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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 21/02/2025, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4624/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario Avv. Rosa Maria Rella in funzione di Giudice del
Lavoro, all' esito dell' udienza del 21.2.2025, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 4624/2024 promossa da:
, (nata il [...] a [...]) con il Parte_1 patrocinio dell'Avv. Anna Maria Concetta Fanelli
RICORRENTE
contro
in persona del leg rapp p.t. con il patrocinio dell'Avvocatura dell'Ente ( Avv. Paolo Sedda) CP_1
RESISTENTE
Oggetto: indennità di accompagnamento
CONCLUSIONI
Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 15.5.2024 la ricorrente, a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, chiedeva all'intestato tribunale il riconoscimento dello status di invalido civile, incapace di attendere autonomamente agli atti della vita quotidiana e/o di deambulare autonomamente ai fini del riconoscimento dell' indennità di accompagnamento negato in sede amministrativa e in fase di ATP, CP_ a far data dalla relativa domanda, instando altresì per la condanna dell' al pagamento delle spese di giudizio da distrarsi.
CP_
L' ritualmente citato, si costituiva ed insisteva per il rigetto della domanda.
Acquisito il fascicolo dell'ATP R.G.L. n.9971/2022, disposta ed espletata un'integrazione peritale, alla luce delle osservazioni di parte ricorrente supportate da documentazione medica di formazione successiva ala visita peritale espletata in fase di ATPO, utilmente valutabile ex art 149 disp att c.p.c.; all'udienza odierna, all'esito della discussione, la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
La domanda va accolta per quanto di ragione.
In punto di rito, l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n.
98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge
2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: «6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità,
i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Nel merit o,l 'indennità di accompagnamento ai sensi dell 'art .1 dell a l egge n.18/ 1980, come modificato dall'art.1 della legge n.508/1988, spetta ai soggetti totalmente inabili che siano impossibilitati a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnat ore o che necessiti no di assistenza contin ua non essendo i n grado di svolgere gli atti quot idiani dell a vit a.
Ciò posto il CTU, dott ha accertato in capo alla ricorrente la sussistenza Persona_1 dei requisiti per l'indennità di accompagnamento, a far data dal 13.5.2024 (data successi va a quell a dell a dom anda ammi nistrati va) com e si l egge nell e concl usioni dell'elaborato peritale integrativo depositato in atti in cui rileva conclude : “….In seguito al dissenso dell''avv. di parte, sono stato invitato dalla S.V. a valutare nuova certificazione presentata dall'avv. di parte dopo visita peritale del 16/01/2024. Voglio rimarcare che ” premessa essenziale alla valutazione medico-legale è costituita dalla evidenza di come una perizia medico- legale, per avere substrato attendibile, sia costituita da una valutazione degli atti principalmente ma anche fondamentale è l'obiettività clinica e semeiologica rilevata in sede di visita medica che sono espressione dello stato patologico che insiste sul periziando in quel momento, in quanto la documentazione agli atti può non essere recente e quindi in tal modo si può verificare che una patologia abbia potuto virare verso la cronicizzazione o verso un miglioramento dovuto ad una risposta positiva a terapie mediche o chirurgiche”. La mia prima valutazione è stata eseguita sull'esito della visita peritale in quanto vi è una scarna documentazione allegata agli atti. Nell'esame obiettivo dell'istante si legge che “pur utilizzando un girello deambulatore era abbastanza autonoma nella deambulazione. In seguito l'istante esegue visita specialistica fisiatrica dott. , in data Persona_2
13/05/2024 la valutazione della deambulazione (da me rilevata in visita abbastanza in autonomia pur con ausilio di girello), la si valuta cosi “un deficit della deambulazione e della stazione eretta.
Spostamenti in carrozzina che prontamente prescritta nella stessa data della visita. Devo dedurre che dopo quattro mesi ci sia stato qualche evento morboso, non documentato, che abbia causato un deficit totale della deambulazione tale da necessitare della carrozzina per gli spostamenti sia a domicilio che extra. In conclusione la S.V. ha ritenuto che questo CTU debba analizzare la nuova certificazione presentata dall'Ill.mo Avv., ne prendo atto ed alla luce della certificazione dell'Ill. specialista devo ritenere l'istante invalido al 100% con diritto all'accompagnamento con decorrenza da tale certificazione ossia 13/05/2024.” (cfr conclusi on i contenut e in elaborat o perit al e integrati vo deposit at o in data 20.3.2025)
Tali concl usioni pos sono es sere condi vise e post e a base dell a present e decisi one.
Risultano, invero, l ogi cam ente fondat e su i donei el em ent i di fatto ed imm uni da ril evi criti ci, poi ché frutto di una valut azione compl et a e accurat a delle condi zi oni psico-fisiche dell 'i stante e di una corrett a appli cazione dei crit eri valut at ivi riferibil i al caso in esam e.
Le st esse devono recepi rsi, att es a alt resì la presunzione di im parziali tà che assist e le argomentazioni dell'esperto nominato dall'Ufficio (su cui cfr. Cass. Civ. Sez. II,
n. 23362/2012) , non dovendosi effett uare ult eriori approfondimenti, né avanzare ulteriori richieste di chiarimenti o disporre rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass. Civ. Sez. I, n. 5277/2006; C ass. Sez. Lav., n23413/2011). Anche l a decorrenza dell a suindi cat a condi zione di i nvalidit à appare det erminat a dal consulente d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza medico -legale agli elementi di valut azione in att i ( docum entazi one medi ca deposit ata i n atti confrontata con l'esame clinico attestante l' evoluzione delle patologie da cui è risultato affetta la ricorrent e).
In conclusi one va ri conos ci uto il requisit o sanit ari o per l 'indennit à di accompagnam ent o in capo all a ri corrent e dal 13.5.2024 ( dat a successi va a quell a dell a dom anda am mi nistrati va -13.4.2022 -).
Quanto all e spes e di lit e, recl am at e dal la part e ri corrente, deve i n questa sede fars i applicazione dei pri nci pi espressi i n t ema dall a Suprem a C ort e (cfr. C ass. Civ. n.
7889/2019) per la quale, anche in relazione al giudizio di cui all'art. 445 bis c.p. c., comm a 6, (qual e quello in es am e), t rova appli cazi one il princi pio - gi à enunciat o con ordi nanza del 21 di cembre 2016 n. 26565 i n fattispeci e di ri corso propost o, ex art. 111 C ost., avverso il decreto di om ologa - secondo cui lo spostamento della decorrenza dell a pr estazione, sia pure di pochi mesi, confi gura una sit uazi one di soccombenza reciproca.
La nozi one di soccom benza reciproca, che consente l a compensazi one parzial e o total e dell e spese process ual i, secondo il condi visibile parere della Suprem a C ort e, sott ende - anche in r elaz ione al principi o di causalit à - non soltant o l'ipot esi dì una pluralità di domande contrappos te, accolt e o rigettat e, che si siano t rovat e in cumul o nel medesimo proces so f ra l e st ess e parti ma anche l 'accogli ment o parzial e dell 'u ni ca domanda proposta, allor chè ess a si a st ata arti colat a in pi ù capi e ne siano st ati accolti uno o al cuni e ri gettati gli altri , ovvero una parzi alità dell 'accogl iment o meramente quantitat iva, riguardant e una domanda art icolata in unico capo (ex plurímis: Cass. n. 21684 del 2013, n. 22381 del 2009, 31783/ 2018).
Com e già evidenzi ato nel precedente arrest o innanzi cit ato (C ass. sez. VI , 22 dicembre 2016 nr. 26565), a quest'ultim a situazione è ri conducibil e l a fattispeci e i n cui il requisit o sanit ario si a st ato riconosciuto con decorrenza successiva (anche s ol o di pochi m esi ) ris pet to alla domanda dell a part e privat a.
In applicazione di tali princi pi, att esa la decorrenza da epoca successiva all a proposi zi one dell a domanda ammini strati va devono i nteram ente com pensarsi t ra l e parti l e spese di li t e ri correndo, nell a fattispeci e, una situazione di soccombenza reci proca.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico dell' e liquidate in separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
- dichiara che è in possesso dei requisiti sanitari per il riconoscimento Parte_1 dell' indennità di accompagnamento con decorrenza dal 13.5.2024 (data successiva a quella della domanda amministrativa);
- compensa le spese;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Foggia, 21.2.2025 ore 14.20
Il Giudice
Rosa Maria Rella
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario Avv. Rosa Maria Rella in funzione di Giudice del
Lavoro, all' esito dell' udienza del 21.2.2025, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 4624/2024 promossa da:
, (nata il [...] a [...]) con il Parte_1 patrocinio dell'Avv. Anna Maria Concetta Fanelli
RICORRENTE
contro
in persona del leg rapp p.t. con il patrocinio dell'Avvocatura dell'Ente ( Avv. Paolo Sedda) CP_1
RESISTENTE
Oggetto: indennità di accompagnamento
CONCLUSIONI
Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 15.5.2024 la ricorrente, a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, chiedeva all'intestato tribunale il riconoscimento dello status di invalido civile, incapace di attendere autonomamente agli atti della vita quotidiana e/o di deambulare autonomamente ai fini del riconoscimento dell' indennità di accompagnamento negato in sede amministrativa e in fase di ATP, CP_ a far data dalla relativa domanda, instando altresì per la condanna dell' al pagamento delle spese di giudizio da distrarsi.
CP_
L' ritualmente citato, si costituiva ed insisteva per il rigetto della domanda.
Acquisito il fascicolo dell'ATP R.G.L. n.9971/2022, disposta ed espletata un'integrazione peritale, alla luce delle osservazioni di parte ricorrente supportate da documentazione medica di formazione successiva ala visita peritale espletata in fase di ATPO, utilmente valutabile ex art 149 disp att c.p.c.; all'udienza odierna, all'esito della discussione, la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
La domanda va accolta per quanto di ragione.
In punto di rito, l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n.
98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge
2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: «6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità,
i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Nel merit o,l 'indennità di accompagnamento ai sensi dell 'art .1 dell a l egge n.18/ 1980, come modificato dall'art.1 della legge n.508/1988, spetta ai soggetti totalmente inabili che siano impossibilitati a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnat ore o che necessiti no di assistenza contin ua non essendo i n grado di svolgere gli atti quot idiani dell a vit a.
Ciò posto il CTU, dott ha accertato in capo alla ricorrente la sussistenza Persona_1 dei requisiti per l'indennità di accompagnamento, a far data dal 13.5.2024 (data successi va a quell a dell a dom anda ammi nistrati va) com e si l egge nell e concl usioni dell'elaborato peritale integrativo depositato in atti in cui rileva conclude : “….In seguito al dissenso dell''avv. di parte, sono stato invitato dalla S.V. a valutare nuova certificazione presentata dall'avv. di parte dopo visita peritale del 16/01/2024. Voglio rimarcare che ” premessa essenziale alla valutazione medico-legale è costituita dalla evidenza di come una perizia medico- legale, per avere substrato attendibile, sia costituita da una valutazione degli atti principalmente ma anche fondamentale è l'obiettività clinica e semeiologica rilevata in sede di visita medica che sono espressione dello stato patologico che insiste sul periziando in quel momento, in quanto la documentazione agli atti può non essere recente e quindi in tal modo si può verificare che una patologia abbia potuto virare verso la cronicizzazione o verso un miglioramento dovuto ad una risposta positiva a terapie mediche o chirurgiche”. La mia prima valutazione è stata eseguita sull'esito della visita peritale in quanto vi è una scarna documentazione allegata agli atti. Nell'esame obiettivo dell'istante si legge che “pur utilizzando un girello deambulatore era abbastanza autonoma nella deambulazione. In seguito l'istante esegue visita specialistica fisiatrica dott. , in data Persona_2
13/05/2024 la valutazione della deambulazione (da me rilevata in visita abbastanza in autonomia pur con ausilio di girello), la si valuta cosi “un deficit della deambulazione e della stazione eretta.
Spostamenti in carrozzina che prontamente prescritta nella stessa data della visita. Devo dedurre che dopo quattro mesi ci sia stato qualche evento morboso, non documentato, che abbia causato un deficit totale della deambulazione tale da necessitare della carrozzina per gli spostamenti sia a domicilio che extra. In conclusione la S.V. ha ritenuto che questo CTU debba analizzare la nuova certificazione presentata dall'Ill.mo Avv., ne prendo atto ed alla luce della certificazione dell'Ill. specialista devo ritenere l'istante invalido al 100% con diritto all'accompagnamento con decorrenza da tale certificazione ossia 13/05/2024.” (cfr conclusi on i contenut e in elaborat o perit al e integrati vo deposit at o in data 20.3.2025)
Tali concl usioni pos sono es sere condi vise e post e a base dell a present e decisi one.
Risultano, invero, l ogi cam ente fondat e su i donei el em ent i di fatto ed imm uni da ril evi criti ci, poi ché frutto di una valut azione compl et a e accurat a delle condi zi oni psico-fisiche dell 'i stante e di una corrett a appli cazione dei crit eri valut at ivi riferibil i al caso in esam e.
Le st esse devono recepi rsi, att es a alt resì la presunzione di im parziali tà che assist e le argomentazioni dell'esperto nominato dall'Ufficio (su cui cfr. Cass. Civ. Sez. II,
n. 23362/2012) , non dovendosi effett uare ult eriori approfondimenti, né avanzare ulteriori richieste di chiarimenti o disporre rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass. Civ. Sez. I, n. 5277/2006; C ass. Sez. Lav., n23413/2011). Anche l a decorrenza dell a suindi cat a condi zione di i nvalidit à appare det erminat a dal consulente d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza medico -legale agli elementi di valut azione in att i ( docum entazi one medi ca deposit ata i n atti confrontata con l'esame clinico attestante l' evoluzione delle patologie da cui è risultato affetta la ricorrent e).
In conclusi one va ri conos ci uto il requisit o sanit ari o per l 'indennit à di accompagnam ent o in capo all a ri corrent e dal 13.5.2024 ( dat a successi va a quell a dell a dom anda am mi nistrati va -13.4.2022 -).
Quanto all e spes e di lit e, recl am at e dal la part e ri corrente, deve i n questa sede fars i applicazione dei pri nci pi espressi i n t ema dall a Suprem a C ort e (cfr. C ass. Civ. n.
7889/2019) per la quale, anche in relazione al giudizio di cui all'art. 445 bis c.p. c., comm a 6, (qual e quello in es am e), t rova appli cazi one il princi pio - gi à enunciat o con ordi nanza del 21 di cembre 2016 n. 26565 i n fattispeci e di ri corso propost o, ex art. 111 C ost., avverso il decreto di om ologa - secondo cui lo spostamento della decorrenza dell a pr estazione, sia pure di pochi mesi, confi gura una sit uazi one di soccombenza reciproca.
La nozi one di soccom benza reciproca, che consente l a compensazi one parzial e o total e dell e spese process ual i, secondo il condi visibile parere della Suprem a C ort e, sott ende - anche in r elaz ione al principi o di causalit à - non soltant o l'ipot esi dì una pluralità di domande contrappos te, accolt e o rigettat e, che si siano t rovat e in cumul o nel medesimo proces so f ra l e st ess e parti ma anche l 'accogli ment o parzial e dell 'u ni ca domanda proposta, allor chè ess a si a st ata arti colat a in pi ù capi e ne siano st ati accolti uno o al cuni e ri gettati gli altri , ovvero una parzi alità dell 'accogl iment o meramente quantitat iva, riguardant e una domanda art icolata in unico capo (ex plurímis: Cass. n. 21684 del 2013, n. 22381 del 2009, 31783/ 2018).
Com e già evidenzi ato nel precedente arrest o innanzi cit ato (C ass. sez. VI , 22 dicembre 2016 nr. 26565), a quest'ultim a situazione è ri conducibil e l a fattispeci e i n cui il requisit o sanit ario si a st ato riconosciuto con decorrenza successiva (anche s ol o di pochi m esi ) ris pet to alla domanda dell a part e privat a.
In applicazione di tali princi pi, att esa la decorrenza da epoca successiva all a proposi zi one dell a domanda ammini strati va devono i nteram ente com pensarsi t ra l e parti l e spese di li t e ri correndo, nell a fattispeci e, una situazione di soccombenza reci proca.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico dell' e liquidate in separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
- dichiara che è in possesso dei requisiti sanitari per il riconoscimento Parte_1 dell' indennità di accompagnamento con decorrenza dal 13.5.2024 (data successiva a quella della domanda amministrativa);
- compensa le spese;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Foggia, 21.2.2025 ore 14.20
Il Giudice
Rosa Maria Rella