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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 26/06/2025, n. 2251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2251 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione IV CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale, in persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Guttadauro nella causa iscritta a ruolo generale N. 14484 2023 tra
con l'Avv. PACI MARZIA Parte_1
Parte Ricorrente
e
CP_1
Parte Convenuta Contumace
A seguito della riserva assunta all'udienza del 12/12/2024 ai sensi dell'art. 281-sexies c.II c.p.c., ha pronunciato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la seguente
SENTENZA
OGGETTO: responsabilità sanitaria
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
IN FATTO
, dopo aver introdotto un accertamento tecnico preventivo ex art 696 bis Parte_1
c.p.c. (Rg. 8482\2020), il 15.12.2023 ha depositato ricorso ex art 281 decies c.p.c. con cui ha convenuto in giudizio la società in persona del suo legale rappresentante CP_1 per sentirla condannare al risarcimento dei danni tutti subiti dalla stessa in conseguenza dei trattamenti mal eseguiti nella della suddetta società, Controparte_2
Col ricorso espone a fondamento della domanda :
di essersi recato nel 2018, in Firenze, Piazza G. Puccini 4 presso i locali della la
[...] per necessità di riabilitazione delle Controparte_3 arcate dentarie, in particolare di quella superiore,
che i dentisti della struttura, dopo averlo visitato , gli proposero i seguenti interventi - Impianto osteointegrato sui denti 15, 26; Ortopantomografia. Endodonzia – (FP) Devitalizzazione 1 Canale sui denti 14, 13, 12. Chirurgia – Estrazione semplice sul dente 15,
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Sezione IV CIVILE
Protesi Fissa – Corona E.max integrale sui denti 17, 16, 15, 14, 13, 12, 26; Impianto osteointegrato sul dente 15 preventivando un costo di € 4.500,00 . che gli interventi, ad eccezione della “devitalizzazione di 12” e della “corona E.max sul 26” per complessivi € 500,00 , vennero eseguiti e pagati dal ricorrente col versamento dei 4.000
€ residui a saldo dell'intervento, che tuttavia si manifestarono poco dopo seri disturbi ( sanguinamento gengivale e sensibilità dentale sull'arcata dx) cui non dettero alcun giovamento i presidi terapeutici posti in essere alla clinica ove si era nuovamente recato , CP_1
che, rivoltosi ad altro specialista presso lo studio odontoiatrico-specialistico Bindi per avere un parere sull'origine delle problematiche accusate in data 08.11.2019, l'odontoiatra accertò che “il manufatto protesico non chiude, esistono problemi di sondaggi paradontali e la parte occlusale è da rivedere completamente” proponendo di eseguire per risolvere le problematiche riscontrate:N. 1 estrazione impianto;
N. 1 impianto;
N. 1 corona su impianto;
N. 1 corona su dente naturale al costo stimato di € 4.330,00 , che anche il dott. altro specialista e medico legale nel suo consulto accertò Persona_1 serie problematiche conseguenti ad errore sanitario di n relazione alla CP_1 progettazione e realizzazione non leges artes dell'opera riabilitativa implanto-protesica svolta sul paziente, che quindi il ricorrente dal febbraio 2020, si sottopose ad una serie di interventi da parte del Dott. Bindi, al fine di porre rimedio alle proprie problematiche, Per_
che in una ulteriore successiva visita medico legale il dott. ravvisò e quantificò come esito degli errati trattamenti presso un danno biologico permanente CP_1
(all'integrità psicofisica) attuale del 5%, emendabile al 40% dopo i trattamenti di seguito indicati;
un periodo di ITP al 25% da definirsi in via equitativa, per i disagi funzionali masticatori protrattisi per almeno tre mesi e per il tempo necessario alle nuove cure (non meno di ulteriori tre mesi); oltre ad un danno patrimoniale – - pari ad € 7.886,00 e più specificamente € 2.686,00 per gli interventi eseguiti dal Dott. Bindi , € 450,00 per trattamento endodontico-restaurativo del dente 17; € 150,00 per intervento di scappucciamento per applicazione di vite-tappo sull'impianto in sede 26; € 1.200,00 per rimozione protesi superiori ed applicazione provvisori volti a ristabilire il corretto disegno dei piano occlusali e l'adeguata verifica diagnostica;
€ 3.400,00 pari alle somme pagate in più o per interventi non effettuati o non andati a buon fine eseguiti dalla;
CP_3
Per_ che al suddetto importo di € 7.886,00, così come quantificato dal Dott. doveva aggiungersi l'ulteriore somma di € 802,00, corrisposta dal ricorrente al Dott. Bindi per intervento di estrazione impianto eseguito dopo la seconda visita medico-legale (doc. 9), oltre, ad ulteriore importo di € 1.586,00 per le relazioni medico legali (docc. 10-11),
che rimasta senza effetto la contestazione e richiesta di risarcimento danni formulata direttamente alla con Pec del 16.7.2020 il promosse A.T.P Controparte_4 Pt_1 assegnato alla dott.ssa Guttadauro ove fu svolta perizia medico legale che, ha ravvisato una condotta colposa degli operatori sanitari della in relazione causale coi danni CP_1 lamentati dal ricorrente provocandogli un danno materiale e un danno biologico complessivamente quantificato in € 6.364,00, di cui € 3.320,00 a titolo di ripetizione del
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compenso per lavori non andati a buon fine, € 1.500,00 a titolo di danno emergente, € 1.049,00 a titolo di danno biologico pari al 0,25%, € 495,00 a titolo di ITP al 25%. che ciò nonostante, la e la sua Compagnia assicuratrice costituita in sede di Controparte_4
A.T.P. accertamento tecnico preventivo non avevano aderito alla corrispondente proposta formulata dai TT .
Tanto premesso il ricorrente, nell'introdurre il presente giudizio, pur ritenendo in base alla pregressa C.T.U. già accertata la responsabilità della per i danni subiti , ha CP_3 tuttavia chiesto un supplemento della suddetta consulenza d'ufficio lamentando che i TT, pur disponendo di tutta la documentazione necessaria, avrebbero fatto una quantificazione inadeguata del danno complessivo per non avere tenuto in debita considerazione tutti gli interventi a cui il Sig. si era dovuto sottoporre per porre Pt_1 rimedio agli errori commessi dalla e, in particolare, avrebbero omesso di CP_3 riconoscere anche quella parte di cure ulteriori poste in essere, che si erano rese necessarie a ripristinare la situazione per i danni collegati agli errati interventi eseguiti da a cui il CP_1 ricorrente si è dovuto successivamente sottoporre presso il dott. Bindi al costo di € 8.403,00
Il ricorrente ha quindi concluso in ricorso :
in tesi , previa integrazione \rinnovazione della C.T.U. condannare la convenuta al pagamento dell'importo di € 17.750.78, oltre € 3.660,00 per spese di CCTTU, € 2.356,47, per spese e competenze legali per il procedimento di ATP oltre spese e competenze del CTP, ovvero quella diversa, maggiore o minore, somma ritenuta di giustizia o equità, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
in ipotesi: sia pur denegata di mancata rinnovazione della CTU, si chiede l'acquisizione chiede l'acquisizione agli atti del presente giudizio, della CTU espletata in sede di ATP (R.G. 8482/2020), anche ai sensi di cui all'art. 696 bis, comma V, c.p.c. e/o l'acquisizione del fascicolo d'ufficio relativo all'ATP, con condanna di al pagamento in favore CP_1 dell'attore della somma di € 5.267,86, oltre € 3.660,00 per spese dei TT, € 2.356,47, per spese e competenze legali per il procedimento di ATP, oltre spese e competenze del CTP
Nonostante la regolarità della notifica alla questa non si è costituita nel Controparte_4 presente giudizio rimanendo contumace.
Non è stata citata la compagnia Assicurativa che pur era presente in sede di. accertamento tecnico preventivo.
In esito all'istruttoria concretatasi nelle produzioni documentali delle parti e nell'acquisizione del fascicolo dell'A.T.P. con la consulenza d'ufficio resa dal collegio peritale formato dai dottori medico legale e specialista, non Persona_2 Persona_3 avendo il giudice ammesso ulteriore integrazione della consulenza di ufficio ritenendo esaustiva quella resa nella fase precedente di A.T.P. accertamento tecnico preventivo, il ricorrente , con note depositate il 11.6.2025 per l'udienza cartolare del 12.6.2025 ha chiesto che la causa venisse trattenuta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. concludendo nei seguenti termini :
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, accertare e dichiarare, per i titoli e le ragioni in premessa indicati, la responsabilità di per i danni subiti dal Sig. e, per l'effetto, CP_1 Pt_1
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condannare al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 12.380,47, salvo la CP_1 Per_ maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre spese e competenze del CTP Dott. (v. docc. 10-11), oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
Il giudice quindi , ex art 281 comma II sexies c.p.c. ha riservato la decisione nei termini ivi indicati
NEL MERITO
Tanto premesso in diritto, vanno esposte le risposte rese dal collegio peritale, nel pregresso procedimento di A.T.P. inter partes ai quesiti posti dal giudice.
I consulenti del giudice hanno accertato, in ordine alla vicenda patita dal sig, i Pt_1 effettivamente svolti rispetto al preventivo in atti (e estrazione del 15· infissione impianto in zona ex 15 ed ex 26 · ortopantomografia (RX) · devitalizzzione del 13 e 14· corone in ceramica integrale su 17,16,15,14,13,12 ) .
Di questi alcuni sono stati valutati eseguiti con effettiva a malpractice sanitaria mentre hanno valutato una parte degli interventi di IREOS come correttamente eseguiti.
Nello specifico , pur osservando di non potersi esprimerei sulla necessità/opportunità della rimozione dell'impianto in zona 15 effettuata dal curante subentrato alla resistente in quanto non era stata loro fornita alcuna documentazione utile alla visione hanno ritenuto tuttavia che il progetto riabilitativo posto in essere dalla successivo alla rimozione CP_1 dell'impianto fosse suscettibile di ampie motivate censure dal punto di vista progettuale.
Secondo i consulenti del giudice infatti la soluzione identificata e posta in essere era inadeguata, inappropriata e fortemente demolitiva: “Nello specifico appare inutilmente demolitivo il coinvolgimento protesico di un elemento come il 17. L'inserimento di un impianto in un manufatto protesico che poteva contare su valido appoggio distale e mesiale appare irragionevole oltre che inutilmente rischioso per il paziente innalzando in modo illecito il livello del rischio consentito. In tale prospettiva, indipendentemente dalle motivazioni successive che hanno indotto il curante attuale alla rimozione dell' impianto, lo stesso deve considerarsi come cura inutile dispendiosa e rischiosa ed in estrema sintesi posta in essere non nel migliore interesse del paziente. Il seguito terapeutico, ancorché CP_ non riscontrabile da parte dei CTU, non rileva ai fini dell'identificazione della responsabilità dl che origina dalla progettazione ed esecuzione di un piano di trattamento non appropriato non utile non sicuro. Appare di palmare evidenza che tali critiche si estendono alla progettazione di tutto il manufatto protesico posizionato dai sanitari dell' . Appare del tutto sequenziale la sua CP_1 rimozione e la sostituzione con provvisori e questo indipendentemente dalla impossibilità concreta da parte dei TT di verificare aspetti del manufatto come chiusura marginale ed ingranaggio occlusale.”
Tutto ciò a fronte di una situazione clinica del paziente che non presentava aspetti di particolare complessità, essendo anzi ritenersi di approccio routinario.
Quanto alle complicanze lamentate dal paziente quali l'alterata occlusione del manufatto protesico, la descritta mancata chiusura marginale delle corone, l' incompleta osteo- integrazione dell'impianto in zona 15 e la sospetta presenza di residuo radicolare in detta sede la necessità di estrazione del 14,, i consulenti han ritenuto di non potersi esprimere in assenza di documentazione ritualmente prodotta per il riscontro oggettivo delle suddette complicanze.
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In sostanza i C.T.U. hanno voluto specificare che pur ritenendo che la soluzione protesica posta in essere dall' per emendare la perdita del 15 era “ contro ogni elemento costitutivo CP_1 della posizione di garanzia del sanitario avendo esposto il paziente ad un intervento sovradimensionato rispetto la evidente richiesta clinica”.
Ciò premesso i periti del giudice hanno valutato come spese mediche necessarie od opportune effettuate presso ed andate a buon fine quelle di : terapia canalare di 13 e 14 per CP_1 un costo di €200,00 · infissione di impianto in zona 26 per un costo di € 650,00 · estrazione di 15 per un costo di € 80,00 · esecuzione di radiografia delle arcate per un costo di €50,00 totale
€ 980,00.
Hanno invece ritenuto attribuibile a condotta sanitaria colposa dei dentisti della CP_1
in ragione di un piano di ripristino non valido un danno biologico e patrimoniale
[...] equamente valutabile in : Invalidità Temporanea Parziale al 25%; (ITP) di gg 20 ; Postumi permanenti correlati all'inutile coinvolgimento protesico del 17 quantificabili nello 0.25% .
Hanno quindi valutato come costi necessari per i completamenti e ripristini quelli relativi a :
-intervento di protesizzazione dell'impianto in zona 26 finalizzato dal nuovo curante con una spesa di € 1292,00 come da fattura n°900 del 03/04/2020 dello studio Bindi, tale spesa andava comunque effettuata a completamento e ultimazione dell'intervento di riprotesizzazione suddetto e quindi non rientra tra le riparazioni dei danni prodotti da CP_1
- rimozione del manufatto protesico che impone la preparazione di un provvisorio del costo di
€ 600,00 voce è presente nella fattura 486 del 12/02/2020 dello studio Bindi.
- la protesizzazione della corona sul 17 colposamente inserita nel manufatto protesico ai pezzi medi di mercato di € 900,00
Per contra i TT non hanno ravvisato la necessità della rimozione dell'impianto posizionato da né tanto meno dell'estrazione del 14, quale scelta del nuovo CP_1 operatore non rapportabile causalmente all'operato del resistente.
Hanno quindi proposto alle parti un progetto di conciliazione così espresso:
· Lavori andati a buon fine presso per un totale di €980,00 CP_1
· ripetizione del compenso per i lavori non andati a buon fine per un totale di € 3.320,00
· danno emergente pari ad €1500,00
· danno biologico pari allo 0.25%
· ITP al 25% per gg 20
Infine i CC.TT.UU. han voluto rilevare, anche a fronte della maggiori richieste del ricorrente che: “ la vicenda presenta tuttavia degli aspetti non indagabili da parte dei CTU perché non prospettate dalle parti e non sottoposte all'attenzione del Giudice. .” e che, pur riconoscendo che CP_
“..La soluzione protesica posta in essere dall' per emendare la perdita del 15 è contro ogni elemento costitutivo della posizione di garanzia del sanitario avendo esposto il paziente ad un intervento sovradimensionato rispetto la evidente richiesta clinica…” tuttavia “…gli interventi successivi operati nel cavo orale del hanno di fatto eliso ogni possibile valutazione da parte dei CTU Pt_1
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dell'operato del resistente attraverso nuovi e diversi interventi che non ci consentono di identificare un CP_ danno ulteriore e quindi una responsabilità eventuale in capo all' nuova e diversa”.
Non vi è motivo in questa sede di disattendere le risposte ai quesiti della consulenza d'ufficio resa nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex L. 24\2017 ( Legge Gelli) in quanto esenti da omissioni o vizi logici, precise ed esaurienti, nonché attestanti una disamina obbiettiva, scrupolosa ed esaustiva del caso in esame nonché di un'analisi scrupolosa dei documenti prodotti in giudizio.
I consulenti del giudice hanno inoltre puntualmente e accuratamente assolto all'onere probatorio della preponderanza dell'evidenza definendo in più punti della sua relazione un nesso causale tra le lesioni riportate dal ricorrente e la condotta di parte resistente secondo un criterio di maggior probabilità
Fatte proprie dal giudicante le conclusioni della consulenza tecnica di ufficio resa in A.T.P. si deve quindi ritenere provato, sulla base del regime di prova valevole in sede civile, che vi sono danni accertati nella persona del ricorrente causalmente riconducibili a condotta sanitaria colposa degli operatori della la quale ne dovrà pertanto rispondere ai CP_1 sensi dell'art. 1218 c.c.
Passando alla liquidazione del danno biologico1 essendo stato questo quantificato nel 0.25 % di postumi oramai stabilizzati e non suscettibili di aggravamento, non in grado di incidere sulla capacità lavorativa specifica del paziente, reputa il Tribunale che debba essere applicata la disciplina di cui all'art. 7, comma 4, legge n. 24/2017 (c.d. ) -entrata in vigore Parte_2 il 1.4.2017 e quindi prima del completamento del piano terapeutico di cui è causa- che, con previsione analoga a quella del terzo comma dell'art. 3 del decreto legge n. 158/2012 ( c.d. Balduzzi), ha disposto che sia utilizzato anche nel settore sanitario il criterio di liquidazione del danno secondo il sistema tabellare già adottato nel settore dei sinistri cagionati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti definito dagli articoli 138 e 139 del D.lgs. 209/2005 (codice delle Assicurazioni Private)2.
Sul punto è intervenuta in termini dirimenti la Cassazione la quale ha chiarito con diverse pronunce del luglio 2019 (si cita fra tutte la n. 28990/2019) che la norma in questione non disciplina la fattispecie costitutiva del diritto sostanziale bensì definisce -in materia della responsabilità sanitaria- l'ambito delle modalità di esercizio del potere di liquidazione equitativa del danno attribuito al giudice dagli articoli 1226 e 2056 c.c e, come tale, è norma
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direttamente applicabile nei limiti in cui tale potere sia ancora esercitabile nel corso di un processo non ancora definito.
Si procede pertanto alla liquidazione del danno accertato come subito dal sulla Pt_1 base dei parametri di liquidazione del danno di cui al Codice delle Assicurazioni RCA .
Considerata quindi la percentuale di danno biologico non patrimoniale del 0.25 % accertata dalla consulenza tecnica d'ufficio e l'età del danneggiato ( nato il [...]) al momento del consolidarsi dell'evento lesivo (61 anni ) la somma da liquidare per tale titolo in moneta attuale è determinata nell'importo di € 176,44 cui si aggiungono € 276,20 di ITP 3 150,86 per danno morale , in totale quindi € 603, 50 .
Non si ravvisano elementi per riconoscere una particolare personalizzazione del danno considerata l'entità minima dei postumi e della sofferenza non superiore a quella di qualsiasi altra persona che prima o poi deve ricorrere a e cure dentarie .
Quanto al danno patrimoniale emergente appare riconoscibile l'importo saldato alla CP_1 per interventi effettuati e non andati a buon fine per un totale di € 3.320,00 oltre al danno emergente pari ad €1.500,00 ( provvisorio e protesizzazione della corona ) , mentre non è riconoscibile l'importo spesa di € 1292,00 come da fattura n°900 del 03/04/2020 dello studio Bindi trattandosi di trattandosi di spesa che andava comunque effettuata per l'ultimazione dell'intervento di riprotesizzazione dell'impianto in zona 26 .
Non sono state documentate ulteriori spese sostenute pertinenti a parte la spesa per la C.T.P. Per_ del dott. pari a complessive € 1,586 inclusa IVA .
L'importo complessivo riconosciuto quindi come risarcibile per danno patrimoniale e biologico è pari quindi ad € 5.423,5, in moneta attuale che già tiene conto della svalutazione monetaria quantificando il danno al momento della sua liquidazione.
Vanno certamente rimborsati i costi della C.T.U. resa in A.T.P. pari ad € 3.660 anticipate dal ricorrente .
Per ciò che concerne gli interessi sulla già menzionata somma, si ricorda che, in tema di obbligazioni di valore, s'impone il risarcimento non solo del valore del bene perduto ma anche del pregiudizio da ritardata percezione del credito risarcitorio, cioè del lucro cessante, per tutto il tempo che intercorre tra il fatto e la liquidazione.
Si richiama pertanto la vasta e conforme giurisprudenza in materia (consolidata a partire da Cassazione. S.U.1712\95) circa le modalità di liquidazione del danno da ritardo nel conseguimento dell'equivalente monetario di un dato valore e la possibilità di fare riferimento a presunzioni semplici e criteri equitativi, fra i quali può ricomprendersi il criterio degli interessi legali da calcolarsi annualmente sulla predetta somma, svalutata ex indice Istat per le famiglie degli impiegati ed operai dell'industria dalla data dell'evento dannoso e rivalutata di anno in anno da tale data sino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
Vanno inoltre poste a carico della società convenuta contumace le spese di lite sostenute dal ricorrente sia per la fase di A.T.P. che per il giudizio di merito che si liquidano come appare equo in dispositivo sulla base dei parametri di cui alle tabelle allegate al d.m.55\2014, come in ultimo aggiornate dal D.L.147\22 dalla tenuto conto del valore e alla complessità della causa-
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p.q.m.
Il Tribunale . definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinta,
accertata la responsabilità dei sanitari della la condanna a pagare a Controparte_4 ricorrente la somma di € 5,423,50 , a titolo di risarcimento del Parte_1 danno non patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria e interessi compensativi al tasso legale calcolati sulla predetta somma devalutata al 2018 e rivalutata anno per anno fino alla pubblicazione della presente sentenza, , condanna la stessa convenuta a rimborsare al ricorrente le spese di C.T.U.e CP_1 sostenute nel procedimento di accertamento tecnico preventivo pari ad € 3.366 oltre interessi dal pagamento al C.T.U. al saldo effettivo condanna la stessa convenuta a rifondere alla ricorrente le spese di lite CP_1 liquidate in € 2.337 quelle sostenute in sede di A.T.P. ed in ulteriori € 4.200 quelle sostenute nel presente giudizio di merito, oltre 15% per spese forfetarie ed oltre IVA e CAP come per legge, ,
Manda la Cancelleria per la comunicazione alle parti.
Dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati
Firenze, 16 giugno 2025
Il Giudice
dott. Giuseppina Guttadauro
Pagina 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Com'è noto si definisce danno biologico la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico- legale, della persona. Costante e consolidata giurisprudenza, costituzionale e di legittimità, ha elaborato il concetto relativo a tale lesione dell'integrità psicofisica specificando che questa è quella in sé e per sé considerata in quanto incidente sulle molteplici manifestazioni della vita umana rilevanti sul piano biologico, sociale, culturale ed estetico. Ricca è anche la giurisprudenza relativa ai criteri di determinazione del danno alla salute e del suo collegamento, che va rigorosamente dimostrato, col danno da lucro cessante attribuibile alla perdita della capacità lavorativa, talchè ' Le prestazioni per il ristoro di tale danno (danno biologico) sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato' 2 Art. 7 comma 4 L.24\2017 :“Il danno conseguente all'attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica
o privata, e dell'esercente la professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, integrate, ove necessario, con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti alle attività di cui al presente articolo”.
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Il Tribunale, in persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Guttadauro nella causa iscritta a ruolo generale N. 14484 2023 tra
con l'Avv. PACI MARZIA Parte_1
Parte Ricorrente
e
CP_1
Parte Convenuta Contumace
A seguito della riserva assunta all'udienza del 12/12/2024 ai sensi dell'art. 281-sexies c.II c.p.c., ha pronunciato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la seguente
SENTENZA
OGGETTO: responsabilità sanitaria
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
IN FATTO
, dopo aver introdotto un accertamento tecnico preventivo ex art 696 bis Parte_1
c.p.c. (Rg. 8482\2020), il 15.12.2023 ha depositato ricorso ex art 281 decies c.p.c. con cui ha convenuto in giudizio la società in persona del suo legale rappresentante CP_1 per sentirla condannare al risarcimento dei danni tutti subiti dalla stessa in conseguenza dei trattamenti mal eseguiti nella della suddetta società, Controparte_2
Col ricorso espone a fondamento della domanda :
di essersi recato nel 2018, in Firenze, Piazza G. Puccini 4 presso i locali della la
[...] per necessità di riabilitazione delle Controparte_3 arcate dentarie, in particolare di quella superiore,
che i dentisti della struttura, dopo averlo visitato , gli proposero i seguenti interventi - Impianto osteointegrato sui denti 15, 26; Ortopantomografia. Endodonzia – (FP) Devitalizzazione 1 Canale sui denti 14, 13, 12. Chirurgia – Estrazione semplice sul dente 15,
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Sezione IV CIVILE
Protesi Fissa – Corona E.max integrale sui denti 17, 16, 15, 14, 13, 12, 26; Impianto osteointegrato sul dente 15 preventivando un costo di € 4.500,00 . che gli interventi, ad eccezione della “devitalizzazione di 12” e della “corona E.max sul 26” per complessivi € 500,00 , vennero eseguiti e pagati dal ricorrente col versamento dei 4.000
€ residui a saldo dell'intervento, che tuttavia si manifestarono poco dopo seri disturbi ( sanguinamento gengivale e sensibilità dentale sull'arcata dx) cui non dettero alcun giovamento i presidi terapeutici posti in essere alla clinica ove si era nuovamente recato , CP_1
che, rivoltosi ad altro specialista presso lo studio odontoiatrico-specialistico Bindi per avere un parere sull'origine delle problematiche accusate in data 08.11.2019, l'odontoiatra accertò che “il manufatto protesico non chiude, esistono problemi di sondaggi paradontali e la parte occlusale è da rivedere completamente” proponendo di eseguire per risolvere le problematiche riscontrate:N. 1 estrazione impianto;
N. 1 impianto;
N. 1 corona su impianto;
N. 1 corona su dente naturale al costo stimato di € 4.330,00 , che anche il dott. altro specialista e medico legale nel suo consulto accertò Persona_1 serie problematiche conseguenti ad errore sanitario di n relazione alla CP_1 progettazione e realizzazione non leges artes dell'opera riabilitativa implanto-protesica svolta sul paziente, che quindi il ricorrente dal febbraio 2020, si sottopose ad una serie di interventi da parte del Dott. Bindi, al fine di porre rimedio alle proprie problematiche, Per_
che in una ulteriore successiva visita medico legale il dott. ravvisò e quantificò come esito degli errati trattamenti presso un danno biologico permanente CP_1
(all'integrità psicofisica) attuale del 5%, emendabile al 40% dopo i trattamenti di seguito indicati;
un periodo di ITP al 25% da definirsi in via equitativa, per i disagi funzionali masticatori protrattisi per almeno tre mesi e per il tempo necessario alle nuove cure (non meno di ulteriori tre mesi); oltre ad un danno patrimoniale – - pari ad € 7.886,00 e più specificamente € 2.686,00 per gli interventi eseguiti dal Dott. Bindi , € 450,00 per trattamento endodontico-restaurativo del dente 17; € 150,00 per intervento di scappucciamento per applicazione di vite-tappo sull'impianto in sede 26; € 1.200,00 per rimozione protesi superiori ed applicazione provvisori volti a ristabilire il corretto disegno dei piano occlusali e l'adeguata verifica diagnostica;
€ 3.400,00 pari alle somme pagate in più o per interventi non effettuati o non andati a buon fine eseguiti dalla;
CP_3
Per_ che al suddetto importo di € 7.886,00, così come quantificato dal Dott. doveva aggiungersi l'ulteriore somma di € 802,00, corrisposta dal ricorrente al Dott. Bindi per intervento di estrazione impianto eseguito dopo la seconda visita medico-legale (doc. 9), oltre, ad ulteriore importo di € 1.586,00 per le relazioni medico legali (docc. 10-11),
che rimasta senza effetto la contestazione e richiesta di risarcimento danni formulata direttamente alla con Pec del 16.7.2020 il promosse A.T.P Controparte_4 Pt_1 assegnato alla dott.ssa Guttadauro ove fu svolta perizia medico legale che, ha ravvisato una condotta colposa degli operatori sanitari della in relazione causale coi danni CP_1 lamentati dal ricorrente provocandogli un danno materiale e un danno biologico complessivamente quantificato in € 6.364,00, di cui € 3.320,00 a titolo di ripetizione del
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compenso per lavori non andati a buon fine, € 1.500,00 a titolo di danno emergente, € 1.049,00 a titolo di danno biologico pari al 0,25%, € 495,00 a titolo di ITP al 25%. che ciò nonostante, la e la sua Compagnia assicuratrice costituita in sede di Controparte_4
A.T.P. accertamento tecnico preventivo non avevano aderito alla corrispondente proposta formulata dai TT .
Tanto premesso il ricorrente, nell'introdurre il presente giudizio, pur ritenendo in base alla pregressa C.T.U. già accertata la responsabilità della per i danni subiti , ha CP_3 tuttavia chiesto un supplemento della suddetta consulenza d'ufficio lamentando che i TT, pur disponendo di tutta la documentazione necessaria, avrebbero fatto una quantificazione inadeguata del danno complessivo per non avere tenuto in debita considerazione tutti gli interventi a cui il Sig. si era dovuto sottoporre per porre Pt_1 rimedio agli errori commessi dalla e, in particolare, avrebbero omesso di CP_3 riconoscere anche quella parte di cure ulteriori poste in essere, che si erano rese necessarie a ripristinare la situazione per i danni collegati agli errati interventi eseguiti da a cui il CP_1 ricorrente si è dovuto successivamente sottoporre presso il dott. Bindi al costo di € 8.403,00
Il ricorrente ha quindi concluso in ricorso :
in tesi , previa integrazione \rinnovazione della C.T.U. condannare la convenuta al pagamento dell'importo di € 17.750.78, oltre € 3.660,00 per spese di CCTTU, € 2.356,47, per spese e competenze legali per il procedimento di ATP oltre spese e competenze del CTP, ovvero quella diversa, maggiore o minore, somma ritenuta di giustizia o equità, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
in ipotesi: sia pur denegata di mancata rinnovazione della CTU, si chiede l'acquisizione chiede l'acquisizione agli atti del presente giudizio, della CTU espletata in sede di ATP (R.G. 8482/2020), anche ai sensi di cui all'art. 696 bis, comma V, c.p.c. e/o l'acquisizione del fascicolo d'ufficio relativo all'ATP, con condanna di al pagamento in favore CP_1 dell'attore della somma di € 5.267,86, oltre € 3.660,00 per spese dei TT, € 2.356,47, per spese e competenze legali per il procedimento di ATP, oltre spese e competenze del CTP
Nonostante la regolarità della notifica alla questa non si è costituita nel Controparte_4 presente giudizio rimanendo contumace.
Non è stata citata la compagnia Assicurativa che pur era presente in sede di. accertamento tecnico preventivo.
In esito all'istruttoria concretatasi nelle produzioni documentali delle parti e nell'acquisizione del fascicolo dell'A.T.P. con la consulenza d'ufficio resa dal collegio peritale formato dai dottori medico legale e specialista, non Persona_2 Persona_3 avendo il giudice ammesso ulteriore integrazione della consulenza di ufficio ritenendo esaustiva quella resa nella fase precedente di A.T.P. accertamento tecnico preventivo, il ricorrente , con note depositate il 11.6.2025 per l'udienza cartolare del 12.6.2025 ha chiesto che la causa venisse trattenuta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. concludendo nei seguenti termini :
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, accertare e dichiarare, per i titoli e le ragioni in premessa indicati, la responsabilità di per i danni subiti dal Sig. e, per l'effetto, CP_1 Pt_1
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condannare al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 12.380,47, salvo la CP_1 Per_ maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre spese e competenze del CTP Dott. (v. docc. 10-11), oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
Il giudice quindi , ex art 281 comma II sexies c.p.c. ha riservato la decisione nei termini ivi indicati
NEL MERITO
Tanto premesso in diritto, vanno esposte le risposte rese dal collegio peritale, nel pregresso procedimento di A.T.P. inter partes ai quesiti posti dal giudice.
I consulenti del giudice hanno accertato, in ordine alla vicenda patita dal sig, i Pt_1 effettivamente svolti rispetto al preventivo in atti (e estrazione del 15· infissione impianto in zona ex 15 ed ex 26 · ortopantomografia (RX) · devitalizzzione del 13 e 14· corone in ceramica integrale su 17,16,15,14,13,12 ) .
Di questi alcuni sono stati valutati eseguiti con effettiva a malpractice sanitaria mentre hanno valutato una parte degli interventi di IREOS come correttamente eseguiti.
Nello specifico , pur osservando di non potersi esprimerei sulla necessità/opportunità della rimozione dell'impianto in zona 15 effettuata dal curante subentrato alla resistente in quanto non era stata loro fornita alcuna documentazione utile alla visione hanno ritenuto tuttavia che il progetto riabilitativo posto in essere dalla successivo alla rimozione CP_1 dell'impianto fosse suscettibile di ampie motivate censure dal punto di vista progettuale.
Secondo i consulenti del giudice infatti la soluzione identificata e posta in essere era inadeguata, inappropriata e fortemente demolitiva: “Nello specifico appare inutilmente demolitivo il coinvolgimento protesico di un elemento come il 17. L'inserimento di un impianto in un manufatto protesico che poteva contare su valido appoggio distale e mesiale appare irragionevole oltre che inutilmente rischioso per il paziente innalzando in modo illecito il livello del rischio consentito. In tale prospettiva, indipendentemente dalle motivazioni successive che hanno indotto il curante attuale alla rimozione dell' impianto, lo stesso deve considerarsi come cura inutile dispendiosa e rischiosa ed in estrema sintesi posta in essere non nel migliore interesse del paziente. Il seguito terapeutico, ancorché CP_ non riscontrabile da parte dei CTU, non rileva ai fini dell'identificazione della responsabilità dl che origina dalla progettazione ed esecuzione di un piano di trattamento non appropriato non utile non sicuro. Appare di palmare evidenza che tali critiche si estendono alla progettazione di tutto il manufatto protesico posizionato dai sanitari dell' . Appare del tutto sequenziale la sua CP_1 rimozione e la sostituzione con provvisori e questo indipendentemente dalla impossibilità concreta da parte dei TT di verificare aspetti del manufatto come chiusura marginale ed ingranaggio occlusale.”
Tutto ciò a fronte di una situazione clinica del paziente che non presentava aspetti di particolare complessità, essendo anzi ritenersi di approccio routinario.
Quanto alle complicanze lamentate dal paziente quali l'alterata occlusione del manufatto protesico, la descritta mancata chiusura marginale delle corone, l' incompleta osteo- integrazione dell'impianto in zona 15 e la sospetta presenza di residuo radicolare in detta sede la necessità di estrazione del 14,, i consulenti han ritenuto di non potersi esprimere in assenza di documentazione ritualmente prodotta per il riscontro oggettivo delle suddette complicanze.
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In sostanza i C.T.U. hanno voluto specificare che pur ritenendo che la soluzione protesica posta in essere dall' per emendare la perdita del 15 era “ contro ogni elemento costitutivo CP_1 della posizione di garanzia del sanitario avendo esposto il paziente ad un intervento sovradimensionato rispetto la evidente richiesta clinica”.
Ciò premesso i periti del giudice hanno valutato come spese mediche necessarie od opportune effettuate presso ed andate a buon fine quelle di : terapia canalare di 13 e 14 per CP_1 un costo di €200,00 · infissione di impianto in zona 26 per un costo di € 650,00 · estrazione di 15 per un costo di € 80,00 · esecuzione di radiografia delle arcate per un costo di €50,00 totale
€ 980,00.
Hanno invece ritenuto attribuibile a condotta sanitaria colposa dei dentisti della CP_1
in ragione di un piano di ripristino non valido un danno biologico e patrimoniale
[...] equamente valutabile in : Invalidità Temporanea Parziale al 25%; (ITP) di gg 20 ; Postumi permanenti correlati all'inutile coinvolgimento protesico del 17 quantificabili nello 0.25% .
Hanno quindi valutato come costi necessari per i completamenti e ripristini quelli relativi a :
-intervento di protesizzazione dell'impianto in zona 26 finalizzato dal nuovo curante con una spesa di € 1292,00 come da fattura n°900 del 03/04/2020 dello studio Bindi, tale spesa andava comunque effettuata a completamento e ultimazione dell'intervento di riprotesizzazione suddetto e quindi non rientra tra le riparazioni dei danni prodotti da CP_1
- rimozione del manufatto protesico che impone la preparazione di un provvisorio del costo di
€ 600,00 voce è presente nella fattura 486 del 12/02/2020 dello studio Bindi.
- la protesizzazione della corona sul 17 colposamente inserita nel manufatto protesico ai pezzi medi di mercato di € 900,00
Per contra i TT non hanno ravvisato la necessità della rimozione dell'impianto posizionato da né tanto meno dell'estrazione del 14, quale scelta del nuovo CP_1 operatore non rapportabile causalmente all'operato del resistente.
Hanno quindi proposto alle parti un progetto di conciliazione così espresso:
· Lavori andati a buon fine presso per un totale di €980,00 CP_1
· ripetizione del compenso per i lavori non andati a buon fine per un totale di € 3.320,00
· danno emergente pari ad €1500,00
· danno biologico pari allo 0.25%
· ITP al 25% per gg 20
Infine i CC.TT.UU. han voluto rilevare, anche a fronte della maggiori richieste del ricorrente che: “ la vicenda presenta tuttavia degli aspetti non indagabili da parte dei CTU perché non prospettate dalle parti e non sottoposte all'attenzione del Giudice. .” e che, pur riconoscendo che CP_
“..La soluzione protesica posta in essere dall' per emendare la perdita del 15 è contro ogni elemento costitutivo della posizione di garanzia del sanitario avendo esposto il paziente ad un intervento sovradimensionato rispetto la evidente richiesta clinica…” tuttavia “…gli interventi successivi operati nel cavo orale del hanno di fatto eliso ogni possibile valutazione da parte dei CTU Pt_1
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dell'operato del resistente attraverso nuovi e diversi interventi che non ci consentono di identificare un CP_ danno ulteriore e quindi una responsabilità eventuale in capo all' nuova e diversa”.
Non vi è motivo in questa sede di disattendere le risposte ai quesiti della consulenza d'ufficio resa nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex L. 24\2017 ( Legge Gelli) in quanto esenti da omissioni o vizi logici, precise ed esaurienti, nonché attestanti una disamina obbiettiva, scrupolosa ed esaustiva del caso in esame nonché di un'analisi scrupolosa dei documenti prodotti in giudizio.
I consulenti del giudice hanno inoltre puntualmente e accuratamente assolto all'onere probatorio della preponderanza dell'evidenza definendo in più punti della sua relazione un nesso causale tra le lesioni riportate dal ricorrente e la condotta di parte resistente secondo un criterio di maggior probabilità
Fatte proprie dal giudicante le conclusioni della consulenza tecnica di ufficio resa in A.T.P. si deve quindi ritenere provato, sulla base del regime di prova valevole in sede civile, che vi sono danni accertati nella persona del ricorrente causalmente riconducibili a condotta sanitaria colposa degli operatori della la quale ne dovrà pertanto rispondere ai CP_1 sensi dell'art. 1218 c.c.
Passando alla liquidazione del danno biologico1 essendo stato questo quantificato nel 0.25 % di postumi oramai stabilizzati e non suscettibili di aggravamento, non in grado di incidere sulla capacità lavorativa specifica del paziente, reputa il Tribunale che debba essere applicata la disciplina di cui all'art. 7, comma 4, legge n. 24/2017 (c.d. ) -entrata in vigore Parte_2 il 1.4.2017 e quindi prima del completamento del piano terapeutico di cui è causa- che, con previsione analoga a quella del terzo comma dell'art. 3 del decreto legge n. 158/2012 ( c.d. Balduzzi), ha disposto che sia utilizzato anche nel settore sanitario il criterio di liquidazione del danno secondo il sistema tabellare già adottato nel settore dei sinistri cagionati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti definito dagli articoli 138 e 139 del D.lgs. 209/2005 (codice delle Assicurazioni Private)2.
Sul punto è intervenuta in termini dirimenti la Cassazione la quale ha chiarito con diverse pronunce del luglio 2019 (si cita fra tutte la n. 28990/2019) che la norma in questione non disciplina la fattispecie costitutiva del diritto sostanziale bensì definisce -in materia della responsabilità sanitaria- l'ambito delle modalità di esercizio del potere di liquidazione equitativa del danno attribuito al giudice dagli articoli 1226 e 2056 c.c e, come tale, è norma
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direttamente applicabile nei limiti in cui tale potere sia ancora esercitabile nel corso di un processo non ancora definito.
Si procede pertanto alla liquidazione del danno accertato come subito dal sulla Pt_1 base dei parametri di liquidazione del danno di cui al Codice delle Assicurazioni RCA .
Considerata quindi la percentuale di danno biologico non patrimoniale del 0.25 % accertata dalla consulenza tecnica d'ufficio e l'età del danneggiato ( nato il [...]) al momento del consolidarsi dell'evento lesivo (61 anni ) la somma da liquidare per tale titolo in moneta attuale è determinata nell'importo di € 176,44 cui si aggiungono € 276,20 di ITP 3 150,86 per danno morale , in totale quindi € 603, 50 .
Non si ravvisano elementi per riconoscere una particolare personalizzazione del danno considerata l'entità minima dei postumi e della sofferenza non superiore a quella di qualsiasi altra persona che prima o poi deve ricorrere a e cure dentarie .
Quanto al danno patrimoniale emergente appare riconoscibile l'importo saldato alla CP_1 per interventi effettuati e non andati a buon fine per un totale di € 3.320,00 oltre al danno emergente pari ad €1.500,00 ( provvisorio e protesizzazione della corona ) , mentre non è riconoscibile l'importo spesa di € 1292,00 come da fattura n°900 del 03/04/2020 dello studio Bindi trattandosi di trattandosi di spesa che andava comunque effettuata per l'ultimazione dell'intervento di riprotesizzazione dell'impianto in zona 26 .
Non sono state documentate ulteriori spese sostenute pertinenti a parte la spesa per la C.T.P. Per_ del dott. pari a complessive € 1,586 inclusa IVA .
L'importo complessivo riconosciuto quindi come risarcibile per danno patrimoniale e biologico è pari quindi ad € 5.423,5, in moneta attuale che già tiene conto della svalutazione monetaria quantificando il danno al momento della sua liquidazione.
Vanno certamente rimborsati i costi della C.T.U. resa in A.T.P. pari ad € 3.660 anticipate dal ricorrente .
Per ciò che concerne gli interessi sulla già menzionata somma, si ricorda che, in tema di obbligazioni di valore, s'impone il risarcimento non solo del valore del bene perduto ma anche del pregiudizio da ritardata percezione del credito risarcitorio, cioè del lucro cessante, per tutto il tempo che intercorre tra il fatto e la liquidazione.
Si richiama pertanto la vasta e conforme giurisprudenza in materia (consolidata a partire da Cassazione. S.U.1712\95) circa le modalità di liquidazione del danno da ritardo nel conseguimento dell'equivalente monetario di un dato valore e la possibilità di fare riferimento a presunzioni semplici e criteri equitativi, fra i quali può ricomprendersi il criterio degli interessi legali da calcolarsi annualmente sulla predetta somma, svalutata ex indice Istat per le famiglie degli impiegati ed operai dell'industria dalla data dell'evento dannoso e rivalutata di anno in anno da tale data sino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
Vanno inoltre poste a carico della società convenuta contumace le spese di lite sostenute dal ricorrente sia per la fase di A.T.P. che per il giudizio di merito che si liquidano come appare equo in dispositivo sulla base dei parametri di cui alle tabelle allegate al d.m.55\2014, come in ultimo aggiornate dal D.L.147\22 dalla tenuto conto del valore e alla complessità della causa-
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p.q.m.
Il Tribunale . definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinta,
accertata la responsabilità dei sanitari della la condanna a pagare a Controparte_4 ricorrente la somma di € 5,423,50 , a titolo di risarcimento del Parte_1 danno non patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria e interessi compensativi al tasso legale calcolati sulla predetta somma devalutata al 2018 e rivalutata anno per anno fino alla pubblicazione della presente sentenza, , condanna la stessa convenuta a rimborsare al ricorrente le spese di C.T.U.e CP_1 sostenute nel procedimento di accertamento tecnico preventivo pari ad € 3.366 oltre interessi dal pagamento al C.T.U. al saldo effettivo condanna la stessa convenuta a rifondere alla ricorrente le spese di lite CP_1 liquidate in € 2.337 quelle sostenute in sede di A.T.P. ed in ulteriori € 4.200 quelle sostenute nel presente giudizio di merito, oltre 15% per spese forfetarie ed oltre IVA e CAP come per legge, ,
Manda la Cancelleria per la comunicazione alle parti.
Dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati
Firenze, 16 giugno 2025
Il Giudice
dott. Giuseppina Guttadauro
Pagina 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Com'è noto si definisce danno biologico la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico- legale, della persona. Costante e consolidata giurisprudenza, costituzionale e di legittimità, ha elaborato il concetto relativo a tale lesione dell'integrità psicofisica specificando che questa è quella in sé e per sé considerata in quanto incidente sulle molteplici manifestazioni della vita umana rilevanti sul piano biologico, sociale, culturale ed estetico. Ricca è anche la giurisprudenza relativa ai criteri di determinazione del danno alla salute e del suo collegamento, che va rigorosamente dimostrato, col danno da lucro cessante attribuibile alla perdita della capacità lavorativa, talchè ' Le prestazioni per il ristoro di tale danno (danno biologico) sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato' 2 Art. 7 comma 4 L.24\2017 :“Il danno conseguente all'attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica
o privata, e dell'esercente la professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, integrate, ove necessario, con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti alle attività di cui al presente articolo”.