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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 20/03/2025, n. 618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 618 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
Il GOP dott. Aristide Perrino alla pubblica udienza del 20 marzo 2025 pronuncia, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al N 6133/2023 sezione Lavoro e Previdenza :
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to Arnaldo Todisco presso il Parte_1
cui studio domicilia in Napoli alla via Principe di Napoli n. 21
Opponente
CONTRO
in persona del l.r.p.t. rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avvocato Ruotolo Massimiliano presso il quale domicilia in Mariglianella alla via Umberto I°
Opposto
E
in persona l.r.p.t. in proprio e quale mandatario di in CP_2 CP_3 persona del l.r.p.t. rappresentato e difeso dall'avvocato Diodata Ardolino ed elett.te dom.to in Nola alla via S.S.7 bis presso avvocatura dell' Controparte_4
Altro Opposto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30.10.2023 e regolarmente notificato alle parti resistenti il ricorrente ha proposto opposizione avverso il fermo amministrativo notificato alla data del 23.10.2023 da parte dell' nel quale Controparte_1 venivano riportati l'avviso di addebito n. 371 2021 0003158663000 e l'avviso di addebito n. 371 2022 000 4034010 000 ambedue riguardanti iscrizione a ruolo di somme per contributi previdenziali . Per cui chiedeva nel merito dichiarare la nullità e di nessun effetto il credito contenuto nella comunicazione di fermo amministrativo notificato 23.10.2023 per non essergli mai stati notificati gli avvisi di addebito con vittoria di spese ed onorari di causa .
Si costituiva in giudizio la società con Controparte_5
articolata memoria difensiva eccependo particolarmente la carenza di legittimazione passiva dell'agente addetto alla riscossione e chiedendo nel merito il rigetto della domanda
Si Costituiva l' con propria memoria difensiva eccependo nel merito CP_2
l'infondatezza dell'opposizione per essere stati regolarmente notificati gli avvisi di addebito. Concludeva per il rigetto della domanda introduttiva.
Veniva acquisita la documentazione in atti e dopo una serie di rinvii il procedimento veniva assegnato a seguito di scardinamento del Magistrato assegnatario al sottoscritto Giudicante ,.
Venendo al merito dell'opposizione , ed alla denunciata inesistenza/nullità/illegittimità della notifica dell'avviso di addebito ,l' che nel CP_2
presente giudizio ha, depositato due avvisi di addebito con relativi atti di notifica .
Il primo avviso di addebito che veniva indicato nell'indice riguardava il n. 371
2021 0003758663 000 che non corrispondeva agli atti postale depositati nel fascicolo telematico . Infatti alla apertura del file si leggeva un avviso di addebito con n. 371 2022 0018000380 000 il cui codice postale n. 66480637112 -9 corrispondeva a quello contenuto sulla busta postale allegata dall' nel suo CP_2
fascicolo. Ed infatti la ricevuta di consegna in cui si evidenzia il numero dell'avviso di addebito consente di verificare la corrispondenza tra l'avviso di pagamento inviato e la ricevuto di consegna e costituisce dato sufficiente per ritenere provata la notifica del titolo, in assenza di specifici e decisivi elementi di giudizio confutativi, .Pertanto in virtù della allegata documentazione postale allegata dall' non risulta provata la notifica CP_2 dell'avviso di addebito n. 371 2021 003758663 000.
In merito occorre rilevare che la Giurisprudenza della Suprema Corte di
Cassazione ha più volte ribadito che “ la mancata o invalida notifica della cartella di pagamento comporta un vizio della sequenza procedimentale, dettata dalla legge, degli atti attraverso i quali si articola il procedimento di formazione della pretesa tributaria. Tale nullità può essere fatta valere dal contribuente . ai sensi del Dlgs n.
542 del 1992 art. 19 comma 3 anche impugnando il solo atto conseguenziale notificatogli( nel caso di specie l'intimazione di pagamento) facendo rilevare il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto ( nella specie l'avviso di addebito dell' ) Cass. Sez. V° sent. 15.06.2011 n. 13082). CP_2
Ciò posto l' non avendo provato la rituale notifica dell'avviso di Controparte_4
addebito n. 371 2021 0003758663 000 è nullo il fermo amministrativo notificato alla data del 23.10.2024 per mancanza dell'atto presupposto.
Passando ad esaminare l'eccezione dell' in merito alla carenza di CP_6
legittimazione passiva occorre rilevare che le Sezioni Unite Civili della Suprema
Corte, con la sentenza n. 7514 dell'8 marzo 2022 hanno enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione si è interrogata su quali fossero le
“giuste parti” del processo, con esiti tutt'altro che omogenei. Un primo orientamento è stato quello cristallizzato nella sentenza n. 16412 del 25 luglio 2007 delle Sezioni Unite, che ha affermato il principio secondo cui, in caso di opposizione volta a far valere la nullità della notifica di una cartella esattoriale o l'infondatezza della pretesa con la stessa azionata, la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito e non già al concessionario, escludendo altresì la configurabilità di un'ipotesi di litisconsorzio necessario (Sez. U, n. 16412/2007).
Oltre a ciò, però, le Sezioni Unite hanno rilevato che nel caso in cui il concessionario sia l'unico soggetto destinatario dell'impugnazione, allora sullo stesso incomberebbe l'onere di chiamare in giudizio l'ente creditore onde evitare di subire le conseguenze del processo. In sostanza la Sezioni Unite con questo primo orientamento hanno ritenuto non configurabile un'ipotesi di litisconsorzio necessario salvo poi precisare che la legge impone all'ente riscossore di chiamare in causa l'ente impositore nel caso in cui la lite non riguardi esclusivamente la regolarità formale o la validità degli atti esecutivi, ex art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999.Seguendo il dettato normativo, la giurisprudenza ha affermato che se il contribuente impugna la cartella esattoriale deducendone la nullità per omessa notifica dell'atto presupposto o contestando, in via alternativa, la pretesa tributaria azionata nei suoi confronti, la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito tributario e non al concessionario, al quale, se destinatario dell'impugnazione, incombe - ai sensi del citato art. 39 - l'onere di chiamare in giudizio l'ente (Sez, 5, n. 13082/2011).Pertanto: a) qualora il contribuente agisca direttamente verso l'ente creditore, il riscossore rimane vincolato alla decisione del giudice della sua qualità di destinatario del pagamento ex art. 1188 c.c. (adiectus solutionis causa); b) qualora il contribuente agisca nei confronti dell'agente della riscossione, questi, se non vuole rispondere dell'esito sfavorevole della lite, deve chiamare in giudizio l'ente titolare del credito.
Secondo tale orientamento giurisprudenziale, nel caso di impugnazione della cartella esattoriale per motivi relativi all'omessa notifica o all'invalidità degli atti impositivi presupposti, l'individuazione del legittimato passivo in uno soltanto dei due soggetti (titolare del credito o ente riscossore) non determina l'inammissibilità della domanda;
eventualmente, il riscossore può chiamare in giudizio l'ente creditore ma, in difetto, il giudice non deve integrare il contraddittorio non sussistendo alcun litisconsorzio necessario (Sez. 5, n.
14991/2020).Alla luce di quanto sopra riportato si è consolidato un orientamento giurisprudenziale secondo il quale il contribuente che impugni una iscrizione a ruolo per motivi che attengano alla mancata notificazione della cartella esattoriale ovvero per l'invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione. Pertanto, l'agente per la riscossione non è litisconsorte necessario nella controversia avente ad oggetto esclusivamente il diritto di credito contributivo
(nella specie, decadenza per tardiva iscrizione a ruolo, sussistenza del credito e sua estinzione per avvenuto pagamento), perché l'eventuale annullamento della cartella per vizi sostanziali produce comunque effetti “ultra partes” verso l'esattore, senza necessità che questi abbia partecipato al processo (Sez. L, n.
5625/2019).
Ciò posto la domanda deve essere accolta e le spese seguono la soccombenza ex art. 91 cpc con condanna dell' al rimborso in favore del ricorrente delle spese CP_2
del giudizio , le quali vengono liquidate in dispositivo , in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al DM n. 55/2014 applicando lo scaglione compreso tra euro 1.1001,00 a euro 5.200,00 applicando i minimi tabellari con esclusione della fase istruttoria essendo la causa prevalentemente documentale e senza particolare questioni di diritto e con ulteriore riduzione ex art. 4 comma 4
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro di Nola definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a - Accoglie la domanda e dichiara la nullità della comunicazione di fermo amministrativo notificato alla data del 23.10.2023 ;
b – Condanna l' al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro CP_2
620,20 oltre IVA , Cap e spese generale con attribuzione al procuratore antistatario.
C – Nulla è dovuto da parte dell' Controparte_1
Nola lì 20.03.2025 il GOT Lavoro dott. Aristide Perrino
Sezione Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
Il GOP dott. Aristide Perrino alla pubblica udienza del 20 marzo 2025 pronuncia, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al N 6133/2023 sezione Lavoro e Previdenza :
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to Arnaldo Todisco presso il Parte_1
cui studio domicilia in Napoli alla via Principe di Napoli n. 21
Opponente
CONTRO
in persona del l.r.p.t. rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avvocato Ruotolo Massimiliano presso il quale domicilia in Mariglianella alla via Umberto I°
Opposto
E
in persona l.r.p.t. in proprio e quale mandatario di in CP_2 CP_3 persona del l.r.p.t. rappresentato e difeso dall'avvocato Diodata Ardolino ed elett.te dom.to in Nola alla via S.S.7 bis presso avvocatura dell' Controparte_4
Altro Opposto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30.10.2023 e regolarmente notificato alle parti resistenti il ricorrente ha proposto opposizione avverso il fermo amministrativo notificato alla data del 23.10.2023 da parte dell' nel quale Controparte_1 venivano riportati l'avviso di addebito n. 371 2021 0003158663000 e l'avviso di addebito n. 371 2022 000 4034010 000 ambedue riguardanti iscrizione a ruolo di somme per contributi previdenziali . Per cui chiedeva nel merito dichiarare la nullità e di nessun effetto il credito contenuto nella comunicazione di fermo amministrativo notificato 23.10.2023 per non essergli mai stati notificati gli avvisi di addebito con vittoria di spese ed onorari di causa .
Si costituiva in giudizio la società con Controparte_5
articolata memoria difensiva eccependo particolarmente la carenza di legittimazione passiva dell'agente addetto alla riscossione e chiedendo nel merito il rigetto della domanda
Si Costituiva l' con propria memoria difensiva eccependo nel merito CP_2
l'infondatezza dell'opposizione per essere stati regolarmente notificati gli avvisi di addebito. Concludeva per il rigetto della domanda introduttiva.
Veniva acquisita la documentazione in atti e dopo una serie di rinvii il procedimento veniva assegnato a seguito di scardinamento del Magistrato assegnatario al sottoscritto Giudicante ,.
Venendo al merito dell'opposizione , ed alla denunciata inesistenza/nullità/illegittimità della notifica dell'avviso di addebito ,l' che nel CP_2
presente giudizio ha, depositato due avvisi di addebito con relativi atti di notifica .
Il primo avviso di addebito che veniva indicato nell'indice riguardava il n. 371
2021 0003758663 000 che non corrispondeva agli atti postale depositati nel fascicolo telematico . Infatti alla apertura del file si leggeva un avviso di addebito con n. 371 2022 0018000380 000 il cui codice postale n. 66480637112 -9 corrispondeva a quello contenuto sulla busta postale allegata dall' nel suo CP_2
fascicolo. Ed infatti la ricevuta di consegna in cui si evidenzia il numero dell'avviso di addebito consente di verificare la corrispondenza tra l'avviso di pagamento inviato e la ricevuto di consegna e costituisce dato sufficiente per ritenere provata la notifica del titolo, in assenza di specifici e decisivi elementi di giudizio confutativi, .Pertanto in virtù della allegata documentazione postale allegata dall' non risulta provata la notifica CP_2 dell'avviso di addebito n. 371 2021 003758663 000.
In merito occorre rilevare che la Giurisprudenza della Suprema Corte di
Cassazione ha più volte ribadito che “ la mancata o invalida notifica della cartella di pagamento comporta un vizio della sequenza procedimentale, dettata dalla legge, degli atti attraverso i quali si articola il procedimento di formazione della pretesa tributaria. Tale nullità può essere fatta valere dal contribuente . ai sensi del Dlgs n.
542 del 1992 art. 19 comma 3 anche impugnando il solo atto conseguenziale notificatogli( nel caso di specie l'intimazione di pagamento) facendo rilevare il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto ( nella specie l'avviso di addebito dell' ) Cass. Sez. V° sent. 15.06.2011 n. 13082). CP_2
Ciò posto l' non avendo provato la rituale notifica dell'avviso di Controparte_4
addebito n. 371 2021 0003758663 000 è nullo il fermo amministrativo notificato alla data del 23.10.2024 per mancanza dell'atto presupposto.
Passando ad esaminare l'eccezione dell' in merito alla carenza di CP_6
legittimazione passiva occorre rilevare che le Sezioni Unite Civili della Suprema
Corte, con la sentenza n. 7514 dell'8 marzo 2022 hanno enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione si è interrogata su quali fossero le
“giuste parti” del processo, con esiti tutt'altro che omogenei. Un primo orientamento è stato quello cristallizzato nella sentenza n. 16412 del 25 luglio 2007 delle Sezioni Unite, che ha affermato il principio secondo cui, in caso di opposizione volta a far valere la nullità della notifica di una cartella esattoriale o l'infondatezza della pretesa con la stessa azionata, la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito e non già al concessionario, escludendo altresì la configurabilità di un'ipotesi di litisconsorzio necessario (Sez. U, n. 16412/2007).
Oltre a ciò, però, le Sezioni Unite hanno rilevato che nel caso in cui il concessionario sia l'unico soggetto destinatario dell'impugnazione, allora sullo stesso incomberebbe l'onere di chiamare in giudizio l'ente creditore onde evitare di subire le conseguenze del processo. In sostanza la Sezioni Unite con questo primo orientamento hanno ritenuto non configurabile un'ipotesi di litisconsorzio necessario salvo poi precisare che la legge impone all'ente riscossore di chiamare in causa l'ente impositore nel caso in cui la lite non riguardi esclusivamente la regolarità formale o la validità degli atti esecutivi, ex art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999.Seguendo il dettato normativo, la giurisprudenza ha affermato che se il contribuente impugna la cartella esattoriale deducendone la nullità per omessa notifica dell'atto presupposto o contestando, in via alternativa, la pretesa tributaria azionata nei suoi confronti, la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito tributario e non al concessionario, al quale, se destinatario dell'impugnazione, incombe - ai sensi del citato art. 39 - l'onere di chiamare in giudizio l'ente (Sez, 5, n. 13082/2011).Pertanto: a) qualora il contribuente agisca direttamente verso l'ente creditore, il riscossore rimane vincolato alla decisione del giudice della sua qualità di destinatario del pagamento ex art. 1188 c.c. (adiectus solutionis causa); b) qualora il contribuente agisca nei confronti dell'agente della riscossione, questi, se non vuole rispondere dell'esito sfavorevole della lite, deve chiamare in giudizio l'ente titolare del credito.
Secondo tale orientamento giurisprudenziale, nel caso di impugnazione della cartella esattoriale per motivi relativi all'omessa notifica o all'invalidità degli atti impositivi presupposti, l'individuazione del legittimato passivo in uno soltanto dei due soggetti (titolare del credito o ente riscossore) non determina l'inammissibilità della domanda;
eventualmente, il riscossore può chiamare in giudizio l'ente creditore ma, in difetto, il giudice non deve integrare il contraddittorio non sussistendo alcun litisconsorzio necessario (Sez. 5, n.
14991/2020).Alla luce di quanto sopra riportato si è consolidato un orientamento giurisprudenziale secondo il quale il contribuente che impugni una iscrizione a ruolo per motivi che attengano alla mancata notificazione della cartella esattoriale ovvero per l'invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione. Pertanto, l'agente per la riscossione non è litisconsorte necessario nella controversia avente ad oggetto esclusivamente il diritto di credito contributivo
(nella specie, decadenza per tardiva iscrizione a ruolo, sussistenza del credito e sua estinzione per avvenuto pagamento), perché l'eventuale annullamento della cartella per vizi sostanziali produce comunque effetti “ultra partes” verso l'esattore, senza necessità che questi abbia partecipato al processo (Sez. L, n.
5625/2019).
Ciò posto la domanda deve essere accolta e le spese seguono la soccombenza ex art. 91 cpc con condanna dell' al rimborso in favore del ricorrente delle spese CP_2
del giudizio , le quali vengono liquidate in dispositivo , in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al DM n. 55/2014 applicando lo scaglione compreso tra euro 1.1001,00 a euro 5.200,00 applicando i minimi tabellari con esclusione della fase istruttoria essendo la causa prevalentemente documentale e senza particolare questioni di diritto e con ulteriore riduzione ex art. 4 comma 4
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro di Nola definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a - Accoglie la domanda e dichiara la nullità della comunicazione di fermo amministrativo notificato alla data del 23.10.2023 ;
b – Condanna l' al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro CP_2
620,20 oltre IVA , Cap e spese generale con attribuzione al procuratore antistatario.
C – Nulla è dovuto da parte dell' Controparte_1
Nola lì 20.03.2025 il GOT Lavoro dott. Aristide Perrino