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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 26/07/2025, n. 742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 742 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 867/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati Giudice
Dott.ssa Francesca Iaconi Giudice rel. ed est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al numero R.G. 867/2024 vertente
TRA
, nata a [...], il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Rico Di Gennaro;
RICORRENTE
e
, nato a [...], il Controparte_1
6.12.1959;
RESISTENTE - CONTUMACE Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: All'udienza del 13 giugno 2025 la ricorrente precisava le proprie conclusioni come da verbale d'udienza.
Motivi della decisione in fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 07.03.2024, premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio civile in data 30.11.2017 in AR SA (RM) con
[...]
, matrimonio trascritto regolarmente presso gli atti dello stato Controparte_1 civile del Comune di AR SA (RM) al n. 15, parte I, anno 2017 e che dall'unione non sono nati figli, ha esposto che nel tempo la convivenza è divenuta intollerabile ed ha chiesto, quindi, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con ogni conseguente statuizione.
La ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“-Dichiarare la separazione personale dei coniugi,
-Disporre che le parti provvederanno ognuno per il proprio mantenimento.”
All'udienza del 13.06.2024 è comparsa personalmente la ricorrente, la quale ha insistito nella domanda di separazione alle condizioni articolate nei propri scritti difensivi, dichiarando di non avere più notizie da tempo del resistente, il quale ha lasciato l'abitazione coniugale sei mesi dopo il matrimonio diretto verso Cuba.
Alla stessa udienza il Giudice, acquisita la documentazione prodotta e preso atto delle conclusioni rassegnate da parte ricorrente, si è riservato di riferire al Collegio, onerando la ricorrente di depositare il certificato aggiornato di residenza del resistente.
Il resistente, , non si è costituito in giudizio Controparte_1 sebbene ritualmente in giudizio e pertanto deve esserne dichiarata la contumacia.
Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendo in contestazione l'intollerabilità della convivenza ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c. presupposto necessario per pronunciare la separazione e preso atto anche del contegno processuale del resistente non costituitosi.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi Parte_1
e e deve disporsi che gli stessi provvederanno
[...] Controparte_1 ciascuno al proprio mantenimento, come espressamente domandato da parte ricorrente.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio nonché alla contumacia di parte resistente, per dichiarare l'irripetibilità delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
− dichiara la contumacia del resistente;
Controparte_1
− dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
, coniugati in data 30.11.2017 in AR SA (RM) con
[...] Controparte_1
, matrimonio trascritto regolarmente presso gli atti dello stato civile del
[...]
Comune di AR SA (RM) al n. 15, parte I, anno 2017;
− i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
− ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
− spese irripetibili.
− ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di AR SA di provvedere alle annotazioni di competenza e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del
15-07-2025, svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della dott.ssa Francesca
Iaconi.
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia
Il Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Francesca Iaconi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati Giudice
Dott.ssa Francesca Iaconi Giudice rel. ed est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al numero R.G. 867/2024 vertente
TRA
, nata a [...], il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Rico Di Gennaro;
RICORRENTE
e
, nato a [...], il Controparte_1
6.12.1959;
RESISTENTE - CONTUMACE Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: All'udienza del 13 giugno 2025 la ricorrente precisava le proprie conclusioni come da verbale d'udienza.
Motivi della decisione in fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 07.03.2024, premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio civile in data 30.11.2017 in AR SA (RM) con
[...]
, matrimonio trascritto regolarmente presso gli atti dello stato Controparte_1 civile del Comune di AR SA (RM) al n. 15, parte I, anno 2017 e che dall'unione non sono nati figli, ha esposto che nel tempo la convivenza è divenuta intollerabile ed ha chiesto, quindi, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con ogni conseguente statuizione.
La ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“-Dichiarare la separazione personale dei coniugi,
-Disporre che le parti provvederanno ognuno per il proprio mantenimento.”
All'udienza del 13.06.2024 è comparsa personalmente la ricorrente, la quale ha insistito nella domanda di separazione alle condizioni articolate nei propri scritti difensivi, dichiarando di non avere più notizie da tempo del resistente, il quale ha lasciato l'abitazione coniugale sei mesi dopo il matrimonio diretto verso Cuba.
Alla stessa udienza il Giudice, acquisita la documentazione prodotta e preso atto delle conclusioni rassegnate da parte ricorrente, si è riservato di riferire al Collegio, onerando la ricorrente di depositare il certificato aggiornato di residenza del resistente.
Il resistente, , non si è costituito in giudizio Controparte_1 sebbene ritualmente in giudizio e pertanto deve esserne dichiarata la contumacia.
Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendo in contestazione l'intollerabilità della convivenza ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c. presupposto necessario per pronunciare la separazione e preso atto anche del contegno processuale del resistente non costituitosi.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi Parte_1
e e deve disporsi che gli stessi provvederanno
[...] Controparte_1 ciascuno al proprio mantenimento, come espressamente domandato da parte ricorrente.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio nonché alla contumacia di parte resistente, per dichiarare l'irripetibilità delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
− dichiara la contumacia del resistente;
Controparte_1
− dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
, coniugati in data 30.11.2017 in AR SA (RM) con
[...] Controparte_1
, matrimonio trascritto regolarmente presso gli atti dello stato civile del
[...]
Comune di AR SA (RM) al n. 15, parte I, anno 2017;
− i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
− ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
− spese irripetibili.
− ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di AR SA di provvedere alle annotazioni di competenza e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del
15-07-2025, svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della dott.ssa Francesca
Iaconi.
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia
Il Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Francesca Iaconi