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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 10/09/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
Successivamente all'udienza del 10/09/2025, alle ore 11,39 sono presenti in videoconferenza i procuratori delle parti l'Avv. AURELI FRANCA per la parte ricorrente e l'Avv. RAFFANTI
ILARIA per la parte resistente. È pure presente il funzionario UPP Dott.ssa Persona_1
che provvede all'assistenza del magistrato e
[...] all'odierna verbalizzazione. I difensori sono noti all'ufficio.
I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
IL GIUDICE
Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c. I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie. L'avv. Raffanti contesta la CTU, ne chiede un rinnovo con uno specialista riportandosi alle obiezioni del proprio consulente di parte. L'avv. Aureli si oppone alla richiesta di rinnovo CTU anche in considerazione delle risposte già operate dal CTU alle osservazioni del CTP dell'INPS ed insiste per l'accoglimento del ricorso e alla condanna alle spese come da nota depositata in atti. Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice interrompe il collegamento e si ritira in camera di consiglio, previo accordo delle parti di essere esonerate dalla presenza in udienza in videoconferenza al momento della lettura. Il funzionario UPP termina l'attività di assistenza alle ore
11,42.
1 All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
TRIBUNALE DI MASSA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa Erminia Agostini all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di Previdenza proc. n. 941 /2024 promossa da:
Parte_1 rappresentato da Avv. AURELI FRANCA
CONTRO
I.N.P.S. rappresentata da Avv. RAFFANTI ILARIA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02/12/2024 Parte_1 deducendo di essere orfana maggiorenne inabile al lavoro e di aver presentato in data 26/05/ 2023 due domande di pensione di reversibilità, una relativa al trattamento pensionistico della madre e l'altra del padre, con accoglimento della sola domanda relativa alla reversibilità della madre, chiedeva l'accertamento e la dichiarazione di sussistenza del diritto alla reversibilità del defunto padre Persona_2
Con comparsa di costituzione depositata in data 28/01/2025 si costituiva in giudizio l'Inps eccependo la mancanza in capo
2 alla ricorrente dei requisiti sanitari necessari per beneficiare della prestazione per cui chiedendo il rigetto del ricorso.
Nel corso del giudizio veniva disposta CTU medico legale volta a verificare se la ricorrente, al momento del decesso del padre, si trovasse nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. ***
La domanda amministrativa di reversibilità della pensione n.
36021415 categoria VOCOM Sede 4600 di cui era titolare la madre della ricorrente, (pensione di reversibilità Persona_3 del coniuge), è stata accolta dall'INPS con decorrenza dal
1/06/2023 (sub doc. n. 4 del ricorso), ossia dal mese successivo a quello del decesso.
Quella invece relativa al trattamento pensionistico del padre,
n. 33031373 sede 4600, decorrenza Persona_2 CP_1
05/1996, è stata definitivamente rigettata in via amministrativa in data 24/10/2023 in quanto Parte_1 non veniva riconosciuta inabile al lavoro al momento della morte del genitore (sub doc. nr. 5 del ricorso).
Com'è noto, in materia di pensione di reversibilità, in caso di morte del pensionato, il figlio superstite ha diritto alla pensione di reversibilità, ove maggiorenne, se riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso, ai sensi dell'art. 13, sub art. 2, della l. 4 aprile
1952, n. 218, nel testo sostituito dall'art. 22 della l. 21 luglio 1965, n. 903; l'art 19, c. 2, D.P.R. 26/04/1957, n.
818, dispone altresì che: “Ai fini del diritto alla pensione di riversibilità i figli in età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro e i genitori si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi provvedeva, prima del decesso, in maniera continuativa al loro sostentamento”.
Al riguardo si evidenzia che quest'ultimo requisito si deve ritenere sussistente atteso che la domanda amministrativa è stata rigettata esclusivamente per la mancanza del requisito
3 sanitario, avendo l'Istituto ritenuto che non vi fosse la prova della totale inabilità del ricorrente alla data del decesso del padre e che il requisito della vivenza a carico del de cuius è stato contestato genericamente nel presente giudizio.
Comunque, la sussistenza del requisito della “vivenza a carico” risulta documentalmente provato. La infatti, Pt_1 ha depositato in giudizio il certificato storico di residenza
(sub doc. nr 23 del ricorso) dal quale risulta residente sin dalla nascita in Massa, via del Bozzo sud nr. 5, e quindi con i genitori (doc. nr. 23 del ricorso), nonché l'estratto contributivo (v. sub doc. nr. 12 del ricorso) da cui risulta lo svolgimento di attività lavorativa per 8 anni (dal 1994 al
2002) quale titolare di attività commerciale e per 20 giorni nel 2003 (dal 1/02/2003 al 24/02/2003) come lavoratrice dipendente part time della ditta Del Freo Emanuela.
La è stata altresì dichiarata invalida nella misura del Pt_1
67% a partire dal settembre 2021 e nella percentuale del 75%
a partire dal 8/09/2022.
Pertanto, deve concludersi che la ricorrente, non lavorando, fosse mantenuta dal genitore convivente.
Attraverso la consulenza tecnica d'ufficio, a firma del Dott.
congruamente motivata, dalla quale non v'è Persona_4 motivo di discostarsi, è stato possibile accertare che, alla data del decesso del padre, la ricorrente - affetta da varie patologie tra cui la Sindrome di Arnold AR, Anomalie dell'epiglottide e delle vie biliari, nonché da ''Ritardo
Intellettivo di tipo Medio (QI 45)''.- fosse inabile allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa.
In particolare, il dott. ha rilevato che “e' Per_4 presumibile che lo stato di Controparte_2
L'INABILITA' della ricorrente, fossero gia' PRESENTI nel 2017
(data della morte del padre), non essendo intervenute nel
4 frattempo patologie cerebro vascolari tali da poter influenzare negativamente lo stato mentale del soggetto”.
Il CTU ha risposto compiutamente anche alle osservazioni del
CTP dell'Inps, dott. , il quale ha rilevato che, Per_5 essendo stata presentata domanda di reversibilità solo nel
2023, non sarebbe stato possibile valutare obiettivamente lo stato della paziente nel 2017, anche in considerazione della circostanza che la è stata dichiarata invalida civile Pt_1 nella percentuale del 67% in data 3/09/2021 e del 75% solo in data 8/09/2022 (percentuale confermata in data 7/06/2023).
Il Dott. , nel confermare le proprie conclusioni, ha Per_4 ribadito che lo stato di inabilità al lavoro è determinato dal ritardo cognitivo da cui è affetta la ricorrente e valutato solo in data successiva al 2020: “La valutazione dello stato
Intellettivo della pz e' stata effettuata solo dopo il 2020 ed ha rilevato un risultato di 45 (ritardo di tipo medio). Tale deficit, in associazione alle altre patologie congenite, gia' sicuramente presente anche alla data della morte del padre della ricorrente, impedisce e ha impedito a mio giudizio, la possibilita' di adempiere a qualsiasi attivita' lavorativa da parte della perizianda”.
Da precisare che l'accertamento successivo non fa venire meno la possibilità di individuare una decorrenza precedente e che nella fattispecie in esame tra la data di decorrenza individuata dal CTU e quelle dei riconoscimenti delle competenti Commissioni mediche non sono intervenute nuove patologie.
Deve quindi ritenersi sussistente il requisito della totale inabilità lavorativa al momento del decesso del padre.
In ordine all'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente in ordine ai ratei di pensione, si evidenzia che
è deceduto in data 5/04/2017, mentre la domanda Persona_2 amministrativa di reversibilità della pensione è stata presentata in data 26/05/2023. Considerando che il diritto
5 alla reversibilità matura dal mese successivo a quello della morte del genitore il termine di decorrenza della prescrizione
è il 1/05/2017; e' da ritenersi, quindi, parzialmente prescritto il rateo maturato nel quinquennio antecedente al
26/05/2023 e cioè quello del maggio 2017.
Per quanto concerne poi la misura dei ratei di pensione si evidenzia che poiché la pensione di reversibilità di Per_2
è stata percepita anche dalla moglie, la ricorrente
[...] ha diritto alla reversibilità del padre pro rata, nella misura del 20% (80%-60% spettante alla madre) sino al giorno del decesso della madre . Persona_3
L'INPS, pertanto, deve essere dichiarato tenuto a costituire in favore della ricorrente la pensione di reversibilità e condannato a pagare i ratei già maturati nei limiti della prescrizione quinquennale decorrente a ritroso dalla data di presentazione della istanza amministrativa e nei limiti del
20% sino al 2/05/2023 e nella misura di legge (70%) da tale data in poi.
Le spese seguono la soccombenza.
Spese al minimo per la semplicità della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa respinte, dichiara tenuto l'INPS a costituire in favore della ricorrente la pensione ai superstiti in dipendenza della morte del padre e condanna parte resistente al pagamento dei ratei della pensione maturati a far data dal 26/05/2023 nei limiti della quota del
20% sino al 2/05/2023 e nella misura di legge da tale data in poi.
Condanna l'Inps alla rifusione in favore della ricorrente delle spese del giudizio, che liquida in euro 4.638,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie al 15% e
6 accessori di legge, disponendone la distrazione in favore del difensore antistatario.
Pone definitivamente a carico dell'INPS le spese di consulenza tecnica d'ufficio.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Massa, 10 settembre 2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa Erminia Agostini
7
ILARIA per la parte resistente. È pure presente il funzionario UPP Dott.ssa Persona_1
che provvede all'assistenza del magistrato e
[...] all'odierna verbalizzazione. I difensori sono noti all'ufficio.
I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
IL GIUDICE
Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c. I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie. L'avv. Raffanti contesta la CTU, ne chiede un rinnovo con uno specialista riportandosi alle obiezioni del proprio consulente di parte. L'avv. Aureli si oppone alla richiesta di rinnovo CTU anche in considerazione delle risposte già operate dal CTU alle osservazioni del CTP dell'INPS ed insiste per l'accoglimento del ricorso e alla condanna alle spese come da nota depositata in atti. Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice interrompe il collegamento e si ritira in camera di consiglio, previo accordo delle parti di essere esonerate dalla presenza in udienza in videoconferenza al momento della lettura. Il funzionario UPP termina l'attività di assistenza alle ore
11,42.
1 All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
TRIBUNALE DI MASSA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa Erminia Agostini all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di Previdenza proc. n. 941 /2024 promossa da:
Parte_1 rappresentato da Avv. AURELI FRANCA
CONTRO
I.N.P.S. rappresentata da Avv. RAFFANTI ILARIA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02/12/2024 Parte_1 deducendo di essere orfana maggiorenne inabile al lavoro e di aver presentato in data 26/05/ 2023 due domande di pensione di reversibilità, una relativa al trattamento pensionistico della madre e l'altra del padre, con accoglimento della sola domanda relativa alla reversibilità della madre, chiedeva l'accertamento e la dichiarazione di sussistenza del diritto alla reversibilità del defunto padre Persona_2
Con comparsa di costituzione depositata in data 28/01/2025 si costituiva in giudizio l'Inps eccependo la mancanza in capo
2 alla ricorrente dei requisiti sanitari necessari per beneficiare della prestazione per cui chiedendo il rigetto del ricorso.
Nel corso del giudizio veniva disposta CTU medico legale volta a verificare se la ricorrente, al momento del decesso del padre, si trovasse nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. ***
La domanda amministrativa di reversibilità della pensione n.
36021415 categoria VOCOM Sede 4600 di cui era titolare la madre della ricorrente, (pensione di reversibilità Persona_3 del coniuge), è stata accolta dall'INPS con decorrenza dal
1/06/2023 (sub doc. n. 4 del ricorso), ossia dal mese successivo a quello del decesso.
Quella invece relativa al trattamento pensionistico del padre,
n. 33031373 sede 4600, decorrenza Persona_2 CP_1
05/1996, è stata definitivamente rigettata in via amministrativa in data 24/10/2023 in quanto Parte_1 non veniva riconosciuta inabile al lavoro al momento della morte del genitore (sub doc. nr. 5 del ricorso).
Com'è noto, in materia di pensione di reversibilità, in caso di morte del pensionato, il figlio superstite ha diritto alla pensione di reversibilità, ove maggiorenne, se riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso, ai sensi dell'art. 13, sub art. 2, della l. 4 aprile
1952, n. 218, nel testo sostituito dall'art. 22 della l. 21 luglio 1965, n. 903; l'art 19, c. 2, D.P.R. 26/04/1957, n.
818, dispone altresì che: “Ai fini del diritto alla pensione di riversibilità i figli in età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro e i genitori si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi provvedeva, prima del decesso, in maniera continuativa al loro sostentamento”.
Al riguardo si evidenzia che quest'ultimo requisito si deve ritenere sussistente atteso che la domanda amministrativa è stata rigettata esclusivamente per la mancanza del requisito
3 sanitario, avendo l'Istituto ritenuto che non vi fosse la prova della totale inabilità del ricorrente alla data del decesso del padre e che il requisito della vivenza a carico del de cuius è stato contestato genericamente nel presente giudizio.
Comunque, la sussistenza del requisito della “vivenza a carico” risulta documentalmente provato. La infatti, Pt_1 ha depositato in giudizio il certificato storico di residenza
(sub doc. nr 23 del ricorso) dal quale risulta residente sin dalla nascita in Massa, via del Bozzo sud nr. 5, e quindi con i genitori (doc. nr. 23 del ricorso), nonché l'estratto contributivo (v. sub doc. nr. 12 del ricorso) da cui risulta lo svolgimento di attività lavorativa per 8 anni (dal 1994 al
2002) quale titolare di attività commerciale e per 20 giorni nel 2003 (dal 1/02/2003 al 24/02/2003) come lavoratrice dipendente part time della ditta Del Freo Emanuela.
La è stata altresì dichiarata invalida nella misura del Pt_1
67% a partire dal settembre 2021 e nella percentuale del 75%
a partire dal 8/09/2022.
Pertanto, deve concludersi che la ricorrente, non lavorando, fosse mantenuta dal genitore convivente.
Attraverso la consulenza tecnica d'ufficio, a firma del Dott.
congruamente motivata, dalla quale non v'è Persona_4 motivo di discostarsi, è stato possibile accertare che, alla data del decesso del padre, la ricorrente - affetta da varie patologie tra cui la Sindrome di Arnold AR, Anomalie dell'epiglottide e delle vie biliari, nonché da ''Ritardo
Intellettivo di tipo Medio (QI 45)''.- fosse inabile allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa.
In particolare, il dott. ha rilevato che “e' Per_4 presumibile che lo stato di Controparte_2
L'INABILITA' della ricorrente, fossero gia' PRESENTI nel 2017
(data della morte del padre), non essendo intervenute nel
4 frattempo patologie cerebro vascolari tali da poter influenzare negativamente lo stato mentale del soggetto”.
Il CTU ha risposto compiutamente anche alle osservazioni del
CTP dell'Inps, dott. , il quale ha rilevato che, Per_5 essendo stata presentata domanda di reversibilità solo nel
2023, non sarebbe stato possibile valutare obiettivamente lo stato della paziente nel 2017, anche in considerazione della circostanza che la è stata dichiarata invalida civile Pt_1 nella percentuale del 67% in data 3/09/2021 e del 75% solo in data 8/09/2022 (percentuale confermata in data 7/06/2023).
Il Dott. , nel confermare le proprie conclusioni, ha Per_4 ribadito che lo stato di inabilità al lavoro è determinato dal ritardo cognitivo da cui è affetta la ricorrente e valutato solo in data successiva al 2020: “La valutazione dello stato
Intellettivo della pz e' stata effettuata solo dopo il 2020 ed ha rilevato un risultato di 45 (ritardo di tipo medio). Tale deficit, in associazione alle altre patologie congenite, gia' sicuramente presente anche alla data della morte del padre della ricorrente, impedisce e ha impedito a mio giudizio, la possibilita' di adempiere a qualsiasi attivita' lavorativa da parte della perizianda”.
Da precisare che l'accertamento successivo non fa venire meno la possibilità di individuare una decorrenza precedente e che nella fattispecie in esame tra la data di decorrenza individuata dal CTU e quelle dei riconoscimenti delle competenti Commissioni mediche non sono intervenute nuove patologie.
Deve quindi ritenersi sussistente il requisito della totale inabilità lavorativa al momento del decesso del padre.
In ordine all'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente in ordine ai ratei di pensione, si evidenzia che
è deceduto in data 5/04/2017, mentre la domanda Persona_2 amministrativa di reversibilità della pensione è stata presentata in data 26/05/2023. Considerando che il diritto
5 alla reversibilità matura dal mese successivo a quello della morte del genitore il termine di decorrenza della prescrizione
è il 1/05/2017; e' da ritenersi, quindi, parzialmente prescritto il rateo maturato nel quinquennio antecedente al
26/05/2023 e cioè quello del maggio 2017.
Per quanto concerne poi la misura dei ratei di pensione si evidenzia che poiché la pensione di reversibilità di Per_2
è stata percepita anche dalla moglie, la ricorrente
[...] ha diritto alla reversibilità del padre pro rata, nella misura del 20% (80%-60% spettante alla madre) sino al giorno del decesso della madre . Persona_3
L'INPS, pertanto, deve essere dichiarato tenuto a costituire in favore della ricorrente la pensione di reversibilità e condannato a pagare i ratei già maturati nei limiti della prescrizione quinquennale decorrente a ritroso dalla data di presentazione della istanza amministrativa e nei limiti del
20% sino al 2/05/2023 e nella misura di legge (70%) da tale data in poi.
Le spese seguono la soccombenza.
Spese al minimo per la semplicità della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa respinte, dichiara tenuto l'INPS a costituire in favore della ricorrente la pensione ai superstiti in dipendenza della morte del padre e condanna parte resistente al pagamento dei ratei della pensione maturati a far data dal 26/05/2023 nei limiti della quota del
20% sino al 2/05/2023 e nella misura di legge da tale data in poi.
Condanna l'Inps alla rifusione in favore della ricorrente delle spese del giudizio, che liquida in euro 4.638,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie al 15% e
6 accessori di legge, disponendone la distrazione in favore del difensore antistatario.
Pone definitivamente a carico dell'INPS le spese di consulenza tecnica d'ufficio.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Massa, 10 settembre 2025
Firmato digitalmente
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Dott.ssa Erminia Agostini
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