Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 02/04/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
VERBALE DI UDIENZA EX ART 281 SEXIES CPC
Addì 2/4/2025 dinanzi al Giudice dott.ssa Nella Mori, sono presenti: Avv. Macera che conclude come in memoria autorizzata;
Avv. Fornaciari Chittoni insiste e conclude come in comparsa di costituzione e atto di chiamata in causa.
Avv. Fiore Francesco conclude come in nota conclusiva e dichiara di non accettare il contraddittorio su domande nuove.
Avv. Fiore precisa che la sentenza citata in conclusionale, del Tribunale di Genova è stata indicata erroneamente quanto all'anno; l'anno corretto è il 2021.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio, assenti i Procuratori, pronuncia la seguente sentenza.
TRIBUNALE DELLA SPEZIA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA In persona del giudice unico dott. Nella Mori ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 2221/2020 RG
promossa da
Parte_1
Avv. Macera Vincenzo
ATTRICE
1
Avv. Fornaciari Chittoni Luigi
CONVENUTE
Controparte_3
Avv. Fiore Maurizio
TERZO CHIAMATO
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Per quanto attiene allo svolgimento del processo ed ai fatti oggetto di giudizio vanno richiamati il contenuto degli scritti difensivi e le risultanze dei verbali d'udienza.
Sinteticamente: ha dedotto che: Parte_1
• in data 2/8/2015 mentre si trovava presso l'abitazione di per eseguire, in qualità di infermiera, la Persona_1 prevista medicazione giornaliera, è stata morsa dal cane bassotto di proprietà del CP_1
• che, in particolare, allorchè si è avvicinata alla figlia del che aveva in braccio il cane di proprietà del padre, CP_1 allo scopo di salutarla, è stata aggredita dal cane stesso che slanciatosi improvvisamente verso di lei l'ha morsa al volto e segnatamente al naso provocandole ferite profonde che hanno reso necessario il ricorso al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Sarzana. Parte attrice ha chiesto di condannare le convenute, in solido, quali eredi di al risarcimento dei danni, ex art Persona_1
2052 cc, da essa subiti a seguito dell'evento lesivo sopra indicato. Si è costituita parte convenuta contestando la domanda attorea eccependone la inammissibilità e, comunque, l'infondatezza nel merito deducendo che l'evento lesivo è da attribuirsi ad esclusiva
2 responsabilità della danneggiata per imprudenza e/o negligenza atteso che la si è avvicinata al cane toccandolo sulla CP_4 testa.
Parte convenuta, previa autorizzazione, ha chiamato in causa allegando polizza assicuratrice multirischi Controparte_3 dell'abitazione compresa la responsabilità civile verso terzi (n. 1/1569/161/18441333) deducendone l'operatività al momento dell'accaduto come da quietanza annuale pagata in data 9 luglio 2015. Parte convenuta ha concluso chiedendo, in via principale, il rigetto della domanda di parte attrice;
in via meramente subordinata e residuale, nella denegata ipotesi di accoglimento parziale della domanda di parte attrice, accertare che il fatto è avvenuto in concorso di colpa con l'attrice stessa, diminuendo quindi la pretesa solamente sul grado di responsabilità minimo da parte dell'Ing. ai sensi dell'art. 2052 c.c.. CP_1
Ha chiesto, in caso di accoglimento totale e/o parziale di ogni domanda proposta da parte attrice, di condannare CP_5
a manlevare esse convenute, in qualità di eredi ed
[...] aventi causa dell'Ing. assicurato all'epoca del Persona_1 sinistro con polizza multirischi per responsabilità civile verso terzi, presso l' , da ogni richiesta e/o condanna al Controparte_5 pagamento di qualsivoglia somma per capitale, interessi legali, rivalutazione monetaria, spese di lite, spese di consulenze mediche, nessuna voce esclusa, che eventualmente saranno poste a loro carico a favore di parte attrice;
In ogni caso con vittoria di compensi professionali, spese generali iva e cnpa come per legge. Si è costituita chiedendo il rigetto della Controparte_5 domanda attorea aderendo alle difese svolte dall'assicurato.
La domanda attorea proposta nei confronti di e PA
, quali eredi di è fondata per Controparte_2 Persona_1 quanto di ragione per i seguenti motivi:
• la domanda è stata correttamente proposta ex art 2052 cc a norma del quale, “il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei
3 danni cagionati dall'animale sia che fosse sotto la sua custodia sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito” .
• In tema di danno cagionato da animali, l'art. 2052 c.c. pone a carico del proprietario dell'animale o di chi lo ha in uso una ipotesi di responsabilità oggettiva fondata su una relazione intercorrente tra il proprietario o l'utilizzatore e l'animale il cui unico limite risiede nel caso fortuito, la prova del quale - a carico del convenuto - può anche avere ad oggetto il comportamento del danneggiato, purché avente carattere di imprevedibilità, inevitabilità e assoluta eccezionalità.
• Applicando i principi di cui al punto che precede al caso di specie, deve rilevarsi che è pacifico che l'attrice è stata morsicata al viso dal cane di Persona_1
(comproprietario dello stesso unitamente alla moglie) e che ciò è avvenuto alla presenza del predetto proprietario, all'interno della di lui abitazione ed è altresì pacifico che si trovava all'interno di tale abitazione con il Parte_1 consenso del proprietario in quanto infermiera incaricata di medicazioni giornaliere.
• Sussiste, quindi il nesso causale tra custodia ed evento dannoso.
• Non è, invece, stata fornita la prova del c.d. caso fortuito atteso che per pacifica giurisprudenza il caso fortuito è un evento che praevideri non potest”; tale concetto se riferito alla condotta del soggetto danneggiato necessita della prova di una condotta del danneggiato “eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata”; ovvero, imprevedibile ed imprevenibile.
• Tale prova non sussiste neppure ipotizzando che l'attrice, dopo la consueta medicazione del paziente, si sia avvicinata al cane, in braccio alla figlia di e gli abbia Persona_1 toccato il viso ed accarezzato la testa;
ai fini della prova liberatoria tale modus agendi era prevedibile in quanto posto in essere da persona abituale frequentatrice della casa, persona che si è avvicinata al cane alla presenza del proprietario del cane e della di lui figlia;
in tale contesto,
4 infatti, la condotta della appare del tutto usuale, CP_4 ispirata a gentilezza verso un vecchio animale da compagnia allorchè si trovava in braccio alla padrona;
era altrettanto prevenibile in quanto sarebbe bastato che il o la CP_1 figlia avessero tempestivamente diffidato l'ospite dall'avvicinarsi al cane.
• Per quanto concerne il quantum del danno risarcibile: per il danno non patrimoniale patito da decisiva è Parte_1 la CTU medico-legale dalle cui conclusioni – motivate, immuni da vizi logici, giuridici o di altra natura - non vi è motivo di discostarsi;
il CTU ha accertato che Parte_1 ha riportato ferita da morso di cane al naso e che tale lesione ha avuto come conseguenza (quindi in diretta connessione causale con l'evento dedotto) un danno estetico lieve.
Il CTU ha indicato che sono residuati postumi invalidanti di natura permanente equamente valutati nella misura del 3-4% (tre-quattro per cento) secondo i parametri in uso per la valutazione del danno biologico in responsabilità civile;
un periodo di inabilità temporanea di giorni 55 di cui 15 al 75%, 20 al 50%, 20 al 25%. Ha precisato CTU che tali esiti di carattere permanente sono da ritenersi attualmente stabilizzati e non suscettibili di miglioramento. Applicando le tabelle del Tribunale di Milano il danno non patrimoniale è così liquidabile : euro 5.099,00 per IP al 3,5%; euro 3.018,75 per temporanea e così complessivi euro 8.117,75 per danno non patrimoniale, somma determinata all'attualità; su di essa sono dovuti gli interessi legali da calcolarsi previa devalutazione della somma indicata al momento dell'evento e conteggio degli interessi tenendo conto solo della rivalutazione maturata anno per anno. Si precisa che le tabelle del Tribunale di Milano sono state elaborate in maniera tale da consentire una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute;
quindi consentono di liquidare il danno alla salute sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi sia in termini di
5 dolore, sofferenza soggettiva, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione;
detto altrimenti, il punto tabellare del Tribunale di Milano assomma in sè in termini standardizzati e, cioè, frequentemente ricorrenti, tutti gli aspetti negativi connessi al tipo di lesione/i riportata/e (sia per gli aspetti anatomo-funzionali, sia quanto agli aspetti relazionali sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva); la personalizzazione è “oltre” il quid standardizzato già coperto dal punto tabellare qui applicato e deve essere rigorosamente allegato e provato;
nel caso di specie tale prova non è stata data.
Nulla è liquidabile a titolo di risarcimento del dedotto danno patrimoniale in quanto non sono stati rinvenuti in atti i documenti giustificativi delle allegate spese mediche;
ciò sebbene in atto di citazione si dia atto della loro produzione.
E' accoglibile la domanda di manleva proposta da parte convenuta nei confronti di atteso che è stata prodotta la Controparte_6
Polizza indicata e non sono state allegate/contestate la copertura del rischio e la regolarità dei pagamenti dei premi. Pertanto, in accoglimento della spiegata domanda di manleva,
è condannata a tenere indenne le convenute per Controparte_5 quanto le stesse dovranno corrispondere a parte attrice in forza della presente sentenza, a titolo di risarcimento del danno, spese legali e di CTU.
Nel rapporto principale le spese di lite sono a carico delle convenute e;
si liquidano PA Controparte_2 come da dispositivo. E' a carico delle convenute la spesa della CTU. Nel rapporto tra le convenute e , terzo Controparte_5 chiamato, deve rifondere all'assicurato le Controparte_5 spese di lite sostenute per la chiamata in causa in base al principio della soccombenza con riferimento al rapporto processuale accessorio (convenute – terzo chiamato) ; infatti, la chiamata in causa del terzo assicuratore è conseguita al fatto che le convenute sono state evocate in giudizio perchè CP_5
stragiudizialmente ha negato l'indennizzo alla danneggiata
[...]
6 ritenendo (e comunicandolo all'assicurato) che l'evento non fosse ascrivibile all'assicurato ma alla danneggiata;
la presente sentenza ha smentito tale assunto dell' assicurazione. Si evidenzia che parte convenuta al punto c) - (in realtà leggasi e) perché successivo al punto d) - della sua comparsa ha chiesto espressamente “In ogni caso con vittoria di compensi professionali, spese generali iva e cnpa come per legge”; tali spese non sono quelle riconducibili al diritto alla rifusione delle spese che l'assicurato è condannato a pagare al terzo vittorioso perché tali spese sono state altrettanto espressamente chieste al capo d) delle conclusioni dell'atto di chiamata. Sono quindi, le spese per la soccombenza dell'assicurazione con riferimento al rapporto processuale accessorio.
PQM
Il Tribunale della Spezia, in persona del Giudice Unico dott.ssa Nella Mori, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così decide: dichiara le convenute responsabili, ex art 2052 cc, dell'evento dannoso dedotto in causa. Condanna le convenute e a PA Controparte_2 corrispondere a , a titolo di risarcimento del danno: Parte_1
• euro 8.117,75 per danno non patrimoniale, somma determinata all'attualità; su di essa sono dovuti gli interessi legali da calcolarsi previa devalutazione della somma indicata al momento dell'evento e conteggio degli interessi tenendo conto solo della rivalutazione maturata anno per anno. Condanna le convenute a rifondere le spese di lite a Pt_1
che liquida in euro 260,04 per esborsi, euro 4.000,00 per
[...] compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge. Pone la spesa della CTU a carico delle convenute.
Condanna a tenere indenne le convenute Controparte_5 per quanto le stesse corrisponderanno a in forza Parte_1 della presente sentenza, per risarcimento danno e rifusione spese legali e di CTU.
7 Condanna a rifondere alle convenute le Controparte_5 spese di lite che liquida in euro 4.000,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
La Spezia, 2/4/2025 Il Giudice
Dott. Nella Mori
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