 dal 2014 (si consideri quanto dedotto in atto di citazione e nelle successive memorie istruttorie). Tale circostanza si deduce anche dall'esame delle numerose fatture in atti, sia esse depositate in monitorio che dall'opponente, in cui, nella sezione “Accordo/AA”, viene fatto esplicito richiamo a vari e diversi accordi contrattuali.
Peraltro, non è mai stata messa in dubbio non solo la sussistenza di rapporti contrattuali tra le parti, ma nemmeno l'effettiva erogazione da parte della delle prestazioni e dei servizi di cui alle fatture. CP_1
Per quanto riguarda, invero, le specifiche doglianze di parte opponente relative ai costi dei servizi prestati,
esaminate le comunicazioni via mail/pec intervenute tra il e , comunicazioni su cui Parte_1 CP_1
l'opponente fonda le proprie doglianze, si rileva quanto di seguito.
In tali comunicazioni non si rinviene alcuna contestazione precisa e puntuale diretta e relativa alle fatture azionate in monitorio.
Unico aspetto su cui il chiede meri chiarimenti, senza peraltro avanzare, anche in merito a ciò, Parte_1 formali contestazioni, è la voce relativa al cd contributo amministrativo di cui alla sola fattura n. 14691/2017
(fattura peraltro non azionata nel monitorio). Detti chiarimenti venivano richiesti con mail del 24.05.2017 (doc.
7) e del 15.02.2018 (doc. 15) e successivamente reiterati in modo generico. Come generica appare la richiesta di spiegazioni in punto al costo relativo alla conservazione di servizi, voce non meglio specificata e su cui non viene offerta alcuna allegazione. Non si rinviene, quindi, una specifica e puntuale contestazione della debenza di tali voci di costo ovvero di tali servizi, essendo stati solamente richiesti chiarimenti al riguardo.
In aggiunta, si evidenzia che altre fatture (prodotte dalla stessa opponente al doc. 14) presentavano la voce del cd contributo amministrativo, fatture su cui tuttavia l'opponente non ha sollevato alcuna doglianza (se non in sede del presente giudizio con la spiegata domanda riconvenzionale). Fatture che, non contestate nei suddetti termini, sono state invero oggetto di un piano di rientro concordato tra la e (come da CP_1 Parte_1 mail del 10.12.2018 (doc. 16 e 17). Neppure in occasione della definizione di tale accordo veniva evidenziata alcuna illegittimità degli importi e/o costi delle fatture ivi considerate.
Peraltro, nemmeno nelle successive comunicazioni del 2021 relative ad altra situazione debitoria del Parte_1
(vedasi doc. 11), con cui il si mostrava disponibile a concordare un (ulteriore) piano di rientro con Parte_1
, venivano sollevate specifiche doglianze sui punti sopra esaminati. CP_1
Nelle comunicazioni versate in atti non si rinvengono, nemmeno, precise contestazioni sulle maggiorazioni, di cui si duole l'opponente, relative alle fatture n. 4304/2019 e n. 3988/2020.
Ad ogni modo, tale pretesa maggiorazione dei costi non può desumersi dall'esame della fattura n. 13635/2015, presa dall'opponente come base di raffronto per le fatture emesse negli anni successivi per il medesimo servizio. Si evidenzia, infatti, che nelle fatture n. 4304/2019 e n. 3988/2020 sono ricomprese voci relative ad altri rapporti contrattuali (si vedano i richiami di cui alla sezione: “Accordo/AA”) e quindi ad altri servizi,
senza che siano indicate le rispettive e specifiche voci di costo. Non essendo indicate le voci di costo per ogni singolo servizio prestato ed in mancanza di qualsivoglia allegazione sul punto, non è possibile calcolare la precisa incidenza dei servizi di cui ai diversi contratti richiamati nelle fatture e scindere dall'importo totale dei vari documenti quanto imputabile ai servizi relativi al contratto del 2015 e quanto, invero, relativo agli altri accordi. Non è quindi possibile verificare una eventuale indebita maggiorazione del costo applicato per il servizio in questione.
Rilevato quanto sopra, ciò che invero emerge dalla corrispondenza in atti è la sussistenza di una situazione debitoria del con l'odierna opposta, esplicitamente riconosciuta dallo stesso. Emerge, inoltre, la Parte_1 volontà dell'opponente di risolvere detta posizione con il raggiungimento di un piano di rientro concordato con l'opposta. Si considerino in particolare le mail/pec del 23.03.2021: “comunico di aver parlato con… in merito alla mia situazione debitoria e ci stiamo accordando per il rientro”; 06.05.2021: “ho parlato più volte con i vostri incaricati facendo presente la mia disponibilità di rientro di € 500,00 mensili…”; del 26.11.2021.
Situazione che veniva ammessa dallo stesso anche in sede di comunicazione di disdetta del Parte_1
12.06.2020 (“Sarà mia cura definire la situazione debitoria, considerando con la vostra amministrazione un adeguato piano di rientro” doc. 10). Comunicazioni tutte con cui il riconosce una situazione debitoria e manifesta la propria disponibilità Parte_1
a concordare un rientro di tale debito. Non vengono, invero, sollevate eccezioni di sorta sulla debenza di determinati e specifici importi.
Tanto rilevato, l'opponente non ha assolto all'onere probatorio, sullo stesso incombente, di provare i fatti impeditivi del diritto azionato e gli elementi di supporto alle proprie contestazioni.
Fermo quanto sopra, non sono, invero, dovuti gli importi portati dalle fatture n. 13879 del 29.01.2021 (su kit connettore YO del 31.10.2018) e n. 16943 del 15.03.2021 (su pacchetto YO del 9.01.2019).
Parte opponente contesta specificatamente tali fatture in quanto indebitamente emesse a seguito di comunicata disdetta. Al documento n. 10 parte opponente deposita, sul punto, propria missiva del 12.06.2020, inviata via pec all'opposta in data 15.06.2020, con cui veniva comunicata “disdetta del contratto in essere relativo al software VIA LIBERA GESTIONE CONTABILE e DICHIARATIVI nel rispetto dei termini contrattuali di recesso. Fermo rimanendo i contratti ON LINE e FATTURE IN CLOUD.IT”. Pt_2
L'opponente sostiene, quindi, che, a seguito della disdetta del richiamato software, veniva meno ogni utile funzione del connettore YO, definita quale piattaforma di scambio per acquisizione automatica delle fatture elettroniche dall'Agenzia delle Entrate al programma di contabilità.
Nonostante la mancanza di un richiamo specifico anche agli accordi del 31.10.2018 e 9.01.2019, si ritiene che la disdetta sia riferibile anche a tali contratti.
Sul punto, si rileva che l'opposta non ha sollevato contestazione circa tale disdetta: non ha eccepito alcunché sulla riferibilità della stessa, oltre che al programma di contabilità, anche al servizio relativo al connettore
YO, come sostenuto dalla opponente;
non contesta neppure l'assunto dell'opponente per cui, disdettato il programma contabilità, il servizio YO non svolgesse, nei fatti, alcuna utile funzione;
nulla viene sollevato,
infine, circa il rispetto dei termini di disdetta (disdetta che, lette le condizioni contrattuali richiamate dagli accordi in atti, per i servizi YO deve avvenire sei mesi prima della scadenza - ovvero 31 dicembre dell'anno di sottoscrizione o del successivo anno a seguito di rinnovo automatico).
Pertanto, si ritiene che il recesso sia stato validamente esercitato anche per i servizi connettori YO (procedura
Vialibera). Ne consegue la non debenza di quanto portato dalle fatture emesse successivamente al periodo di efficacia di tale recesso, ovvero successivamente al 31.12.2020 (fatture n. 13879 del 29.01.2021 di € 185,38 e n. 16943 del 15.03.2021 di € 734.20) e, così, della complessiva somma di € 919,58.
Risulta, invero, dovuto quanto portato dalla fattura n. 13878 del 29.01.2021: tale fattura si riferisce, infatti, al servizio “pacchetto di fatturazione Cloud”, servizio esplicitamente escluso dalla disdetta, come emerge dalla stessa missiva del 12.06.2020. Fattura contro cui, peraltro, parte opponente non muove in atti una specifica contestazione.
Sono da respingersi le doglianze mosse da parte opponente relative all'omessa detrazione dall'importo di quanto richiesto in monitorio del versamento di € 2.500,00 effettuato dal come rientro della propria Parte_1 posizione debitoria. Si ribadisce, sul punto, quanto già rilevato in ordinanza del 29.09.2022. Tali versamenti hanno come unica causale “in conto situazione debitoria” ovvero “in conto esposizione debitoria”. Non si rinviene, invero, alcun riferimento a specifiche fatture, contratti o servizi.
In corso di causa, peraltro, non è stata data ulteriore prova di una loro certa imputazione ad importi relativi alle fatture di cui al monitorio. Inoltre, i paritari depositati dall'opposta, seppur atto di parte, confermano la non imputazione di detti importi alle fatture di cui è causa.
Non è quindi dato sapere, con certezza, a quali esposizioni debitorie possano essere riferiti tali versamenti, considerando, tra l'altro, che tra le parti sono intercorsi diversi rapporti contrattuali (come dedotto dalla stessa opponente e come emergente dall'esame delle fatture in atti, relative alla prestazione di diversi e svariati servizi).
Da ultimo, l'opponente solleva la natura vessatoria di certe clausole (meglio indicate in atti) contenute nelle
Condizioni Generali del contratto relativo alla piattaforma Aygo.
Si rileva, sul punto, che dai contratti depositati in atti non emerge una sottoscrizione specifica relativa a dette clausole. Tuttavia, in considerazione di tutto quanto sopra rilevato, le clausole contrattuali richiamate non sono incidenti su quanto richiesto da quelle fatture ritenute validamente azionate con il monitorio.
Tanto rilevato, è dovuto il pagamento della totalità delle fatture azionate con il monitorio, ad eccezione delle sole fatture n. 13879 del 29.01.2021 di € 185,38 e n. 16943 del 15.03.2021 di € 734.20 in quanto, queste ultime, emesse successivamente alla disdetta dei contratti ad esse relativi. Pertanto, è dovuto il complessivo importo di € 29.161,43 (€ 30.081,01 - € 919,58).
Sulla domanda riconvenzionale.
La pretesa dell'opponente avanzata con domanda riconvenzionale non merita accoglimento.
Parte opponente chiede la restituzione ovvero, in subordine, la compensazione di quanto eventualmente dovuto alla , di quanto pagato a fronte di fatture indicate in atti, fatture altre e diverse rispetto a quelle CP_1 azionate nel monitorio da CP_1
In primis, in punto alla quantificazione dell'importo che parte opponente sostiene indebitamente pagato alla
, si evidenzia una discrepanza tra quanto indicato in atto di citazione (ove viene indicata la somma CP_1 di euro 4.711,22) e nei successivi scritti (somma indicata in euro 4.568,92), senza peraltro che venisse offerto alcun chiarimento in ordine a tale differenza. Egualmente dicasi in relazione alle fatture che parte opponente assume essere state indebitamente pagate ovvero pagate per un importo maggiorato (in atto introduttivo: fattura n. 14691/2017, n. 1708/2018, n. 3307/2016, n. 14692/2017, n. 444/2018 e n. 41565/2018; in memoria I
termine, invece, vengono richiamate solo tre delle fatture appena riportate – ovvero la fattura n. 14691/2017,
n. 1708/2018 e n. 3307/2016 - e vengono indicate due ulteriori fatture non menzionate precedentemente -
ovvero la fattura n. 3307/2015 e n. 4445/2018). Inoltre, fra i documenti allegati dalla opponente nonché fra quelli allegati nella perizia di parte di cui al doc. 19, non si rinviene né la fattura n. 41565/2018 né la n. 3307/2015 (quest'ultima, peraltro, non viene nemmeno mai menzionata nel prospetto di parte ora richiamato).
Vi è quindi incertezza su quali fatture siano effettivamente oggetto di contestazione da parte del Parte_1
Evidenziato ciò, l'opponente non produce i contratti relativi alle fatture contestate. Viene prodotto il solo
“contratto di fornitura licenza e servizi” del 10.10.2014 (doc. 4). Tuttavia, esaminate le fatture contestate, in esse non si rinviene alcuno specifico riferimento a tale contratto.
In relazione al più volte richiamato contratto relativo all'acquisto di software per la gestione della contabilità del 2015, viene allegata solamente la fattura n. 13635 del 31.1.2015.
Pertanto, non essendo stati prodotti i diversi contratti su cui traggono origine le fatture contestate, ogni valutazione circa una eventuale non debenza/aumento di determinati costi dei servizi offerti risulterebbe meramente ipotetica e priva di fondamento e riscontro.
Una siffatta carenza probatoria non può essere superata dalle comunicazioni, allegate in atti, inviate via mail dal alla . Chiedere chiarimenti circa l'importo portato da fatture o relativo a determinati Parte_1 CP_1 servizi, senza peraltro specifici riferimenti ai contratti sottostanti, non rende di per sé illegittimo l'oggetto della contestazione, senza che sia fornito un dato certo (contratto) da cui trarre le eventuali deduzioni sul punto.
Per inciso, parte opponente, che in atti deduce come più volte abbia chiesto invano alla la CP_1 consegna degli accordi tra gli stessi intercorrenti, non ha avanzato, in corso di causa, nessuna richiesta di esibizione della documentazione contrattuale ex art. 210 c.p.c.
Ad ogni modo, non sopperisce alla mancata allegazione dei contratti la relazione di parte (documento di formazione prettamente unilaterale) di cui al doc. 19. Relazione che è comunque da disattendere per quanto attiene alle risultanze in essa indicate, come si specificherà qui di seguito.
In via generale, si rileva che detta relazione è stata redatta, come si legge nella perizia medesima (pag. 2),
senza esaminare il contratto della contabilità e dei dichiarativi fiscali, contratto su cui invero si basano gran parte delle fatture ivi esaminate.
Andando poi ad analizzare le considerazioni ivi svolte, punto per punto emergono numerose imprecisioni ovvero formulazioni meramente valutative.
Così, per quanto attenente alle considerazioni fatte sul contributo amministrativo, esaminate le fatture richiamate nel prospetto di cui alla pag. 5, non si rinvengono voci di costo specifiche per i servizi prestati né
per il cd. contributo amministrativo. Risultano, pertanto, arbitrari gli scorpori come operati dal tecnico, in assenza di qualsivoglia giustificativo sul punto.
Sulle considerazioni svolte sul servizio relativo alla “conservazione sostitutiva”, di cui al contratto stipulato dalle parti nel 2014, si rileva un errore di fondo che ha falsato le risultanze a ciò inerenti. Il tecnico, infatti, fa discendere dall'inciso presente nel contratto, e riportato in perizia (pag. 3), “ordinando l'attivazione del servizio, si acquista automaticamente anche il servizio di conservazione sostitutiva” la non debenza della somma di € 180,00 +Iva richiesta da in varie fatture ivi esaminate. Invero, dalla compiuta lettura CP_1 del contratto, e prendendo in considerazione anche il proseguo della frase appena citata (“Non è prevista la possibilità di acquistare solo il lotto di trasmissione senza conservazione sostitutiva”), è evidente che il dettato contrattuale volesse stabilire l'impossibilità di attivare il servizio senza acquistare anche l'archiviazione sostitutiva. E ciò emerge sia dalla stessa impaginazione del contratto, ove tali diciture sono inserite immediatamente sotto la parte relativa all'attivazione e sopra la sezione relativa agli altri servizi e canone, nonché dalla effettuata scelta dei contraenti della specifica tipologia di archiviazione da applicare.
Pertanto, lo scorporo operato dal tecnico di euro 180,00 risulta del tutto errato, in quanto costo contrattualmente previsto. Ad ogni modo, la fattura n. 1708 del 28.02.2018, oggetto di tale ultima contestazione, esaminati i riferimenti contrattuali in essa riportati (“arcfatpa-1”), non si può ritenere riferita al citato contratto del 2014, non sussistendo dati ed elementi che possano supportare tale collegamento e non essendo stato argomentato alcunché sul punto.
Infine, risulta del tutto arbitrario quanto dedotto in merito alle presunte maggiorazioni applicate alle fatture contestate relative al software contabilità, il cui contratto, si ripete, non è stato prodotto (2015). L'esame del perito si basa esclusivamente sulla fattura n. 13635/2015, presa quale base di raffronto. Invero, non avendo il testo contrattuale, non è dato sapere se, nei fatti, fossero stati previsti degli aumenti o adeguamenti dei costi tali da giustificare discrepanze degli importi richiesti.
Pertanto, non è stata provata la sussistenza del credito vantato da parte opponente in sede di domanda riconvenzionale.
In considerazione di quanto esposto e motivato sopra, si ritiene che la pretesa azionata da parte opponente con domanda riconvenzionale sia del tutto generica e non supportata da alcuna prova. Ne consegue il rigetto della domanda.
Si ritiene assorbita la questione sollevata sull'effettivo pagamento delle fatture oggetto di riconvenzionale.
Si conferma il rigetto delle richieste istruttorie avanzate da parte opponente, vista la mancanza di allegazione di documenti fondanti le proprie contestazioni e la propria domanda avanzata in riconvenzionale, non potendo la Ctu sostituirsi all'onere probatorio delle parti.
Le spese di lite si compensano stante la soccombenza reciproca parziale;
le spese del monitorio si pongo a carico dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pesaro, in persona del Giudice Dott.ssa Sabrina Carbini, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
-in parziale accoglimento dell'opposizione proposta, revoca il Decreto Ingiuntivo n. 232/2022 emesso dal Tribunale di Pesaro il 30.03.2022 nel procedimento R.G. 692/2022;
-condanna al pagamento in favore della della complessiva somma di € Parte_1 CP_1
29.161,43, oltre interessi come da domanda;
-rigetta la domanda riconvenzionale proposta da di restituzione/compensazione dell'importo Parte_1 di € 4.568,92;
-compensa le spese di lite e pone a carico di le spese del monitorio. Parte_1
Così deciso in data 7.1.25
Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Carbini