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Sentenza 12 settembre 2024
Sentenza 12 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 12/09/2024, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2024 |
Testo completo
V.G. n. 923/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile il collegio nella seguente composizione: dott. Lucia Schiaretti Presidente dott. Michele Sirgiovanni Giudice dott. Giulia Simoni Giudice
pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa v.g. n. 923/2024 promossa congiuntamente da:
assistito dall'Avv. Maria Angela Carmannini ed elettivamente Parte_1
domiciliato presso lo studio del difensore e assistita dall' Avv. Maria Lucarini e dall'Avv. Lilian Carbone, Parte_2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Carbone
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili ex art. 473-bis.51 c.p.c.
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Le Parti hanno adito l'Ecc.mo Tribunale di Prato per sentir dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti conclusioni: “1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile celebrato in Calenzano (FI), il 24.07.2005, tra i Sigg.ri e trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Parte_2 Parte_1
Calenzano, anno 2005, atto n. 32, Parte II, Serie A, e, per l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Calenzano di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Calenzano;
2. Sarà condiviso dai genitori l'affidamento delle figlie minori, che avranno collocazione prevalente presso la madre;
3. Il padre le frequenterà e terrà con sé con le seguenti modalità: - a fine settimana alternati, dal venerdì dall'uscita della scuola fino al lunedì mattina, quando le accompagnerà direttamente a scuola;
in periodo non scolastico le preleverà nel pomeriggio del venerdì e le ricondurrà alla casa materna il lunedì mattina;
- durante la settimana un pomeriggio da concordare di volta in volta secondo i turni di lavoro dei genitori e gli impegni e desideri delle figlie;
in caso di mancato accordo il padre le vedrà il martedì pomeriggio dalle ore 14,00 alle ore 22,00, quando la riaccompagnerà presso l'abitazione della madre;
- per le festività natalizie, un anno le figlie trascorreranno il giorno di Natale con la madre e quello di Santo Stefano con il padre;
l'anno successivo viceversa;
l'alternanza varrà anche per le festività di Capodanno (considerando unitariamente il 31 dicembre ed il 1 dell'anno); - per le festività pasquali, un anno le figlie staranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre il Lunedì dell'Angelo; l'anno successivo viceversa;
- durante le vacanze estive, le figlie staranno con ciascun genitore quindici giorni, anche non consecutivi, da concordare entro il 30 maggio di ciascun anno.
In ogni caso, sono fatti salvi diversi accordi tra le parti.
4. I coniugi stabiliscono concordemente di non doversi l'un l'altro alcuna forma di mantenimento, cui pure espressamente rinunciano.
5. Il Sig. corrisponderà alla signora entro l'8 Pt_1 Pt_2 di ogni mese, quale contributo per il mantenimento delle figlie, l'importo di euro 800,00
(euro 400,00 a figlia). Tale importo sarà rivalutato automaticamente ed annualmente sulla base della variazione degli indici Istat a decorrere dall'anno successivo all'udienza di comparizione.
6. L'assegno unico corrisposto da Inps in favore delle figlie sarà percepito pagina 2 di 6 esclusivamente dalla madre in misura integrale;
Si intendono comprese nell'assegno di contribuzione al mantenimento delle figlie tutte le spese indicate nel “Protocollo d'intesa per i giudizi di separazione, divorzio e relative modifiche, nonché per le cause in materia di famiglia” del Tribunale di Prato del 15.03.2019 che si allega per la sola parte relativa alle spese (doc. 9) e forma parte integrante del presente accordo. Per le spese straordinarie, non comprese nell'assegno di mantenimento, si rinvia al suddetto Protocollo sia per le caratteristiche e tipologia, sia per la sussistenza o meno dell'obbligo di preventivo accordo sulle stesse tra i genitori. Le spese straordinarie graveranno al 50% su ciascuno dei genitori e saranno di volta in volta anticipate da un solo genitore, il quale ne chiederà il rimborso pro quota all'altro che dovrà provvedere entro 10 giorni dalla richiesta. Le spese verranno dedotte e/o detratte fiscalmente al 50% tra i genitori.
7. La Sig.ra Parte_2
promette e si impegna a cedere la quota pari ad 1/3 (un terzo) di piena proprietà, con ogni e più ampia garanzia di legge e senza riserva alcuna, al Sig. che promette e Parte_1 si impegna ad acquistare, divenendo così pieno proprietario, l'immobile adibito ad abitazione familiare e il garage di pertinenza e segnatamente: - appartamento per civile abitazione con accesso diretto dal civico n. 12 della predetta pubblica Via V. Bellini, rappresentato al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio di mappa n. 39 Particella n.
130 Subalterno n. 501, collegato alle particelle n. 431 e n. 775 (Zona Censuaria: Unica -
Categoria: A/2 - Classe:
3 - Consistenza: 9,5 vani - Superficie Catastale Totale: 178 mq -
Superficie Catastale Totale Escluso Aree Scoperte: 160 mq - Rendita: 735,95 euro); - locale ad uso autorimessa con accesso diretto e carrabile dalla predetta pubblica Via V.
Bellini s.n.c, dislocato al piano terreno ed adiacente alla sopra descritta civile abitazione, composto nel suo insieme da un unico vano di superficie utile pari a mq. 14 rappresentato al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio di mappa n. 39 Particella n. 130
Subalterno n. 4 (Zona Censuaria: Unica - Categoria: C/6 - Classe:
1 - Consistenza: 14 mq
- Superficie Catastale Totale: 14 mq - Rendita: 54,95 euro, il tutto come meglio rappresentato nella relazione tecnica che si allega (doc. 10).
8. Il Sig. a titolo di Pt_1
corrispettivo della sopra citata cessione corrisponderà alla Sig.ra Pt_2
contestualmente al rogito notarile di trasferimento, mediante assegni circolari e/o a mezzo retratto di mutuo, l'importo di euro 150.000,00= (centocinquantamila/00) e si accollerà il pagamento del residuo mutuo contratto dai coniugi per l'acquisto di detti beni con la pagina 3 di 6 Banca Cassa di Risparmio di NZ (ora Banca Intesa San Paolo), con atto in data 8
Ottobre 2013, Notaio rep. N. 107.416 fasc. n. 23.620 registrato a Persona_1
NZ il 16.10.2013 (doc. 11);
9. Le parti espressamente concordano e si impegnano affinchè, avvenuto il trasferimento di proprietà da parte della Sig.ra al Sig. Pt_2
la Banca Intesa San Paolo rilasci ampia e piena liberatoria della Sig.ra Pt_1 Pt_2
da ogni vincolo del mutuo sopra specificato. 10. Il prezzo della cessione è stato determinato nei termini sopra indicati, tenuto conto anche del fatto che il trasferimento viene effettuato ai fini di regolamentare tutti i rapporti economicopatrimoniali tra i coniugi;
11. Le spese notarili e della relazione tecnica necessaria al trasferimento del bene saranno sostenute dal Sig. 12. La Sig.ra potrà continuare ad abitare Pt_1 Pt_2 nell'immobile sopra indicato insieme alle figlie fino al rogito notarile di trasferimento che dovrà avvenire entro e non oltre il termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza di divorzio, presso Notaio indicato dal Sig. 13. Il Sig. e la Sig.ra Pt_1 Parte_1 [...] danno atto di aver raggiunto l'accordo patrimoniale sopra indicato quale Pt_2
elemento funzionale ed indispensabile al fine della regolamentazione di tutti rapporti patrimoniali ed economici, connessi o comunque conseguenti al matrimonio ed alla loro separazione;
14. I coniugi dichiarano di aver definito ogni loro questione economico/patrimoniale e si danno reciprocamente conto di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro per alcun titolo o ragione derivante dal matrimonio e dalla loro separazione ad eccezione delle obbligazioni nascenti dal presente atto. Con riferimento ai beni mobili ed arredi dell'abitazione familiare, le parti danno atto che verranno divisi di comune accordo al momento del trasferimento dei beni di cui sopra. 15. I coniugi prestano fin da ora reciproco consenso al rilascio del passaporto o altro documento valido per l'espatrio. 16. Le spese legali sono interamente compensate tra le parti”.
Pubblico Ministero: «Visto» del 23.07.2024.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.07.2024, ed hanno proposto Parte_1 Parte_2
domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Calenzano
(FI) in data 24.07.2005, secondo le condizioni concordate sopra trascritte.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate dal Presidente del Collegio ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso e la volontà di non riconciliarsi.
pagina 4 di 6 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda è fondata e può essere accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti previsti dall'art. 3, comma 1, n. 1, lett. b), legge n.
898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo decorso il prescritto termine di sei mesi dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocati senza che risulti che essi abbiano ripreso la convivenza, neppure saltuariamente, e non essendo stata eccepita da alcuna delle parti l'interruzione della separazione.
Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo gli stessi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del comportamento tenuto dalle parti nel processo.
Quanto all'accordo delle parti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale sulle minori nata il [...], e nata il [...], al loro collocamento e Per_2 Per_3 mantenimento, e all'assegnazione della casa coniugale, rileva il Tribunale l'insussistenza di ostacoli al recepimento delle condizioni concordate;
queste ultime, in conformità dell'art. 337-ter c.c., appaiono anzi confacenti al superiore interesse delle figlie a conservare un rapporto continuativo ed equilibrato con ciascuno dei genitori e a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi, nonché al soddisfacimento dei bisogni morali e materiali degli stessi, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi e del tempo trascorso con ciascun genitore.
Tale accordo può essere pertanto omologato, senza necessità di procedere all'ascolto delle minori, che appare manifestamente superfluo e contrario al loro interesse.
Infine, il Collegio si limita a prendere atto dell'accordo dei ricorrenti in relazione alle questioni non strettamente inerenti al procedimento instaurato.
Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili tra i coniugi ed Parte_1 [...]
sposati a Calenzano (FI) il 24.07.2005 con atto trascritto nel registro degli Pt_2
pagina 5 di 6 atti di matrimonio del predetto Comune al n. 32, parte II Serie A, anno 2005 e ordina all'Ufficiale si Stato civile di provvedere alle annotazioni di legge;
2) omologa le condizioni dell'accordo di cui ai punti: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14 e 16;
3) prende atto delle condizioni di cui ai punti: 7, 8, 9, 10, 11 e 15;
4) nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio dell'11.09.2024 su relazione della dott. Lucia
Schiaretti
Il Presidente di Sezione
Lucia Schiaretti
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile il collegio nella seguente composizione: dott. Lucia Schiaretti Presidente dott. Michele Sirgiovanni Giudice dott. Giulia Simoni Giudice
pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa v.g. n. 923/2024 promossa congiuntamente da:
assistito dall'Avv. Maria Angela Carmannini ed elettivamente Parte_1
domiciliato presso lo studio del difensore e assistita dall' Avv. Maria Lucarini e dall'Avv. Lilian Carbone, Parte_2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Carbone
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili ex art. 473-bis.51 c.p.c.
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Le Parti hanno adito l'Ecc.mo Tribunale di Prato per sentir dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti conclusioni: “1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile celebrato in Calenzano (FI), il 24.07.2005, tra i Sigg.ri e trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Parte_2 Parte_1
Calenzano, anno 2005, atto n. 32, Parte II, Serie A, e, per l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Calenzano di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Calenzano;
2. Sarà condiviso dai genitori l'affidamento delle figlie minori, che avranno collocazione prevalente presso la madre;
3. Il padre le frequenterà e terrà con sé con le seguenti modalità: - a fine settimana alternati, dal venerdì dall'uscita della scuola fino al lunedì mattina, quando le accompagnerà direttamente a scuola;
in periodo non scolastico le preleverà nel pomeriggio del venerdì e le ricondurrà alla casa materna il lunedì mattina;
- durante la settimana un pomeriggio da concordare di volta in volta secondo i turni di lavoro dei genitori e gli impegni e desideri delle figlie;
in caso di mancato accordo il padre le vedrà il martedì pomeriggio dalle ore 14,00 alle ore 22,00, quando la riaccompagnerà presso l'abitazione della madre;
- per le festività natalizie, un anno le figlie trascorreranno il giorno di Natale con la madre e quello di Santo Stefano con il padre;
l'anno successivo viceversa;
l'alternanza varrà anche per le festività di Capodanno (considerando unitariamente il 31 dicembre ed il 1 dell'anno); - per le festività pasquali, un anno le figlie staranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre il Lunedì dell'Angelo; l'anno successivo viceversa;
- durante le vacanze estive, le figlie staranno con ciascun genitore quindici giorni, anche non consecutivi, da concordare entro il 30 maggio di ciascun anno.
In ogni caso, sono fatti salvi diversi accordi tra le parti.
4. I coniugi stabiliscono concordemente di non doversi l'un l'altro alcuna forma di mantenimento, cui pure espressamente rinunciano.
5. Il Sig. corrisponderà alla signora entro l'8 Pt_1 Pt_2 di ogni mese, quale contributo per il mantenimento delle figlie, l'importo di euro 800,00
(euro 400,00 a figlia). Tale importo sarà rivalutato automaticamente ed annualmente sulla base della variazione degli indici Istat a decorrere dall'anno successivo all'udienza di comparizione.
6. L'assegno unico corrisposto da Inps in favore delle figlie sarà percepito pagina 2 di 6 esclusivamente dalla madre in misura integrale;
Si intendono comprese nell'assegno di contribuzione al mantenimento delle figlie tutte le spese indicate nel “Protocollo d'intesa per i giudizi di separazione, divorzio e relative modifiche, nonché per le cause in materia di famiglia” del Tribunale di Prato del 15.03.2019 che si allega per la sola parte relativa alle spese (doc. 9) e forma parte integrante del presente accordo. Per le spese straordinarie, non comprese nell'assegno di mantenimento, si rinvia al suddetto Protocollo sia per le caratteristiche e tipologia, sia per la sussistenza o meno dell'obbligo di preventivo accordo sulle stesse tra i genitori. Le spese straordinarie graveranno al 50% su ciascuno dei genitori e saranno di volta in volta anticipate da un solo genitore, il quale ne chiederà il rimborso pro quota all'altro che dovrà provvedere entro 10 giorni dalla richiesta. Le spese verranno dedotte e/o detratte fiscalmente al 50% tra i genitori.
7. La Sig.ra Parte_2
promette e si impegna a cedere la quota pari ad 1/3 (un terzo) di piena proprietà, con ogni e più ampia garanzia di legge e senza riserva alcuna, al Sig. che promette e Parte_1 si impegna ad acquistare, divenendo così pieno proprietario, l'immobile adibito ad abitazione familiare e il garage di pertinenza e segnatamente: - appartamento per civile abitazione con accesso diretto dal civico n. 12 della predetta pubblica Via V. Bellini, rappresentato al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio di mappa n. 39 Particella n.
130 Subalterno n. 501, collegato alle particelle n. 431 e n. 775 (Zona Censuaria: Unica -
Categoria: A/2 - Classe:
3 - Consistenza: 9,5 vani - Superficie Catastale Totale: 178 mq -
Superficie Catastale Totale Escluso Aree Scoperte: 160 mq - Rendita: 735,95 euro); - locale ad uso autorimessa con accesso diretto e carrabile dalla predetta pubblica Via V.
Bellini s.n.c, dislocato al piano terreno ed adiacente alla sopra descritta civile abitazione, composto nel suo insieme da un unico vano di superficie utile pari a mq. 14 rappresentato al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio di mappa n. 39 Particella n. 130
Subalterno n. 4 (Zona Censuaria: Unica - Categoria: C/6 - Classe:
1 - Consistenza: 14 mq
- Superficie Catastale Totale: 14 mq - Rendita: 54,95 euro, il tutto come meglio rappresentato nella relazione tecnica che si allega (doc. 10).
8. Il Sig. a titolo di Pt_1
corrispettivo della sopra citata cessione corrisponderà alla Sig.ra Pt_2
contestualmente al rogito notarile di trasferimento, mediante assegni circolari e/o a mezzo retratto di mutuo, l'importo di euro 150.000,00= (centocinquantamila/00) e si accollerà il pagamento del residuo mutuo contratto dai coniugi per l'acquisto di detti beni con la pagina 3 di 6 Banca Cassa di Risparmio di NZ (ora Banca Intesa San Paolo), con atto in data 8
Ottobre 2013, Notaio rep. N. 107.416 fasc. n. 23.620 registrato a Persona_1
NZ il 16.10.2013 (doc. 11);
9. Le parti espressamente concordano e si impegnano affinchè, avvenuto il trasferimento di proprietà da parte della Sig.ra al Sig. Pt_2
la Banca Intesa San Paolo rilasci ampia e piena liberatoria della Sig.ra Pt_1 Pt_2
da ogni vincolo del mutuo sopra specificato. 10. Il prezzo della cessione è stato determinato nei termini sopra indicati, tenuto conto anche del fatto che il trasferimento viene effettuato ai fini di regolamentare tutti i rapporti economicopatrimoniali tra i coniugi;
11. Le spese notarili e della relazione tecnica necessaria al trasferimento del bene saranno sostenute dal Sig. 12. La Sig.ra potrà continuare ad abitare Pt_1 Pt_2 nell'immobile sopra indicato insieme alle figlie fino al rogito notarile di trasferimento che dovrà avvenire entro e non oltre il termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza di divorzio, presso Notaio indicato dal Sig. 13. Il Sig. e la Sig.ra Pt_1 Parte_1 [...] danno atto di aver raggiunto l'accordo patrimoniale sopra indicato quale Pt_2
elemento funzionale ed indispensabile al fine della regolamentazione di tutti rapporti patrimoniali ed economici, connessi o comunque conseguenti al matrimonio ed alla loro separazione;
14. I coniugi dichiarano di aver definito ogni loro questione economico/patrimoniale e si danno reciprocamente conto di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro per alcun titolo o ragione derivante dal matrimonio e dalla loro separazione ad eccezione delle obbligazioni nascenti dal presente atto. Con riferimento ai beni mobili ed arredi dell'abitazione familiare, le parti danno atto che verranno divisi di comune accordo al momento del trasferimento dei beni di cui sopra. 15. I coniugi prestano fin da ora reciproco consenso al rilascio del passaporto o altro documento valido per l'espatrio. 16. Le spese legali sono interamente compensate tra le parti”.
Pubblico Ministero: «Visto» del 23.07.2024.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.07.2024, ed hanno proposto Parte_1 Parte_2
domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Calenzano
(FI) in data 24.07.2005, secondo le condizioni concordate sopra trascritte.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate dal Presidente del Collegio ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso e la volontà di non riconciliarsi.
pagina 4 di 6 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda è fondata e può essere accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti previsti dall'art. 3, comma 1, n. 1, lett. b), legge n.
898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo decorso il prescritto termine di sei mesi dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocati senza che risulti che essi abbiano ripreso la convivenza, neppure saltuariamente, e non essendo stata eccepita da alcuna delle parti l'interruzione della separazione.
Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo gli stessi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del comportamento tenuto dalle parti nel processo.
Quanto all'accordo delle parti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale sulle minori nata il [...], e nata il [...], al loro collocamento e Per_2 Per_3 mantenimento, e all'assegnazione della casa coniugale, rileva il Tribunale l'insussistenza di ostacoli al recepimento delle condizioni concordate;
queste ultime, in conformità dell'art. 337-ter c.c., appaiono anzi confacenti al superiore interesse delle figlie a conservare un rapporto continuativo ed equilibrato con ciascuno dei genitori e a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi, nonché al soddisfacimento dei bisogni morali e materiali degli stessi, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi e del tempo trascorso con ciascun genitore.
Tale accordo può essere pertanto omologato, senza necessità di procedere all'ascolto delle minori, che appare manifestamente superfluo e contrario al loro interesse.
Infine, il Collegio si limita a prendere atto dell'accordo dei ricorrenti in relazione alle questioni non strettamente inerenti al procedimento instaurato.
Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili tra i coniugi ed Parte_1 [...]
sposati a Calenzano (FI) il 24.07.2005 con atto trascritto nel registro degli Pt_2
pagina 5 di 6 atti di matrimonio del predetto Comune al n. 32, parte II Serie A, anno 2005 e ordina all'Ufficiale si Stato civile di provvedere alle annotazioni di legge;
2) omologa le condizioni dell'accordo di cui ai punti: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14 e 16;
3) prende atto delle condizioni di cui ai punti: 7, 8, 9, 10, 11 e 15;
4) nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio dell'11.09.2024 su relazione della dott. Lucia
Schiaretti
Il Presidente di Sezione
Lucia Schiaretti
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