Sentenza 20 dicembre 2006
Massime • 1
In materia di prevenzione del fenomeno del riciclaggio di "denaro sporco", la disposizione incriminatrice di cui all'art.2, comma secondo della legge n. 197 del 1991, come integrata dall'art. 4, comma secondo del D.Lgs. n. 374 del 1999, non è norma penale in bianco, in quanto per l'attività di commercio, compresa l'importazione e l'esportazione, di oggetti preziosi, è espressamente prevista l'estensione degli obblighi di identificazione della clientela e di registrazione delle operazioni, e l'inosservanza di tali obblighi risulta sanzionata penalmente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/12/2006, n. 7952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7952 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 20/12/2006
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 1528
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CULOT Dario - Consigliere - N. 017672/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL CO N. IL 03/08/1949;
avverso SENTENZA del 16/12/2005 TRIBUNALE di VITERBO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORRADINI GRAZIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FEBBRARO Giuseppe, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;
Udito il difensore avv. DIDDI Alessandro, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 16.12.2005 il giudice monocratico del Tribunale di Viterbo ha assolto IC SC perché il fatto non costituisce reato dalla contravvenzione di cui alla L. n. 197 del 1991, art. 2, integrata con il D.Lgs. n. 374 del 1999, per avere omesso, quale responsabile della società "Gioielli di IC CO, di identificare ed annotare nel registro previsto dal R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 127 i nominativi dei soggetti acquirenti esteri che avevano corrisposto danaro contante superiore ad Euro 12.500,00 per gli acquisti di oggetti preziosi (orologi Rolex) avvenuti nel 2002 e nel 2003.
Il IC risultava avere tenuto regolarmente il registro di acquisto di oggetti preziosi usati, mentre, quanto al registro relativo agli acquirenti di oggetti preziosi di valore superiore ad Euro 12.5000,00 era emerso che lo aveva tenuto nel 2.000, lo aveva poi sospeso ed aveva provveduto nuovamente alla sua compilazione dopo la verifica della Guardia di Finanza e quindi dopo l'accertamento dei fatti contestati.
Il IC si era difeso sostenendo che aveva accertato, anche tramite il messaggio ricevuto il 9.11.1999 dal Presidente della Federazione Nazionale Dettaglianti Orafi, che la disposizione sulla identificazione e sulla tenuta del registro, nel caso di oggetti nuovi, non era applicabile per mancanza del Decreto Attuativo di cui al D.Lgs. 25 settembre 1999, n. 374, art. 4 e che comunque la normativa di cui al D.Lgs. n. 374 cit. era incostituzionale per il superamento del termine biennale previsto dalla legge - delega. Il Tribunale ha disatteso la tesi principale del ricorrente rilevando che la illegittimità costituzionale poteva attenere al contenuto della normativa delegata e non anche ai limiti temporali dell'esercizio della delega, non rilevando poi neppure la distinzione fra gioielli nuovi ed usati poiché la normativa antiriciclaggio aveva per oggetto il contrasto della circolazione di capitali di eventuale provenienza illecita e non di oggetti preziosi, in relazione ai quali il gioielliere ben avrebbe potuto, pur in mancanza del regolamento attuativo circa le modalità identificative della clientela e della registrazione, identificare l'acquirente estero in base al passaporto, come aveva fatto in precedenza, e quindi registrare la operazione ai sensi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 247 (reg. T.U.L.P.S.) che richiama il R.D. 18 giugno 1931, n.773, art. 128 anche relativamente al commercio di oggetti preziosi non usati;
ha invece assolto l'imputato per difetto di dolo in conseguenza delle difficoltà interpretative connesse anche alla circostanza che il Presidente della Federazione Nazionale di categoria aveva comunicato che la disposizione non era applicabile. Ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato lamentando: violazione di legge per avere la sentenza impugnata fatto applicazione del D.Lgs. n. 374 del 1999 che costituiva una norma penale in bianco non perfezionata, per non avere il legislatore determinato il comportamento sanzionabile concretamente con il regolamento previsto dall'art. 4, comma 8; violazione dell'art. 74 Cost. (rectius 76), in relazione alla L. 6 febbraio 1996, n. 52, art.15, comma 1, per essere stato il D.Lgs. delegato n. 153 del 1997 e
D.Lgs. delegato n. 374 del 1999 emanati dopo la scadenza del tempo massimo rispettivamente di uno e di due anni previsti dalla legge di delega.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Quanto al secondo motivo di ricorso, il cui esame è preliminare in quanto il mancato rispetto dei limiti temporali della delega legislativa da parte del governo determinerebbe la illegittimità costituzionale della legge delegata, la tesi del ricorrente è erronea poiché la Legge Parlamentare di delega 6 febbraio 1996, n. 52, art.
1 - legge comunitaria 1994 (recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee) prevedeva, ai commi 1 e 2, i termini di un anno e di un anno e sei mesi per la delega iniziale, e poi, ai commi 4 e 5, che entro due anni dalla entrata in vigore della Legge di delega il Governo potesse emanare disposizioni integrative e correttive mediante deliberazione da trasmettere alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica perché su di esso fosse trasmesso il parere delle commissioni competenti, con una ulteriore proroga di novanta giorni qualora il parere delle Commissioni non fosse stato tempestivamente espresso. Orbene, il rispetto di tale procedura ed in particolare dei termini previsti dalla Legge di delega è "certificato" dal Decreto delegato n. 153 del 1997 concernente la integrazione della attuazione della Direttiva CEE in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita (nel cui preambolo si dà atto che, in applicazione della L. n. 52 del 1996, art. 15, comma 1, lett. b, è stata adottata la deliberazione del
Consiglio dei Ministri nella riunione del 21 febbraio 1997, che sono stati acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera e dei Senato e che quindi è stata adottata la seconda deliberazione del Consiglio dei Ministri), ma anche dal successivo D.Lgs. 25 settembre 1999, n. 374, recante estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ad attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma della L. 6 febbraio 1996, n. 52, art. 15. Anche nel preambolo di tale secondo decreto legislativo, infatti, dopo il richiamo alla legge comunitaria per il 1994 ed alla previsione (art. 15, comma 1) della formazione o della integrazione dell'elenco delle attività particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, da attuare con due o uno o più decreti legislativi da emanare entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo della delega, si dà atto della preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 9 giugno 1999 (e quindi entro due anni dalla entrata in vigore del decreto attuativo della delega realizzata con il D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 153 e con il successivo D.Lgs. 26 agosto 1998, n. 319
recante riordino dell'Ufficio italiano dei cambi), dei conseguenti pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera e del Senato e quindi della seconda deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 17.9.1999, da cui è scaturito il D.Lgs. 25 settembre 1999; il tutto nel pieno rispetto, quindi, dei termini di cui alla delega legislativa, che era scandita con modalità più complesse di quelle indicate dal ricorrente, attraverso la previsione di un primo termine per l'esercizio della delega, di un secondo termine per la emanazione di disposizioni integrative e di ulteriori proroghe all'interno delle singole deleghe.
Quanto poi al primo motivo di ricorso, non è ugualmente vero che la disposizione incriminatrice di cui alla L. 5 luglio 1991, n. 197, art. 2, comma 1, come integrata dal D.Lgs. n. 374 del 1999, fosse una norma penale in bianco, per non avere il legislatore emanato il regolamento attuativo previsto dall'art. 4, comma 8, dello stesso Decreto.
Per la attività che qui interessa (commercio, compresa la importazione e la esportazione, di oggetti preziosi, indicata nel D.Lgs. n. 374 del 1999, art. 1, lettera H), art. 4, comma 2, del suddetto decreto legislativo ha infatti previsto la estensione degli obblighi di identificazione e di registrazione, disciplinati dal D.L. 15 dicembre 1979, n. 1979, art. 13, commi 1, 2, 3 e 4 convertito con modificazioni nella L. 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dalla legge n. 197 del 1991, art. 2 ed, al comma 3, sempre per la attività che qui interessa, ha disciplinato specificamente le modalità attuative degli obblighi di identificazione dei clienti e di registrazione delle operazioni "integrando i dati richiesti in applicazione del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, artt. 119, 120, 128 e 135 e quelli del relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 6 maggio 1940 n. 635". Su tale disciplina, già completa, non influiva il regolamento previsto dal comma 8 con riguardo alle modalità di identificazione della clientela e dei rapporti con essa trattenuti, anche con riferimento alle ipotesi di frazionamento e alla individuazione di dati ulteriori rispetto a quelli richiesti dalle disposizioni contenute nel presente Decreto e nella L. n. 197 del 1991 e alle modalità della loro tenuta, che avrebbe potuto comportare ulteriori obblighi di registrazione ma non anche escludere quelli già compiutamente esistenti ed altrettanto compiutamente disciplinati. D'altronde lo stesso ricorrente aveva provveduto alla registrazione negli anni precedenti e vi ha poi provveduto, dopo la denuncia, senza che fosse intervenuta alcuna modifica normativa, il che dimostra che la registrazione era, non solo possibile, ma altresì disciplinata, anche se il ricorrente è stato indotto ad omettere la registrazione per un limitato periodo dalla interpretazione della norma offerta dalla associazione di categoria e proprio per questo motivo è stato prosciolto per insussistenza dell'elemento psicologico del reato. Il ricorso deve essere pertanto respinto in quanto infondato sotto tutti i profili addotti, con le conseguenze di legge in punto di spese (art. 616 c.p.p.).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso è condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2007