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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 27/05/2025, n. 1011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1011 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA CARTOLARE
In data 27 maggio 2025, all'udienza cartolare tenuta dal dott. Daniele Carlo Madia, in funzione di Giudice monocratico, viene chiamata la causa iscritta al n. 59/2022 R.G. vertente
TRA
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...]
n. 4, C.F.: , elettivamente domiciliato in Messina, Via E. Geraci, n. 23, is. 78, C.F._1 presso lo Studio Legale rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Controparte_1
Arlotta, giusta procura in atti;
-opponente-
CONTRO
P.I. in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_1
tempore e per essa .I. elettivamente domiciliata in Messina, Via CP_3 P.IVA_2
Garibaldi n. 375 is. 457 corpo C, presso lo studio dell'avv. Nunzio Sinagra, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
-opposta-
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) immobiliare.
IL GIUDICE ISTRUTTORE
Letti gli atti e verbali del giudizio portante n. 59/2022 RGE, la cui udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. è stata disposta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., con sostituzione della presenza fisica delle parti con il deposito di note scritte.
Rilevato che sono state depositate note scritte ex art. 127 ter c.p.c. da:
- Avv. Nunzio Sinagra per e per essa (opposta); Controparte_2 CP_3
- Avv. Salvatore Arlotta per (opponente); Parte_1
Rilevato che con le superiori note scritte le parti hanno precisato le loro conclusioni, insistendo in tutte le domande, eccezioni e difese formulate in atti e verbali di causa e chiedendo, altresì, la decisione della controversia;
PRONUNCIA sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Con atto di citazione notificato in data 4 gennaio 2022 introduceva il Parte_1 giudizio di merito dell'opposizione proposta in sede esecutiva (proc. n. 130/2019 R.E.) avverso l'ordinanza emessa in data 27.10.2020 dal Giudice dell'Esecuzione con la quale era stata disposta la vendita dell'immobile di sua proprietà sito in Taormina (ME), Via Sesto Pompeo n. 4, censito in
Catasto Fabbricati al foglio 16, Part. 179, Subalterno 4, Categoria A/2, Classe 3, consistenza 9 vani, superf. catastale totale mq. 253, R.c. 650,74, piano T-1-1. In particolare, l'opponente eccepiva l'omessa notifica a cura del creditore procedente del decreto emesso in data 06.09.2019, con il quale era stata fissata l'udienza, ex art. 569 c.p.c. del 27.10.2020. Osservava, in proposito, che la denunciata omissione aveva comportato la nullità degli atti esecutivi successivi tra cui appunto l'ordinanza di delega delle operazioni di vendita. Parte opponente articolava, quindi le seguenti conclusioni: “In via del tutto preliminare, sussistendone i presupposti di legge, disporre, con provvedimento emesso inaudita altera parte, l'immediata sospensione della procedura esecutiva, ….. iscritta al n. 130/2019
R.G.E.I. di Codesto Ill.mo Tribunale;
2.= Nel merito, ritenere e dichiarare, per tutti i motivi di cui in narrativa, l'assoluta illegittimità e/o inammissibilità e/o inesistenza e/o nullità e/o inefficacia e dell'ordinanza che ha disposto la vendita senza incanto del compendio pignorato, emessa e depositata in data 27.10.2020 e, per l'effetto, disporre l'annullamento e/o la revoca integrale del provvedimento opposto”.
Con comparsa di costituzione depositata in data 21.03.2022, si costituiva in giudizio
[...]
e per essa eccependo in via preliminare il proprio difetto di Controparte_2 CP_3 legittimazione passiva e chiedendo il rigetto dell'opposizione, con condanna della parte opponente al risarcimento ex art. 96 c.c. per lite temeraria.
Concessi i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c., in assenza di ulteriore attività istruttoria, la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 27.05.2025, all'esito della quale il Giudice emetteva la seguente sentenza.
L'opposizione è infondata e non può pertanto trovare accoglimento.
In proposito, va evidenziato che il vizio procedurale denunciato da parte opponente (consistente nell'omessa notifica a cura del creditore procedente del decreto emesso in data 06.09.2019, con il quale è stata fissata l'udienza, ex art. 569 c.p.c. del 27.10.2020) è venuto meno e non può comportare alcuna illegittimità e/o nullità della procedura esecutiva.
Così come argomentato dal giudice collegiale del reclamo (ordinanza del 6.12.2022), il giudice dell'esecuzione, pur non avendo formalmente dichiarato la nullità dell'ordinanza di vendita, l'ha
2 revocata implicitamente, nella misura in cui, inequivocabilmente, ha fissato (con successiva ordinanza del 19.11.2021) la nuova udienza “per valutare gli esiti della perizia, in atti, nonché la sussistenza dei presupposti per delegare la vendita”: è pertanto chiaro che in esito a quella nuova udienza ex art. 569 c.p.c. lo stesso giudice provvederà ad emettere o meno una nuova ordinanza di vendita e che il debitore potrà far valere tutte le sue eventuali doglianze e presentare osservazioni o istanza di conversione. Non può dunque affermarsi l'illegittimità della procedura esecutiva in quanto l'ordinanza opposta (quella del 27.10.2020) non ha creato pregiudizio non avendo avuto successiva esecuzione. Né occorre più accertare e/o dichiarare l'illegittimità e/o nullità dell'ordinanza del
27.10.2020 in quanto la stessa è stata di fatto revocata con la successiva ordinanza del GE del
19.11.2021 con cui è stata fissata una nuova udienza ex art. 569 cpc.
Alla luce di quanto fin qui dedotto, le domande proposte da con l'atto di Parte_1 citazione introduttivo del presente giudizio di merito dell'opposizione agli atti esecutivi vanno rigettate.
Non sussistono, poi, i presupposti par accogliere la domanda, avanzata dalla creditrice opposta, di condanna della parte opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Non può essere accolta, invece, la domanda di risarcimento danni per responsabilità aggravata ex art.96 c.p.c. avanzata dalla creditrice opposta. Vale osservare al riguardo che l'affermazione della responsabilità processuale aggravata della parte soccombente postula, oltre al carattere totale e non parziale di tale soccombenza, che l'avversario deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, nonché la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo o della colpa grave, cioè della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio (v. Cass. 7620/13;
Cass., sez. lav.. 11 dicembre 2012, n. 22659; Cass. n. 3388/2007; Cass. n. 21393/2005; Cass.
n.13355/2004; Cass. n.6637/1992).
Ne consegue che la domanda dell'attore, in mancanza di alcuna attività processuale diretta a dimostrare la concreta ed effettiva esistenza di un danno connesso al doloso e/o gravemente colposo comportamento processuale della parte avversa, è da ritenersi non provata e, pertanto, va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, applicando i valori vicini ai minimi previsti dalle tariffe forensi vigenti per ciascuna fase processuale svolta, tenuto conto del valore della controversia (indeterminabile complessità bassa) e la bassa complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta le domande proposte da con l'atto di citazione. Parte_1
2) Condanna al pagamento delle spese di giudizio in favore della Parte_1 [...]
e per essa che si liquidano in € 4.000,00 per compensi Controparte_2 CP_3
professionali oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Si comunichi.
Messina, 27.05.2025
Il Giudice
dott. Daniele Carlo Madia
4
Seconda Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA CARTOLARE
In data 27 maggio 2025, all'udienza cartolare tenuta dal dott. Daniele Carlo Madia, in funzione di Giudice monocratico, viene chiamata la causa iscritta al n. 59/2022 R.G. vertente
TRA
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...]
n. 4, C.F.: , elettivamente domiciliato in Messina, Via E. Geraci, n. 23, is. 78, C.F._1 presso lo Studio Legale rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Controparte_1
Arlotta, giusta procura in atti;
-opponente-
CONTRO
P.I. in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_1
tempore e per essa .I. elettivamente domiciliata in Messina, Via CP_3 P.IVA_2
Garibaldi n. 375 is. 457 corpo C, presso lo studio dell'avv. Nunzio Sinagra, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
-opposta-
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) immobiliare.
IL GIUDICE ISTRUTTORE
Letti gli atti e verbali del giudizio portante n. 59/2022 RGE, la cui udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. è stata disposta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., con sostituzione della presenza fisica delle parti con il deposito di note scritte.
Rilevato che sono state depositate note scritte ex art. 127 ter c.p.c. da:
- Avv. Nunzio Sinagra per e per essa (opposta); Controparte_2 CP_3
- Avv. Salvatore Arlotta per (opponente); Parte_1
Rilevato che con le superiori note scritte le parti hanno precisato le loro conclusioni, insistendo in tutte le domande, eccezioni e difese formulate in atti e verbali di causa e chiedendo, altresì, la decisione della controversia;
PRONUNCIA sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Con atto di citazione notificato in data 4 gennaio 2022 introduceva il Parte_1 giudizio di merito dell'opposizione proposta in sede esecutiva (proc. n. 130/2019 R.E.) avverso l'ordinanza emessa in data 27.10.2020 dal Giudice dell'Esecuzione con la quale era stata disposta la vendita dell'immobile di sua proprietà sito in Taormina (ME), Via Sesto Pompeo n. 4, censito in
Catasto Fabbricati al foglio 16, Part. 179, Subalterno 4, Categoria A/2, Classe 3, consistenza 9 vani, superf. catastale totale mq. 253, R.c. 650,74, piano T-1-1. In particolare, l'opponente eccepiva l'omessa notifica a cura del creditore procedente del decreto emesso in data 06.09.2019, con il quale era stata fissata l'udienza, ex art. 569 c.p.c. del 27.10.2020. Osservava, in proposito, che la denunciata omissione aveva comportato la nullità degli atti esecutivi successivi tra cui appunto l'ordinanza di delega delle operazioni di vendita. Parte opponente articolava, quindi le seguenti conclusioni: “In via del tutto preliminare, sussistendone i presupposti di legge, disporre, con provvedimento emesso inaudita altera parte, l'immediata sospensione della procedura esecutiva, ….. iscritta al n. 130/2019
R.G.E.I. di Codesto Ill.mo Tribunale;
2.= Nel merito, ritenere e dichiarare, per tutti i motivi di cui in narrativa, l'assoluta illegittimità e/o inammissibilità e/o inesistenza e/o nullità e/o inefficacia e dell'ordinanza che ha disposto la vendita senza incanto del compendio pignorato, emessa e depositata in data 27.10.2020 e, per l'effetto, disporre l'annullamento e/o la revoca integrale del provvedimento opposto”.
Con comparsa di costituzione depositata in data 21.03.2022, si costituiva in giudizio
[...]
e per essa eccependo in via preliminare il proprio difetto di Controparte_2 CP_3 legittimazione passiva e chiedendo il rigetto dell'opposizione, con condanna della parte opponente al risarcimento ex art. 96 c.c. per lite temeraria.
Concessi i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c., in assenza di ulteriore attività istruttoria, la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 27.05.2025, all'esito della quale il Giudice emetteva la seguente sentenza.
L'opposizione è infondata e non può pertanto trovare accoglimento.
In proposito, va evidenziato che il vizio procedurale denunciato da parte opponente (consistente nell'omessa notifica a cura del creditore procedente del decreto emesso in data 06.09.2019, con il quale è stata fissata l'udienza, ex art. 569 c.p.c. del 27.10.2020) è venuto meno e non può comportare alcuna illegittimità e/o nullità della procedura esecutiva.
Così come argomentato dal giudice collegiale del reclamo (ordinanza del 6.12.2022), il giudice dell'esecuzione, pur non avendo formalmente dichiarato la nullità dell'ordinanza di vendita, l'ha
2 revocata implicitamente, nella misura in cui, inequivocabilmente, ha fissato (con successiva ordinanza del 19.11.2021) la nuova udienza “per valutare gli esiti della perizia, in atti, nonché la sussistenza dei presupposti per delegare la vendita”: è pertanto chiaro che in esito a quella nuova udienza ex art. 569 c.p.c. lo stesso giudice provvederà ad emettere o meno una nuova ordinanza di vendita e che il debitore potrà far valere tutte le sue eventuali doglianze e presentare osservazioni o istanza di conversione. Non può dunque affermarsi l'illegittimità della procedura esecutiva in quanto l'ordinanza opposta (quella del 27.10.2020) non ha creato pregiudizio non avendo avuto successiva esecuzione. Né occorre più accertare e/o dichiarare l'illegittimità e/o nullità dell'ordinanza del
27.10.2020 in quanto la stessa è stata di fatto revocata con la successiva ordinanza del GE del
19.11.2021 con cui è stata fissata una nuova udienza ex art. 569 cpc.
Alla luce di quanto fin qui dedotto, le domande proposte da con l'atto di Parte_1 citazione introduttivo del presente giudizio di merito dell'opposizione agli atti esecutivi vanno rigettate.
Non sussistono, poi, i presupposti par accogliere la domanda, avanzata dalla creditrice opposta, di condanna della parte opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Non può essere accolta, invece, la domanda di risarcimento danni per responsabilità aggravata ex art.96 c.p.c. avanzata dalla creditrice opposta. Vale osservare al riguardo che l'affermazione della responsabilità processuale aggravata della parte soccombente postula, oltre al carattere totale e non parziale di tale soccombenza, che l'avversario deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, nonché la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo o della colpa grave, cioè della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio (v. Cass. 7620/13;
Cass., sez. lav.. 11 dicembre 2012, n. 22659; Cass. n. 3388/2007; Cass. n. 21393/2005; Cass.
n.13355/2004; Cass. n.6637/1992).
Ne consegue che la domanda dell'attore, in mancanza di alcuna attività processuale diretta a dimostrare la concreta ed effettiva esistenza di un danno connesso al doloso e/o gravemente colposo comportamento processuale della parte avversa, è da ritenersi non provata e, pertanto, va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, applicando i valori vicini ai minimi previsti dalle tariffe forensi vigenti per ciascuna fase processuale svolta, tenuto conto del valore della controversia (indeterminabile complessità bassa) e la bassa complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta le domande proposte da con l'atto di citazione. Parte_1
2) Condanna al pagamento delle spese di giudizio in favore della Parte_1 [...]
e per essa che si liquidano in € 4.000,00 per compensi Controparte_2 CP_3
professionali oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Si comunichi.
Messina, 27.05.2025
Il Giudice
dott. Daniele Carlo Madia
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