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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. V, sentenza 24/02/2026, n. 612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 612 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 612/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 5, riunita in udienza il 17/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GRILLO SALVATORE, Presidente
ROMITA MA TERESA, Relatore
MAGGIORE GIANCARLO, Giudice
in data 17/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2124/2020 depositato il 27/07/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari - Via Amendola N. 164/d 70126 Bari BA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2284/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 7 e pubblicata il 06/11/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF011203471-2017 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF011203471-2017 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF011203471-2017 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME
ORDINARIO) 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF011203471-2017 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF011203471-2017 IRAP 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 propone appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Bari n.2284/07/2019, depositata il 6/11/2019, che ha rigettato il ricorso avverso l'avviso di accertamento n.
TVF011203471/2017, notificato dall'Agenzia delle Entrate per IVA, IRAP, IRPEF ed Add.li per l'anno 2012, emesso a seguito di verbale di constatazione della DF del 3 marzo 2017, con cui erano state accertate operazioni finanziarie eseguite da Ricorrente_1 (titolare di impresa esercente l'attività di trasporto su strada) sui propri correnti bancari nonché su quelli di OMivo_1, OMivo_2 e OMivo_3, rispettivamente, moglie e figlie del titolare.
Contesta l'appellante le motivazioni della sentenza di primo grado sostenendo che tutte le operazioni sui conti correnti erano giustificate, come da documentazione allegata e che gravava sull'Agenzia delle entrate e non già sul contribuente l'onere della prova relativa alle somme riscontrate sui conti correnti intestati alla moglie e alla figlia OMivo_1 e OMivo_2: la prima titolare di impresa individuale corrente in Luogo_1 esercente l'attività di commercio al dettaglio di frutta e verdura (oltre a tabaccheria, prodotti alimentari, articoli per la cura e l'igiene della persona e della casa, merceria, cancelleria, cartoleria ed articoli per la caccia) e la seconda amministratrice unica della società “Società_1 S.r.l.”
Con altro motivo il Ricorrente_1 contesta il calcolo delle sanzioni.
Conclude l'appellante chiedendo l'annullamento dell'avviso di accertamento n. TVF011203471/2017 con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Resiste l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Bari chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza n. 2284/7/2019 con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio.
All'odierna udienza i Difensori delle parti, nel riportarsi integralmente ai propri atti e scritti difensivi, insistono per l'accoglimento delle loro conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
Come già evidenziato dai primi Giudici, sui conti correnti intestati a OMivo_1 è delegato a operare Ricorrente_1 e su tale dato non vi è contestazione.
Sui suddetti conti la DF ha rilevato numerosi versamenti di somme in contanti giustificati sui prospetti con la dicitura "Per conto del delegante” ed ha ben precisato che tali somme non possono essere ricomprese tra quelle derivanti da corrispettivi incassati nell'esercizio di Minimarket e commercio al dettaglio di tabacchi del quale la stessa OMivo_1 risulta titolare, in virtù del fatto che tutte le entrate e le uscite afferenti a detto esercizio erano già state individuate su altri conti correnti bancari e dettagliatamente riscontrati con la contabilità della Ricorrente_1 tenuta in modalità ordinaria. Questo dato quindi esclude quanto sostenuto, nei motivi di appello, secondo cui i familiari a loro volta imprenditori, avrebbero potuto essere loro gli evasori di quelle somme contestate a Ricorrente_1.
Con riferimento ai conti intestati alla figlia OM ivo_2 , l'odierno appellante non ha mai fornito idonee giustificazioni tali da smentire che si trattassero di operazioni riconducibili all'attività esercitata da lui o alla
Società_1 s.r.l., o che delle stesse ne era stato tenuto conto nella determinazione della base imponibile ai fini delle II.DD. e dell'IV.A.
A fronte delle allegazioni dell'Ufficio e della rideterminazione operata in autotutela delle maggiori imposte, il ricorrente avrebbe dovuto fornire la prova che le operazioni dei conti correnti suoi e dei familiari non erano riferibili ad operazioni imponibili a sé ascrivibili, invece il Ricorrente_1 non ha esibito idonea documentazione che valga a consentire un giudizio di sicura connessione (anche sul piano della corrispondenza degli importi) tra i prelevamenti e i versamenti accertati dalla DF (come rideterminati con il provvedimento in autotutela)
e le operazioni asseritamente non riconducibili alla sua attività d'impresa.
In assenza di una idonea e documentata giustificazione, l'Ufficio infatti può procedere a rettifiche ai fini delle imposte sui redditi e, parallelamente, ai fini IVA, ai sensi dell'art. 51, comma 2, n. 2, d.P.R. n. 633.
E' pacifico che l'onere probatorio gravi sul contribuente secondo l'interpretazione costante della Suprema
Corte sul punto: nella ipotesi di accertamento delle imposte sui redditi, qualora esso si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto, secondo l'art. 32 del il D.P.R.
n. 600 del 1973, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare, in maniera non generica ma analitica per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalla movimentazione del o dei conti correnti non siano riferibili ad operazioni imponibili (ex plurimis, Cass. 24004/2019; 15857/2016; 26111/2015).
Quanto all'accertamento riferito all'imposizione indiretta poi va ribadito che tutti i movimenti sui conti bancari del contribuente, siano essi accrediti che addebiti, si presumono, ai sensi dell'art.32, comma 1, n.2 del d.P.
R. n.600 del 1973, e dell'art.51, comma 2, n.2, del d.P.R. n.633 del 1972, riferiti all'attività economica del contribuente, i primi quali ricavi e i secondi quali corrispettivi versati per l'acquisto di beni e servizi reimpiegati nella produzione, spettando all'interessato fornire la prova contraria che i singoli movimenti non si riferiscono ad operazioni imponibili (cfr. ex multis, Cass. Sez. 5, Sentenza n.26111 del 30/12/2015; conforme Cass.
Sez. 5, Sentenza n.15857 del 29/07/2016).
Anche di recente la Suprema Corte ha precisato che per superare la detta presunzione “il contribuente deve in particolare dimostrare, con una prova non generica ma analitica per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili (Cass. Sez.
5, Sentenza n.15857 del 29/07/2016, conforme, Cass. Sez. 5, Sentenza n.4829 del 11/03/2015), non potendo operare una riduzione forfetaria ad un terzo per il semplice fatto che le indagini bancarie hanno interessato anche conti correnti intestati a due familiari del contribuente (Vd.Cass.Sez. 5 - , Ordinanza n. 25043 del
18/09/2024).
Da ciò ne consegue che è legittimo ritenere che i conti intestati ai più stretti familiari (moglie e figlia) siano stati utilizzati dal Ricorrente_1 a scopo di evasione fiscale essendo rimasti ingiustificati i numerosi versamenti di somme in contanti.
E' infine infondata la doglianza in ordine alla quantificazione delle sanzioni.
L'appellante invoca i criteri di idoneità, necessarietà e adeguatezza senza precisare in che senso tali criteri sarebbero stati violati con riferimento al calcolo delle sanzioni.
Osserva la Corte che detto calcolo risulta ben dettagliato a pag.17 dell'avviso di accertamento dove risulta che l'Ufficio ha applicato, per ognuna delle violazioni accertate, la misura piu' favorevole tra quelle previste o le misure minime previste.
Risultano quindi rispettati i criteri invocati dall'appellante considerato inoltre che è stato anche applicato il criterio del cumulo giuridico più favorevole al contribuente.
L'appello va quindi rigettato.
Le spese seguono la soccombenza dell'appellante e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di secondo grado di Bari, V sezione, rigetta l'appello proposto da Ricorrente_1 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Bari avverso la sentenza della CTP di Bari
n n.2284/07/2019, che conferma;
-condanna Ricorrente_1 al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 5.000, 00, oltre accessori.
Così deciso in Bari, 17/10/2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Romita Dott.Salvatore Grillo
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 5, riunita in udienza il 17/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GRILLO SALVATORE, Presidente
ROMITA MA TERESA, Relatore
MAGGIORE GIANCARLO, Giudice
in data 17/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2124/2020 depositato il 27/07/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari - Via Amendola N. 164/d 70126 Bari BA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2284/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 7 e pubblicata il 06/11/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF011203471-2017 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF011203471-2017 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF011203471-2017 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME
ORDINARIO) 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF011203471-2017 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF011203471-2017 IRAP 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 propone appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Bari n.2284/07/2019, depositata il 6/11/2019, che ha rigettato il ricorso avverso l'avviso di accertamento n.
TVF011203471/2017, notificato dall'Agenzia delle Entrate per IVA, IRAP, IRPEF ed Add.li per l'anno 2012, emesso a seguito di verbale di constatazione della DF del 3 marzo 2017, con cui erano state accertate operazioni finanziarie eseguite da Ricorrente_1 (titolare di impresa esercente l'attività di trasporto su strada) sui propri correnti bancari nonché su quelli di OMivo_1, OMivo_2 e OMivo_3, rispettivamente, moglie e figlie del titolare.
Contesta l'appellante le motivazioni della sentenza di primo grado sostenendo che tutte le operazioni sui conti correnti erano giustificate, come da documentazione allegata e che gravava sull'Agenzia delle entrate e non già sul contribuente l'onere della prova relativa alle somme riscontrate sui conti correnti intestati alla moglie e alla figlia OMivo_1 e OMivo_2: la prima titolare di impresa individuale corrente in Luogo_1 esercente l'attività di commercio al dettaglio di frutta e verdura (oltre a tabaccheria, prodotti alimentari, articoli per la cura e l'igiene della persona e della casa, merceria, cancelleria, cartoleria ed articoli per la caccia) e la seconda amministratrice unica della società “Società_1 S.r.l.”
Con altro motivo il Ricorrente_1 contesta il calcolo delle sanzioni.
Conclude l'appellante chiedendo l'annullamento dell'avviso di accertamento n. TVF011203471/2017 con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Resiste l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Bari chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza n. 2284/7/2019 con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio.
All'odierna udienza i Difensori delle parti, nel riportarsi integralmente ai propri atti e scritti difensivi, insistono per l'accoglimento delle loro conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
Come già evidenziato dai primi Giudici, sui conti correnti intestati a OMivo_1 è delegato a operare Ricorrente_1 e su tale dato non vi è contestazione.
Sui suddetti conti la DF ha rilevato numerosi versamenti di somme in contanti giustificati sui prospetti con la dicitura "Per conto del delegante” ed ha ben precisato che tali somme non possono essere ricomprese tra quelle derivanti da corrispettivi incassati nell'esercizio di Minimarket e commercio al dettaglio di tabacchi del quale la stessa OMivo_1 risulta titolare, in virtù del fatto che tutte le entrate e le uscite afferenti a detto esercizio erano già state individuate su altri conti correnti bancari e dettagliatamente riscontrati con la contabilità della Ricorrente_1 tenuta in modalità ordinaria. Questo dato quindi esclude quanto sostenuto, nei motivi di appello, secondo cui i familiari a loro volta imprenditori, avrebbero potuto essere loro gli evasori di quelle somme contestate a Ricorrente_1.
Con riferimento ai conti intestati alla figlia OM ivo_2 , l'odierno appellante non ha mai fornito idonee giustificazioni tali da smentire che si trattassero di operazioni riconducibili all'attività esercitata da lui o alla
Società_1 s.r.l., o che delle stesse ne era stato tenuto conto nella determinazione della base imponibile ai fini delle II.DD. e dell'IV.A.
A fronte delle allegazioni dell'Ufficio e della rideterminazione operata in autotutela delle maggiori imposte, il ricorrente avrebbe dovuto fornire la prova che le operazioni dei conti correnti suoi e dei familiari non erano riferibili ad operazioni imponibili a sé ascrivibili, invece il Ricorrente_1 non ha esibito idonea documentazione che valga a consentire un giudizio di sicura connessione (anche sul piano della corrispondenza degli importi) tra i prelevamenti e i versamenti accertati dalla DF (come rideterminati con il provvedimento in autotutela)
e le operazioni asseritamente non riconducibili alla sua attività d'impresa.
In assenza di una idonea e documentata giustificazione, l'Ufficio infatti può procedere a rettifiche ai fini delle imposte sui redditi e, parallelamente, ai fini IVA, ai sensi dell'art. 51, comma 2, n. 2, d.P.R. n. 633.
E' pacifico che l'onere probatorio gravi sul contribuente secondo l'interpretazione costante della Suprema
Corte sul punto: nella ipotesi di accertamento delle imposte sui redditi, qualora esso si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto, secondo l'art. 32 del il D.P.R.
n. 600 del 1973, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare, in maniera non generica ma analitica per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalla movimentazione del o dei conti correnti non siano riferibili ad operazioni imponibili (ex plurimis, Cass. 24004/2019; 15857/2016; 26111/2015).
Quanto all'accertamento riferito all'imposizione indiretta poi va ribadito che tutti i movimenti sui conti bancari del contribuente, siano essi accrediti che addebiti, si presumono, ai sensi dell'art.32, comma 1, n.2 del d.P.
R. n.600 del 1973, e dell'art.51, comma 2, n.2, del d.P.R. n.633 del 1972, riferiti all'attività economica del contribuente, i primi quali ricavi e i secondi quali corrispettivi versati per l'acquisto di beni e servizi reimpiegati nella produzione, spettando all'interessato fornire la prova contraria che i singoli movimenti non si riferiscono ad operazioni imponibili (cfr. ex multis, Cass. Sez. 5, Sentenza n.26111 del 30/12/2015; conforme Cass.
Sez. 5, Sentenza n.15857 del 29/07/2016).
Anche di recente la Suprema Corte ha precisato che per superare la detta presunzione “il contribuente deve in particolare dimostrare, con una prova non generica ma analitica per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili (Cass. Sez.
5, Sentenza n.15857 del 29/07/2016, conforme, Cass. Sez. 5, Sentenza n.4829 del 11/03/2015), non potendo operare una riduzione forfetaria ad un terzo per il semplice fatto che le indagini bancarie hanno interessato anche conti correnti intestati a due familiari del contribuente (Vd.Cass.Sez. 5 - , Ordinanza n. 25043 del
18/09/2024).
Da ciò ne consegue che è legittimo ritenere che i conti intestati ai più stretti familiari (moglie e figlia) siano stati utilizzati dal Ricorrente_1 a scopo di evasione fiscale essendo rimasti ingiustificati i numerosi versamenti di somme in contanti.
E' infine infondata la doglianza in ordine alla quantificazione delle sanzioni.
L'appellante invoca i criteri di idoneità, necessarietà e adeguatezza senza precisare in che senso tali criteri sarebbero stati violati con riferimento al calcolo delle sanzioni.
Osserva la Corte che detto calcolo risulta ben dettagliato a pag.17 dell'avviso di accertamento dove risulta che l'Ufficio ha applicato, per ognuna delle violazioni accertate, la misura piu' favorevole tra quelle previste o le misure minime previste.
Risultano quindi rispettati i criteri invocati dall'appellante considerato inoltre che è stato anche applicato il criterio del cumulo giuridico più favorevole al contribuente.
L'appello va quindi rigettato.
Le spese seguono la soccombenza dell'appellante e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di secondo grado di Bari, V sezione, rigetta l'appello proposto da Ricorrente_1 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Bari avverso la sentenza della CTP di Bari
n n.2284/07/2019, che conferma;
-condanna Ricorrente_1 al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 5.000, 00, oltre accessori.
Così deciso in Bari, 17/10/2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Romita Dott.Salvatore Grillo