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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/09/2025, n. 9357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9357 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE III LAVORO
IL GIUDICE
dr.ssa A. Baroncini in data 25.9.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 17420/2025 R.G. cont. vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Jacopo Baldi, giusta procura in Parte_1 atti, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, via Monte Giberto n.15
RICORRENTE
E
- in persona del pre- Controparte_1 sidente pro - tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Sordillo, giusta procura ge- nerale alle liti, elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria n.29, presso l'Ufficio
Legale Metropolitano dell'istituto
RESISTENTE
OGGETTO: ratei assegno ordinario di invalidità ex art.1 legge 222/84
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 13.5.2025 la ricorrente in epigrafe chiedeva il riconoscimen- to del proprio diritto a godere dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 legge n.
222/1984, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 1.6.2023 come riconosciuto con decreto di omologa dell'accertamento tecnico preventivo in data 13.12.2024 e la con- danna dell' al pagamento dei ratei maturati e maturandi, oltre accessori come per CP_1 legge, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Deduceva parte ricorrente a sostegno della pretesa:
- che nonostante la notifica del decreto di omologa in data 23.1.2025, nonché l'invio all' della prescritta documentazione amministrativa in data 13.1.2025, la provvidenza CP_1 non era stata corrisposta.
Costituitosi ritualmente il contraddittorio, l chiedeva dichiararsi cessata la materia del CP_1 contendere, avendo provveduto nelle more alla liquidazione ed infine al pagamento della prestazione con la rata di luglio 2025.
All'odierna udienza, esaurita la discussione, in cui entrambe le parti chiedevano pronun- ciarsi declaratoria di cessazione della materia del contendere - reclamando tuttavia parte ricorrente la refusione delle spese di lite, per essere la liquidazione intervenuta solo a lu- glio 2025 dopo il deposito e la notifica del ricorso, nonché decorsi oltre 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa e dall'invio della prescritta documentazione amministrativa
- il giudice decideva come da dispositivo in calce.
Avendo il diritto azionato trovato soddisfazione in via amministrativa ed avendo le parti concluso in tal senso, deve pronunciarsi, quanto al merito della presente controversia, sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere.
Cionondimeno un sommario esame del merito è necessario al fine di provvedere in ordine alle spese processuali, in base al principio della cd. soccombenza virtuale.
In base a tale principio, infatti, anche quando il procedimento si concluda con una senten- za di cessazione della materia del contendere occorre una delibazione in ordine alla indi- viduazione della parte che sarebbe risultata vittoriosa.
Orbene nel presente giudizio le spese di lite, liquidate come da dispositivo, tenuto conto della modesta attività svolta, devono seguire la soccombenza virtuale dell'istituto e devono distrarsi in favore del difensore antistatario.
2
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione di- sattesa, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l alla refusione in favore della ricorrente delle spese di lite, che liquida in CP_1 euro 1.864,00 oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistata- rio.
Roma, 25.9.2025
IL GIUDICE
Dott. Anna Baroncini
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE III LAVORO
IL GIUDICE
dr.ssa A. Baroncini in data 25.9.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 17420/2025 R.G. cont. vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Jacopo Baldi, giusta procura in Parte_1 atti, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, via Monte Giberto n.15
RICORRENTE
E
- in persona del pre- Controparte_1 sidente pro - tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Sordillo, giusta procura ge- nerale alle liti, elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria n.29, presso l'Ufficio
Legale Metropolitano dell'istituto
RESISTENTE
OGGETTO: ratei assegno ordinario di invalidità ex art.1 legge 222/84
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 13.5.2025 la ricorrente in epigrafe chiedeva il riconoscimen- to del proprio diritto a godere dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 legge n.
222/1984, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 1.6.2023 come riconosciuto con decreto di omologa dell'accertamento tecnico preventivo in data 13.12.2024 e la con- danna dell' al pagamento dei ratei maturati e maturandi, oltre accessori come per CP_1 legge, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Deduceva parte ricorrente a sostegno della pretesa:
- che nonostante la notifica del decreto di omologa in data 23.1.2025, nonché l'invio all' della prescritta documentazione amministrativa in data 13.1.2025, la provvidenza CP_1 non era stata corrisposta.
Costituitosi ritualmente il contraddittorio, l chiedeva dichiararsi cessata la materia del CP_1 contendere, avendo provveduto nelle more alla liquidazione ed infine al pagamento della prestazione con la rata di luglio 2025.
All'odierna udienza, esaurita la discussione, in cui entrambe le parti chiedevano pronun- ciarsi declaratoria di cessazione della materia del contendere - reclamando tuttavia parte ricorrente la refusione delle spese di lite, per essere la liquidazione intervenuta solo a lu- glio 2025 dopo il deposito e la notifica del ricorso, nonché decorsi oltre 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa e dall'invio della prescritta documentazione amministrativa
- il giudice decideva come da dispositivo in calce.
Avendo il diritto azionato trovato soddisfazione in via amministrativa ed avendo le parti concluso in tal senso, deve pronunciarsi, quanto al merito della presente controversia, sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere.
Cionondimeno un sommario esame del merito è necessario al fine di provvedere in ordine alle spese processuali, in base al principio della cd. soccombenza virtuale.
In base a tale principio, infatti, anche quando il procedimento si concluda con una senten- za di cessazione della materia del contendere occorre una delibazione in ordine alla indi- viduazione della parte che sarebbe risultata vittoriosa.
Orbene nel presente giudizio le spese di lite, liquidate come da dispositivo, tenuto conto della modesta attività svolta, devono seguire la soccombenza virtuale dell'istituto e devono distrarsi in favore del difensore antistatario.
2
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione di- sattesa, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l alla refusione in favore della ricorrente delle spese di lite, che liquida in CP_1 euro 1.864,00 oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistata- rio.
Roma, 25.9.2025
IL GIUDICE
Dott. Anna Baroncini
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