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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 27/10/2025, n. 2169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2169 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione civile
In persona del dott. Aleardo Zangari Del Prato, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa avente n. 2388/2020 R.G.A.C., promossa da:
(P.I. , in persona dei Commissari Straordinari e Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t, elettivamente domiciliata in , alla Via Vinicio Cortese, n. 25, presso lo Studio dell'avv. Rosa Parte_1
SA NE GL (C.F. , che la rappresenta e difende, come da procura C.F._1 allegata in atti;
- DEBITORE OPPONENTE -
C o n t r o
(P.I. , “in persona del Presidente del C.d.A. e legale rappresentante Dott. Controparte_1 P.IVA_2
, con sede legale in Milano, alla Via San Prospero, n. 4, , e per essa la mandataria Controparte_2 [...]
(P.I. ), in persona del legale rapp.te p.t. , con sede in Roma, alla CP_3 P.IVA_3 Controparte_4
Via Eufemiano, n. 8, giusta procura del 27.11.2019 a rogito del Notaio (Rep. n. 44029 Racc. n. Persona_1
13796), rappresentata e difesa dalla (P. IVA e per essa dall'Avv. Controparte_5 P.IVA_4
NC NO (C.F. , giusta procura in calce alla “Comparsa di costituzione e C.F._2 risposta” del 4.01.2021, ed elettivamente domiciliata presso la stessa in Roma, largo Arrigo VII, n. 4”;
- CREDITRICE OPPOSTA – avente ad oggetto: opposizione a precetto, sulle seguenti.
C o n c l u s i o n i
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 28.1.2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note scritte fino alla stessa data, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e
52 della L. n. 69/2009, si omette di dar conto dello svolgimento delle fasi processuali della lite se non per gli stretti contenuti delle posizioni assunte reciprocamente dalle parti in giudizio.
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' , nella spiegata Parte_1 qualità, evocava in giudizio, dinanzi al Tribunale di Catanzaro, la epigrafata società, per vedersi accogliere le seguenti conclusioni: “in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo per i gravi motivi espressi in premessa;
nel merito, dichiarare che l'opponente nulla deve pagare nei confronti degli opposti in virtù dei motivi sopra spiegati;
conseguentemente dichiarare l'inefficacia del precetto notificato in data 11.06.2019; condannare l'opposto alla refusione delle spese diritti ed onorari di causa oltre Iva e Cap”.
Esponeva, in particolare, la parte debitrice precettata :
- che con atto di precetto notificato in data 11.06.2020 la le intimava il pagamento della Controparte_1 complessiva somma di euro 4.780,69, di cui € 3.379,81 quale sorte capitale ed il resto quali interessi, spese e relative competenze, in forza di decreto ingiuntivo n. 52/19 (RG n. 5172/18), notificato in data 25.01.2019;
-che stante la mancata opposizione nei termini di legge, in data 29.07.2019, sul suddetto provvedimento monitorio veniva opposta la formula esecutiva ed il relativo credito ceduto dalla in favore della CP_6 con atto di cessione del 29.06.2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n.79 Controparte_1 del 06.07.2019;
-che l' rifiutava la cessione del credito de quo con nota prot. n. 86866 del Parte_1
24.07.2019, in conformità con quanto prescritto dall'art. 106 co. 13 Codice degli Appalti Pubblici che prevedeva la possibilità, per le amministrazioni pubbliche, di rifiutare la cessione, previa comunicazione da inviare entro 45 giorni dalla cessione;
- che la stessa circolare n. 29 del Mef dell'8.10.2009 richiedeva l'espressa accettazione della cessione dei crediti da parte del debitore ceduto sicché nel caso di specie “dovevasi ritenere che la Pubblica
Amministrazione interessata avesse regolarmente rifiutato la effettuata cessione, con la conseguenza che
“nessun credito poteva essere vantato dalla che non aveva alcun titolo per intimare il Controparte_1 pagamento all' ”. Parte_2
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva la società precettante, la quale, nel resistere alle avverse deduzioni, che reputava del tutto infondate, instava per il rigetto dell'opposizione e della connessa istanza di inibitoria, domandando, per l'effetto, la conferma della legittimità ed efficacia dell'atto di precetto impugnato, oltre alla condanna della controparte alla refusione delle spese processuali, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Deduceva a tal fine, parte precettante, che la cessione del credito oggetto di lite (che costituiva la parte residuale della posta creditoria portata dal sopra indicato titolo esecutivo, per effetto di un intervenuto pagamento parziale ad opera della stessa ) era avvenuta ai sensi della normativa sulle Parte_2 cartolarizzazioni (L. n. 130/1999 e ss. mod. e integrazioni), la quale disponeva, con riguardo alle cessioni effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione, la disapplicazione degli artt. 69 e 70 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, nonché delle altre disposizioni che richiedevano formalità diverse o ulteriori rispetto a quelle prescritte della stessa legge.
Ciò che deponeva per la natura speciale e derogatoria della disciplina sulle operazioni di cartolarizzazione rispetto alle disposizioni di cui al codice degli appalti.
Alla luce di tali considerazioni concludeva, dunque, come in epigrafe. La causa, istruita esclusivamente su base documentale, registrava, ad opera del Tribunale, in diversa composizione fisica, l'accoglimento della richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato, sicché, all'udienza del 28.1.2025, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., veniva, su richiesta degli stessi contendenti, trattenuta dallo scrivente, in decisione, all'esito del decorso dei termini ordinari, concessi per lo scambio degli atti defensionali conclusivi.
L'opposizione è infondata e pertanto non merita di essere accolta.
Non possono che condividersi appieno le deduzioni articolate dalla parte creditrice, fin dalla sua costituzione, il cui contenuto e sviluppo sono qui da intendersi integralmente riportati e trascritti.
Ed infatti, nel caso di specie, essendo la cessione dei crediti all'odierna opposta avvenuta nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione, non vi è spazio per l'applicazione della norma invocata, per converso, dall'opponente poiché il rapporto è regolamentato dalla L. n. 130/1999, alla quale è riconosciuta natura speciale sia rispetto alla disciplina sulle cessioni ordinarie prevista dal Codice civile, che in riferimento alla sopravvenuta disciplina afferente al Codice degli appalti.
L'art. 4, L. n. 130/1999 richiede che della cessione, ai fini dell'opponibilità, sia dato avviso mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
il co. 4 bis dello stesso articolo dispone che alle cessioni effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione non si applicano gli artt. 69 e 70 del r.d. 18 novembre 1923, n.
2440, nonché le altre disposizioni che richiedano formalità diverse o ulteriori rispetto a quelle della presente legge. Dell'affidamento o trasferimento delle funzioni di cui all'art. 2, comma 3, lett. c), a soggetti diversi dal cedente, è dato avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale nonché comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alle pubbliche amministrazioni debitrici.
Ne deriva, pertanto, che, a fronte di una operazione di cartolarizzazione dei crediti, ritualmente effettuata, nessun altro adempimento formale è richiesto, ed è espressamente esclusa l'accettazione del debitore ceduto.
Tali conclusioni sono state suffragate dalla recente giurisprudenza amministrativa: “non può condividersi la tesi secondo cui la norma del nuovo codice degli appalti (art. 106 comma 13 del d.lgs. 50/2016) avrebbe abrogato implicitamente la norma recata del comma 4-bis dell'art. 4 della L. 130/1999 in quanto successiva, poiché la norma in questione è meramente riproduttiva della precedente disposizione recata dall'art. 117 del
d.lgs. n. 163/06 che era ad essa antecedente. Neppure risulta convincente la tesi secondo cui la norma del codice degli appalti prevarrebbe, in base al principio di specialità, sulla disposizione recata dall'art. 4, comma bis, della L. 130/1999, in quanto tale disposizione si appalesa speciale rispetto alla disciplina codicistica, mentre la norma recata dal comma 4-bis dell'art. 4 cit. è norma speciale rispetto a tutte le disposizioni che disciplinano le formalità per la cessione dei crediti, con la conseguenza che l'art. 106, comma
13, del d.lgs. 50/2016, che richiama le sole “cessione dei crediti” e non contiene un espresso riferimento alla
“cartolarizzazione” è inapplicabile, essendo prevalente la disciplina speciale recata dall'art. 4, comma 4- bis, della L. 130/1999” (Sent. C.d.S. n. 5562/2020). Ciò che conduce, alla luce di quanto finora esposto ed accertato, e nell'assenza di alcuna contestazione, ad opera della parte debitrice, in ordine alla sostanziale dovutezza del credito pretesa, oltre che al quantum debeatur, al rigetto dell'avanzata, odierna, opposizione.
Il regime delle spese segue il criterio della soccombenza e trova ristoro come da dispositivo facendo riferimento ai valori medi di cui alla vigente disciplina regolamentare, applicati in stretta correlazione con il valore della controversia e con tutte le fasi in cui si è articolato il giudizio (che, per come chiarito di recente dalla Suprema Corte, comprende anche gli onorari per la fase istruttoria e/o di trattazione pur in assenza di vere e proprie attività probatorie : cfr. Ordinanza n. 25711 del 19.09.2025), operandone infine la distrazione in favore dell'avv. NO (difensore di parte creditrice), che si è qualificato espressamente anticipatario ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione proposta dall' , e per l'effetto, dichiara Parte_1 legittimo ed efficace l'atto di precetto per cui è causa;
2. Condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite che, determinate in complessivi € 2.500,00, oltre al rimborso spese generali, Iva e Cpa, se dovuti, come per legge, si distraggono in favore dell'avv. NC
NO, dichiaratasi espressamente anticipataria.
Così deciso in Catanzaro il 27.10.2025
Il Giudice
(Dott. Aleardo Zangari Del Prato)
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione civile
In persona del dott. Aleardo Zangari Del Prato, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa avente n. 2388/2020 R.G.A.C., promossa da:
(P.I. , in persona dei Commissari Straordinari e Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t, elettivamente domiciliata in , alla Via Vinicio Cortese, n. 25, presso lo Studio dell'avv. Rosa Parte_1
SA NE GL (C.F. , che la rappresenta e difende, come da procura C.F._1 allegata in atti;
- DEBITORE OPPONENTE -
C o n t r o
(P.I. , “in persona del Presidente del C.d.A. e legale rappresentante Dott. Controparte_1 P.IVA_2
, con sede legale in Milano, alla Via San Prospero, n. 4, , e per essa la mandataria Controparte_2 [...]
(P.I. ), in persona del legale rapp.te p.t. , con sede in Roma, alla CP_3 P.IVA_3 Controparte_4
Via Eufemiano, n. 8, giusta procura del 27.11.2019 a rogito del Notaio (Rep. n. 44029 Racc. n. Persona_1
13796), rappresentata e difesa dalla (P. IVA e per essa dall'Avv. Controparte_5 P.IVA_4
NC NO (C.F. , giusta procura in calce alla “Comparsa di costituzione e C.F._2 risposta” del 4.01.2021, ed elettivamente domiciliata presso la stessa in Roma, largo Arrigo VII, n. 4”;
- CREDITRICE OPPOSTA – avente ad oggetto: opposizione a precetto, sulle seguenti.
C o n c l u s i o n i
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 28.1.2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note scritte fino alla stessa data, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e
52 della L. n. 69/2009, si omette di dar conto dello svolgimento delle fasi processuali della lite se non per gli stretti contenuti delle posizioni assunte reciprocamente dalle parti in giudizio.
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' , nella spiegata Parte_1 qualità, evocava in giudizio, dinanzi al Tribunale di Catanzaro, la epigrafata società, per vedersi accogliere le seguenti conclusioni: “in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo per i gravi motivi espressi in premessa;
nel merito, dichiarare che l'opponente nulla deve pagare nei confronti degli opposti in virtù dei motivi sopra spiegati;
conseguentemente dichiarare l'inefficacia del precetto notificato in data 11.06.2019; condannare l'opposto alla refusione delle spese diritti ed onorari di causa oltre Iva e Cap”.
Esponeva, in particolare, la parte debitrice precettata :
- che con atto di precetto notificato in data 11.06.2020 la le intimava il pagamento della Controparte_1 complessiva somma di euro 4.780,69, di cui € 3.379,81 quale sorte capitale ed il resto quali interessi, spese e relative competenze, in forza di decreto ingiuntivo n. 52/19 (RG n. 5172/18), notificato in data 25.01.2019;
-che stante la mancata opposizione nei termini di legge, in data 29.07.2019, sul suddetto provvedimento monitorio veniva opposta la formula esecutiva ed il relativo credito ceduto dalla in favore della CP_6 con atto di cessione del 29.06.2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n.79 Controparte_1 del 06.07.2019;
-che l' rifiutava la cessione del credito de quo con nota prot. n. 86866 del Parte_1
24.07.2019, in conformità con quanto prescritto dall'art. 106 co. 13 Codice degli Appalti Pubblici che prevedeva la possibilità, per le amministrazioni pubbliche, di rifiutare la cessione, previa comunicazione da inviare entro 45 giorni dalla cessione;
- che la stessa circolare n. 29 del Mef dell'8.10.2009 richiedeva l'espressa accettazione della cessione dei crediti da parte del debitore ceduto sicché nel caso di specie “dovevasi ritenere che la Pubblica
Amministrazione interessata avesse regolarmente rifiutato la effettuata cessione, con la conseguenza che
“nessun credito poteva essere vantato dalla che non aveva alcun titolo per intimare il Controparte_1 pagamento all' ”. Parte_2
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva la società precettante, la quale, nel resistere alle avverse deduzioni, che reputava del tutto infondate, instava per il rigetto dell'opposizione e della connessa istanza di inibitoria, domandando, per l'effetto, la conferma della legittimità ed efficacia dell'atto di precetto impugnato, oltre alla condanna della controparte alla refusione delle spese processuali, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Deduceva a tal fine, parte precettante, che la cessione del credito oggetto di lite (che costituiva la parte residuale della posta creditoria portata dal sopra indicato titolo esecutivo, per effetto di un intervenuto pagamento parziale ad opera della stessa ) era avvenuta ai sensi della normativa sulle Parte_2 cartolarizzazioni (L. n. 130/1999 e ss. mod. e integrazioni), la quale disponeva, con riguardo alle cessioni effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione, la disapplicazione degli artt. 69 e 70 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, nonché delle altre disposizioni che richiedevano formalità diverse o ulteriori rispetto a quelle prescritte della stessa legge.
Ciò che deponeva per la natura speciale e derogatoria della disciplina sulle operazioni di cartolarizzazione rispetto alle disposizioni di cui al codice degli appalti.
Alla luce di tali considerazioni concludeva, dunque, come in epigrafe. La causa, istruita esclusivamente su base documentale, registrava, ad opera del Tribunale, in diversa composizione fisica, l'accoglimento della richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato, sicché, all'udienza del 28.1.2025, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., veniva, su richiesta degli stessi contendenti, trattenuta dallo scrivente, in decisione, all'esito del decorso dei termini ordinari, concessi per lo scambio degli atti defensionali conclusivi.
L'opposizione è infondata e pertanto non merita di essere accolta.
Non possono che condividersi appieno le deduzioni articolate dalla parte creditrice, fin dalla sua costituzione, il cui contenuto e sviluppo sono qui da intendersi integralmente riportati e trascritti.
Ed infatti, nel caso di specie, essendo la cessione dei crediti all'odierna opposta avvenuta nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione, non vi è spazio per l'applicazione della norma invocata, per converso, dall'opponente poiché il rapporto è regolamentato dalla L. n. 130/1999, alla quale è riconosciuta natura speciale sia rispetto alla disciplina sulle cessioni ordinarie prevista dal Codice civile, che in riferimento alla sopravvenuta disciplina afferente al Codice degli appalti.
L'art. 4, L. n. 130/1999 richiede che della cessione, ai fini dell'opponibilità, sia dato avviso mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
il co. 4 bis dello stesso articolo dispone che alle cessioni effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione non si applicano gli artt. 69 e 70 del r.d. 18 novembre 1923, n.
2440, nonché le altre disposizioni che richiedano formalità diverse o ulteriori rispetto a quelle della presente legge. Dell'affidamento o trasferimento delle funzioni di cui all'art. 2, comma 3, lett. c), a soggetti diversi dal cedente, è dato avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale nonché comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alle pubbliche amministrazioni debitrici.
Ne deriva, pertanto, che, a fronte di una operazione di cartolarizzazione dei crediti, ritualmente effettuata, nessun altro adempimento formale è richiesto, ed è espressamente esclusa l'accettazione del debitore ceduto.
Tali conclusioni sono state suffragate dalla recente giurisprudenza amministrativa: “non può condividersi la tesi secondo cui la norma del nuovo codice degli appalti (art. 106 comma 13 del d.lgs. 50/2016) avrebbe abrogato implicitamente la norma recata del comma 4-bis dell'art. 4 della L. 130/1999 in quanto successiva, poiché la norma in questione è meramente riproduttiva della precedente disposizione recata dall'art. 117 del
d.lgs. n. 163/06 che era ad essa antecedente. Neppure risulta convincente la tesi secondo cui la norma del codice degli appalti prevarrebbe, in base al principio di specialità, sulla disposizione recata dall'art. 4, comma bis, della L. 130/1999, in quanto tale disposizione si appalesa speciale rispetto alla disciplina codicistica, mentre la norma recata dal comma 4-bis dell'art. 4 cit. è norma speciale rispetto a tutte le disposizioni che disciplinano le formalità per la cessione dei crediti, con la conseguenza che l'art. 106, comma
13, del d.lgs. 50/2016, che richiama le sole “cessione dei crediti” e non contiene un espresso riferimento alla
“cartolarizzazione” è inapplicabile, essendo prevalente la disciplina speciale recata dall'art. 4, comma 4- bis, della L. 130/1999” (Sent. C.d.S. n. 5562/2020). Ciò che conduce, alla luce di quanto finora esposto ed accertato, e nell'assenza di alcuna contestazione, ad opera della parte debitrice, in ordine alla sostanziale dovutezza del credito pretesa, oltre che al quantum debeatur, al rigetto dell'avanzata, odierna, opposizione.
Il regime delle spese segue il criterio della soccombenza e trova ristoro come da dispositivo facendo riferimento ai valori medi di cui alla vigente disciplina regolamentare, applicati in stretta correlazione con il valore della controversia e con tutte le fasi in cui si è articolato il giudizio (che, per come chiarito di recente dalla Suprema Corte, comprende anche gli onorari per la fase istruttoria e/o di trattazione pur in assenza di vere e proprie attività probatorie : cfr. Ordinanza n. 25711 del 19.09.2025), operandone infine la distrazione in favore dell'avv. NO (difensore di parte creditrice), che si è qualificato espressamente anticipatario ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione proposta dall' , e per l'effetto, dichiara Parte_1 legittimo ed efficace l'atto di precetto per cui è causa;
2. Condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite che, determinate in complessivi € 2.500,00, oltre al rimborso spese generali, Iva e Cpa, se dovuti, come per legge, si distraggono in favore dell'avv. NC
NO, dichiaratasi espressamente anticipataria.
Così deciso in Catanzaro il 27.10.2025
Il Giudice
(Dott. Aleardo Zangari Del Prato)